La pubblicità dei prodotti
agroalimentari
Paolina Testa, Avvocato
20-21 maggio 2015 – Nutrire il mondo, tutelare la qualità - Milano
Cenni storici
Settore “sensibile” – Norme speciali di origine
nazionale risalenti nel tempo:
* art. 51 co. 1 r.d.l. 2033/1925 (repressione delle frodi
nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso
agrario e di prodotti agrari): divieto di ingannevolezza;
* art. 13 co. 1 legge 283/1962 (disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande): divieto di ingannevolezza; divieto di
vantare «particolari azioni medicamentose».
Sanzioni penali → amministrative
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Legislazione speciale di origine comunitaria:
* art. 2 commi 1 – 3 d.p.r. 322/1982 (attuazione
della direttiva 112/79);
* art. 2 commi 1 – 2 d. lgs. 109/1992 (attuazione
delle direttive 395 e 396 del 1989, e della
direttiva 13/2000):
- divieto di ingannevolezza;
- divieto di «attribuire al prodotto alimentare
proprietà atte a prevenire, curare o guarire una
malattia umana», come pure di «accennare a tali
proprietà».
Sanzioni amministrative
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Cambiamento di prospettiva: trattamento
differenziato dei due aspetti
Reg. (CE) n. 1924/2006, del Parlamento
Europeo e del Consiglio, relativo alle
indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui
prodotti alimentari.
Regole generali che ribadiscono e specificano il
principio di ingannevolezza (artt. 3 e 5) – Ruolo
marginale e complementare.
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Principio di tassatività delle indicazioni nutrizionali e
sulla salute consentite:
Indicazioni nutrizionali (art. 8): consentite solo quelle
elencate nell’allegato, alle condizioni ivi previste;
Indicazioni sulla salute:
* se relative al ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo
per la crescita, lo sviluppo e le funzioni dell’organismo, le
funzioni psicologiche e comportamentali, il dimagrimento o
controllo del peso (art. 13): Reg. 432/2012 della
Commissione, elenco generale di indicazioni consentite;
* se relative alla riduzione del rischio di malattia, allo
sviluppo e alla salute dei bambini (art. 14): autorizzazione
ad hoc della Commissione.
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Divieto di ingannevolezza:
Reg. 1169/2011, relativo alla fornitura di
informazioni sugli alimenti ai consumatori.
Art. 7: co. 1: divieto di ingannevolezza; co. 3:
divieto di attribuire ai prodotti alimentari la
proprietà di prevenire, trattare o guarire una
malattia umana, nonché di fare riferimento a
tale proprietà.
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Norme di carattere generale
- artt. 21, 22 e 23 Codice del consumo (→ d. lgs.
146/2007): divieto di pratiche commerciali
ingannevoli fra imprese e consumatori;
- artt. 2 e 3 d. lgs. 145/2007: divieto di pubblicità
ingannevole.
Interventi dell’AGCM nel settore alimentare → la
violazione del Reg. 1924/2006 rileva come pratica
commerciale ingannevole.
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Claims salutistici, settori di intervento:
- prodotti per il controllo del colesterolo:
Danacol (provv. 19816, aprile 2009), Pastariso
Scotti (provv. 21851, dicembre 2010), Biscotti
Misura (provv. 22453, maggio 2011), Biscotti
Galbusera (provv. 22462, maggio 2011);
- alimenti addizionati di calcio (Danaos, provv.
24027, ottobre 2012), chewing-gum per l’igiene
orale (Daygum Protex e altri, provv. 24461,
luglio 2013), acque minerali (Uliveto e
Rocchetta, provv. 24608, novembre 2013).
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Autodisciplina Pubblicitaria
Anno di nascita: 1966 - Codice di
autodisciplina della comunicazione
commerciale
Divieto di ingannevolezza: art. 2 c.a.
Ruolo fondamentale del Giurì di
autodisciplina: condizioni di liceità
dell’aggettivo “fresco” riferito al latte (Giurì
13/80), riconoscimento della rilevanza delle
certificazioni volontarie di prodotto (Giurì
166/99), indicazioni di origine (Giurì 195/04)
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Oltre il divieto di ingannevolezza: il c.a. come
espressione dei principi del «dover essere» in
materia pubblicitaria (Cass. 1259/99)
Art. 11 c.a. (Bambini e adolescenti): i messaggi
diretti a bambini e adolescenti, o suscettibili di
essere ricevuti dagli stessi, non devono indurre
a: i) sminuire il ruolo dei genitori e di altri
educatori nel fornire valide indicazioni
dietetiche; ii) adottare l’abitudine a
comportamenti alimentari non equilibrati, o
trascurare l’esigenza di seguire uno stile di vita
corretto.
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Giurì 29/79
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Giurì 225/02: «I ragazzi preferiscono la
frutta», per una caramella al gusto di frutta;
Giurì 54/14: integratore alimentare per
bambini pubblicizzato e promozionato in
abbinamento a Geronimo Stilton
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Art. 22 c.a. (bevande alcoliche): esigenza di
favorire l’affermazione di modelli di consumo
ispirati a misura, correttezza e responsabilità.
Divieti specifici di: incoraggiare uso eccessivo e
incontrollato di alcolici; rappresentare situazioni di
attaccamento morboso o dipendenza; indurre a
ritenere che il ricorso all’alcol possa contribuire a
risolvere problemi, o contribuire alla lucidità
mentale o all’efficienza fisica e sessuale; associare
la guida di veicoli con gli alcolici; rivolgersi o fare
riferimento anche indiretto a minori (art. 13 legge
125/2001, codice di autoregolamentazione
emittenti radiotelevisive).
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Giurì 38/81
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Giurì 71/84
Comitato, Ing. 42/10: «Guida poco che devi
bere»
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Art. 23 bis (integratori alimentari e prodotti
dietetici); regolamento sulla comunicazione
commerciale relativa agli integratori
alimentari proposti per il controllo e la
riduzione del peso (regolamento ad hoc)
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