Finanziaria 2003 – riflessi sul S.S.N.
Legge Finanziaria 2003
Capo
I Disposizioni in materia di spesa
Capo II Oneri di personale
Capo IV Interventi nel settore sanitario
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Finanziaria 2003 – riflessi sul S.S.N.
Capo I
Disposizioni in materia di spesa
Art. 24 (Acquisto di beni e servizi)
1 Procedure con modalità comunitaria sopra i 50.000 €
2 Obbligo di utilizzo delle convenzioni quadro CONSIP s.p.a.
3 Nullità dei contratti in violazione punti 1 e 2
4 Eccezionalità della trattativa privata anche nelle ipotesi consentite
• Motivazione
• Indagine di mercato
• Comunicazione alla Corte dei Conti
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Principio e coordinamento per le Regioni
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Capo II
Oneri di personale
Art. 33
comma
4 Gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali 20022003 sono a carico delle amministrazioni di
competenza nell’ambito delle disponibilità dei
rispettivi bilanci
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Capo II
Oneri di personale
Art. 34
Comma 11
Con D.P.C.M. da emanare entro 60 gg. vengono fissati
limiti alle assunzioni 2003
•
•
•
•
Comma
Ammessa la mobilità
Contenute entro il 50% delle cessazioni 2002 (esclusi I.P.)
Appartenenti solo al ruolo sanitario
Criteri di ridefinizione delle Dotazioni Organiche (comma
1,2 e 3)
4 Fino all’emanazione del D.P.C.M. è fatto divieto di assunzioni
a tempo indeterminato fatto salvo le figure professionisti non
fungibili con consistenza organica non superiore all’unità (e
le categorie protette)
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Capo II
Oneri di personale
Segue
Comma 11
Comma
Art. 34
per il 2003 assunzioni a tempo determinato
(convenzioni, collaborazioni coordinate
continuative) nel limite del 90% della spesa media
del triennio 1999/2001 con esclusione degli I.P.
22 per il 2004 e 2005 realizzazione di una riduzione
del personale non inferiore all’1% a quello in
servizio al 31.12.’03
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Capo IV
Interventi nel settore sanitario
Art. 52
•
•
partecipazione alla spesa (50 €) delle cure
termali
adempimenti della Regione:
a)
b)
Attivazione del monitoraggio delle prestazioni mediche
Criteri delle modalità di erogazione delle prestazioni NON
appropriate
c)
Eliminazione o significativo contenimento delle liste d’attesa
(senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato) con
accertamenti diagnostici su sette gg. alla settimana
Decadenza automatica dei Direttori Generali che non
raggiungono l’equilibrio economico
d)
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Capo IV
Interventi nel settore sanitario
segue
Art. 52
• Disposizioni inerenti la spesa farmaceutica e i
medicinali omeopatici
• utilizzo della tessera con il codice fiscale nella carta
dei servizi sanitari per potenziare il monitoraggio
delle prescrizioni mediche, farmaceutiche,
specialistiche e ospedaliere
Art. 54 L.E.A.
Conferma, dal 1° gennaio 2001, i livelli essenziali di
assistenza già normati dal D.P.C.M. 29.11.2001.
Riserva ad un successivo atto del Governo eventuali
modifiche
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Capo IV
Interventi nel settore sanitario
Art. 56
Istituzione di un fondo per progetti di ricerca
(2003 = 225 ML di € e 100 ML di € dal 2004)
Art. 57
Commissione unica sui dispositivi medici. Le ASR devono
esporre on line, via Internet, i costi di acquisto
semestralmente. La prima rilevazione entro il 31.3.’03
Art. 58
Incentivi per la ricerca farmaceutica
Art. 59
Deducibilità delle erogazioni liberali a favore della ricerca
sulle malattie neoplastiche (max 500 €)
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“Decreto tagliaspese”
Decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze del
29.11.2002
applicativo del
Decreto Legge 6 settembre 2002 n° 194
convertito in
Legge 31 ottobre 2002 n° 246
“Misure urgenti per il controllo, la trasparenza
e il contenimento della spesa pubblica”
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“Decreto tagliaspese”
Per le Aziende Sanitarie i costi della
produzione individuati in apposito prospetto
previsti nei rispettivi budget 2002 sono ridotti
del 15%.
Gli avanzi derivanti dalla predetta riduzione
sono evidenziati in apposito fondo di
accantonamento da iscrivere nel passivo del
fondo patrimoniale.
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“Decreto tagliaspese”
Conferenza delle Regioni 19.12.’02 ipotizza
ricorso delle Regioni al TAR Lazio sul
“Decreto tagliaspese”
rilevandone l’oggettiva inapplicabilità
1) La Legge non parla mai di applicabilità alle Aziende Sanitarie
2) Il Decreto è invasivo delle competenze Regionali in materia
Sanitaria
3) Non è logico (né possibile) disporre alla data del 29 novembre
una riduzione di spesa del 15% a valere sull’anno in corso
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