Crisi della scuola o
crisi dell’educazione?
Il contributo dell’Irc
Sergio Cicatelli
Teramo, 24 febbraio 2011
Il papa sull’educazione
 «Educare non è mai stato facile, e oggi sembra diventare più
difficile. Si parla perciò ci una grande "emergenza educativa",
confermata dagli insuccessi a cui troppo spesso vanno incontro i
nostri sforzi per formare persone solide, capaci di collaborare
con gli altri e di dare un senso alla propria vita. Viene spontaneo,
allora, incolpare le nuove generazioni, come se i bambini che
nascono oggi fossero diversi da quelli che nascevano nel
passato. Dobbiamo dunque dare la colpa agli adulti di oggi, che
non sarebbero più capaci di educare? In realtà, sono in
questione non soltanto le responsabilità personali degli adulti o
dei giovani, che pur esistono e non devono essere nascoste, ma
anche un'atmosfera diffusa, una mentalità e una forma di cultura
che portano a dubitare del valore della persona umana, del
significato stesso della verità e del bene, in ultima analisi della
bontà della vita».
(Benedetto XVI, Lettera alla diocesi di Roma, 21-1-2008)
Sergio Cicatelli
2
Il papa sull’educazione
 «A questo punto vorrei dirvi una parola molto semplice: Non
temete! Tutte queste difficoltà, infatti, non sono insormontabili.
Sono piuttosto il rovescio della medaglia di quel dono prezioso
che è la nostra libertà, con la responsabilità che giustamente
l'accompagna. La libertà dell'uomo è sempre nuova e quindi
ciascuna persona e ciascuna generazione deve prendere di
nuovo, e in proprio, le sue decisioni. Può essere utile individuare
alcune esigenze comuni di un'autentica educazione. Essa ha
bisogno anzitutto di quella vicinanza e di quella fiducia che
nascono dall'amore».
(Benedetto XVI, Lettera alla diocesi di Roma, 21-1-2008)
Sergio Cicatelli
3
Il papa sull’educazione
 «L'educazione non può fare a meno di quell'autorevolezza che
rende credibile l'esercizio dell'autorità. Essa è frutto di esperienza
e competenza, ma si acquista soprattutto con la coerenza della
propria vita e con il coinvolgimento personale, espressione
dell'amore vero. L'educatore è quindi un testimone della verità e
del bene. Da queste semplici considerazioni emerge come
nell'educazione sia decisivo il senso di responsabilità:
responsabilità dell'educatore, certamente, ma anche, e in misura
che cresce con l'età, responsabilità del figlio, dell'alunno, del
giovane che entra nel mondo del lavoro».
(Benedetto XVI, Lettera alla diocesi di Roma, 21-1-2008)
Sergio Cicatelli
4
Orientamenti Cei 2010-20
 «La scuola si trova oggi ad affrontare una sfida molto complessa,
che riguarda la sua stessa identità e i suoi obiettivi. Essa, infatti,
ha il compito di trasmettere il patrimonio culturale elaborato nel
passato, aiutare a leggere il presente, far acquisire le
competenze per costruire il futuro, concorrere, mediante lo studio
e la formazione di una coscienza critica, alla formazione del
cittadino e alla crescita del senso del bene comune. La forte
domanda di conoscenze e di capacità professionali e i rapidi
cambiamenti economici e produttivi inducono spesso a
promuovere un sistema efficiente più nel dare istruzioni sul
“come fare” che sul senso delle scelte di vita e sul “chi essere”.
Di conseguenza, anche il docente tende a essere considerato
non tanto un maestro di cultura e di vita, quanto un trasmettitore
di nozioni e di competenze e un facilitatore dell’apprendimento;
tutt’al più, un divulgatore di comportamenti socialmente
accettabili».
(Cei, Educare alla vita buona del Vangelo, 2010)
Sergio Cicatelli
5
Educazione e riforme
 Recupero dell’educazione nei progetti di
riforma scolastica (di ogni parte politica):

La centralità dell’alunno e della persona
 (quale

La scuola come comunità educativa
 (quale

antropologia)
pedagogia)
La pedagogia delle competenze
 (quale
didattica)
Sergio Cicatelli
6
Le proposte Gelmini
 Atto di Indirizzo per il primo ciclo (2009):




Nella scuola dell’infanzia «un progetto educativo che renda
concreta l’irrinunciabilità delle diverse dimensioni della
formazione: sensoriale, corporea, artistico-espressiva,
intellettuale, psicologica, etica, sociale».
Nella scuola primaria promozione della «persona intesa nella
completezza e complessità delle sue dimensioni: cognitiva,
emotiva, sociale, artistico-espressiva, corporea».
«La scuola secondaria di primo grado … deve essere vista da
tutti, genitori e allievi, come momento fondamentale per
trasformare gli adolescenti che la frequentano in studenti
consapevoli del valore della conoscenza e dell’impegno nello
studio».
Nell’insieme, «le sfide poste … dalla convivenza di culture e
religioni diverse possono trasformarsi in opportunità, grazie
anche all’azione educatrice compiuta dalla scuola».
Sergio Cicatelli
7
Le proposte Gelmini
 Nei tre regolamenti delle secondarie superiori si rinvia al Pecup
allegato al DLgs 226/05, che dava spazio alla «riflessione sulla
dimensione religiosa dell’esperienza umana e, per gli studenti
che se ne avvalgono, l’Irc impartito secondo gli accordi
concordatari e le successive intese».
 I regolamenti Gelmini di Licei, tecnici e professionali non
contengono alcun rinvio alla dimensione religiosa.
 Le indicazioni nazionali per i licei e le linee guida per tecnici e
professionali contengono pochissimi riferimenti di interesse
religioso nelle varie discipline.
 La polemica sulle competenze ha mostrato come l’interesse sia
prevalentemente centrato sui contenuti di conoscenza, secondo
una logica essenzialmente funzionalista.
Sergio Cicatelli
8
Il ruolo dell’Irc
 Indicazioni per il primo ciclo (DPR 11-2-2010):
 «Il confronto esplicito con la dimensione religiosa
dell’esperienza umana svolge un ruolo insostituibile per la
piena formazione della persona».
 «Il confronto, poi, con la forma storica della religione
cattolica svolge un ruolo fondamentale e costruttivo per la
convivenza civile, in quanto permette di cogliere
importanti aspetti dell’identità culturale di appartenenza e
aiuta le relazioni e i rapporti tra persone di culture e
religioni differenti».
 «L’Irc, mentre offre una prima conoscenza dei dati storicopositivi della Rivelazione cristiana, favorisce e accompagna
lo sviluppo intellettuale e di tutti gli altri aspetti della persona,
mediante l’approfondimento critico delle questioni di fondo
poste dalla vita».
Sergio Cicatelli
9
Il ruolo dell’Irc
 Indicazioni per il 2° ciclo (CM 3-8-2010, n. 70):
 «L’insegnamento della religione cattolica (Irc) risponde
all’esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il valore
della cultura religiosa e il contributo che i principi del
cattolicesimo hanno offerto e continuano a offrire al
patrimonio storico del popolo italiano».
 «L’Irc mira ad arricchire la formazione globale della
persona con particolare riferimento agli aspetti spirituali
ed etici dell’esistenza, in vista di un efficace inserimento
nel modo civile, professionale e universitario».
 «Nell’attuale contesto multiculturale della società italiana la
conoscenza della tradizione religiosa cristiano-cattolica
costituisce fattore rilevante per partecipare a un dialogo fra
tradizioni culturali e religiose diverse».
Sergio Cicatelli
10
Avvalentisi 1993-2010 (%)
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
199394
199495
199596
199697
199798
199899
Totale
199900
200001
Infanzia
200102
Primaria
Sergio Cicatelli
200203
200304
200405
Sec. I gr.
200506
200607
200708
200809
200910
Sec. II gr
11
Circoscrizioni geografiche (%)
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
199394
199495
199596
199697
199798
199899
199900
Italia
200001
200102
Nord
Sergio Cicatelli
200203
Centro
200304
200405
200506
200607
200708
200809
200910
Sud
12
Diocesi metropolitane
(%)
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
199394
199495
199596
199697
199798
199899
Metropolitane Nord
Altre Centro
199900
200001
200102
Altre Nord
Metropolitane Sud
Sergio Cicatelli
200203
200304
200405
200506
200607
200708
Metropolitane Centro
Altre Sud
13
Attività alternative (%)
60
50
40
30
20
10
0
199394
199495
199596
199697
199798
199899
Attivtà didattiche
199900
200001
200102
Studio assistito
200203
200304
200405
Studio non assistito
Sergio Cicatelli
200506
200607
200708
200809
200910
Uscita da scuola
14
Attività alternative (2009-10)
60
50
40
30
20
10
0
Sec. I gr.
Sec. II gr.
Attività alternative
Studio non assistito
Studio assistito
Uscita da scuola
Sergio Cicatelli
15
Il Concordato del 1984 (L 121/85)
 Articolo 9.2.



La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura
religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno
parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad
assicurare, nel quadro delle finalità della scuola,
l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche
non universitarie di ogni ordine e grado.
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità
educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di
scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.
All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno
tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la
loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.
Sergio Cicatelli
16
Il Protocollo Addizionale
L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito –
in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza
degli alunni – da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall’autorità
ecclesiastica, nominati, d’intesa con essa, dall’autorità scolastica.
Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito
dall’insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall’autorità ecclesiastica, che sia
disposto a svolgerlo.
b) Con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza
Episcopale Italiana verranno determinati:
1. i programmi dell’insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e
gradi delle scuole pubbliche;
2. le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla
collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;
3. i criteri per la scelta dei libri di testo;
4. i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.
c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di
confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari.
a)
Sergio Cicatelli
17
L’Intesa Cei-Mpi
 Firmata dal Ministro Falcucci e dal cardinale
Poletti il 14-12-1985 e trasformata in DPR 16-121985, n. 751.
 Una prima revisione è stata firmata dal ministro
Mattarella e dal cardinale Poletti il 13-6-1990 e
trasformata in DPR 23-6-1990, n. 202.
 È prossima un’ulteriore revisione per adeguare i
titoli di studio richiesti agli insegnanti di religione
a quelli previsti oggi per tutti gli altri docenti.
Sergio Cicatelli
18
La prima attuazione
 OdG della Camera 16-1-1986
 La Camera […] impegna il Governo:
 1. a fissare natura, indirizzi e modalità di svolgimento e di valutazione
delle attività culturali e formative offerte dalla scuola, nei suoi diversi
gradi, a chi intenda non avvalersi dell‘Irc, al fine di assicurare la scelta
tra alternative entrambe note e definite […];
 3. a presentare immediatamente un apposito provvedimento legislativo
atto a consentire che nella scuola media superiore gli studenti possano
esercitare personalmente il diritto di avvalersi o meno dell‘Irc;
 4. ad esprimere ai direttori didattici e ai Collegi docenti della scuola
elementare, ai quali è affidata la responsabilità dell'organizzazione e
della programmazione didattica, la necessità che sia assicurato tanto lo
svolgimento delle attività di Irc quanto le attività didattiche per gli allievi
che non si avvalgono di detto insegnamento, rappresentando l'esigenza
di collocare entrambe le attività nell'ora iniziale o finale delle lezioni in
relazione alla finalità di non dar luogo a nessuna forma di
discriminazione; […]
Sergio Cicatelli
19
La Corte costituzionale (203/89)
 «La previsione come obbligatoria di altra materia per i non
avvalentisi sarebbe patente discriminazione a loro danno, perché
proposta in luogo dell'insegnamento di religione cattolica, quasi
corresse tra l'una e l'altro lo schema logico dell'obbligazione
alternativa, quando dinanzi all'insegnamento di religione cattolica si
è chiamati ad esercitare un diritto di libertà costituzionale non
degradabile, nella sua serietà e impegnatività di coscienza, ad
opzione tra equivalenti discipline scolastiche».
 «Per quanti decidano di non avvalersene l'alternativa è uno stato di
non-obbligo. La previsione infatti di altro insegnamento obbligatorio
verrebbe a costituire condizionamento per quella interrogazione
della coscienza, che deve essere conservata attenta al suo unico
oggetto: l'esercizio della libertà costituzionale di religione».
Sergio Cicatelli
20
La Corte costituzionale (13/91)
 «Lo "stato di non-obbligo" vale dunque a separare il momento dell'inter-
rogazione di coscienza sulla scelta di libertà di religione o dalla religione, da quello delle libere richieste individuali alla organizzazione scolastica. Alla stregua dell'attuale organizzazione scolastica è innegabile
che lo "stato di non-obbligo" può comprendere, tra le altre possibili,
anche la scelta di allontanarsi o assentarsi dall'edificio della scuola».
 «Dopo un ampio excursus sull'argomento, si pone in evidenza come
l'art. 9 dell'Accordo 18 febbraio 1984 assicuri l'insegnamento in parola
nel quadro delle finalità della scuola, onde la religione va insegnata a
scuola ed agli alunni e non fuori dell'orario curriculare, ovvero
semplicemente nei locali della scuola a ragazzi in età scolare. La
collocazione dell'insegnamento non sarebbe quindi a margine o in
appendice all'orario delle lezioni, ma dovrebbe formarne parte
integrante, in sintonia con l'esplicito riconoscimento legislativo del valore
della cultura religiosa e della coincidenza dei principi del cattolicesimo
con parte del patrimonio storico italiano».
Sergio Cicatelli
21
Iscrizione e scelta dell’Irc
 Intesa, 2.1.b): «la scelta operata su richiesta
dell’autorità scolastica all’atto dell'iscrizione ha
effetto per l’intero anno scolastico cui si
riferisce e per i successivi anni di corso nei
casi in cui è prevista l’iscrizione d’ufficio,
fermo restando, anche nelle modalità di
applicazione, il diritto di scegliere ogni anno
se avvalersi o non avvalersi dell’Irc».
Sergio Cicatelli
22
Iscrizione e scelta dell’Irc
 CM 30-12-2010, n. 101: «La facoltà di avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori (o dagli
studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento
dell’iscrizione, mediante la compilazione di apposita richiesta, secondo il
modello E allegato. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque,
in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di
modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni.
La scelta relativa alle attività alternative all’insegnamento della religione
cattolica trova concreta attuazione attraverso le diverse opzioni possibili:




attività didattiche e formative;
attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale
docente (per studenti delle superiori);
non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
La scelta specifica di attività alternative è operata mediante il relativo modello F
allegato. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli
interessati, entro i tempi di avvio delle attività didattiche, in attuazione della
programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali».
Sergio Cicatelli
23
Le attività alternative oggi
 La scelta sull’alternativa va fatta all’inizio dell’anno. Quella sull’Irc






all’atto dell’iscrizione.
Il Collegio programma le attività didattiche valutando le richieste
ricevute. Evitare contenuti curricolari.
Rispettare le opzioni presentate dall’utenza all’inizio dell’anno
scolastico.
L’uscita va convalidata dai genitori dei minorenni. L’uscita è
possibile anche nelle ore intermedie.
CM 59/10: «… deve essere assicurato l’insegnamento dell’ora
alternativa alla religione cattolica agli alunni interessati».
Sentenza Tribunale di Padova 30-7-2010.
Circolari di diversi USR: nomina fino al 30 giugno, i fondi ci sono
(DTEF).
Sergio Cicatelli
24
Formazione delle classi
 Intesa, 2.1.a): «il diritto di scegliere se avvalersi o non
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di
discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la
formazione delle classi, alla durata dell’orario scolastico
giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel
quadro orario delle lezioni».
 Non è previsto l’accorpamento di alunni avvalentisi di più
classi, mentre è previsto l’accorpamento di non avvalentisi
per lo svolgimento delle attività alternative.
Sergio Cicatelli
25
La valutazione dell’Irc

Quattro limitazioni:
1.
2.
3.
4.
Divieto di voto e di esame
Scheda separata
Posizione nello scrutinio finale
Credito scolastico
Sergio Cicatelli
26
La valutazione dell’Irc / 1
 Legge 824/30, art. 4:

«Per l’insegnamento religioso, in luogo di voti e di esami viene
redatta a cura dell’insegnante e comunicata alla famiglia una
speciale nota, da inserire nella pagella scolastica, riguardante
l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il
profitto che ne ritrae».
 CM 117/30:

«Per l'insegnamento religioso, date le sue speciali finalità, non
si assegnano voti, né si danno esami, e del profitto che gli
alunni ne ritraggono l'insegnante di religione informerà le
rispettive famiglie mediante apposita nota da inserire nella
pagella o negli altri simili documenti scolastici, nei quali si
attesta il profitto per ogni altro insegnamento».
Sergio Cicatelli
27
La valutazione dell’Irc / 1
 DLgs 297/94, art. 309:
 «4. Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo
di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e
comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si
sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare
unitamente alla scheda o alla pagella scolastica,
riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue
l'insegnamento e il profitto che ne ritrae».
Sergio Cicatelli
28
La valutazione dell’Irc / 1
 DPR 122/09, art. 2.4: «La valutazione dell’insegnamento della
religione cattolica resta disciplinata dall’articolo 309 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza
attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche
all’intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25
marzo 1985, n. 121». (identico art. 4.3)
 2.5: «Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la
scuola (…), ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative
all’insegnamento della religione cattolica, forniscono
preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi
sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun
alunno». (identico art. 4.1) [Ma si veda la sentenza Tar Lazio
33433 del 15-11-2010]
Sergio Cicatelli
29
La valutazione dell’Irc / 2
 OdG della Camera 16-1-1986:

La Camera impegna il Governo […] 6. a predisporre
apposito modulo, distinto dalla pagella, per la
valutazione del profitto sia per quanto attiene
all'insegnamento religioso, sia per le attività
alternative, al fine di evitare che le diverse scelte
possano rappresentare motivo di discriminazione;
Sergio Cicatelli
30
La valutazione dell’Irc / 3
 L’insegnante nello scrutinio finale

Intesa 2.7: «Nello scrutinio finale, nel caso in cui la
normativa statale richieda una deliberazione da
adottarsi a maggioranza, il voto espresso
dall’insegnante di religione cattolica, se
determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a
verbale».
Sergio Cicatelli
31
La valutazione dell’Irc / 3
 Tar di Lecce (sentenza n. 5, sez. I, 5-1-94):

«il voto del docente di religione, ove determinante, si trasforma
bensì in giudizio motivato, ma senza per ciò perdere il suo carattere
decisionale e costitutivo della maggioranza».
 La posizione del Tar di Lecce è stata ribadita in almeno altre otto
sentenze di Tar e confermata dal Consiglio di Stato (ord. 5822 del 312-2004):

«… non ritenendosi che il voto del docente di religione, ove
determinante, si trasformi in un giudizio motivato, perdendo ogni
rilevanza ai fini della votazione finale…»
Sergio Cicatelli
32
La valutazione dell’Irc / 4
 Credito scolastico – OM 44/10, art. 8.12:

«I docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno
titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione, nell’ambito
della banda di oscillazione, del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale
insegnamento, esprimendosi in relazione all’interesse con il quale l’alunno ha
seguito l’insegnamento e il profitto che ne ha tratto (art. 6, comma 3 del D.P.R. n.
122/2009). A norma dell’ art. 4. comma 1 del D.P.R. n. 122/2009, il consiglio di
classe tiene conto altresì degli elementi conoscitivi forniti preventivamente dal
personale docente esterno e dagli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono
attività o insegnamenti per l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa, ivi
compresi i docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione
cattolica sull’interesse manifestato e sul profitto raggiunto da ciascun alunno.
Sempre ai fini dell’attribuzione del credito scolastico nell’ambito della banda di
oscillazione il consiglio di classe tiene conto anche dell’interesse manifestato e del
profitto raggiunto dagli alunni che hanno seguito attività di studio individuale,
traendone un arricchimento culturale o disciplinare specifico, certificato e valutato
dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel
caso in cui l’alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad
iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti
formativi qualora presentino i requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24-2-2000».
Sergio Cicatelli
33
La valutazione dell’Irc / 4
 Sentenza Tar Lazio 7101/00:
 «… la base che costituisce materia di maturazione del credito
scolastico e del parallelo istituto del credito formativo è
talmente ampia che non è richiesta identità di posizione degli
aspiranti dinanzi alle occasioni prospettate».
 «… a coloro che non maturano crediti nel seguire
l’insegnamento della religione cattolica o di materie
alternative non è affatto impedito di guadagnare crediti con
altre iniziative. Né si può pretendere che la scelta del nulla
possa produrre frutti».
Sergio Cicatelli
34
La valutazione dell’Irc / 4
 Sentenza Tar Lazio 7076/09:
 contesta la precedente sentenza, fondata «su un
presupposto logico e giuridico che non può essere
condiviso, cioè che l’insegnamento di una religione,
qualunque essa sia (sia cattolica che di altri culti), possa
essere assimilata a qualsiasi altra attività intellettuale o
educativa in senso tecnico del termine», dato che
«qualsiasi religione – per sua natura – non è né un’attività
culturale, né artistica, né ludica, né un’attività sportiva né
un’attività lavorativa ma attiene all’essere più profondo
della spiritualità dell’uomo ed a tale stregua va considerata
a tutti gli effetti».
Sergio Cicatelli
35
La valutazione dell’Irc / 4
 Sentenza Tar Lazio 7076/09:



«… sul piano giuridico, un insegnamento di carattere etico e
religioso, strettamente attinente alla fede individuale, non può
assolutamente essere oggetto di una valutazione sul piano del
profitto scolastico, proprio per il rischio di valutazioni di valore
proporzionalmente ancorate alla misura della fede stessa».
«… nel consentire l’attribuzione di vantaggi curriculari,
inevitabilmente collega in concreto tale utilità alla misura della
adesione ai valori dell’insegnamento cattolico impartito».
La circostanza riguarda anche gli avvalentisi, «il cui profitto
potrebbe essere condizionato da dubbi teologici sui misteri della
propria Fede».
Sergio Cicatelli
36
La valutazione dell’Irc / 4
 Sentenza Consiglio di Stato 2749/10:



L’Irc «è facoltativo solo nel senso che di esso si ci può non avvalere, ma
una volta esercitato il diritto di avvalersi diviene un insegnamento
obbligatorio. Nasce cioè l’obbligo scolastico di seguirlo, ed è allora
ragionevole che il titolare di quell’insegnamento (a quel punto divenuto
obbligatorio) possa partecipare alla valutazione sull’adempimento
dell’obbligo scolastico».
Non c’è discriminazione per chi non si è avvalso dell’Irc in quanto questi
«non può certo pretendere di essere valutato per attività che,
nell’esercizio di un diritto costituzionale, ha deciso di non svolgere, ma
non può nemmeno pretendere che tali attività non siano valutabili a
favore di altri che, nell’esercizio dello stesso diritto costituzionale, hanno
deciso di svolgerle».
La mancata valutazione dell’Irc «rischierebbe di dare luogo ad una sorta
di discriminazione alla rovescia, perché lo stato di “non obbligo”
andrebbe ad estendersi anche a coloro che invece hanno scelto di
obbligarsi a seguire l’insegnamento della religione cattolica o altro
insegnamento alternativo».
Sergio Cicatelli
37
La valutazione dell’Irc / 4
 Sentenze Tar Lazio 33433 e 33434/10:



«Non può aderirsi alla prospettazione contenuta in ricorso secondo
cui la presenza del docente di religione nello scrutinio finale, in
quanto incidente sul credito scolastico, sia idonea a determinare
una situazione di discriminazione nei riguardi degli studenti che
decidono di non avvalersi di detto insegnamento, e in particolare di
quelli che decidono di non partecipare ad attività alternative e di
assentarsi da scuola».
«Ancorché [gli Idr] procedano alla valutazione dell’Irc senza attribuzione di voto numerico … essi non lasciano comunque di essere
docenti al pari di quelli che compongono il consiglio di classe».
«Consegue che il giudizio del docente di religione si risolve in uno
dei molteplici elementi da prendere in considerazione, nell’ambito di
un giudizio complessivo della carriera scolastica e sul comportamento dello studente, al fine della possibile attribuzione di un punto
aggiuntivo rispetto alla media dei voti conseguiti nello scrutinio
finale».
Sergio Cicatelli
38
La valutazione dell’Irc / 4
 Sentenza Tar Lazio 924/11:



«… non vi è ragione alcuna perché tali insegnanti [di RC], cui è
attribuito lo status di docenti, non possano esprimere una
valutazione su quegli elementi, immanenti ad ogni funzione
docente, quali assiduità della frequenza scolastica, interesse e
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, dalla norma
ritenuti incidenti sul credito scolastico».
«… è evidente che il diverso trattamento riservato nel
procedimento decisionale alle due distinte categorie dei docenti
introduca un vulnus alla posizione degli studenti “non avvalentisi”
che decidano di seguire attività di insegnamento alternativo».
Pertanto le norme dell’OM 44/10 «sono illegittime e meritano
annullamento nella parte in cui prevedono che i docenti incaricati
delle attività alternative all’Irc si limitano a “fornire preventivamente
ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interessa
manifestato e sul profitto raggiunto da ciascun alunno».
Sergio Cicatelli
39
Scarica

Prof.Cicatelli - IRC Diocesi Teramo-Atri