COMMERCIO ELETTRONICO
Aspetti fiscali e amministrativi
Dott. Enrico La Rosa
Commissione Fiscalità Odcec Civitavecchia
5 Marzo 2015
Tipologie di Commercio
elettronico
Per un corretto inquadramento del
commercio elettronico, risulta
fondamentale operare preliminarmente
delle distinzioni riguardo l’ambito
soggettivo e oggettivo delle singole
transazioni.
Tipologie di Commercio
elettronico
Da un punto di vista soggettivo vale innanzitutto la classica
distinzione tra:
• B2B quando i soggetti coinvolti sono entrambi soggetti passivi ai fini
iva che svolgono questa attività nell’esercizio d’impresa;
• B2C quando destinatario della transazione è il consumatore finale;
• C2C quando i soggetti coinvolti sono entrambi soggetti privati (aste
online, ciò che avviene su ebay per esempio);
• B2A
quando
destinatario
amministrazione.
della
transazione è la
pubblica
Tipologie di Commercio
elettronico
Classificazione
commercio
elettronico
sulla base dei
soggetti che
partecipano al
processo di
vendita
business to consumer (B2C): l'insieme delle transazioni
commerciali di beni e servizi tra imprese e consumatori finali ‐
rappresenta la forma di commercio elettronico in maggiore
espansione
business to business (B2B): l'insieme delle transazioni effettuate
tra un'impresa (soggetto passivo IVA) ed altre imprese (soggetti
passivi IVA)
business to administration (B2A): l'insieme delle transazioni
effettuate tra un soggetto passivo IVA e le Pubbliche
Amministrazioni – mercato ancora in fase embrionale
consumer to consumer (Ct2C): mercato di beni/servizi dei
consumatori, fra consumatori ‐ rappresenta una forma di
commercio che coinvolge solo i consumatori (ebay per intenderci)
Intra business (IB): commercio nella stessa azienda o tra aziende
dello stesso gruppo - marginale
Tipologie di Commercio
elettronico
SOGGETTI
PASSIVI
NAZIONALI
SOGGETTI
PRIVATI
EXTRA
COMUNITARI
SOGGETTI
PASSIVI
COMUNITARI
SUBITO DOPO VA
DEFINITA LA
NAZIONALITÀ DEI
SOGGETTI COINVOLTI
SOGGETTI
PASSIVI
EXTRA
COMUNITARI
SOGGETTI
PRIVATI
COMUNITARI
SOGGETTI
PRIVATI
NAZIONALI
Tipologie di Commercio
elettronico
Un’altra fondamentale distinzione, attiene all’ambito oggettivo del commercio
elettronico inteso in senso lato. Ci si riferisce, più precisamente, alla «materialità» o
«immaterialità» dell’oggetto della transazione.
Avremo dunque:
• Commercio
elettronico
indiretto
quando
la
transazione
riguarda
essenzialmente beni materiali o comunque servizi forniti per via non
elettronica;
• Commercio elettronico diretto nel caso di beni immateriali, o servizi forniti
esclusivamente mediante l’ausilio di mezzi elettronici (anche la consegna del
bene avviene online).
Il Commercio elettronico diretto
Nel commercio elettronico «diretto », infatti, il processo di
acquisto inizia e si conclude online. Una volta effettuati
l'ordine del bene immateriale ed il relativo pagamento del
corrispettivo tramite mezzi telematici (carte di credito,
borsellini
elettronici,
paypal
etc.),
verrà
messo
a
disposizione il bene acquistato, per via elettronica,
attraverso il cosiddetto download.
Il Commercio elettronico diretto
Nella definizione di commercio elettronico diretto, dunque,
rientrano tutte le operazioni che si svolgono interamente in
modalità telematica (dalla cessione alla consegna del prodotto)
attraverso la fornitura di prodotti virtuali che non si
materializzano mai in qualcosa di tangibile. I servizi e i beni
(software, siti web, immagini, testi, basi di dati, mp3, film, ecc.)
vengono, infatti, dematerializzati alla partenza dal prestatore e
materializzati all’arrivo dal destinatario (tramite download).
Il Commercio elettronico diretto
Per commercio elettronico
diretto, dunque, si
intendono le compravendite
di beni immateriali o meglio
“digitali” forniti attraverso lo
scarico telematico del
prodotto
La transazione commerciale
si perfezione online, quindi,
la consegna del bene
immateriale da una parte ed
il pagamento del
corrispettivo dall'altra
vengono effettuate
utilizzando canali telematici
Tali operazioni ai fini fiscali
sono considerate prestazioni
di servizi (si veda Direttiva
2006/112/CE e RM n. 274/E del
3 luglio 2008)
Il Commercio elettronico diretto
PER ESPRESSA PREVISIONE
NORMATIVA SIAMO NELL’AMBITO
DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
(Direttiva 2006/112/CE e RM n.
274/E del 3 luglio 2008)
Il Commercio elettronico diretto
Come stabilito dalla direttiva 7 maggio 2002, n. 2002/38/CE, la
tassazione delle operazioni on‐line, espressamente
individuate dall'allegato I del documento comunitario, deve
avvenire tenendo presente che tali operazioni, siano esse
prestazioni di servizi in senso stretto, ovvero fornitura di
beni virtuali, rappresentano sempre, ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto, delle prestazioni di servizi.
Il Commercio elettronico indiretto
Anche nel commercio
elettronico «indiretto», il
processo di acquisto ha
inizio con l'ordine,
effettuato online, del bene
materiale da parte del
cliente
Il Commercio elettronico indiretto
Tuttavia, solo in una seconda
fase il rivenditore provvederà a
spedire al cliente la merce per
mezzo di canali distributivi
tradizionali (es. posta, corriere
espresso, ecc.).
Nell’ambito del commercio
elettronico indiretto, dunque,
siamo sicuramente in presenza
di una cessione di beni, in
quanto, seppur l’ordine ed il
pagamento avvengono on-line,
la consegna del bene avviene
fisicamente.
Il Commercio elettronico indiretto
Il canale telematico, più precisamente il sito internet, è
in questo caso utilizzato ai soli fini di esposizione dei
propri beni in una sorta di vetrina virtuale attraverso la
quale il cliente da ogni parte del mondo può informarsi
riguardo il prodotto per eventualmente ordinarlo per
l’acquisto.
Il Commercio elettronico indiretto
Siamo in questo caso, per ciò che riguarda la disciplina
iva, nell’ambito delle vendite per corrispondenza o su
catalogo (quelle che diversi anni orsono praticavano
poche aziende specializzate come ad es. postalmarket)
e da queste il commercio elettronico indiretto ne trae
la peculiare disciplina.
Il Commercio elettronico indiretto
Ciò detto, però, il commercio elettronico indiretto va
collocato tra le cessioni di beni e non tra le prestazioni
di servizi come avviene per quello diretto.
Ben si capisce perciò l’importanza di una esatta
identificazione dell’operazione, a fini del corretto
trattamento ai fini iva.
Identificazione del Commercio elettronico
indiretto
Sebbene la definizione di commercio elettronico
diretto ed indiretto appaia a prima vista piuttosto
agevole, e in alcuni casi effettivamente lo è (pensiamo
alla vendita di scarpe, abiti, piuttosto che telefoni o
pc), in realtà molte volte questa distinzione non è poi
così netta fino a diventare, in alcuni casi, sottilissima.
Identificazione del Commercio elettronico
diretto
Ad esempio se si va in un negozio ad acquistare un software ed in
cambio si riceve un codice per il download, siamo in presenza di
commercio elettronico diretto?
La risposta è negativa, diversamente se scarico direttamente il
software
Identificazione del Commercio elettronico
diretto
Se invece ricevo una consulenza via mail, è commercio elettronico
diretto?
Anche qui la risposta è negativa
Identificazione del Commercio elettronico
diretto
Se scarico un e-book, è commercio elettronico diretto?
La risposta è affermativa
Identificazione del Commercio elettronico
diretto
L’elearning, è commercio elettronico diretto?
Si se l’attività di tutoraggio (intervento umano) è ridotto al minimo,
altrimenti diventa formazione a distanza
Identificazione del Commercio elettronico
diretto
La prenotazione di un viaggio, è commercio elettronico diretto?
Si nel caso di prenotazioni automatiche. Altrimenti no
Identificazione del Commercio elettronico
diretto
Molto spesso, dunque, come appena visto, può diventare
alquanto difficile capire se l’operazione è qualificabile come
commercio elettronico diretto piuttosto che indiretto.
Per fortuna ci viene in soccorso il Regolamento Ue 282/2011 che
definisce i criteri qualificanti del commercio elettronico diretto.
Inoltre fornisce una lunga elencazione che, seppur in forma non
esaustiva, tenta di distinguere ciò che è commercio elettronico
diretto da ciò che non lo è.
Identificazione del Commercio elettronico
diretto
Si tratta di una lunga elencazione, quasi puntuale, che dimostra le
difficoltà incontrate dallo stesso legislatore europeo nel tracciare un
limite tra ciò che è e ciò che non è commercio elettronico diretto.
Tuttavia l’identificazione della singola operazione come commercio
elettronico diretto o indiretto è fondamentale per via delle
importanti conseguenze soprattutto di ordine fiscale che ne
derivano.
Definizione di
Commercio elettronico diretto
L'art. 7 del Regolamento UE n. 282/2011 ha
fornito una dettagliata definizione dei
"servizi prestati tramite mezzi elettronici"
(c.d. e‐commerce). Si tratta di quelli forniti
attraverso Internet o una rete elettronica e
la cui natura rende la prestazione
essenzialmente automatizzata, quindi con
un intervento umano minimo, e impossibile
da garantire in assenza della tecnologia
dell'informazione.
Identificazione del C. E. diretto
dettaglio art. 7 Reg. Ue 282/2011
•hosting di siti web e di pagine web;
•manutenzione automatica di programmi,
remota e on line;
•amministrazione remota di sistemi;
•conservazione (warehousing) dei dati on
Nella fornitura di siti web e
line, quando dati specifici sono conservati
web-hosting, gestione a
e recuperati elettronicamente;
distanza di programmi e •fornitura on line di spazio sul disco in
attrezzature rientrano i
funzione delle richieste;
seguenti servizi:
Identificazione del C. E. diretto
dettaglio art. 7 Reg. Ue 282/2011
Nella fornitura di
software e relativo
aggiornamento rientrano
i seguenti servizi:
•accesso o scaricamento di software, tra cui programmi
di aggiudicazione/contabilita`, software antivirus e loro
aggiornamenti;
•bannerblocker, ossia software per bloccare la
comparsa di banner pubblicitari;
•driver di scaricamento, come il software di interfaccia
tra computer e periferiche quali le stampanti;
•installazione automatica on line di filtri per i siti web;
•installazione automatica on line di sbarramenti
(firewalls);
Identificazione del C. E. diretto
dettaglio art. 7 Reg. Ue 282/2011
Nella fornitura di immagini,
testi e informazioni e
messa a disposizione di
basi di dati rientrano i
seguenti servizi:
• accesso o scaricamento di temi dell’interfaccia
grafica;
• accesso o scaricamento di fotografie e immagini
o salvaschermi;
• contenuto digitalizzato di libri e altre
pubblicazioni elettroniche;
• abbonamento a giornali o riviste on line (il sole
24 ore on line è prestazione di servizi, ciò ha
conseguenze sul piano del momento impositivo,
dell’aliquota applicabile);
• siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti
web… segue
Identificazione del C. E. diretto
dettaglio art. 7 Reg. Ue 282/2011
Nella fornitura di immagini,
testi e informazioni e messa
a disposizione di basi di dati
rientrano i seguenti servizi:
• notizie, informazioni sul traffico e previsioni
meteorologiche on line;
• informazioni on line generate automaticamente
da software sulla base di immissioni di dati
specifici da parte del cliente, come dati di tipo
giuridico o finanziario, compresi dati sui mercati
azionari ad aggiornamento continuo;
• fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner
pubblicitari su una pagina o un sito web;
• utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su
Internet;
Identificazione del C. E. diretto
dettaglio art. 7 Reg. Ue 282/2011
Nella fornitura di musica, film, giochi,
compresi i giochi di sorte o d’azzardo,
programmi o manifestazioni politici,
culturali, artistici, sportivi, scientifici o
di intrattenimento rientrano i seguenti
servizi:
•accesso o scaricamento di musica su computer
e su telefoni cellulari;
•accesso o scaricamento di sigle o brani
musicali, suonerie o altri suoni;
•accesso o scaricamento di film;
•scaricamento di giochi su computer e su
telefoni cellulari;
•accesso a giochi on line automatici dipendenti
da Internet o reti elettroniche analoghe, nei
quali i giocatori sono geograficamente lontani
gli uni dagli altri;
Identificazione del C. E. diretto
dettaglio art. 7 Reg. Ue 282/2011
Nella fornitura di
prestazioni di
insegnamento a distanza
rientrano i seguenti servizi:
• tutte le forme di insegnamento a distanza
automatizzato che funziona attraverso Internet o
reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede
un intervento umano limitato o nullo, incluse le
classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o
una rete elettronica analoga vengono utilizzati
semplicemente
come
uno
strumento
di
comunicazione tra il docente e lo studente;
• libri di esercizi completati dagli studenti on line e
corretti e valutati automaticamente, senza
intervento umano.
Identificazione del Commercio
elettronico diretto Reg. Ue 282/2011
Il Reg. UE n. 282/2011:
da un lato, definisce l’ambito applicativo dei ‘‘servizi
prestati per via elettronica’’;
dall’altro, fornisce, sempre in via esemplificativa, una
duplice elencazione di servizi a seconda che rientrano o
meno nel suddetto ambito applicativo.
Identificazione del Commercio elettronico
diretto Reg. Ue 282/2011
L’art. 7 del Regolamento (par. 1), prevede, come detto,
che i «servizi prestati tramite mezzi elettronici», di cui
alla direttiva 2006/112/CE, comprendono i servizi forniti
attraverso Internet o una rete elettronica e la cui
natura rende la prestazione essenzialmente
automatizzata, corredata di un intervento umano
minimo e impossibile da garantire in assenza della
tecnologia dell’informazione’’.
Identificazione del Commercio
elettronico diretto Reg. Ue 282/2011
Di seguito, (par. 2), dispone che in tale tipologia di servizi
rientrano:
a) la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi
software, loro modifiche e aggiornamenti;
b) i servizi che veicolano o supportano la presenza di
un’azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un
sito o una pagina web;
Identificazione del Commercio
elettronico diretto Reg. Ue 282/2011
c) i servizi automaticamente generati da un computer
attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati
specifici immessi dal destinatario;
d) la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in
vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi
come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno
offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui
le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta
elettronica generata automaticamente da un computer;
Identificazione del Commercio elettronico
diretto Reg. Ue 282/2011
e) le offerte forfetarie di servizi Internet (Internet service
packages, ISP) nelle quali la componente delle
telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e
subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso
a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con
contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle
informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco,
hosting di siti, accessi a dibattiti on line, ecc.);
f) i servizi elencati nell’allegato I, precedentemente
descritto.
Identificazione del Commercio elettronico
diretto Reg. Ue 282/2011
Mentre non vi rientrano (par. 3):
• i servizi di radiodiffusione e di televisione (consistenti nella
fornitura al pubblico di contenuti audio e audiovisivi);
• i servizi di telecomunicazione (aventi per oggetto la
trasmissione, l’emissione e la ricezione di segnali, scritti,
immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura via filo,
per radio, tramite mezzi ottici o altri mezzi
elettromagnetici, ivi comprese la cessione e la concessione
ad esse connesse, di un diritto di utilizzazione di mezzi per
tale trasmissione, emissione o ricezione, compresa la
messa a disposizione dell’accesso a reti d’informazione
globali)…
Identificazione del Commercio elettronico
diretto Reg. Ue 282/2011
• … ancora non vi rientrano (par. 3):
• i beni per i quali l’ordine o la sua elaborazione
avvengano elettronicamente;
• i Cd-rom, i dischetti e supporti fisici analoghi;
• il materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o
riviste;
• i Cd e le audiocassette;
• le video cassette e i Dvd;
Identificazione del Commercio elettronico
diretto Reg. Ue 282/2011
• i giochi su Cd-rom;
• i servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti
finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la
posta elettronica;
• i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso
e` fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete
elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto;
• i servizi di riparazione materiale off line delle
apparecchiature informatiche;
Identificazione del Commercio elettronico
diretto Reg. Ue 282/2011
… infine non vi rientrano (par. 3):
• i servizi di conservazione dei dati off line;
• i servizi pubblicitari, ad esempio su giornali, manifesti e in
televisione;
• i servizi di helpdesk telefonico;
• i
servizi
di
insegnamento
che
comprendono
esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli
inviati per posta;
Identificazione del Commercio elettronico
diretto Reg. Ue 282/2011
• i servizi tradizionali di vendita all’asta che dipendono dal
diretto intervento dell’uomo, indipendentemente dalle
modalita` di offerta;
• i servizi telefonici con una componente video, altrimenti
noti come servizi di videofonia;
• l’accesso a Internet e al World Wide Web;
• i servizi telefonici forniti attraverso Internet.
Identificazione del Commercio elettronico
diretto Reg. Ue 1042/2013
Il Reg. UE n. 1042/2013 introduce delle modifiche, dal 1º
gennaio 2015, che definiscono ulteriormente l’ambito
applicativo dei servizi in esame, stabilendo che tra i servizi
che non si considerano prestati tramite mezzi elettronici, di
cui al par. 3 dell’art. 7 del Reg. UE n. 282/2011, rientrano
anche:
• a) la prenotazione in linea di biglietti di ingresso a
manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche,
educative, ricreative o a manifestazioni affini;
• b) la prenotazione in linea di soggiorni alberghieri,
autonoleggio, servizi di ristorazione, trasporto passeggeri
o servizi affini.
A cua di Dott. Enrco La Rosa
Identificazione del Commercio elettronico
diretto Reg. Ue 1042/2013
Sempre in merito ai servizi che non si considerano
prestati tramite mezzi elettronici, quelli di
radiodiffusione e di televisione, di cui alla lett. a), sono
ora definiti come servizi di teleradiodiffusione, mentre
sono soppressi i seguenti servizi, ossia:
• i servizi telefonici con una componente video,
altrimenti noti come servizi di videofonia;
• l’accesso a Internet e al World Wide Web;
• i servizi telefonici forniti attraverso Internet.
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