Avv. Giampaolo Teodori
E-GOV
L’esercizio dell’attività amministrativa
attraverso lo strumento informatico
1
Cos’è e cosa vuol dire
“Una Pubblica Amministrazione orientata all'utente, cittadino ed impresa,
fornitrice di moderni servizi, creatrice di valore <<pubblico>>, con cui sia
facile operare.” (dal sito http://www.innovazione.gov.it).
Elementi fondamentali:
1- Erogazione servizi
2- Riconoscimento digitale
3- Canali di accesso
4- Enti eroganti
5- Interoperabilità e cooperazione
6- Infrastruttura di comunicazione
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La prima fase dell’E-Gov
Tre linee di azione
1-
La promozione di progetti di e-government volti allo sviluppo di servizi
infrastrutturali e servizi finali all’utenza
23-
La definizione di un comune quadro
tecnico e metodologico di riferimento
La creazione della rete dei Centri Regionali di Competenza (CRC)
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La seconda fase dell’E-Gov
Cinque linee di azione
1-
Lo sviluppo dei servizi infrastrutturali locali e SPC
2-
La diffusione territoriale dei servizi per cittadini ed imprese (riuso)
3-
L’inclusione dei comuni piccoli nell’attuazione dell’ e-government
di progetti per lo sviluppo della cittadinanza digitale
4- L’avviamento
(e-democracy)
5-
La promozione dell’utilizzo dei nuovi servizi presso cittadini e imprese
4
Decreto Legislativo del 7 marzo 2005,
n.82 Codice dell'amministrazione digitale
È una specie di Costituzione sulla quale si
fonda l’attività amministrativa digitale
diritti e doveri
della PA verso
il Cittadino e
viceversa
principi operativi e tecnici con cui
tali diritti e doveri si devono
concretizzare
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C.A.D. - La Struttura
CAPO I: PRINCIPI GENERALI
SEZIONE I: (Definizioni, finalità e ambito di applicazione)
Art. 1 (Definizioni)
Art. 2 (Finalità e ambito di applicazione)
SEZIONE II: (Diritti dei cittadini e delle imprese)
Articolo 3 -Diritto all’uso delle tecnologie
Articolo 4 -Partecipazione al procedimento amministrativo informatico
Articolo 5 -Effettuazione dei pagamenti con modalità
Articolo 6 -Utilizzo della posta elettronica certificata
Articolo 7 -Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell’utenza
Articolo 8 -Alfabetizzazione informatica dei cittadini Articolo
9 -Partecipazione democratica elettronica
Articolo 10 -Sportelli per le attività produttive
Articolo 11 -Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese
SEZIONE III: (Organizzazione delle pubbliche amministrazioni – Rapporti fra Stato, Regioni e
autonomie locali)
Articolo 12 -Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni
nell’azione amministrativa
Articolo 13 -Formazione informatica dei dipendenti pubblici
Articolo 14 -Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali
Articolo 15 -Digitalizzazione e riorganizzazione
Articolo 16 -Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di innovazione
tecnologica Articolo 17 -Strutture per l’organizzazione, l’innovazione e le tecnologie
Articolo 18 -Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica
Articolo 19 -Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego
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CAPO II: DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE;
PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE
SEZIONE I: (Documento informatico)
Articolo 20 -Documento informatico
Articolo 21 -Valore probatorio del documento informatico sottoscritto
Articolo 22 -Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
Articolo 23 -Copie di atti e documenti informatici
SEZIONE II: (Firme elettroniche e certificatori)
Articolo 24 -Firma digitale
Articolo 25 -Firma autenticata
Articolo 26 -Certificatori
Articolo 27 -Certificatori qualificati
Articolo 28 -Certificati qualificati
Articolo 29 -Accreditamento
Articolo 30 -Responsabilità del certificatore
Articolo 31 -Vigilanza sull’attività di certificazione
Articolo 32 -Obblighi del titolare e del certificatore
Articolo 33 -Uso di pseudomini
Articolo 34 -Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti qualificati
Articolo 35 -Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma
Articolo 36 -Revoca e sospensione dei certificati qualificati
Articolo 37 -Cessazione dell’attività
SEZIONE III: (Contratti, pagamenti, libri e scritture)
Articolo 38 -Pagamenti informatici
Articolo 39 -Libri e scritture
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CAPO III: -FORMAZIONE GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI
INFORMATICI
Articolo 40 -Formazione di documenti informatici
Articolo 41 -Procedimento e fascicolo informatico
Articolo 42 -Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni
Articolo 43 -Riproduzione e conservazione dei documenti Articolo
44 -Requisiti per la conservazione dei documenti informatici
CAPO IV -TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
Articolo 45 -Valore giuridico della trasmissione
Articolo 46 -Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi
Articolo 47 -Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica nelle pubbliche
amministrazioni
Articolo 48 -Posta elettronica certificata
Articolo 49 -Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica
CAPO V -DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZI IN RETE
SEZIONE I (Dati delle pubbliche amministrazioni)
Articolo 50 -Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni
Articolo 51 -Sicurezza dei dati
Articolo 52 -Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni
Articolo 53 -Caratteristiche dei siti
Articolo 54 -Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni
Articolo 55 -Consultazione delle iniziative normative del Governo Articolo 56 -Dati identificativi
delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile
Articolo 57 -Moduli e formulari
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SEZIONE II (Fruibilità dei dati)
Articolo 58 -Modalità della fruibilità del dato
Articolo 59 -Dati territoriali
Articolo 60 -Base di dati di interesse nazionale
Articolo 61 -Delocalizzazione dei registri informatici
Articolo 62 -Indice nazionale delle anagrafi
SEZIONE III (Servizi in rete)
Articolo 63 -Organizzazione e finalità dei servizi in rete
Articolo 64 -Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni Articolo 65 Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica
SEZIONE IV (Carte elettroniche)
Articolo 66 -Carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi
CAPO VI -SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Articolo 67 -Modalità di sviluppo ed acquisizione
Articolo 68 -Analisi comparativa delle soluzioni
Articolo 69 -Riuso dei programmi informatici
Articolo 70 -Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili
CAPO VII -REGOLE TECNICHE
Articolo 71 -Regole tecniche
CAPO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FIINALI E ABROGAZIONI
Articolo 72 -Norme transitorie per la firma digitale
Articolo 73 -Aggiornamenti
Articolo 74 -Oneri finanziari
Articolo 75 -Abrogazioni
Articolo 76 -Entrata in vigore del codice
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I nuovi diritti
 Diritto all’uso delle tecnologie
 Diritto all'accesso e all'invio di documenti
digitali
 Diritto ad effettuare qualsiasi pagamento
in forma digitale
 Diritto a ricevere qualsiasi comunicazione
pubblica per e-mail
 Diritto alla qualità del servizio e alla
misura della soddisfazione
 Diritto alla partecipazione
 Diritto a trovare on-line tutti i moduli e i
formulari validi e aggiornati
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Diritto all’uso delle tecnologie
Art.3
I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione nei rapporti con le pubbliche
amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto
previsto nel presente decreto.
Deve essere sempre e dovunque disponibile un canale digitale sicuro,
certificato e con piena validità giuridica che permetta al cittadino o
all’impresa di dialogare con la PA dal proprio computer
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Diritto all’accesso e all’invio di documenti digitali
Art.4
La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai
documenti amministrativi sono esercitabili mediante l’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli
articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2004, n. 445.
Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni
con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione se
formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa.
Tutte le amministrazioni devono organizzarsi per rendere disponibili agli
interessati documenti, atti e procedimenti, in modo sicuro e trasparente, in
formato digitale.
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Diritto ad effettuare qualsiasi pagamento in forma digitale
Art.5
A decorrere dal 1° gennaio 2006 le
pubbliche amministrazioni
centrali
con sede nel territorio italiano consentono l’effettuazione con l’uso
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione dei pagamenti ad esse
spettanti, a qualsiasi titolo dovuti.
I cittadini e le imprese avranno il diritto di effettuare in modo sicuro
qualsiasi pagamento verso le pubbliche amministrazioni centrali
attraverso le tecnologie informatiche e telematiche. Nessun passaggio
materiale di denaro, nessuna fila
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Diritto a ricevere qualsiasi comunicazione pubblica per e-mail
Art.6
Le
pubbliche amministrazioni centrali
elettronica certificata di cui al decreto
utilizzano la
posta
del Presidente della
Repubblica ggmm2005, n. xx per ogni scambio di documenti e informazioni
con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno
preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pubbliche
amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito.
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Diritto alla qualità del servizio e alla misura della soddisfazione
Art.7
Le pubbliche amministrazioni centrali provvedono alla riorganizzazione ed
aggiornamento dei servizi resi; a tal fine sviluppano l’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, sulla base di una preventiva analisi
delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti
per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.
Entro il 31 maggio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni centrali
trasmettono al Ministro per la funzione pubblica e al Ministro per l’innovazione
e le tecnologie una relazione sulla qualità dei servizi resi e sulla soddisfazione
dell’utenza.
I cittadini e le imprese hanno diritto a servizi pubblici di qualità e che
rispondano alle loro reali esigenze. Le pubbliche amministrazioni devono
organizzare i servizi in modo da controllarne periodicamente la qualità e
la soddisfazione dell'utenza.
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Diritto alla partecipazione
Art.8
Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una
maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all’estero, al processo
democratico e facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che
collettivi.
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Diritto a trovare on-line tutti i moduli e i formulari validi e aggiornati
Art.58
Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili anche
per via telematica l’elenco della documentazione richiesta, i moduli e i
formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.
Trascorsi ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto i documenti
rilevanti per il procedimento, i moduli o i formulari che non siano stati pubblicati
sul sito e che non siano stati resi noti non possono essere richiesti ed i relativi
procedimenti possono essere conclusi anche in assenza dei suddetti
documenti.
Entro due anni i cittadini e le imprese avranno diritto a trovare in rete tutti i
moduli e i formulari e tutti i documenti rilevanti per qualsiasi pratica verso le
pubbliche amministrazioni.
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Strumenti di attuazione
 La posta elettronica certificata
 La firma digitale
 I documenti informatici
 I siti Internet delle PA
 Le carte elettroniche
 Il protocollo informatico
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La posta elettronica certificata
“Si tratta di una e-mail che garantisce ora e data di spedizione e di
ricezione, provenienza (con una firma elettronica) e integrità del
contenuto. D'ora in poi vale quanto una raccomandata con ricevuta di
ritorno, costituisce una prova certa, costa molto meno e si può fare da
casa.” (dal sito: http://www.padigitale.it).
Risponde ai requisiti delineati nell’art.14 del DPR 445/2000
Il 28 gennaio 2005 è stato approvato in via definitiva dal
Consiglio dei Ministri lo schema di regolamento sulla posta
elettronica certificata (PEC).
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La firma digitale
“È una firma elettronica che garantisce con sicurezza l'identificazione di chi
firma e la sua volontà di firmare. Questa firma può sostituire per sempre
sigilli, punzoni, timbri e dà validità giuridica a qualsiasi attestazione nei
rapporti tra privati, tra privati e pubbliche amministrazioni e tra
amministrazioni. Per rendere più sicura la firma elettronica questa deve
essere certificata da un ente certificatore che risponda ai requisiti di legge e
che si faccia garante dell'affidabilità della firma. Il codice regola tale
certificazione in modo da conferire massima sicurezza alla firma elettronica,
meglio di quanto ora avviene con la firma autografa.” (dal sito
http://www.padigitale.it).
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I documenti informatici
DOCUMENTO INFORMATICO: la rappresentazione informatica di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
1. Non sottoscritto
2. Sottoscritto con firma elettronica
3. Sottoscritto con firma digitale
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I siti Internet della P.A.
“I siti pubblici devono essere accessibili da tutti, anche dai disabili,
reperibili, facilmente usabili, chiari nel linguaggio, affidabili, semplici,
omogenei tra loro.” (dal sito http://www.padigitale.it).
I siti Internet diventano la "porta" privilegiata per entrare
nelle pubbliche amministrazioni
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Le carte elettroniche
carta di identità elettronica e la carta nazionale dei
servizi diventano lo strumento chiave per razionalizzare e semplificare
“La
l'azione amministrativa e sono regolate dal Codice per essere uno
strumento di autenticazione e di accesso ai servizi in rete della PA che sia
universalmente valido in Italia, ma allo stesso tempo che contenga quei
servizi e quelle utilità che ciascuna amministrazione territoriale giudichi
utile per i propri cittadini.” (dal sito http://www.padigitale.it).
CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA: il documento d’identità munito di fotografia del
titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la
prevalente finalità di dimostrare l’identità anagrafica del suo titolare
CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI: il documento rilasciato su supporto informatico
per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalla pubblica
amministrazione
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Il Protocollo informatico
“Il protocollo informatico e, più in generale, la gestione elettronica dei flussi
documentali hanno la finalità di migliorare l’efficienza interna degli uffici
attraverso l’eliminazione dei registri cartacei, la riduzione degli uffici di
protocollo e la razionalizzazione dei flussi documentali. L’adozione di tali
sistemi migliorerà inoltre la trasparenza dell'azione amministrativa
attraverso strumenti che facilitano l’accesso allo stato dei procedimenti ed ai
relativi documenti da parte di cittadini, imprese ed altre amministrazioni.“
(dalle <<linee guida per l'adozione del protocollo informatico e per il
trattamento informatico dei procedimenti amministrativi>>).
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Il Sistema Pubblico di Connettività
È l’insieme di strutture organizzative, infrastrutture tecnologiche e regole
tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l’integrazione e la circolarità del
patrimonio informativo della pubblica amministrazione, necessarie per
assicurare l’interoperabilità e la cooperazione applicativa dei sistemi
informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza e la
riservatezza delle informazioni.
I Fase
Struttura del SPC e fornitura dei servizi di connettività
ed interoperabilità di base
II Fase
Servizi di interoperabilità evoluta e cooperazione
applicativa
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Il riuso
“Il Codice istituisce la banca dati dei programmi informatici riutilizzabili,
un elenco di programmi applicativi di proprietà pubblica. Prima di acquisire
nuove applicazioni tecnologiche le pubbliche amministrazioni devono
verificare se vi sono soluzioni riutilizzabili, che sono cedute in maniera
gratuita dalle amministrazioni titolari. Il processo di riuso abbatte i costi
degli investimenti in tecnologie e aiuta anche le amministrazioni con minore
capacità di spesa ad acquisire tecnologie innovative. In questo modo tutte
le amministrazioni, dalle più grandi alle più piccole potranno erogare servizi
avanzati a cittadini e imprese.” (dal sito http://www.padigitale.it).
Nel 2001 la spesa delle PA italiane in software ha raggiunto i 675 milioni €
(fonte: Commissione per l’open sourse nella PA – MIT - Indagine conoscitiva
sul software a codice sorgente aperto nella Pubblica Amministrazione maggio 2003).
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Siti Internet di riferimento
http://www.innovazione.gov.it
http://www.padigitale.it
http://indicepa.it
http://protocollo.gov.it
http://www.cnipa.gov.it
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L’ATTIVITA’ DIGITALE ED I
FONDAMENTI DEL
PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO ESPRESSI
NELLA “241”
28
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