AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI
Ufficio di Livorno
L’AEO nel nuovo Codice Doganale
dott. Nicolò Impellizzeri
Livorno, 14 ottobre 2015
I 28 Paesi dell’UE
OEA nell’UE: un po’ di numeri
In Toscana
118 rilasci
di cui 57 a
cura dell’UD
Livorno
Importanza degli AEO
Con l’entrata in vigore del Reg. CE 952
del 9.10.2013 - nuovo codice doganale
dell’Unione (appresso indicato come CDU)
i benefici riservati agli AEO - Operatori
Economici Autorizzati - aumenteranno
a testimonianza di un ruolo ancor più
centrale dell’istituto, nel panorama
europeo ed internazionale. Non a caso
nel preambolo del Reg. 952/2013…
Importanza degli AEO
..i considerando n. 24 e 25 recitano:
(24) Gli operatori economici che operano nel
rispetto delle norme e sono affidabili
dovrebbero beneficiare dello status di
operatore economico autorizzato soggetto
alla concessione di una autorizzazione per le
semplificazioni doganali o di una autorizzazione per la sicurezza o di entrambe; a
seconda del tipo di autorizzazione concessa,
gli operatori economici autorizzati…
Importanza degli AEO
dovrebbero poter trarre il massimo vantaggio
da un uso esteso delle semplificazioni doganali o beneficiare di agevolazioni in materia
di sicurezza. Dovrebbero altresi' godere di un
trattamento piu' favorevole per quanto riguarda i controlli doganali, come un numero
minore di controlli fisici e basati su documenti
(25) Gli operatori economici che operano nel
rispetto delle norme e sono affidabili dovrebbero beneficiare del mutuo riconoscimento
internazionale dello status di O.E.A.
Premessa sul nuovo codice
Per inquadrare le novità che avranno
spazio nell’impianto codicistico in via di
attuazione, occorre fare una premessa
sulla natura dell’attività normativa
dell’Unione Europea (da qui in avanti indicata
con la sigla UE). L’atto fondamentale,
regolamento n. 952/13, è frutto della
procedura legislativa ordinaria del
Parlamento e del Consiglio e fissa …/
Premessa sul nuovo codice
…gli elementi essenziali della materia
doganale comunitaria. Gli elementi
non essenziali e di dettaglio, ma che
necessitano di condizioni uniformi di
esecuzione nell’UE, saranno oggetto di
atti non legislativi – che possono
essere delegati o di attuazione - di
competenza della Commissione.
Tale impianto normativo scaturito dal..
Tempi di entrata in vigore
..Trattato di Lisbona, determina i tempi
di attuazione del regolamento, laddove
l’art. 288 co. 1 individua gli articoli
applicabili dal 30.10.13 (solo le norme
sui poteri di delega e di esecuzione,
così da consentire alla Commissione la
emanazione delle nuove DAC) e il co. 2
specifica che gli altri artt. (il CDU vero
e proprio) si applicano dal 01.05.2016..
Tempi di entrata in vigore
(applicazione indissolubilmente legata
all’emanazione del sopracitato
regolamento attuativo). Sino a tale
data sarà in vigore il CDC.
Frattanto, il 28.7.2015 la Commissione
ha adottato l’atto delegato, cui seguirà
l’atto di esecuzione, in modo che siano
entrambi approvati per l’entrata in
vigore del nuovo Codice Doganale.
O.E.A. tra CDC e CDU
Attualmente…
Un A.E.O. beneficia di agevolazioni sui
controlli doganali in materia di sicurezza e/o
di semplificazioni a condizione di:
 Adeguata e comprovata osservanza degli
obblighi doganali;
 Soddisfacente
gestione delle scritture
commerciali e se del caso relative ai
trasporti;
 Solvibilità finanziaria;
 Comprovato
rispetto delle norme di
sicurezza
O.E.A. tra CDC e CDU
Come sarà..
Rif. Art. 38 CDU
Si distingueranno due tipi di autorizzazione:
 Settore
della semplificazione doganale,
che consente di beneficiare di alcune
facilitazioni
 Settore della sicurezza, che dà diritto ad
agevolazioni attinenti alla sicurezza
Le autorizzazioni saranno cumulabili.
O.E.A.: come sarà
Lo status è riconosciuto in tutti gli St. membri,
le autorità non sottopongono di nuovo a esame
criteri già esaminati all’atto della concessione.
L’O.E.A. beneficerà di un trattamento più
favorevole per quanto riguarda i controlli
doganali. Le autorità doganali concedono gli
stessi benefici a operatori stabiliti in paesi terzi
se questi rispettano obblighi del paese di
origine e questi obblighi sono riconosciuti dalla
UE come equivalenti (principio di reciprocità).
O.E.A.: come sarà
I criteri per la concessione dello status
saranno i seguenti (rif. art. 39 CDU):
 Assenza di violazioni gravi e ripetute della
normativa fiscale e doganale e di reati
gravi in relazione all’attività economica;
 Dimostrazione
di alto controllo sulle
operazioni mediante sistema di gestione
delle scritture commerciali e di trasporto
 Solvibilità (situazione finanziaria sana che
consente di adempiere agli impegni)
O.E.A.: come sarà


Per quanto attiene l’aut. Semplificazioni:
rispetto di standard pratici di competenza
o qualifiche professionali direttamente
connesse all’attività svolta;
Per quanto attiene l’aut. Sicurezza:
esistenza di standard adeguati a garantire
sufficiente integrità fisica delle merci,
controllo degli accessi, processi logistici e
manipolazione (di specifici tipi di) merci e
misure idonee per il personale e partners.
Rispetto di standard pratici di
competenza…
Si presume che tale requisito possa
riconoscersi a chi abbia concluso in modo
positivo una formazione teorico/ pratica
erogata da un’autorità pubblica, o ente, o
associazione professionale riconosciuti dallo
Stato; ovvero si possa considerare utile allo
scopo lo svolgimento di attività rilevanti ai
fini doganali quale membro di una associazione rappresentativa del commercio o di
organismo professionale che adotta standard
qualitativi riconosciuti in materia.
Partnership AEO-AA.DD.
L'approccio del legislatore comunitario pare
orientato a potenziare gli effetti e i benefici
dei rapporti di collaborazione tra operatori e
AA. Doganali, rendendo la certificazione AEO
sempre più centrale per l'efficiente gestione
di rapidi e semplificati processi di sdoganamento. Si tratta, dunque, non solo di
benefici che discendono direttamente dalla
certificazione, ma della creazione di un
sistema a doppio binario in cui…
O.E.A.: come sarà
… i soggetti certificati hanno accesso alle
procedure semplificate di movimentazione
delle merci e dei servizi collegati.
Nel nuovo codice, oltre che gli artt. 38-40,
completamente dedicati agli OEA, dedicano
ad essi prerogative e procedure i segg. artt:
 Art. 18 – Rappresentante doganale
 Art. 95 (96) - Garanzia globale
 Art. 148 - Autorizzazione alla gestione di
strutture di deposito per temporanea cust.
O.E.A.: come sarà
Art. 179 - Sdoganamento centralizzato
 Art. 182 - Iscrizione nelle scritture del
dichiarante
 Art. 185 - Autovalutazione
 Art. 211 - Autorizzazione
 Art. 214 - Scritture
 Art. 223 - Merci equivalenti.
Si esamina, di seguito, come sono delineate
nel CDU queste prerogative, talvolta inedite.

Novità O.E.A.: rappresentanza
L’ articolo 18 co. 3 reg. UE 952/13, nel
prevedere che gli operatori economici con i
requisiti AEO – semplificazioni doganali sono
abilitati a prestare servizi di rappresentanza
doganale in tutti gli Stati dell’ Unione (non
solo in quello in cui sono stabiliti), crea di
fatto
due
figure
di
rappresentanti,
affiancandosi (agli AEO) coloro che si
limitano ad agire nel solo Stato Membro in
cui sono stabiliti.
OBBLIGAZIONI DOGANALI:
GARANZIE GLOBALI
A norma dell’art. 95 CDU si può autorizzare
la costituzione di una garanzia globale (per
l’importo del dazio corrispondente a due o
più operazioni) a persone che:
 siano stabilite nella UE;
 non abbiano commesso violazioni gravi e
ripetute della normativa fiscale e doganale
compresi reati gravi in relazione all’attività
economica (criterio x rilascio AEO)
 si avvalgono regolarmente dei regimi dog.
OBBLIGAZIONI DOGANALI:
GARANZIE GLOBALI
..o gestiscono strutture TC o soddisfano
l’art. 39 lett. d) (il nuovo criterio AEO)
La costituzione di una garanzia globale per
obbligazioni doganali o altri oneri che
potrebbero sorgere può essere autorizzata ad
importo ridotto o totale esonero qualora lo
istante sia certificato AEO-semplificazioni dog.
La costituzione di una garanzia globale per
obbligazioni doganali o altri oneri che sono
insorti è autorizzata, su richiesta, ad importo/

OBBLIGAZIONI DOGANALI:
GARANZIE GLOBALI
ridotto qualora l’istante sia AEO-sempl.dog..
Nell’ambito dei regimi speciali o della TC, la
Commissione può vietare temporaneamente
il ricorso a esoneri/riduzioni o - alla garanzia
globale per merci in relazione alle quali siano
state constatate frodi su larga scala. Si può
comunque ottenere autorizzazione a valersi
di una garanzia globale temporaneamente
vietata dimostrando di rispettare taluni criteri
tra cui essere certificato AEO (art. 96 CDU).
Art. 148 CDU-condizioni per
autorizzazione a gestire T.C.
Alcune riguardano gli AEO - ovvero:
- Offrire garanzie di un ordinato svolgimento
delle operazioni (condizione che si ritiene
soddisfatta da AEO-semplificazioni doganali
nella cui autorizzazione si tiene conto della
gestione di strutture di T.C.)
Il titolare di una struttura di T.C. tiene
scritture adeguate nella forma approvata
dalle autorità doganali, che consentano loro
di sorvegliare la gestione della T.C….
Art. 148 CDU-condizioni per gestire
strutture di deposito in T.C.
…(la capacità di gestione di tali scritture si
può riconoscere agli O.E. autorizzati per le
semplificazioni doganali).
Le autorità doganali possono consentire uno
spostamento di merci in TC tra diverse
strutture di deposito, a condizione che non
aumenti il rischio di frode, se: avviene sotto
la responsabilità dell’autorità doganale;
o disciplinato da autorizzazione rilasciata a
soggetto AEO (o in altri casi che stabiliranno le DAC)
Art. 182 CDU/ iscrizione nelle
scritture del dichiarante
A condizione che le indicazioni della
dichiarazione siano a disposizione delle
autorità
nel
sistema
elettronico
del
dichiarante al momento della presentazione,
le medesime AA.DD. possono autorizzare a
presentare una dichiarazione (normale o
semplificata) sotto forma di iscrizione nelle
scritture del dichiarante. L’accettazione è il
momento dell’iscrizione.
Inoltre, le AA.DD. possono, su richiesta, …
Dichiarazioni semplificate/ iscrizione
nelle scritture del dichiarante
…esonerare dall’obbligo di presentazione
delle merci, in base alle seguenti condizioni
(in tal caso con l’iscrizione si ha accettazione
e svincolo):
- Il dichiarante è un Operatore Economico
Autorizzato per le semplificazioni doganali;
- natura/flusso delle merci sono noti all’A.D;
- è garantito il diritto di visita delle merci;
- le merci all’atto dell’iscrizione non siano
più soggette a divieti o restrizioni.
ART. 179:
SDOGANAMENTO CENTRALIZZATO
Le AA.DD. possono autorizzare un O.E.A
semplificazioni doganali a presentare
presso l’ufficio doganale competente del
luogo in cui l’interessato è stabilito una
dichiarazione
doganale
per
merci
presentate presso altro ufficio doganale.
(Nel caso in cui i diversi uffici siano sotto la
responsabilità della stessa autorità doganale
si può derogare all’autorizzazione).
ART. 179:
SDOGANAMENTO CENTRALIZZATO
L’ufficio doganale di accettazione vigila sul
vincolo al regime doganale ed effettua i
controlli
eventualmente
gravanti
sulla
dichiarazione; se del caso, chiede che l’ufficio
doganale presso il quale sono presentate le
merci provveda alla verifica fisica delle stesse.
Espleta, inoltre, le formalità doganali per
riscuotere l’eventuale obbligazione doganale.
ART. 179:
SDOGANAMENTO CENTRALIZZATO
I due uffici doganali si scambiano pertanto
informazioni
e
risultati
dei
rispettivi
controlli; l’ufficio presso cui è stata
presentata la dichiarazione svincola la
merce tenendo conto dei risultati dei propri
controlli e di quelli dell’ufficio ove è stata
presentata la merce.
ART. 185 CDU: AUTOVALUTAZIONE
Le AA.DD. possono autorizzare, su richiesta,
un AEO - semplificazioni doganali ad
espletare determinate formalità doganali
che devono essere svolte da tali autorità, a
determinare l’importo dei dazi dovuti e a
svolgere alcuni controlli sotto vigilanza
doganale.
Quali formalità doganali potranno così
essere soddisfatte e con quali procedure
sarà stabilito nel regolamento attuativo.
Disp. Gen. su regimi speciali che
tengono conto delle autorizzazioni AEO
Disposizioni del CDU (211, 214) dedicate
alle autorizzazioni ed alle scritture inerenti i
regimi speciali (ad eccezione del transito)
specificano, rispettivamente, riguardo alle
garanzie di un ordinato svolgimento delle
operazioni ed alla tenuta di idonee scritture:
si ritiene che un OEA autorizzato per le
semplificazioni doganali soddisfi detta
condizione se nell’autorizzazione...si tiene
conto dell’attività relativa/le sue scritture
son adeguate al regime speciale interessato)
Il CDU semplificherà gli istituti doganali
E’ utile rilevare cosa si intenderà per «regime
doganale» (art. 5 p. 16 CDU): uno dei regimi
seguenti cui possono essere vincolate le merci
 a) immissione in libera pratica;
 b) regimi speciali;
 c) esportazione;
i regimi speciali sono: transito (est./int.);
deposito, comprendente d.dog./zone franche;
uso particolare, comprendente ammissione
temp. e uso finale; perfezionam. att./pass.
Disp. Gen. su regimi speciali che
tengono conto delle autorizzazioni AEO
Altro tema specifico di alcuni regimi speciali
è quello delle merci equivalenti (art. 223):
si tratta di merci unionali immagazzinate,
utilizzate o trasformate al posto di merci
vincolate a un regime speciale o merci non
unionali usate al posto di merci unionali (prima
della loro esportazione) vincolate a perfezionamento
passivo; ebbene, il loro utilizzo è autorizzato
dall’Aut. doganale - tale autorizzazione può
essere inserita in corso di certificazione AEO
fine
Grazie per l’attenzione
Nicolò Impellizzeri
Si segnala che le considerazioni contenute nel presente intervento
sono frutto dell’elaborazione del relatore e non hanno carattere in
alcun modo impegnativo per l’amministrazione di appartenenza
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I RAPPORTICON L`AGENZIA DELLE DOGANE