Ordine degli Avvocati di Rovigo
Sala Auditorium Liceo Scientifico Statale P. Paleocapa
ROVIGO 22.05.2015
LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC
Le fonti normative
Legge n. 53 del 1994
D.M n. 44 del 2011
D.L. n.179 del 2012 (Art.16 quater) del che modifica L.53/1994
Decreto 3.4.2013 n.48 “Regolamento recante modifiche al D.M. n. 44/2011, concernente le
regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione”
DL n. 90 del 2014
DPCM 13.11.2014
Da quando è possibile notificare a mezzo pec:
22.05.2015
Avv. Guido Previatello [email protected]
24 maggio 2013
LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC
PREREQUISITI
L’avvocato può eseguire la notificazione a mezzo della Posta Elettronica Certificata se
sono verificate cinque condizioni:
1) Essere il possesso dell’autorizzazione del Consiglio dell'ʹOrdine presso il
quale l’avvocato è iscritto? (ex art. 7 della Legge 53/94 e succ. mod.)
SOLO PER LE NOTIFICHE IN PROPRIO
NON P.E.C. !!!
Infatti con il DL 90/2014:
Notifiche ex L. n. 53/94 tramite PEC: autorizzazione COA (art. 46, D.L. n. 90/2014)
L’art. 46, co. 1, lett. a) del decreto legge, modificando l’art. 1 della Legge n. 53/1994, non
prevede più la richiesta dell’avvocato e il rilascio dell’autorizzazione del
COA di appartenenza per poter effettuare notifiche in proprio a mezzo PEC.
Viene, conseguentemente, meno anche l’obbligo di indicare nella relata di notifica
telematica l’autorizzazione del COA di appartenenza.
22.05.2015
Avv. Guido Previatello [email protected]
LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC
PREREQUISITI
2) il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) risultante da pubblici elenchi.
Si tratta (in sostanza) dell’indirizzo comunicato all’Ordine ai sensi dell’articolo 16, comma 7, del decreto-‐-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
in ogni caso per verificare il proprio indirizzo: sul sito http://pst.giustizia.it/PST/ → scheda “servizi” → login tramite
smart card → ”accedi” → a Registro Generale degli Indirizzi Elettronici,
nell’area privata del Punto di Accesso del proprio Ordine di appartenenza → ”accedi” a Registro Generale degli
Indirizzi Elettronici.
3) il rilascio da parte del cliente della procura alle liti a norma dell'ʹarticolo 83 del codice di procedura
civile o, per gli atti stragiudiziali, una procura notarile;
4) la disponibilità dell’indirizzo di PEC del destinatario tratto da pubblici elenchi.
pubblici elenchi :
delle PA (http://pst.giusitizia.it – registri PA)
(NB: NON UTILIZZARE www.indicepa.gov.it/)
Dei professionisti e aziende (http://www.inipec.gov.it/)
il registro delle imprese
gli albi degli Ordini, (non affidabile .. Non sempre è aggiornato il sito o l’albo)
ReGIndE, aggiornato con periodicità sistematica
5) il possesso di un dispositivo di firma digitale
.
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DOCUMENTO INFORMATICO
(art. 20 CAD)
DUPLICATO INFORMATICO
(art. 23 bis comma 1 CAD)
COPIA INFORMATICA
DI DOCUMENTO ANALOGICO
OTTENUTO DA SCANSIONE
(art. 22 CAD)
COPIA INFORMATICA
DI DOCUMENTO INFORMATICO
(art. 23 bis comma 2 CAD)
Estratta da “i documenti informatici e estrazione del duplicato informatico ”
proposta da FIIF www.pergliavvocati.it 6.04.2015
LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC
LE FASI DELLA NOTIFICAZIONE
1) Predisposizione dell'atto/degli atti da notificare.
Preliminarmente è necessario predisporre l'atto o gli atti da notificare.
Consiglio: inserirli in una cartella del sistema operativo del proprio computer o del proprio server, anche ai fini della
conservazione, per l'ipotesi in cui sia necessario procedere a verifiche in ordine alla validità della notificazione.
La Legge consente di notificare
due tipologie di oggetti informatici:
1) documenti informatici (art. 21 D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 Codice Amministrazione Digitale):
si tratta di documenti creati direttamente dall’avvocato in forma elettronica (atto di citazione, atto di precetto ecc.), in uno
dei formati consentiti dall'art. 13 delle Specifiche Tecniche previste dall'art. 34 del D.M. 44/2011 (ad esempio attraverso un
programma di elaborazione testi o altri programmi idonei), che debbono essere sottoscritti digitalmente con le apposite
utility rese disponibili unitamente al kit di firma digitale (smart card/chiavetta USB). Va sottolineato che, di norma, il tipo
di file maggiormente fruibile è quello in .pdf e che, nell'ipotesi in cui l'atto notificato debba essere depositato
telematicamente successivamente alla notificazione (ad esempio per procedere all'iscrizione a ruolo del giudizio) l'unico
formato utilizzabile è proprio il formato .pdf, privo di elementi attivi ed ottenuto da una trasformazione di un documento
testuale, in quanto a mente dell'art. 12 delle Specifiche Tecniche, tale formato è l'unico valido per gli atti processuali in
forma di documento informatico. Stante la sua più agevole fruibilità appare comunque consigliabile utilizzare sempre
documenti informatici in formato .pdf che, quindi, potranno essere ottenuti in tre passaggi:
1. redazione dell'atto in un programma di elaborazione testi;
2. trasformazione del testo nel formato .pdf attraverso le apposite funzionalità;
3. apposizione della firma digitale (il programma necessario alla sottoscrizione è normalmente contenuto nella smart card /
business key usata per firmare; programmi e modalità di sottoscrizione possono variare a seconda del certificatore che ha
rilasciato la firma digitale).
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2) copie informatiche di atti originariamente formati su
supporto analogico (art. 22 CAD):
si tratta delle riproduzioni informatiche di atti originali in forma cartacea, che possono
essere ottenute tramite la scansione del documento stesso.
In seno alla relata di notifica dovrà poi essere inserita l’asseverazione di conformità della
copia telematica all’originale cartaceo.
Il file da notificare deve avere uno dei seguenti formati: .pdf, .odf, .rtf, .txt, .jpg, .gif , .tiff,
.xml.; è consentito l’utilizzo dei seguenti formati compressi, purché contenenti file nei
formati previsti al comma precedente: .zip, .rar, .arj. Anche in questo caso, tuttavia,
appare consigliabile utilizzare, tra quelli ammessi, il formato .pdf, peraltro agevolmente
gestito dalla maggiore parte degli scanner da ufficio in commercio, che producono
direttamente la copia informatica in tale formato.
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3) Copia informatica di atti o provvedimenti estratti dai fascicoli informatici (art. 16 bis
comma 9 bis D.L. 179/12).
La previsione dell’art. 52 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 - che ha modificato, per quanto
qui di interesse, l’art. 16 bi dell’avvocato di estrarre copie informatiche degli atti e dei
provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico.
Anche in tal caso, come quello sopra previsto, l’attestazione di conformità dovrà essere
riportata nella relata di notifica. Si deve a tal proposito evidenziare che molto spesso i
provvedimenti non contengono tutti i relativi estremi, per cui è opportuno richiamare
quelli mancanti nella relata di notifica.
4) Duplicato informatiche di atti o provvedimenti estratti dai fascicoli informatici (art. 16
bis comma 9 bis D.L. 179/12).
è oggi possibile estrarre un duplicato informatico del file. Il duplicato informatico sarà
producibile, come previsto dal citato articolo, “mediante processi e strumenti che
assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione
o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di
origine”. Non si dovrà quindi fare riferimento a quanto previsto dal Codice
dell’Amministrazione digitale. Inoltre non sarà necessario autenticare il duplicato, dato
che non è una copia.
È opportuno ricordare che l’avvocato non può autenticare provvedimenti giudiziali che
autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice. s D.L. 179/12 –
ha introdotto la facoltà da parte
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PER QUALI DI QUESTI
DOCUMENTI INFORMATICI
DEVE ESSERE ATTESTATA LA CONFORMITA’
APPLICANDO
IL DPCM 13.11.2014?
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DOCUMENTO INFORMATICO
(art. 20 CAD)
NON SI APPLICA IL DPCM
COPIA INFORMATICA
DI DOCUMENTO ANALOGICO
OTTENUTO DA SCANSIONE
(art. 22 CAD)
SI APPLICA IL DPCM
DUPLICATO INFORMATICO
(art. 23 bis comma 1 CAD)
NON SI APPLICA IL DPCM
COPIA INFORMATICA
DI DOCUMENTO INFORMATICO
(art. 23 bis comma 2 CAD)
SI APPLICA IL DPCM
Estratta da “i documenti informatici e estrazione del duplicato informatico ”
proposta da FIIF www.pergliavvocati.it 6.04.2015
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Predisposizione della procura alle liti
Nel caso in cui l'atto da notificare debba essere accompagnato dalla
procura alle liti, la stessa deve essere predisposta a mente dell'art. 83,
comma 3 c.p.c., il quale prevede due modalità di formazione:
a) come documento informatico sottoscritto con firma digitale del cliente;
b) oppure come copia informatica tratta dalla procura rilasciata su
supporto cartaceo, sottoscritta dal cliente, la cui firma deve essere
“certificata” di pugno dall'avvocato. La copia informatica ottenuta tramite
scansione della procura cartacea deve poi essere “autenticata” tramite
apposizione della firma digitale da parte dell'avvocato.
La procura, così ottenuta, potrà quindi essere allegata unitamente all'atto
a cui si riferisce al messaggio PEC con il quale si effettua la notificazione,
ottenendo che la medesima sia considerata come apposta “in calce” a tale
atto, come previsto dall'art. 18 DM 44/2011 e 83 3° co. c.p.c.
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LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC
È necessario segnalare l’opportunità che la procura sia
riferibile all’atto, nel senso che la stessa non dovrà
essere generica, ma dovrà prevedere richiami univoci
al tipo di atto e alle parti. Ovviamente la procura alle
liti va acclusa solo per gli atti che richiedono la sua
apposizione (esempio: atti introduttivi, di costituzione
ecc. ecc.).
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Avv. Guido Previatello [email protected]
esempio
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Predisposizione della relazione di notificazione.
Si tratta di un documento informatico separato
rispetto agli atti da notificare e, quindi, da formare a
mente dell'art. 21 CAD con le modalità già descritte
sopra per il documento informatico, procedendo
sempre alla sua sottoscrizione con firma digitale.
Il contenuto obbligatorio della relazione di
notificazione è determinato dall'art. 3 bis, comma 5,
della legge 53/1994, al quale si può rimandare, anche
per la sua forma di semplice elencazione.
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esempio
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LA RELATA, COMPOSTA COME SOPRA, DEVE ESSERE
SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE E ALLEGATA AL
MESSAGGIO DI NOTIFICA.
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Invio del messaggio PEC
La notificazione, a mente dell'art. 3 bis della Legge avviene “…mediante
allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica
certificata…”, quindi le modalità pratiche di esecuzione sono le seguenti:
1) creare un nuovo messaggio PEC nel programma di posta elettronica
adeguatamente configurato per l'utilizzazione dell'account PEC
(possono essere utilizzati sia i programmi client residenti nel computer
del mittente: per es. Outlook, Thunderbird, Mail, ecc.) ovvero
utilizzando i servizi di webmail messi a disposizione dai gestori PEC;
2) compilare il campo destinatario con l'indirizzo PEC relativo, che
deve essere tratto da pubblici elenchi;
3) compilare l'oggetto del messaggio con la seguente dicitura
obbligatoria: “Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”;
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4) allegare al messaggio l'atto/atti da notificare come precedentemente
predisposti e la relazione di notificazione all’esito delle allegazioni il
messaggio apparirà composto in modo analogo all’immagine che segue:
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5) se si utilizza per l'invio il servizio webmail del proprio gestore PEC assicurarsi
che sia stata scelta quale tipologia di ricevuta quella “completa”, richiesta per la
validità della notificazione dall'art. 18 DM 44/2011; tale verifica non è
necessaria se si invia il messaggio da un programma di posta elettronica di uso
comune (Outlook, Thunderbird, Mail), in quanto non risulta che alcuno di essi sia
dotato della possibilità di scelta della tipologia di ricevuta ed automaticamente
viene generata una ricevuta “completa”; per il caso di utilizzo di programmi
specifici che dovessero gestire la tipologia di ricevuta si raccomanda di controllare
che la tipologia di ricevuta sia quella “completa”;
6) invio del messaggio.
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LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC
Il testo di un mail di notifica (elemento non essenziale):
“ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL’ART. 3 BIS L. 53/1994.
SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI
NOTIFICATI.
Nella PROCEDURA ________ n. _____ del 2015 RG – Tribunale di _______________
Si vedano i seguenti allegati:
a) ATTO ______
B) Relata di notifica
I predetti allegati sono in formato “.p7m” come previsto per legge.
Si allegano i medesimi anche atti in formato “.pdf”
SI AVVERTE CHE LA LETTURA DEGLI ALLEGATI RICHIEDE L’INSTALLAZIONE DI UN SOFTWARE SPECIFICO SUL
COMPUTER DEL DESTINATARIO (ES. DIKE, FIREMACERTA, ARUBASIGN) E CHE TALI SOFTWARE SONO
REPERIBILI GRATUITAMENTE SUI SITI DI NAMIRIAL, INFOCERT E ARUBA.
IL MITTENTE DELLA PRESENTE NOTIFICAZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ IN RELAZIONE ALLE
OPERAZIONI DI SCARICAMENTO, INSTALLAZIONE O DISINSTALLAZIONE DI TALI APPLICATIVI.
Distinti saluti.
avv. Guido Previatello”
22.05.2015
Avv. Guido Previatello [email protected]
LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC
VERIFICA DEL BUON FINE DELLA NOTIFICAZIONE
Come previsto dalla normativa istitutiva del servizio della Posta Elettronica
Certificata, la procedura di invio di un messaggio PEC comporta la ricezione di
due messaggi di conferma:
- la ricevuta di accettazione inviata dal proprio gestore PEC, che
conferma la presa in carico del messaggio e contiene i dati che
costituiscono prova dell'avvenuta spedizione, con l'indicazione di data
ed ora dell'operazione;
- la ricevuta di avvenuta consegna, inviata dal gestore PEC del
destinatario, che conferma la messa a disposizione del messaggio nella
casella di posta elettronica del destinatario e certifica
il momento della consegna indicando data ed ora dell'operazione e contiene
una copia integrale del messaggio inviato, compresi gli allegati.
22.05.2015
Avv. Guido Previatello [email protected]
LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC
Il buon fine della notificazione si ha esclusivamente con il recapito nella casella
PEC del mittente sia della ricevuta di accettazione, sia della ricevuta di
avvenuta consegna, qualora sorgessero problemi nella messa a disposizione del
messaggio al destinatario, il mittente si vedrà recapitare entro 24 ore un avviso
di mancata consegna con l'indicazione dei motivi del mancato buon fine
dell'invio del messaggio.
22.05.2015
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Il messaggio di avvenuta consegna quindi è la prova del perfezionamento della
notifica e riporta tutte le indicazioni relative al momento esatto in cui la
notifica si è perfezionata.
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Avv. Guido Previatello [email protected]
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Il tempo di perfezionamento della notifica al fine del rispetto dei
termini processuali:
- per il notificante corrisponde con la ricevuta di consegna (è come la consegna
dell’atto all’ufficio postale).
- per il notificando parte dal momento della ricevuta di accettazione (in altri
termini, la ricezione coincide con la conferma inviata dal gestore PEC del
destinatario, indipendentemente dalla data in cui la pec viene poi letta
dal destinatario)
Normalmente l'una segue l'altra a distanza di pochi minuti, ma potrebbe
accadere anche che ci siano dei ritardi.
La nullità, anche per le notifiche a mezzo pec, non può essere
pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
È importante sottolineare che alle notificazioni effettuate a mezzo di PEC non
si applicano l'obbligo di annotazione delle formalità nel registro
cronologico previsto dall'art. 8 della Legge, come specificamente
disposto dall’ultimo comma dello stesso articolo.
22.05.2015
Avv. Guido Previatello [email protected]
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PROVA DELLA NOTIFICAZIONE
 La prova della regolarità della notificazione è costituita dai file informatici del
messaggio inviato, della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta
consegna: in particolare quest'ultima prova il perfezionamento della
notificazione in capo al destinatario e, contenendo anche copia del messaggio
inviato, ivi compresi gli allegati, è in grado di provare non solo il momento del
perfezionamento, ma anche l'oggetto della notificazione ed il suo contenuto.
22.05.2015
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 Attualmente è possibile depositare per via telematica tali file L’art. 19 bis delle
citate Specifiche tecniche ha introdotto la possibilità di produrre i files
mediante deposito telematico. Il deposito deve essere eseguito, ovviamente,
mediante il redattore atti. L’atto o il provvedimento notificato (in formato .pdf,
con estensione o no a seconda che sia stato firmato in CAdES) dovrà essere
caricato come atto principale, mentre le due ricevute (in formato .eml o.msg)
dovranno essere caricate come allegati. Al momento della creazione della busta
si procederà come di consueto sottoscrivendo digitalmente il file principale e
quello DatiAtto.xml
22.05.2015
Avv. Guido Previatello [email protected]
Art. 19 bis - Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati
Provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi
Automatizzati del Ministero della Giustizia (specifiche tecniche)
1. Qualora l’atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in
formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza
restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è ammessa la scansione di
immagini. Il documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta
elettronica certificata.
2. Nei casi diversi dal comma 1, i documenti informatici o copie informatiche, anche per
immagine, di documenti analogici, allegati al messaggio di posta elettronica certificata,
sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti in formato
PDF.
3. Nei casi in cui l'atto da notificarsi sia l'atto del processo da trasmettere telematicamente
all’ufficio giudiziario (esempio: atto di citazione), si procede ai sensi del precedente
comma 1.
4. Qualora il documento informatico, di cui ai commi precedenti, sia sottoscritto con firma
digitale o firma elettronica qualificata, si applica quanto previsto all’articolo 12, comma 2.
5. La trasmissione in via telematica all’ufficio giudiziario delle ricevute previste dall’articolo
3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell’atto notificato
ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto
notificato all'interno della busta telematica di cui all'art 14 e, come allegati, la ricevuta di
accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della
notificazione; i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml
di cui all’articolo 12, comma 1, lettera e.
22.05.2015
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 Oppure deve procedersi alla produzione dei suddetti file, dopo averli salvati nel
formato proposto dal client di posta utilizzato o dalla webmail (i file non
devono mai essere salvati in formato .txt, perché tale formato comporta la
perdita delle proprietà del file e ciò non consentirebbe di fornire la prova della
ricezione della PEC) e registrati su un supporto di memorizzazione (per es:
chiavetta USB).
22.05.2015
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Al fine di consentire un più agevole riscontro dell'avvenuto perfezionamento della
notificazione anche nell'ambito di processi gestiti tradizionalmente in forma
cartacea si potrà comunque procedere, in linea con quanto previsto dall'art. 9
della Legge 53/1994, con l'esibizione della prova della notificazione stampata su
carta.
A tal fine sarà necessario stampare:
1) il messaggio di PEC di invio della notificazione;
2) tutti gli atti allegati;
3) la ricevuta di accettazione;
4) la ricevuta di avvenuta consegna.
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Per ciascun documento dovrà essere attestata la conformità degli atti
sopra indicati ai documenti informatici da cui sono tratte tramite
apposizione su ciascun documento della relativa dichiarazione che potrà
avere il seguente tenore
ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1-bis e 6
comma 1della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1
dell’art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell’art. 1,
L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell’art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7
marzo 2005, n. 82 e ss.mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea
all’originale telematico da cui è stata estratta [laddove si tratti dell’attestazione
di conformità di un atto informatico sottoscritto con firma digitale sarà
necessario aggiungere la locuzione <<regolarmente sottoscritto con firma
digitale del procuratore nominato>>]
[NOME COGNOME DELL’AVVOCATO + SOTTOSCRIZIONE
DELL’AVVOCATO]
22.05.2015
Avv. Guido Previatello [email protected]
LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC
Appare opportuno ricordare che all'avvocato che certifica la conformità all'originale è
esplicitamente riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale, con quanto ne consegue
anche in termini di responsabilità (anche disciplinare).
Ovviamente per il caso di contestazione della validità della notificazione si potrà
comunque procedere a tutte le verifiche del caso utilizzando i files relativi al messaggio di
PEC inviato, alla ricevuta di accettazione ed alla ricevuta di avvenuta consegna.
Resta l’obbligo anche nelle notifiche in proprio a mezzo pec, nei casi previsti dalla legge,
di sostituirsi all’Ufficiale Giudiziario nel dare avviso alla Cancelleria del Giudice che ha
emesso il provvedimento impugnato o il decreto opposto mediante deposito di copia
dell’atto notificato.
22.05.2015
Avv. Guido Previatello [email protected]
LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC
Il tempo della notifica
notificare entro gli orari del 147 c.p.c., e cioè dalle ore 7,00 alle ore 21,00.
 (“ La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle
notificazioni eseguite con modalita' telematiche. Quando e' eseguita dopo le ore 21, la
notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”).
La notifica si intende perfezionata in giornata se la
ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro le
ore 20:59:59. Se la RAC viene generata tra le 21.00 e le
ore 6:59:59, si intenderà perfezionata il primo giorno
non festivo successivo alle ore 7:00.
22.05.2015
Avv. Guido Previatello [email protected]
LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC
Alcuni dubbi:
Quesiti proposti e risolti “in rete”
22.05.2015
Avv. Guido Previatello [email protected]
QUESITO ESTRATTO DA
https://avvocatotelematico.wordpress.com//?s=notifiche+firma+docu
menti&search=Vai (blog dell’AVV. ROBERTO ARCELLA DI NAPOLI)
Quesiti e risposte: ancora sulla necessità/opportunità di firmare gli allegati alla pec
di notifica ex L. 53/94 del 10 marzo 2015
 D: […] sulle notifiche a mezzo pec in merito al documento informatico estratto dal pst.
Per notificare una sentenza estratta dal pst (ai fini della decorrenza del termine breve),
posso salvare con nome il file sul mio pc (anche modificando il nome che ha sul pst…??) e
poi posso adottare l’app su diritto pratico anche per creare la relata e/o in ogni caso per
calcolare ed inserire (prudenzialmente!) nella relata l’hash ed il riferimento temporale,
oltre all’attestazione di conformità ex art. 16 bis co 9 bis ecc.
Il dubbio è : la sentenza scaricata dal pst deve essere firmata da me digitalmente prima di
calcolarne l’hash o è più che sufficiente che sia firmata da me soltanto la relata con
l’attestazione di conformità e quindi allego alla pec – oltre alla relata con attestazione
firmate digitalmente – semplicemente il file pdf come estratto dal pst e salvato sul pc,
magari dandogli un nome (sentenza Tribunale … n.ro … del …) che indichi chiaramente il
contenuto?
22.05.2015
Avv. Guido Previatello [email protected]
QUESITO ESTRATTO DA
https://avvocatotelematico.wordpress.com//?s=notifiche+firma+docu
menti&search=Vai (blog dell’AVV. ROBERTO ARCELLA DI NAPOLI)
RISPOSTA RESA dall’Avv. Roberto Arcella del Foro di Napoli :
R: Puoi tranquillamente adoperare, ai fini della redazione della relata di notifica,
l’applicazione di diritto pratico (apps.dirittopratico.it) che, come sai, offre la possibilità di
integrare le attestazioni di conformità con i dettagli facoltativi dell’impronta e del
riferimento temporale.
Il nome file può essere tranquillamente cambiato con indicazioni più evocative del
contenuto dei documenti e, anzi, porresti in tal modo rimedio ai nomi generici attribuiti in
via automatica o dai Cancellieri (AttoAcq.pdf, 2222.pdf etc.).
Quanto alla necessità di firmare digitalmente gli atti che si attestano conformi ai fini delle
notificazioni ex art. 3 bis L. 53/94, ribadisco ancora una volta il concetto: la norma tecnica
(art. 18 DM 44/2011), dopo la novella ex DM 48/2013, sembrerebbe escludere tale necessità:
secondo i fautori di questa interpretazione, andrebbe sottoscritta la solo relata.
E’ questa però un’interpretazione ancora discussa: se a ciò aggiungi che le regole tecniche ex
dpcm 13/11/2014 (sia all’art. 4 che all’art. 6) prevedono la“possibilità” per chi autentica un
documento informatico di sottoscriverlo digitalmente, ne deriva il mio suggerimento
prudenziale di sottoscrivere tutto ciò che forma oggetto di notifica via p.e.c., relata e
documenti.
Male non fa ed è più pratico.
22.05.2015
Avv. Guido Previatello [email protected]
QUESITO ESTRATTO DA
https://avvocatotelematico.wordpress.com//?s=notifiche+firma+docu
menti&search=Vai (blog dell’AVV. ROBERTO ARCELLA DI NAPOLI)
Quesiti e risposte: l’atto oggetto di notifica via pec va firmato digitalmente? Quesito
del 4 settembre 2014
D: Salve, innanzitutto ringrazio per il meritevole servizio che offrite. Sono meravigliato da
come girando su internet si trovino opinioni differenti su una questione non di poco
rilievo:
1) se devo notificare un decreto ingiuntivo (sia esso salvato su pc dal fascicolo telematico
sia esso scansionato dal cartaceo) devo sottoscriverlo digitalmente? vedo che voi, in base
alla nuova formulazione dell’art. 18 del D.M 44/2011 siete per il si, ma vedo tante guide di
blasonati CDO che sono per l’opinione contraria. E, per non sbagliare, mettessimo sia la
copia firmata che quella non firmata??
2) devo notificare un D.I. telematico (duplicato). E’ corretto procedere così:
1) Salvo su PC da fascicolo informatico ricorso, procura, decreto.
2) allego tutto alla Pec come files separati (firmo non firmo, metto entrambi? domanda di
cui sopra)
3) In relata faccio attestazione ex art 52 (solo per il decreto, o anche per il ricorso e la
procura??)
4) Invio il tutto
Grazie mille della risposta che vorrete darmi
22.05.2015
Avv. Guido Previatello [email protected]
QUESITO ESTRATTO DA
https://avvocatotelematico.wordpress.com//?s=notifiche+firma+docu
menti&search=Vai (blog dell’AVV. ROBERTO ARCELLA DI NAPOLI)
RISPOSTA RESA dall’Avv. Roberto Arcella del Foro di Napoli :
R: A mio modo di vedere i documenti infirmatici oggetto della notificazione vanno sempre firmati
digitalmente.
Ed infatti, l’art. 18. comma 1 DM. 44/2011 precisava (ante DM 48/2013) che anche le scansioni
informatiche da notificare devono essere firmate digitalmente (“…il difensore puo’ eseguire la
notificazione ai soggetti abilitati esterni con mezzi telematici, anche previa estrazione di copia
informatica del documento cartaceo. A tale scopo trasmette copia informatica dell’attosottoscritta con
firma digitale…”).
L’art. 19 bis del Provv. 16/4/14 prevede oggi che l’atto del processo sia, tra l’altro, in formato PDF firmato
digitalmente (dal 15/5/2014 sia nel formato CAdES che in quello PAdES) e che quando l’atto é destinato al
successivo deposito telematico deve essere pure in formato PDF testuale.
Parrebbe, quindi, che quando l’atto non è un pdf testuale (e quindi quando ne deve essere attestata la
conformità ex art. 3 bis comma 2 L 53/94 ovvero ex art. 52 DL 90/2014) la firma agli allegati non sia più
necessaria, bastando quella alla relata.
Ciò detto, opterei per l’apposizione, sempre e comunque, della firma digitale: l’aggiunta del medesimo
documento non firmato digitalmente a considero francamente inutile se non pericolosa, perché potrebbe
far sorgere problemi di contestazione di conformità e di affidamento del destinatario.
Sul procedimento descritto nella seconda parte del quesito nulla da osservare.
22.05.2015
Avv. Guido Previatello [email protected]
QUESITO ESTRATTO DA
https://avvocatotelematico.wordpress.com//?s=notifiche+firma+documenti&s
earch=Vai (blog dell’AVV. ROBERTO ARCELLA DI NAPOLI)
Quesiti e risposte: quando va calcolata l’impronta di un file da notificare, prima o
dopo averlo firmato?
18.MAGGIO.2015
D: Le chiedo una precisazione in ordine alla Traccia HASH.
Superando ogni questione circa l’applicazione o meno di detta norma tecnica ed in particolare nel caso della
notifica a mezzo pec: dando per scontato che per precauzione appare opportuno applicare tale normativa.
Ciò che non mi è chiaro è il momento in cui la traccia hash debba essere estratta.
Infatti, alcuni siti riferiscono che l’impronta debba essere calcolata dopo aver firmato digitalmente la copia
informatica del file di cui si deve attestare la conformità in relata di notifica e che sarà oggetto della
notifica stessa.
Tuttavia questa posizione non mi persuade: così facendo mi sembra che si attesti la conformità di un file
firmato digitalmente da me (e per l’effetto modificato) ad un file estratto dal sistema informatico che in
origine non è firmato digitalmente .
Non sarebbe più corretto estrarre la traccia Hash della copia informatica prima di firmare digitalmente il
medesimo file (estraendo così la traccia dello stesso file che ho “scaricato” dal fascicolo informatico).
Attestare la conformità del file non ancora firmato in relata di notifica
e procedere alla notifica allegando sia il file pdf estratto sia il medesimo file firmato digitalmente (come da
Lei suggerito in alcune risposte nel blog): a mio avviso garantirebbe la possibilità al ricevente sia di
verificare, una volta ricevuta la mail di notifica e decriptato il file ricevuto:
1) verificata l’identità del mittente;
2) la conformità del file ricevuto a quello presente nel fascicolo informatico da cui è tratto (sia perchè può
confrontare i due file presenti nella mail sia perchè potrà estrarre poi il file dal fascicolo informatico).
La ringrazio
22.05.2015
Avv. Guido Previatello [email protected]
QUESITO ESTRATTO DA
https://avvocatotelematico.wordpress.com//?s=notifiche+firma+documenti&search=Vai (blog
dell’AVV. ROBERTO ARCELLA DI NAPOLI)
RISPOSTA RESA dall’Avv. Roberto Arcella del Foro di Napoli :
R: Rispondo sinteticamente:
Sia l’art. 4 (per le copie digitali di documenti analogici) che l’art. 6 (copie digitali i documenti digitali) del
dpcm 13.11.2014 prevedono, entrambi al comma 2, che sia quantomeno possibile firmare digitalmente un
atto oggetto di attestazione di conformità (“…puo’ essere sottoscritta con firma digitale…”).
Avuto riguardo alla funzione dell’impronta del file (che Tu chiami “traccia“, ma che in realtà si chiama
proprio “impronta“), essa deve garantire che l’attestazione di conformità si riferisca al documento
attestato conforme. Posto che l’apposizione di una firma digitale ad un file genera un documento nuovo
di cui muta “la sequenza di bit”, è chiaro che dopo la firma l’impronta del file risulterà diversa da quella
del documento non firmato. E’ quindi logico che l’impronta vada calcolata inevitabilmente dopo
l’apposizione della firma digitale.
Per anticipare l’obiezione di chi sottolinea che, in realtà sarebbe possibile estrarre da un documento
firmato in CAdES l’atto firmato (rimuovendo la busta di firma), evidenzio che: a) intanto stai notificando
un atto firmato e quindi devi attestare la conformità di ciò che stai notificando, non dell’atto qual era in
precedenza; b) se qualcosa si può fare per la firma CAdES, non è invece “reversibile” la firma PAdES, nel
senso che questa viene aggiunta “all’interno” delle righe del file pdf, di tal che non è agevolmente tornare
allo stesso file prima della firma e con la stessa sequenza di bit.
22.05.2015
Avv. Guido Previatello [email protected]
Bibliografia per la redazione di queste SLIDE:
Vedemecum per le Notifiche in proprio degli Avvocati a cura Unione Triveneta dei
consigli dell’Ordine degli Avvocati
www.pergliavvocati.it
www.avvocatotelematico.wordpress.com (blog AVV. ROBERTO ARCELLA di
NAPOLI)
apps.dirittopratico.it/notifica.html (webapp creata dall’Avv. DE STASIO)
http://www.quandoilprocessoetelematico.it/ (blog AVV. NICOLA GARGANO di
Bari)
22.05.2015
Avv. Guido Previatello [email protected]
Vi ringrazio per la Vostra attenzione
Avv. Guido Previatello
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le notificazioni in proprio degli avvocati a mezzo pec