LA PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
BERGAMO, 20 Febbraio 2009
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LA PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
DEFINIZIONE
• Forma di previdenza finalizzata alla costituzione
di una prestazione pensionistica integrativa,
attraverso il volontario ed individuale
conferimento del Tfr e di eventuali maggiori
contributi ad un Fondo pensionistico
complementare
FONTI NORMATIVE
• Da ultime il decreto legislativo n° 252 del 2005 e
la legge finanziaria 2007.
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Copertura Pensionistica
• Le riforme pensionistiche attuate negli anni
trascorsi hanno abbassato il grado di copertura
della pensione pubblica del lavoratore rispetto alle
retribuzioni di riferimento
• Le tabelle della ragioneria dello Stato riportano un
tasso di copertura pubblica che, a regime, non
supererà il 50% dell’ultima retribuzione: per i
lavoratori dipendenti, infatti, si passerà dall’attuale
67,3% al 56% nel 2020, al 48,1% dell’ultimo
stipendio nel 2050.
• L’iscrizione ai Fondi negoziali è necessaria
soprattutto per i più giovani.
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TASSO DI SOSTITUZIONE
SISTEMA
LORDI
NETTI
METODO RETRIBUTIVO
67.2 %
76.6 %
52.4%
61.3%
57.6 %
66.4%
METODO
CONTRIBUTIVO A 62
ANNI
METODO
CONTRIBUTIVO A 65
ANNI
Valutazioni fatte con 35 anni di contributi
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SISTEMA MISTO
ETA’
ANNI RETRIBUTIVI
15
ANNI
60
10
ANNI
57,8
5
ANNI
54,3
0
ANNI
53,2
62
ANNI
65
63,4
61,8
58,9
57,6
ANNI
Valutazioni fatte con 35 anni di contributi
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Perché scegliere i
fondi pensione negoziali
IL SILENZIO-ASSENSO
• Tutti i lavoratori hanno sei mesi di tempo per decidere sulla destinazione del proprio
Tfr.
UNA FORMA VANTAGGIOSA DI RISPARMIO
• Sgravi fiscali e maggiori controlli rendono sempre più conveniente e sicuro aderire ai
fondi pensione. La presenza di contributi del datore di lavoro, i bassi costi di gestione
e la presenza delle associazioni sindacali dei lavoratori sono validi motivi per
scegliere i Fondi negoziali.
L’UNICO MODO PER CONSEGUIRE TRATTAMENTI ADEGUATI COL SISTEMA
CONTRIBUTIVO
• Solo attraverso forme di previdenza integrativa si potrà raggiungere, con il sistema
contributivo, trattamenti simili a quelli garantiti dal sistema retributivo.
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Premessa: il TFR
Il trattamento di fine rapporto, Tfr o anche
“liquidazione”, è la somma che spetta al
lavoratore dipendente al termine del lavoro in
azienda
• si calcola accantonando per ciascun anno di lavoro una quota pari
alla retribuzione annua divisa per 13,5. Gli importi sono rivalutati, al
31 dicembre di ogni anno, con un tasso pari all’1,5% + il 75%
dell’aumento dell’indice Istat dei prezzi al consumo.
• E’ possibile richiedere al datore di lavoro un anticipo fino al 70% del
proprio Tfr una sola volta, dopo almeno 8 anni di anzianità di
servizio, per spese sanitarie di carattere straordinario e per
l’acquisto della prima casa (anche per i figli). Il datore di lavoro, se
l’azienda non è in crisi, ha l’obbligo di accogliere ogni richiesta di
acconto fino al 10% del Tfr degli aventi diritto e del 4% del totale dei7
dipendenti.
Il silenzio-assenso
Se il lavoratore non esprime alcuna indicazione
entro sei mesi dall’assunzione:
• il TFR confluirà al Fondo pensione negoziale
previsto dai contratti collettivi, anche territoriali,
o ad altra forma collettiva individuata con un
diverso accordo aziendale.
In presenza di più forme pensionistiche collettive il TFR va
alla forma individuata con accordo aziendale, o, in
assenza di questo, alla forma alla quale abbia aderito il
maggior numero di lavoratori; in assenza di forme
collettive il TFR è destinato all’apposito Fondo Inps.
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La scelta di destinazione del TFR
POSSIBILITA’ DI SCELTA
Entro sei mesi, il lavoratore può decidere:
• di destinare il TFR maturando ad un fondo di previdenza complementare;
• di lasciare il TFR presso il datore di lavoro, ma nelle aziende con almeno 50
dipendenti il TFR sarà trasferito ad un Fondo dell’Inps (senza conseguenze
per i lavoratori).
MODALITA’ DI SCELTA
La decisione deve essere comunicata all’azienda sempre in forma scritta;
l’adesione ad un Fondo pensione deve essere effettuata compilando
l’apposito modulo e consegnandolo all’azienda.
GLI EFFETTI
La decisione di lasciare il TFR in azienda è sempre modificabile, mentre la sua
destinazione alla previdenza complementare è irrevocabile.
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La scelta per i lavoratori con prima
contribuzione alla previdenza
obbligatoria dopo il 28/4/1993
GIA’ ISCRITTI
Poiché i lavoratori versano attualmente l’intero TFR al
Fondo pensione, per costoro non cambia nulla.
NON ISCRITTI
I lavoratori potranno:
• decidere di aderire a un Fondo pensione, versando
l’intero TFR maturando al Fondo Pensioni;
• decidere di lasciare il TFR presso l’azienda (ma per le
aziende con almeno 50 dipendenti il TFR andrà all’Inps).
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La scelta per i lavoratori con
contribuzione alla previdenza
obbligatoria prima del 29/4/1993
GIA’ ISCRITTI
I lavoratori (che ad esempio versano attualmente il 40% del TFR a Cometa)
possono:
•
decidere di versare anche la rimanente quota (60%) di TFR al Fondo;
•
decidere di lasciare la rimanente parte (60%) del TFR presso l’azienda
(ma per le aziende con almeno 50 dipendenti il TFR andrà all’Inps);
NON ISCRITTI
I lavoratori possono:
•
decidere di aderire a un Fondo pensione, versando il TFR maturando o per
intero o anche solo per la parte prevista dagli accordi collettivi (40%). La
parte residua resterà presso l’azienda (ma per le aziende con almeno 50
dipendenti il TFR andrà all’Inps);
•
decidere esplicitamente e in forma scritta di lasciare il TFR presso
l’azienda (ma per le aziende con almeno 50 dipendenti il TFR andrà
all’Inps).
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Differenza fra conferimento tacito
ed esplicito del TRF al Fondo pensione
CONFERIMENTO TACITO
Con il silenzio-assenso il lavoratore conferisce il solo TFR al Fondo
negoziale (o al diverso Fondo individuato con accordo aziendale);
accedendo automaticamente al comparto garantito.
CONFERIMENTO ESPLICITO
Con la scelta espressa il lavoratore può:
• Scegliere se destinare il solo TFR o se conferire ulteriori contributi,
eventualmente giovandosi del contributo del datore di lavoro;
• Scegliere il fondo di destinazione;
• Aderire al fondo nel momento della scelta.
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I Fondi pensione
I Fondi pensione sono forme di previdenza finalizzate alla
costituzione di una prestazione pensionistica integrativa,
autorizzate e sottoposte alla vigilanza di una Autorità
pubblica, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione
– COVIP
• I Fondi pensione raccolgono il TFR ed i liberi contributi del
dipendente, nonché quelli del datore di lavoro;
• I contributi raccolti sono investiti sui mercati finanziari con l’acquisto
di titoli azionari e obbligazionari secondo dei criteri di selezione degli
investimenti e di diversificazione tali da minimizzare i rischi;
• I contributi versati e i relativi rendimenti costituiranno l’ammontare
della posizione individuale dalla quale deriveranno le prestazioni in
capitale e rendita vitalizia;
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Le tipologie di Fondo
FONDI PENSIONE NEGOZIALI (O CHIUSI)
Nascono da contratti collettivi e si rivolgono ad una base circoscritta di
lavoratori. Raccolgono le adesioni ed i contributi e decidono la politica di
investimento delle risorse, che vengono affidate in gestione a soggetti
esterni specializzati.
FONDI PENSIONE APERTI
Sono istituiti da Banche, compagnie di assicurazione e società di gestione del
risparmio. L’adesione può avvenire in forma sia individuale sia collettiva.
CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
Tali contratti assicurativi si contraddistinguono per le finalità negoziali.
FONDI PENSIONE PREESISTENTI
Sono fondi già istituiti alla data del 15/11/1992.
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Il Finanziamento
Il lavoratore aderente al Fondo può contribuire mediante:
• il TFR futuro;
• i contributi a proprio carico (i contratti collettivi possono
stabilire la misura minima di contribuzione);
• i contributi a carico del datore di lavoro (previsti dagli
accordi collettivi e dovuti solo se anche il lavoratore
versa i contributi a proprio carico).
Nelle forme pensionistiche individuali, il lavoratore ha diritto alla
contribuzione a carico dei datori di lavoro secondo quanto stabilito
dai contratti collettivi.
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Trasferimento
E’ possibile passare da un Fondo ad un altro
L’aderente può chiedere trasferire l’intera sua posizione
accumulata:
• senza un periodo minimo di iscrizione nel caso perda i
requisiti di iscrizione ai fondi chiusi (ad es. perché va a
lavorare nel settore chimico);
• dopo 2 anni di iscrizione in ogni caso.
Il lavoratore che trasferisce la propria posizione individuale ad altro Fondo ha
diritto alla prosecuzione della contribuzione a carico dei datori di lavoro nei
limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi.
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Perché aderire alla Previdenza
complementare
L’UNICO MODO PER CONSEGUIRE UNA PENSIONE DIGNITOSA
PER I GIOVANI
Solo attraverso forme di previdenza integrativa si potrà raggiungere,
con il sistema contributivo, trattamenti simili a quelli garantiti dal
sistema retributivo. Le riforme delle pensioni realizzate negli anni ’90
hanno, infatti, ridotto il tasso di sostituzione, cioè il rapporto della
pensione rispetto all’ultima retribuzione, per coloro a cui si applica il
calcolo “misto”, e in misura maggiore, per coloro a cui si applica il
calcolo “contributivo”. La situazione naturalmente peggiora in caso
di discontinuità nell’attività lavorativa.
IN OGNI CASO UNA FORMA VANTAGGIOSA DI RISPARMIO
Anche per i lavoratori che andranno in pensione con il sistema
retributivo, la previdenza complementare rappresenta una metodo di
risparmio “indolore”, conveniente e sicuro.
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L’allungamento della vita media
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Ambito di applicazione dei sistemi
di previdenza obbligatoria
METODO CONTRIBUTIVO
Per i lavoratori che non hanno versato contributi prima del 1°
gennaio 1996.
METODO MISTO
Per i lavoratori che hanno versato contributi prima del 1°
gennaio 1996, ma che non hanno versato contributi prima
del 1° gennaio 1978.
METODO RETRIBUTIVO
Per i lavoratori che hanno versato contributi prima del 1°
gennaio 1978.
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Perché aderire con scelta esplicita
La scelta è libera e individuale e il nostro obiettivo
deve essere quello di mettere tutti i lavoratori nelle
condizioni di scegliere in modo consapevole
Una decisione espressa permette di:
• conferire subito il TFR;
• approfittare dei vantaggi fiscali derivanti dalla deducibilità
dei contributi;
• scegliere le modalità di investimento più confacenti alle
proprie aspettative ed esigenze.
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Perché aderire al Fondo negoziale
I Fondi negoziali offrono la massima sicurezza
e convenienza
I lavoratori partecipano, tramite i sindacati ed i loro
eletti nell’assemblea dei Fondi, alla costituzione
ed alla gestione dei fondi.
I contratti collettivi garantiscono un contributo
aggiuntivo a carico del datore di lavoro.
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I Fondi negoziali del settore
metalmeccanico
COMETA
Lavoratori dell’industria metalmeccanica, dell’istallazione di
impianti, del settore industriale orafo-argentiero ed
odontotecnico.
FONDAPI
Lavoratori della piccola e media industria metalmeccanica,
che applicano il contratto Confapi.
ARTIFOND
Lavoratori dipendenti da imprese artigiane.
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