Diritto romano II (a.a. 2014-2015)
Parte II
«... gli antichi Druidi pensavano che la parola detta fosse respiro di vita e
quella scritta una specie di morte»
(Antonia S. Byatt, Possessione, p. 358)
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Diritto romano II (a.a. 2014-2015)
Parte II - BIBLIOGRAFIA
Varrone: erudito romano 116-27 a.C. (De Lingua latina
scritta tra 47-45 a.C.);
Livio: Padova 59 a.C.- 17 d.C. (Ab urbe condita in 142 libri,
taglio annalistico; I decade dalle origini di Roma alla III
guerra sannitica del 293 a.C.).
Varrone: Lingua latina 5,86 e De vita populi Romani 2,75
[…] nam per hos (= Fetiales) fiebat ut iustum conciperetur bellum
[…]
[…] infatti grazie a loro (= i Feziali) succedeva che la guerra
fosse ‘giusta’ […]
Itaque bella et tarde et magna diligentia suscipiebant, quod bellum nullum
nisi pium putabant geri oportere: priusquam indicerent bellum is, a
quibus iniurias factas sciebant, fetiales legatos res repetitum mittebant
quattor, quos oratores vocabant.
Quindi decidevano (= i Romani) di impegnarsi in guerre
soltanto dopo un’attenta e ponderata analisi della situazione,
poiché pensavano che nessuna guerra doveva essere condotta
se non fosse stata pia: prima che (= i Romani) dichiarassero
guerra inviavano a coloro, dai quali avevano la certezza di aver
ricevuto azioni ingiuste, come ambasciatori per chiedere le
opportune riparazioni quattro feziali, che chiamavano oratori.
Liv. 1,32,1
Mortuo Tullo res, ut institutum iam inde ab initio erat, ad patres
redierat, hique interregem nominaverant. Quo comitia habente
Ancum Marcium regem populus creavit; patres fuere auctores.
Numae Pompili regis nepos, filia ortus, Ancus Marcius erat.
Alla morte di Tullo il potere tornò al senato, secondo la
norma introdotta fin dall'inizio della monarchia, e i
senatori nominarono un interre. Avendo questi convocato i
comizi, il popolo elesse re Anco Marcio, e il senato ratificò
l’elezione. Anco Marcio era nipote del re Numa Pompilio,
essendo nato da una sua figlia.
Liv. 1,32,2
Qui ut regnare coepit, et avitae gloriae memor, et quia proximum regnum, cetera
egregium, ab una parte haud satis prosperum fuerat, aut neglectis religionibus aut
prave cultis, longe antiquissimum ratus sacra publica ut ab Numa instituta erant
facere, omnia ea ex commentariis regiis pontificem in album elata proponere in
publico iubet. Inde et civibus otii cupidis et finitimis civitatibus facta spes in avi mores
atque instituta regem abiturum.
Appena salì al trono, memore della fama dell’avo, e poiché il
regno precedente, glorioso per gli altri riguardi, per questo
solo motivo non era stato pienamente fortunato, che la
religione era stata trascurata o male applicata, stimando
che fosse cosa della massima importanza il compiere i sacri
riti pubblici come erano stati istituiti da Numa, ordinò al
pontefice di esporre in pubblico, nell’albo, tutte le prescrizioni
tratte dai libri sacri del re. Da questo fatto sia i cittadini,
desiderosi di pace, e sia le città vicine trassero la speranza che
il re sarebbe tornato ai costumi e alle usanze dell’avo.
Liv. 1,32,3
Igitur Latini, cum quibus Tullo regnante ictum foedus erat, sustulerant
animos, et cum incursionem in agrum Romanum fecissent, repetentibus
res Romanis superbe responsum reddunt, desidem Romanum regem inter
sacella et aras acturum esse regnum rati.
Pertanto i Latini, con i quali Tullo aveva conchiuso un
trattato, ripresero baldanza, e dopo aver fatto una
scorreria in territorio romano, diedero una risposta
arrogante ai Romani venuti a chiedere soddisfazione,
convinti che il re di Roma imbelle avrebbe trascorso il
suo regno fra cappelle ed altari.
Liv. 1,32,4
Medium erat in Anco ingenium, et Numae et Romuli memor; et praeterquam quod
avi regno magis necessariam fuisse pacem credebat cum in novo tum feroci populo,
etiam quod illi contigisset otium sine iniura, id se haud facile habiturum; temptari
patientiam et temptatam contemni, temporaque esse Tullo regi aptiora quam Numae.
L’indole di Marcio era intermedia fra quella di Numa e quella
di Romolo, e partecipe di entrambi; pensava che al regno
dell’avo era stata più necessaria la pace, trattandosi di un
popolo nuovo e bellicoso, ed inoltre che se quello era stato
lasciato tranquillo senza dover subire aggressioni, egli non
avrebbe facilmente ottenuto la stessa cosa; stavano mettendo
alla prova la sua remissività, e una volta che fosse provata
intendevano farsene gioco: i tempi erano più adatti a un Tullo
che a un Numa.
Liv. 1,32,5
Ut tamen, quoniam Numa in pace religiones instituisset, a se bellicae
caerimoniae proderentur, nec gerentur solum, sed etiam indicerentur
bella aliquo ritu, ius ab antiqua gente Aequicolis, quod nunc fetiales
habent, descripsit, quo res repetuntur.
Tuttavia, poiché Numa aveva istituiti i riti religiosi di
pace, volendo per parte sua istituire un sacro
cerimoniale di guerra, perché non si facessero
guerre senza prima averle dichiarate secondo un
certo rito, introdusse dall’antica gente degli Equicoli
il rituale per chiedere soddisfazione, che ancor
oggi i feziali osservano.
Liv. 1,32,6
Legatus ubi ad fines eorum venit unde res repetuntur, capite velato
filo lanae velamen est, «Audi, Iuppiter» - inquit - «audite, fines» –
cuiuscumque gentis sunt, nominat -; «audiat fas: ego sum publicus
nuntius populi Romani; iuste pieque legatus venio, verbisque meis
fides sit».
Quando l’ambasciatore giunge al confine di quel popolo a
cui si chiede soddisfazione, col capo cinto da una benda di
lana dice: «Ascolta, o Giove, ascoltate, o confini – e fa il
nome del popolo cui appartengono -, ascolti il fas: io sono il
nunzio ufficiale del popolo romano; vengo delegato
giustamente e santamente, e alle mie parole sia prestata
fede».
Cic leg. 2,9,21
Foederum pacis belli indotiarum ratorum fetiales iudices, non<tii> sunto, bella
disceptanto.
«Siano arbitri e nunzi di rituali trattati, di pace di guerra e di tregua, i
feziali: ed interpretino il diritto di guerra».
Varro Lingua latina 5,86
Fetiales, quod fidei publicae inter populos praeerant; nam per hos fiebat, ut iustum conciperetur
bellum et inde desitum ut foedere fides pacis constitueretur. Ex his mittebantur, antequam
conciperetur, qui res repeterent, et per hos etiam nunc fit foedus; quod fidus Ennius scribit
dictum.
I feziali sono chiamati così perché sovrintendono alla leale osservanza dei trattati
internazionali. Infatti per loro mezzo avveniva che una guerra dichiarata fosse
una guerra legittima e che poi, una volta terminata la guerra, si ristabilisse con un
trattato la lealtà della pace. Prima della dichiarazione di guerra venivano mandati
alcuni di loro a reclamare la restituzione dei beni usurpati, e per loro mezzo
ancora oggi si stipula un foedus (trattato), parola che, secondo la grafia usata da
Ennio, si pronunciava fidus.
Liv. 1,24,5
Fetialis ex arce graminis herbam puram attulit. Postea regem ita
rogavit: «Rex, facisne me tu regium nuntium populi Romani
Quiritium, vasa comitesque meos?» Rex respondit: «Quod sine
fraude mea populique Romani Quiritium fiat, facio».
Il feziale prendeva dal Campidoglio l’erba pura. In seguito,
così si rivolgeva al re: «O re, faresti diventare me, gli
attrezzi e i miei colleghi, ambasciatore del popolo romano
dei Quiriti?» Il re rispondeva: «Lo faccio, senza raggiro per
me e il popolo romano».
Feziali
Liv. 1,32,7
Peragit deinde postulata. Inde Iovem testem facit: «Si ego iniuste
impieque illos homines illasque res dedier (populi Romani) mihi
exposco, tum patriae compotem me numquam siris esse».
Dopo aver esposte le richieste, invoca Giove a testimone:
«Se ingiustamente ed empiamente chiedo che mi siano
consegnati quegli uomini e quelle cose, (in quanto
proprietà del popolo romano) non lasciare che mai più io
sia partecipe della patria».
Fest.. (Paul.), s.v. ‘Lapidem silicem’ 102 L.
Lapidem silicem tenebant iuraturi per Iovem, haec verba dicentes: «Si sciens fallo, tum me
Dispiter salva urbe arceque bonis eiciat, ut ego hunc lapidem».
Coloro che stavano per giurare per Giove tenevano in mano la selce, recitando
questa formula: «Se consapevolmente tradisco, allora tu, o Giove, facendo salva la
città mi allontanerai dalla stessa e dai beni, come io questa pietra».
Dionys. 2,72,7
… poi, dopo aver giurato di andare in una città colpevole ed aver invocato su di
sé e Roma le più grandi maledizioni nel caso mentisse, varcava i confini; quindi
chiamava come testimone il primo in cui si imbatteva, abitante della campagna o
della città che fosse, e, ripetute le stesse maledizioni, si avviava verso la città;
prima di entrarvi chiamava allo stesso modo come testimone la sentinella o il
primo che incontrava sulla porta della città, quindi avanzava verso il foro; qui
fermatosi discuteva con i magistrati le questioni per cui era venuto, aggiungendo
sempre i giuramenti e le maledizioni.
Liv. 1,32,8
Haec cum fines suprascandit, haec quicumque ei primus vir
obvius fuerit, haec portam ingrediens, haec forum ingressus
paucis verbis carminis concipiendique iuris iurandi mutatis
peragit.
Queste cose ripete quando varca il confine,
quando incontra il primo uomo in territorio
nemico, quando entra nella città e quando giunge
nel foro, mutando solo poche parole della formula
e del giuramento.
Liv. 1,24,6
Fetialis erat M. Valerius; is patrem patratum Sp. Fusium fecit,
verbena caput capillosque tangens. Pater patratus ad ius iurandum
patrandum, id est sanciendum fit foedus; multisque id verbis, quae
longo effata carmine non operae est referre, peragit.
Era feziale M. Valerio, il quale fece pater patratus Spurio
Fusio toccandogli con la verbena il capo e i capelli. Il p.p.
andò a ‘patrare’ il giuramento, cioè a sancire il trattato;
questo fece con molte parole, che, palesate in una lunga
formula, non c’è bisogno di riferire.
Liv. 1,32,9
Si non deduntur quos exposcit, diebus tribus
et triginta – tot enim sollemnes sunt –
peractis, bellum ita indicit:
Se non viene consegnato ciò che si
richiede, passati trentatré giorni –
questo infatti è il numero prescritto –
in questo modo dà inizio alla guerra:
Dionys. 2,72,8
Se dunque quelli accettavano di consegnare i
colpevoli, ritornava indietro portando con sé i rei,
lasciando ormai da amico degli amici; se invece
chiedevano tempo per prendere una decisione,
concedeva dieci giorni, poi tornava da loro e portava
pazienza fino alla terza richiesta. Trascorsi così trenta
giorni, se la città non gli assicurava soddisfazione,
invocati gli dèi celesti e inferi se ne andava, dicendo
soltanto questo, che Roma avrebbe preso dei provvedimenti nei loro confronti a tempo debito.
Liv. 1,32,10
«Audi, Iuppiter, et tu, Iane Quirine, diique omnes caelestes, vosque
terrestres, vosque inferni, audite: ego vos testor populum illum” –
quicumque est, nominat – “iniustum esse neque ius persolvere. Sed de
istis rebus in patria maiores natu consulemus, quo pacto ius nostrum
adipiscamur». Tum … nuntius Romam ad consulendum redit.
«Ascolta, o Giove, e tu, o Giano Quirino, e voi tutti, o dèi
del cielo, della terra e degli inferi, ascoltate; io vi invoco a
testimoni che il popolo – e qui fa il nome – è ingiusto e
non concede la dovuta riparazione. Ma su queste cose
consulteremo gli anziani in patria, sul modo come
possiamo far valere il nostro buon diritto». Poi [con gli altri
feziali] il messaggero ritorna a Roma a riferire.
Liv. 1,32,11
Confestim rex his ferme verbis patres consulebat: «Quarum rerum,
litium, causarum condixit pater patratus populi Romani Quiritium
patri patrato Priscorum Latinorum hominibusque Priscis Latinis,
quas res nec dederunt nec fecerunt nec solverunt, quas res dari, fieri
solvi oportuit, dic» inquit ei quem primum sententiam rogabat, «quid
censes?»
Immediatamente il re consultava il senato all’incirca con
queste parole: «Intorno alle cose, controversie e accuse di
cui il padre patrato del popolo romano dei Quiriti trattò
con il padre patrato dei prischi Latini e con gli uomini
Prischi Latini, le quali cose né restituirono, né fecero, né
pagarono, mentre era doveroso che fossero restituite, fatte,
pagate, dimmi – diceva rivolto a colui che per primo veniva
richiesto del suo parere – che cosa proponi?»
Liv. 1,32,12
Tum ille: «Puro pioque duello quaerendas censeo, itaque consentio
consciscoque». Inde ordine alii rogabantur; quandoque pars maior
eorum qui aderant in eandem sententiam ibat, bellum erat consensum.
Fieri solitum ut fetialis hastam ferratam aut sanguineam praeustam
ad fines eorum ferret et non minus tribus puberibus praesentibus
diceret:
Allora quello rispondeva: «Propongo che queste si
debbano richiedere con pia e santa guerra: a questo mi
associo e questo approvo». Quindi venivano interrogati gli
altri per ordine; e se la maggior parte dei presenti era dello
stesso parere, la guerra era decisa. Era usanza che il feziale
portasse al confine nemico un’asta con la punta di ferro,
oppure di corniolo rosso aguzzata nel fuoco, e dicesse alla
presenza di almeno tre uomini puberi:
Liv. 1,32,13
«Quod populi Priscorum Latinorum hominesve Prisci Latini
adversus populum Romanum Quiritium fecerunt, deliquerunt, quod
populus Romanus Quiritium bellum cum Priscis Latinis iussit esse
senatusve populi Romani Quiritium censuit, consensit, conscivit ut
bellum cum Priscis Latinis fieret, ob eam rem ego populusque
Romanus populis Priscorum Latinorum hominibusque Priscis
Latinis bellum indico facioque».
«Poiché i popoli dei Prischi Latini e gli uomini Prischi
Latini agirono ingiustamente contro il popolo romano dei
Quiriti, poiché il popolo romano dei Quiriti ha proposto,
approvato, deliberato che si facesse la guerra coi Prischi
Latini, per questo io a nome del popolo romano dichiaro e
muovo guerra ai popoli dei Prischi Latini e agli uomini dei
Prischi Latini».
Liv. 1,32,14
Id ubi dixisset, hastam in fines eorum emittebat. Hoc tum modo ab
Latinis repetitae res ac bellum indictum, moremque eum posteri
acceperunt.
Detto ciò scagliava l’asta nel loro territorio. In questo
modo allora fu richiesta soddisfazione e fu dichiarata
guerra ai Latini, e i posteri conservarono quel rito.
Gell., N.A. 16,4,1
Cincius in libro tertio De re militari fetialem populi Romani bellum indicentem hostibus telumque in agrum eorum iacientem hisce verbis uti scripsit: «Quod populus
Hermundulus hominesque populi Hermunduli adversus populum Romanum
[bellum] fecere deliqueruntque quodque populus Romanus cum populo Hermundulo
hominibusque Hermundulis bellum iussit, ob eam rem ego populusque Romanus
populo Hermundulo hominibusque Hermundulis bellum <in>dico facioque»
Cincio scrive nel terzo libro Sull’arte militare che il feziale del popolo
romano quando dichiarava la guerra ai nemici e gettava un giavellotto
nel campo nemico, pronunciava queste parole: «Poiché il popolo
Ermundolo e gli uomini del popolo Ermundolo hanno fatto guerra al
popolo Romano e hanno mancato contro di lui, e poiché il popolo
Romano ha decretato la guerra contro il popolo Ermundolo e gli
uomini Ermundoli, per tale ragione io unitamente al popolo Romano
dichiaro e faccio guerra al popolo Ermundolo e agli uomini
Ermundoli».
Liv. 4,30
• Veientes in agrum Romanum excursiones fecerunt […] fetiales prius
mittendos ad res repetendas censuere […] missi tamen fetiales; nec
eorum, cum more patrum iurati repeterent res, verba sunt audita.
Controversia inde fuit utrum populi iussu indiceretur bellum an satis
esset senatus consultum. Pervicere tribuni, denuntiando impedituros se
dilectum, ut Quinctius consul de bello ad populum ferret. Omnes
centuriae iussere.
• I Veienti fecero delle incursioni in territorio romano […] Si
decise di mandare prima i feziali a chiedere soddisfazione
[…] vennero inviati i feziali, ma quando questi, dopo aver
giurato secondo il rito dei padri, chiesero soddisfazione, le
loro parole non vennero nemmeno ascoltate. Si discusse
allora se la guerra andava dichiarata su decisione del popolo
o se bastava un decreto del senato. I tribuni, minacciando di
impedire la leva, riuscirono a ottenere che il console Quinzio
portasse di fronte al popolo la questione della guerra.
Votarono tutte le centurie.
Gai. 4,16
«Festuca autem utebantur quasi hastae loco, signo quodam iusti dominii; quod
maxime sua esse credebant quae ex hostibus cepissent; unde in centumviralibus
iudiciis hasta praeponitur».
«Della bacchetta si servivano come in luogo dell’asta quasi in segno di
giusto dominio, poiché reputavano esser loro soprattutto le cose tolte ai
nemici; onde nei giudizi centumvirali si espone l’asta». [trad. E. Nardi]
Dionys. 2,72,4-5
«4. Apparirà infatti chiaro che essi (= i Romani) intrapresero sempre
guerre per motivi santi e onesti e per questo soprattutto gli dèi erano
loro propizi nei pericoli. Non è facile enumerare tutti i compiti che
spettano ai feziali per il loro gran numero, in ogni modo con
un’espressione sommaria sono i seguenti: essi devono badare che i
Romani non muovano ingiustamente guerra a una città alleata; se gli
altri cominciano a violare i trattati, devono inviare ambasciatori e
chiedere giustizia; poi, se le richieste non vengono accolte, dichiarare
guerra. 5. Parimenti se degli alleati sostengono di aver subito torti da
parte dei Romani e chiedono giustizia, è compito di costoro stabilire se
c’è stata una violazione dei trattati a loro danno, e, se sembra loro che
le scuse siano fondate, arrestare i colpevoli e consegnarli alla parte lesa.
Devono giudicare sugli oltraggi fatti agli ambasciatori, aver cura che i
trattati siano pienamente osservati, fare la pace e annullarla nel caso
che ne sia stata stipulata una che a loro giudizio va contro le leggi
sacre; indagare ed espiare le illegalità commesse dai comandanti
riguardo ai giuramenti e ai trattati, questioni queste che tratterò in un
luogo più adatto.
Dionys. 2,72,6-8
6. Quanto alle funzioni che svolgevano come ambasciatori quando andavano a chiedere
giustizia a una città che sembrava recare ingiuria (non si possono ignorare queste cose
perché compiute con grande rispetto per la giustizia e la pietà religiosa) ho appreso quanto
segue: uno dei feziali scelto dai colleghi, con le vesti e le insegne sacre, per poter essere
distinto dagli altri, si recava alla città i cui abitanti avevano commesso un’ingiustizia: si
fermava ai confini e invocava Giove e gli altri dèi come testimoni che egli veniva a chiedere
giustizia per Roma; 7. poi, dopo aver giurato di andare in una città colpevole ed aver
invocato su di sé e Roma le più grandi maledizioni nel caso mentisse, varcava i confini;
quindi chiamava come testimone il primo in cui si imbatteva, abitante della campagna o
della città che fosse, e, ripetute le stesse maledizioni, si avviava verso la città; prima di
entrarvi chiamava allo stesso modo come testimone la sentinella o il primo che incontrava
sulla porta della città, quindi avanzava verso il foro; qui fermatosi discuteva con i magistrati
le questioni per cui era venuto, aggiungendo sempre i giuramenti e le maledizioni. 8. Se
dunque quelli accettavano di consegnare i colpevoli, ritornava indietro portando con sé i
rei, lasciando ormai da amico degli amici; se invece chiedevano tempo per prendere una
decisione, concedeva dieci giorni, poi tornava da loro e portava pazienza fino alla terza
richiesta. Trascorsi così trenta giorni, se la città non gli assicurava soddisfazione, invocati
gli dèi celesti e inferi se ne andava, dicendo soltanto questo, che Roma avrebbe preso dei
provvedimenti nei loro confronti a tempo debito
Dionys. 2,72,9
9. E dopo di ciò si recava in senato con tutti gli
altri feziali e riferiva che tutto era stato fatto da
loro secondo le leggi sacre e se avessero voluto
votare la guerra non ci sarebbe stato alcun
impedimento da parte degli dèi. Se non si
rispettava fedelmente questa procedura, né il
senato né il popolo avevano il potere di votare la
guerra».
Gai. 4,18
• Per condictionem ita agebatur: AIO TE MIHI SESTERTIORVM
X MILIA DARE OPORTERE: ID POSTVLO, AIAS AVT
NEGES. aduersarius dicebat non oportere. actor dicebat: QVANDO
TV NEGAS, IN DIEM TRICENSIMVM TIBI IVDICIS
CAPIENDI CAVSA CONDICO. deinde die tricensimo ad iudicem
capiendum praesto esse debebant. ‘Condicere’ autem ‘denuntiare’ est
prisca lingua. Itaque haec quidem actio proprie ‘condictio’ vocabatur.
• Così si agiva con l’azione per ‘intimazione’: «affermo che tu mi
devi diecimila sesterzi; ti chiedo se condividi o neghi». Il
convenuto rispondeva che ‘non doveva’. Allora l’attore diceva:
«poiché tu neghi, ti intimo di prendere un giudice al
trentesimo giorno». [...] quindi nel trentesimo giorno
dovevano comparire per prendere il giudice. ‘Condicere’ nella
lingua arcaica significa ‘intimare’. Per ciò questa azione era
detta propriamente ‘condictio’.
Schema della manus iniectio
Liv. 1,32,13: «Quod populi [...], quod populus [...], ob
eam rem [...].
Gai. 4,21: Per manus iniectionem [...] agebatur [...] qui
agebat, sic dicebat: QVOD TV [...], QVANDOC
NON SOLVISTI, OB EAM REM [...]
Res repetere e legis actio Gell. Ann. 8,165
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Pellitur e medio sapientia, vi geritur res,
Spernitur orator bonus, horridus miles amatur;
Haud doctis dictis certantes, sed maledictis
Miscent inter sese inimicitias agitantes;
Non ex iure manum consertum, sed magis ferro
Rem repetunt regnumque petunt, vadunt stolida vi.
La saggezza è messa da parte, la violenza guida l’azione/
l’accorto oratore è disprezzato, amato il ruvido soldato;/
non misurandosi con dotte parole, ma con ingiurie/
azzuffandosi, danno sfogo al rancore;/ non dal tribunale per
incrociare le mani, ma piuttosto col ferro/ reclamano la
cosa, pretendono il dominio, avanzano a ranghi serrati.
Cic. rep. 3,23,35 da Isidor., Etym. XVIII,1,2-3.
Illa iniusta bella sunt, quae sunt sine causa suscepta. <Nam
extra ulciscendi aut propulsandorum hostium causam bellum
geri iustum nullum potest>. [Isid.: Et hoc idem Tullius
parvis interiectis subdidit:] Nullum bellum iustum habetur
nisi denuntiatum, nisi dictum, nisi de repetitis rebus.
Ingiuste sono quelle guerre, che sono intraprese senza
motivo. Infatti nessuna guerra può essere fatta giustamente, salvo che per vendicare un’offesa o per
ricacciare il nemico. E lo stesso Tullio aggiunge subito dopo:
Nessuna guerra è ritenuta giusta se non è annunziata,
dichiarata e per restituzione di cose.
Statuto delle Nazioni Unite art. 51 (1945): principio di legittima difesa.
51. Nessuna disposizione della presente Carta pregiudica il
diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel
senso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro
delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di sicurezza
non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace
e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri
nell’esercizio di questo diritto di autotutela sono
immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di
sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere ed il
compito spettanti, secondo la presente Carta, al Consiglio di
sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quella
azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire
la pace e la sicurezza internazionale.
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