MOSS “Mini one shop stop” Operazioni di e-commerce diretto Dott. Enrico La Rosa Commissione Fiscalità Odcec Civitavecchia 5 Marzo 2015 Il Commercio elettronico diretto Innanzitutto è bene ribadire le regole base che caratterizzano il commercio elettronico diretto. Il Commercio elettronico diretto 1. Il commercio elettronico diretto ai fini iva rappresentano delle prestazioni di servizi (es. il download di un e-book non è cessione di beni) Il Commercio elettronico diretto 2. Le operazioni devono realizzarsi completamente telematica Il Commercio elettronico diretto 3. Limitatamente al B2C (business to consumer) nel commercio elettronico diretto vige un regime speciale per quanto riguarda la territorialità Il Commercio elettronico diretto 4. Deve trattarsi di operazione a titolo oneroso (il free download legale di software piuttosto che di app non è commercio elettronico, ma riconducibili piuttosto ad operazioni pubblicitarie) Il Commercio elettronico diretto la disciplina iva Coerentemente alla classificazione delle transazioni di commercio elettronico diretto tra le prestazioni di servizi l’operazione si considera effettuata al momento del pagamento del corrispettivo da parte del committente (salvo ovviamente non sia stata emessa fattura antecedentemente). A differenza del c. e. indiretto, è sempre obbligatoria l’emissione della fattura come previsto dall’art. 22 D.P.R. n. 633/1972. Il Commercio elettronico diretto la disciplina iva Ciò, unitamente al fatto che nella totalità o quasi totalità dei casi il pagamento avviene contestualmente all’ordine, implica la necessità di un ancor più attento monitoraggio delle fatture di acquisto intraue per operazioni di commercio elettronico ai fini dell’assolvimento nei termini dell’invio del modello intrastat. Il Commercio elettronico diretto la disciplina iva Non meno problematica la gestione del commercio elettronico per un contribuente minimo o forfetario, stante l’obbligo di applicazione di marca da bollo sulle fortunatamente ora assolvibile «virtualmente». proprie fatture, Il Commercio elettronico diretto la disciplina iva Dal 20 febbraio, infatti, l’F24 sostituirà l’F23 nel versamento del bollo virtuale, come previsto dal provvedimento direttoriale del 3 febbraio 2015 che fa seguito al Dlgs 241/1997 (articolo 17, comma 2, lettera h-ter) che prevedeva la progressiva estensione delle modalità di versamento unitario e compensazione ad altre entrate, da determinare con decreto ministeriale. Il Commercio elettronico diretto la nuova territorialità Dove, però, la disciplina iva del commercio elettronico diretto esprime la sua maggiore peculiarità è nel cosiddetto B2C (business to consumer) e più in particolare quando è rivolto ad un consumatore risiedente in uno stato membro diverso da quello del prestatore Il Commercio elettronico diretto la nuova territorialità Dal 2015 vige (in virtù art. 58 della Direttiva n. 2006/112/CE, nel testo sostituito dall’art. 5 della Direttiva n. 2008/8/CE) un nuovo criterio territoriale applicabile ai servizi elettronici (Commercio elettronico diretto), di telecomunicazione e di teleradiodiffusione resi a privati consumatori comunitari (Business to consumer), non più basato sul Paese del fornitore, ma su quello del cliente. Il Commercio elettronico diretto la nuova territorialità Quindi i prestatori "stabiliti" ai fini IVA in Italia nel momento in cui cederanno tali servizi a privati consumatori di altri Paesi della UE dovranno applicare l'IVA del Paese ove questi è residente. Al contrario i privati italiani nel caso in cui acquistino tali servizi da altri soggetti UE o extra‐UE si vedranno applicata sempre l'IVA nazionale al 22%. Il Commercio elettronico diretto la nuova territorialità L’art. 5 della Direttiva n. 2008/8/CE ha in sostanza ridefinito i criteri di individuazione del luogo impositivo dei suddetti servizi, estendendo ai rapporti “B2C” le regole già attualmente applicabili alle prestazioni di servizi generiche” scambiate nell’ambito nei rapporti “B2B”. Il Commercio elettronico diretto la nuova territorialità Dal 1° gennaio 2015, quindi, anche per i servizi prestati a persone che non agiscono in veste di soggetti Iva, l’imposta sarà dovuta nel Paese del cliente a prescindere dal Paese (UE o extra-UE che sia) in cui il fornitore è stabilito (criterio del luogo di destinazione). MOSS “Mini one shop stop” In passato, per evitare che gli operatori commerciali extracomunitari si dovessero identificare in tutti i Paesi membri per versare l’imposta relativa alle cessioni online di servizi elettronici, era già stato previsto un regime speciale Iva con identificazione diretta da parte del soggetto extracomunitario in un solo Paese membro, dove veniva versata l’imposta riferita a tutte le vendite nella Ue (sistema V@t on eservices, Voes). Il Commercio elettronico diretto la nuova territorialità Questi operatori, in estrema sintesi, avevano l’opportunità di identificarsi, presentare una dichiarazione trimestrale con il dettaglio di tutte operazioni effettuate in Europa, liquidare e versare l’imposta in un unico stato membro. Il tutto entro il 20 del mese successivo al trimestre considerato (ad es. il 20 Aprile per il I trim.). Il Commercio elettronico diretto la nuova territorialità Fino al 31 dicembre del 2014 tale regime speciale era , riservato ai soli prestatori extracomunitari. Dal primo gennaio 2015 il nuovo regime di sportello unico, di cui il vecchio sistema Voes (V@t on eservices) ne rappresenta un anticipazione, si estende a tutti gli operatori compresi quelli comunitari. MOSS “Mini one shop stop” Nessuna modifica per i servizi prestati a soggetti passivi, (rapporti B2B) che restano ancora soggetti nel Paese del committente. Nulla cambia altresì per il commercio elettronico indiretto che segue le regole delle importazioni, esportazioni, intracomunitarie. acquisti e cessioni MOSS “Mini one shop stop” Possono avvalersi di tale regime sia i soggetti passivi stabiliti nella UE che stabiliti extra UE. REGIME MOSS NON UE REGIME MOSS UE MOSS “Mini one shop stop” Le nuove regole del Moss anticipano il regime definitivo dell’Iva europea segnano una rivoluzione nel sistema attuale dell’imposta prevedendo il versamento del tributo nel Paese di origine del fornitore, ma con l’aliquota e con le regole del Paese di consumo MOSS “Mini one shop stop” L’operatore comunitario, nel caso in cui aderisca a questo sistema, non è più obbligato ad identificarsi in ciascun Stato membro in cui effettua le operazioni, ma può emettere le fatture (e adempiere agli obblighi di pagamento dell’imposta di competenza dello Stato di destinazione) direttamente nello Stato membro dove è identificato. MOSS “Mini one shop stop” Attenzione: Se un soggetto passivo intende avvalersene, è obbligato ad applicarlo in tutti gli Stati membri pertinenti non essendo prevista l’applicazione in funzione dello Stato membro. MOSS “Mini one shop stop” Un altro aspetto riguarda «l’utilizzo» delle regole del Paese di consumo: l’operatore che sceglie di applicare il Moss (il regime è infatti opzionale) deve rispettare non solo l’aliquota del Paese dove il committente, consumatore finale, è residente o domiciliato, ma anche le ulteriori disposizioni riguardanti l’emissione delle fatture, come l’eventuale “contabilità di cassa”, nonché quelle di recupero dell’imposta in caso di mancato pagamento del servizio da parte del cliente. MOSS “Mini one shop stop” Per tutte le regole di fatturazione dei singoli Paesi si veda http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/te lecom/index_en.htm ALIQUOTE IVA ORDINARIE AD OGGI VIGENTI NEI SINGOLI PAESI DELLA UE (anno 2015) STATO Austria Belgio Bulgaria Cipro Croazia Danimarca Finlandia Francia Germania Gran Bretagna Grecia Irlanda Italia Lettonia Lituania Lussemburgo Malta Olanda Polonia Portogallo Repubblica Ceca Romania Slovacchia Slovenia Spagna Svezia Ungheria ALIQUOTA 20% 21% 20% 1% 19% 25% 24% 20% 19% 20% 23% 23% 22% 21% 21% 15% 18% 21% 23% 23% 21% 24% 20% 20% 21% 25% 27% Mini One Stop Shop Precisazione Nonostante l’art. 5 della direttiva 2008/8/CE contenga delle disposizioni piuttosto puntuali, il decreto attuativo ad oggi è ancora in via di approvazione, nonostante se ne preveda l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2015. Mancano di conseguenza tutti i regolamenti e i documenti di prassi utili alla concreta operatività del sistema MOSS. Mini One Stop Shop Relazione della Commissione al Consiglio del 26/6/2014 Un esempio pratico del problema appena evidenziato riguarda l’obbligo o meno di emettere fattura in capo a chi aderisce al MOSS. Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi l'obbligo di emettere una fattura per le prestazioni di servizi a persone che non sono soggetti passivi (operazioni B2C). Tuttavia, questo obbligo può essere oneroso per gli operatori che svolgono le loro attività in diversi Stati membri. Mini One Stop Shop Relazione della Commissione al Consiglio del 26/6/2014 Pertanto, al fine di semplificare ulteriormente la conformità alla normativa da parte degli operatori economici la Commissione europea, nella “Relazione della Commissione al Consiglio del 26/6/2014 relativa all’art. 6 della Direttiva n. 2008/8/CE, ha raccomandato agli Stati membri di esonerare dall’obbligo di emissione della fattura le prestazioni di servizi relative al commercio elettronico diretto rientranti nell’ambito di applicazione del MOSS (Mini One Stop Shop)”. MOSS “Mini one shop stop” In linea con questa raccomandazione nello schema di Decreto legislativo, in discussione alla camera (volto a recepire le disposizioni contenute nell’art. 5 della Direttiva n. 2008/8/CE), è stato previsto espressamente l’esonero dagli obblighi di cui al Titolo II del D.P.R. n. 633/1972 (fatturazione, registrazione, ecc.) per le imprese che aderiscono al MOSS. MOSS “Mini one shop stop” Fin tanto che, però, tale decreto non troverà la "luce", anche le operazioni nel MOSS dovranno essere fatturate regolarmente, applicando le disposizioni del Paese ove si trova il committente privato comunitario. Nessuna deroga è invece prevista per i servizi digitali resi nei rapporti “B2B”, che restano soggetti all’obbligo di emissione della fattura (art. 21, comma 6-bis, del D.P.R. n. 633/1972). MOSS “Mini one shop stop” Schema di Decreto attuativo Lo schema di Decreto legislativo, dunque, è volto a recepire le disposizioni contenute nell’art. 5 della Direttiva n. 2008/8/CE che modificano a partire dal 01 gennaio 2015 i criteri di territorialità delle prestazioni di servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione resi a consumatori finali, optando per il criterio di tassazione a destinazione. MOSS “Mini one shop stop” Schema di Decreto attuativo Direttamente dalla relazione illustrativa del Decreto attuativo il legislatore ci dice che «Il Mini sportello unico rappresenta un’evoluzione normativa del regime speciale già in vigore per le prestazioni di servizi elettronici forniti da soggetti passivi stabiliti fuori dell’Unione europea e disciplinato dall’art. 74 – quinquies del D.P.R. n. 633 del 1972 MOSS “Mini one shop stop” L’intento dichiarato è quello di operare una semplificazione attraverso la creazione di un sistema per cui ogni soggetto passivo presenterà una dichiarazione unica attraverso un unico interlocutore, pur rimanendo soggetto alle diverse discipline iva di ogni stato membro in cui effettuerà prestazioni di servizi elettronici. MOSS “Mini one shop stop” Lo schema di decreto in sintesi • Art. 1) Modifica i criteri di territorialità (modifica dell’art. 7-sexies e septies D.P.R. 633/72) • Art. 2) Prevede l’istituzione dei regimi speciali del moss: - regime non ue (modifica dell’art. 74- quinquies), - regime ue (introduzione artt. 74- sexies e septies D.P.R. 633/72) • L’adesione avviene attraverso l’identificazione per i soggetti extra Ue e tramite opzione per il regime speciale nello stato dove è stabilito MOSS “Mini one shop stop” Lo schema di decreto in sintesi • Art. 3) Rinvia all’emanazione di un Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze la definizione delle modalità di riscossione • Art. 4) Nega la possibilità di detrarre l’iva assolta sugli acquisti inerenti il commercio elettronico, al contempo prevede particolari procedure di rimborso (soggetti passivi identificati ai fini MOSS in altro paese UE che abbiano effettuato acquisti in Italia; eccedenze di versamento) MOSS “Mini one shop stop” Lo schema di decreto in sintesi • Art. 5) Prevede un doppio sistema di controlli. Automatico e formale in capo allo SMI (Stato membro di identificazione) quali: - avvenuta presentazione dichiarazione, effettuazione dei versamenti - corrispondenza tra quanto versato e dichiarato, correzione di errori materiali o di calcolo MOSS “Mini one shop stop” Lo schema di decreto in sintesi • Art. 5) Prevede un doppio sistema di controlli. Sostanziale in capo agli SMC (Stato membro di consumo): rettifica di dichiarazione infedele o accertamento induttivo nei casi di omessa presentazione (vengono indicate come fonti d’innesco i documenti richiesti dall’art. 63-quater del Regolam. Comunitario 967/2012 e degli altri elementi di cui l’amministrazione finanziaria è venuta in possesso tramite l’istituto della collaborazione amministrativa) MOSS “Mini one shop stop” Lo schema di decreto in sintesi • Art. 6) Prevede specifiche sanzioni per le violazioni riscontrate (Omesse o tardive presentazioni di dichiarazione e omessi, insufficienti o tardivi versamenti) • Art. 7) Rinvia all’emanazione di uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate la definizione degli uffici competenti all’attività di controllo e le delle modalità operative e gestionali necessarie all’esecuzione dei rimborsi MOSS “Mini one shop stop” Lo schema di decreto in sintesi • Art. 8) Fissa la decorrenza delle disposizioni contenute nel decreto al 01 gennaio 2015, con validità delle opzioni ai regimi MOSS già esercitate a partire dal 01 ottobre 2014 MOSS “Mini one shop stop” Cause di esclusione Esclusione dal MOSS • Uscita volontaria • Cessazione attività rilevanti ai fini del MOSS • Perdita delle condizioni di ammissibilità al regime • Persistenti violazioni della normativa specifica Solo lo SMI (al quale spettano i controlli di tipo formale) può prendere la decisione di escludere un operatore. Laddove invece i controlli sostanziali di corrispondenza con quanto dichiarato spettano allo SMC Periodo di ‘quarantena’ (in alcuni casi) prima di una nuova registrazione MOSS “Mini one shop stop” Cause di esclusione I documenti di vendita e tutti gli altri atti concernenti queste operazioni devono essere conservati per 10 anni a partire dalla fine dell’anno in cui l’operazione è stata effettuata, indipendentemente dal fatto che il soggetto passivo continui o no ad avvalersi del regime. Su richiesta, la documentazione deve essere messa tempestivamente a disposizione, per via elettronica, dello Stato membro di identificazione o dello Stato membro di consumo. MOSS “Mini one shop stop” Cause di esclusione È opportuno tenere presente che, se la documentazione non viene messa a disposizione entro un mese dal ricevimento di un sollecito dello Stato membro di identificazione, tale inadempimento è considerato un’inosservanza persistente delle norme relative al regime e comporta l’esclusione dal regime stesso. MOSS “Mini one shop stop” Il MOSS, trattandosi di un sistema esclusivamente finalizzato alla ripartizione dei gettiti di competenza, (dove ogni operatore dichiara al proprio sportello di riferimento ciò che deve versare ai singoli stati membri), non include ne il principio di detrazione, ne quello di compensazione, ne di rimborso. E’ un sistema di tipo unilaterale. MOSS “Mini one shop stop” In quest’ottica le altre operazioni nei confronti di soggetti passivi o privati italiani continuano a essere trattate e contabilizzate con le modalità ordinarie previste dal Dpr 633/72 in ordine agli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione, dichiarazione annuale e versamento dell’imposta. Si realizza una doppia “contabilità” iva. MOSS “Mini one shop stop” E’ chiaro che questo sistema è stato concepito in un ottica di progressiva armonizzazione delle normative iva. Il nome stesso, «Mini One Stop Shop», sta ad indicare che siamo ancora in una fase iniziale di un sistema, nato con il Voes e destinato ad estendersi ad altri servizi nonché a tutto il commercio elettronico (anche indiretto quindi) per trasformarsi nel One Stop Shop (OSS). MOSS “Mini one shop stop” Solo allora lo sportello unico, che in questa fase dunque assume una veste poco più che sperimentale, potrà trovare la sua piena e concreta attuazione. MOSS “Mini one shop stop” Da questo punto di vista appare, perciò, incomprensibile la disarmonica decisione dell’Italia di applicare agli e-books un’aliquota agevolata. Questa decisione rischia di rallentare un progetto ambizioso, ma ancora fragile, bisognoso del contributo di tutti, stati ed operatori. IL CASO DEGLI EBOOKS Si confonde, inoltre, il concetto di libro con quello di e-book (si pensi al cosiddetto ipertesto e non al semplice libro in pdf). L’articolo 98 della direttiva Iva (2006/112/CE), al paragrafo 2, comma 2, prevede che «le aliquote ridotte non si applicano ai servizi forniti per via elettronica ». IL CASO DEGLI EBOOKS Al contrario l’articolo 1, comma 667, della legge di Stabilità 2015 dispone che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 4%, «sono da considerare libri tutte le pubblicazioni identificate da codice Isbn e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica». La norma richiama espressamente il numero 18) della tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/72 fornendo, così, l’interpretazione autentica di ciò che va considerato «libro». IL CASO DEGLI EBOOKS In passato la Francia ha introdotto per la fornitura di libri elettronici l’aliquota del 7% (dal 1° gennaio 2012) e del 5,5% (dal 1° gennaio 2013). Anche il Lussemburgo ha inserito, sempre dal 1° gennaio 2012, la fornitura di libri digitali tra i servizi da assoggettare all’aliquota più ridotta del 3 per cento. La Commissione europea il 6 settembre 2013 ha proposto ricorso contro la Francia di fronte alla Corte di giustizia Ue (causa C479/ 13) e il successivo 18 settembre ha presentato ricorso anche contro il Lussemburgo (causa C502/ 13). MOSS “Mini one shop stop” Vantaggi In sintesi 1. Utilizzo di una singola dichiarazione standardizzata • Cadenza trimestrale (trimestre civile): presentazione entro venti giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento • Versamenti con unica moneta (euro o moneta dello SMI) • Emendamenti/correzioni delle dichiarazioni presentate possibili entro tre anni tramite portale web 2. Pagamento dell’IVA nel solo SMI • Versamento al momento della presentazione della dichiarazione IVA (entro venti giorni scad. trim.) MOSS “Mini one shop stop” Vantaggi 3. Adempimento unico nello SMI tramite portale elettronico armonizzato a livello UE 4. Rende possibile la diretta ripartizione del gettito fra SSMM - Fino al 31/12/2018 lo SMI è autorizzato a trattenere una % del gettito IVA (30% 2015/16 - 15% 2017/18) (incentivo finanziario per dare anche al singolo SMI una convenienza a compiere diligentemente l’attività di riscossione) 5. Evita dispendiose identificazioni multiple MOSS “Mini one shop stop” Criticità Queste soprattutto le criticità: • Basso interesse alla compliance, soprattutto da parte di operatori extraue o di ammontari bassi di fatturato • Difficile azione accertativa • Il sistema del MOSS limita la detrazione (in alcune situazioni potrebbe un ostacolo l’identificazione diretta) tale da rendere più conveniente MOSS “Mini one shop stop” Modalità Operative Dal 1° ottobre 2014 è stato istituito in tutti e 28 i Paesi Ue lo sportello unico. L’agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 30 settembre 2014, ha dettato le modalità operative per i soggetti passivi che già dal 1° ottobre 2014 volevano presentare la richiesta di registrazione al Moss. Per farlo, devono fornire online le informazioni richieste accedendo ai servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia. http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/servizi+ online/mini+one+stop+shop MOSS “Mini one shop stop” Modalità Operative Il centro operativo di Venezia è l’ufficio incaricato della gestione del servizio e, a richiesta del contribuente, dopo le opportune verifiche, deve comunicare via email il codice identificativo per accedere al servizio telematico, la password di primo accesso, le prime quattro cifre del Pin e le istruzioni per completare il processo di registrazione. MOSS “Mini one shop stop” Modalità Operative Il numero di partita Iva già attribuito al soggetto passivo in fase di inizio attività è adottato anche in relazione all’opzione da esercitare per l’iscrizione al Moss. Per gestire gli adempimento del Mini sportello unico, però, occorre utilizzare il codice identificativo attribuito dal centro operativo di Venezia. MOSS “Mini one shop stop” Modalità Operative Per quanto riguarda le operazioni di registrazione, i contribuenti interessati devono accedere al sito dell’agenzia delle Entrate e da qui, utilizzando la funzione di «Registrazione», possono attivare la procedura di identificazione, prima di effettuare la prima operazione commerciale, fornendo le seguenti informazioni: il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, se impresa individuale; la denominazione o la ragione sociale, se società; MOSS “Mini one shop stop” Modalità Operative l’indirizzo dove si esercita l’attività o l’indirizzo postale dove si intende ricevere eventuali comunicazioni; gli indirizzi di posta elettronica (email) e siti web; la partita Iva già attribuita in precedenza dal competente ufficio delle Entrate; la dichiarazione di non essere già identificato ai fini Iva all’interno della Comunità. MOSS “Mini one shop stop” Modalità Operative Dopo avere perfezionato la registrazione, il centro operativo di Venezia attribuisce il numero identificativo, contraddistinto dal prefisso «EU», che l’operatore deve utilizzare per tutte le operazioni effettuate nell’Unione verso consumatori finali. MOSS “Mini one shop stop” Modalità Operative Gli operatori devono notificare tutte le variazioni concernenti le informazioni presentate nella fase di registrazione al regime speciale mediante la funzione di «Modifica i dati della registrazione» predisposta, sempre nel sito delle Entrate, nella sezione dedicata agli utenti registrati. MOSS “Mini one shop stop” Modalità Operative Dopo la registrazione gli operatori italiani, entro il 20 del mese successivo a ciascun trimestre solare, devono presentare con lo stesso mezzo elettronico la dichiarazione riepilogativa delle prestazioni di servizi effettuate nei vari Paesi membri in ciascun trimestre solare, per determinare l’Iva dovuta per ciascun periodo. Il primo appuntamento sarà dunque per il 20 Aprile 2015. MOSS “Mini one shop stop” Modalità Operative Entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione riepilogativa (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio) i prestatori devono versare l’Iva dovuta per tali specifici servizi, senza poter detrarre, nella dichiarazione stessa, l’Iva relativa agli acquisti di beni e servizi e alle importazioni di beni, in quanto il diritto alla detrazione avviene dall’ammontare della normale applicazione dell’Iva per le altre operazioni effettuate nell’ambito delle attività non soggette al regime speciale. MOSS “Mini one shop stop” Modalità Operative Nella dichiarazione trimestrale, che va presentata anche se nel periodo non sono state effettuate operazioni interessate al regime, devono risultare: • il numero di identificazione; • l’ammontare delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei committenti e suddiviso per aliquote, al netto dell’Iva; MOSS “Mini one shop stop” Modalità Operative • le aliquote applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o di residenza dei committenti; • l’ammontare dell’Iva, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei committenti; • il numero individuale di identificazione Iva o il numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione stessa. MOSS “Mini one shop stop” Modalità Operative Il soggetto passivo che decide di cessare di utilizzare il MOSS deve informare di ciò lo Stato UE di identificazione almeno 15gg prima della fine del trimestre solare antecedente a quello nel quale non intende più utilizzare lo stesso. La cessazione ha effetto dal 1° giorno del trimestre successivo. MOSS “Mini one shop stop” Modalità Operative Riassumendo I soggetti passivi che optano per il Moss in Italia: 1. devono presentare al centro operativo di Venezia, per via telematica una dichiarazione di identificazione ai fini Iva nel territorio della Ue, e comunicare, con lo stesso mezzo informatico, ogni dichiarazione di variazione dati o di cessazione dell’attività; MOSS “Mini one shop stop” Modalità Operative 2. nonché, per ciascun trimestre solare, una dichiarazione riepilogativa delle prestazioni di servizi effettuate nei vari Paesi membri tramite mezzi elettronici, per determinare l’imposta sul valore aggiunto dovuta per ciascun periodo. 3. non possono operare alcuna detrazione dell’imposta pagata nello stato di stabilimento o di identificazione, né possono effettuare compensazioni (ad esempio dopo aver versato in più per errore); MOSS “Mini one shop stop” Modalità Operative 4. applicano alle vendite in Italia le normali regole interne e dalla propria posizione Iva possono detrarre l’imposta assolta in Italia in relazione ai costi inerenti il commercio elettronico; 5. sono soggetti a controlli sia dal Centro Operativo di Venezia (formali) sia dall’amministrazione finanziaria del Paese di consumo 6. conservano per dieci anni i documenti di tutte le vendite di C. E. nella Ue.