IFTS S. CANNIZZARO CATANIA
«LA GESTIONE NORMATIVA DEGLI SCARICHI IDRICI:
ITER AUTORIZZATIVO E LIMITI DI LEGGE»
Corso di:
Sicurezza e
legislazione ambientale
RELATORE Dr. Francesco Bizzini
TRATTAMENTO DELLE ACQUE
DEFINIZIONE
Si definisce trattamento delle acque reflue (o depurazione delle acque reflue) il
processo di rimozione dei contaminanti da un'acqua reflua di origine urbana o
industriale, ovvero di un effluente che è stato contaminato da inquinanti organici e/o
inorganici.
Il trattamento di depurazione dei liquami consiste in una successione di più fasi (o
processi) durante le quali, dalle acque reflue (Domestiche – Industriali - Urbane)
vengono rimosse le sostanze indesiderate, concentrandole sotto forma di fanghi,
dando luogo ad un effluente finale di qualità tale da essere idoneo allo sversamento in
un corpo recettore (terreno, lago, fiume o mare mediante condotta sottomarina),
senza che questo ne possa subire danni (ad esempio dal punto di vista dell'ecosistema
ad esso afferente).
Il ciclo depurativo è costituito da una combinazione di più processi di natura chimica,
fisica e biologica.
I fanghi provenienti dal ciclo di depurazione sono spesso contaminati con sostanze
tossiche e pertanto devono subire anch'essi una serie di trattamenti necessari a
renderli idonei allo smaltimento ad esempio in discariche speciali o al riutilizzo in
agricoltura o in un impianto di compostaggio.
2
NORMATIVA VIGENTE
 Il 03 aprile 2006 è entrato in vigore il D. Lgs 152/06 «Testo Unico Ambientale»
che, riprendendo quanto già introdotto con il precedente D. Lgs 152/99,
modifica il panorama normativo in materia di inquinamento idrico.
 Aggiornato con il D. Lgs 16 gennaio 2008, n. 4;
 Modificato con il D. Lgs 28 giugno 2010, n. 128;
Parte III:
la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque
dall’inquinamento e la gestione delle risorse idriche;
 La disciplina dello scarico ( Domestico- Industriale – Urbano – Acque di prima
pioggia) rappresenta sempre il fulcro della normativa relativa alla tutela della
risorsa idrica. E’ infatti essenzialmente tramite lo scarico che l’attività antropica
interagisce in modo negativo con l’ambiente, ed è quindi attraverso il controllo
e la regolamentazione dell’attività di scarico che viene apprestata, in concreto,
la tutela dei corpi ricettori dell’inquinamento.
3
IL DIFFERENTE REGIME TRA «SCARICHI» E «RIFIUTI LIQUIDI COSTITUITI DA ACQUE REFLUE»
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO
«A»
IDENTICA QUALITA’
DELLO SCARICO
CONDOTTA DELLO SCARICO
SISTEMA DI DEPURAZIONE
(per riportare i reflui in tabella)
«SCARICO»
art.74 comma ff
del D.Lgs. n.152/06
art 183 D.Lgs 152/06 lettera a:
RIFIUTO qualsiasi sostanza od
oggetto di cui il detentore si disfi
o abbia l’obbligo di disfarsi
(Parte III TUA)
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO
«B»
RIVERSAMENTO IN VASCA, IN FUSTI
O SISTEMI SIMILARI
(deposito temporaneo di rifiuti
liquidi costituiti da acque reflue
D.Lgs. n. 152/06 art. 183 lettera
bb)
SMALTIMENTO RIFIUTO
(Parte IV TUA)
PRELIEVO CON AUTOESPURGO
(trasporto soggetto alle norme
regolamentari della Parte IV del
D.Lgs n. 152/06)
POZZETTO DI ISPEZIONE
(punto immediatamente precedente allo
sversamento sul corpo ricettore)
CORSO D’ACQUA – CORPO RICETTORE
IMPIANTO DI TRATTAMENTO FINALE
DISCIPLINATO DAL D.LGS. n.152/06
(per lo scarico del proprio ciclo produttivo necessita di
autorizzazione sulla base del D. Lgs. n. 152/06)
4
DEFINIZIONI
SCARICO DI ACQUE REFLUE: (art. 74 lettera ff, D. Lgs 152/06)
“Qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di
collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del
refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete
fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a
preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti
all’art. 114”.
ACQUE REFLUE URBANE: (art. 74 lettera i, D. Lgs 152/06)
“acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque
reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie,
anche separate, e provenienti da agglomerato”.
ACQUE REFLUE DOMESTICHE: (art. 74, lettera g, D. Lgs 152/06)
“acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e
derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche”.
ACQUE REFLUE INDUSTRIALI: (art. 74, lettera h, D. Lgs 152/06) “qualsiasi tipo di
acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività
commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle
5
acque reflue meteoriche di dilavamento”.
ACQUE METEORICHE E ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
(articolo 113 D.Lgs. 152/06)
1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, disciplinano e attuano:
a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti
fognarie separate;
b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento,
effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi
compresa l’eventuale autorizzazione.
2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o
prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto.
3. Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia
e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di
depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il
rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze
che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
4. È comunque vietato lo scarico o l’immissione diretta di acque meteoriche nelle acque
sotterranee.
NB. In tema di tutela delle acque dall’inquinamento, le acque meteoriche di dilavamento ovvero le acque
piovane che, depositandosi su suolo impermeabilizzato, dilavano le superfici attingendo indirettamente i
corpi ricettori, non rientrano, di norma, tra le acque reflue industriali, salvo che le stesse vengano
contaminate da sostanze o materiali impiegati nello stabilimento, nel qual caso sono da considerarsi
6
come reflui industriali (Cass. Pen. 40191/2007).
TRATTAMENTO IN
CONTINUO
7
Certificazione
di conformità
8
VPP
9
CAMPI DI APPLICAZIONE
La disciplina prevista dalla Parte Terza del D. Lgs 152/06 si applica a tutti gli
scarichi di acque reflue, che devono essere preventivamente autorizzati
allo scarico (art. 124)
CORPO RICETTORE:
SUL SUOLO
NEL SOTTOSUOLO
NELLE ACQUE SOTTERRANEE
IN ACQUE SUPERFICIALI
IN RETI FOGNARIE
10
RETI FOGNARIE ART.100 D.Lgs n.152/06
Comma 1: Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000 devono
essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane.
Comma 3:
Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, le
regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che
raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento
degli scarichi a detti sistemi.
ALLEGATO 5 ALLA PARTE TERZA DEL D.LGS 152/06
Per tutti gli agglomerati con popolazione equivalente compresa tra i 50 e 2000 a.e. ,
si ritiene auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali il lagunaggio o la
fitodepurazione, o tecnologie come i filtri percolatori o impianti ad ossidazione totale.
11
SCARICHI SUL SUOLO ART. 103 D.Lgs 152/06
Comma 1:
È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:
…….. c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata
l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali
conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai
criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo
101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite
di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
SCARICHI NEL SOTTOSUOLO E NELLE ACQUE
SOTTERANEE ART. 104 D.Lgs 152/06
Comma 1:
È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
12
CRITERI GENERALI DELLA DISCIPLINA DEGLI
SCARICHI ART. 101 D.Lgs n.152/06
Comma 1:
Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi
idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto. L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti
limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti
nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.
Comma 2:
Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei
carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di
emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia in
concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad
ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono
stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto:
a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;
b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali
ricadenti in aree sensibili;
c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati;
d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del medesimo Allegato. 13
ART 101 D.Lgs n.152/06
Comma 5:
I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con
acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non e comunque consentito diluire con acque di
raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al
comma 4, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza dal
presente decreto. L'autorità competente, in sede di autorizzazione prescrive che lo scarico delle
acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato
dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 4.
Comma 7:
Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni,
sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:
a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di
trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e
complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata
proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque
titolo la disponibilità;
d) provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si
caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio
d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa
regionale;
14
f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.
LIMITI DI EMISSIONE
Sempre con riferimento all'allegato 5 parte III del D.Lgs n. 152/06 a seconda del tipo
di acqua reflua e del corpo ricettore lo scarico nell'ambiente deve essere effettuato
rispettando i seguenti limiti di emissione che si raggiungono mediante appositi
trattamenti di depurazione:
 Scarico in corpi idrici superficiali significativi
• acque reflue urbane - limiti di emissione riportati in tabella 1 che fissa i
valori limite ammissibili di BOD5, COD e solidi sospesi totali.
Nel caso in cui lo scarico interessi aree sensibili devono essere rispettati i
limiti riportati in tabella 2 la quale indica i parametri limite che descrivono i
nutrienti legati all’eutrofizzazione delle acque: fosforo totale, azoto totale.
Se il refluo urbano contiene anche scarichi di natura industriale deve essere
rispettata anche la tabella 3 prima colonna;
• acque reflue industriali non pericolose - limiti di emissione riportati
in tabella 3 prima colonna;
• acque reflue industriali pericolose - limiti di emissione riportati in tabella 3 e
3/A;
15
 Scarico in corpi idrici superficiali non significativi
• acque reflue urbane - limiti di emissione riportati in tabella 4
acque reflue industriali non pericolose - limiti di emissione riportati
in tabella 4;
• acque reflue industriali pericolose - vietato;
 Scarico sul suolo
• acque reflue urbane - limiti di emissione riportati in tabella 4
acque reflue industriali non pericolose - limiti di emissione riportati
in tabella 4;
• acque reflue industriali pericolose - vietato;
 Scarico in fognatura
• acque reflue domestiche - sono sempre ammessi senza necessità di alcun
tipo di trattamento;
• acque reflue industriali - limiti di emissione riportati in tabella 3 seconda
colonna
16
Art. 99 D.Lgs 152/06:
Comma 1: Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio
decreto, sentiti i Ministri delle politiche agricole e forestali, della salute e delle attività
produttive, detta le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue.
Comma 2: Le regioni, nel rispetto dei principi della legislazione statale, e sentita l'Autorità di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, adottano norme e misure volte a favorire il riciclo
17
dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate.
TABELLA 1.
LIMITI DI EMISSIONE PER GLI IMPIANTI DI ACQUE REFLUE URBANE
Potenzialità impianto in A.E. (abitanti equivalenti)
Parametri (media giornaliera) (1)
BOD5 (senza nitrificazione) mg/L (2)
COD mg/L (3)
Solidi Sospesi mg/L (4)
2.000 - 10.000
Concentrazione
≤ 25
≤ 125
≤ 35 (5)
% di riduzione
70-90 (5)
75
90 (5)
>10.000
Concentrazione
≤ 25
≤ 125
≤ 35
% di riduzione
80
75
90
TABELLA 2.
LIMITI DI EMISSIONE PER GLI IMPIANTI DI ACQUE REFLUE URBANE
RECAPITANTI IN AREE SENSIBILI.
Parametri (media annua)
Fosforo totale (P mg/L) (1)
Azoto totale (N mg/L) (2) (3)
Potenzialità impianto in A.E.
10.000 - 100.000
> 100.000
Concentrazione
% di riduzione
Concentrazione
% di riduzione
≤2
80
≤1
80
≤ 15
70-80
≤ 10
70-80
Per il controllo della conformità dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 2 e di altri
limiti definiti in sede locale vanno considerati i campioni medi ponderati
nell’arco di 24 ore.
18
TABELLA 3.
VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ACQUE SUPERFICIALI E IN
FOGNATURA.
Numero
parametro
PARAMETRI
1
2
3
pH
Temperatura
colore
4
odore
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
materiali grossolani
Solidi speciali totali (2)
BOD5 (come O2) (2)
COD (come O2) (2)
Alluminio
Arsenico
Bario
Boro
Cadmio
Cromo totale
Cromo VI
Ferro
Manganese
Mercurio
Nichel
Piombo
Rame
Selenio
Stagno
Zinco
Cianuri totali (come CN)
unità di
misura
Scarico in acque
superficiali
Scarico in rete
fognaria (*)
°C
5,5-9,5
(1)
non percettibile con diluizione 1:20
5,5-9,5
(1)
non percettibile con diluizione 1:40
non deve essere causa di molestie
non deve essere causa di molestie
assenti
≤ 80
≤ 40
≤ 160
≤1
≤ 0,5
≤ 20
≤2
≤ 0,02
≤2
≤ 0,2
≤2
≤2
≤ 0,005
≤2
≤ 0,2
≤ 0,1
≤ 0,03
≤ 10
≤ 0,5
≤ 0,5
assenti
≤ 200
≤ 250
≤ 500
≤ 2,0
≤ 0,5
≤4
≤ 0,02
≤4
≤ 0,20
≤4
≤4
≤ 0,005
≤4
≤ 0,3
≤ 0,4
≤ 0,03
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
≤ 1,0
≤ 1,0
19
TABELLA 3.
VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ACQUE SUPERFICIALI E IN
FOGNATURA.
Numero
parametro
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
PARAMETRI
Cloro attivo libero
Solfuri (come H2S)
Solfiti (come SO3)
Solfati (come SO4) (3)
Cloruri (3)
Fluoruri
Fosforo totale (come P) (2)
Azoto ammoniacale (come NH4) (2)
Azoto nitroso (come N) (2)
Azoto nitrico (come N) (2)
Grassi e olii animali/vegetali
Idrocarburi totali
Fenoli
Aldeidi
Solventi organici aromatici
Solventi organici azotati (4)
Tensioattivi totali
Pesticidi fosforati
Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (5)
tra cui:
- aldrin
- dieldrin
- endrin
- isodrin
Solventi clorurati (5)
Escherichia coli (4)
Saggio di tossicità acuta (5)
unità di
misura
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
UFC/100mL
Scarico in acque
superficiali
≤ 0,2
≤1
≤1
≤ 1000
≤ 1200
≤6
≤ 10
≤ 15
≤ 0,6
≤ 20
≤ 20
≤5
≤ 0,5
≤1
≤ 0,2
≤ 0,1
≤2
≤ 0,10
≤ 0,05
Scarico in rete
fognaria (*)
≤ 0,3
≤2
≤2
≤ 1000
≤ 1200
≤ 12
≤ 10
≤ 30
≤ 0,6
≤ 30
≤ 40
≤ 10
≤1
≤2
≤ 0,4
≤ 0,2
≤4
≤ 0,10
≤ 0,05
≤ 0,01
≤ 0,01
≤ 0,01
≤ 0,01
≤ 0,002
≤ 0,002
≤ 0,002
≤ 0,002
≤1
≤2
nota
il campione non è accettabile quando il campione non è accettabile quando dopo 24
dopo 24 ore il numero degli organismi ore il numero degli organismi immobili è uguale
immobili è uguale o maggiore del 50%
o maggiore del 80% del totale
20
del totale
TABELLA 4. LIMITI DI EMISSIONE PER LE ACQUE REFLUE URBANE ED INDUSTRIALI CHE
RECAPITANO SUL SUOLO
unità di misura
(il valore della concentrazione deve essere minore o uguale a quello indicato)
1
Ph
2
SAR
6-8
3
Materiali grossolani
-
assenti
4
Solidi sospesi totali
mg/L
25
5
BOD5
mg O2/L
20
6
COD
mg O2/L
100
7
Azoto totale
mg N /L
15
8
Fosforo totale
mg P/L
2
9
Tensioattivi totali
mg/L
0,5
10
Alluminio
mg/L
1
11
Berillio
mg/L
0,1
12
Arsenico
mg/L
0,05
13
Bario
mg/L
10
14
Boro
mg/L
0,5
15
Cromo totale
mg/L
1
16
Ferro
mg/L
2
17
Manganese
mg/L
0,2
18
Nichel
mg/L
0,2
19
Piombo
mg/L
0,1
20
Rame
mg/L
0,1
21
Selenio
mg/L
0,002
22
Stagno
mg/L
3
23
Vanadio
mg/L
0,1
24
Zinco
mg/L
0,5
25
Solfuri
mg H2S/L
0,5
26
Solfiti
mg SO3/L
0,5
27
Solfati
mgSO4/L
500
28
Cloro attivo
29
10
mg/L
0,2
Cloruri
mg Cl/L
200
30
Fluoruri
mg F/L
1
31
Fenoli totali
mg/L
0,1
32
Aldeidi totali
mg/L
0,5
33
Solventi organici aromatici totali
mg/L
0,01
34
Solventi organici azotati totali
35
Saggio di tossicità su Daphnia magna (vedi nota 8 di tabella 3)
mg/L
LC50 24h
0,01
il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è ≥del 50% del totale
21
36
Escherichia coli (1)
UFC/100 mL
ADEMPIMENTI:
Per essere conformi alla normativa vigente, gli scarichi di acque reflue devono:
a) essere espressamente autorizzati (attenzione: non è sufficiente la sola richiesta
di autorizzazione!) e rispettare le prescrizioni contenute nell’autorizzazione;
b)rispettare i limiti di emissione;
c) rispettare i divieti imposti dalla normativa vigente (per esempio divieto di
diluizione);
d) rispettare le prescrizioni in tema di prelievi e di controlli.
22
Autorizzazione allo scarico
(articolo 124 D. Lgs 152/06 e successive modifiche e integrazioni).
Comma 1 :
Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
Comma 2 :
L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o
più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello
scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più
stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico
delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è
rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme
restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del
relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte
terza del presente decreto.
Comma 4 :
In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono
sempre ammessi nell’osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio
idrico integrato ed approvati dall’Autorità d’ambito.
23
Autorizzazione allo scarico
(articolo 124 D. Lgs 152/06 e successive modifiche e integrazioni).
Comma 7:
Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia
ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente
provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.
Comma 8:
Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione è valida
per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere
chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto
delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo
provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.
24
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
ART. 125 D.LGS 152/06
Comma 1:
La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere corredata
dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico e del volume
annuo di acqua da scaricare, dalla tipologia del ricettore, dalla individuazione dei punto
previsto per effettuare i prelievi di controllo, dalla descrizione del sistema complessivo
dello scarico ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall'eventuale
sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto, e dalla indicazione delle
apparecchiature impiegate nel processo produttivo e nei sistemi di scarico nonché dei
sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.
25
Domanda
autorizzazione allo
scarico pag. 1
Domanda
autorizzazione allo
scarico pag. 2
27
Domanda
autorizzazione allo
scarico pag. 3
28
SCHEDA TECNICA
ALLEGATA ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
D.L.gs. n. 152/2006
I ) IDENTIFICAZIONE DELLA DITTA
1) Denominazione e ragione sociale:
2)
Tel.
eMail
Fax
Ubicazione e indirizzo dell’insediamento produttivo:
SCHEDA TECNICA PAG. 1
II ) CARATTERISTICHE DELL’INSEDIAMENTO PRODUTTIVO
3) Elencazioni delle principali produzioni :
5)
7)
(1)
Numero totali di addetti: n°
Numero medio giornate lavorative annue : n°
4)
Elencazioni delle principali materie prime : (2)
6)
8)
Numero dei mesi lavorativi nell’anno :
Numero dei turni lavorativi giornalieri :
Loro durata ore: n°
9)
Localizzazione dell’insediamento produttivo (3) :
10)
Disposizione planimetrica dell’insediamento : (4)
11)
a) Superfici impermeabili (piazzali, tetti, ecc.):mq.
12)
Impianti di trattamento eventualmente esistenti : (6) :
b) Superfici permeabili : mq. (5)
12)-bis)
Punto di accesso per i controlli :
III ) CARATTERISTICHE DEI SISTEMI DI APPROVVIGIONAMENTO E DI SCARICO
13)
Fonti di approvvigionamento idrico : (7)
14) Utilizzazione dell’acqua :
Fonte
Processo
e servizi
%
Raffreddamento
%

Acquedotto

Fiume, canale, lago, ecc. (nome)

Pozzi acqua dolce
Acquedotto
Fiume, canale, lago, ecc.
Pozzi acqua dolce

Pozzi acqua salmastra
Pozzi acqua salmastra

Mare
Mare

Altri
Altro
15
)
Ricettore dello scarico :
16)
Sistemi usati per la misura delle portate :

Al prelievo

Corso d’acqua superficiale (8) (nome)

Fognatura

Suolo

Allo scarico

Sottosuolo

Altro
==
Totale
%
100
100
100
100
100
========================================================================================================
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Indicare per la zootecnia la specie ed il numero di animali allevati.
Le materie prime possono essere raggruppate per categoria, se il loro numero è elevato.
indicare la localizzazione dell’insediamento produttivo su carta dell’istituto Geografico Militare (I.G.M.) scala 1:25.000 o su altra carta di uguale o maggiore
dettaglio (Es. 1:10.000).
Allegare corografia in scala 1:2.000 ed indicare sulla stessa o sulla carta di cui in nota (3) la localizzazione dei punti di immissione dello scarico nel corpo ricettore
e dei punti di misurazione e campionamento ,Riportare se possibile ,anche il tracciato delle reti fognari.
Indicare possibilmente il valore medio del coefficiente di assorbimento.
Allegare descrizione dettagliata o schemi funzionali.
Indicare i punti di prelievo o localizzazione dei pozzi su carta I.G.M. 1:5.000 o su altra carta di uguale o maggiore dettaglio.
Oltre a quanto riportato al punto (4) nel caso di spandimento sul suolo adibito ad uso agricolo, riportare sulla carta di cui al punto (3) l’area interessata.
29
IV ) DATI DI ESERCIZIO
17) Acqua prelevata da :
Quantità media
Quantità
Giornaliera (9) totale annua
(mc/anno)
(mc/giorno)
18) Acqua
scaricata da :
Acquedotto
Scarico industriale
Fiume, canale, lago, ecc.
Processi e servizi
Mare
Raffreddamento
Pozzi acqua dolce
Scarichi igienici
Pozzi acqua salmastra
(Se separati da quelli Industriali)
19) Variabilità dello scarico :
–
Nel tempo

Continuo

Discontinuo
Giorni / Settimana
Mesi / Anno
–
Nella portata

Costante

Variabile (11)
SCHEDA TECNICA PAG. 2
(o degli scarichi) : (12)
Settimane / Mese

Quantità
totale
annua
(mc/anno)
20) Caratteristiche qualitative dello scarico
Ore / Giorni
Saltuario (10)
Quantità
media
Giornaliera (9)
(mc/giorno)
ANNOTAZIONI :
Compilata il giorno,
______________
Il legale rappresentante
( o il Titolare )
__________________________
Si intende per “quantità media giornaliera” (prelevata o scaricata) quella del mese di massima produzione divisa per le giornate lavorative
del mese stesso.
10) Indicare approssimativamente la frequenza nel mese di massima produzione.
11) Indicare il valore del rapporto tra la portata di punta e la portata media , intesa quest’ultima come la quantità di acqua prelevata (o scaricata)
nella giornata media del mese di massima produzione divisa per le ore lavorative della giornata , la portata di punta e quella media devono
essere espresse nella stessa misura ( es. mc/s).
12) Devono essere individuati i valori dei parametri inquinanti presenti negli scarichi, riportate nelle stesse tabelle dei limiti allegate al D.Lgs n.
152 del 03/04/2006 e successive modificazioni ed integrazioni .
Tali valori devono essere espressi nella unità di misura indicate nelle suddette tabelle.
9)
30
Domanda
autorizzazione allo
scarico pag. 1
31
Domanda
autorizzazione allo
scarico pag. 2
32
Domanda
autorizzazione allo
scarico pag. 3
33
Domanda
autorizzazione allo
scarico pag. 4
34
REGIME SANZIONATORIO
In caso di inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico ( art. 130 D.
Lgs. 152/06 ), le autorità preposte al controllo possono procedere alla :
 Diffida;
 Sospensione dell’autorizzazione;
 Revoca dell’autorizzazione;
Sono previste sanzioni amministrative ( ammende ), ( art. 133 ) soprattutto per
quanto riguarda trasgressioni alla legge relativa a scarichi di acque reflue
domestiche.
Nel caso in cui la trasgressione alla legge riguardi scarichi di reflui industriali, sono
previste sanzioni penali ( arresto e/o ammenda ), ( art. 137 ).
35
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 133, comma 1:
Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell’effettuazione di uno scarico che superi i
valori limite di emissione fissati nelle tabelle dell’allegato 5 Parte Terza del D.Lgs. 152/06,
oppure i diversi valori limite stabiliti dalla Regioni a norma dell’ar.t 101, comma 2, o quelli
fissati dall’autorità competente a norma dell’art. 107, comma 1 o dall’art. 108, comma 1 è
punito con la sanzione amministrativa da tremila a trentamila euro.
Art 133, comma 2:
Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie,
servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l’autorizzazione di cui all’art 124,
oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata
sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila a sessantamila euro.
Art 133, comma 3:
Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1,
effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento
di autorizzazione o fissate ai sensi dell’articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.
36
SANZIONI PENALI
Art. 137, comma 1:
Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza
autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che
l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l’arresto da due mesi a due anni o
con l’ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
Art 137, comma 2 :
Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali
contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate
nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell’arresto
da tre mesi a tre anni.
Art. 137 comma 5:
Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori
limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla
parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle
province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito
con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono
superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo
Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000
euro.
37
TABELLA 5.
SOSTANZE PER LE QUALI NON POSSONO ESSERE ADOTTATI LIMITI MENO RESTRITTIVI
DI QUELLI INDICATI IN TABELLA 3, PER LO SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI E PER LO
SCARICO IN RETE FOGNARIA, O IN TABELLA 4 PER LO SCARICO SUL SUOLO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Arsenico
Cadmio
Cromo totale
Cromo esavalente
Mercurio
Nichel
Piombo
Rame
Selenio
Zinco
Fenoli
Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti
Solventi organici aromatici
Solventi organici azotati
Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)
Pesticidi fosforiti
Composti organici dello stagno
Sostanze classificate contemporaneamente “cancerogene” (R45) e “pericolose per
l’ambiente acquatico” (R50 e 51/53) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997,
38
n. 52, e successive modifiche
D.P.R.19 ottobre 2011, n. 227
Regolamento per la semplificazione di
adempimenti amministrativi in materia
ambientale gravanti sulle imprese, a norma
dell'articolo 49, comma 4-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
(GU n. 28 del 3-2-2012)
39
Ambito di applicazione Art. 1 D.P.R.19 ottobre 2011, n. 227
1. Il presente regolamento si applica alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto
del Ministro delle attivita' produttive in data 18 aprile 2005. Le imprese attestano
l'appartenenza a tali categorie mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi
dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
ART. 2 del decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 18 aprile 2005
1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese
(complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:
a) hanno meno di 250 occupati, e
b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio
annuo non superiore a 43 milioni di euro.
2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:
a) ha meno di 50 occupati, e
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di
euro.
3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:
a) ha meno di 10 occupati, e
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che
40
tutti e due devono sussistere.
Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche
Art. 2 D.P.R.19 ottobre 2011, n. 227
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e dall'Allegato 5 alla Parte
terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono assimilate alle acque reflue
domestiche:
a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche
qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A;
b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attivita' di
produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono
esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;
c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attivita' elencate nella tabella 2
dell'Allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 7, lettera e), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in assenza di disciplina regionale si
applicano i criteri di assimilazione di cui al comma 1.
41
Rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque
reflue industriali Art. 3 D.P.R.19 ottobre 2011, n. 227
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il titolare dello scarico, almeno sei mesi
prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti
della autorizzazione gia' concessa, presenta all'autorità competente un'istanza corredata
di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che sono rimaste immutate:
a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato,
massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente
autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza;
b) le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione;
c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità;
d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche
tecniche;
e) la localizzazione dello scarico.
2. La modalità semplificata di rinnovo dell'autorizzazione di cui al comma 1 non si applica
per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152.
42
Sportello unico per le attivita' produttive Art. 5
D.P.R.19 ottobre 2011, n. 227
1. Le imprese presentano le istanze di autorizzazione, la documentazione, le dichiarazioni e
le altre attestazioni richieste in materia ambientale esclusivamente per via telematica allo
Sportello unico per le attivita' produttive competente per territorio, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa, previa intesa con la Conferenza Unificata,
e' adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione.
43
Monitoraggio Art. 6
D.P.R.19 ottobre 2011, n. 227
1. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo
economico e i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, in collaborazione con la Conferenza Unificata e con il
coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali, predispongono forme di monitoraggio
sull'attuazione del presente regolamento.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, le amministrazioni interessate
provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
44
Allegato A :Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche
(previsto dall'articolo 2 ,D.P.R.19 ottobre 2011, n. 227)
Parametro/sostanza
Tabella 1
Per i restanti parametri o
sostanze, qualora siano
presenti, valgono i valori limite
previsti alla Tabella 3
dell'Allegato 5 alla parte terza
del decreto 4 aprile 2006, n.
152 per le emissioni in acque
superficiali.
1
2
3
Portata
pH
Temperatura
Unità di
misura
mc/giorno
C°
Valore
limite di
emissione
≤15
5,5-9,5
≤ 30
4
Colore
Non
percettibile
con
diluizione
1 : 40
5
6
Materiali grossolani
Solidi Sospesi Totali
mg/l
Assenti
≤ 700
7
BOD5 (come ossigeno)
mg/l
≤ 300
8
COD (come ossigeno)
mg/l
≤700
9
Rapporto COD / BOD5
10
Fosforo totale (come P)
mg/l
≤ 30
11
Azoto ammoniacale (come NH4)
mg/l
≤ 50
12
Azoto nitroso (come N)
mg/l
≤ 0,6
13
Azoto nitrico (come N)
mg/l
≤ 30
14
Grassi e oli animali/vegetali
mg/l
≤ 40
15
Tensioattivi
mg/l
≤20
≤ 2,2
45
1
ALLEGATO A
Tabella 2
Attività che
generano acque
reflue assimilate
alle acque reflue
domestiche
ATTIVITA’
Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence,
agriturismi, campeggi, locande e simili
2
Attività ristorazione (anche self-service), mense, trattorie, rosticcerie,
friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina
3
4
5
6
7
8
Attività ricreativa
Attività turistica non ricettiva
Attività sportiva
Attività culturale
Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, e immobiliare
Attività informatica
9
Laboratori di parrucchiera barbiere e istituti di bellezza con un consumo
idrico giornaliero inferiore a 1 m3 al momento di massima attività
10
11
12
13
14
Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle
di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di
biancheria al giorno
Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o
altro commercio al dettaglio
Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi, gelati, pane. Biscotti
e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore
a 5 mc nel periodo di massima attività.
Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione
di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in
assenza di grandi aree di parcheggio
Bar, caffé, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo),
enotechebottiglierie con somministrazione
Asili nido, istruzione primaria e secondaria dì primo e secondo grado,
istruzione universitaria
16 Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili
15
17 Stabilimenti balneari-(marittimi, lacuali e fluviali).
46
Tabella 2
18
Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l’igiene della
persona
19
Piscine - Stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse le acque di contro
lavaggio dei filtri non preventivamente trattate.
20
Vendita al minuto di generi di cura della persona
21
Palestre
22
Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario,
vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue
non superiori a 4000 m3/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette
acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno.
23
24
Ambulatori medici studi veterinari o simili, purché sprovvisti di
laboratori dì analisi e ricerca
Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e
riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti
di laboratori di analisi e ricerca.
25
Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre
attività dei servizi
connessi alla agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione.
26
Macellerie sprovviste del reparto di macellazione
27
28
29
Agenzie di viaggio
Call center
Attività di intermediazione assicurativa
30
Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria
31
32
33
Riparazione di beni di consumo
Ottici
Studi audio video registrazioni
Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di
lavaggi, tintura e finissaggio.
Liuteria.
34
35
47
ALLEGATO 5 D. Lgs 152/06
2.1 SOSTANZE PER CUI ESISTE IL DIVIETO DI SCARICO SUL SUOLO E SOTTOSUOLO
Restano fermi i divieti di scarico sul suolo e nel sottosuolo delle seguenti sostanze:
– composti organo alogenati e sostanze che possono
– dare origine a tali composti nell’ambiente idrico
– composti organo fosforici
– composti organo stannici
– sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno in ambiente idrico o in concorso dello stesso
– mercurio e i suoi composti
– cadmio e i suoi composti
– oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti
– cianuri
– materie persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione o andare a fondo e che possono disturbare
ogni tipo di utilizzazione delle acque.
Tali sostanze, si intendono assenti quando sono in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche
di rilevamento in essere all’entrata in vigore del presente decreto o dei successivi aggiornamenti.
Persiste inoltre il divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee, in aggiunta alle sostanze su elencate, di:
2: Biocidi e loro derivati non compresi nell’elenco del paragrafo precedente
3: Sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore ovvero sull’odore dei prodotti consumati dall’uomo derivati
dall’ambiente idrico, nonché i composti che possono dare origine a tali sostanze nelle acque
4: Composti organosilicati tossici o persistenti e che possono dare origine a tali composti nelle acque ad eccezione di
quelli che sono biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente nell’acqua in sostanze innocue
5: Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare
6: Oli minerali non persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera non persistenti
7: Fluoruri
8: Sostanze che influiscono sfavorevolmente sull’equilibrio dell’ossigeno, in particolare ammoniaca e nitriti.
Tali sostanze, si intendono assenti quando sono in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche
48
di rilevamento in essere all’entrata in vigore del presente decreto o dei successivi aggiornamenti.
L.R.09/05/2012
«Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2012.
Legge di stabilità regionale»
49
Con l’entrata in vigore della suddetta legge i compiti
delle C.P.T.A. sono stati trasferiti al
Dipartimento Regionale dell’Ambiente
50
51
C.A. 10/04/1987, n. 14854.
L.R. 15/05/1986, n. 27, art. 24 (G.U.R.S. 3/10/1987, n. 43)
Scarichi degli insediamenti civili esistenti - Modalità di smaltimento
dei reflui sul suolo - Realizzazione dei pozzi assorbenti e dei pozzi neri
L'art. 24 della legge regionale n. 27 del 15 maggio 1986, per quanto concerne gli scarichi
esistenti degli edifici adibiti ad abitazioni unifamiliari, di consistenza fino a 10 vani o a 1000
metri cubi, o ad attività commerciali, di consistenza fino a 6 vani o a 600 metri cubi, che
recapitano sul suolo o negli strati superficiali di esso, stabilisce che questi scarichi possono
smaltire i liquami nel terreno mediante pozzi assorbenti o sub-irrigazione, prescindendo dal
processo di chiarificazione.
Quest'ultima possibilità ha creato non poca confusione sulla definizione tecnica di pozzo
assorbente: infatti, non effettuando alcun processo di chiarificazione a monte del pozzo,
quest'ultimo è stato erroneamente inteso come un contenitore «a perdere» nel terreno.
Con la presente circolare si precisa che il tipo di pozzo assorbente, previsto dall'art. 24 della
sopra citata legge regionale, è quello descritto nell'allegato 5 della delibera del Comitato
interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 al punto 6,
delle «norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul
suolo o in sottosuoli di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o a 5.000 m»
Da quanto riportato sia sulla delibera ministeriale, che nell'allegato alla circolare, si può
evincere che il pozzo assorbente svolge una funzione di filtrazione, percolazione e
dispersione del refluo, di norma a valle di un processo di chiarificazione.
52
Il pozzo nero, descritto nell'allegato 5 della sopra citata delibera, può essere
utilizzato solo per abitazioni o locali in cui non vi sia distribuzione idrica
interna, con dotazione in genere non superiore a 30-40 litri giornalieri pro
capite e quindi con esclusione degli scarichi di lavabi e bagni di cucina e
lavanderia.
Inoltre dovranno essere costruiti con caratteristiche tali da assicurare una
perfetta tenuta delle pareti e del fondo, in modo da proteggete il terre-no
circostante e l'eventuale falda da infiltrazioni.
Anche se nella legge regionale n. 27 del 15 maggio 1986 non viene sempre
precisato, si ribadisce che per quanto concerne le metodologie costruttive e
di impiego dei pezzi neri, delle vasche settiche di tipo Imhoff, della subirrigazione e dei pozzi assorbenti occorre fare sempre riferimento all'allegato
5 della citata delibera del C.I.TA.I. del 4 febbraio 1977
53
POZZI ASSORBENTI Allegato 1
I pozzi assorbenti sono pozzi coperti che attraversano lo strato di terreno superficiale
impermeabile e penetrano nello stato sottostante permeabile in modo da consentire la
dispersione del liquame in quest'ultimo.
54
CARATTERISTICHE POZZI ASSORBENTI
Per determinare la superficie del pozzo a contatto con lo strato permeabile è
preferibile, effettuare prove di percolazione praticando il cavo nello strato
permeabile; il terreno è idoneo se la portata percolante = 40 ÷ 80 l/h per m; in
mancanza di prove possono assumersi come riferimento le seguenti superfici
unitarie (m pro-capite): sabbia grossa o pietrisco = 1.0 sabbia fina = 1.5, argilla
sabbiosa o riporto = 2.5, argilla con molta sabbia o pietrisco = 4.0, argilla con poca
sabbia o pietrisco = 8.0, argilla compatta = non idonea.
Capacità utile del pozzo > capacità della vasca settica posta a monte; Ø superficie
impegnata = 4 Ø pozzo; consigliabile disporre almeno due pozzi con funzionamento
alterno collegati con pozzetto deviatore.
I pozzi assorbenti sono in generale di forma cilindrica (Ø > l m); in muratura di
pietrame, di mattoni o calcestruzzo; copertura a 70 ÷ 80 cm di profondità realizzata
con voltina o piastra di calcestruzzo munita di pozzetto di accesso con chiusini, nella
parte inferiore che attraversa lo strato impermeabile praticare feritoie nelle pareti o
costruire in muratura a secco; sistemare uno strato di pietrisco esterno ad anello per
tutta l'altezza delle pareti con feritoie (spessore = 50 cm, dimensioni media 4 ÷ 8 cm
all'esterno e 8 ÷ 12 cm all'interno, in prossimità delle feritoie); al fondo in
sostituzione della platea porre uno strato di pietrisco (profondità > cm).
Per quanto riguarda le distanze: tra il fondo del pozzo e il livello max previsto dalla
falda > 2 m; da qualunque condotta, serbatoio o altra opera destinata a servizio
potabile > 50 m. Evitare pozzi perdenti in presenza di roccia fratturata o fessurata. 55
ALLEGATO 2
Norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti
di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di
consistenza inferiore a 50 vani o a 5.000 mc.
1. GENERALITÀ
I liquami trattati devono essere esclusivamente quelli provenienti dall'interno delle
abitazioni. Quindi sono liquami domestici, con esclusione di immissione di acque
meteoriche.
Lo smaltimento dei liquami provenienti dagli insediamenti civili sul suolo o in sottosuolo
può avvenire in particolare mediante:
a) accumulo e fermentazione (pozzi neri) con estrazione periodica del materiale, suo
interramento o immissione in concimaia, od altro idoneo smaltimento;
b) chiarificazione ed ossidazione: con chiarificazione in vasca settica tradizionale o vasca
settica di tipo Imhoff seguita da ossidazione per dispersione nel terreno mediante subirrigazione o per dispersione nel terreno mediante pozzi assorbenti o per percolazione nel
terreno mediante sub-irrigazione con drenaggio (per terreni impermeabili).
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2. POZZI NERI
I pozzi neri possono essere utilizzati solo per abitazioni o locali in cui non vi sia distribuzione
idrica interna, con dotazione in genere non superiore a 30 ÷ 40 litri giornalieri pro capite e
quindi con esclusione degli scarichi di lavabi o bagni, di cucina e lavanderia.
Dovranno essere costruiti con caratteristiche tali da assicurare una perfetta tenuta delle pareti
e del fondo, in modo da proteggere il terreno circostante e l'eventuale falda da infiltrazioni, da
rendere agevole l'immissione degli scarichi e lo svuotamento periodico per aspirazione
dell'intero contenuto; saranno interrati e posti all'esterno dei fabbricati a distanza di almeno
50 cm da muri di fondazione ed almeno 10 m da condotte, pozzi o serbatoi per acqua
potabile.
Il proporzionamento sarà stabilito tenendo presente una capacità di 300÷400 litri per utente
per un numero di utenti in genere non superiore a 18÷20 persone.
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3. VASCHE Dl TIPO TRADIZIONALE
(Non accettabili per nuove installazioni, i parametri che seguono si riportano per una
valutazione delle installazioni esistenti).
Le vasche settiche di tipo tradizionale, caratterizzate dal fatto di avere compartimenti comuni
ai liquami ed al fango, devono permettere un idoneo ingresso continuo, permanenza del
liquame grezzo ed uscita continua del liquame chiarificato; devono avere le pareti
impermeabilizzate, devono essere completamente interrate ed avere tubo di ventilazione con
caratteristiche tali da evitare cattivi odori.
L'ubicazione deve essere esterna ai fabbricati e
distante almeno 1 metro dai muri di fondazione, a
non meno di 10 metri da qualunque pozzo,
condotta o serbatoio destinato ad acqua potabile,
con disposizione planimetrica tale che le
operazioni di estrazione del residuo non rechino
fastidio.
Il proporzionamento deve tener conto del volume di liquame sversato giornalmente
per circa 12 ore di detenzione, con aggiunta di capacità per sedimento che si
accumula al fondo (5÷10 litri per utente); la capacità media è per 10÷15 persone,
con dotazione di 150÷200 litri pro capite al giorno (che può essere notevolmente
inferiore nel caso di scuole, uffici, officine).
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4. VASCHE SETTICHE Dl TIPO IMHOFF
Le vasche settiche di tipo Imhoff caratterizzate dal fatto di avete compartimenti distinti per il
liquame e il fango, devono essere costruite a regola d'arte, sia per proteggere il terreno
circostante e l'eventuale falda in quanto sono anch'esse completamente interrate, sia per
permettere un idoneo attraversamento del liquame nel primo scomparto, permettere una
idonea raccolta del fango nel secondo scomparto sottostante e l'uscita continua, come
l'entrata, del liquame chiarificato.
Come valori medi del comparto di sedimentazione si
hanno circa 40÷50 litri per utente: in ogni caso, anche
per le vasche più piccole, la capacità non dovrebbe
essere inferiore a 250÷300 litri complessivi.
Per il compartimento del fango si hanno 100÷120 litri
pro capite, in caso di almeno due estrazioni all'anno;
per le vasche più piccole è consigliabile adottare
180÷200 litri pro capite con una estrazione all'anno. Per
scuole, uffici o officine, il compartimento di
sedimentazione va riferito alle ore di punta con minimo
di tre ore di detenzione; anche il fango si ridurrà di
conseguenza.
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5. DISPERSIONE NEL TERRENO MEDIANTE SUB-IRRIGAZIONE
La condotta disperdente è in genere costituita da elementi tubolari di cotto, gres,
calcestruzzo o cemento amianto, di 10÷12 cm di diametro e lunghezza di 30÷50 cm, con
estremità tagliate dritte e distanziate di 1÷2 cm, coperta superiormente con tegole o
elementi di pietrame e con pendenza fra lo 0,2 e 0,5%.
La condotta viene posta in trincea profonda circa 2/3 di metro, dentro lo strato di
pietrisco collocato nella metà inferiore nella trincea stessa; l'altra parte della trincea
viene riempita con il terreno proveniente dallo scavo, adottando accorgimenti
acciocché il terreno di rinterro non penetri, prima dell'assestamento, nei vuoti del
sottostante pietrisco un idoneo sovrassetto eviterà; qualsiasi avvallamento sopra la
trincea.
La trincea può avere la condotta disperdente di una fila con ramificazioni o su più file; la
trincea deve seguire l'andamento delle curve di livello per mantenere la condotta
disperdente in idonea pendenza.
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Fra la trincea e una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio
di acqua potabile ci deve essere una distanza minima di 30 m.
Lo sviluppo della condotta disperdente, da definirsi preferibilmente con prove di
percolazione deve essere in funzione della natura del terreno; di seguito si riportano
comunque altri elementi di riferimento:
-sabbia sottile, materiale leggero di riporto: 2 m per abitante;
-sabbia grossa e pietrisco: 3 m per abitante;
-sabbia sottile con argilla: 5 m per abitante;
-argilla con un poca sabbia: 10 m per abitante;
-argilla compatta: non adatta.
La fascia di terreno impegnata o la distanza tra due condotte disperdenti deve essere di
circa 30 metri.
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6. DISPERSIONE NEL TERRENO MEDIANTE POZZI ASSORBENTI
Il liquame proveniente dalla chiarificazione, tramite condotta a tenuta, perviene al pozzo di forma
cilindrica, con diametro interno di almeno un metro, in muratura di pietrame, mattoni, o di calcestruzzo,
privo di platea.
La copertura del pezzo viene effettuata a profondità non inferiore a 2/3 di metro e sulla copertura si
applica un pozzetto di accesso con chiusini: al di sopra della copertura del pozzo e del pietrisco che lo
circonda, si pone uno strato di terreno ordinario con soprassesto per evitare ogni avvallamento e si
adottano accorgimenti per non avere penetrazioni di terreno (prima dell'assestamento) nei vuoti del
pietrisco.
La differenza di quota tra il fondo del pozzo ed il massimo livello della falda non dovrà essere inferiore a
2 metri; la falda a valle non potrà essere utilizzata per usi potabili e domestici, o per irrigazione di
prodotti da mangiare crudi, a meno di accertamenti microbiologici e chimici caso per caso da parte
dell'Autorità sanitaria; occorre evitare pozzi pendenti in presenza di roccia fratturata o fessurata; la
distanza da qualunque condotta, serbatoio, od altra opera destinata al servizio potabile deve essere
almeno di 50 metri.
Lo sviluppo della parete perimetrale del pozzo, da definirsi preferibilmente con prove di percolazione,
deve essere dimensionato in funzione della natura del terreno; di seguito si riportano comunque altri
elementi di riferimento:
-sabbia grossa o pietrisco: 1 mq per abitante;
-sabbia fina: 1,5 mq per abitante;
-argilla sabbiosa o riporto: 2,5 mq per abitante;
-argilla con molta sabbia o pietrisco: 4 mq per abitante;
-argilla con poca sabbia o pietrisco: 8 mq per abitante;
-argilla compatta impermeabile: non adatta.
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POZZO ASSORBENTE
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CARATTERISTICHE DEI LIQUAMI - DATI DI INQUINAMENTO
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69
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SCHEMA
IMPIANTO
DEPURAZIONE
AD OSSIDAZIONE
TOTALE
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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acque reflue domestiche