Crisi della scuola o crisi dell’educazione? Il contributo dell’Irc Sergio Cicatelli Teramo, 24 febbraio 2011 Il papa sull’educazione «Educare non è mai stato facile, e oggi sembra diventare più difficile. Si parla perciò ci una grande "emergenza educativa", confermata dagli insuccessi a cui troppo spesso vanno incontro i nostri sforzi per formare persone solide, capaci di collaborare con gli altri e di dare un senso alla propria vita. Viene spontaneo, allora, incolpare le nuove generazioni, come se i bambini che nascono oggi fossero diversi da quelli che nascevano nel passato. Dobbiamo dunque dare la colpa agli adulti di oggi, che non sarebbero più capaci di educare? In realtà, sono in questione non soltanto le responsabilità personali degli adulti o dei giovani, che pur esistono e non devono essere nascoste, ma anche un'atmosfera diffusa, una mentalità e una forma di cultura che portano a dubitare del valore della persona umana, del significato stesso della verità e del bene, in ultima analisi della bontà della vita». (Benedetto XVI, Lettera alla diocesi di Roma, 21-1-2008) Sergio Cicatelli 2 Il papa sull’educazione «A questo punto vorrei dirvi una parola molto semplice: Non temete! Tutte queste difficoltà, infatti, non sono insormontabili. Sono piuttosto il rovescio della medaglia di quel dono prezioso che è la nostra libertà, con la responsabilità che giustamente l'accompagna. La libertà dell'uomo è sempre nuova e quindi ciascuna persona e ciascuna generazione deve prendere di nuovo, e in proprio, le sue decisioni. Può essere utile individuare alcune esigenze comuni di un'autentica educazione. Essa ha bisogno anzitutto di quella vicinanza e di quella fiducia che nascono dall'amore». (Benedetto XVI, Lettera alla diocesi di Roma, 21-1-2008) Sergio Cicatelli 3 Il papa sull’educazione «L'educazione non può fare a meno di quell'autorevolezza che rende credibile l'esercizio dell'autorità. Essa è frutto di esperienza e competenza, ma si acquista soprattutto con la coerenza della propria vita e con il coinvolgimento personale, espressione dell'amore vero. L'educatore è quindi un testimone della verità e del bene. Da queste semplici considerazioni emerge come nell'educazione sia decisivo il senso di responsabilità: responsabilità dell'educatore, certamente, ma anche, e in misura che cresce con l'età, responsabilità del figlio, dell'alunno, del giovane che entra nel mondo del lavoro». (Benedetto XVI, Lettera alla diocesi di Roma, 21-1-2008) Sergio Cicatelli 4 Orientamenti Cei 2010-20 «La scuola si trova oggi ad affrontare una sfida molto complessa, che riguarda la sua stessa identità e i suoi obiettivi. Essa, infatti, ha il compito di trasmettere il patrimonio culturale elaborato nel passato, aiutare a leggere il presente, far acquisire le competenze per costruire il futuro, concorrere, mediante lo studio e la formazione di una coscienza critica, alla formazione del cittadino e alla crescita del senso del bene comune. La forte domanda di conoscenze e di capacità professionali e i rapidi cambiamenti economici e produttivi inducono spesso a promuovere un sistema efficiente più nel dare istruzioni sul “come fare” che sul senso delle scelte di vita e sul “chi essere”. Di conseguenza, anche il docente tende a essere considerato non tanto un maestro di cultura e di vita, quanto un trasmettitore di nozioni e di competenze e un facilitatore dell’apprendimento; tutt’al più, un divulgatore di comportamenti socialmente accettabili». (Cei, Educare alla vita buona del Vangelo, 2010) Sergio Cicatelli 5 Educazione e riforme Recupero dell’educazione nei progetti di riforma scolastica (di ogni parte politica): La centralità dell’alunno e della persona (quale La scuola come comunità educativa (quale antropologia) pedagogia) La pedagogia delle competenze (quale didattica) Sergio Cicatelli 6 Le proposte Gelmini Atto di Indirizzo per il primo ciclo (2009): Nella scuola dell’infanzia «un progetto educativo che renda concreta l’irrinunciabilità delle diverse dimensioni della formazione: sensoriale, corporea, artistico-espressiva, intellettuale, psicologica, etica, sociale». Nella scuola primaria promozione della «persona intesa nella completezza e complessità delle sue dimensioni: cognitiva, emotiva, sociale, artistico-espressiva, corporea». «La scuola secondaria di primo grado … deve essere vista da tutti, genitori e allievi, come momento fondamentale per trasformare gli adolescenti che la frequentano in studenti consapevoli del valore della conoscenza e dell’impegno nello studio». Nell’insieme, «le sfide poste … dalla convivenza di culture e religioni diverse possono trasformarsi in opportunità, grazie anche all’azione educatrice compiuta dalla scuola». Sergio Cicatelli 7 Le proposte Gelmini Nei tre regolamenti delle secondarie superiori si rinvia al Pecup allegato al DLgs 226/05, che dava spazio alla «riflessione sulla dimensione religiosa dell’esperienza umana e, per gli studenti che se ne avvalgono, l’Irc impartito secondo gli accordi concordatari e le successive intese». I regolamenti Gelmini di Licei, tecnici e professionali non contengono alcun rinvio alla dimensione religiosa. Le indicazioni nazionali per i licei e le linee guida per tecnici e professionali contengono pochissimi riferimenti di interesse religioso nelle varie discipline. La polemica sulle competenze ha mostrato come l’interesse sia prevalentemente centrato sui contenuti di conoscenza, secondo una logica essenzialmente funzionalista. Sergio Cicatelli 8 Il ruolo dell’Irc Indicazioni per il primo ciclo (DPR 11-2-2010): «Il confronto esplicito con la dimensione religiosa dell’esperienza umana svolge un ruolo insostituibile per la piena formazione della persona». «Il confronto, poi, con la forma storica della religione cattolica svolge un ruolo fondamentale e costruttivo per la convivenza civile, in quanto permette di cogliere importanti aspetti dell’identità culturale di appartenenza e aiuta le relazioni e i rapporti tra persone di culture e religioni differenti». «L’Irc, mentre offre una prima conoscenza dei dati storicopositivi della Rivelazione cristiana, favorisce e accompagna lo sviluppo intellettuale e di tutti gli altri aspetti della persona, mediante l’approfondimento critico delle questioni di fondo poste dalla vita». Sergio Cicatelli 9 Il ruolo dell’Irc Indicazioni per il 2° ciclo (CM 3-8-2010, n. 70): «L’insegnamento della religione cattolica (Irc) risponde all’esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo hanno offerto e continuano a offrire al patrimonio storico del popolo italiano». «L’Irc mira ad arricchire la formazione globale della persona con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell’esistenza, in vista di un efficace inserimento nel modo civile, professionale e universitario». «Nell’attuale contesto multiculturale della società italiana la conoscenza della tradizione religiosa cristiano-cattolica costituisce fattore rilevante per partecipare a un dialogo fra tradizioni culturali e religiose diverse». Sergio Cicatelli 10 Avvalentisi 1993-2010 (%) 100 98 96 94 92 90 88 86 84 82 80 199394 199495 199596 199697 199798 199899 Totale 199900 200001 Infanzia 200102 Primaria Sergio Cicatelli 200203 200304 200405 Sec. I gr. 200506 200607 200708 200809 200910 Sec. II gr 11 Circoscrizioni geografiche (%) 100 98 96 94 92 90 88 86 84 82 80 199394 199495 199596 199697 199798 199899 199900 Italia 200001 200102 Nord Sergio Cicatelli 200203 Centro 200304 200405 200506 200607 200708 200809 200910 Sud 12 Diocesi metropolitane (%) 100 98 96 94 92 90 88 86 84 82 80 199394 199495 199596 199697 199798 199899 Metropolitane Nord Altre Centro 199900 200001 200102 Altre Nord Metropolitane Sud Sergio Cicatelli 200203 200304 200405 200506 200607 200708 Metropolitane Centro Altre Sud 13 Attività alternative (%) 60 50 40 30 20 10 0 199394 199495 199596 199697 199798 199899 Attivtà didattiche 199900 200001 200102 Studio assistito 200203 200304 200405 Studio non assistito Sergio Cicatelli 200506 200607 200708 200809 200910 Uscita da scuola 14 Attività alternative (2009-10) 60 50 40 30 20 10 0 Sec. I gr. Sec. II gr. Attività alternative Studio non assistito Studio assistito Uscita da scuola Sergio Cicatelli 15 Il Concordato del 1984 (L 121/85) Articolo 9.2. La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione. Sergio Cicatelli 16 Il Protocollo Addizionale L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito – in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni – da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica, nominati, d’intesa con essa, dall’autorità scolastica. Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito dall’insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall’autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo. b) Con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana verranno determinati: 1. i programmi dell’insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche; 2. le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni; 3. i criteri per la scelta dei libri di testo; 4. i profili della qualificazione professionale degli insegnanti. c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari. a) Sergio Cicatelli 17 L’Intesa Cei-Mpi Firmata dal Ministro Falcucci e dal cardinale Poletti il 14-12-1985 e trasformata in DPR 16-121985, n. 751. Una prima revisione è stata firmata dal ministro Mattarella e dal cardinale Poletti il 13-6-1990 e trasformata in DPR 23-6-1990, n. 202. È prossima un’ulteriore revisione per adeguare i titoli di studio richiesti agli insegnanti di religione a quelli previsti oggi per tutti gli altri docenti. Sergio Cicatelli 18 La prima attuazione OdG della Camera 16-1-1986 La Camera […] impegna il Governo: 1. a fissare natura, indirizzi e modalità di svolgimento e di valutazione delle attività culturali e formative offerte dalla scuola, nei suoi diversi gradi, a chi intenda non avvalersi dell‘Irc, al fine di assicurare la scelta tra alternative entrambe note e definite […]; 3. a presentare immediatamente un apposito provvedimento legislativo atto a consentire che nella scuola media superiore gli studenti possano esercitare personalmente il diritto di avvalersi o meno dell‘Irc; 4. ad esprimere ai direttori didattici e ai Collegi docenti della scuola elementare, ai quali è affidata la responsabilità dell'organizzazione e della programmazione didattica, la necessità che sia assicurato tanto lo svolgimento delle attività di Irc quanto le attività didattiche per gli allievi che non si avvalgono di detto insegnamento, rappresentando l'esigenza di collocare entrambe le attività nell'ora iniziale o finale delle lezioni in relazione alla finalità di non dar luogo a nessuna forma di discriminazione; […] Sergio Cicatelli 19 La Corte costituzionale (203/89) «La previsione come obbligatoria di altra materia per i non avvalentisi sarebbe patente discriminazione a loro danno, perché proposta in luogo dell'insegnamento di religione cattolica, quasi corresse tra l'una e l'altro lo schema logico dell'obbligazione alternativa, quando dinanzi all'insegnamento di religione cattolica si è chiamati ad esercitare un diritto di libertà costituzionale non degradabile, nella sua serietà e impegnatività di coscienza, ad opzione tra equivalenti discipline scolastiche». «Per quanti decidano di non avvalersene l'alternativa è uno stato di non-obbligo. La previsione infatti di altro insegnamento obbligatorio verrebbe a costituire condizionamento per quella interrogazione della coscienza, che deve essere conservata attenta al suo unico oggetto: l'esercizio della libertà costituzionale di religione». Sergio Cicatelli 20 La Corte costituzionale (13/91) «Lo "stato di non-obbligo" vale dunque a separare il momento dell'inter- rogazione di coscienza sulla scelta di libertà di religione o dalla religione, da quello delle libere richieste individuali alla organizzazione scolastica. Alla stregua dell'attuale organizzazione scolastica è innegabile che lo "stato di non-obbligo" può comprendere, tra le altre possibili, anche la scelta di allontanarsi o assentarsi dall'edificio della scuola». «Dopo un ampio excursus sull'argomento, si pone in evidenza come l'art. 9 dell'Accordo 18 febbraio 1984 assicuri l'insegnamento in parola nel quadro delle finalità della scuola, onde la religione va insegnata a scuola ed agli alunni e non fuori dell'orario curriculare, ovvero semplicemente nei locali della scuola a ragazzi in età scolare. La collocazione dell'insegnamento non sarebbe quindi a margine o in appendice all'orario delle lezioni, ma dovrebbe formarne parte integrante, in sintonia con l'esplicito riconoscimento legislativo del valore della cultura religiosa e della coincidenza dei principi del cattolicesimo con parte del patrimonio storico italiano». Sergio Cicatelli 21 Iscrizione e scelta dell’Irc Intesa, 2.1.b): «la scelta operata su richiesta dell’autorità scolastica all’atto dell'iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’Irc». Sergio Cicatelli 22 Iscrizione e scelta dell’Irc CM 30-12-2010, n. 101: «La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione di apposita richiesta, secondo il modello E allegato. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni. La scelta relativa alle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica trova concreta attuazione attraverso le diverse opzioni possibili: attività didattiche e formative; attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle superiori); non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. La scelta specifica di attività alternative è operata mediante il relativo modello F allegato. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, entro i tempi di avvio delle attività didattiche, in attuazione della programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali». Sergio Cicatelli 23 Le attività alternative oggi La scelta sull’alternativa va fatta all’inizio dell’anno. Quella sull’Irc all’atto dell’iscrizione. Il Collegio programma le attività didattiche valutando le richieste ricevute. Evitare contenuti curricolari. Rispettare le opzioni presentate dall’utenza all’inizio dell’anno scolastico. L’uscita va convalidata dai genitori dei minorenni. L’uscita è possibile anche nelle ore intermedie. CM 59/10: «… deve essere assicurato l’insegnamento dell’ora alternativa alla religione cattolica agli alunni interessati». Sentenza Tribunale di Padova 30-7-2010. Circolari di diversi USR: nomina fino al 30 giugno, i fondi ci sono (DTEF). Sergio Cicatelli 24 Formazione delle classi Intesa, 2.1.a): «il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell’orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni». Non è previsto l’accorpamento di alunni avvalentisi di più classi, mentre è previsto l’accorpamento di non avvalentisi per lo svolgimento delle attività alternative. Sergio Cicatelli 25 La valutazione dell’Irc Quattro limitazioni: 1. 2. 3. 4. Divieto di voto e di esame Scheda separata Posizione nello scrutinio finale Credito scolastico Sergio Cicatelli 26 La valutazione dell’Irc / 1 Legge 824/30, art. 4: «Per l’insegnamento religioso, in luogo di voti e di esami viene redatta a cura dell’insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota, da inserire nella pagella scolastica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae». CM 117/30: «Per l'insegnamento religioso, date le sue speciali finalità, non si assegnano voti, né si danno esami, e del profitto che gli alunni ne ritraggono l'insegnante di religione informerà le rispettive famiglie mediante apposita nota da inserire nella pagella o negli altri simili documenti scolastici, nei quali si attesta il profitto per ogni altro insegnamento». Sergio Cicatelli 27 La valutazione dell’Irc / 1 DLgs 297/94, art. 309: «4. Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae». Sergio Cicatelli 28 La valutazione dell’Irc / 1 DPR 122/09, art. 2.4: «La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall’articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all’intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121». (identico art. 4.3) 2.5: «Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola (…), ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno». (identico art. 4.1) [Ma si veda la sentenza Tar Lazio 33433 del 15-11-2010] Sergio Cicatelli 29 La valutazione dell’Irc / 2 OdG della Camera 16-1-1986: La Camera impegna il Governo […] 6. a predisporre apposito modulo, distinto dalla pagella, per la valutazione del profitto sia per quanto attiene all'insegnamento religioso, sia per le attività alternative, al fine di evitare che le diverse scelte possano rappresentare motivo di discriminazione; Sergio Cicatelli 30 La valutazione dell’Irc / 3 L’insegnante nello scrutinio finale Intesa 2.7: «Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale». Sergio Cicatelli 31 La valutazione dell’Irc / 3 Tar di Lecce (sentenza n. 5, sez. I, 5-1-94): «il voto del docente di religione, ove determinante, si trasforma bensì in giudizio motivato, ma senza per ciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza». La posizione del Tar di Lecce è stata ribadita in almeno altre otto sentenze di Tar e confermata dal Consiglio di Stato (ord. 5822 del 312-2004): «… non ritenendosi che il voto del docente di religione, ove determinante, si trasformi in un giudizio motivato, perdendo ogni rilevanza ai fini della votazione finale…» Sergio Cicatelli 32 La valutazione dell’Irc / 4 Credito scolastico – OM 44/10, art. 8.12: «I docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione, nell’ambito della banda di oscillazione, del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento e il profitto che ne ha tratto (art. 6, comma 3 del D.P.R. n. 122/2009). A norma dell’ art. 4. comma 1 del D.P.R. n. 122/2009, il consiglio di classe tiene conto altresì degli elementi conoscitivi forniti preventivamente dal personale docente esterno e dagli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica sull’interesse manifestato e sul profitto raggiunto da ciascun alunno. Sempre ai fini dell’attribuzione del credito scolastico nell’ambito della banda di oscillazione il consiglio di classe tiene conto anche dell’interesse manifestato e del profitto raggiunto dagli alunni che hanno seguito attività di studio individuale, traendone un arricchimento culturale o disciplinare specifico, certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l’alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi qualora presentino i requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24-2-2000». Sergio Cicatelli 33 La valutazione dell’Irc / 4 Sentenza Tar Lazio 7101/00: «… la base che costituisce materia di maturazione del credito scolastico e del parallelo istituto del credito formativo è talmente ampia che non è richiesta identità di posizione degli aspiranti dinanzi alle occasioni prospettate». «… a coloro che non maturano crediti nel seguire l’insegnamento della religione cattolica o di materie alternative non è affatto impedito di guadagnare crediti con altre iniziative. Né si può pretendere che la scelta del nulla possa produrre frutti». Sergio Cicatelli 34 La valutazione dell’Irc / 4 Sentenza Tar Lazio 7076/09: contesta la precedente sentenza, fondata «su un presupposto logico e giuridico che non può essere condiviso, cioè che l’insegnamento di una religione, qualunque essa sia (sia cattolica che di altri culti), possa essere assimilata a qualsiasi altra attività intellettuale o educativa in senso tecnico del termine», dato che «qualsiasi religione – per sua natura – non è né un’attività culturale, né artistica, né ludica, né un’attività sportiva né un’attività lavorativa ma attiene all’essere più profondo della spiritualità dell’uomo ed a tale stregua va considerata a tutti gli effetti». Sergio Cicatelli 35 La valutazione dell’Irc / 4 Sentenza Tar Lazio 7076/09: «… sul piano giuridico, un insegnamento di carattere etico e religioso, strettamente attinente alla fede individuale, non può assolutamente essere oggetto di una valutazione sul piano del profitto scolastico, proprio per il rischio di valutazioni di valore proporzionalmente ancorate alla misura della fede stessa». «… nel consentire l’attribuzione di vantaggi curriculari, inevitabilmente collega in concreto tale utilità alla misura della adesione ai valori dell’insegnamento cattolico impartito». La circostanza riguarda anche gli avvalentisi, «il cui profitto potrebbe essere condizionato da dubbi teologici sui misteri della propria Fede». Sergio Cicatelli 36 La valutazione dell’Irc / 4 Sentenza Consiglio di Stato 2749/10: L’Irc «è facoltativo solo nel senso che di esso si ci può non avvalere, ma una volta esercitato il diritto di avvalersi diviene un insegnamento obbligatorio. Nasce cioè l’obbligo scolastico di seguirlo, ed è allora ragionevole che il titolare di quell’insegnamento (a quel punto divenuto obbligatorio) possa partecipare alla valutazione sull’adempimento dell’obbligo scolastico». Non c’è discriminazione per chi non si è avvalso dell’Irc in quanto questi «non può certo pretendere di essere valutato per attività che, nell’esercizio di un diritto costituzionale, ha deciso di non svolgere, ma non può nemmeno pretendere che tali attività non siano valutabili a favore di altri che, nell’esercizio dello stesso diritto costituzionale, hanno deciso di svolgerle». La mancata valutazione dell’Irc «rischierebbe di dare luogo ad una sorta di discriminazione alla rovescia, perché lo stato di “non obbligo” andrebbe ad estendersi anche a coloro che invece hanno scelto di obbligarsi a seguire l’insegnamento della religione cattolica o altro insegnamento alternativo». Sergio Cicatelli 37 La valutazione dell’Irc / 4 Sentenze Tar Lazio 33433 e 33434/10: «Non può aderirsi alla prospettazione contenuta in ricorso secondo cui la presenza del docente di religione nello scrutinio finale, in quanto incidente sul credito scolastico, sia idonea a determinare una situazione di discriminazione nei riguardi degli studenti che decidono di non avvalersi di detto insegnamento, e in particolare di quelli che decidono di non partecipare ad attività alternative e di assentarsi da scuola». «Ancorché [gli Idr] procedano alla valutazione dell’Irc senza attribuzione di voto numerico … essi non lasciano comunque di essere docenti al pari di quelli che compongono il consiglio di classe». «Consegue che il giudizio del docente di religione si risolve in uno dei molteplici elementi da prendere in considerazione, nell’ambito di un giudizio complessivo della carriera scolastica e sul comportamento dello studente, al fine della possibile attribuzione di un punto aggiuntivo rispetto alla media dei voti conseguiti nello scrutinio finale». Sergio Cicatelli 38 La valutazione dell’Irc / 4 Sentenza Tar Lazio 924/11: «… non vi è ragione alcuna perché tali insegnanti [di RC], cui è attribuito lo status di docenti, non possano esprimere una valutazione su quegli elementi, immanenti ad ogni funzione docente, quali assiduità della frequenza scolastica, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, dalla norma ritenuti incidenti sul credito scolastico». «… è evidente che il diverso trattamento riservato nel procedimento decisionale alle due distinte categorie dei docenti introduca un vulnus alla posizione degli studenti “non avvalentisi” che decidano di seguire attività di insegnamento alternativo». Pertanto le norme dell’OM 44/10 «sono illegittime e meritano annullamento nella parte in cui prevedono che i docenti incaricati delle attività alternative all’Irc si limitano a “fornire preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interessa manifestato e sul profitto raggiunto da ciascun alunno». Sergio Cicatelli 39