LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO
Autore: Piera Loi
FONTE DEL DIRITTO
è ogni fonte qualificata come tale
dall’ordinamento giuridico
Ogni ordinamento giuridico è definito dall’insieme di norme
•sulla produzione del diritto e
•di produzione del diritto
Le norme sulla produzione del diritto hanno tre funzioni:
•identificare le fonti dell’ordinamento
•determinare i criteri di vigenza delle fonti e i rapporti tra di
loro
•indicare i criteri di interpretazione delle fonti
Norme sulla produzione del diritto:
sono contenute nella Costituzione,nelle preleggi, nell’art.2 c.p. e in altre
disposizioni specifiche
art 1 disp.prel
Sono fonti del diritto:
1) le leggi
2) i regolamenti
3) le norme corporative
4) gli usi
Esempio di norma sulla produzione del diritto che definisce, in modo
non esaustivo, i tipi astratti di fonte che a loro volta sono identificati:
•dai soggetti titolari del potere normativo (fonte come potere)
•dalle procedure per esercitare tale potere
•dall’atto formale che costituisce la manifestazione del potere
Quali principi regolano i rapporti
tra le diverse fonti?
“Nessuna fonte può creare altre fonti aventi efficacia maggiore
o anche uguale a quella propria, ma solo fonti dotate di efficacia
minore “
RAPPORTI TRA LE FONTI
posizione cronologica
a) Lex posterior abrogat priori(art.15 disp.prel.c.c.)
”
b) irretroattività (art.11 disp.prel.c.c.)
(principio derogabile- problema
dei diritti quesiti e del diritto penale)
posizione sistematica
a) principio di gerarchia
•legalità: preminenza della legge rispetto agli atti del potere
esecutivo-altro aspetto: riserva di legge
•costituzionalità: non contraddizione delle regole costituzionali
da parte delle regole legislative
b) principio di competenza- criterio delle materie da regolare
FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO
ordinamento
internazionale
ordinamento
comunitario
ordinamento
nazionale
ordinamento
intersindacale
Le fonti internazionali del diritto del lavoro sono
costituite da:
FONTI OBBLIGATORIE
FONTI NON OBBLIGATORIE
•Convenzioni ILO
•Raccomandazioni ILO
•Carta Sociale Europea
(1961-1991))
•Convenzione ONU sui
diritti economici e sociali
•Carta comunitaria
dei diritti sociali
fondamentali dei
lavoratori (1989)
Dichiarazione Universale
• dei diritti dell’uomoONU 1948
•Carta dei diritti
fondamentali (Nizza-2000)
Ogni fonte differisce dalle altre in relazione ai meccanismi
di attuazione e gli apparati sanzionatori
ILO ( BIT, OIL)
• E’ UNA DELLE AGENZIE DELL’ONU FONDATA NEL
1919
• FANNO PARTE DELL’ILO x PAESI
• L’ATTO GIURIDICO FONDAMENTALE E’ LA
DICHIARAZIONE DI FILADELFIA DEL 1944
• LEGIFERA ATTRAVERSO UN’ORGANISMO
ASSEMBLEARE TRIPARTITO CHE SI RIUNISCE A
GIUGNO DI OGNI ANNO (CONFERENZA
INTERNAZIONALE DEL LAVORO)
• STABILISCE GLI STANDARD INTERNAZIONALI
DEL LAVORO
CONVENZIONI
• LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI DEL LAVORO
HANNO LO STATUS DI TRATTATI
INTERNAZIONALI
• SONO ADOTTATE DA UNA MAGGIORANZA DI DUE
TERZI DEI DELEGATI DELLA CONFERENZA
INTERNAZIONALE DEL LAVORO
• DEVONO ESSERE RATIFICATE DAGLI STATI
MEMBRI CON UN IDONEO ATTO DI DIRITTO
INTERNO
• GLI STATI INVIANO PERIODICI RAPPORTI ALL’ILO
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE
CONVENZIONI FIRMATE
CONVENZIONI
LE CONVENZIONI RIGUARDANO TUTTI GLI ASPETTI
LEGATI AL RAPPORTO DI LAVORO O ALLE CONDIZIONI
SOCIALI DEI LAVORATORI:
• I DIRITTI SINDACALI ( LIBERTA’ SINDACALE-N.87/48 E
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA N.98/49)
• LA TUTELA DEL LAVORO MINORILE (N.138/73)
• LA PARITA’ DI TRATTAMENTO (N.100/51 E N.103/52)
• L’ORARIO DI LAVORO (N.132/70)
CONVENZIONI PROMOZIONALI :STABILISCONO
OBBLIGHI PER GLI STATI DI PREDISPORRE MIGLIORI
CONDIZIONI SOCIALI PER TUTTI I CITTADINI
INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE LAVORINO
Uno Stato membro, un’associazione
sindacale o datoriale denunciano il
mancato rispetto di una convenzione
Esame del ricorso da parte del Comitato degli Esperti
o del Comitato Tripartito
Formulazione di raccomandazioni
nei confronti dello Stato
inadempiente
Rispetto della
raccomandazione
Ricorso alla Corte
internazionale di Giustizia
DICHIARAZIONE UNIVERSALE
DEI DIRITTI DELL’UOMO
ADOTTATA DALL’ASSEMBLEA GENERALE DELL’ONU
NEL 1948
L’art.23 elenca i diritti fondamentali:
•al lavoro,
•a giuste condizioni di lavoro
•alla tutela contro la disoccupazione
•a non essere discriminati
•ad avere una retribuzione equa e sufficiente
•a fondare e ad aderire ai sindacati
•al riposo e a ferie retribuite
Non è stata approvata sotto forma di Trattato e ha pertanto valore
di impegno morale o consuetudinario. La commissione dei diritti
dell’uomo indaga sulla violazione sistematica dei diritti
CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI
ECONOMICI E SOCIALI
E’ UN PATTO INTERNAZIONALE ADOTTATO NEL 1966, recepito
in Italia con la L. 881/77
Gli Stati firmatari si impegnano a rispettare i diritti:
•al lavoro liberamente scelto
•alla formazione professionale
•a giuste condizioni di lavoro
•alla retribuzione, pari, equa e sufficiente
•alla sicurezza e salute nel luogo di lavoro
•al riposo e a ferie retribuite
•a costituire sindacati
•a svolgere attività sindacale e di contrattazione
•E’ un Trattato firmato a Torino nel 1961 ed emendato nel 1991
•E’ stato firmato e ratificato in 22 stati europei
•Non è ancora stato ratificato da 8 Stati (Ukraina, Macedonia, Svizzera)
La Carta Sociale prevede un meccanismo di supervisione
e di controllo sullo stato di attuazione dei diritti da parte
degli Stati firmatari
CONDIZIONI DI LAVORO
COESIONE SOCIALE
•diritti sindacali
•diritto all’assistenza sanitaria
•diritto di contrattazione
•diritto alla sicurezza sociale
•divieto di discriminazione
•diritto delle famiglie ad una
•diritto ad una retribuzione suff.
assistenza economica e sociale
•parità retributiva
•proibizione del lavoro minorile
•tutela della maternità
•diritto degli anziani all’assistenza
•diritto dei fanciulli alla protezione
contro danni fisici e morali
Le parti contraenti possono accettare selettivamente i diritti
da implementare, garantendo una soglia minima
Rapporti dei governi
sull’attuazione
della Carta
MECCANISMO DI
SUPERVISIONE
Osservazioni delle
associazioni sindacali
datoriali e ong
Comitato di Esperti Indipendenti
Verifica la corrispondenza delle leggi e pratiche nazionali
con le disposizioni della Carta
Comitato Governativo
Seleziona le situazioni che devono essere oggetto di
raccomandazioni agli Stati interessati
Comitato dei Ministri
Adotta risoluzioni alla fine di un ciclo di supervisione
ed emette raccomandazioni a Stati non perfettamente in
linea con la Carta Sociale
RACCOMANDAZIONI
• NON HANNO L’OBBLIGATORITA’ DELLE
CONVENZIONI
• NON SONO SOGGETTE A RATIFICA
• SONO SPESSO ADOTTATE
CONTEMPORANEAMENTE ALLE CONVENZIONI
• SI INDIRIZZANO AGLI STATI MEMBRI E IL LORO
SCOPO E’ DI ORIENTARE LE POLITICHE
• VALGONO LE STESSE REGOLE DELLE
CONVENZIONI PER I RAPPORTI PERIODICI
ALL’ILO.
E’ stata approvata nel 1989 da tutti gli Stati membri della
Comunità ad esclusione del Regno Unito
Ha la forma giuridica della risoluzione , cioè di un atto non vincolante
L’art. 136 del Trattato di Amsterdam cita la Carta dei diritti sociali
fondamentali:
“La comunità e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali
quali quelli definiti dalla Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre
1961 e nella carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori
del1989, hanno come obiettivi il miglioramento delle condizioni di vita e di
lavoro”
DIRITTO PRIMARIO
Trattato Istitutivo
Comunità Europea
(Roma 1957-Nizza 2000)
DIRITTO DERIVATO
fonti obbligatorie (hard law)
fonti non obbligatorie(soft law)
Sentenze della
Corte di Giustizia
Come si decide un’azione in campo sociale nel TCE
Competenze esclusive
della Comunità
Art. 5 Trattato
La Comunità agisce nei limiti delle
competenze che le sono conferite e degli
obiettivi che le sono assegnati dal presente
Trattato
Nei settori che non sono di sua esclusiva
competenza, la Comunità interviene secondo il
principio della sussidiarietà, soltanto se e nella
misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista
non possono essere realizzati dagli stati
membri e possono, dunque, a motivo delle
dimensioni o degli effetti dell’azione in
questione, essere realizzati meglio a livello
comunitario
Competenze concorrenti
tra Comunità e Stati membri
Principio di sussidiarietà
Principio di supremazia del
diritto comunitario
Come si decide un’azione in campo sociale
nella Costituzione Europea
Nella Costituzione europea ci sono materie di competenza esclusiva
dell’UE (art.12), materie a competenza concorrente (art.13) e materie
in cui è previsto un coordinamento dell’UE tramite atti di indirizzo e di
Orientamento (art.14)
Competenza concorrente
tra Unione e Stati membri
Politica sociale
Coordinamento
da parte dell’UE
Politiche dell’occupazione
Norme del Trattato che definiscono i limiti dell’azione
Dell’Ue in campo sociale (art.137 TCE e III-104 Cost)
Materie a maggioranza qualificata:
• miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro,
per
proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori,
• condizioni di lavoro,
• informazione e consultazione dei lavoratori,
• integrazione delle persone escluse dal mercato del
lavoro
• parità tra uomini e donne per quanto riguarda le
opportunità
sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro,
• lotta contro l'esclusione sociale,
• modernizzazione dei regimi di protezione sociale
Norme del Trattato che definiscono i limiti dell’azione
Dell’UE in campo sociale (art.137 TCE e III-104 Cost)
•Materie all’unanimità
• sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori,
• protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto
di lavoro,
• rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori
e dei datori di lavoro, compresa la cogestione
•condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che
soggiornano legalmente nel territorio dell'Unione,
Norme del Trattato che definiscono i limiti dell’azione
Dell’UE in campo sociale (art.137 TCE e III-104 Cost)
•Materie di competenza esclusiva degli Stati
•retribuzioni,
•diritto di associazione,
•diritto di sciopero,
• diritto di serrata.
DIRITTI SOCIALI FONDAMENTALI
Carta sociale Europea (Torino1961): è una fonte di diritto
internazionale
Carta Comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori
(1989): non è una fonte obbligatoria a causa del veto
del Regno Unito
Carta dei diritti fondamentali di Nizza (2000):è nata come fonte
non obbligatoria ma ora è parte della Costituzione Europea
DIRITTI SOCIALI FONDAMENTALI
•La Carta dei diritti fondamentali di Nizza è parte della nuova
Costituzione Europea (Parte II, art. II-1; II
•I Diritti sociali sono contenuti prevalentemente nel titolo della
Solidarietà (art.II-27; II-34)
Art. II-5: Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
Art.II-15: Libertà professionale e diritto di
lavorare
Art.II-23 Parità tra uomini e donne
Art.II-27: Diritto dei lavoratori all’informazione e consultazione nell’ambito
Dell’impresa
Art.II-28: Diritto di negoziazione e azioni collettive
Art.II-29: Diritto di accesso ai servizi di collocamento
Art.II-30: Tutela in caso di licenziamento ingiustificato
Art.II-31: Condizioni di lavoro giuste e eque
Art.II-32: Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo
di lavoro
Art.II-33: Vita familiare e vita professionale
POLITICHE DELL’OCCUPAZIONE
Conclusioni del Consiglio europeo in base all’esame annuale
della situazione dell'occupazione nell'Unione Europea
Orientamenti di cui devono tener conto gli Stati membri
nelle rispettive politiche in materia di occupazione (adottati
dal Consiglio dei ministri, in base alle conclusioni del Consiglio
europeo, su proposta della Commissione)
Relazione annuale di ogni Stato membro sulle politiche in
materia di occupazione, alla luce degli orientamenti in materia
di occupazione, da trasmettere al Consiglio dei ministri
e alla Commissione
Esame delle relazioni nazionali e adozione di eventuali
Raccomandazioni da parte del Consiglio dei Ministri
DIRETTIVE, REGOLAMENTI E
DECISIONI
•le direttive sono obbligatorie per gli stati membri
relativamente agli obiettivi da raggiungere
•gli stati membri sono liberi di scegliere gli strumenti di diritto
interno per la loro attuazione
•Le direttive in materia sociale possono essere attuate mediante
contratti collettivi
• I regolamenti sono direttamente applicabili negli stati
membri senza misure di attuazione
• sono obbligatori in tutti i loro elementi
•Le decisioni non sono generali come i regolamenti
sono obbligatorie nella loro interezza
•possono essere indirizzate agli stati membri , alle imprese o
agli individui
EFFETTO DELLE DIRETTIVE
• EFFETTO DIRETTO: LA CAPACITA’ DI UNA
DIRETTIVA DI CREARE DIRITTI E OBBLIGAZIONI
• E’ POSSIBILE ANCHE QUANDO UNA DIRETTIVA
NON E’ STATA ATTUATA E PUO’ COMPORTARE
• LA CONDANNA DELLO STATO INADEMPIENTE A
RISARCIRE IL DANNO SUBITO DAI PRIVATI PER
LA MANCATA ATTUAZIONE (CASO Francovich)
• E’ POSSIBILE QUANDO IL SUO CONTENUTO E’
SUFFICIENTEMENTE CHIARO E PRECISO
RACCOMANDAZIONI, OPINIONI E
RISOLUZIONI
• Sono tutte fonti non obbligatorie
• sono strumenti di armonizzazione del diritto nazionale
• possono essere usate come strumenti interpretativi
• Le risoluzioni normalmente sono adottate dal parlamento e
dal consiglio ed esprimono le linee di una politica
• molte risoluzioni sono state adottate in campo sociale
(carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori)
LE NUOVE FONTI PREVISTE
DALLA COSTITUZIONE
Atti legislativi
Legge europea:
è un atto legislativo di portata generale.
È obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Legge quadro europea:
è un atto legislativo che vincola tutti gli Stati membri destinatari
per quanto riguarda il risultato da raggiungere,mentre sono liberi
di scegliere la forma e i mezzi.
LE NUOVE FONTI PREVISTE
DALLA COSTITUZIONE
Atti non legislativi
Decisione europea:
è un atto non legislativo obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Se designa dei destinatari, essa è obbligatoria
soltanto nei confronti di questi.
Raccomandazioni e pareri:
sono adottati da diverse istituzioni e non
hanno effetto vincolante.
LE NUOVE FONTI PREVISTE
DALLA COSTITUZIONE
Atti non legislativi
Regolamento europeo:
è un atto non legislativo di portata
generale volto all'attuazione degli atti legislativi e di talune
disposizioni specifiche della Costituzione.
Può essere:
a) Obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri
b) Obbligare lo Stato membro destinatario per quanto riguarda il
risultato da raggiungere scegliendo forma e mezzi.
Regolamenti delegati:
Sono adottati dalla Commissione sulla base di una delega di una
legge europea o di una legge quadro europea per completarne o
modificarne determinati elementi non essenziali.
CONTRATTO COLLETTIVO EUROPEO
Consultazione delle parti sociali da parte della Commissione, prima
di presentare proposte nel settore della politica sociale
Semplice parere o
raccomandazione
delle parti sociali
Avvio della procedura di
contrattazione collettiva da
concludersi entro nove mesi
Firma del contratto collettivo e
successiva adozione di una direttiva
o attuazione del contratto
collettivo in quanto tale
SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
Ricorso diretto o
per annullamento
È l’azione intrapresa dalla
Commissione o dalle altre
Istituzioni comunitarie contro
uno Stato o una Istituzione
comunitaria, quando un atto
del diritto comunitario
comporti una violazione delle
norme dei Trattati.In alcuni
casi vi può essere intrapresa
da soggetti privati
Ricorso in via pregiudiziale
E’ il ricorso dei giudici
nazionali quando
necessitino di una
interpretazione sul diritto
comunitario ai fini della
decisione di una
controversia. La sentenza
vincola solo il giudice
rimettente
FONTI NAZIONALI
NORME COSTITUZIONALI
Riparto di competenze
NORME LEGISLATIVE
•codice civile
•leggi e atti aventi forza di legge
NORME CONTRATTUALI
NORME AMMINISTRATIVE
(es. circolari ministeriali)
USI
Costituzione e nuovo riparto di competenze
L. Cost. n. 3 del 18/10/2001Art.117 Cost.
Materie di competenza esclusiva dello Stato in materia di lavoro:
a) Ordinamento civile e penale
b) Previdenza sociale
Materie di competenza concorrente Stato – Regioni:
a) Tutela e sicurezza del lavoro
b) Previdenza complementare e integrativa
Materie di competenza esclusiva delle Regioni:
Tutte le materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato
Nelle materie a competenza concorrente la potestà legislativa
spetta alle Regioni, salva la determinazione dei principi fondamentali
da parte dello Stato
NORME COSTITUZIONALI
Vi sono due categorie di norme costituzionali:
•ad efficacia diretta
•ad efficacia indiretta ( differita, di principio, programmatiche)
Norme ad efficacia diretta:
La norma è sufficientemente completa per potere
valere come regola di casi concretiEFFICACIA ORIZZONTALE
ART .36, 1°co., COST.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto
ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a se’ e alla famiglia
un’esistenza libera e dignitosa
OPERATIVITA’ DEL PRINCIPIO DI SUFFICIENZA
 L’art.36 COST. è una norma immediatamente precettiva
 La sua violazione comporta la nullità della clausola del
contratto individuale che stabilisce una retribuzione inferiore a
quella considerata sufficiente
 La clausola nulla è sostituita dal giudice ex Art. 2099 c.c.
Art.2099, 2°c, c.c.
In mancanza si accordo tra le parti ,
la retribuzione è determinata dal giudice,
tenuto conto, ove occorra, del parere
delle associazioni professionali
Norme di principio
Stabiliscono principi (e non regole)che orientano l’ordinamento
giuridico, hanno una funzione sistematica.
Hanno una potenzialità espansiva: si pone il problema del conflitto
tra principi diversi : es. diritto di sciopero (art. 40) e libertà di
circolazione (art. 16)
Art. 40 Cost.,
Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo
regolano
Norme programmatiche
Si riferiscono agli esiti politico -sociali dell’azione normativa.
Mentre le norme di principio indicano l’inizio dell’azione,
queste riguardano il fine. Esigono interventi statali per il
raggiungimento di fini indicati.
Art. 4 Cost., 1°comma
La repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto
CODICE CIVILE
Art.2060-art.2590
Il libro V del codice civile ha presto perduto la sua posizione centrale
in quanto impregnato della cultura giuridica corporativa.
Presupponeva una fonte esterna ad efficacia generalizzata come il
contratto corporativo
È opportuna una raccolta organica delle norme giuslavoriste?
Problema della codificazione (teoria di Paul Durand:codification
e consolidation)
PRO
CONTRO
maggior omogeneità del sistema; ragioni pratiche
continua e rapida evoluzione della materia; mutamento
dei principi ,delle tecniche di tutela, delle tecniche normative
Contratto
collettivo
Secondo una cospicua e autorevole dottrina il contratto collettivo sarebbe
una fonte, extra ordinem
Una fonte che pur non essendo prevista espressamente
dall’ordinamento come tale, concretamente opera alla
stessa stregua delle fonti legali
Principio di effettività
I rapporti tra i due ordinamenti possono essere vari, in alcuni casi le
valutazioni normative coincidono, in altri vi può essere un conflitto
che sfocia nella ineffettività delle norme in uno o nell’altro
ordinamento.
ASTENSIONISMO
Ordinamento
intersindacale
Ordinamento statale
Contratto
collettivo
Per l’ordinamento statale è
un contratto di diritto
comune , regolato dal c.c.
Per l’ordinamento intersindacale è
l’atto fondamentale che regola i
rapporti tra sindacati e imprenditori e
ha la stessa funzione della legge
nell’ordinamento statale
TEORIA DELL’ORDINAMENTO INTERSINDACALE
Teoria elaborata da G.Giugni negli anni ‘60
i rapporti tra organizzazioni imprenditoriali, sindacali e stato
(relazioni industriali):
•sono caratterizzati da autonomia rispetto alle altre sfere sociali
•i soggetti di questi rapporti hanno una certa stabilità
•sono regolati da un’insieme di regolesia sulla produzione delle norme che di produzione delle normeche costituiscono un ordinamento intersindacale
La validità delle norme dell’ordinamento intersindacale,
la legittimità dei comportamenti e l’apparato sanzionatorio
sono indipendenti dalle valutazioni dell’ordinamento statale
Es. inclusione o esclusione di un sindacato dalle trattative
Legge e contratto collettivo : è solo un rapporto gerarchico?
Un Contratto collettivo non può abrogare una legge, può
però derogare alle disposizioni stabilite dalla legge, generalmente
in melius ma anche in peius (vedi art. 4, L.223/91)
Art. 2, co. 2 bis, D.Lgs.29/93
Nelle materie non soggette a riserva di legge, ai sensi dell’art. 2, co. 1,
lett.c) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, eventuali norme di legge
intervenute dopo la stipula di un contratto collettivo, cessano di avere
efficacia, a meno che la legge non disponga espressamente in senso
contrario, dal momento in cui entra in vigore il successivo contratto
Sembra introdurre un meccanismo abrogativo simile a quello tra fonti
con la medesima efficacia. L’anomalia è eliminata se il contratto collettivo
è visto non come fonte del diritto ma come fatto al verificarsi del quale
si realizza l’effetto abrogativo voluto dalla legge
Il rapporto tra contratto collettivo e legge è ricco e
articolato
Recezione dei contenuti del contratto collettivo da parte della legge
•L.604/66 ha recepito la precedente disciplina collettiva
•recezione in decreto dei contratti collettivi della L.741/59
Legislazione di sostegno o promozionale
Statuto dei Lavoratori-L.300/70
Legislazione contrattata
Legislazione della crisi
La giurisprudenza non è una fonte del diritto
in senso tecnico perché il nostro è un ordinamento di civil law
solo negli ordinamenti di common law esiste l’autorità
vincolante del precedente
Ruolo storico della Giurisprudenza
dei probiviri.
In generale la giurisprudenza ha
svolto un fondamentale ruolo nella
formazione del diritto del lavoro e
del diritto sindacale
•Elaborazione della nozione di contratto collettivo di diritto comune
•Utilizzo dell’art.36 Cost. ai fini dell’estensione dell’efficacia soggettiva
del contratto collettivo
•Definizione dei limiti al diritto di sciopero
Magistratura dei probiviri
Collegi dei Probiviri –istituiti nel 1893Erano composti da:
un magistrato togato o onorario
Rappresentanti degli industriali e degli operai
Le funzioni erano conciliative e giurisdizionali,
ma spesso si tendeva a conciliare le controversie
In assenza di una legislazione sul lavoro i giudizi erano decisi
secondo equità
In generale si rinviava alle norme definite dagli accordi collettivi
e alla prassi
Perché vi sia un uso rileva il mero fatto
giuridico della reiterazione del
comportamento considerato nei
confronti di una collettivita' piu' o meno
ampia di destinatari. purche' provvisto
del requisito della spontaneita;
Gli usi aziendali - come quelli negoziali o
di fatto si distinguono dagli usi normativi,
caratterizzati dal requisito soggettivo dell’
opinio iuris ac necessitatis
sono suscettibili di inserzione automatica,
come clausola d'uso, nel contratto
individuale di lavoro,
Possono derogare soltanto in melius la
disciplina collettiva -
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