La tutela dei figli nella
separazione conflittuale dei
genitori
“ la pas”
CATANIA 21.12.2010
“L’avvocato del minore”
AVV. KATIA DI CAGNO
Resp. Nazionale Settore psico-sociale UNCM
Vice Presidente Camera Minorile di Bari
Infanzia abusata
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L’infanzia può essere abusata in molti modi , non
necessariamente fisici o visibili.
Sebbene l’abuso sessuale sia la forma più evidente di
violenza, esiste una gamma svariata di comportamenti
molto più subdoli e difficili da scoprire che, devastano il
minore perché costituiscono un attacco destabilizzante
alla personalità e, provocano gravi conseguenze sul
processo di crescita.
Quando l’abuso ha una matrice
familiare
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E’ difficile credere che tali condotte abbiano una matrice
familiare, considerato che la famiglia dovrebbe
rappresentare un ambito di potenziale protezione,
essendo un sistema generato da vincoli di tipo affettivo,
in cui agiscono, o dovrebbero agire, sentimenti positivi.
In realtà, la famiglia, puo’ diventare un ambiente ostile e
pericoloso per l’integrità fisica e psichica dei soggetti che
ne fanno parte, spesso minori.
Dalla crisi della coppia coniugale al
conflitto genitoriale
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Se analizziamo un momento patologico della vita della famiglia, cioè
la crisi della “coppia coniugale” in molti casi verificheremo
l’insorgere del “conflitto genitoriale”.
Secondo le statistiche, ogni anno 70.000 bambini entrano nel tunnel
della conflittualità coniugale e giuridica.
Basti pensare all’aumento sia di false accuse ai padri per violenze ai
minori, spesso strumentali alla richiesta della potestà genitoriale,
sia all’impressionante prodursi di gesti sempre più vicini alla follia
da parte di genitori coinvolti in aspre conflittualità processuali.
E’ inquietante l’eccessiva facilità con cui, in questi casi, ci si convince
che di abuso si tratta solo perché di abuso si è cominciato a parlare,
soprattutto quando la denuncia di abuso diventa un vezzo di
avvocati senza scrupoli, che si trasforma poi in una vera e propria
“strategia legale”.
Cultura del conflitto
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Oggi, è importante parlarne, perché
incombe il tremendo rischio di una
“normalizzazione della cultura del conflitto
e della mistificazione dei bisogni affettivi”.
Definizione di P.A.S.
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Uno dei più deleteri esiti possibili di conflittualità genitoriale esasperata è il
fenomeno dell’alienazione genitoriale, il disturbo definito PAS, dall’acronimo
americano “Parental Alienation Sindrome” che consiste in una condizione
morbosa scarsamente nota o poco considerata in Italia, ma oggetto di
imponenti studi negli U.S.A.
Descritta e poi sistematizzata da R. Gardner il quale la definiva” Un disturbo
che insorge quasi esclusivamente nel contesto delle controversie per la
custodia dei figli. In questo disturbo, un genitore (Alienante) attiva un
programma di denigrazione contro l’altro genitore (alienato). Tuttavia,
questa rappresenta non una semplice questione di “lavaggio del cervello” o
“programmazione”, poiché il bambino fornisce il suo personale contributo
alla campagna di denigrazione.
La combinazione di questi fattori legittima una rilevazione di PAS.
IN PRESENZA DI REALI ABUSI O TRASCURATEZZA, NON SI PUO’ PARLARE
DI PAS.
Bisogna dire che…
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La PAS non è inserita nel DSM IV –
Manuale diagnostico e statistico dei
disturbi mentali, e i termini “Sindrome” o
“”Diagnosi” possono generare pericolosi
equivoci.
Di certo è un disagio, una sofferenza
psicoemotiva,una disfunzione, una forma
di abuso.
Stati d’animo del bambino
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Nel periodo che segue la separazione, talvolta vengono poste in atto alcune
manovre di “appropriazione” dei figli, che si manifestano attraverso il ricatto
affettivo, la seduzione e la formazione di alleanze.
Tali atteggiamenti, generati dai genitori, possono colludere con il bisogno di
vicinanza presente nel figlio, angosciato e disorientato per la loro
separazione. Il minore, manipolato deliberatamente, viene indotto dal
genitore con cui di fatto si allea, ad assumere il ruolo attivo dell’accusatore
per escludere dal contesto della famiglia il genitore “rifiutato”.
Quando un bambino è costretto a negare uno dei due genitori e a
rinunciare ad esso, non rinuncia solo alla persona fisicamente percepibile,
ma anche alla attivazione della immagine interna corrispondente a quella
persona.
Se il minore mette in atto meccanismi difensivi meno distruttivi per la sua
personalità, il rifiuto-perdita di un genitore viene percepito come abbandono
da parte di quest’ultimo, colpevole di non essere stato sufficientemente
forte. Altri sentimenti inoltre compaiono come: ansia o tradimento
riconducibili alla presenza di un disturbo dell’Adattamento.
Abuso emozionale
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Secondo Gardner (1992), il bambino che è
stato indotto all’allontanamento
(alienazione) fisico e mentale da un
genitore ingiustamente denigrato è un
bambino abusato.
La PAS viene considerata una forma di
emotional abuse.
Otto sintomi primari
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Campagna di denigrazione;
Razionalizzazione debole;
Mancanza di ambivalenza;
Fenomeno del pensatore indipendente;
L’appoggio automatico al genitore alienante;
L’assenza del senso di colpa;
Gli scenari presi a prestito;
L’estensione del’ostilità alla famiglia allargata.
A questi otto fattori Gardner ne ha poi aggiunti altri 4 (additional differential
diagnostic consideration):
Difficoltà di transizione nei periodi di visita presso il genitore non affidatario;
Il comportamento del minore durante le “visitations”, durante il periodo di
permanenza presso il genitore non affidatario;
Il legame del minore con il genitore alienante;
Il legame del minore con il genitore alienato, prima della fase di
separazione.
Tecniche di programmazione.
Le tecniche di programmazione prevedono l’uso
di espressioni:
- Denigratorie riferite all’altro genitore;
- False accuse di trascuratezza;
- False accuse di violenza o abuso anche sessuale;
- Costruzione di una realtà virtuale familiare di
terrore e vessazione;

La sindrome della Madre Malevola (I.D.
Turkat)
comportamenti dolosi messi in atto dalla ex
moglie contro l’ex marito da cui ha divorziato
o sta divorziando, per es. per punirlo, per
allontanarlo una serie di azioni malevoli (es.
menzogne) e o escluderlo dalla vita dei figli.
Uno schema comportamentale anomalo
sempre più frequente nei divorzi di
genitori con figli. (Alta percentuale implica
fattispecie penali).
Quali comportamenti possono
verificarsi in un contesto di
conflittualità... ?

Ostacoli alle frequentazioni
es.
- inventando scuse banali
- mentendo sullo stato di salute del bambino
- impegnando il bambino in attività ricreative nei giorni
che devono passare con il padre...o con la madre (in casi
più rari)

Delegittimazione del ruolo paterno/materno
es.
- denigrazione
- parole di squalifica in presenza dei figli
- soddisfazione ai desideri di figli che l’altro genitore
disapprova senza interpellarlo...

Riduzione del ruolo decisionale
es.
- mancate informazioni sull’andamento scolastico
- mancate informazioni sulle attività ricreative...

-
Alienazione dei figli dal padre /madre
es.
intraprendendo un contenzioso eccessivo
false accuse
N.B. Nella maggior parte dei casi il fenomeno PAS è tipicamente al
femminile, ma non mancano casi contrari.
Tali comportamenti possono sconfinare nel
penale o rientrare in precise fattispecie di
reato.
Tuttavia quando si tratta di comportamenti di
un genitore, ostativi al diritto alla libera
relazione del figlio con l’altro genitore,
interviene, su ricorso dell’interessato, il
giudice civile ex art. 709 ter c.p.c.
(introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54
sull’affidamento condiviso)
Conflitti sulla potestà o sulle
modalità di affidamento

Previsto un articolo ad hoc
Art.709 ter c.p.c.
L’art. è funzionale a garantire il corretto
funzionamento delle modalità di affidamento
stabilite in un atto già emesso
Ossia
A consentirne l’esecuzione attraverso l’adozione di
misure coercitive (esecuzione indiretta).
L’art. 709. ter c.p.c.



“Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori
in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle
modalità dell’affidamento è competente il giudice del
procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’art.
710 c.p.c. è competente il tribunale del luogo di
residenza del minore.
A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i
provvedimenti opportuni.
In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque
arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto
svolgimento delle modalità dell’affidamento, può
modificare i provvedimenti in vigore e può, anche
congiuntamente:
Continuando…
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) Disporre il risarcimento dei danni, a carico di
uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) Disporre il risarcimento dei danni, a carico di
uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
4) Condannare il genitore inadempiente al
pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria, da un minimo di 75 euro ad un
massimo di 5000 euro a favore della Cassa delle
ammende. I provvedimenti assunti dal giudice
del procedimento sono impugnabili nei modi
ordinari”
Competenza e procedimento
L’art. 709 ter c.p.c. prevede due possibilità di proposizione della
domanda:

A) Giudizio in corso
La presentazione del ricorso è possibile in qualsiasi momento
dinanzi al G.I.;
Si instaurerà un sub procedimento che si aprirà con la
comparizione delle parti e si concluderà con la decisione del
Giudice il quale:
a)
Non potrà precludere alle parti una attività istruttoria
b)
Potrà adottare provvedimenti inaudita altera parte (in casi di
comprovata violazione delle regole in pregiudizio dei figli).
N.B. La norma è inserita nel libro IV sez. V del cpc ovvero tra i
procedimenti d’urgenza

Decisione del G.I. sub A)


Il Giudice deciderà con ordinanza,
revocabile o modificabile successivamente
dallo stesso G.I. di fronte a situazioni
nuove o sopraggiunte;
I provvedimenti assunti dal G.I. sono
impugnabili nei modi ordinari.
Competenza e procedimento

B) Instaurazione di nuovo giudizio ex art. 710 cpc
-
Il richiamo all’art. 710 cpc per la proponibilità della domanda di cui
all’art. 709 ter fa pensare alla necessità della esistenza di una
sentenza passata in giudicato o decreto di omologazione ed una
modifica dei provvedimenti in vigore, con la conseguenza che la
nuova normativa non potrebbe essere applicata:
In caso di mancata modifica;
Coppie di fatto.
E’ un richiamo procedurale e non sostanziale.
Quando non vi è giudizio in corso, la istanza si propone con ricorso
al presidente del Tribunale che deciderà in Camera di Consiglio con
decreto reclamabile dinanzi alla Corte d’Appello.
-
Art. 709 ter c.p.c. e coppie di fatto



Il problema sorge per le controversie sorte in relazione ai
figli nati da genitori non coniugati, non potendosi
applicare l’art. 710 cpc dettato per le separazioni tra i
coniugi, pur essendo chiara l’applicazione dell’art. 709
ter relativamente alle coppie di fatto, in quanto prevista
dall’art. 4 n. 2 della L.54/06.
Anche in questo caso l’art. 710 cpc è richiamato solo per
il procedimento ed il rito, con la competenza del
tribunale per i minorenni.
Detti provvedimenti assunti dal TM saranno impugnabili
nei modi ordinari, art. 709 ter 3° c. dinanzi alla Corte
D’appello sez. minori.
Ma quali conseguenze saranno
osservabili sul bambino?
Conseguenze psicologiche
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Esame della realtà alterato;
Narcisismo;
Indebolimento della capacità di provare
simpatia ed empatia;
Mancanza di rispetto per l’autorità,
estesa anche a figure non genitoriali;
Paranoia;
Psicopatologie legate all’identità di
genere.
Indagine….
“ Un ruolo di assoluta importanza nelle dinamiche
conflittuali tra i genitori separati e, dunque, anche
nell’eventualità dell’instaurarsi di false denunce è
rivestito dai professionisti che a vario titolo, entrano
nelle questioni relative all’affidamento dei figli
(avvocati, c.t.u. magistrati, psicoterapeuti,
mediatori, educatori) e rischiano di colludere con il
genitore alienante”.
Anche l’esperto incaricato della valutazione rischia di
esarcerbare il conflitto a discapito del bambino.
Occorre una indagine attenta per fare una una
rilevazione esatta.
Il ruolo dell’avvocato
Anche l’avvocato puo’ essere vittima di un
inganno e oggetto di manipolazioni da parte
del suo/a assistito/a.
DOVERI DEONTOLOGICI E
IPOTESI DI INGANNO
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Uno dei doveri deontologici importanti è
legato alla formazione specialistica e
multidisciplinare che consenta
all’avvocato di sospettare, e di
approfondire alcune dinamiche.
Ascolto…
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Un attento ascolto consentirà all’avvocato
specializzato, di riconoscere gli indicatori, e/o :
utilizzare le opportune strategie di negoziazione
o mediazione, deflattive della conflittualità della
coppia,
utilizzare altre figure professionali con
competenze specifiche.
L’AVVOCATO NON FA DIAGNOSI E NON FA
TERAPIA!
Normativa e linee guida sull’ascolto
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Carta di Noto 1996 e aggiornamento (7 luglio
2002)
Linee guide CISMAI
Linee guida del Consiglio d’Europa approvate il
18.11.2009 -Raccomandazione n. 10/2009 “linee
guida per definire comuni ed integrate strategie
nazionali di protezione dei bambini dalla
violenza” – “costruire un Europa per e con i
bambini”.
INTERVENTI…
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SOCIO SANITARIO TERAPEUTICO;
CONTROLLO SOCIALE MISTO
(PSICOLOGO-PSICHIATRA-GIUDICE);
Il bambino dice sempre la verità?
Quando possiamo sospettare il contrario?
Verità…
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I minori non dicono sempre la verità:
- pseudo menzogna, ossia la fisiologica, inconsapevole, non
strumentale e non finalizzata tendenza presente nel bambino fino ai
6-7 anni a confondere la fantasia con la realtà, il soggettivo con
l’oggettivo;
- la menzogna, la manifestazione cosciente e utilitaristica di un
pensiero o il resoconto di un fatto non rispondenti al vero;
- la bugia psicogena che consiste nel non dire il vero o per paura del
castigo del genitore, o per ingraziarselo, o per proteggerlo, o per
vendetta o per attirare l’attenzione altrui, o per motivi che traggono
la loro origine da carenze psicopedagogiche e tematiche conflittuali
di varia natura;
- la bugia patologica che è la menzogna sottesa a stati di ritardo o
insufficienza intelletiva, da sindromi psicotiche o da laterazioni
strutturali della personalità.
ALCUNE PRONUNCE

Ci dicono che….
Tribunale di Catania,
ordinanza 11 luglio 2006
Quando sussistano comportamenti posti in essere dalla
madre volti ad impedire al padre di tenere con sé la
prole, il giudice deve invitare il genitore inadempiente
ad astenersi da tale condotta altamente pregiudizievole
per il corretto sviluppo dei rapporti fra il padre e i
minori, la quale potrà in prosieguo, ove perdurante,
comportare l’adozione delle misure previste dall’art.
709-ter c.p.c.»
...nelle aule giudiziarie
Non sempre, comunque, risulta agevole
dimostrare che comportamenti di tal genere si
siano realmente verificati
Quali quesiti porre al C.T.U.

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
A) accertare quale sia il grado di sviluppo dei
bambini in relazione all’età biologica;
- indicare se, sul piano affettivo ed in relazione a tale
sviluppo i minori siano in grado di esprimere libere
propensioni per l’uno o per l’altro genitore( in caso
positivo indicare quale);
- evidenziare, se essi abbiano maturato un maggior
senso di appartenenza nei confronti dei due contesti
sociali frequentati;
- verificare, in entrambi i genitori, gli atteggiamenti
affettivi ed educativi nei confronti dei minori,
evidenziando eventuali messaggi espliciti od anche
impliciti che gli stessi possono inviare ai bambini a
riguardo del genitore assente;
Continuando….


- osservare la personalità di entrambi i genitori
ed evidenziare le loro capacità educative, in
riferimento all’acquisizione di regole, abitudini e
norme, nonché la loro progettualità di
costruzione familiare;
- mettere in evidenza i reali intenti del padre e
della madre, verificando se essi abbiano un
autentico interesse al benessere psichico dei
minori, ovvero siano mossi dal mero intento di
un’affermazione personale, a discapito
dell’immagine altrui.
Altri quesiti da porre al CTU
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
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1) Accertare le caratteristiche di personalità di
ciascuno dei genitori e l’esistenza di eventuali
patologie psichiche, nonché le capacità educative
di ciascuno di essi;
- Indichi il ctu quali siano le attuali condizioni psicologiche del
minore e se l’attuale situazione sia la più adeguata alle sue esigenze
e ad una equilibrata evoluzione della sua personalità, formulando in
caso negativo ipotesi di intervento finalizzate ad una più congrua
gestione del rapporto genitori/figlio, in base alle primarie esigenze
educative/affettive del minore;
- Osservare e verificare la relazione padre/figlio, ed in particolare:
a) se la relazione madre-figlio sia tale da provocare condizionamenti
sulla volontà del bambino da parte della madre;
b) quale percezione abbia il bambino della figura paterna e se
questa risenta di eventuali episodi traumatici che si siano verificati in
passato.
La Convenzione di New York del
1989 e la Convenzione Europea
del 1995

A cui il nostro paese aderisce ed ispira
parte della sua normativa in ambito
minorile, sostengono la necessità di
tutelare il diritto alla continuità e alla
stabilità dell’ambiente affettivo e
relazionale per soggetti in età
evolutiva, ovvero il loro diritto a
mantenere relazioni positive e significative
con entrambi i genitori e con le rispettive
famiglie di origine.
Un segnale positivo di
fronteggiamento autorevole

Procura di Milano (Corriere della sera
7.11.2008)
Due genitori sono stati rinviati a giudizio con
l’accusa di aver sottoposto il proprio figlio ad
un maltrattamento psicologico (sofferenza
psicologica cagionata), dopo averlo coinvolto
ripetutamente, durante la separazione, nella
loro conflittualità…..
Continuando …


Secondo l’accusa i genitori sono colpevoli di aver
compromesso “la credibilità di ciascun genitore”, poiché
hanno proiettato sul figlio i propri reciproci sentimenti e
in particolare la rabbia, in modo da inoculare nel
bambino la convinzione che ciascuno dei suoi genitori
odiasse l’altro.
Quindi nonostante la consapevolezza, progressivamente
acquisita, delle problematiche psicologiche indotte nel
figlio dai loro litigi, i genitori avrebbero ugualmente
“attuato manipolazioni induttive e strumentalizzato il
minore al fine di accattivarsene la disponibilità a favorire
soluzioni di affidamento rispettivamente convenienti”.
Altri provvedimenti….


Tribunale di Bergamo (Ufficio GIP n. 3490/2004) che si è
espressamente occupata della PAS, affrontando un caso
di presunti abusi sessuali compiuti dal padre ai danni del
figlio minore. In tale occasione il giudice ha ritenuto non
attendibile il racconto del minore ascoltato in sede di
incidente probatorio, in quanto contraddittorio,
incoerente, illogico ma soprattutto in contrasto con
quanto riportato “de relato” dal soggetto che aveva
raccolto le prime dichiarazioni del bambino.
Lo stesso organo giudicante concludeva affermando
espressamente che” altresì inficia l’attendibilità del
racconto del minore l’accertata presenza di un acceso
conflitto coniugale dei genitori relativo alla separazione…
Continuando….

..e all’affidamento del figlio, specie ove riscontri la
cosidetta Sindrome da alienazione genitoriale, stato
psicologico tipico delle coppie che si separano con liti
senza esclusioni di colpi pur di impedire all’altro la
custodia del minore”
Bisogna distinguere però:


MERA CONFLITTUALITA’ E ALIENAZIONE
GENITORIALE ( Cass. I sez. civile n. 16593 del
29.04.2008).
Detta sentenza riconosce alle manovre di
alienazione una grave potenzialità di pregiudizio
per il benessere del minore, criterio necessario e
sufficiente a motivare una sospensione della
bigenitorialità e la scelta di affidamento univoco
al genitore alienato.
“L’unico obiettivo della madre è…
Quello di annullare la figura paterna…”
in sentenza della Corte di Cassazione n.
34838 del 08.11.2009.

IL BRASILE APPROVA LA LEGGE
CONTRO LA PAS

In data 26.08.2010, il Presidente del
Brasile, Ignacio Lula ha firmato la legge
12.318-10 per la definizione e la punizione
della Pas.
Concludendo…..



L’avvocato specializzato, che sente su di sé
anche un ruolo sociale, non avrà una visione
miope e processual-codicistica, ma una visione
globale che terrà conto di tante variabili, a volte
sfumature utili alla ricerca della verità.
Dobbiamo tendere ad una verità che non sia
solo processuale.
Solo così avremo partecipato ad una reale tutela
del minore.
Nietzshe diceva…



“tutti abbiamo paura della verità….”
Errore non è cecità, ma viltà; ogni
progresso, ogni passo innanzi nel
cammino verso la conoscenza è frutto del
coraggio”.
Questo deve essere il segno indicatore di
un avvocato responsabile, che grazie alla
sua competenza eviterà di essere al
servizio di chiunque.
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