“L’accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati nell’ambito dell’Emergenza
Nord Africa “
Promosso dal
Programma nazionale di protezione
dei minori stranieri non accompagnati
ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani
Palermo, 19 giugno 2012
Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati
Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
Livello di copertura dell’indagine, 2009-10 Comuni rispondenti
5951 Comuni su 8.094
73,5%
49.331.000 abitanti
su 60.340.000
81,7%
della popolazione
residente totale
Fonte: Minori Stranieri Non
Accompagnati - Rapporto 2011,
ANCI - Cittalia; Istat (2010)
Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati
Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
Comuni con minori contattati o presi in carico, 2009-10
845 Comuni
su 5.951
14,2%
Fonte: Minori Stranieri Non
Accompagnati - Rapporto 2011,
ANCI - Cittalia; Istat (2010)
Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati
Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
MSNA contattati o presi in carico, 2006-10
Numero dei minori in valori assoluti
9,000
8,000
7,870
7,484
7,216
7,000
5,879
6,000
5,543
5,000
4,588
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
Dato relativo alle segnalazioni dei minori stranieri non accompagnati giunte al Comitato Minori Stranieri al
18 novembre 2011.
Fonte: Minori Stranieri Non Accompagnati - Rapporto 2011, ANCI - Cittalia; CMS (2011)
Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati
Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
Chi sono i minori stranieri non accompagnati
DPCM 535/99
Art. 1, comma 2
«Per "minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato"
[…] si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati
dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova
per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e
rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente
responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano»
Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati
Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
Il Programma nazionale di protezione dei minori
stranieri non accompagnati, avviato nel marzo
del 2008,
sperimenta un sistema nazionale
decentrato e in rete
di presa in carico e integrazione
dei minori stranieri non accompagnati
Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati
Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
L’obiettivo del Programma è di rafforzare
la tutela dei minori, attraverso:
• il consolidamento e l’ampliamento della rete di posti di pronta
accoglienza e assistenza per MSNA;
• la standardizzazione e il potenziamento delle attività di pronta
accoglienza da parte dei Comuni in rete;
• la sperimentazione e diffusione dell’affido familiare come forma
qualificata per l’accoglienza e l’integrazione per MSNA;
• il monitoraggio, l’informazione e l’assistenza nelle aree di arrivo
con particolare attenzione al territorio siciliano e alla costa
adriatica.
Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati
Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
La rete dei Comuni del
Programma nazionale di protezione
dei minori stranieri non accompagnati – II Fase
Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati
Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
I numeri del Programma
Comuni titolari di progetti territoriali
Posti complessivi
32
351
Minori accolti
2761
Giornate di accoglienza
oltre 160.000
Minori affidati
144
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Principali nazionalità dei minori accolti I e II Fase
I minori accolti nell’ambito del Programma provengono da 44 paesi
diversi; le aree di provenienza maggiormente rappresentate sono
l’Asia centro-meridionale, il Maghreb e l’Africa dell’Ovest, i Balcani:
500
16,73%
450
400
13,87%
12,75%
350
12,57%
11,59%
300
8,15%
250
200
6.01% 5,61%
5,32%
150
100
4,60%
2,79%
50
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Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati
Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
Distribuzione per genere dei minori accolti I e II Fase
I dati mostrano come la quasi totalità dei minori accolti nell’ambito
del Programma sia di genere maschile, secondo una composizione che
si è mantenuta stabile durante la realizzazione del Programma:
Femmine 4%
Maschi 96%
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Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
Distribuzione per fasce d’età dei minori accolti I e II Fase
Oltre il 75% dei minori accolti nell’ambito del Programma ha
un’età compresa tra i 16 e i 18 anni non compiuti:
0,9%
3,5%
0,6%
5,8%
13,5%
44%
31,8%
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0 - 10
10 - 12
12 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
COMUNI CHE HANNO ACCOLTO MSNA EMERGENZA
NORD AFRICA
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Articolazione degli interventi
I Comuni del Programma, selezionati attraverso
bando pubblico, progettano le loro attività in
base alle linee guida proposte, che prevedono di
realizzare l’insieme degli interventi nel corso dei
100 giorni previsti per la pronta accoglienza
del minore
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Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
Linee Guida operative: gli interventi previsti
• Accoglienza, assistenza socio-psicologica e mediazione culturale
• Segnalazione al Comitato Minori Stranieri e avvio indagini familiari
• Avvio della procedura per l’apertura della tutela e il rilascio del
permesso di soggiorno
• Accesso ai servizi del territorio (insegnamento della lingua italiana,
salute, scuola, formazione professionale)
• Sperimentazione e promozione dell’affidamento familiare
• Individuazione di un percorso socio-educativo individualizzato
• Attivazione di servizi a sostegno dell’integrazione
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Collocamento in luogo sicuro
Collocamento in luogo sicuro del minore, sia in strutture autorizzate
sia presso famiglie individuate e selezionate secondo criteri prestabiliti
in base a norme e regolamenti vigenti, tenendo conto, in modo
particolare, dell’età e del Paese di provenienza del minore.
Codice Civile
Art. 403, Intervento della pubblica autorità a favore dei minori
«Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato
o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone
per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci
di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo
degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro,
sino a quando si possa provvedere in modo definitivo
alla sua protezione»
Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati
Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
Assistenza socio psicologica,
sanitaria e orientamento legale
Ciascun minore non accompagnato dovrà ricevere
adeguata assistenza socio - psicologica e sanitaria
nonché un valido orientamento legale dal
momento della presa in carico e per tutto l’arco
temporale della pronta accoglienza.
Per garantire tutto ciò sarà necessario impiegare
personale specializzato che tenga conto dell’età del
minore, sia rispettoso della sua identità di genere e
agisca attraverso un lavoro d’équipe utile a stabilire
un clima di empatia e di fiducia.
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Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
Supporto di mediatori linguistico culturali
Il mediatore culturale svolge un ruolo finalizzato a facilitare
la comunicazione e la comprensione sia linguistica che
culturale tra il minore straniero e il territorio di accoglienza.
La mediazione interculturale deve essere quindi intesa come
una forma di intervento integrato nell’équipe multidisciplinare
a sostegno dei minori stranieri non accompagnati e dell’équipe
medesima, sia nei rapporti con le istituzioni e con i servizi, sia
nei percorsi di integrazione sociale dei minori.
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Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
Segnalazione alla Procura
Il minore straniero non accompagnato dovrà immediatamente
essere segnalato alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni ai sensi della legge 184/1983, così
come modificata ai sensi della legge 149/2001:
Art. 9, comma 1
«Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità
pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici
ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un
servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i
minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di
ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a
conoscenza in ragione del proprio ufficio»
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Avvio della procedura ai fini
dell’attivazione della tutela
Il Comune dovrà segnalare al Giudice Tutelare il minore preso in carico, ai
fini dell’apertura della tutela ai sensi dell’art.343 e seguenti del Codice
Civile e dalla ulteriore normativa vigente in materia.
Codice Civile
Art.343
«Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono
esercitare la potestà dei genitori, si apre la tutela presso il tribunale del
circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore»
Art. 346
«Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura
della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore»
Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati
Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
Legge 149/2001
(modifiche alla Legge 184/1983 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei
minori”)
Art. 3, commi 1 e 2
«I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli
istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul
minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro
primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di
un tutore in tutti i casi nei quali l’esercizio della potestà dei genitori o
della tutela sia impedito»
«Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall’accoglienza
del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la
nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche
gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo
familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono
essere chiamati a tale incarico»
Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati
Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
Rilascio del permesso di soggiorno
D.Lgs. 286/1998, T. U. sull’immigrazione
Art. 19, comma 2,
Divieto di espulsione e respingimento
«Non è consentita l’espulsione […] nei confronti:
degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto di seguire
i genitori o l’affidatario espulsi»
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Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale
D.Lgs. 286/1998, T. U. sull’immigrazione
Art. 35, comma 3
«Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola
con le norme relative all’ingresso e al soggiorno sono assicurate
nei presidi pubblici e accreditati, le cure ambulatoriali ed
ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative
per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina
preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva […]»
Art. 35, comma 3, lett. b)
«È garantita la tutela della salute del minore in esecuzione della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n.
176»
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Insegnamento di base della lingua italiana
L’acquisizione delle basi linguistiche fondamentali per la
comunicazione e l’interazione con il contesto sociale di accoglienza
è garantita attraverso l’attivazione di corsi di lingua italiana della
durata minima di 45 h e realizzati da docenti qualificati,
preferibilmente all’interno di strutture pubbliche quali i Centri
Territoriali Permanenti per l’istruzione e la formazione dell’età
adulta.
DPCM 535 del 1999
Art. 6, comma 1
«Al minore non accompagnato sono garantiti i diritti relativi al
soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie, all’avviamento
scolastico e alle altre provvidenze disposte dalla legislazione
vigente»
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Sperimentazione e promozione dell’affido familiare
Il Programma promuove la conoscenza e l’utilizzo dell’affidamento
familiare come forma qualificata di accoglienza e l’integrazione dei
minori stranieri non accompagnati.
Sono incoraggiate tutte le forme di affidamento previste dalla legge e
variamente sperimentate dagli Enti Locali, sia relativamente ai nuclei
affidatari (italiani o stranieri) sia alle tipologie di
affidamento (residenziale, part-time, etc.).
Legge 184/1983, modificata dalla Legge 149/2001
art. 2 comma 1
«Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo,
nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi
dell’articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli
minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il
mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di
cui egli ha bisogno»
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Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
Inserimento scolastico e professionale
È opportuno che il Comune, sulla base delle competenze e
predisposizioni del minore, individui gli ambiti su cui sviluppare
eventuali interventi formativi finalizzati all’integrazione sociale
(attività sportive e artistico - culturali) e all’inserimento sociolavorativo dei minori (corsi di formazione professionale, tirocini
formativi, borse lavoro, etc.) in collaborazione con i soggetti del
territorio pubblici e/o del privato sociale deputati a tali tipologie di
interventi.
D.Lgs. 286/1998, T. U. sull’immigrazione
Art. 38, comma 1
«I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo
scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia
di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di
partecipazione alla vita della comunità scolastica»
Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati
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