GLI ACQUISTI DI SERVIZI TRA CENTRALIZZAZIONI, DIFFERENZE TERRITORIALI E SPECIFICITÀ DEL FABBISOGNO’ 1 Il modello regionale di centralizzazione degli acquisti Patrizia Aloè IL D.L. 7 MAGGIO 2012, N. 52 E IL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95 DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA Articolo 1 “riduzione della spesa di beni e servizi e trasparenza delle procedure”, laddove il ricorso al c.d. sistema Consip, così come disciplinato nella L. 23 dicembre 1999 n. 488 art. 26 comma 3 e ss.mm. diviene obbligatorio. Più nel dettaglio, le nuove disposizioni prevedono che “…omississ… i contratti stipulati in violazione dell’art. 26 comma 3, sopra citato, e in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”. 2 Nei casi, quindi, di non adesione alla convenzione Consip o di non applicazione delle condizioni in essa previste si configura il danno erariale nella misura della differenza tra il prezzo indicato negli strumenti di acquisto Consip e quello maggiore indicato nel contratto stipulato. Proprio al fine di rimarcare maggiormente gli obblighi di cui sopra, nella legge è previsto espressamente che l’unica ipotesi in cui le pubbliche amministrazioni possono procedere con procedure autonome di acquisto è il caso in cui non c’è la disponibilità delle convenzioni e l’acquisto sia motivato dall’urgenza. In tali casi, tuttavia, i contratti dovranno prevedere la clausola di risoluzione per sopravvenuta disponibilità della convenzione. 3 A RIEPILOGARE GLI OBBLIGHI DI ACQUISTO PER TUTTE LE TIPOLOGIE CONSIP CON UNA TABELLA SINTETICA DI ENTE È LA Obbligo di ricorso alle convenzioni delle CAT di riferimento o, in mancanza, di Consip; in assenza di convenzioni, obbligo di ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o dalla CAT di riferimento Nota xxix. 4 5 NOTA XXIX Art. 1, comma 449, l. 296/2006 (“Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.”); art. 15, comma 13, lettera d), d.l. 95/2012 (“ fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.”). 6 L’ESPERIENZA DELLA BASILICATA 7 L’AZIONE DI RAZIONALIZZAZIONE SI È ARTICOLATA SOSTANZIALMENTE IN TRE FILONI DI ATTIVITÀ INTERCONNESSI: 1) promozione di eventi di acquisto aggregato mediante unioni di acquisto interaziendali; 2) strumenti di monitoraggio selettivo ed analisi di taluni eventi di acquisto, in raccordo con progetti interregionali di condivisione e scambio di dati ed informazioni; 3) sorveglianza preventiva, mediante una formula autorizzatoria, sui capitolati di procedura di gara per contratto pubblico concernente le modalità tecnico-economiche ed amministrative degli eventi di acquisto identificati come rilevanti in quanto concernenti beni e servizi tecnologici di scala significativa (valore unitario superiore a € 100.000 con la DGR n.109/2006). 8 LE URA DI BASILICATA ASP CROBIRCCS DIPARTIMENTO A.O.SAN CARLO ASM 9 Il sistema regionale degli acquisti fino ad oggi è stato strutturato attraverso un modello a rete che vede coinvolte tutte le Aziende Sanitarie, Ospedaliere e si esplica attraverso la formula delle Unioni Regionali d’Acquisto (URA) con la designazione di un’Azienda Capofila Eventi acquisto e tipologie merceologiche: A partire dal 2008, la DGR 329/08 ha stabilito un elenco obbligatorio di beni e servizi che devono essere approvvigionati nella formula dell’unione d’acquisto. La medesima direttiva stabilisce inoltre che siano effettuati tramite URA almeno il 35% delle procedure ed il 50% del valore degli approvvigionamenti per ciascun anno. I soggetti della rete sono: 1. Aziende Sanitarie, attraverso le UO Provveditorato ed i comitati tecnici, che rivestono un ruolo operativo e gestionale delle procedure di gara; 2. Il Dipartimento Salute della Regione Basilicata, che riveste un ruolo di indirizzo, monitoraggio e sorveglianza tramite l’Osservatorio Prezzi Tecnologie e Servizi in sanità (OPT). 10 PERSONALE OPERANTE Non è prevista un’organizzazione ed una regolazione specifica per l’organizzazione e le procedure delle unioni di acquisto interaziendale, per cui le Aziende capofila decidono autonomamente in merito alla composizione del gruppo tecnico (sempre però a composizione interaziendale) ed alla strategia di gara da seguire. 11 CON DGR 298/2012 SONO STATE PREVISTE LE SEGUENTI GARE IN URA 1/2 12 CON DGR 298/2012 SONO STATE PREVISTE LE SEGUENTI GARE IN URA 2/2 13 GARA LAVANOLO Aziende partecipanti IRCCS_CROB e ASP Base d’asta 4.500.000,00 N. Ditte partecipanti 6 Procedura di gara Procedura aperta con aggiudicazione al prezzo più basso Aggiudicata 3.378076,00 (-25%) 14 CONFRONTO CON L’AVCP Costo unitario degenza ordinaria,DS,DH 1,50 Costo unitario dialisi 1,10 Costo per intervento chirurgico 15,00 Costo personale sanitario 0,25 Costo personale tecnico 0,01 Costo lavaggio materassi 0,20 Costo fornitura calzature 0,01 3,50 0,59 15 GARA MEDICAZIONI Aziende partecipanti TUTTE Base d’asta 12.805.300,38 durata 4 anni Suddivisione in Lotti 158 (29 lotti n.a.) Tipologia di gara prescelta Procedura aperta con aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa Importo di aggiudicazione 7.943.432,00 16 LEGGE 2012 REGIONALE 16 DEL 08 AGOSTO 1/2 Articolo 21 Istituzione del Dipartimento interaziendale del SSR “Centrale di Committenza” 1. A decorrere dal 01 ottobre 2012, è istituito, ai sensi dell’art. 445 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il Dipartimento interaziendale “Centrale di Committenza” finalizzato alla gestione della rete regionale degli acquisti del Servizio sanitario regionale, con sede presso l'Azienda ospedaliera “San Carlo” di Potenza. 2. Il Dipartimento interaziendale di cui al precedente comma è struttura operativa unitaria a carattere interaziendale del Servizio sanitario regionale. 17 LEGGE ART.10 REGIONALE N. 26 DEL 18/08/2014 prevede che “è istituita la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata per lavori, servizi e forniture di importo superiore a quelli previsti dalla normativa vigente per le acquisizioni in economia” (di seguito in breve SUA-RB) 18 PREVEDE CHE “La Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata funge altresì da “Centrale di Committenza” degli enti e delle aziende del Servizio SanitarioRegionale per lavori, servizi e forniture di importo superiore a quelli previsti dalla normativa vigente per le acquisizioni in economia”; 19 1. una attivazione differenziata a seconda della seguente suddivisione delle stazioni appaltanti tra: • Ente Regione; • Servizio Sanitario Regionale; • Enti strumentali e Società partecipate; • Consorzi; 2. una attivazione cronologicamente differenziata in base agli importi stimati degli appalti, dando priorità a quelli di maggior valore, fino ad arrivare a quelli di importo superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente per le acquisizioni in economia 20 fermo restando che successivamente al 30/06/2015, data in cui avrà termine il periodo transitorio, sarà la SUA-RB a gestire tutti i nuovi appalti relativi a lavori, servizi e forniture di importo superiore a quelli previsti dalla normativa vigente per le acquisizioni in economia; 21 ….di stabilire altresì che: • l’OPT - Osservatorio regionale dei Prezzi dei servizi e delle Tecnologie sia, per tutto il transitorio, a supporto della SUA-RB; • si proceda ad una rilevazione sulle attività / competenze svolte presso i succitati enti, affinché si possa addivenire alla costituzione dell’organico della SUA-RB anche attraverso il ricorso all’istituto del distacco; 22 CRITICITA’ a. la fase di start up, in cui contemporaneamente occorre mantenere i previgenti livelli di servizio e ridisegnare in sinergia con le Aziende Sanitarie il nuovo modello organizzativo delle funzioni trasferite, valutare gli impatti organizzativi con l’obiettivo dell’innovazione; b. la comunicazione tra le Aziende Sanitarie e lo scambio di flussi informativi; 23 GARA PULIZIE E SERVIZI INTEGRATI Aziende partecipanti IRCCS, ASP E ASM Base d’asta €.78.000.000,00, oltre I.V.A. quinquennale e risulta così suddiviso per ciascuno dei lotti: Lotto 1 IRCCS-CROB €. 5.206.801,20, quinquennale; Lotto 2 ASM - €. 20.552,958,60, quinquennale; Lotto3 ASP - €. 46.849,754,20, quinquennale; Lotto 4 servizi integrati €.3.400.00,00 Suddivisione in Lotti 4 LOTTI Tipologia di gara prescelta Procedura aperta con aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa 24 PREZZI A BASE D’ASTA AR MR BR Servizio ausiliariato Servizi di giardinaggio Reception, facchinaggio €. 6,48 €. 3,48 €. 2,29 in € 18/h si da tener conto del costo orario della manodopera come fissato nella tabelle FISE vigenti per tempo; 25 è stata rivista la formulazione dei lotti di gara mantenendo una articolazione territoriale per il servizio di pulizia ed ausiliariato, anche in ossequio a quanto da ultimo previsto dall’art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, che introduce a tutela delle piccole e medie imprese il principio della necessaria suddivisione in lotti degli appalti pubblici; viceversa si è accorpato su base funzionale gli altri servizi integrati con la previsione di un lotto unico su base territoriale. Con riferimento alla segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza del Mercato AS 251 del 30/01/2003 (bollettino n. 5/2003) ed in ragione della ratio riconosciuta all’istituto del R.T.I. da individuarsi nell’ampliamento del novero dei partecipanti alla gara, non è ammessa la partecipazione in R.T.I. tra imprese che singolarmente siano in grado di soddisfare i requisiti minimi finanziari e tecnici per poter partecipare alla gara, pena l’esclusione del raggruppamento così composto. 26 IL PROCESSO DI CENTRALIZZAZIONE: LE SOLUZIONI • Ricerca dell’Ottimizzazione della fase selezione del fornitore di • Ricerca di standardizzazione dei fabbisogni: razionalizzazione dei fabbisogni • Ricerca modalità organizzative più appropriate per gestire l’approvvigionamento delle varie tipologie di beni/servizi: ottimizzazione dell’intero processo 27 CONSIGLIO DI STATO SEZ. III 14/4/2015 N. 1908 L’incoerenza del quotidiano del ns. Paese incontra un’altra tappa nella pronuncia in rassegna, che, in sintesi, affronta una fattispecie in cui un’Azienda Ospedaliera affidava un servizio manutentivo avvalendosi di una convenzione Consip, per poi successivamente ‘integrare’ lo stesso ad affidamento diretto con un presidio notturno non previsto nella stessa. Il giudice amministrativo (di primo e secondo grado), su ricorso del precedente assuntore del servizio, ritiene l’illegittimità (per violazione dei principi di evidenza pubblica) tanto dell’integrazione disposta quanto - ed è questo il punto rimarcabile - della stessa adesione a Consip (in quanto non rispondente alle effettive necessità), invitando l’Amministrazione ad esperire una propria autonoma gara. In stretto punto di diritto, probabilmente, nulla quaestio. Ma nella sostanza non si può non dire che un tale esito è paradossale. Un tale orientamento riapre la fuga dalla centralizzazione degli acquisti, visto che l’esperienza insegna che può facilmente sostenersi (vero o meno vero che sia) che pressoché nessuna gara centralizzata risponde pienamente in concreto alle esigenze della singola Amministrazione, tanto che acquisti di beni o servizi “oltre convenzione” rientrano nella prassi assolutamente comune di tutti gli enti. Delle due l’una. O le procedure di acquisto devono essere centralizzate (a livello statale o regionale), come da anni il legislatore impone di fare (giusto o meno giusto che sia), e allora un minimo di flessibilità e di adattabilità operativa è necessario (conveniamo: con criteri il più possibile oggettivi e tali da evitare fenomeni distorsivi tipo impropri recuperi in corso d’opera dell’utile). Oppure si rimane fermi sul rigore degli assunti giuridici, ma a questo punto ciascuno sostanzialmente (e anzi con la piena copertura della legittimità formale) è autorizzato a fare come vuole. Un intervento legislativo in materia appare urgentissimo. 28 IN CONCLUSIONE Queste esperienze hanno dimostrato che un utilizzo appropriato di procedure consorziate può contribuire al miglioramento dell’efficienza aziendale se i modelli utilizzati tengono in debita considerazione le diverse caratteristiche degli ambiti territoriali di riferimento L’individuazione dei beni e servizi da acquistare deve necessariamente passare attraverso una preventiva segmentazione degli acquisti in relazione ai volumi, alla complessità del giudizio clinico ed alla possibilità della standardizzazione 29 GRAZIE 30