Sicurezza a Scuola
Non siamo mica polli!
Padova, 1 dicembre 2011
CESP – Centro Studi per la Scuola
Pubblica di Padova
La normativa in materia di sicurezza: obblighi disattesi?
Carlo Salmaso – Comitato Genitori ed Insegnanti per la Scuola Pubblica di Padova
Il percorso di oggi
• D. M. 18 dicembre 1975
(Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli
indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica)
• D. M. del 26/08/92 del Ministero dell’Interno
(Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica)
• Legge 11 gennaio 1996, n. 23
(Norme per l'edilizia scolastica)
• D. M. 21 giugno 1996, n. 292
(Individuazione del datore di lavoro)
• D. M. 24 luglio 1998, n. 331
(Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica)
• D. P. R. 20 marzo 2009, n. 81
(Norme per la riorganizzazione della rete scolastica)
Decreto Ministeriale 18 Dicembre 1975
Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica,
ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica,
edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di
opere di edilizia scolastica
Art.1
Sono approvate le allegate norme tecniche relative
all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di
funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da
osservarsi nell'esecuzione delle opere di edilizia
scolastica aggiornate ai sensi dell'art. 3 del decreto
ministeriale 21/03/1970, citato nelle premesse
1. Criteri generali
In sede di formazione dei piani urbanistici dovrà procedersi
alla localizzazione e al dimensionamento delle scuole di
ogni ordine e grado, attenendosi ai criteri di cui ai
seguenti punti e tenendo conto di tutti gli elementi che
confluiscono nel problema, e cioè:
i) delle condizioni ecologiche ed urbanistiche;
ii) delle caratteristiche di sviluppo demografico ed
economico del territorio esaminato, con riferimento al tipo
ed agli effettivi andamenti della popolazione residente;
iii) della conseguente entità degli effettivi da scolarizzare,
nonché dei tipi e della quantità delle scuole;
iv) del livello delle attrezzature culturali;
v) della quantità e dello stato degli edifici esistenti; …..
viii) delle osservazioni e delle proposte formulate dal
consiglio scolastico provinciale e dai consigli scolastici
distrettuali ove costituiti.
3.1 Caratteristiche degli spazi relativi all'unità pedagogica
La classe costituisce il raggruppamento convenzionale
previsto dai programmi vigenti per ogni tipo di scuola, ad
eccezione della scuola materna che è organizzata in
sezioni…..
lo spazio destinato all’unità pedagogica deve essere
concepito in funzione del tipo di scuola (che determina
quale parte di attività didattica vi si deve svolgere) e del
conseguente grado di generalità o di specializzazione
dell’insegnamento. Inoltre quale che sia il tipo di scuola:
i) deve consentire lo svolgersi completo o parziale (ai
livelli di informazione, di progetto, di verifica, di
comunicazione) delle materie di programma da parte
degli allievi, sia individualmente, sia organizzati in gruppi
variamente articolati;
ii) deve poter accogliere nel suo ambito tutti quegli
arredi e attrezzature per il lavoro individuale, o di
gruppo, necessari oggi o prevedibili in futuro;
iii) lo spazio dell’aula è complementare rispetto
all’intero spazio della scuola, in quanto esaurisce solo
una parte delle attività scolastiche e parascolastiche.
Esso, pertanto, non può costituire elemento base da
ripetere in serie lungo un corridoio di disimpegno, ma
dovrà, quanto più possibile, integrarsi spazialmente con
gli altri ambienti, sia direttamente, sia attraverso gli spazi
per la distribuzione.
INDICI STANDARD DI SUPERFICIE NETTA
Scuola Materna
Spazi per attività a tavolino
Con 3 sezioni (n° minimo raccomandato) 1,80 m2/alunno
Spazi per attività speciali
Con 3 sezioni (n° minimo raccomandato) 0,40 m2/alunno
Spazi complessivi
Con 3 sezioni (n° minimo raccomandato) 2,20 m2/alunno
Scuola Primaria
Spazi per attività didattiche
1,80 m2/alunno
Scuola Secondaria di primo grado
Spazi per attività didattiche
1,80 m2/alunno
Scuola Secondaria di secondo grado
Spazi per attività didattiche
1,96 m2/alunno
Decreto Ministero Interno 26 agosto 1992
(in GU 16 settembre 1992, n. 218)
Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica
1.0.Scopo.
Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza
antincendi da applicare negli edifici e nei locali adibiti a
scuole, di qualsiasi tipo, ordine e grado, allo scopo di
tutelare l'incolumità delle persone e salvaguardare i beni
contro il rischio di incendio
1.1. Campo di applicazione.
Le presenti norme si applicano agli edifici ed ai locali di
cui al punto 1.0 di nuova costruzione o agli edifici
esistenti in caso di ristrutturazioni che comportino
modifiche sostanziali, ... Si intendono per modifiche
sostanziali lavori che comportino il rifacimento di oltre il
50% dei solai o il rifacimento strutturale delle scale o
l'aumento di altezza. Per gli edifici esistenti si applicano
le disposizioni contenute nel successivo punto 13.
4.1. Scale.
La larghezza minima delle scale deve essere di m
1,20. Le rampe devono essere rettilinee, non
devono presentare restringimenti, devono avere
non meno di tre gradini e non più di quindici; i
gradini devono essere a pianta rettangolare, devono
avere alzata e pedata costanti, rispettivamente non
superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm sono
ammesse rampe non rettilinee a condizione che vi
siano pianerottoli di riposo e che la pedata del
gradino sia almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal
montante centrale o dal parapetto interno.
5. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza
5.0. Affollamento.
Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in:
aule: 26 persone/aula. Qualora le persone
effettivamente presenti siano numericamente diverse
dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base
della densità di affollamento, l'indicazione del numero
di persone deve risultare da apposita dichiarazione
rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività;
aree destinate a servizi: persone effettivamente presenti +
20%; refettori e palestre: densità di affollamento pari a 0,4
persone/mq. .
5.1. Capacità di deflusso.
La capacità di deflusso per gli edifici scolastici deve essere
non superiore a 60 per ogni piano.
5.2. Sistema di via di uscita.
Ogni scuola, deve essere provvista di un sistema
organizzato di vie di uscita dimensionato in base al
massimo affollamento ipotizzabile in funzione della
capacità di deflusso ed essere dotata di almeno 2 uscite
verso luogo sicuro.
Gli spazi frequentati dagli alunni o dal personale
docente e non docente, qualora distribuiti su più piani,
devono essere dotati, oltre che della scala che serve al
normale afflusso, almeno di una scala di sicurezza
esterna o di una scala a prova di fumo o a prova di
fumo interna.
5.3. Larghezza delle vie di uscita.
La larghezza delle vie di uscita deve essere multipla del
modulo di uscita e non inferiore a due moduli (m 1,20).
La misurazione della larghezza delle singole uscite va
eseguita nel punto più stretto della luce.
Anche le porte dei locali frequentati dagli studenti
devono avere, singolarmente, larghezza non inferiore a m
1,20.
5.4. Lunghezza delle vie di uscita.
La lunghezza delle vie di uscita deve essere non
superiore a 60 m e deve essere misurata dal luogo sicuro
alla porta più vicina allo stesso di ogni locale frequentato
dagli studenti o dal personale docente e non docente
5.6. Numero delle uscite.
Il numero delle uscite dai singoli piani dell'edificio non
deve essere inferiore a due. Esse vanno poste in punti
ragionevolmente contrapposti.
Per ogni tipo di scuola i locali destinati ad uso collettivo
(spazi per esercitazioni, spazi per l'informazione ed attività
parascolastiche, mense, dormitori) devono essere dotati,
oltre che della normale porta di accesso, anche di
almeno una uscita di larghezza non inferiore a due
moduli (1,20 m), apribile nel senso del deflusso, con
sistema a semplice spinta, che adduca in luogo sicuro.
Le aule didattiche devono essere servite da una
porta ogni 50 persone presenti; le porte devono
avere larghezza almeno di 1,20 ed aprirsi in senso
dell'esodo quando il numero massimo di persone
presenti nell'aula sia superiore a 25 e per le aule per
esercitazione dove si depositano e/o manipolano sostanze
infiammabili o esplosive quando il numero di persone
presenti sia superiore a 5.
Le porte che si aprono verso corridoi interni di deflusso
devono essere realizzate in modo da non ridurre la
larghezza utile dei corridoi stessi.
13. Norme transitorie.
Negli edifici esistenti, entro cinque anni dall'entrata in
vigore del presente decreto, devono essere attuate le
prescrizioni contenute negli articoli seguenti: scuole
realizzate successivamente all'entrata in vigore del
decreto ministeriale 18 dicembre 1975: 2.4, 3, 4, 5, 6.1,
6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7, 8, 9, 10, 12; scuole preesistenti
alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 18
dicembre 1975: 2.4, 3.1, 5 (5.5 larghezza totale riferita al
solo piano di massimo affollamento), 6.1, 6.2, 6.3.0, 6.4, 6.5,
6.6, 7, 8, 9, 10, 12.
14. Deroghe.
Nei casi in cui per particolari motivi tecnici o per
speciali esigenze funzionali, non fosse possibile
attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nella
presente normativa, il titolare della gestione della
scuola può avanzare motivata richiesta di deroga in
base all'art. 21 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 577 del 29 luglio 1982 e secondo le
procedure indicate nello stesso articolo.
Le istanze devono essere redatte in carta legale e
corredate di grafici e di relazione tecnica che illustri,
sotto l'aspetto antincendio, le caratteristiche dell'edificio
e le misure alternative proposte al fine di garantire un
grado di sicurezza equivalente a quello previsto dalle
norme a cui si intende derogare.
Lettera Circolare prot. n. 954/4122 sott. 32 del 17/05/1996
Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica Chiarimenti sulla larghezza delle porte delle aule
didattiche ed esercitazioni.
(Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno - Principali
quesiti di Prevenzione Incendi )
Con il decreto legislativo 19.03.1996 n. 242 sono state
apportate alcune modifiche alle vigenti disposizioni in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare
nell'art. 16 sono state specificate le misure alle quali devono
essere adeguati i luoghi di lavoro esistenti.
Al riguardo atteso quanto stabilito dal decreto legislativo 19
settembre 1994, così come modificato dal decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242,
relativamente alle uscite dei locali di lavoro, si ritiene
opportuno chiarire che, nell'ambito delle strutture
scolastiche costruite od utilizzate prima del 27
novembre 1994, i locali destinati ad aule didattiche ed
esercitazioni, non dovranno essere adeguati al terzo
comma del punto 5.6 dell'allegato al DM 26.08.1992, per
quanto attiene la larghezza delle porte, essendo le
misure ivi previste in contrasto con i citati decreti
legislativi.
La larghezza delle porte dei suddetti locali deve in ogni
caso essere conforme a quanto previsto dalla
concessione edilizia ovvero della licenza di abitabilità,
così come espressamente richiamato dall'art. 16, 3°
comma, del decreto legislativo n. 242/96.
Nota prot. n. P480/4122 sott. 32 del 6 maggio 2008
DM 26.08.1992. Attività n 85. Norme di prevenzione
incendi per l'edilizia scolastica - Quesito.
I diversi indici di affollamento delle aule scolastiche
dettate dai competenti Dicasteri sono in relazione ad una
serie di parametri ciascuno dei quali corrisponde ad
esigenze particolari.
Per quanto attiene alla prevenzione incendi, il valore
di 26 persone/aula previsto dal decreto ministeriale 26
agosto 1992 costituisce il parametro ufficiale in vigore
all'epoca dell'emanazione del decreto stesso il quale, al
punto 5.0, prevede la possibilità di adottare indici
diversi purché il titolare responsabile dell'attività
sottoscriva apposita dichiarazione.
D'altra parte, ai fini della sicurezza antincendi,
condizione fondamentale per garantire un sicuro
esodo dalle aule in caso di necessità è che queste
ultime dispongano di idonee uscite come prescritto al
punto 5 6. del citato decreto. A fronte di tale
condizione cautelativa, un modesto incremento
numerico della popolazione scolastica per singola
aula, consentito dalle norme di riferimento del Ministero
della Pubblica Istruzione, purché compatibile con la
capacità di deflusso del sistema di vie di uscita, non
pregiudica le condizioni generali di sicurezza.
Legge 11 gennaio 1996, n. 23
(in GU n. 15 -Serie generale- del 19 gennaio 1996)
Norme per l'edilizia scolastica
Art. 1.- Finalità
1. Le strutture edilizie costituiscono elemento
fondamentale e integrante del sistema scolastico.
Obiettivo della presente legge è assicurare a tali
strutture uno sviluppo qualitativo e una collocazione
sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle
dinamiche formative, culturali, economiche e sociali.
2. La programmazione degli interventi per le finalità di
cui al comma 1 deve garantire:
a) il soddisfacimento del fabbisogno immediato
di aule, riducendo gli indici di carenza delle diverse
regioni entro la media nazionale;
b) la riqualificazione del patrimonio esistente, in
particolare di quello avente valore storicomonumentale;
c) l'adeguamento alle norme vigenti in materia di
agibilità, sicurezza e igiene;
d) l'adeguamento delle strutture edilizie alle
esigenze della scuola, ai processi di riforma degli
ordinamenti e dei programmi, all'innovazione didattica
e alla sperimentazione;…
Art. 2.- Interventi da realizzare
1. Possono essere finanziati in base alla presente
legge:
a) la costruzione e il completamento di edifici
scolastici ….
b) le ristrutturazioni e le manutenzioni
straordinarie dirette ad adeguare gli edifici alle
norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza,
igiene
ed
eliminazione
delle
barriere
architettoniche; ……
Art. 3.- Competenze degli enti locali
1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della
legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla
realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione
ordinaria e straordinaria degli edifici:
a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole
materne, elementari e medie;
b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e
scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i
licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di
accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche,
nonché di convitti e di istituzioni educative statali.
Art. 5.- Norme tecniche
1. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, il
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici, tenuto conto delle
proposte
dell'Osservatorio
per
l'edilizia
scolastica, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, adotta, con proprio
decreto, le norme tecniche-quadro, contenenti gli
indici minimi e massimi di funzionalità
urbanistica, edilizia e didattica indispensabili a
garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e
omogenei sul territorio nazionale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui al comma 1, approvano
specifiche norme tecniche per la progettazione
esecutiva degli interventi, definendo in particolare indici
diversificati riferiti alla specificità dei centri storici e delle
aree metropolitane.
3. In sede di prima applicazione e fino
all'approvazione delle norme regionali di cui al comma
2, possono essere assunti quali indici di riferimento
quelli contenuti nel D.M. 18 dicembre 1975 del
Ministro dei lavori pubblici, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio
1976.
Art. 6.- Osservatorio per l'edilizia scolastica
1. E' istituito presso il Ministero della pubblica
istruzione l'Osservatorio per l'edilizia scolastica,
composto dai rappresentanti degli organismi nazionali,
regionali e locali competenti in materia di edilizia
scolastica, nonché da una rappresentanza del
Ministero per i beni culturali e ambientali, con compiti
di promozione, di indirizzo e di coordinamento delle
attività di studio, ricerca e normazione tecnica
espletate dalle regioni e dagli enti locali territoriali
nel campo delle strutture edilizie per la scuola e del
loro assetto urbanistico, nonché di supporto dei
soggetti programmatori e attuatori degli interventi
previsti dalla presente legge
Art. 7.- Anagrafe dell'edilizia scolastica
1. Il Ministero della pubblica istruzione
realizza e cura l'aggiornamento, nell'ambito
del proprio sistema informativo e con la
collaborazione degli enti locali interessati, di
un'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica
diretta ad accertare la consistenza, la
situazione e la funzionalità del patrimonio
edilizio scolastico. Detta anagrafe è articolata
per regioni e costituisce lo strumento
conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi
livelli di programmazione degli interventi nel
settore.
Art. 11.- Norme integrative regionali
1. Le regioni emanano, nel rispetto della normativa
nazionale in materia di lavori pubblici, norme
legislative per la realizzazione di opere di edilizia
scolastica sulla base delle disposizioni della presente
legge, che costituiscono principi della legislazione dello
Stato a norma degli articoli 117 e 118 della legge 27
dicembre 1947 (Costituzione).
4. In attesa della emanazione delle norme di cui al
presente articolo, gli enti territoriali competenti, ai
sensi della presente legge, per interventi relativi
all'edilizia scolastica, sono tenuti comunque al
rispetto delle leggi statali vigenti in materia.
Art. 12.- Norme transitorie e finali
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge non si applica, salvo quanto
previsto al comma 3 dell'articolo 5, il D.M. 18
dicembre 1975 del Ministro dei lavori pubblici,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976.
6. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle istituzioni scolastiche statali nonché a quelle
provinciali e comunali autorizzate o riconosciute
dallo Stato.
Decreto Ministeriale 21 giugno 1996, n. 292
Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle
istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica
Istruzione, ai sensi dei decreti legislativi n. 626/94 e
n. 242/96.
Art. 1
Ai fini ed effetti dei Decreti legislativi n. 626/94 e n.
242/96 citati in premessa e ferme restando le
attribuzioni e le competenze dei dirigenti degli uffici e
dei preposti, ove presenti, nei rispettivi ambiti di
responsabilità, il datore di lavoro per gli uffici e le
istituzioni scolastiche dipendenti dal Ministero
della Pubblica Istruzione viene individuato, per
quanto riguarda gli obblighi di loro competenza,
come segue:
C) Istituzioni scolastiche ed educative statali: i Capi
della Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali
Misure per l'evacuazione in caso di emergenza
• Affollamento: massimo affollamento ipotizzabile
aule = 26 persone per aula;
servizi = persone effettivamente presenti + il 20%;
refettori e palestre = densità di affollamento pari a 0.4
persone/mq.
• La capacità di deflusso, intesa come il numero massimo
di persone che in un sistema di vie d'uscita possa defluire
attraverso un'uscita di "modulo uno" (larghezza pari a 60
cm), non deve essere superiore a 60 per ogni piano.
• Ogni scuola deve avere un sistema di vie d'uscita che
sia dimensionato in base al massimo affollamento
ipotizzabile in funzione della capacità di deflusso e deve
avere almeno due uscite verso un luogo sicuro
Gli spazi distribuiti su più piani debbono essere serviti
oltre che dalle scale che regolano il normale afflusso, anche
da almeno una scala di sicurezza (esterna, o interna a prova
di fumo).
La larghezza delle vie d'uscita e delle porte dei locali
frequentati da studenti non deve essere inferiore a 1.20 m
(misurata nel punto più stretto della luce).
La lunghezza delle stesse non deve essere superiore a 60
m (misurata dal luogo sicuro alla porta del locale più vicino
frequentato dalle persone presenti).
La larghezza totale delle uscite di ogni piano è
determinata dal rapporto tra il massimo affollamento
ipotizzabile e la capacità di deflusso.
Numero delle uscite:
dipende dalla tipologia del locale, nel caso l’edificio abbia più di
un piano, le uscite devono essere almeno due per ogni
piano, in posizione contrapposta.
Per mense, dormitori, aule magne, aule di riunione, spazi per
le attività di gruppo e parascolastiche almeno una porta,
oltre quella di accesso, con larghezza non inferiore a 1.20
m, apribile a spinta nel verso dell'esodo e che adduca in un
luogo sicuro.
Per aule didattiche 1 porta ogni 50 persone, se il numero
di persone è superiore a 25 le porte debbono essere
larghe almeno 1.20 m ed aprire a spinta nel verso
dell'esodo.
Per aule di esercitazione qualora si manipolino sostanze
infiammabili o esplosive le porte dovranno essere larghe
almeno 1.20 m e dovranno aprirsi a spinta nel verso
dell'esodo qualora il numero di persone presenti sia
maggiore di 5.
D. M. 24 luglio 1998, n. 331
Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete
scolastica, la formazione delle classi e la determinazione
degli organici del personale della scuola
Art. 9 - Scostamenti
9.1 Al fine di assicurare la massima possibile coincidenza tra
le classi previste ai fini della determinazione dell'organico di
diritto e quelle effettivamente costituite all'inizio di ciascun
anno scolastico, è consentito derogare, in misura non
superiore al 10%, al numero massimo e minimo di alunni
per classe previsto, di regola, per ciascun grado di scuola,
dai successivi articoli.
Art. 10 - Classi con alunni in situazione di handicap
10.1 Per garantire la massima possibile efficacia nel
processo di integrazione scolastica le classi che
accolgono alunni in situazione di handicap (comprese le
sezioni di scuola materna) possono essere costituite con
meno di 25 iscritti, tenuto conto sia dell'organizzazione
complessiva della scuola, con riguardo alle attività formative
previste e alle risorse di personale, sia della natura
dell'handicap e delle condizioni soggettive dei singolo
alunno, nonché degli obiettivi e della metodologia prevista
dal piano educativo individualizzato.
10.2 Le classi che accolgono alunni portatori di
handicap in situazione di disagio e difficoltà di
apprendimento particolarmente gravi possono
essere costituite con meno di 20 iscritti, ove tale
esigenza sia adeguatamente motivata nei piani
educativi individualizzati, con riguardo anche alle
condizioni organizzativi delle singole scuole e alle
risorse professionali disponibili.
Art. 13 - Monitoraggio sulle dimensioni delle classi
13.1 L'osservanza dei limiti numerici di cui agli
articoli 14, 15i 16, 17, 18 e 19 costituisce oggetto di
specifico monitoraggio. A tal fine gli uffici scolastici
provinciali provvedono alla piena utilizzazione dei
sistema informativo per la trasmissione dei dati
concernenti la determinazione degli organici di diritto e
l'adeguamento degli stessi alle situazioni di fatto.
Art. 14 - Disposizioni relative alla scuola materna
14.1 Nella prospettiva dell'estensione della frequenza
della scuola materna a tutti i bambini dai 3 ai 5 anni e
della riduzione dei numero massimo di bambini per
sezione le stesse sezioni di scuola materna sono
costituite, di norma, con un numero massimo di 25
bambini e minimo di 15 salvo il disposto dell'art.10.
14.2 Ove non sia possibile redistribuire i bambini tra
scuole viciniori, eventuali iscrizioni in eccedenza
sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa
scuola senza superare, comunque, le 28 unità per
sezione, escludendo dalla redistribuzione le sezioni
che accolgono alunni in situazione di handicap.
Art. 15 - Disposizioni relative alla scuola elementare
15.1 Salvo il disposto dell'art. 1 0, le classi di scuola
elementare sono, di norma, costituite da non più di 25
bambini e non meno di 10. Le pluriclassi sono costituite
con non più di 12 bambini e non meno di 6.
Art. 16 - Disposizioni relative all'istruzione secondaria
di primo grado
16.1 Le classi prime delle scuole medie e delle relative
sezioni staccate sono costituite, di regola, da non più
di 25 e non meno di 15 alunni. Le eventuali iscrizioni in
eccedenza possono essere ripartite, tra le classi
parallele della stessa scuola o sezione staccata,
purché siano di entità non superiore ad uno o,
eccezionalmente, due alunni per classe; si procede,
peraltro, alla formazione di un'unica prima classe
qualora il numero degli alunni iscritti sia inferiore a 30.
Per le classi che accolgono alunni in situazione di handicap
si applica, comunque, il disposto dell'art. 10.
Art. 18 - Disposizioni relative alla formazione delle classi
iniziali negli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore
18.1 Le prime classi degli istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore, sono costituite, di regola, con non
meno di 25 allievi. A tal fine la previsione del numero delle
classi prime che funzioneranno nell'anno scolastico
successivo deve essere formulata dividendo per 25 il numero
prevedibile di alunni iscritti…. Le eventuali iscrizioni in
eccedenza sono distribuite tra le classi dello stesso
istituto, scuola, sede coordinata e sezione staccata o
aggregata, qualora non sia possibile trasferire ad istituti
viciniori dello stesso ordine e tipo le richieste eccedenti, e
senza superare, comunque, il numero di 28 studenti per
classe; si costituisce un'unica classe quando le iscrizioni
previste siano meno di 30. Per le classi che accolgono
alunni in situazione di handicap si applica, comunque, il
disposto dell'art. 10.
18.5 L'esistenza di elementi obiettivi di valutazione
che rendono necessaria la costituzione di classi
iniziali con meno di 25 alunni (limitate dimensioni di
aule e laboratori, necessità di utilizzazione di strumenti
tecnici particolarmente voluminosi o di macchine e
materiali pericolosi per l'incolumità fisica e la salute degli
studenti) dovrà risultare dalle espresse motivazioni
del
provvedimento
di
autorizzazione
al
funzionamento delle singole classi, che non potranno,
di regola, essere costituite con meno di 20 alunni.
Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81
Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola,
ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133. (GU n. 151 del 2-7-2009 )
Art. 4. Disposizioni per assicurare stabilita’ alla
previsione delle classi e costituzione delle classi in
organico di fatto
1. Al fine di dare stabilita’ alla previsione delle classi,
riducendo al massimo gli scostamenti tra il numero delle
classi previsto ai fini della determinazione dell’organico di
diritto e quello delle classi effettivamente costituite all’inizio
di ciascun anno scolastico, e’ consentito derogare, in
misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo
e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo
e grado di scuola, dal presente regolamento.
Art. 5. Classi con alunni in situazione di disabilita’
2. Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine
e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che
accolgono alunni con disabilita’ sono costituite, di
norma, con non piu’ di 20 alunni, purche’ sia esplicitata e
motivata la necessita’ di tale consistenza numerica, in
rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e
purche’ il progetto articolato di integrazione definisca
espressamente le strategie e le metodologie adottate dai
docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro
personale operante nella scuola. L’istituzione delle
predette classi deve in ogni caso far conseguire le
economie previste nei tempi e nelle misure di cui
all’articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
Art. 9. Disposizioni relative alla scuola dell’infanzia
2. Le sezioni di scuola dell’infanzia sono costituite, di
norma, salvo il disposto di cui all’articolo 5, commi 2 e 3,
con un numero di bambini non inferiore a 18 e non
superiore a 26.
3. Ove non sia possibile ridistribuire i bambini tra scuole
viciniori, eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite
tra le diverse sezioni della stessa scuola senza
superare, comunque, le 29 unita’ per sezione, escludendo
dalla redistribuzione le sezioni che accolgono alunni con
disabilita’.
Art. 10. Disposizioni relative alla scuola primaria
1. Salvo il disposto dell’articolo 5, commi 2 e 3, le classi di
scuola primaria sono di norma costituite con un numero
di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26,
elevabile fino a 27 qualora residuino resti. Le pluriclassi
sono costituite da non meno di 8 e non piu’ di 18 alunni.
6. L’istituzione delle classi secondo i criteri ed i parametri
di cui ai commi da 1 a 5 e’ effettuata nel limite delle
dotazioni organiche complessive di cui all’annuale
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze relativo
alla determinazione delle dotazioni organiche del
personale docente.
Art. 11. Disposizioni relative all’istruzione secondaria di
primo grado
1. Le classi prime delle scuole secondarie di I grado e
delle relative sezioni staccate sono costituite, di
norma, con non meno di 18 e non piu’ di 27 alunni,
elevabili fino a 28 qualora residuino eventuali resti. Si
procede alla formazione di un’unica prima classe
quando il numero degli alunni iscritti non supera le 30
unita’.
Art. 16. Disposizioni relative alla formazione delle classi
iniziali negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II
grado
1. Le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole
di istruzione secondaria di II grado sono costituite, di
norma, con non meno di 27 allievi. A tal fine la previsione
del numero delle classi del primo anno di corso in
funzione nell’anno scolastico successivo deve essere
formulata dividendo per 27 il numero complessivo di
alunni iscritti nell’istituto o scuola ….
2. Gli eventuali resti della costituzione di classi con 27 alunni
sono distribuiti tra le classi dello stesso istituto, sede
coordinata e sezione staccata o aggregata, qualora non sia
possibile trasferire in istituti viciniori dello stesso ordine e tipo
le domande eccedenti, e senza superare, comunque, il
numero di 30 studenti per classe; si costituisce una sola
classe quando le iscrizioni non superano le 30 unita’.
Confronto fra le due legislazioni
Precedente
legislazione
(DM 331/1998)
Con le nuove
norme
(DPR 81/2009)
Minimo
Massimo
Minimo
Massimo
Scuola
dell’infanzia
15
25
18
26+10%
= 29
Scuola
primaria
10
25
15
Scuola
secondaria
di 1° grado
15
25
18
27+10%
= 30
28+10%
= 31
Scuola
secondaria
di 2° grado
(15) 25
25
(22) 27
30+10%
= 33
Legge 6 agosto 2008, n. 133
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
Art. 64.
Disposizioni in materia di organizzazione scolastica
1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di
una piena valorizzazione professionale del personale
docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono
adottati interventi e misure volti ad incrementare,
gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da
realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per
un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei
tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni
diversamente abili.
3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente
articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, …, predispone, …, un piano programmatico di
interventi volti ad una maggiore razionalizzazione
dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili,
che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al
sistema scolastico.
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3…su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze…. anche modificando le disposizioni legislative
vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema
scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:….
c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione
delle classi;
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
La Scuola in cifre 2009/2010
Alunni che frequentano la scuola statale 7.852.359
A ) Insegnanti che lavorano nella scuola statale: 822.000
di cui di sostegno: 89.000
di cui di religione: 26.000
B) Insegnanti che lavorano nella scuola statale senza gli
insegnanti di sostegno e di religione:
707.000
R1 = Rapporto alunni/insegnanti A = 9,55
R2 = Rapporto alunni/insegnanti B = 11,11
Incremento R2 – R1 = 11,11 – 9,55 = 1,56
Ordinanza n° 163 T.A.R. del Molise
del 31 agosto 2011
Rilevato, ad un primo sommario esame proprio
della fase cautelare, che il ricorso appare
assistito da sufficienti profili di fondatezza con
particolare riferimento al motivo di censura con
il quale è stato contestato il mancato rispetto
delle norme igieniche e di sicurezza in
conseguenza del sovraffollamento delle classi
prime.
Rilevato in particolare che, in relazione al richiamato motivo
di censura, nessuna deduzione difensiva è stata articolata
in fatto o in diritto dalla difesa erariale sicchè in
applicazione del generale principio di non contestazione
devono ritenersi, allo stato, sussistenti le carenze
segnalate dal dirigente scolastico con nota del 19 maggio
2011 e del 8 luglio 2011 nonché dal responsabile della
sicurezza con nota del 6 luglio 2011 essendo comunque
onere dell’ufficio scolastico regionale, in sede di
dimensionamento delle classi, verificare preventivamente
il rispetto delle norme igieniche e di sicurezza, pur in
presenza di possibili inadempienze imputabili alla Provincia
quale ente responsabile della manutenzione degli immobili
scolastici.
P.Q.M.
Accoglie la domanda cautelare e, per l’effetto,
sospende gli effetti del provvedimento
impugnato.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso
l'udienza pubblica del 24.5.2012.
Compensa
cautelare.
le
spese
della
presente
fase
La
presente
ordinanza
sarà
eseguita
dall'Amministrazione ed è depositata presso la
segreteria del tribunale che provvederà a darne
comunicazione alle parti.
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Relazione di Carlo Salmaso in