Master in “Regolazione dei mercati e dell’attività
finanziaria” - Università LUISS - G. Carli
11 maggio 2012
LA DISCIPLINA ANTITRUST
dr.ssa Anna Argentati
Direttore Aggiunto -Ufficio Studi
AGCM

I. La normativa antitrust : aspetti generali
 La ratio della disciplina antitrust
 Il quadro comunitario in materia di concorrenza
 Funzioni e poteri dell’AGCM

INDICE
II. La disciplina sostanziale
 le intese restrittive della concorrenza
 gli abusi di posizione dominante
 le concentrazioni
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ASPETTI GENERALI
I. Aspetti generali

LA RATIO DELLA NORMATIVA ANTITRUST

IL QUADRO COMUNITARIO IN MATERIA DI CONCORRENZA

FUNZIONI E POTERI DELL’AGCM
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3
ASPETTI GENERALI
Ratio della disciplina antitrust

Efficienza allocativa e produttiva

Efficienza dinamica

Benessere dei consumatori

Decentramento potere economico
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ANTITRUST COMUNITARIO
Norme applicabili ai comportamenti di impresa



Intese restrittive (art. 101)
Abusi di posizione dominante (art. 102)
Controllo delle concentrazioni
Norme applicabili agli Stati


Valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato
Controllo delle restrizioni alla concorrenza derivanti da atti e misure pubbliche
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ANTITRUST COMUNITARIO
Articolo 101 (divieto di intese restrittive)
1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese,
tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che
possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per
oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza
all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni
di transazione,
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti,
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento,
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni
equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza,
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano
alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno
diritto.
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ANTITRUST COMUNITARIO
Articolo 102 (Divieto di abuso di posizione dominante)
1. È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere
pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo
da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o
su una parte sostanziale di questo.
Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre
condizioni di transazione non eque,
b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei
consumatori,
c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili
per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio
per la concorrenza,
d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri
contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi
commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
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ANTITRUST COMUNITARIO
Art. 101(3) Esenzione in deroga delle intese restrittive
Il divieto di cui al paragrafo 1 dell’art. 101 può essere dichiarato inapplicabile alle
intese che soddisfano cumulativamente 4 condizioni:
a) contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a
promuovere il progresso tecnico o economico,
b) riservino agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva,
c) non impongano alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per
raggiungere tali obiettivi,
d) diano a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte
sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
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ANTITRUST COMUNITARIO
La riforma del sistema comunitario di tutela della
concorrenza (Reg. n. 1/2003)
a) Superamento del carattere centralistico del sistema comunitario e
maggiore decentramento dei poteri applicativi in favore degli Stati
membri (autorità e giudici nazionali)
- Eliminata competenza esclusiva della Commissione europea ad
applicare l’art. 101.3 TFUE (prevista dal reg. 17/62)
- Passaggio da un sistema di “autorizzazione preventiva” delle intese
restrittive ad un sistema di “eccezione legale”, con autovalutazione
imprenditoriale dell’ammissibilità degli accordi
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ANTITRUST COMUNITARIO
La riforma del sistema comunitario di tutela della
concorrenza (Reg. n. 1/2003)
b) creazione della “Rete” europea delle autorità nazionali di
concorrenza e Commissione europea (European competition
network):
- tutte competenti ad applicare gli artt. 81 e 82;
- stretta collaborazione: obblighi di informazione preventiva, consultazione,
meccanismi di coordinamento, scambio delle informazioni e degli elementi
di prova
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ANTITRUST COMUNITARIO
Il controllo delle concentrazioni





Le norme comunitarie si applicano alle operazioni di concentrazione di
dimensione comunitaria
Principio di sussidarietà: ciascuna concentrazione viene esaminata
dall’autorità più appropriata (meccanismi di rinvio fra ANC e
Commissione)
Obbligo di notifica preventiva alla Commissione (effetti sospensivi).
Potere sanzionatorio per violazione dell’obbligo di notifica e per aver
realizzato comunque la concentrazione.
Potere di autorizzazione condizionata e anche di
deconcentrazione.
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ANTITRUST NAZIONALE
La legge 10 ottobre 1990, n. 287, che istituisce l’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), riproduce
fedelmente le norme antitrust comunitarie :
Art. 2 l. 287/90
Art. 3 l. 287/90
Art. 4 l. 287/90
Art. 6 l. 287/90
art. 101 TFUE
art. 102 FUE
art. 101(3) TFUE
Reg. 139/04
Le norme nazionali devono essere interpretate conformemente
“ai principi dell’ordinamento delle Comunità Europee in
materia di concorrenza” (art. 1, comma 4, L. 287/90)
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ANTITRUST NAZIONALE
Cos’è l’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato (AGCM):

Autorità indipendente: amministrazione pubblica non governativa, istituita
dalla legge n. 287/1990, dotata di autonomia organizzativa e gestionale.
Organo collegiale composto da 1 Presidente e 3 Commissari, nominati dai
presidenti di Camera e Senato, con mandato, non rinnovabile, di 7 anni; divieto
di esercitare alcuna attività professionale o di consulenza.
 Modalità di azione: l’AGCM agisce secondo un procedimento di carattere
contenzioso, disciplinato dal D.P.R. n. 217/98
 Le decisioni AGCM sono soggette esclusivamente al controllo del giudice
amministrativo, in primo grado (TAR Lazio) e secondo grado (Consiglio di
Stato).

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ANTITRUST NAZIONALE
Competenze dell’AGCM:




Tutelare la concorrenza : applica la l. 287/90 e gli
articoli in materia di concorrenza del TFUE
Tutelare il consumatore attraverso la repressione
delle pratiche commerciali scorrette e il controllo
delle clausole vessatorie nei contratti standard:
applica il d.lgs. 206/2005 (artt. 18-27 Codice del Consumo)
e art. 5 d.l. 1/2012
Sanzionare la pubblicità ingannevole e
comparativa illecita: applica il d.lgs. 145/2007
Vigilare sul conflitto di interessi dei titolati di cariche
di Governo: applica la l. 215/04
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ANTITRUST NAZIONALE
Ambiti di intervento in materia di concorrenza:
 Applicazione degli artt. 2, 3 e 6 della legge n. 287/90 e
degli artt. 101 e 102 del Trattato CE: accertamento degli
illeciti, diffida e sanzioni pecuniarie (artt. 15 e 19).



Attività di segnalazione su norme e regolamenti
anticoncorrenziali (artt. 21 e 22)
Potere di impugnativa degli
anticoncorrenziali (art. 21-bis)
atti
amministrativi
Indagini conoscitive (art. 12)
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ANTITRUST NAZIONALE
Il procedimento istruttorio in materia antitrust




Attivazione AGCM
denuncia di parte
azione d’ufficio
(concentrazioni) comunicazione preventiva
Fase preistruttoria (Uffici): può sfociare in archiviazione (per le
concentrazioni, provv. di non avvio, ovvero dichiarazione di
compatibilità concorrenziale) o in avvio di istruttoria (delibera
dell’Autorità su proposta Uffici)
Fase istruttoria (Uffici)
Fase decisoria (Autorità)
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ANTITRUST NAZIONALE
Fase istruttoria

Provvedimento avvio


comunicazione avvio agli interessati
Attivazione poteri istruttori (art. 14.2)/sanzioni






richieste informazioni
esibizione documenti
audizioni
ispezioni (collaborazione GdF)
perizie
consultazione esperti
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ANTITRUST NAZIONALE
I nuovi poteri dell’AGCM

Misure cautelari (art. 14-bis, L. n. 287/90)

Decisioni con impegni (art. 14-ter, L. n. 287/90)

Programma di clemenza (art. 15.2-bis, L. n. 287/90)
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DISCIPLINA ANTITRUST
LA DISCIPLINA ANTITRUST: DUE NOZIONI
PRELIMINARI

La nozione di impresa

La nozione di mercato rilevante
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DISCIPLINA ANTITRUST
La nozione di impresa
 “qualsiasi entità che svolga un’attività economica, a

prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle
sue modalità di finanziamento” CG, 23 aprile 1991,
sentenza Hofner-Macroton).
Nozione ampia e funzionale: conseguenze applicative
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DISCIPLINA ANTITRUST
Il mercato rilevante

La definizione del mercato rilevante costituisce
uno strumento per individuare e definire
l’ambito nel quale le imprese sono in
concorrenza tra loro.

Lo scopo principale è individuare in modo
sistematico le pressioni concorrenziali alle quali
sono sottoposte le imprese interessate.
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21
DISCIPLINA ANTITRUST
Il mercato rilevante

Il mercato va definito sotto il profilo del prodotto
che geografico per individuare i concorrenti
effettivi delle imprese interessate che sono in
grado di condizionare il comportamento di
queste ultime e di impedire loro di operare in
modo indipendente da effettive pressioni
concorrenziali
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22
DISCIPLINA ANTITRUST
Il mercato rilevante

Il mercato del prodotto comprende tutti i prodotti
e/o servizi che sono considerati interscambiabili
o sostituibili dal consumatore, in ragione delle
caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e
dell’uso al quale sono destinati
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23
DISCIPLINA ANTITRUST
Il mercato rilevante

(…) Il mercato geografico comprende l’area
nella quale le imprese in causa forniscono o
acquisiscono prodotti o servizi, nella quale le
condizioni di concorrenza sono sufficientemente
omogenee e che può essere tenuta distinta dalle
zone geografiche contigue perché in queste
ultime le condizioni di concorrenza sono
sensibilmente diverse
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LE INTESE
 Inquadramento
teorico e criteri di
valutazione
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LE INTESE
RATIONALE ECONOMICO DEL DIVIETO DI INTESE
RESTRITTIVE
- In un regime di concorrenza, ogni impresa deve determinare
in modo autonomo la propria condotta di mercato
- Attraverso l’intesa due o più imprese indipendenti
sostituiscono la reciproca collaborazione alla determinazione
autonoma delle rispettive condotte di mercato, con
eliminazione di ogni incertezza sulle condotte del concorrente
- Le intese restrittive riproducono su un mercato gli effetti del
monopolio: inefficienza allocativa e produttiva
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LE INTESE
Tipologie di intese

INTESE ORIZZONTALI
(tra imprese che operano allo stesso livello del processo produttivo o distributivo;
es. Intese di prezzo, o di compartimentazione del mercato)

INTESE VERTICALI
(tra imprese che operano a livelli diversi, ad es. tra produttore e distributori: es.
fissazione del prezzo di rivendita o applicazione di clausole di esclusiva o di
esclusiva territoriale)
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LE INTESE
Ai sensi dell’art. 2 della L. 287/90, sono intese:
- gli accordi tra imprese
- le pratiche concordate
- le delibere di consorzi e associazioni di imprese
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28
 Accordi
Forme esplicite di concertazione (incontro del
consenso) tra due imprese indipendenti;
Irrilevanza dell’aspetto formale: può trattarsi
di un normale contratto, ma anche di un
gentlements agreement, di un protocollo
preliminare, d’intesa, ecc. …
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Pratiche concordate
forma di concertazione non esplicita che conduce
ad un coordinamento del comportamento tra più
imprese senza formalizzazione negoziale del
consenso.
Elementi essenziali: l’esistenza di una qualche
forma di ‘contatto’ e comportamento coordinato
sul mercato
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30
 le deliberazioni di consorzi
e associazioni di imprese
atti unilaterali, espressione della volontà di un ente
collettivo idonei ad influenzare il comportamento
delle imprese consorziate/associate/ecc.
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LE INTESE VIETATE
Sono VIETATE le intese che abbiano per
OGGETTO o per EFFETTO di IMPEDIRE,
RESTRINGERE, o FALSARE in maniera
consistente il gioco della concorrenza
all’interno del mercato nazionale o in una sua
parte RILEVANTE ...
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LE INTESE VIETATE
Oggetto ed effetto dell’intesa

In presenza di intese aventi ad OGGETTO restrizioni gravi della
concorrenza : l’illecito sussiste anche se non sono provati gli effetti

Se l’oggetto non è restrittivo è necessario dimostrare che l’intesa ha
prodotto EFFETTI restrittivi

Ciò vale per tutte le forme di intesa
Intese orizzontali restrittive nell’oggetto
 Fissazione concordata dei prezzi o di altre condizioni contrattuali
 Fissazione delle quote di produzione e ripartizione del mercato
 Alterazione dello svolgimento di gare
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LE INTESE VIETATE
Questioni principali
 La
prova dell’intesa
 Poteri
dell’Autorità in materia di intese
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LE INTESE VIETATE
La prova delle intese:
 La dimostrazione dell’accordo o della delibera



presuppone l’esistenza di un atto specifico
Non serve il documento scritto dell’accordo e possono
rilevare anche note interne se attendibili e confermate da
altri elementi
La pratica concordata si desume dall’analisi dei fatti e
dei comportamenti; in genere se manca documentazione
di supporto (scambi informativi, contatti, ecc..) va
dimostrata in via logica (coordinamento come unica
spiegazione possibile)
La delibera è normalmente un atto scritto e formale; può
tuttavia anche essere una lettera informativa agli
associati o un comunicato stampa
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LE INTESE VIETATE
Poteri dell’Autorità
 Il controllo successivo (denuncia di parte o azione
d’ufficio; da poco anche autodenuncia-Programmi
di leniency)
 L’accertamento e ordine di porre fine all’infrazione
 L’applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria fino al 10% del fatturato dell’impresa
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GLI ABUSI DI POSIZIONE DOMINANTE
 Inquadramento
teorico e criteri di
valutazione
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37
GLI ABUSI DI POSIZIONE DOMINANTE

COS’È LA POSIZIONE DOMINANTE

NOZIONE DI ABUSO E COMPORTAMENTI
VIETATI: LE DIVERSE FATTISPECIE

CRITERI DI VALUTAZIONE
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GLI ABUSI DI POSIZIONE DOMINANTE

COS’È LA POSIZIONE DOMINANTE :
possibilità di esercitare potere di mercato

Definizione della Corte di Giustizia:
“situazione di potenza economica grazie alla quale l’impresa che la
detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza
effettiva sul mercato di cui trattasi ed ha la possibilità di tenere
comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi
concorrenti, dei suoi clienti, ed in ultima analisi, dei consumatori”
[ECJ, 13 febbraio 1979, Hoffman- La Roche/Commissione, e anche ECJ, 14
febbraio 1978, United Brands,/Commissione]

Per definire l’esistenza di dominanza, è essenziale definire il mercato
rilevante sul quale valutare il potere dell’impresa.
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GLI ABUSI DI POSIZIONE DOMINANTE
Indicatori di dominanza
elementi oggettivi:
Indicatori di dominanza
elementi soggettivi:

Quota assoluta di mercato

Capacità finanziaria

Quota relativa di mercato

Disponibilità di know how

Stabilità della posizione di mercato

Diritti di proprietà intellettuale e
industriale

Presenza di barriere all’entrata


Il grado di integrazione verticale
Marchio noto


Reputazione presso i consumatori
Ampiezza della gamma dei prodotti
offerti

Il possesso di una forte rete
distributiva

Presenza o meno di concorrenza
potenziale
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GLI ABUSI DI POSIZIONE DOMINANTE
Condotte abusive nel diritto interno (art. 3
legge 287/90 contiene esemplificazioni):

prezzi e condizioni commerciali ingiustificatamente gravose

Impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, gli accessi al mercato, lo
sviluppo tecnologico

Discriminazione

tie-in
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GLI ABUSI DI POSIZIONE DOMINANTE
Classificazione degli abusi
Per soggetto su cui incidono:


Abusi di sfruttamento
(sul consumatore finale, prezzi non equi e pratiche
discriminatorie dei fornitori o dei distributori/molto difficili da
dimostrare)
Abusi escludenti
(concorrente, discr. nei confronti dei concorrenti, pre-emption)
Per tipologia di comportamento:


Abusi di prezzo (ecc. gravosi, predatori, price-squeeze,
scontistica fidelizzante, clausole inglesi, sconti target)
Abusi non di prezzo (in generale, pratiche discriminatorie,
rifiuti a contrarre ingiustificati, pratiche leganti in genere, ecc)
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42
GLI ABUSI DI POSIZIONE DOMINANTE
La nozione di abuso di posizione dominante
“Nozione oggettiva che riguarda il comportamento
dell’impresa in posizione dominante atta ad influire sulla
struttura di un mercato in cui, proprio per il fatto che vi
opera detta impresa, il grado di concorrenza è già
sminuito ed ha come effetto di ostacolare…la
conservazione del grado di concorrenza ancora esistente
sul mercato o lo sviluppo di detta concorrenza”
CG, Hoffmann La Roche, 1979
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43
GLI ABUSI DI POSIZIONE DOMINANTE
Criteri di valutazione dei comportamenti


La speciale responsabilità dell’impresa dominante:
Una stessa condotta ( ad esempio clausole di esclusiva nei contratti di
distribuzione) potrebbe essere lecita per un’impresa e illecita per un’altra in
posizione dominante, in quanto questa, poiché può agire indipendentemente
da concorrenti e clienti, possiede una speciale responsabilità riguardo la
tutela dei meccanismi concorrenziali; l’idea sottostante è che le pratiche
poste in essere dall’impresa dominante abbiano sempre l’effetto di
alterare il mercato, mentre se poste in essere da un’impresa qualsiasi no;
Irrilevanza elemento soggettivo e oggettività dell’abuso:
Non è rilevante “l’intento” abusivo; alcune pratiche, indipendentemente
dalla sussistenza o meno di una volontà abusiva dell’impresa, possono avere
strutturalmente un effetto di alterazione della concorrenza in
ragione del fatto che sono poste in essere da un soggetto dominante;

sufficienza del requisito della “potenzialità” abusiva:
Per provare l’abusività di una condotta, non è necessario dimostrare
l’esistenza di effetti concreti sul mercato; basta che vi sia la “potenzialità”
restrittiva, ovverosia che sussista l’oggetto dell’abuso, ovvero la astratta
idoneità a produrre effetti restrittivi.
Esempio classico: pratiche di scontistica.
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44
GLI ABUSI DI POSIZIONE DOMINANTE
LA RIFORMA nel 2005 DEL TRATTAMENTO DEGLI ABUSI
ESCLUDENTI
Le pratiche poste in essere da imprese dominanti che siano dirette o comunque
idonee a impedire, scoraggiare o limitare la crescita o l’entrata di
concorrenti effettivi o potenziali nel mercato devono essere valutate con
canoni diversi dal passato, secondo due criteri:
1. Criterio degli effetti delle pratiche: non basta la
potenzialità abusiva
2. Criterio delle efficienze dei comportamenti: si richiede
dimostrazione di efficienza della pratica, altrimenti
abusiva
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45
IL CONTROLLO DELLE CONCENTRAZIONI
 Inquadramento
teorico e criteri di
valutazione
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46
CONCENTRAZIONI
Art. 6. - Divieto delle operazioni di concentrazione
restrittive della concorrenza
1. Nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a comunicazione ai sensi
dell'articolo 16, l'Autorità valuta se comportino la costituzione o il rafforzamento
di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o
ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.
Tale situazione deve essere valutata tenendo conto delle possibilità di scelta dei
fornitori e degli utilizzatori, della posizione sul mercato delle imprese interessate,
del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi di mercato, della
struttura dei mercati, della situazione competitiva dell'industria nazionale, delle
barriere all'entrata sul mercato di imprese concorrenti, nonché dell'andamento
della domanda e dell'offerta dei prodotti o servizi in questione.
2. L'Autorità, al termine dell'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, quando accerti
che l'operazione comporta le conseguenze di cui al comma 1, vieta la
concentrazione ovvero l'autorizza prescrivendo le misure necessarie ad
impedire tali conseguenze.
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CONCENTRAZIONI
IL CONTROLLO ANTITRUST DELLE CONCENTRAZIONI
a)
Si deve realizzare una concentrazione
b)
Essa deve essere obbligatoriamente (soglia di fatturato) e
preventivamente notificata
c)
Si valutano prognosticamente gli effetti economici sulla
concorrenza nei mercati in cui essa incide
d)
Alla fine si possono realizzare tre diversi scenari:

Autorizzazione incondizionata

Autorizzazione condizionata

Divieto
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48
CONCENTRAZIONI
Cos’è una concentrazione?
Modifica duratura della struttura di controllo di due o più imprese a seguito
di :
Fusione
di due più imprese
 acquisizione del controllo dell’insieme o di parti di una o
più imprese
 costituzione di un’impresa comune (non cooperativa)
Tre elementi distintivi:
 Nozione di controllo antitrust: esistenza di influenza

determinante


Stabilità del controllo: la modifica deve essere stabile
Impresa come attività economica: è possibile attribuire un
fatturato
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49
CONCENTRAZIONI
Il controllo delle concentrazioni si fa ex ante

Obbligo di comunicazione preventiva (prima che l’operazione si

Individuazione della competenza: fra AGCM e Commissione
Europea

Esiste anche la possibilità che operazioni nazionali per fatturato siano
valutate a livello comunitario (se interessano più Stati), o, al contrario, che
operazioni comunitarie vengano analizzate dall’Autorità nazionale del
paese in cui incidono prioritariamente: meccanismi di rinvio
realizzi-senza passaggio di quote azionarie) e quindi tempi stringenti di
valutazione (30gg.+45gg.).
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50
LE CONCENTRAZIONI
Il processo di valutazione delle concentrazioni è di tipo
prognostico:
-
bisogna occorre prevedere gli effetti futuri sui mercati in cui incide:
diversi a seconda che la concentrazione sia di tipo orizzontale,
verticale, conglomerale
Esso è articolato in due fasi logicamente distinte :
-
Verifica se l’operazione dà luogo alla creazione o al rafforzamento di
una posizione dominante sui mercati interessati
In caso di esito positivo, verifica se essa restringe in modo
sostanziale e durevole la concorrenza (in base ai criteri ex art. 6)
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51
LE CONCENTRAZIONI
La valutazione della concentrazione








Individuazione del o dei mercati rilevanti
Definizione delle posizioni pre-concentrazione
Definizione delle posizioni post-concentrazione
Individuazione degli effetti sul welfare (prezzi-quantità prodotte)
Analisi della concorrenza potenziale
Conclusione dell’analisi (operazione restrittiva o non restrittiva)
Possibile individuazione di misure correttive se restrittiva
Decisione
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CONCENTRAZIONI
Razionale economico degli effetti restrittivi
Nel caso orizzontale (concentrazione tra concorrenti):


determinare una situazione di mercato per cui le imprese possono
esercitare unilateralmente il potere di mercato e aumentare i prezzi
(EFFETTI UNILATERALI)
determinare una struttura industriale che può favorire la collusione, e per
questa via portare comunque ad un effetto di riduzione del welfare
(EFFETTI COORDINATI, di difficile applicazione,)
Nel caso verticale (integrazione a monte o a valle)



effetti di chiusura del mercato (foreclosure)
Innalzamento delle barriere all’ingresso ai nuovi entranti
aumento del rischio di collusione tacita fra operatori verticalmente
integrati
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