LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO Autore: Piera Loi FONTE DEL DIRITTO è ogni fonte qualificata come tale dall’ordinamento giuridico Ogni ordinamento giuridico è definito dall’insieme di norme •sulla produzione del diritto e •di produzione del diritto Le norme sulla produzione del diritto hanno tre funzioni: •identificare le fonti dell’ordinamento •determinare i criteri di vigenza delle fonti e i rapporti tra di loro •indicare i criteri di interpretazione delle fonti Norme sulla produzione del diritto: sono contenute nella Costituzione,nelle preleggi, nell’art.2 c.p. e in altre disposizioni specifiche art 1 disp.prel Sono fonti del diritto: 1) le leggi 2) i regolamenti 3) le norme corporative 4) gli usi Esempio di norma sulla produzione del diritto che definisce, in modo non esaustivo, i tipi astratti di fonte che a loro volta sono identificati: •dai soggetti titolari del potere normativo (fonte come potere) •dalle procedure per esercitare tale potere •dall’atto formale che costituisce la manifestazione del potere Quali principi regolano i rapporti tra le diverse fonti? “Nessuna fonte può creare altre fonti aventi efficacia maggiore o anche uguale a quella propria, ma solo fonti dotate di efficacia minore “ RAPPORTI TRA LE FONTI posizione cronologica a) Lex posterior abrogat priori(art.15 disp.prel.c.c.) ” b) irretroattività (art.11 disp.prel.c.c.) (principio derogabile- problema dei diritti quesiti e del diritto penale) posizione sistematica a) principio di gerarchia •legalità: preminenza della legge rispetto agli atti del potere esecutivo-altro aspetto: riserva di legge •costituzionalità: non contraddizione delle regole costituzionali da parte delle regole legislative b) principio di competenza- criterio delle materie da regolare FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO ordinamento internazionale ordinamento comunitario ordinamento nazionale ordinamento intersindacale Le fonti internazionali del diritto del lavoro sono costituite da: FONTI OBBLIGATORIE FONTI NON OBBLIGATORIE •Convenzioni ILO •Raccomandazioni ILO •Carta Sociale Europea (1961-1991)) •Convenzione ONU sui diritti economici e sociali •Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (1989) Dichiarazione Universale • dei diritti dell’uomoONU 1948 •Carta dei diritti fondamentali (Nizza-2000) Ogni fonte differisce dalle altre in relazione ai meccanismi di attuazione e gli apparati sanzionatori ILO ( BIT, OIL) • E’ UNA DELLE AGENZIE DELL’ONU FONDATA NEL 1919 • FANNO PARTE DELL’ILO x PAESI • L’ATTO GIURIDICO FONDAMENTALE E’ LA DICHIARAZIONE DI FILADELFIA DEL 1944 • LEGIFERA ATTRAVERSO UN’ORGANISMO ASSEMBLEARE TRIPARTITO CHE SI RIUNISCE A GIUGNO DI OGNI ANNO (CONFERENZA INTERNAZIONALE DEL LAVORO) • STABILISCE GLI STANDARD INTERNAZIONALI DEL LAVORO CONVENZIONI • LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI DEL LAVORO HANNO LO STATUS DI TRATTATI INTERNAZIONALI • SONO ADOTTATE DA UNA MAGGIORANZA DI DUE TERZI DEI DELEGATI DELLA CONFERENZA INTERNAZIONALE DEL LAVORO • DEVONO ESSERE RATIFICATE DAGLI STATI MEMBRI CON UN IDONEO ATTO DI DIRITTO INTERNO • GLI STATI INVIANO PERIODICI RAPPORTI ALL’ILO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE CONVENZIONI FIRMATE CONVENZIONI LE CONVENZIONI RIGUARDANO TUTTI GLI ASPETTI LEGATI AL RAPPORTO DI LAVORO O ALLE CONDIZIONI SOCIALI DEI LAVORATORI: • I DIRITTI SINDACALI ( LIBERTA’ SINDACALE-N.87/48 E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA N.98/49) • LA TUTELA DEL LAVORO MINORILE (N.138/73) • LA PARITA’ DI TRATTAMENTO (N.100/51 E N.103/52) • L’ORARIO DI LAVORO (N.132/70) CONVENZIONI PROMOZIONALI :STABILISCONO OBBLIGHI PER GLI STATI DI PREDISPORRE MIGLIORI CONDIZIONI SOCIALI PER TUTTI I CITTADINI INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE LAVORINO Uno Stato membro, un’associazione sindacale o datoriale denunciano il mancato rispetto di una convenzione Esame del ricorso da parte del Comitato degli Esperti o del Comitato Tripartito Formulazione di raccomandazioni nei confronti dello Stato inadempiente Rispetto della raccomandazione Ricorso alla Corte internazionale di Giustizia DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO ADOTTATA DALL’ASSEMBLEA GENERALE DELL’ONU NEL 1948 L’art.23 elenca i diritti fondamentali: •al lavoro, •a giuste condizioni di lavoro •alla tutela contro la disoccupazione •a non essere discriminati •ad avere una retribuzione equa e sufficiente •a fondare e ad aderire ai sindacati •al riposo e a ferie retribuite Non è stata approvata sotto forma di Trattato e ha pertanto valore di impegno morale o consuetudinario. La commissione dei diritti dell’uomo indaga sulla violazione sistematica dei diritti CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI ECONOMICI E SOCIALI E’ UN PATTO INTERNAZIONALE ADOTTATO NEL 1966, recepito in Italia con la L. 881/77 Gli Stati firmatari si impegnano a rispettare i diritti: •al lavoro liberamente scelto •alla formazione professionale •a giuste condizioni di lavoro •alla retribuzione, pari, equa e sufficiente •alla sicurezza e salute nel luogo di lavoro •al riposo e a ferie retribuite •a costituire sindacati •a svolgere attività sindacale e di contrattazione •E’ un Trattato firmato a Torino nel 1961 ed emendato nel 1991 •E’ stato firmato e ratificato in 22 stati europei •Non è ancora stato ratificato da 8 Stati (Ukraina, Macedonia, Svizzera) La Carta Sociale prevede un meccanismo di supervisione e di controllo sullo stato di attuazione dei diritti da parte degli Stati firmatari CONDIZIONI DI LAVORO COESIONE SOCIALE •diritti sindacali •diritto all’assistenza sanitaria •diritto di contrattazione •diritto alla sicurezza sociale •divieto di discriminazione •diritto delle famiglie ad una •diritto ad una retribuzione suff. assistenza economica e sociale •parità retributiva •proibizione del lavoro minorile •tutela della maternità •diritto degli anziani all’assistenza •diritto dei fanciulli alla protezione contro danni fisici e morali Le parti contraenti possono accettare selettivamente i diritti da implementare, garantendo una soglia minima Rapporti dei governi sull’attuazione della Carta MECCANISMO DI SUPERVISIONE Osservazioni delle associazioni sindacali datoriali e ong Comitato di Esperti Indipendenti Verifica la corrispondenza delle leggi e pratiche nazionali con le disposizioni della Carta Comitato Governativo Seleziona le situazioni che devono essere oggetto di raccomandazioni agli Stati interessati Comitato dei Ministri Adotta risoluzioni alla fine di un ciclo di supervisione ed emette raccomandazioni a Stati non perfettamente in linea con la Carta Sociale RACCOMANDAZIONI • NON HANNO L’OBBLIGATORITA’ DELLE CONVENZIONI • NON SONO SOGGETTE A RATIFICA • SONO SPESSO ADOTTATE CONTEMPORANEAMENTE ALLE CONVENZIONI • SI INDIRIZZANO AGLI STATI MEMBRI E IL LORO SCOPO E’ DI ORIENTARE LE POLITICHE • VALGONO LE STESSE REGOLE DELLE CONVENZIONI PER I RAPPORTI PERIODICI ALL’ILO. E’ stata approvata nel 1989 da tutti gli Stati membri della Comunità ad esclusione del Regno Unito Ha la forma giuridica della risoluzione , cioè di un atto non vincolante L’art. 136 del Trattato di Amsterdam cita la Carta dei diritti sociali fondamentali: “La comunità e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali quali quelli definiti dalla Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del1989, hanno come obiettivi il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro” DIRITTO PRIMARIO Trattato Istitutivo Comunità Europea (Roma 1957-Nizza 2000) DIRITTO DERIVATO fonti obbligatorie (hard law) fonti non obbligatorie(soft law) Sentenze della Corte di Giustizia Come si decide un’azione in campo sociale nel TCE Competenze esclusive della Comunità Art. 5 Trattato La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente Trattato Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, la Comunità interviene secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere realizzati dagli stati membri e possono, dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario Competenze concorrenti tra Comunità e Stati membri Principio di sussidiarietà Principio di supremazia del diritto comunitario Come si decide un’azione in campo sociale nella Costituzione Europea Nella Costituzione europea ci sono materie di competenza esclusiva dell’UE (art.12), materie a competenza concorrente (art.13) e materie in cui è previsto un coordinamento dell’UE tramite atti di indirizzo e di Orientamento (art.14) Competenza concorrente tra Unione e Stati membri Politica sociale Coordinamento da parte dell’UE Politiche dell’occupazione Norme del Trattato che definiscono i limiti dell’azione Dell’Ue in campo sociale (art.137 TCE e III-104 Cost) Materie a maggioranza qualificata: • miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori, • condizioni di lavoro, • informazione e consultazione dei lavoratori, • integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro • parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro, • lotta contro l'esclusione sociale, • modernizzazione dei regimi di protezione sociale Norme del Trattato che definiscono i limiti dell’azione Dell’UE in campo sociale (art.137 TCE e III-104 Cost) •Materie all’unanimità • sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori, • protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro, • rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione •condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dell'Unione, Norme del Trattato che definiscono i limiti dell’azione Dell’UE in campo sociale (art.137 TCE e III-104 Cost) •Materie di competenza esclusiva degli Stati •retribuzioni, •diritto di associazione, •diritto di sciopero, • diritto di serrata. DIRITTI SOCIALI FONDAMENTALI Carta sociale Europea (Torino1961): è una fonte di diritto internazionale Carta Comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (1989): non è una fonte obbligatoria a causa del veto del Regno Unito Carta dei diritti fondamentali di Nizza (2000):è nata come fonte non obbligatoria ma ora è parte della Costituzione Europea DIRITTI SOCIALI FONDAMENTALI •La Carta dei diritti fondamentali di Nizza è parte della nuova Costituzione Europea (Parte II, art. II-1; II •I Diritti sociali sono contenuti prevalentemente nel titolo della Solidarietà (art.II-27; II-34) Art. II-5: Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato Art.II-15: Libertà professionale e diritto di lavorare Art.II-23 Parità tra uomini e donne Art.II-27: Diritto dei lavoratori all’informazione e consultazione nell’ambito Dell’impresa Art.II-28: Diritto di negoziazione e azioni collettive Art.II-29: Diritto di accesso ai servizi di collocamento Art.II-30: Tutela in caso di licenziamento ingiustificato Art.II-31: Condizioni di lavoro giuste e eque Art.II-32: Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro Art.II-33: Vita familiare e vita professionale POLITICHE DELL’OCCUPAZIONE Conclusioni del Consiglio europeo in base all’esame annuale della situazione dell'occupazione nell'Unione Europea Orientamenti di cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione (adottati dal Consiglio dei ministri, in base alle conclusioni del Consiglio europeo, su proposta della Commissione) Relazione annuale di ogni Stato membro sulle politiche in materia di occupazione, alla luce degli orientamenti in materia di occupazione, da trasmettere al Consiglio dei ministri e alla Commissione Esame delle relazioni nazionali e adozione di eventuali Raccomandazioni da parte del Consiglio dei Ministri DIRETTIVE, REGOLAMENTI E DECISIONI •le direttive sono obbligatorie per gli stati membri relativamente agli obiettivi da raggiungere •gli stati membri sono liberi di scegliere gli strumenti di diritto interno per la loro attuazione •Le direttive in materia sociale possono essere attuate mediante contratti collettivi • I regolamenti sono direttamente applicabili negli stati membri senza misure di attuazione • sono obbligatori in tutti i loro elementi •Le decisioni non sono generali come i regolamenti sono obbligatorie nella loro interezza •possono essere indirizzate agli stati membri , alle imprese o agli individui EFFETTO DELLE DIRETTIVE • EFFETTO DIRETTO: LA CAPACITA’ DI UNA DIRETTIVA DI CREARE DIRITTI E OBBLIGAZIONI • E’ POSSIBILE ANCHE QUANDO UNA DIRETTIVA NON E’ STATA ATTUATA E PUO’ COMPORTARE • LA CONDANNA DELLO STATO INADEMPIENTE A RISARCIRE IL DANNO SUBITO DAI PRIVATI PER LA MANCATA ATTUAZIONE (CASO Francovich) • E’ POSSIBILE QUANDO IL SUO CONTENUTO E’ SUFFICIENTEMENTE CHIARO E PRECISO RACCOMANDAZIONI, OPINIONI E RISOLUZIONI • Sono tutte fonti non obbligatorie • sono strumenti di armonizzazione del diritto nazionale • possono essere usate come strumenti interpretativi • Le risoluzioni normalmente sono adottate dal parlamento e dal consiglio ed esprimono le linee di una politica • molte risoluzioni sono state adottate in campo sociale (carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori) LE NUOVE FONTI PREVISTE DALLA COSTITUZIONE Atti legislativi Legge europea: è un atto legislativo di portata generale. È obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Legge quadro europea: è un atto legislativo che vincola tutti gli Stati membri destinatari per quanto riguarda il risultato da raggiungere,mentre sono liberi di scegliere la forma e i mezzi. LE NUOVE FONTI PREVISTE DALLA COSTITUZIONE Atti non legislativi Decisione europea: è un atto non legislativo obbligatorio in tutti i suoi elementi. Se designa dei destinatari, essa è obbligatoria soltanto nei confronti di questi. Raccomandazioni e pareri: sono adottati da diverse istituzioni e non hanno effetto vincolante. LE NUOVE FONTI PREVISTE DALLA COSTITUZIONE Atti non legislativi Regolamento europeo: è un atto non legislativo di portata generale volto all'attuazione degli atti legislativi e di talune disposizioni specifiche della Costituzione. Può essere: a) Obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri b) Obbligare lo Stato membro destinatario per quanto riguarda il risultato da raggiungere scegliendo forma e mezzi. Regolamenti delegati: Sono adottati dalla Commissione sulla base di una delega di una legge europea o di una legge quadro europea per completarne o modificarne determinati elementi non essenziali. CONTRATTO COLLETTIVO EUROPEO Consultazione delle parti sociali da parte della Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale Semplice parere o raccomandazione delle parti sociali Avvio della procedura di contrattazione collettiva da concludersi entro nove mesi Firma del contratto collettivo e successiva adozione di una direttiva o attuazione del contratto collettivo in quanto tale SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA Ricorso diretto o per annullamento È l’azione intrapresa dalla Commissione o dalle altre Istituzioni comunitarie contro uno Stato o una Istituzione comunitaria, quando un atto del diritto comunitario comporti una violazione delle norme dei Trattati.In alcuni casi vi può essere intrapresa da soggetti privati Ricorso in via pregiudiziale E’ il ricorso dei giudici nazionali quando necessitino di una interpretazione sul diritto comunitario ai fini della decisione di una controversia. La sentenza vincola solo il giudice rimettente FONTI NAZIONALI NORME COSTITUZIONALI Riparto di competenze NORME LEGISLATIVE •codice civile •leggi e atti aventi forza di legge NORME CONTRATTUALI NORME AMMINISTRATIVE (es. circolari ministeriali) USI Costituzione e nuovo riparto di competenze L. Cost. n. 3 del 18/10/2001Art.117 Cost. Materie di competenza esclusiva dello Stato in materia di lavoro: a) Ordinamento civile e penale b) Previdenza sociale Materie di competenza concorrente Stato – Regioni: a) Tutela e sicurezza del lavoro b) Previdenza complementare e integrativa Materie di competenza esclusiva delle Regioni: Tutte le materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato Nelle materie a competenza concorrente la potestà legislativa spetta alle Regioni, salva la determinazione dei principi fondamentali da parte dello Stato NORME COSTITUZIONALI Vi sono due categorie di norme costituzionali: •ad efficacia diretta •ad efficacia indiretta ( differita, di principio, programmatiche) Norme ad efficacia diretta: La norma è sufficientemente completa per potere valere come regola di casi concretiEFFICACIA ORIZZONTALE ART .36, 1°co., COST. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a se’ e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa OPERATIVITA’ DEL PRINCIPIO DI SUFFICIENZA L’art.36 COST. è una norma immediatamente precettiva La sua violazione comporta la nullità della clausola del contratto individuale che stabilisce una retribuzione inferiore a quella considerata sufficiente La clausola nulla è sostituita dal giudice ex Art. 2099 c.c. Art.2099, 2°c, c.c. In mancanza si accordo tra le parti , la retribuzione è determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali Norme di principio Stabiliscono principi (e non regole)che orientano l’ordinamento giuridico, hanno una funzione sistematica. Hanno una potenzialità espansiva: si pone il problema del conflitto tra principi diversi : es. diritto di sciopero (art. 40) e libertà di circolazione (art. 16) Art. 40 Cost., Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano Norme programmatiche Si riferiscono agli esiti politico -sociali dell’azione normativa. Mentre le norme di principio indicano l’inizio dell’azione, queste riguardano il fine. Esigono interventi statali per il raggiungimento di fini indicati. Art. 4 Cost., 1°comma La repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto CODICE CIVILE Art.2060-art.2590 Il libro V del codice civile ha presto perduto la sua posizione centrale in quanto impregnato della cultura giuridica corporativa. Presupponeva una fonte esterna ad efficacia generalizzata come il contratto corporativo È opportuna una raccolta organica delle norme giuslavoriste? Problema della codificazione (teoria di Paul Durand:codification e consolidation) PRO CONTRO maggior omogeneità del sistema; ragioni pratiche continua e rapida evoluzione della materia; mutamento dei principi ,delle tecniche di tutela, delle tecniche normative Contratto collettivo Secondo una cospicua e autorevole dottrina il contratto collettivo sarebbe una fonte, extra ordinem Una fonte che pur non essendo prevista espressamente dall’ordinamento come tale, concretamente opera alla stessa stregua delle fonti legali Principio di effettività I rapporti tra i due ordinamenti possono essere vari, in alcuni casi le valutazioni normative coincidono, in altri vi può essere un conflitto che sfocia nella ineffettività delle norme in uno o nell’altro ordinamento. ASTENSIONISMO Ordinamento intersindacale Ordinamento statale Contratto collettivo Per l’ordinamento statale è un contratto di diritto comune , regolato dal c.c. Per l’ordinamento intersindacale è l’atto fondamentale che regola i rapporti tra sindacati e imprenditori e ha la stessa funzione della legge nell’ordinamento statale TEORIA DELL’ORDINAMENTO INTERSINDACALE Teoria elaborata da G.Giugni negli anni ‘60 i rapporti tra organizzazioni imprenditoriali, sindacali e stato (relazioni industriali): •sono caratterizzati da autonomia rispetto alle altre sfere sociali •i soggetti di questi rapporti hanno una certa stabilità •sono regolati da un’insieme di regolesia sulla produzione delle norme che di produzione delle normeche costituiscono un ordinamento intersindacale La validità delle norme dell’ordinamento intersindacale, la legittimità dei comportamenti e l’apparato sanzionatorio sono indipendenti dalle valutazioni dell’ordinamento statale Es. inclusione o esclusione di un sindacato dalle trattative Legge e contratto collettivo : è solo un rapporto gerarchico? Un Contratto collettivo non può abrogare una legge, può però derogare alle disposizioni stabilite dalla legge, generalmente in melius ma anche in peius (vedi art. 4, L.223/91) Art. 2, co. 2 bis, D.Lgs.29/93 Nelle materie non soggette a riserva di legge, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett.c) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, eventuali norme di legge intervenute dopo la stipula di un contratto collettivo, cessano di avere efficacia, a meno che la legge non disponga espressamente in senso contrario, dal momento in cui entra in vigore il successivo contratto Sembra introdurre un meccanismo abrogativo simile a quello tra fonti con la medesima efficacia. L’anomalia è eliminata se il contratto collettivo è visto non come fonte del diritto ma come fatto al verificarsi del quale si realizza l’effetto abrogativo voluto dalla legge Il rapporto tra contratto collettivo e legge è ricco e articolato Recezione dei contenuti del contratto collettivo da parte della legge •L.604/66 ha recepito la precedente disciplina collettiva •recezione in decreto dei contratti collettivi della L.741/59 Legislazione di sostegno o promozionale Statuto dei Lavoratori-L.300/70 Legislazione contrattata Legislazione della crisi La giurisprudenza non è una fonte del diritto in senso tecnico perché il nostro è un ordinamento di civil law solo negli ordinamenti di common law esiste l’autorità vincolante del precedente Ruolo storico della Giurisprudenza dei probiviri. In generale la giurisprudenza ha svolto un fondamentale ruolo nella formazione del diritto del lavoro e del diritto sindacale •Elaborazione della nozione di contratto collettivo di diritto comune •Utilizzo dell’art.36 Cost. ai fini dell’estensione dell’efficacia soggettiva del contratto collettivo •Definizione dei limiti al diritto di sciopero Magistratura dei probiviri Collegi dei Probiviri –istituiti nel 1893Erano composti da: un magistrato togato o onorario Rappresentanti degli industriali e degli operai Le funzioni erano conciliative e giurisdizionali, ma spesso si tendeva a conciliare le controversie In assenza di una legislazione sul lavoro i giudizi erano decisi secondo equità In generale si rinviava alle norme definite dagli accordi collettivi e alla prassi Perché vi sia un uso rileva il mero fatto giuridico della reiterazione del comportamento considerato nei confronti di una collettivita' piu' o meno ampia di destinatari. purche' provvisto del requisito della spontaneita; Gli usi aziendali - come quelli negoziali o di fatto si distinguono dagli usi normativi, caratterizzati dal requisito soggettivo dell’ opinio iuris ac necessitatis sono suscettibili di inserzione automatica, come clausola d'uso, nel contratto individuale di lavoro, Possono derogare soltanto in melius la disciplina collettiva -