MOSS “Mini one shop stop”
Operazioni di e-commerce diretto
Dott. Enrico La Rosa
Commissione Fiscalità Odcec Civitavecchia
5 Marzo 2015
Il Commercio elettronico diretto
Innanzitutto è bene ribadire le regole base che caratterizzano
il commercio elettronico diretto.
Il Commercio elettronico diretto
1. Il commercio elettronico diretto ai fini iva rappresentano delle
prestazioni di servizi
(es. il download di un e-book non è cessione di beni)
Il Commercio elettronico diretto
2. Le operazioni devono realizzarsi completamente telematica
Il Commercio elettronico diretto
3. Limitatamente al B2C (business to consumer) nel commercio
elettronico diretto vige un regime speciale per quanto riguarda la
territorialità
Il Commercio elettronico diretto
4. Deve trattarsi di operazione a titolo oneroso (il free download
legale di software piuttosto che di app non è commercio
elettronico, ma riconducibili piuttosto ad operazioni pubblicitarie)
Il Commercio elettronico diretto
la disciplina iva
Coerentemente alla classificazione delle transazioni di commercio
elettronico diretto tra le prestazioni di servizi l’operazione si considera
effettuata al momento del pagamento del corrispettivo da parte del
committente (salvo ovviamente non sia stata emessa fattura
antecedentemente).
A differenza del c. e. indiretto, è sempre obbligatoria l’emissione della
fattura come previsto dall’art. 22 D.P.R. n. 633/1972.
Il Commercio elettronico diretto
la disciplina iva
Ciò, unitamente al fatto che nella totalità o quasi totalità dei casi il
pagamento
avviene
contestualmente
all’ordine,
implica
la
necessità di un ancor più attento monitoraggio delle fatture di
acquisto intraue per operazioni di commercio elettronico ai fini
dell’assolvimento nei termini dell’invio del modello intrastat.
Il Commercio elettronico diretto
la disciplina iva
Non meno problematica la gestione del commercio elettronico per
un contribuente minimo o forfetario, stante l’obbligo di
applicazione
di
marca
da
bollo
sulle
fortunatamente ora assolvibile «virtualmente».
proprie
fatture,
Il Commercio elettronico diretto
la disciplina iva
Dal 20 febbraio, infatti, l’F24 sostituirà l’F23 nel versamento del
bollo virtuale, come previsto dal provvedimento direttoriale del 3
febbraio 2015 che fa seguito al Dlgs 241/1997 (articolo 17, comma 2,
lettera h-ter) che prevedeva la progressiva estensione delle
modalità di versamento unitario e compensazione ad altre entrate,
da determinare con decreto ministeriale.
Il Commercio elettronico diretto
la nuova territorialità
Dove, però, la disciplina iva del commercio elettronico diretto
esprime la sua maggiore peculiarità è nel cosiddetto B2C (business
to consumer) e più in particolare quando è rivolto ad un
consumatore risiedente in uno stato membro diverso da quello del
prestatore
Il Commercio elettronico diretto
la nuova territorialità
Dal 2015 vige (in virtù art. 58 della Direttiva n. 2006/112/CE, nel testo
sostituito dall’art. 5 della Direttiva n. 2008/8/CE) un nuovo criterio
territoriale applicabile ai servizi elettronici (Commercio elettronico
diretto), di telecomunicazione e di teleradiodiffusione resi a privati
consumatori comunitari (Business to consumer), non più basato
sul Paese del fornitore, ma su quello del cliente.
Il Commercio elettronico diretto
la nuova territorialità
Quindi i prestatori "stabiliti" ai fini IVA in Italia nel momento in cui
cederanno tali servizi a privati consumatori di altri Paesi della UE
dovranno applicare l'IVA del Paese ove questi è residente. Al contrario i
privati italiani nel caso in cui acquistino tali servizi da altri soggetti UE o
extra‐UE si vedranno applicata sempre l'IVA nazionale al 22%.
Il Commercio elettronico diretto
la nuova territorialità
L’art. 5 della Direttiva n. 2008/8/CE ha in sostanza ridefinito i criteri di
individuazione del luogo impositivo dei suddetti servizi, estendendo ai
rapporti “B2C” le regole già attualmente applicabili alle prestazioni di
servizi generiche” scambiate nell’ambito nei rapporti “B2B”.
Il Commercio elettronico diretto
la nuova territorialità
Dal 1° gennaio 2015, quindi, anche per i servizi prestati a persone che non
agiscono in veste di soggetti Iva, l’imposta sarà dovuta nel Paese del
cliente a prescindere dal Paese (UE o extra-UE che sia) in cui il fornitore è
stabilito (criterio del luogo di destinazione).
MOSS “Mini one shop stop”
In passato, per evitare che gli operatori commerciali extracomunitari
si dovessero identificare in tutti i Paesi membri per versare l’imposta
relativa alle cessioni online di servizi elettronici, era già stato previsto
un regime speciale Iva con identificazione diretta da parte del
soggetto extracomunitario in un solo Paese membro, dove veniva
versata l’imposta riferita a tutte le vendite nella Ue (sistema V@t on
eservices, Voes).
Il Commercio elettronico diretto
la nuova territorialità
Questi operatori, in estrema sintesi, avevano l’opportunità di
identificarsi, presentare una dichiarazione trimestrale con il dettaglio di
tutte operazioni effettuate in Europa, liquidare e versare l’imposta in un
unico stato membro. Il tutto entro il 20 del mese successivo al trimestre
considerato (ad es. il 20 Aprile per il I trim.).
Il Commercio elettronico diretto
la nuova territorialità
Fino al 31 dicembre del 2014 tale regime speciale era , riservato ai soli
prestatori extracomunitari.
Dal primo gennaio 2015 il nuovo regime di sportello unico, di cui il vecchio
sistema Voes (V@t on eservices) ne rappresenta un anticipazione, si
estende a tutti gli operatori compresi quelli comunitari.
MOSS “Mini one shop stop”
Nessuna modifica per i servizi prestati a soggetti passivi,
(rapporti B2B) che restano ancora soggetti nel Paese
del committente. Nulla cambia altresì per il commercio
elettronico indiretto che segue le regole delle
importazioni,
esportazioni,
intracomunitarie.
acquisti
e
cessioni
MOSS “Mini one shop stop”
Possono avvalersi di
tale regime sia i
soggetti passivi
stabiliti nella UE che
stabiliti extra UE.
REGIME MOSS
NON UE
REGIME MOSS
UE
MOSS “Mini one shop stop”
Le nuove regole del Moss anticipano il regime
definitivo dell’Iva europea
segnano una rivoluzione nel sistema attuale
dell’imposta
prevedendo il versamento del tributo nel Paese di
origine del fornitore, ma con l’aliquota e con le regole
del Paese di consumo
MOSS “Mini one shop stop”
L’operatore comunitario, nel caso in cui aderisca a questo
sistema, non è più obbligato ad identificarsi in ciascun Stato
membro in cui effettua le operazioni, ma può emettere le
fatture
(e
adempiere
agli
obblighi
di
pagamento
dell’imposta di competenza dello Stato di destinazione)
direttamente nello Stato membro dove è identificato.
MOSS “Mini one shop stop”
Attenzione:
Se un soggetto passivo intende
avvalersene, è obbligato ad
applicarlo in tutti gli Stati
membri pertinenti non essendo
prevista l’applicazione in
funzione dello Stato membro.
MOSS “Mini one shop stop”
Un altro aspetto riguarda «l’utilizzo» delle regole del Paese di
consumo: l’operatore che sceglie di applicare il Moss (il regime
è infatti opzionale) deve rispettare non solo l’aliquota del
Paese dove il committente, consumatore finale, è residente o
domiciliato, ma anche le ulteriori disposizioni riguardanti
l’emissione delle fatture, come l’eventuale “contabilità di
cassa”, nonché quelle di recupero dell’imposta in caso di
mancato pagamento del servizio da parte del cliente.
MOSS “Mini one shop stop”
Per tutte le regole di fatturazione dei singoli Paesi si veda
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/te
lecom/index_en.htm
ALIQUOTE IVA ORDINARIE AD OGGI VIGENTI NEI SINGOLI PAESI DELLA UE (anno 2015)
STATO
Austria
Belgio
Bulgaria
Cipro
Croazia
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Gran Bretagna
Grecia
Irlanda
Italia
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Olanda
Polonia
Portogallo
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Ungheria
ALIQUOTA
20%
21%
20%
1%
19%
25%
24%
20%
19%
20%
23%
23%
22%
21%
21%
15%
18%
21%
23%
23%
21%
24%
20%
20%
21%
25%
27%
Mini One Stop Shop
Precisazione
Nonostante l’art. 5 della direttiva 2008/8/CE contenga delle disposizioni
piuttosto puntuali, il decreto attuativo ad oggi è ancora in via di approvazione,
nonostante se ne preveda l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2015.
Mancano di conseguenza tutti i regolamenti e i documenti di prassi utili alla
concreta operatività del sistema MOSS.
Mini One Stop Shop
Relazione della Commissione al Consiglio del 26/6/2014
Un esempio pratico del problema appena evidenziato riguarda
l’obbligo o meno di emettere fattura in capo a chi aderisce al MOSS.
Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi l'obbligo di
emettere una fattura per le prestazioni di servizi a persone che non
sono soggetti passivi (operazioni B2C).
Tuttavia, questo obbligo può essere oneroso per gli operatori che
svolgono le loro attività in diversi Stati membri.
Mini One Stop Shop
Relazione della Commissione al Consiglio del 26/6/2014
Pertanto, al fine di semplificare ulteriormente la conformità alla
normativa da parte degli operatori economici
la Commissione europea, nella “Relazione della Commissione al
Consiglio del 26/6/2014 relativa all’art. 6 della Direttiva n. 2008/8/CE, ha
raccomandato agli Stati membri di esonerare dall’obbligo di emissione
della fattura le prestazioni di servizi relative al commercio elettronico
diretto rientranti nell’ambito di applicazione del MOSS (Mini One Stop
Shop)”.
MOSS “Mini one shop stop”
In linea con questa raccomandazione nello schema di Decreto
legislativo, in discussione alla camera (volto a recepire le
disposizioni contenute nell’art. 5 della Direttiva n. 2008/8/CE), è
stato previsto espressamente l’esonero dagli obblighi di cui al
Titolo II del D.P.R. n. 633/1972 (fatturazione, registrazione, ecc.)
per le imprese che aderiscono al MOSS.
MOSS “Mini one shop stop”
Fin tanto che, però, tale decreto non troverà la "luce",
anche le operazioni nel MOSS dovranno essere
fatturate regolarmente, applicando le disposizioni del
Paese ove si trova il committente privato comunitario.
Nessuna deroga è invece prevista per i servizi digitali
resi nei rapporti “B2B”, che restano soggetti all’obbligo
di emissione della fattura (art. 21, comma 6-bis, del
D.P.R. n. 633/1972).
MOSS “Mini one shop stop”
Schema di Decreto attuativo
Lo schema di Decreto legislativo, dunque, è volto a recepire le
disposizioni contenute nell’art. 5 della Direttiva n. 2008/8/CE che
modificano a partire dal 01 gennaio 2015 i criteri di territorialità
delle prestazioni di servizi elettronici, di telecomunicazione e di
teleradiodiffusione resi a consumatori finali, optando per il
criterio di tassazione a destinazione.
MOSS “Mini one shop stop”
Schema di Decreto attuativo
Direttamente dalla relazione illustrativa del Decreto attuativo il
legislatore ci dice che «Il Mini sportello unico rappresenta
un’evoluzione normativa del regime speciale già in vigore per
le prestazioni di servizi elettronici forniti da soggetti passivi
stabiliti fuori dell’Unione europea e disciplinato dall’art. 74 –
quinquies del D.P.R. n. 633 del 1972
MOSS “Mini one shop stop”
L’intento dichiarato è quello di operare una semplificazione
attraverso la creazione di un sistema per cui ogni soggetto
passivo presenterà una dichiarazione unica attraverso un unico
interlocutore, pur rimanendo soggetto alle diverse discipline iva
di ogni stato membro in cui effettuerà prestazioni di servizi
elettronici.
MOSS “Mini one shop stop”
Lo schema di decreto in sintesi
• Art. 1) Modifica i criteri di territorialità (modifica dell’art. 7-sexies e
septies D.P.R. 633/72)
• Art. 2) Prevede l’istituzione dei regimi speciali del moss:
- regime non ue (modifica dell’art. 74- quinquies),
- regime ue (introduzione artt. 74- sexies e septies D.P.R. 633/72)
• L’adesione avviene attraverso l’identificazione per i soggetti extra Ue e
tramite opzione per il regime speciale nello stato dove è stabilito
MOSS “Mini one shop stop”
Lo schema di decreto in sintesi
• Art. 3) Rinvia all’emanazione di un Decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze la definizione delle modalità di
riscossione
• Art. 4) Nega la possibilità di detrarre l’iva assolta sugli acquisti
inerenti il commercio elettronico, al contempo prevede particolari
procedure di rimborso (soggetti passivi identificati ai fini MOSS in
altro paese UE che abbiano effettuato acquisti in Italia; eccedenze di
versamento)
MOSS “Mini one shop stop”
Lo schema di decreto in sintesi
• Art. 5) Prevede un doppio sistema di controlli.
Automatico e formale in capo allo SMI (Stato membro di identificazione)
quali:
- avvenuta presentazione dichiarazione, effettuazione dei versamenti
- corrispondenza tra quanto versato e dichiarato, correzione di errori
materiali o di calcolo
MOSS “Mini one shop stop”
Lo schema di decreto in sintesi
• Art. 5) Prevede un doppio sistema di controlli.
Sostanziale in capo agli SMC (Stato membro di consumo): rettifica di
dichiarazione infedele o accertamento induttivo nei casi di omessa
presentazione (vengono indicate come fonti d’innesco i documenti
richiesti dall’art. 63-quater del Regolam. Comunitario 967/2012 e degli altri
elementi di cui l’amministrazione finanziaria è venuta in possesso tramite
l’istituto della collaborazione amministrativa)
MOSS “Mini one shop stop”
Lo schema di decreto in sintesi
• Art. 6) Prevede specifiche sanzioni per le violazioni riscontrate (Omesse
o tardive presentazioni di dichiarazione e omessi, insufficienti o tardivi
versamenti)
• Art. 7) Rinvia all’emanazione di uno o più provvedimenti del direttore
dell’Agenzia delle Entrate la definizione degli uffici competenti
all’attività di controllo e le delle modalità operative e gestionali
necessarie all’esecuzione dei rimborsi
MOSS “Mini one shop stop”
Lo schema di decreto in sintesi
• Art. 8) Fissa la decorrenza delle disposizioni contenute nel decreto al 01
gennaio 2015, con validità delle opzioni ai regimi MOSS già esercitate a
partire dal 01 ottobre 2014
MOSS “Mini one shop stop”
Cause di esclusione
Esclusione dal MOSS
• Uscita volontaria
• Cessazione attività rilevanti ai fini del MOSS
• Perdita delle condizioni di ammissibilità al regime
• Persistenti violazioni della normativa specifica
Solo lo SMI (al quale spettano i controlli di tipo formale) può prendere
la decisione di escludere un operatore. Laddove invece i controlli
sostanziali di corrispondenza con quanto dichiarato spettano allo SMC
Periodo di ‘quarantena’ (in alcuni casi) prima di una nuova registrazione
MOSS “Mini one shop stop”
Cause di esclusione
I documenti di vendita e tutti gli altri atti concernenti queste operazioni
devono essere conservati per 10 anni a partire dalla fine dell’anno in cui
l’operazione è stata effettuata, indipendentemente dal fatto che il
soggetto passivo continui o no ad avvalersi del regime.
Su richiesta, la documentazione deve essere messa tempestivamente a
disposizione, per via elettronica, dello Stato membro di identificazione
o dello Stato membro di consumo.
MOSS “Mini one shop stop”
Cause di esclusione
È opportuno tenere presente che, se la documentazione non viene
messa a disposizione entro un mese dal ricevimento di un sollecito
dello Stato membro di identificazione, tale inadempimento è
considerato un’inosservanza persistente delle norme relative al regime
e comporta l’esclusione dal regime stesso.
MOSS “Mini one shop stop”
Il MOSS, trattandosi di un sistema esclusivamente finalizzato alla
ripartizione dei gettiti di competenza, (dove ogni operatore dichiara al
proprio sportello di riferimento ciò che deve versare ai singoli stati
membri), non include ne il principio di detrazione,
ne quello di
compensazione, ne di rimborso. E’ un sistema di tipo unilaterale.
MOSS “Mini one shop stop”
In quest’ottica le altre operazioni nei confronti di soggetti passivi o
privati italiani continuano a essere trattate e contabilizzate con le
modalità ordinarie previste dal Dpr 633/72 in ordine agli obblighi di
fatturazione, registrazione, liquidazione, dichiarazione annuale e
versamento dell’imposta. Si realizza una doppia “contabilità” iva.
MOSS “Mini one shop stop”
E’ chiaro che questo sistema è stato concepito in un ottica di
progressiva armonizzazione delle normative iva. Il nome stesso,
«Mini One Stop Shop», sta ad indicare che siamo ancora in una
fase iniziale di un sistema, nato con il Voes e destinato ad
estendersi ad altri servizi nonché a tutto il commercio elettronico
(anche indiretto quindi) per trasformarsi nel One Stop Shop
(OSS).
MOSS “Mini one shop stop”
Solo allora lo sportello unico, che in
questa fase dunque assume una veste
poco più che sperimentale, potrà
trovare la sua piena e concreta
attuazione.
MOSS “Mini one shop stop”
Da questo punto di vista appare, perciò, incomprensibile la
disarmonica decisione dell’Italia di applicare agli e-books
un’aliquota agevolata.
Questa decisione rischia di rallentare un progetto ambizioso, ma
ancora fragile, bisognoso del contributo di tutti, stati ed
operatori.
IL CASO DEGLI EBOOKS
Si confonde, inoltre, il concetto di libro con quello di e-book (si
pensi al cosiddetto ipertesto e non al semplice libro in pdf).
L’articolo 98 della direttiva Iva (2006/112/CE), al paragrafo 2,
comma 2, prevede che «le aliquote ridotte non si applicano ai
servizi forniti per via elettronica ».
IL CASO DEGLI EBOOKS
Al contrario l’articolo 1, comma 667, della legge di Stabilità 2015
dispone che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 4%,
«sono da considerare libri tutte le pubblicazioni identificate da
codice Isbn e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o
tramite mezzi di comunicazione elettronica».
La norma richiama espressamente il numero 18) della tabella A,
parte II, allegata al Dpr 633/72 fornendo, così, l’interpretazione
autentica di ciò che va considerato «libro».
IL CASO DEGLI EBOOKS
In passato la Francia ha introdotto per la fornitura di libri elettronici
l’aliquota del 7% (dal 1° gennaio 2012) e del 5,5% (dal 1° gennaio 2013).
Anche il Lussemburgo ha inserito, sempre dal 1° gennaio 2012, la
fornitura di libri digitali tra i servizi da assoggettare all’aliquota più
ridotta del 3 per cento. La Commissione europea il 6 settembre 2013
ha proposto ricorso contro la Francia di fronte alla Corte di giustizia
Ue (causa C479/ 13) e il successivo 18 settembre ha presentato
ricorso anche contro il Lussemburgo (causa C502/ 13).
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Vantaggi
In sintesi
1. Utilizzo di una singola dichiarazione standardizzata
• Cadenza trimestrale (trimestre civile): presentazione entro venti
giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento
• Versamenti con unica moneta (euro o moneta dello SMI)
• Emendamenti/correzioni delle dichiarazioni presentate possibili
entro tre anni tramite portale web
2. Pagamento dell’IVA nel solo SMI
• Versamento al momento della presentazione della dichiarazione IVA
(entro venti giorni scad. trim.)
MOSS “Mini one shop stop”
Vantaggi
3. Adempimento unico nello SMI tramite portale elettronico
armonizzato a livello UE
4. Rende possibile la diretta ripartizione del gettito fra SSMM
- Fino al 31/12/2018 lo SMI è autorizzato a trattenere una % del gettito
IVA (30% 2015/16 - 15% 2017/18) (incentivo finanziario per dare anche al
singolo SMI una convenienza a compiere diligentemente l’attività di
riscossione)
5. Evita dispendiose identificazioni multiple
MOSS “Mini one shop stop”
Criticità
Queste soprattutto le criticità:
• Basso interesse alla compliance, soprattutto da parte di operatori
extraue o di ammontari bassi di fatturato
• Difficile azione accertativa
• Il sistema del MOSS limita la detrazione (in alcune situazioni
potrebbe
un
ostacolo
l’identificazione diretta)
tale
da
rendere
più
conveniente
MOSS “Mini one shop stop”
Modalità Operative
Dal 1° ottobre 2014 è stato istituito in tutti e 28 i Paesi Ue lo sportello
unico. L’agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 30 settembre
2014, ha dettato le modalità operative per i soggetti passivi che già dal
1° ottobre 2014 volevano presentare la richiesta di registrazione al
Moss.
Per farlo, devono fornire online le informazioni richieste accedendo ai
servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia.
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/servizi+
online/mini+one+stop+shop
MOSS “Mini one shop stop”
Modalità Operative
Il centro operativo di Venezia è l’ufficio incaricato della gestione
del servizio e, a richiesta del contribuente, dopo le opportune
verifiche, deve comunicare via email il codice identificativo per
accedere al servizio telematico, la password di primo accesso, le
prime quattro cifre del Pin e le istruzioni per completare il
processo di registrazione.
MOSS “Mini one shop stop”
Modalità Operative
Il numero di partita Iva già attribuito al soggetto passivo in fase di inizio
attività è adottato anche in relazione all’opzione da esercitare per
l’iscrizione al Moss.
Per gestire gli adempimento del Mini sportello unico, però, occorre
utilizzare il codice identificativo attribuito dal centro operativo di
Venezia.
MOSS “Mini one shop stop”
Modalità Operative
Per quanto riguarda le operazioni di registrazione, i contribuenti
interessati devono accedere al sito dell’agenzia delle Entrate e da qui,
utilizzando la funzione di «Registrazione», possono attivare la procedura
di identificazione, prima di effettuare la prima operazione commerciale,
fornendo le seguenti informazioni:
il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, se impresa individuale;
la denominazione o la ragione sociale, se società;
MOSS “Mini one shop stop”
Modalità Operative
l’indirizzo dove si esercita l’attività o l’indirizzo postale dove si intende
ricevere eventuali comunicazioni;
gli indirizzi di posta elettronica (email) e siti web;
la partita Iva già attribuita in precedenza dal competente ufficio delle
Entrate;
la dichiarazione di non essere già identificato ai fini Iva all’interno della
Comunità.
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Modalità Operative
Dopo avere perfezionato la registrazione, il centro operativo di
Venezia attribuisce il numero identificativo, contraddistinto dal
prefisso «EU», che l’operatore deve utilizzare per tutte le operazioni
effettuate nell’Unione verso consumatori finali.
MOSS “Mini one shop stop”
Modalità Operative
Gli operatori devono notificare tutte le variazioni concernenti le
informazioni presentate nella fase di registrazione al regime
speciale mediante la funzione
di «Modifica
i dati
della
registrazione» predisposta, sempre nel sito delle Entrate, nella
sezione dedicata agli utenti registrati.
MOSS “Mini one shop stop”
Modalità Operative
Dopo la registrazione gli operatori italiani, entro il 20 del mese
successivo a ciascun trimestre solare, devono presentare con lo
stesso mezzo elettronico la dichiarazione riepilogativa delle
prestazioni di servizi effettuate nei vari Paesi membri in ciascun
trimestre solare, per determinare l’Iva dovuta per ciascun periodo. Il
primo appuntamento sarà dunque per il 20 Aprile 2015.
MOSS “Mini one shop stop”
Modalità Operative
Entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione
riepilogativa (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio) i
prestatori devono versare l’Iva dovuta per tali specifici servizi, senza
poter detrarre, nella dichiarazione stessa, l’Iva relativa agli acquisti
di beni e servizi e alle importazioni di beni, in quanto il diritto alla
detrazione avviene dall’ammontare della normale applicazione
dell’Iva per le altre operazioni effettuate nell’ambito delle attività
non soggette al regime speciale.
MOSS “Mini one shop stop”
Modalità Operative
Nella dichiarazione trimestrale, che va presentata anche se nel periodo
non sono state effettuate operazioni interessate al regime, devono
risultare:
• il numero di identificazione;
• l’ammontare delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di
teleradiodiffusione
o
elettronici
effettuate
nel
periodo
di
riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di domicilio o
residenza dei committenti e suddiviso per aliquote, al netto dell’Iva;
MOSS “Mini one shop stop”
Modalità Operative
• le aliquote applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o di
residenza dei committenti;
• l’ammontare dell’Iva, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno
Stato membro di domicilio o residenza dei committenti;
• il numero individuale di identificazione Iva o il numero di
registrazione fiscale della stabile organizzazione stessa.
MOSS “Mini one shop stop”
Modalità Operative
Il soggetto passivo che decide di cessare di utilizzare il MOSS deve
informare di ciò lo Stato UE di identificazione almeno 15gg prima della
fine del trimestre solare antecedente a quello nel quale non intende più
utilizzare lo stesso. La cessazione ha effetto dal 1° giorno del trimestre
successivo.
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Modalità Operative
Riassumendo
I soggetti passivi che optano per il Moss in Italia:
1.
devono presentare al centro operativo di Venezia, per via
telematica una dichiarazione di identificazione ai fini Iva nel
territorio della Ue, e comunicare, con lo stesso mezzo informatico,
ogni dichiarazione di variazione dati o di cessazione dell’attività;
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Modalità Operative
2.
nonché, per ciascun trimestre solare, una dichiarazione riepilogativa
delle prestazioni di servizi effettuate nei vari Paesi membri tramite mezzi
elettronici, per determinare l’imposta sul valore aggiunto dovuta per
ciascun periodo.
3.
non possono operare alcuna detrazione dell’imposta pagata nello stato
di
stabilimento
o
di
identificazione,
né
possono
effettuare
compensazioni (ad esempio dopo aver versato in più per errore);
MOSS “Mini one shop stop”
Modalità Operative
4.
applicano alle vendite in Italia le normali regole interne e dalla propria
posizione Iva possono detrarre l’imposta assolta in Italia in relazione ai
costi inerenti il commercio elettronico;
5.
sono soggetti a controlli sia dal Centro Operativo di Venezia (formali) sia
dall’amministrazione finanziaria del Paese di consumo
6. conservano per dieci anni i documenti di tutte le vendite di C. E. nella Ue.
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