L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
OTTOBRE 2008
CORSO DI
“DIRITTO DELLE TELECOMUNICAZIONI”
A CURA DEL PROF. G.P. CUOMO
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L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
INDICE
pagina
PRINCIPI COSTITUZIONALI
3
ASPETTI TECNICI IN MATERIA DI TLC
12
QUADRO NORMATIVO DI INTERESSE
COMUNITARIO
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LE ISTITUZIONI PRESENTI NEL NOSTRO
ORDINAMENTO PER IL SETTORE DELLE TLC
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IL CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
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ASPETTI COSTITUZIONALI
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L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
ART. 15 COSTITUZIONE ED ART. 21 COSTITUZIONE
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Inviolabilità della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra
forma di comunicazione;
Le libertà espresse dai due articoli 15 e 21 Cost. intese quali diverse modalità di
espressione di un’unica libertà di comunicazione;
La Convergenza multimediale caratterizza il panorama attuale delle
telecomunicazioni;
Arduo rinvenire l’elemento della riservatezza nelle attuali comunicazioni che
richiamino l’applicazione dell’art.15 Cost.: necessità di individuare peculiari
indicatori tecnici che assicurino l’elemento della segretezza che caratterizza la
comunicazione interpersonale (non lo è il Video On Demand, ma potrebbe esserlo
una Convention indirizzata ad una categoria ristretta di professionisti);
Limitazione della libertà di comunicazione per atto motivato affidata
esclusivamente all’Autorità giudiziaria, con riserva assoluta di legge cui spetta
dettare le garanzie per le limitazioni della libertà;
Gli artt. 266 e seguenti del Cod. Proc. Pen. indicano espressamente i reati per i
quali è consentito procedere ad intercettazione, i presupposti del decreto
autorizzatorio del giudice, le modalità di esecuzione dell’intercettazione.
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ARTICOLO 15 COST.: I PRINCIPI APPLICATIVI
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I soggetti titolari del diritto sono cittadini e stranieri, persone fisiche,
giuridiche e formazioni sociali; sono tutelati anche i minorenni;
la tutela si applica sia al mittente che al destinatario del messaggio;
oggetto del diritto è la corrispondenza, che viene interpretata in modi
diversi:
– la dottrina prevalente ritiene che il termine "corrispondenza" non sia
limitato a quella in forma epistolare, ma sia un concetto più ampio,
riferibile a ogni forma di comunicazione comprese le comunicazioni
elettroniche;
– un'altra parte della dottrina considera "corrispondenza" solo quella
epistolare, intesa come qualsiasi invio chiuso, ad eccezione dei
pacchi, e qualsiasi invio aperto che contenga comunicazioni aventi
carattere attuale e personale (Codice Postale), cioè biglietti postali,
cartoline postali e lettere. Requisito degli invii è quello di essere stati
preventivamente sottoposti, da parte del mittente, a precauzioni per
evitarne la lettura a terzi (es. sigillare la busta).
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L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
ARTICOLO 15 COST.: I PRINCIPI APPLICATIVI (continua)
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ogni altra forma di comunicazione è la c.d. clausola aperta, cioè la
possibilità, espressa dall'Assemblea costituente, che la norma si
adattasse nel tempo a seconda dei mezzi di comunicazione che si
fossero resi disponibili con lo sviluppo tecnologico.
In questo senso, è rilevante la definizione data dall’art. 616 Cod. Pen.:
per corrispondenza si intende quella epistolare, telegrafica o telefonica,
informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di
comunicazione a distanza;
Comunicazione elettronica è, secondo il Codice delle Comunicazioni
elettroniche, la trasmissione di segnali (suoni, immagini o altri dati) via
cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi
elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse,
a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa
Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori
e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura
in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo,
indipendentemente dal tipo di informazione trasportato.
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L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
ARTICOLO 15 COST.: I PRINCIPI APPLICATIVI (continua)
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caratteristiche obbligatorie della "comunicazione":
• attualità, cioè i confini temporali della comunicazione: essa comincia
quando un soggetto manifesta la comunicazione, cioè diventa
mittente; finisce con la ricezione da parte del destinatario;
• determinatezza o determinabilità del destinatario;
• tenuto conto dell’avvento delle comunicazioni elettroniche e delle
tecnologie dell’informazioni assumono rilievo anche:
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l'infungibilità del destinatario, per cui esso è determinato e non casuale (requisito
proprio della corrispondenza, ma inesistente ad es. nel video on demand);
la delimitazione dei destinatari (quando siano numerosi ma infungibili) da parte
del mittente, manifestando la sua intenzione di selezionarli
• la segretezza, per cui l'art. 15 si distingue dall‘art.21, in quanto la
comunicazione è rivolta a uno scambio interpersonale e non alla
collettività (a prescindere dal mezzo usato).
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REATI PENALI – CODICE PENALE
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Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza;
Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o
conversazioni telegrafiche o telefoniche;
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare o impedire
comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche;
Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di
comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche;
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni
informatiche o telematiche;
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o
interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di
comunicazioni informatiche o telematiche;
Rivelazioni del contenuto di corrispondenza;
Violazione, sottrazione e soppressione o rivelazione di corrispondenza
commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei
telefoni;
Applicazione di dette disposizioni a qualunque altra trasmissione a
distanza di suoni, immagini o altri dati.
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ARTICOLO 15 COST.: I PRINCIPI APPLICATIVI (continua)
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Riserve di legge e di giurisdizione:
L'art. 15 Cost., al secondo comma, chiama in causa il sistema noto delle
riserve. In questo caso è presente una doppia riserva, di legge e di
giurisdizione;
si differenzia dagli artt. 13 (libertà personale) e 21 (libertà di
manifestazione del pensiero) per l'assenza della possibilità di intervento
straordinario dell‘Autorità di pubblica sicurezza. Per questo la riserva di
giurisdizione si dice "assoluta", rendendo il giudice l'unico soggetto in
grado di limitare la libertà di corrispondenza;
Per quanto concerne la riserva di legge, anch'essa è assoluta, per cui
spetta a una legge formale (cioè prodotta con procedimento
parlamentare) dello Stato stabilire con precisione i campi e le modalità di
intervento giudiziario, in mancanza della quale spetta al giudice decidere
sulla limitazione.
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ARTICOLO 15 COST.: I PRINCIPI APPLICATIVI (continua)
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L’Intercettazione:
è formalmente una limitazione della segretezza della corrispondenza. La Corte
Costituzionale è intervenuta sulla materia con la sentenza n. 34/1973, in cui stabiliva
che il potere di intercettazione è riconosciuto al magistrato (e non alla polizia), previo
controllo dell'effettiva necessità di ricorrere alla limitazione per reprimere gli illeciti
penali (controllo di legittimità). Inoltre, oltre alla motivazione, il giudice deve stabilire
durata ed eventuale proroga dell'intercettazione.
Secondo l’art. 266 del C.P.P. l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni
telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi
ai seguenti reati:
delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel
massimo a cinque anni;
delitti contro la Pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a cinque anni;
delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
delitti di contrabbando;
reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate,
manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;
delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del C.P. (Pornografia minorile), anche se relativi al
materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice (Pornografia virtuale).
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ARTICOLO 15 COST.: I PRINCIPI APPLICATIVI (continua)
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L’Intercettazione (continua)
L'art. 267, in particolare, stabilisce che l'autorizzazione è data con decreto motivato
dal G.I.P. su richiesta del PM quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è
assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.
D.L. n. 259/2006 convertito in Legge n.281/2006 – art. 240 C.P.P.:
– Obbligo per l’AG di disporre l’immediata distruzione delle intercettazioni illegali
e cioè di documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di
conversazioni e comunicazioni relativi al traffico telefonico e telematico,
illegalmente formati o acquisiti nonché dei documenti formati attraverso la
raccolta illegale di informazioni; veto anche per l’esecuzione di copie;
– Il loro contenuto non costituisce notizia di reato né può essere utilizzato per fini
processuali ed investigativi.
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ASPETTI TECNICI
IN MATERIA DI
TELECOMUNICAZIONI
(TESTO DI LETTURA)
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LA RETE

Il concetto di rete: Per rete, in senso generale, si intende l'insieme di
tutte le strutture (fisiche e non) necessarie per connettere gli apparati
terminali in modo intelligente.

Essa può essere enormemente più complessa e onerosa, in tutti i
sensi, rispetto all'insieme degli apparati terminali che ad essa si
appoggiano.

Esistono vari tipi di reti. Esse si differenziano per tipo di informazione
trattata, per tecnica, modalità di funzionamento, apparati terminali,
mezzi trasmissivi ed altro ancora.
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L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni

La rete telefonica è sicuramente la più importante tra tutte le reti.
Nelle nazioni sviluppate i mezzi trasmissivi della rete telefonica
costituiscono il più imponente e diffuso insieme di "autostrade
elettroniche". Per questa ragione accade spesso che molte altre reti,
distinte dal punto di vista funzionale, sfruttino come supporto
trasmissivo una parte, dedicata, dell'insieme dei mezzi trasmissivi
della rete telefonica.

La rete è indispensabile per connettere gli apparati terminali in modo
intelligente. Con questo termine intendiamo primariamente riferirci ad
una delle funzioni essenziali offerte dalla rete: l'indirizzamento delle
informazioni.
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L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni

Grazie alle funzioni di rete, un terminale (utente) può decidere di
entrare in contatto con un ben preciso altro terminale (utente) tra i
molti che la rete gestisce.

il gateway tra due reti è normalmente costituito da un apparato
elettronico di notevole complessità. L'interconnessione tra due reti,
infatti, non è un problema di facile soluzione, a meno che le due reti
non siano estremamente simili da un punto di vista tecnico. In
quest'ultimo caso il gateway assume una forma più semplice e viene
talora indicato con il termine "bridge" (ponte).
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L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni

Molte reti, oggi, sono interconnesse tra di loro permettendo una
ampia circolazione delle informazioni. L'esempio più importante a
questo proposito è costituito dalla rete Internet che si sta sviluppando
a grande velocità grazie ad un continuo susseguirsi di
interconnessioni.

Una rete è sede di scambio di informazioni tra apparati terminali. Tale
scambio può avvenire secondo tre modalità fondamentali dette
"simplex ", "half duplex " e "full duplex ".

Modalità Simplex: Le informazioni viaggiano a "senso unico". Esse
originano da un punto "A" e sono dirette verso un punto "B" o una
pluralità di punti: non esiste via di ritorno. Volendo fare un esempio,
basterà pensare alla rete di distribuzione dei normali programmi
televisivi o radiofonici.
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
Modalità Half Duplex : Tra i due terminali "A" e "B" esiste un canale
che può essere usato nei due sensi, ma non simultaneamente. Le
informazioni viaggiano a "senso unico alternato". La modalità half
duplex è tipica dei sistemi di comunicazione a voce, via radio,
utilizzati da personale specializzato. Esempi classici sono le reti radio
dell'aeronautica, dei radiotaxi o delle forze dell'ordine. Gli apparati
terminali sono muniti di un comando di scambio
trasmissione/ricezione che stabilisce il senso dell'informazione.
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Modalità Full Duplex : Questa modalità indica un collegamento
bidirezionale simultaneo. Tra i due terminali "A" e "B" esistono, quindi,
due canali attivi contemporaneamente: il primo trasporta le
informazioni da "A" verso "B" e il secondo da "B" verso "A".
La rete telefonica, sia fissa sia mobile, è tutta organizzata in maniera
full duplex .
Tale scelta, economicamente onerosa poiché implica un raddoppio di
risorsa rispetto alla modalità half duplex , si giustifica in quanto la rete
è destinata al grande pubblico e non a personale specializzato. In
altre parole si vuole offrire una caratteristica di praticità nella
conversazione, ricalcando la modalità naturale della comunicazione
verbale tra esseri umani.
La caratteristica full duplex, in telefonia , non è pienamente sfruttata. Il
nostro cervello, infatti, non è capace di sostenere uno scambio
verbale simultaneo nei due sensi. I canali telefonici sono, quindi,
normalmente impegnati per circa il 50% del tempo.
Soltanto una rete di computer è in grado di lavorare in maniera full
duplex sfruttando le risorse di comunicazione in modo quasi
completo.
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RETE PUBBLICA TELEFONICA: La rete è costituita da nodi - centri
di smistamento delle informazioni - e collegamenti tra gli stessi. I
collegamenti possono essere realizzati con vari mezzi trasmissivi,
quali cavi in rame, fibre ottiche o tratte in ponte radio.
La parte centrale della rete è, come si dice, a maglia completa (o
quasi completa). Esistono, infatti, tra i nodi centrali connessioni tra
tutte (o quasi tutte) le coppie possibili di nodi.
La parte periferica della rete ha, invece, architettura stellare, o se si
preferisce, ad albero. Si può osservare, infatti, una copertura del
territorio per ramificazione progressiva.
Non è possibile, in generale, costruire una rete con architettura a
maglia completa in tutte le sue parti. Come si può intuire, il numero
delle connessioni tra tutte le possibili coppie di nodi sarebbe
incredibilmente elevato.
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
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Ai vari nodi, infine, si collegano gli apparati d'utente. Essi sono,
normalmente, in numero assai più elevato rispetto ai nodi; ogni nodo ,
infatti, può gestire più apparati terminali.
Le operazioni che la rete è chiamata a svolgere possono essere
distinte in tre fasi:
 Apertura : la creazione del collegamento tra due utenti ;
 Transito: lo scambio di informazioni tra i due utenti;
 Chiusura: l'abbattimento della connessione.
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APERTURA

Supponiamo che l'utente A voglia mettersi in contatto con l'utente B.
Per prima cosa egli chiederà alla rete il permesso di accedere alle
sue strutture. La rete potrà consentire oppure negare l'accesso
richiesto. Le cause di quest'ultima eventualità possono essere
molteplici: esse vanno da una indisponibilità tecnica fino ad una
esplicita negazione, dovuta, per esempio, a irregolarità nei pagamenti
da parte dell'utente.

Ottenuto l'accesso, l'utente A comunicherà alla rete l'indirizzo
dell'utente B con il quale desidera entrare in comunicazione. Avviene
a questo punto la creazione di un percorso di connessione tra A e B in
base all'indirizzo comunicato, secondo tecniche di instradamento
(routing) più o meno raffinate. Esse potrebbero basarsi sul criterio del
percorso più breve oppure appoggiarsi a considerazioni legate al
traffico del momento.
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L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni

L'utente B viene quindi avvisato della chiamata in arrivo. Egli ha, in
generale, la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di connessione.
Anche in questo caso la ragioni di un rifiuto possono essere varie:
terminale indisponibile, terminale già impegnato in altro collegamento
e incapace di sostenere connessioni multiple, ecc. In ogni caso la rete
riporta verso A la decisione di B e, se quest'ultimo aveva accettato la
chiamata, termina la fase di apertura e inizia, sul percorso creato, la
fase di scambio delle informazioni.
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TRANSITO

Durante questa fase la rete si limita a mantenere attivo il
collegamento tra A e B instradando correttamente i messaggi. La fase
di transito può avere una durata limitata da meccanismi a tempo
oppure terminare su comando di A o di B.
CHIUSURA

La chiusura o svincolo, cioè l'abbattimento della connessione in atto,
può essere, come accennato poc'anzi, originato dalla rete oppure
effettuato su comando di A o di B. Nel primo caso la rete avvertirà i
due utenti della imminente chiusura, motivandola, mentre nel secondo
essa comunicherà all'altro utente la decisione presa dal primo. In ogni
caso la connessione verrà cancellata liberando le risorse di rete
impegnate.
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LA RETE TELEFONICA

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Le reti telefoniche, progettate molti anni fa con l'unico scopo di
trasmettere la voce umana in modo più o meno riconoscibile, hanno
subito negli ultimi anni dei rapidi mutamenti caratterizzati
principalmente dall'obiettivo di integrare su un'unica rete trasmissiva
servizi di diverso genere. Ad esempio l'uso delle reti telefoniche per la
trasmissione di dati tra computer, considerato fino a pochi anni fa una
funzione marginale, si è diffuso rapidamente anche grazie ad
importanti innovazioni tecnologiche quali l'introduzione delle fibre
ottiche e della tecnologia digitale.
La stessa struttura della rete telefonica ha subito a partire dal 1876
(anno in cui fu brevettato il telefono) cambiamenti sostanziali. Dalla
iniziale connessione a maglia completa, nella quale ciascun utente
era connesso fisicamente a tutti gli utenti con i quali voleva
comunicare, si è passati, al crescere della richiesta del servizio
telefonico, ad una struttura a stella, in cui tutti gli utenti erano collegati
unicamente ad un centrale, dove un operatore connetteva
manualmente il chiamante e il ricevente.
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LA RETE TELEFONICA (2)

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Quando anche questa struttura si è rivelata insufficiente a gestire la
nascente domanda di traffico telefonico a lunga distanza, si è passati
ad una struttura di rete a due livelli gerarchici. Questa struttura si
ritrova sostanzialmente invariata nei sistemi telefonici attuali. Nel
corso degli anni si è assistito ad un aumento del numero di livelli
gerarchici all’aumentare del numero degli utenti, mentre la tendenza
attuale, favorita dalle maggiori potenzialità dovute all'introduzione
delle tecniche digitali, va verso una riduzione del numero di gerarchie.
I diversi livelli gerarchici della rete intervengono nell'instradamento
delle comunicazioni tra gli utenti. Gli apparecchi telefonici della rete
sono direttamente collegati, tramite una linea di utente realizzata
generalmente con un doppino telefonico, alla più vicina centrale
telefonica locale. La distanza varia generalmente tra 1 e 10 Km, ed è
più corta nei centri abitati che non nei centri rurali. La concatenazione
del prefisso telefonico e delle prime cifre del numero telefonico
individua univocamente la centrale telefonica locale.
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L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
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LA RETE TELEFONICA (3)
Se si effettua una chiamata tra due apparecchi collegati alla stessa
centrale telefonica locale, il meccanismo di commutazione
(operazione che consente di mettere in comunicazione le varie linee)
all'interno della centrale instaura una connessione elettrica diretta tra
le due linee di utente che collegano gli apparecchi alla centrale, e
mantiene intatta la connessione per tutta la durata della chiamata. Se
la chiamata avviene tra apparecchi collegati a differenti centrali
telefoniche locali si utilizza una procedura diversa. Ogni centrale
telefonica ha un certo numero di collegamenti di giunzione verso uno
o più centri di commutazione. Se gli apparecchi chiamante e ricevente
hanno un centro di commutazione in comune, la connessione può
essere instaurata tramite questo, altrimenti il cammino viene
determinato ad un livello più alto nella gerarchia attraverso centrali di
commutazione primarie, di settore o regionali.
Il numero di tipi diversi di centrali di commutazione e la loro topologia
varia da paese a paese in funzione della densità degli apparecchi
terminali.
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L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
I SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI
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I servizi offerti dalla rete telefonica possono essere distinti nelle
seguenti categorie:
servizi telefonici;
servizi dati;
servizi radioelettrici;
servizi di telematica.
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L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
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I SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI (2)
I servizi telefonici veri e propri sono quei servizi di telecomunicazione
che consentono di stabilire, per mezzo di un sistema di impianti, la
connessione tra due qualsiasi utenti per effettuare comunicazioni
vocali. Questi servizi possono essere suddivisi a loro volta in diverse
categorie: servizio urbano, servizio interurbano, servizio
internazionale, servizio radio mobile.
I servizi dati sono quelli che consentono di stabilire, per mezzo di un
sistema di impianti, la connessione tra due o più apparati terminali per
lo scambio di segnali numerici.
I servizi radioelettrici sono caratterizzati dal fatto che utilizzano come
supporto onde radio attraverso lo spazio e possono essere suddivisi
in servizi diffusivi (broadcast) e servizi radio mobili. I primi sono
espletati da punto a multipunto ed in modo unidirezionale (ad es.
radio e televisione), mentre i secondi sono collegamenti punto punto
che fanno capo a mezzi mobili e sono bidirezionali.
I servizi di telematica sono servizi non tradizionali, come ad esempio il
videotel, il fac simile, la videoconferenza , legati allo sviluppo
dell'elettronica e alla trasformazione della rete telefonica da analogica
a numerica. Sono servizi rivolti essenzialmente all'utenza affari.
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L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni

I SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI (3)
Tutti questi servizi utilizzano la rete telefonica pubblica commutata e
le reti dati pubbliche commutate. L'obiettivo che si vuole raggiungere
è quello di integrare tutti i tipi di servizi su un'unica rete numerica.
Ciascun servizio richiede la connessione tra due utenti o apparati
terminali; poiché questi di norma sono distribuiti sul territorio, nasce il
problema di come effettuare, nel modo più efficiente ed economico,
questa connessione che non è permanente e di volta in volta assume
configurazioni diverse. Questo tipo di connessione viene realizzata
mediante la procedura di commutazione.
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L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
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I SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI (4)
I mezzi trasmissivi: I mezzi trasmissivi utilizzati per inviare i segnali
sono di vario genere: nella maggior parte dei casi i collegamenti locali
sono realizzati con doppino telefonico, mentre per collegare tra loro
centri di commutazione vengono utilizzati cavi coassiali, microonde e
spesso fibre ottiche. Ogni mezzo fisico è caratterizzato da alcuni
parametri quali l'ampiezza di banda, il ritardo, il costo, la semplicità di
installazione e di manutenzione. I mezzi trasmissivi si possono
distinguere in mezzi guidati, quali i doppini telefonici e le fibre ottiche ,
e mezzi non guidati, quali le onde radio.
Doppino telefonico: consiste in una coppia di fili isolati, tipicamente
di 1 mm di spessore, annodati insieme in modo elicoidale in modo da
ridurre l'interferenza elettrica con altre coppie simili. I doppini telefonici
possono essere utilizzati per trasmettere sia segnali analogici che
numerici. La larghezza di banda dipende dallo spessore dei fili e dalla
distanza percorsa, ma per pochi chilometri è possibile ottenere
velocità di alcuni Megabit per secondo. Poiché forniscono prestazioni
elevate a basso costo, sono ampiamente utilizzati, soprattutto per
collegare gli apparecchi telefonici alle centrali di commutazione. Se
utilizzati per lunghe distanze, necessitano dell'uso di amplificatori per
compensare la perdita di energia del segnale .
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L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni

I SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI (5)
Cavo coassiale: consiste di un nucleo di filo di rame rigido e di un
conduttore cilindrico separati tra loro da materiale isolante. Il
conduttore esterno è coperto da una plastica protettiva. I cavi
coassiali sono dotati di una migliore schermatura rispetto ai doppini
telefonici e possono quindi coprire distanze più lunghe a velocità
maggiori. L'ampiezza di banda possibile dipende dalla lunghezza del
cavo . Per 1 Km di lunghezza si può raggiungere una velocità di 2
Gigabit per secondo. I cavi coassiali erano ampiamente utilizzati nelle
reti telefoniche, ma sono stati spesso rimpiazzati da fibre ottiche nelle
tratte lunghe.
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L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
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I SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI (6)
Fibra ottica: consiste di un nucleo di vetro ricoperto da un
rivestimento di vetro con un indice di rifrazione minore di quello del
nucleo per mantenere tutta la luce nel nucleo stesso. Il tutto è protetto
da un rivestimento in plastica. La trasmissione mediante fibra ottica è
basata sul fenomeno di rifrazione a cui è soggetto un raggio di luce
nel passare da un mezzo fisico ad un altro. Con opportuni indici di
rifrazione e per angoli incidenti superiori ad un valore critico la luce
viene trattenuta all'interno della fibra e potrebbe propagarsi per
chilometri teoricamente senza nessuna perdita.
Un sistema di trasmissione ottico è costituito da tre componenti: la
sorgente di luce, il mezzo di trasmissione , il rilevatore. Per
convenzione la presenza di un impulso di luce indica un bit pari ad 1,
mentre l'assenza di luce indica un bit pari a 0. Il rilevatore genera un
impulso elettrico ogni volta che arriva un impulso luminoso. La
velocità che si può ottenere con le fibre ottiche è di gran lunga
maggiore rispetto a quella dei doppini telefonici e dei cavi coassiali,
essendo possibile la trasmissione di parecchi Gigabit per secondo per
distanze di 30 Km.
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L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
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I SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI (6)
Onde elettromagnetiche: Le trasmissioni senza filo sono basate
sulla possibilità di lanciare le onde elettromagnetiche nello spazio
libero tramite un'antenna di dimensioni opportune. Tali onde possono
essere ricevute anche a distanze molto grandi.
Trasmissione analogica e numerica
Gli elementi che compongono un sistema di telecomunicazione sono:
la sorgente, che produce l’informazione;
il trasmettitore, che trasforma l’informazione in un segnale adatto alla
trasmissione;
il canale, che permette la trasmissione del segnale;
il ricevitore, che riceve il segnale dal canale e ricostruisce
l’informazione con un’operazione inversa rispetto a quella fatta dal
trasmettitore;
la destinazione, che riceve il messaggio.
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L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni

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I SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI (7)
Si parla di trasmissione analogica quando il segnale che viene inviato
sul mezzo trasmissivo assume una forma analoga alla grandezza che
contiene l’informazione da trasmettere. Nel caso del segnale vocale,
la sorgente produce un messaggio che è una funzione continua del
tempo, che viene trasformato dal trasmettitore in un segnale elettrico.
Il segnale riconsegnato al ricevitore dal canale deve essere quanto
più possibile una copia del segnale prodotto dal trasmettitore.
Nonostante tutte le precauzioni, durante il suo cammino dalla
sorgente alla destinazione il messaggio viene modificato a causa di
elementi quali la distorsione e il rumore.
Si parla di trasmissione numerica quando il segnale che viene inviato
sul mezzo trasmissivo può assumere soltanto un numero finito di
livelli (due livelli nel caso di segnale binario) negli istanti caratteristici.
Nella trasmissione di tipo numerico non è necessario che il segnale
riconsegnato dal canale al ricevitore sia una copia esatta di quello in
trasmissione; è sufficiente che sia possibile un esatto riconoscimento
dei simboli negli istanti caratteristici.
34
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni

I SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI (8) : Vantaggi della
trasmissione numerica
La trasmissione numerica presenta alcuni vantaggi rispetto a quella
analogica. Il primo è dato dal fatto che, sebbene l'attenuazione e la
distorsione del segnale siano più gravi durante la trasmissione di
segnale a due livelli, è più semplice calcolare fino a che punto il
segnale possa propagarsi rimanendo tuttavia riconoscibile. Un
rigeneratore digitale può essere introdotto in modo da ripristinare il
segnale nel suo valore originario. Un segnale numerico può passare
attraverso un numero arbitrario di rigeneratori digitali senza nessuna
perdita di segnale e può quindi percorrere lunghe distanze senza
perdita di informazione. Al contrario il segnale analogico è soggetto a
perdita d'informazione quando viene amplificato e questa perdita si
cumula per ogni amplificazione.
35
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni


I SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI (9): Vantaggi della
trasmissione numerica
Un secondo vantaggio è dato dal fatto che è possibile raggiungere
maggiori velocità di trasmissione di dati utilizzando le linee esistenti.
Un terzo vantaggio è dato dal fatto che la trasmissione numerica è più
economica di quella analogica, poiché non è necessario riprodurre
accuratamente una forma analogica dopo che questa è transitata
attraverso un numero elevato di amplificatori; è sufficiente essere in
grado di distinguere i diversi livelli. Di conseguenza si sta effettuando
rapidamente una conversione di tutti i collegamenti di giunzione del
sistema telefonico in collegamenti numerici. E’ possibile infatti evitare
di trasmettere l’informazione vocale sotto forma di un segnale
continuo facilmente degradabile e trasmettere al suo posto un
segnale costituito da impulsi a due livelli.
La tecnica per effettuare questa operazione è detta modulazione a
codice di impulsi ( PCM, Pulse Code Modulation) ed il segnale che si
ottiene si chiama segnale PCM. Questa tecnica consiste nel
prelevare, dal segnale elettrico continuo, solo alcuni campioni estratti
ad intervalli regolari individuati dalla frequenza di campionamento.
36
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni


I SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI (10)
L’operazione di campionamento su un segnale continuo non introduce
alcuna degradazione dell’informazione purché la frequenza di
campionamento sia almeno doppia rispetto alla massima frequenza
contenuta nello spettro del segnale. Nel caso del segnale telefonico, il
cui spettro medio di frequenza è esteso da 300 Hz a 3400 Hz, è
possibile effettuare il campionamento con una frequenza almeno
superiore a 6800 Hz; in pratica si campiona a 8000 Hz (un campione
ogni 125 microsecondi).
Dopo il campionamento si effettua la quantizzazione del segnale, cioè
un’operazione di approssimazione per ricondurre i valori dei campioni
a quelli più vicini ad una scala composta da un numero finito di livelli.
Nel caso della tecnica PCM si utilizza una scala con livelli di
ampiezza unitaria da -127 a +127. Per ogni campione viene poi
trasmessa la codifica binaria del livello corrispondente (8 bit per ogni
campione). Il prezzo che si paga per la trasformazione del segnale
vocale è dato dalla distorsione introdotta durante il processo di
quantizzazione e dalla maggiore occupazione di banda del segnale
numerico (circa 60 KHz).
37
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
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STRUTTURA DELLA RETE TELEFONICA
E’ possibile descrivere il funzionamento del sistema telefonico
analizzando singolarmente i tre componenti principali:
la rete di distribuzione (linee di utente costituite da doppini telefonici
su cui transita segnale analogico);
la rete di giunzione (collegamenti di giunzione in fibra ottica o
microonde su cui transita segnale numerico);
i centri di commutazione.
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L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni

STRUTTURA DELLA RETE TELEFONICA (2): La rete di
distribuzione
Tutti gli utenti di un’area geografica vengono collegati ad un centro
realizzando una struttura a raggiera costituita da un certo numero di
linee di utente. Nel centro del raggruppamento può avvenire una
operazione di concentrazione dei vari utenti mediante dei
concentratori in cui il numero di linee di uscita è minore di quello delle
linee di ingresso. Le linee di uscita sono poi a loro volta concentrate
verso un centro di gerarchia superiore. Nel centro di raggruppamento
può avvenire anche la commutazione tra i vari utenti che vi
affluiscono.
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L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni

STRUTTURA DELLA RETE TELEFONICA (2 bis): La rete di
distribuzione
Originariamente il sistema telefonico era basato unicamente su
segnali analogici. Sebbene attualmente la maggior parte dei
collegamenti a lunga distanza siano numerici, si prevede che le linee
di utente realizzate con doppini telefonici non saranno convertiti in
tempi brevi, a causa del costo elevatissimo per effettuare la
conversione. Di conseguenza, quando un computer deve trasmettere
dati su una linea telefonica, questi dati devono essere
preliminarmente convertiti in forma analogica da un modem per la
trasmissione lungo la linea di utente, quindi convertiti in forma
numerica per la trasmissione sui collegamenti a lunga distanza, quindi
nuovamente in forma analogica per la trasmissione lungo la linea di
utente e infine nuovamente in forma numerica mediante un modem
collegato al computer di destinazione.
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L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni

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STRUTTURA DELLA RETE TELEFONICA (3): La rete di giunzione
E’ costituita dall’insieme degli impianti che consentono di realizzare le
giunzioni tra le varie centrali di commutazione. La funzione di
maggiore importanza realizzata dai collegamenti di giunzione è quella
di fornire la possibilità a più sorgenti di informazione di comunicare
contemporaneamente ciascuna con il proprio destinatario. La
multiplazione consente di raggruppare insieme più chiamate e
trasmetterle su un’unica linea. I tipi di multiplazione comunemente
adottati sono tre:
multiplazione a divisione di spazio (SDM, Space Division
Multiplexing);
multiplazione a divisione di frequenza ( FDM, Frequency Division
Multiplexing);
multiplazione a divisione di tempo ( TDM, Time Division Multiplexing).
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L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
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STRUTTURA DELLA RETE TELEFONICA (4): La rete di giunzione
La multiplazione a divisione di spazio consiste nel prevedere un
numero di circuiti fisici pari al numero di collegamenti contemporanei
che si vogliono mantenere. Poiché non permette un risparmio
economico sul costo degli impianti non costituisce una soluzione di
interesse.
Nella multiplazione a divisione di frequenza lo spettro delle frequenze
è suddiviso in canali logici in modo tale che ogni connessione abbia il
possesso esclusivo di una banda di frequenza. Per eseguire questo
tipo di multiplazione si trasmettono le varie sorgenti in bande di
frequenze diverse. Al momento della ricezione ciascuna banda viene
prelevata da appositi filtri, quindi ricondotta, con procedimento inverso
a quello di trasmissione, alla banda originale e quindi inviata a quella
di destinazione. Tanto più larga è la banda passante del mezzo, tanto
maggiore sarà il numero di canali logici che si possono ottenere su
questo. Questo tipo di multiplazione, che viene ancora utilizzata per
segnali analogici su cavi conduttori o canali a microonde, è quella che
viene adoperata nelle trasmissioni radio.
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L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
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STRUTTURA DELLA RETE TELEFONICA (5): La rete di giunzione
Nella multiplazione a divisione di tempo più utenti utilizzano a turno
un unico mezzo di trasmissione : ciascuno di essi ha a disposizione
periodicamente l’intera ampiezza di banda per un breve intervallo di
tempo. I messaggi da trasmettere contemporaneamente sullo stesso
mezzo vengono opportunamente elaborati e trasmessi ad intervalli
regolari ma in tempi diversi. Poiché questo tipo di multiplazione è
applicabile solo a segnali numerici, il segnale analogico vocale
proveniente dai doppini telefonici deve essere convertito in segnale
numerico mediante un dispositivo denominato codec (codificatoredecodificatore).
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L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni

STRUTTURA DELLA RETE TELEFONICA(6): Centri di
commutazione
All’interno dei centri (o centrali) di commutazione avvengono le
operazioni necessarie alla connessione tra utenti e giunzioni o tra
giunzioni e giunzioni allo scopo di realizzare un circuito tra utente e
utente attraverso una o più centrali in cascata. La commutazione
all’interno della centrale avviene in base alle informazioni fornite
dall’utente chiamante mediante il numero di telefono o il codice del
destinatario. Questo tipo di informazioni costituisce la segnalazione,
che può essere sia segnalazione di utente (ad es. gli impulsi inviati
sul doppino telefonico al momento della composizione del numero
telefonico), sia segnalazione di centrale, se è relativa allo scambio di
informazioni tra centrali per realizzare la connessione delle giunzioni.
Le centrali di commutazione sono organizzate gerarchicamente.
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L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni


STRUTTURA DELLA RETE TELEFONICA(7): Centri di
commutazione
In Italia le centrali a livello più basso sono le centrali urbane, che
costituiscono una rete urbana realizzata mediante linee bifilari. Più reti
urbane sono collegate tra loro e concorrono a formare una rete a
stella di ordine gerarchico superiore, detta rete settoriale, in cui il
nodo della rete è chiamato centro di settore. A loro volta i centri di
settore costituiscono una rete a stella attorno ad un nodo chiamato
centro di distretto, individuato dal prefisso distrettuale. A livello
superiore vi sono i centri di compartimento, alcuni dei quali (centri
nazionali) gestiscono anche il traffico internazionale.
La commutazione viene sempre risolta al livello gerarchico più basso
possibile. All’interno del sistema telefonico vengono utilizzate due
tecniche di commutazione: commutazione di circuito e commutazione
di pacchetto .
45
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
STRUTTURA DELLA RETE TELEFONICA(8): Centri di
commutazione

Le reti a commutazione di circuito sono le tradizionali reti telefoniche
nelle quali, in base alla segnalazione di utente, vengono realizzate
tutte le connessioni necessarie per creare un circuito fisico a
disposizione degli utenti per tutta la durata della comunicazione. Ogni
volta che avviene una chiamata viene instaurata una connessione
dedicata fino alla fine della conversazione. Un’importante
caratteristica della commutazione di circuito è la necessità di
individuare un cammino tra le due entità in comunicazione prima di
iniziare a inviare dati.
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L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni

STRUTTURA DELLA RETE TELEFONICA(8 bis): Centri di
commutazione
Nella commutazione di pacchetto l’insieme dei dati da trasmettere
viene strutturato in pacchetti contenenti l’indirizzo del mittente e del
destinatario che vengono instradati sulla rete secondo la tecnica di
immagazzinamento e rilancio. I vari pacchetti vengono inviati di
seguito verso la rete; ad ogni centro di commutazione viene
analizzato l’indirizzo del destinatario e il pacchetto viene
opportunamente instradato verso il nodo successivo della rete.
Quando si usa questa tecnica non viene stabilito in anticipo un
cammino fisico tra le due entità e non si deve quindi attendere il
tempo di instaurazione del canale per inviare dati. D’altra parte,
poiché non vi è un circuito dedicato, un improvviso aumento del
traffico può sovraccaricare le apparecchiature di rete e causare la
perdita di alcuni pacchetti.
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L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
LA TELEFONIA MOBILE


In Europa il sistema di comunicazioni mobili si è evoluto passando
dall'impiego dei primi sistemi analogici non cellulari nella banda dei
160 MHz (ad es. teledrin), ai sistemi cellulari analogici (quali il TACS
900, sulla banda dei 900 MHz), fino alla rete pan-europea GSM 900,
un sistema numerico che opera sulla banda dei 900 MHz su tutto il
territorio europeo sulla base di standard definiti in ambito CEPT
(Conference of European Post and Telecommunications) dal gruppo
di lavoro "Group Special Mobile" dal quale il sistema prende anche il
nome.
Il DCS 1800 rappresenta una ulteriore evoluzione dei sistemi numerici
di telefonia radio mobile, nella quale si perfeziona la tecnologia
cellulare con l'obiettivo esplicito di medio termine di far convergere in
una rete globale di comunicazioni personali i servizi di telefonia
mobile e quelli di accesso alla rete fissa.
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L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
LA TELEFONIA MOBILE (2)


L'idea chiave che distingue i sistemi mobili cellulari (TACS , GSM ,
DCS) dai sistemi di telefonia mobile meno avanzati sviluppati negli
anni precedenti è che le frequenze possono essere riutilizzate in celle
opportunamente distanziate.
Una cella è un'area geografica all'interno della quale l'utente dispone
di un determinato gruppo di frequenze ( canali radio) propagate da
un'antenna (per semplicità si può pensare ad un'antenna al centro di
ogni cella).
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L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
LA TELEFONIA MOBILE (3)


Le celle sono tutte all'incirca della stessa dimensione (sono
approssimativamente circolari, il modello esagonale è usato a scopo
esplicativo) e in celle adiacenti il segnale si propaga su gruppi di
canali distinti. L'insieme delle celle nelle quali vengono usati
complessivamente tutti i canali radio a disposizione del sistema è
detto cluster.
Si noti che ogni gruppo di canali appartenenti ad una cella di un
cluster è separato dal gruppo corrispondente, localizzato in un altro
cluster, da una distanza di circa due celle nelle quali non ci sono
ripetizioni di frequenze. Ciò consente di poter riutilizzare i canali in
zone opportunamente vicine e quindi di gestire più chiamate di aree
diverse sulla stessa frequenza, minimizzando i problemi di
interferenza.
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L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni

LA TELEFONIA MOBILE (4)
La struttura della rete cellulare e, in particolare, la larghezza delle
celle, determina la capacità del sistema. Carichi di traffico elevati (in
particolari zone o in particolari ore di punta) possono essere
soddisfatti aumentando il numero di canali a disposizione degli utenti.
Se le frequenze disponibili sono fisse, ciò può essere fatto
diminuendo la dimensione delle celle ed aumentando, di
conseguenza, la ripetizione dei canali: ciò consente di gestire
contemporaneamente un maggior numero di conversazioni.
51
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni

LA TELEFONIA MOBILE (4 bis)
Dal momento che le antenne (SRB, Stazione Radio Base) di celle
adiacenti trasmettono frequenze diverse, quando l'utente attraversa il
confine della cella il collegamento radio viene mantenuto dalle
componenti del sistema radio mobile attraverso la procedura di handoff. Questa procedura controlla la qualità del segnale sul canale a
disposizione dell'utente e, nel caso venga riscontrato un degrado
della qualità al di sotto di una determinata soglia, si trasferisce
automaticamente il segnale dell'utente su un altro canale in grado di
offrire una migliore qualità di conversazione.
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L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
LA TELEFONIA MOBILE (5)

Un`altra procedura automatica per la gestione della connessione è il
roaming , mediante il quale si consente ad un utente di un gestore di
telefonia mobile che si trova in un'area non coperta dal gestore stesso
di effettuare ugualmente la connessione utilizzando la rete di un altro
gestore.
53
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni


LA TELEFONIA MOBILE (6)
Nella tecnologia mobile caratterizzante i servizi cellulari, il sistema di
accesso alle frequenze è di tipo multiaccesso: tutti gli utenti hanno la
possibilità di accedere ad un qualunque canale libero tra i canali radio
disponibili.
L'assegnazione dei canali viene gestita automaticamente dalle
componenti del sistema di rete. Si distinguono fondamentalmente due
tipi di sistemi di accesso multiplo, il FDMA (Frequency Division
Multiple Access) e il TDMA (Time Division Multiple Access). Nel primo
la banda di frequenza a disposizione si suddivide in un numero N di
canali radio, ognuno dei quali viene assegnato ad un utente durante
la conversazione; nel sistema TDMA più utenti usano lo stesso canale
ad intervalli di tempo predefiniti.
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L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni

LA TELEFONIA MOBILE (7)
Il TACS (Total Access Communications System), è un sistema
cellulare di telefonia pubblica che si differenzia dai sistemi più
avanzati principalmente per la tecnica di codifica della voce utilizzata,
che è analogica e non numerica. Opera nella banda di frequenza dei
900 MHz con modalità di accesso FDMA . In Italia la rete TACS,
gestita in monopolio da TIM, era meno efficiente rispetto al sistema
digitale GSM . Ad esempio, in termini di utilizzazione dello spettro di
frequenza, il sistema GSM è quasi tre volte più efficiente del TACS,
caratteristica notevole, data la limitatezza delle frequenze disponibili.
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L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni

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LA TELEFONIA MOBILE (8)
Il GSM 900 è il sistema radio mobile numerico, standardizzato in
ambito europeo dall'ETSI/SMG (European Technical Standards
Institute / Special Mobile Group), in esercizio nei principali paesi
europei dal 1992 (ottobre del 1992 in Italia).
L'obiettivo del nuovo sistema era quello di ottimizzare le prestazioni
con riferimento a diverse specifiche chiave, tra le quali:
l'incremento di capacità, funzione di una maggiore efficienza dello
spettro radio;
la possibilità di effettuare roaming internazionale;
il miglioramento della qualità del servizio;
la compatibilità sia con i sistemi analogici presenti sul mercato sia con
reti fisse di tecnologia avanzata, quali l' ISDN (trasferimento dati oltre
che fonia);
il miglioramento della sicurezza nella trasmissione.
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L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni




LA TELEFONIA MOBILE (9)
Il GSM 900 tecnicamente opera sulla gamma di frequenza di 900
MHz su due semibande da 25 MHz per un totale di 124 canali radio,
ciascuno con un'ampiezza di banda pari a 200 KHz. Con la modalità
di accesso a divisione di tempo (TDMA ) ogni canale viene suddiviso
in 8 intervalli di tempo, per cui sono disponibili 992 canali bidirezionali,
su ciascuno dei quali si può trasmettere voce codificata in segnali
numerici a bassa velocità netta pari a 13 Kbit/s. Su ogni canale
quindi possono essere gestite simultaneamente otto chiamate, con gli
apparecchi che usano a turno gli intervalli di tempo. All'interno di
ciascun intervallo il messaggio trasmesso contiene:
a) le informazioni sulla chiamata
b) le informazioni di segnalazione
c) il contenuto del messaggio (voce o dati).
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L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni

LA TELEFONIA MOBILE (10)
Il sistema DCS 1800 (Digital Cellular System), usato per lo sviluppo
delle cosiddette reti PCN (Personal Communications Network) è
un'evoluzione del sistema GSM, rispetto al quale le differenze
sostanziali sono date dalla banda di frequenze utilizzata, intorno a
1800 MHz (1710-1785 MHz e 1805-1880 MHz), e dalla struttura
cellulare articolata in celle di dimensione diverse allo scopo di
ottenere una gestione ottimizzata delle frequenze in funzione del
traffico da gestire.
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L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni

LA TELEFONIA MOBILE (10 bis)
Si è visto come la ripetizione dei cluster, e quindi la dimensione delle
celle, determini la capacità del sistema (celle più piccole = maggiore
possibilità di ripetizione dei canali a disposizione). Il sistema DCS
1800 prevede l'utilizzazione di macrocelle per la copertura di zone
estese a bassa densità di utenza, microcelle (raggi dell'ordine del
centinaio di metri) per aree ad alta densità di utenza e picocelle per
coprire settori in ambienti chiusi. Le altre buone caratteristiche
tecniche, presenti anche nel sistema GSM sono, ad esempio, la
bassa velocità di codifica della voce (13 Kbit/s o meno) che consente
a parità di frequenza e a parità di dimensione della cella di servire un
maggior numero di utenti, la possibilità di effettuare hand-off e
roaming europeo.
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L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni


LA TELEFONIA MOBILE : UMTS (11)
In Europa, il nuovo sistema radiomobile è conosciuto con il nome di
UMTS e l’ente incaricato del processo di standardizzazione è l’ETSI
(European Telecommunications Standard Institute).
Per quanto riguarda l’Italia, la gara per il rilascio delle licenze Umts si
è conclusa ufficialmente il 27 ottobre 2000. Va ricordato che
l’assegnazione , secondo quanto deciso dal Comitato dei ministri il 9
maggio 2000, è avvenuta sulla base della qualità delle proposte: il
cosiddetto “beauty contest”. La graduatoria delle cinque offerte valide
più alte è stato: Omnitel(4.740 miliardi di lire), Ipse (4.730 miliardi di
lire), Wind (4.700 miliardi di lire), Andala (4.700 miliardi di lire), TIM
(4.680 miliardi di lire). L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
ha provveduto a rilasciare, nei 60 giorni successivi, le licenze.
60
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
LA TELEFONIA MOBILE : UMTS (12)


Dell’UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) l’Unione
Europea dà la seguente definizione:”un sistema di comunicazioni
mobili e senza fili (wireless) della terza generazione in grado, in
particolare, di fornire servizi multimediali innovativi con caratteristiche
superiori a quelle dei sistemi di seconda generazione, quali il GSM, e
di combinare l’uso delle componenti terrestri e satellitari”.
Si tratta quindi di un sistema in grado di fornire molti nuovi servizi
all’utenza radiomobile (quali la videotelefonia, la videoconferenza,
servizi internet e molti altri) per i quali è necessaria una elevata
velocità di informazione trasmessa. Infatti l’UMTS, a differenza dei
sistemi radiomobili attuali, è in grado di operare con velocità di
trasmissione fino a 2Mbits/s in ambienti limitati (copertura indoor) e
fino a 384 kbit/s ovunque.
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L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
LA TELEFONIA MOBILE : UMTS (12 bis)

L’UMTS è inoltre in grado di fornire contemporaneamente più servizi
sulla stessa connessione, sia a pacchetto sia a circuito, e costituisce
la naturale evoluzione dei sistemi GSM/GPRS, dei quali può sfruttare
le infrastrutture esistenti. Inoltre i terminali dual-mode consentono la
procedura di handover tra i due sistemi.
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L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni

LA TELEFONIA MOBILE : UMTS (13)
Una delle caratteristiche fondamentali del nuovo sistema è
l’”universalità” intendendo con tale termine la capacità di offrire una
copertura di tipo globale, integrando anche i sistemi satellitari e
permettendo l’utilizzo del proprio terminale mobile in ogni parte del
globo. In Europa, il nuovo sistema radiomobile è conosciuto con il
nome di UMTS e l’ente incaricato del processo di standardizzazione è
l’ETSI (European Telecommunications Standard Institute).
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L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
•
•
•
LA TELEFONIA MOBILE : UMTS (13 bis)
La necessità di avere uno standard globale per il sistema di terza
generazione ha portato alla decisione di costituire un gruppo
mondiale denominato 3GPP (3rd Generation Partnership Project),
con l’obiettivo di far confluire gli studi dei maggiori organismi di
standardizzazione:
ETSI, ente di standardizzazione europeo
ARIB, ente di standardizzazione giapponese per gli aspetti radio
TTC, ente di standardizzazione giapponese per gli aspetti di rete
•
•
TTA, ente di standardizzazione coreano
T1, ente di standardizzazione statunitense.

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L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
LA TELEFONIA MOBILE : UMTS (14)

l’attività di standardizzazione dell’interfaccia radio della componente
terrestre UMTS in ETSI (European Telecommunications Standard
Institute) ha portato alla decisione di adottare la tecnica di accesso
radio denominata W-CDMA (Wideband – Code Division Multiple
Access) per la modalità FDD (Frequency Division Duplex, dove, come
nel sistema GSM, la trasmissione tra mobile e base e tra base e
mobile avviene su frequenze separate) e TD-CDMA (Time Division –
Code Division Multiple Access) per la componente TDD (Time
Division Duplex, dove, come nel sistema DECT, la trasmissione tra
mobile e base e tra base e mobile avviene sulla stessa frequenza, ma
in istanti di tempo separati).
65
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
LA TELEFONIA MOBILE : UMTS (14 bis)


Lo sviluppo del sistema mobile di terza generazione si articola in fasi;
ciascuna fase prevede inoltre l’assegnazione di radiofrequenze .
Nella prima fase, infatti, è assegnata una “Core band” in modo da
permettere l’introduzione dei nuovi servizi UMTS e l’avvio di un
mercato di massa. Nella seconda fase, invece, sono previste
estensioni di banda e riallocazione (refarming) di frequenze
orginariamente dedicate ai servizi di seconda generazione.
66
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni

LA TELEFONIA MOBILE : UMTS (15)
La fase 1 di questo processo ha riguardato gli anni compresi tra il
2002 e il 2005 in cui è stata prevista la commercializzazione dei
servizi di base dell’UMTS. La porzione di spettro assegnata in questa
fase iniziale alla componente terrestre dell’UMTS ha una estensione
di 155 MHz (di cui 2x60 da dedicare alla modalità FDD e 35 MHz per
la modalità TDD); per la componente satellitare la banda assegnata è
di 60 MHz. L’allocazione spettrale per le due componenti è quindi la
seguente:
• componente terrestre: 1990 - 2025 MHZ e 2110-2200 MHz
• componente satellitare: 1980 - 2010 MHz e 2170-2200 MHz.
67
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni

LA TELEFONIA MOBILE : UMTS (15 bis)
Le previsioni per la fase 2 sono rivolte, per il momento, al mercato
potenziale intorno all’anno 2010 e ipotizzano il fabbisogno di banda
intorno ai 5554 MHz. Per rendere disponibile una tale capacità di
banda è prevista l’individuazione, da parte del WRC (World Radio
Conference), di una porzione di spettro di 160 MHz; inoltre a lungo
termine è stato previsto il riutilizzo dello spettro oggi assegnato ai
sistemi mobili di seconda generazione (quali ad esempio GSM 900,
GSM 1800, GSM 1900 e DECT).
68
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
LA TELEFONIA MOBILE : UMTS (16)

Grazie alla tecnologia utilizzata dall’UMTS è possibile ottimizzare lo
sfruttamento della banda di frequenze e migliorare le prestazioni del
servizio garantendo una vasta gamma di applicazioni quali:
videoconferenza, video on demand, applicazioni multimediali,
accesso rapido a Internet e alle intranet aziendali.
69
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni

INTERNET
Il primo progetto di rete decentralizzata dalla cui evoluzione è nata
Internet è stato ideato negli Stati Uniti a scopi militari alla fine degli
anni '60. La Divisione ARPA (Advanced Research Project Agency) del
Dipartimento della Difesa finanziò un progetto di ricerca per lo
sviluppo di protocolli di comunicazione tra calcolatori diversi con
l'obiettivo di realizzare la rete ARPANET. Tale rete doveva collegare
tra loro i computer utilizzati nei centri militari sparsi nel paese,
garantendo prestazioni di alta affidabilità e robustezza rispetto a
malfunzionamenti delle componenti o interruzioni dei collegamenti.
70
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni


INTERNET (2)
Obiettivo fondamentale era, inoltre, l'interfacciamento tra elaboratori
di case costruttrici diverse. Vennero quindi sviluppati dei protocolli per
il collegamento e la trasmissione di dati che avrebbero consentito di
ottenere una maggiore uniformità nella trasmissione.
Il primo standard, adottato nel 1973, fu il protocollo IP (Internet
Protocol ) che permetteva la comunicazione tra elaboratori remoti.
Nell'arco di dieci anni a IP si sostituì TCP-IP. Si erano, infatti, diffuse
enormemente in tutto il paese piccole reti di elaboratori (LAN , Local
Area Network) che comunicavano localmente nella maggior parte dei
casi con il protocollo Ethernet . Era necessario, di conseguenza,
sviluppare dei protocolli di trasmissione che permettessero non solo
di collegare singoli elaboratori ma anche reti di elaboratori. I protocolli
TCP-IP vennero generati proprio a questo scopo.
71
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni


INTERNET (3)
Negli anni '80 altri organi governativi intrapresero lo sviluppo di reti e
protocolli di comunicazione. Tra questi la National Science
Foundation (NSF), che finanziò la rete NSFNET.
Negli anni '90 cominciò il processo di commercializzazione della rete
e fu permesso a fornitori privati di servizi di usare le infrastrutture
della NSFNET. I primi ad entrare nel mercato furono i gestori di reti
telefoniche che cominciarono a sperimentare la posta elettronica,
mentre negli stessi anni iniziava a diffondersi con successo WWW
(World Wide Web), il servizio che facilita l'accesso da parte degli
utenti alle informazioni presenti nella rete.
72
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni


INTERNET (3 bis)
Attualmente non c'è più un'unica dorsale, ma più dorsali, alcune di
istituzioni pubbliche (NSF, NASA), altre di gestori privati di
telecomunicazioni (AT&T, MCI, Sprint), che si interconnettono tra loro
e con le reti sviluppatesi in Europa e nel resto del mondo.
Tra gli aspetti tecnologici della rete internet due elementi che, in
particolare, la caratterizzano e la differenziano rispetto ad una rete
tradizionale di telecomunicazioni sono il tipo di commutazione commutazione di pacchetto- e i protocolli TCP-IP utilizzati nella
trasmissione.
73
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni

INTERNET (4)
In generale, così come in una qualunque rete di telecomunicazioni, la
funzione di commutazione svolta dalle componenti della rete ha lo
scopo di stabilire il percorso sul quale si instrada l'insieme di dati (il
messaggio) da trasmettere. Tuttavia, a differenza della commutazione
di circuito tipica delle reti telefoniche tradizionali, nella commutazione
di pacchetto la trasmissione del messaggio non occupa un circuito
dedicato per tutta la durata della connessione. Infatti, prima di essere
trasmesso, il messaggio viene suddiviso in pacchetti elementari
ciascuno dei quali ne contiene una frazione. Ogni pacchetto viene
opportunamente etichettato e, una volta pronto, viene spedito ad un
particolare elaboratore, detto router , il quale eventualmente lo
trasmette ad un altro router e così via, fino all'arrivo a destinazione.
74
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
QUADRO NORMATIVO DI
INTERESSE COMUNITARIO
(TESTO DI LETTURA)
75
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
PRINCIPALE QUADRO NORMATIVO DI INTERESSE
COMUNITARIO:
1)DIRETTIVA 2002/21CE Quadro normativo comune per le reti ed i
servizi di comunicazione elettronica (DIRETTIVA QUADRO)
2)DIRETTIVA 2002/20/CE Autorizzazioni per le reti ed i servizi di
comunicazione elettronica
3)DIRETTIVA 2002/19/CE Accesso a reti di comunicazione elettronica
e risorse correlate, nonché all’interconnessione delle stesse
4)DIRETTIVA 2002/22/CE Servizio universale e diritti degli utenti in
materia di reti e servizi di comunicazione elettronica
5)DIRETTIVA 2002/58/CE Trattamento dei dati personali e tutela della
vita privata nel settore delle telecomunicazioni
76
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVE CE: TESTI DI LETTURA
DIRETTIVA QUADRO 2002/21/CE

(1)
Indipendenza delle Autorità Nazionali di regolamentazione (ANR), in modo di
assicurare l’imparzialità delle loro decisioni;

Definizione di “Reti di comunicazione elettronica”, intese quali sistemi di
trasmissione e , se del caso, apparecchiature di commutazione o di
instradamento ed altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo,
via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese
le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito ed a
commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la
diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto
della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i
segnali, le reti televisive via cavo.
77
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA QUADRO 2002/21/CE

(2)
Definizione di “servizio di comunicazione elettronica” inteso quali servizi forniti
di norma a pagamento consistenti esclusivamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi
di telecomunicazioni ed i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la
diffusione circolare radiotelevisiva, ma ad esclusione dei servizi che forniscono
contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che
esercitano un controllo editoriale su tali contenuti;

Definizione di “rete pubblica di comunicazioni” intesa quale rete di
comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

Definizione di “sistema di accesso condizionato” inteso come qualsiasi misura
e/o intesa tecnica secondo la quale l’accesso in forma intellegibile ad un
servizio protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato ad un abbonamento
o ad un’altra forma di autorizzazione preliminare individuale.
78
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA QUADRO 2002/21/CE
(3)

Definizione di “Autorità nazionale di regolamentazione” (ANR) intesa quale
organismo o organismi incaricati da uno Stato membro di svolgere le funzioni
di regolamentazione fissate dalla Direttiva in esame e dalle Direttive particolari
(autorizzazioni, accesso, servizio universale, trattamento dati);

Definizione di “utente” inteso quale persona fisica o giuridica che utilizza o
chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico;

Definizione di “consumatore” inteso quale persona fisica che utilizza o chiede
di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per
scopi non riferibili all’attività lavorativa, commerciale o professionale svolta;

Definizione di “servizio universale” inteso quale insieme minimo di servizi di
una qualità determinata definiti nella Direttiva 2002/22/CE (di cui riferiremo a
seguire) accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione
geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, ad un prezzo
ragionevole.
79
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA QUADRO 2002/21/CE
(4)

Definizione di “abbonato”, inteso quale persona fisica o giuridica che sia parte
di un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico per la fornitura di tali servizi;

Definizione di “fornitura di una rete di comunicazione elettronica”: la
realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di una siffatta
rete;

Definizione di “utente finale”: utente che non fornisce reti pubbliche di
comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

Definizione di “apparecchiature digitali televisive avanzate”: sistemi di
apparecchiature di decodifica destinati al collegamento con televisori o sistemi
televisivi digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale
terrestre;

Definizione di “Application Programming Interface (API)”: interfaccia software
fra applicazioni di emittenti o fornitori di servizi e le risorse delle
apparecchiature digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi
radiofonici digitali.
80
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA QUADRO 2002/21/CE

(4 bis)
Impegno degli Stati membri a prevedere, a livello nazionale, meccanismi
efficienti che permettano a qualunque utente ed a qualunque impresa che
fornisce reti e/o servizi di comunicazione elettronica, che siano interessati dalla
decisione di una ANR di ricorrere contro detta decisione dinanzi ad un organo
di ricorso, indipendente dalle parti coinvolte. Tale organo, che può essere un
tribunale, è in possesso di competenze adeguate e tali da consentirgli di
assolvere le sue funzioni.

Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi, che non siano
organi giurisdizionali, devono essere sempre motivate per iscritto; tali decisioni
sono impugnabili dinanzi ad una giurisdizione.
81
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA QUADRO 2002/21/CE

(5)
Impegno delle ANR a fornire alla Commissione, su richiesta motivata, le
informazioni richieste;

Ricorso delle ANR alla procedura di consultazione pubblica delle parti
interessate per l’adozione di “misure” applicative delle Direttive che hanno un
impatto rilevante sul mercato;

Impegno delle ANR a contribuire allo sviluppo del mercato interno;

Intervento della Commissione e delle singole ANR su progetti di “misure” che
influenzino gli scambi commerciali tra Stati membri;

Compito delle ANR a promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti di
comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica e delle
risorse e servizi correlati, nonché gli interessi dei cittadini dell’Unione Europea.
82
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA QUADRO 2002/21/CE

(6)
Competenza degli Stati membri, attraverso le ANR, ad una gestione efficiente
delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica;

Possibilità di trasferimento dei diritti d’uso di radiofrequenze da impresa ad
impresa, senza falsare la concorrenza;

Controllo da parte delle ANR dell’assegnazione di tutte le risorse nazionali di
numerazione e della gestione dei piani nazionali di numerazione;

Impegno degli Stati membri ad assicurare alle imprese fornitrici di reti di
comunicazione elettronica i diritti di passaggio per l’installazione di strutture su
proprietà pubbliche o private.
83
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA QUADRO 2002/21/CE
(7)
Facoltà degli Stati membri di imporre la condivisione di strutture o proprietà a
imprese che gestiscono una rete di comunicazione elettronica per ragioni di tutela
ambientale, di salute pubblica, di pubblica sicurezza o per obiettivi di pianificazione
urbana o rurale;
Applicazione del principio di separazione contabile alle imprese fornitrici di reti
pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico in relazione alle singole attività richieste in modo da individuarsi i rispettivi
fattori di costo e ricavo;
Definizione di impresa con significativo potere di mercato: impresa che gode di
una posizione equivalente ad una posizione dominante, ossia una posizione di forza
economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente
dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori.
84
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA QUADRO 2002/21/CE
(8)
 Impegno della Commissione ad individuare, a mezzo Raccomandazione, i
mercati dei prodotti/servizi all’interno del settore delle comunicazioni
elettroniche che giustifichino l’imposizione di obblighi di regolamentazione
previsti dalle singole Direttive;

Compito delle ANR di definire i mercati rilevanti legati alla situazione
nazionale.Qualora accerti che un mercato rilevante non è effettivamente
concorrenziale l‘Autorità nazionale di regolamentazione individua le imprese
che dispongono di un significativo potere di mercato e impone a tali imprese gli
appropriati specifici obblighi di regolamentazione ovvero mantiene in vigore o
modifica tali obblighi laddove già esistano.
85
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA QUADRO 2002/21/CE

(9)
Competenza delle ANR a risolvere le controversie tra imprese che forniscono
reti o servizi di comunicazione elettronica in uno Stato membro; tale procedura
non preclude alle parti la facoltà di adire un organo giurisdizionale;

La Commissione elabora e pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee un elenco di norme e/o specifiche come base per la fornitura
armonizzata di reti di comunicazione elettronica, di servizi di comunicazione
elettronica e delle risorse e servizi correlati.

Istituzione di un Comitato per le Comunicazioni che assiste la Commissione.
86
L.U.M.S.A. - Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA QUADRO 2002/20/CE “Autorizzazioni per le reti e i
servizi di comunicazione elettronica”

Definizione di “autorizzazione generale”, intesa come quadro normativo che
garantisce i diritti della fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica e
stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi
e di reti di comunicazione elettronica;

Definizione di “interferenze dannose” intese quali interferenze che pregiudicano
il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che
deteriorano gravemente, ostacolano o interrompono ripetutamente un servizio di
radiocomunicazione che opera conformemente alle normative comunitarie o nazionali
applicabili.
87
L.U.M.S.A. - Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA QUADRO 2002/20/CE “Autorizzazioni per le reti e i
servizi di comunicazione elettronica” (1 bis)
 Assoggettamento della fornitura di rete di comunicazione elettronica o di servizi di
comunicazione elettronica esclusivamente ad un’”autorizzazione generale”, con
possibile imposizione all’impresa di semplice obbligo di notifica, ma non l'obbligo di
ottenere una decisione esplicita o qualunque altro atto amministrativo da parte
dell'autorità nazionale di regolamentazione prima di esercitare i diritti che derivano
dall'autorizzazione.
Dopo la notifica, se necessario, l'impresa può iniziare la propria attività. La notifica
deve limitarsi alla dichiarazione, resa all‘Autorità nazionale di regolamentazione da una
persona fisica o giuridica, dell'intenzione di iniziare la fornitura di servizi o di reti di
comunicazione elettronica, nonché alla presentazione delle informazioni strettamente
necessarie per consentire all‘Autorità in questione di tenere un registro o elenco dei
fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica.
88
L.U.M.S.A. - Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA QUADRO 2002/20/CE “Autorizzazioni per le reti e i
servizi di comunicazione elettronica” (1 ter)
 Diritti dell’impresa “autorizzata”:
 fornitura reti e servizi di comunicazione elettronica;

esame domanda da parte di ANR di concessione del diritto di installare strutture su
proprietà pubbliche o private;
 negoziare interconnessioni con altri fornitori di reti e servizi pubblici di comunicazione
elettronica;

fornitura di vari elementi di “servizio universale”.
89
L.U.M.S.A – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA “Autorizzazioni” 2002/20/CE
(2)
Preferibile inclusione delle condizioni d’uso delle frequenze radio
nell’autorizzazione generale; altrimenti, concessione, su richiesta dell’operatore, di
diritti d’uso di frequenze radio e numeri (nel rispetto dei relativi Piani nazionali);
Ricorso a procedure pubbliche perché lo Stato membro conceda diritti d’uso delle
frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo;
 Potestà dello Stato membro di limitare il numero di diritti d’uso delle frequenze
radio con ricorso anche a procedure di selezione.
90
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA “Autorizzazioni” 2002/20/CE
(3)
Procedura di contestazione da parte dell’ANR di violazioni delle condizioni di
autorizzazione generale, di diritti d’uso o di obblighi specifici da parte di un’impresa,
anche con ricorso a misure provvisorie;
Potestà dell’ANR di richiedere informazioni alle imprese.
91
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA “Autorizzazioni” 2002/20/CE
(3 bis)
Gli Stati membri fanno sì che i diritti, le condizioni, e le procedure relativi alle
autorizzazioni generali e ai diritti d'uso o di installare strutture possano essere
modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata; gli Stati
membri non devono limitare o revocare i diritti di passaggio prima della scadenza del
periodo per il quale sono stati concessi, salvo in casi motivati ed eventualmente in
conformità con le pertinenti disposizioni nazionali relative alla compensazione per la
revoca dei diritti.
Diritti amministrativi imposti alle imprese a copertura dei costi per la gestione,
controllo ed applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti d’uso e di
obblighi specifici.
92
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA “Autorizzazioni” 2002/20/CE
(4)
Facoltà dell’ANR di riscuotere contributi sui diritti d’uso delle frequenze radio o dei
numeri o sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche/private;
Entro il 24 luglio 2003, quale termine entro il quale gli Stati membri sono tenuti
all’applicazione della Direttiva, gli Stati membri allineano alla disciplina della Direttiva
le autorizzazioni preesistenti, con possibilità di proroga di 9 mesi in caso di limitazione
dei diritti o ampliamento degli obblighi;
Possibilità di proroga da parte della Commissione anche in caso di criticità
derivanti alle imprese a seguito di soppressione di una condizione per l’autorizzazione
riguardante l’accesso a reti di comunicazione elettronica;
Gli Stati membri devono adottare la normativa di recepimento della Direttiva
entro il 24 luglio 2003.
93
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA “Servizio Universale” 2002/20/CE
(1)
Inquadramento del “servizio universale” inteso quale fornitura di un insieme minimo
definito di servizi a tutti gli utenti finali a prezzo abbordabile, costituito da un prezzo
stabilito a livello nazionale dagli Stati membri che può comprendere la definizione di
una tariffa comune indipendente dall’ubicazione geografica o formule tariffarie speciali
volte a rispondere alle esigenze degli utenti a basso reddito;
 Definizione di telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico
accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere
monete e/o carte di credito/addebito e/o schede prepagate, comprese le schede con
codice di accesso.
94
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA “Servizio Universale” 2002/20/CE
(1 bis)
Definizione di rete telefonica pubblica: una rete di comunicazione elettronica
utilizzata per fornire servizi telefonici accessibili al pubblico; la rete telefonica pubblica
consente il trasferimento di comunicazioni vocali e altre forme di comunicazione, quali
i facsimile e la trasmissione di dati, tra punti terminali di rete di servizio telefonico
accessibile al pubblico;
Definizione di “servizio telefonico accessibile al pubblico”: un servizio accessibile al
pubblico che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali e
di accedere ai servizi di emergenza tramite uno o più numeri che figurano in un piano
di numerazione nazionale o internazionale e che inoltre può, se necessario, includere
uno o più dei seguenti servizi: “l’assistenza di un operatore, servizi di elenco abbonati
e consultazione, la fornitura di telefoni pubblici a pagamento, la fornitura del servizio a
termini specifici, la fornitura di apposite risorse per i consumatori disabili o con
esigenze particolari e/ o la fornitura di servizi non geografici”.
95
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA “Servizio Universale” 2002/20/CE
(1 ter)
Definizione di numero geografico: qualsiasi numero di un piano di numerazione
nazionale, nel quale alcune delle cifre fungono da indicativo geografico e sono
utilizzate per instradare le chiamate verso l’ubicazione fisica del punto terminale di
rete;
Definizione di punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale l’abbonato ha
accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la
commutazione o l’instradamento, il punto terminale di rete è definito mediante un
indirizzo di rete specifico che può essere correlato ad un numero di utente o ad un
nome di utente.
96
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA “Servizio Universale” 2002/20/CE
(1 quater)
Definizione di numero non geografico: qualsiasi numero di un piano di numerazione
nazionale che non sia un numero geografico; include tra l’altro i numeri di telefonia
mobile, i numeri di chiamata gratuita ed i numeri relativi ai servizi “premium rata”.
97
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA “Servizio Universale” 2002/20/CE
(2)
Impegno degli Stati membri a soddisfare richieste di connessione in postazione
fissa alla rete telefonica pubblica e di accesso ai servizi telefonici accessibili al
pubblico in postazione fissa; il che consente agli utenti finali di ricevere chiamate
telefoniche locali, nazionali ed internazionali, facsimile e comunicazioni di dati a
velocità di trasmissione tale da consentire un accesso efficace ad Internet;
Impegno degli Stati membri a fornire un elenco completo abbonati ai servizi
telefonici accessibili al pubblico disponibile per gli utenti finali in forma cartacea e
elettronica ed aggiornato almeno una volta l’anno;
Obbligo delle imprese a mettere a disposizione telefoni pubblici a pagamento
nell’interesse degli utenti finali, compresi quelli disabili;
Facoltà per gli utenti finali di chiamate d’emergenza dai telefoni pubblici.
98
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA “Servizio Universale” 2002/20/CE
(3)
Facoltà degli Stati membri di designare una o più imprese ai fini della fornitura del
servizio universale e impegno delle ANR a sorvegliare l’evoluzione ed il livello delle
tariffe dei servizi soggetti al servizio universale;
Facoltà degli Stati membri ad imporre alle imprese designate alla fornitura del
servizio universale di proporre ai consumatori (in particolare quelli a basso reddito)
opzioni o formule tariffarie speciali.
99
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA “Servizio Universale” 2002/20/CE
(3 bis)
Obbligo di pubblicazione di informativa da parte delle imprese designate
sull’efficienza nella fornitura del servizio universale;
Qualora le imprese designate alla fornitura del servizio universale sostengano un
onere eccessivo, le ANR calcolano i costi netti di tale fornitura e indennizzano tali
imprese o attingendo a fondi pubblici o ripartendo il costo tra i fornitori di reti e servizi
di comunicazione elettronica.
100
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA “Servizio Universale” 2002/20/CE
(4)
La Commissione provvede ad indicare i mercati rilevanti nell’ambito dei quali
applicare gli obblighi relativi ai mercati al dettaglio nella raccomandazione iniziale
relativa ai mercati rilevanti di prodotti e di servizi e nella decisione relativa ai mercati
transnazionali da adottare secondo la Direttiva quadro;
Gli Stati membri provvedono affinché, appena possibile dopo l’entrata in vigore della
Direttiva in esame ed a intervalli regolari successivamente a tale data, le ANR
effettuino un’analisi di mercato per decidere se mantenere in essere, modificare o
abolire gli obblighi relativi ai mercati al dettaglio.
101
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA “Servizio Universale” 2002/20/CE
(4 bis)
Controlli normativi degli Stati membri sui servizi di dettaglio, verificando l’esistenza o
meno di condizioni di concorrenzialità di ciascun mercato al dettaglio; verificano
quindi che le ANR impongano i necessari obblighi normativi alle imprese identificate
come imprese che detengono un rilevante potere di mercato su un dato mercato al
dettaglio;
Controlli normativi sulla fornitura di parte o della totalità dell’insieme minimo di linee
affittate, con particolare attenzione alla verifica del mercato in quanto effettivamente
concorrenziale; le ANR individuano le imprese aventi notevole potere di mercato nella
fornitura di tali specifici elementi dell'insieme minimo di servizi di linee affittate nella
totalità o in parte del suo territorio, L’ANR impone a dette imprese obblighi relativi alla
fornitura dell'insieme minimo di linee affittate.
102
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA “Servizio Universale” 2002/20/CE
(4 ter)
Le ANR prescrivono alle imprese detentrici di un significativo potere di mercato per
la fornitura di collegamenti alla rete telefonica pubblica in postazione fissa e relativa
utilizzazione di consentire ai propri abbonati di accedere ai servizi di qualsiasi
fornitore interconnesso di servizi telefonici accessibili al pubblico digitando per ogni
singola chiamata un codice di selezione del vettore o applicando un sistema di
preselezione, con la possibilità di annullare la preselezione, per ogni singola
chiamata, digitando un codice di selezione del vettore;
Impegno delle ANR perché i prezzi dell’accesso e dell’interconnessione correlata a
tali facoltà dell’utente siano orientati ai costi con addebiti agli abbonati senza rischio di
disincentivi all’utilizzo di dette facoltà.
103
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA “Servizio Universale” 2002/20/CE
(5)
Tutela dei consumatori in tema di contratti volti a disciplinare rapporti con una o più
imprese che assicurano servizi che forniscono le connessioni e/o l’accesso alla rete
telefonica pubblica, con particolare attenzione al livello di qualità dei servizi offerti, al
dettaglio dei prezzi e tariffe, alla durata del contratto, ai casi di indennizzo e rimborso,
all’applicazione del diritto di recesso senza penali in caso di modifiche delle condizioni
contrattuali, al procedimento di risoluzione delle controversie;
Obbligo da parte delle imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico di pubblicare, ad uso degli utenti finali, informazioni
comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti.
104
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA “Servizio Universale” 2002/20/CE
(6)
Impegno degli Stati membri a garantire l’integrità della rete telefonica pubblica in
postazioni fisse e, in casi di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore, la
disponibilità della rete pubblica e dei servizi telefonici pubblici in postazione fissa;
Impegno degli Stati membri a garantire l’interoperabilità delle apparecchiature di
televisione digitale;
Diritto degli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico ad essere repertoriati
negli elenchi accessibili al pubblico, nonché ai servizi di assistenza mediante
operatore ed ai servizi di consultazione elenchi;
Diritto degli utenti finali di servizi telefonici accessibili al pubblico e di telefoni
pubblici a pagamento di chiamare i servizi di soccorso digitando il numero di
emergenza unico europeo “112”.
105
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA “Servizio Universale” 2002/20/CE
(7)
Impegno degli Stati membri a garantire perché il prefisso “00” costituisca il prefisso
internazionale standard;
Impegno degli Stati membri affinché gli utenti finali di altri Stati membri abbiano la
possibilità di accedere, nel loro territorio, se tecnicamente ed economicamente
fattibile, a numeri non geografici;
Impegni degli Stati membri perché le imprese designate alla fornitura delle
prestazioni relative al servizio universale forniscano sia servizi specifici (ad esempio,
fatturazione dettagliata, mancato pagamento delle fatture) in modo che gli abbonati
possano controllare le proprie spese ed evitare una ingiustificata cessazione del
servizio, sia prestazioni supplementari (composizione mediante tastiera o DTMF e
identificazione della linea chiamante), in quanto fattibile sul piano tecnico ed
economico.
106
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA “Servizio Universale” 2002/20/CE
(8)
Impegno degli Stati membri a garantire che tutti gli abbonati ai servizi telefonici
accessibili al pubblico, compresi i servizi di telefonia mobile, che ne facciano richiesta,
conservino il proprio o i propri numeri indipendentemente dall’impresa fornitrice del
servizio (Portabilità del numero): nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico,
mentre nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo;
Impegno delle ANR perché i prezzi dell’interconnessione correlata alla portabilità del
numero tra reti siano orientati ai costi escludendo rischi di disincentivo per gli abbonati
all’uso di tale prestazione;
Facoltà degli Stati membri di imporre ragionevoli obblighi di trasmissione per
specifici canali e servizi radiofonici e televisivi nei confronti di imprese soggette alla
loro amministrazione.
107
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA “Servizio Universale” 2002/20/CE
(9)
Facoltà degli Stati membri di rendere accessibili al pubblico, nel loro territorio
nazionale, ulteriori servizi rispetto a quelli inclusi negli obblighi di servizio universale;
Impegno degli Stati membri perché esistano procedure extragiudiziali trasparenti,
semplici e poco costose per l’esame di controversie in cui sono coinvolti i consumatori
con riferimento a questioni trattate nella Direttiva in esame;
Obbligo delle ANR a notificare alla Commissione entro il 24 luglio 2003 (ed
immediatamente in caso di un eventuale cambiamento successivo) i nomi delle
imprese designate quali titolari di obblighi di servizio universale;
Le ANR notificano alla Commissione i nomi degli operatori ritenuti detentori di un
significativo potere di mercato ai sensi della presente Direttiva e gli obblighi ad essi
prescritti.
108
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA “Servizio Universale” 2002/20/CE
(10)
Impegno degli Stati membri ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative necessarie a conformarsi alla Direttiva in esame entro il 24 luglio 2003.
109
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA “Accesso” 2002/19/CE
(1)
Definizione di “accesso” inteso come “il fatto di rendere accessibili risorse /o servizi
ad un’altra impresa a determinate condizioni su base esclusiva o non esclusiva, ai fini
di fornire servizi di comunicazione elettronica”. Sono compresi quindi l’accesso agli
elementi della rete ed alle risorse correlate –che può comportare la connessione di
apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso l’accesso alla rete locale
nonché alle risorse ed ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale)-,
l’accesso all’infrastruttura fisica (tra cui edifici, condotti e piloni), l’accesso ai pertinenti
sistemi di software (tra cui i sistemi di supporto operativo), l’accesso ai servizi di
traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni analoghe, l’accesso alle reti
fisse e mobili (in particolare per il roaming), l’accesso ai sistemi di accesso
condizionato per i servizi di televisione digitale.
110
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA “Accesso” 2002/19/CE
(1 bis)
Definizione di “interconnessione” inteso come “il collegamento fisico e logico delle
reti pubbliche di comunicazione utilizzate dalla medesima impresa o da un’altra
impresa per consentire agli utenti di un’impresa di comunicare con gli utenti della
medesima o di un’altra impresa o di accedere ai servizi di un’altra impresa. I servizi
possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla
rete.
L’interconnessione è una particolare modalità di accesso messa in opera tra
operatori della rete pubblica”.
111
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA “Accesso” 2002/19/CE
(2)
Definizione di operatore inteso come impresa che fornisce o è autorizzata a fornire
una rete pubblica di comunicazioni o una risorsa correlata;
Definizione di rete locale intesa come circuito fisico che collega il punto terminale
della rete al domicilio dell’abbonato, al permutatore o ad un impianto equivalente nella
rete telefonica fissa;
Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto e, se richiesto da altre
imprese titolari di un’autorizzazione dello stesso tipo, l’obbligo di negoziare tra loro
l’interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l’interoperabilità dei servizi
in tutta la Comunità;
Gli operatori offrono l’accesso e l’interconnessione ad altre imprese nei termini alle
condizioni conformi agli obblighi imposti dall’ANR.
112
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA “Accesso” 2002/19/CE
(3)
Le ANR possono imporre, nella misura necessaria a garantire l’interconnettibilità da
punto a punto, obblighi alle imprese che controllano l’accesso agli utenti finali,
compreso l’obbligo di interconnessione delle rispettive reti, nonché, nella misura
necessaria a garantire l’accessibilità per gli utenti finali ai servizi radiofonici e televisivi
digitali specificati dallo Stato membro, l’obbligo agli operatori di garantire l’accesso
alle interfacce per programmi applicativi (API) ed alle guide elettroniche ai programmi
(EPG);
 L’ANR possono stabilire condizioni tecniche ed operative da soddisfare da parte del
prestatore di servizi e/o dai beneficiari dell’accesso, al fine di garantire il
funzionamento normale della rete.
113
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA “Accesso” 2002/19/CE
(3 bis)
La Commissione indicherà i mercati rilevanti nell’ambito dei quali applicare gli
obblighi imposti alle imprese che forniscono reti e/o servizi pubblici di comunicazione
nella raccomandazione iniziale relativa ai mercati rilevanti di prodotti e di servizi e
nella decisione relativa ai mercati transnazionali che saranno adottate secondo la
Direttiva quadro.
Gli Stati membri provvedono affinché, appena possibile dopo l’entrata in vigore della
Direttiva in esame e successivamente con cadenza periodica, le ANR effettuino
un’analisi di mercato per decidere se mantenere, modificare o revocare tali obblighi.
114
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA “Accesso” 2002/19/CE
(4)
 Quando, in seguito all’analisi del mercato (cfr. Direttiva quadro) un operatore è
designato come detentore di un significativo potere di mercato in un mercato
specifico, le ANR impongono, in funzione delle circostanze, gli obblighi di trasparenza,
di non discriminazione, di separazione contabile, nonché in materia di accesso e di
uso di determinate risorse di rete ed in materia di controllo dei prezzi e di contabilità
dei costi.
115
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA “Accesso” 2002/19/CE
(4 bis)
 L’obbligo di trasparenza è relativo all’interconnessione e/o all’accesso ed obbliga gli
operatori a rendere pubbliche determinate informazioni quali informazioni di carattere
contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni per la
fornitura e per l’uso, nonché i prezzi. In particolare le ANR possono esigere la
pubblicazione di un’offerta di riferimento sufficientemente disaggregata in cui figuri
una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del
mercato, corredata dei relativi termini, condizioni e prezzi.
116
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA “Accesso” 2002/19/CE
(5)
 Possibilità per l’ANR di imporre modifiche alle offerte di riferimento,nonché
precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalità di
pubblicazione;
 Gli obblighi di non discriminazione garantiscono che l’operatore applichi condizioni
equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altre imprese che offrono servizi
equivalenti ed inoltre che esso fornisca a terzi servizi ed informazioni, garantendo
condizioni ed un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per
i servizi delle proprie società consociate o dei propri partner commerciali.
117
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA “Accesso” 2002/19/CE
(6)
Con riferimento agli obblighi di separazione contabile, un’impresa ad integrazione
verticale può essere obbligata a rendere trasparenti i propri prezzi all’ingrosso e i
prezzi dei trasferimenti interni, riservandosi le ANR la determinazione del formato e
della metodologia contabile da usare.
Le ANR possono richiedere l’esibizione delle scritture contabili compresi i dati
relativi alle entrate provenienti da terzi e possono pubblicare tali informazioni in
quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale.
 Gli operatori possono essere obbligati dalle ANR ad accogliere richieste ragionevoli
di accesso con conseguente utilizzo di determinati elementi di rete e risorse correlate.
118
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA “Accesso” 2002/19/CE
(7)
Agli operatori può essere imposto dalle ANR, tra l’altro, di concedere a terzi un
accesso a determinati elementi e/o risorse di rete (compreso l’accesso disaggregato
alla rete locale), di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso,
di non revocare l’accesso alle risorse concesso in precedenza, di garantire
determinati servizi all’ingrosso per rivendita da parte di terzi, di concedere un accesso
alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d’importanza decisiva,
indispensabili per l’interoperabilità dei servizi, di consentire la coubicazione o altre
forme di condivisione degli impianti (inclusa la condivisione di condotti, edifici o piloni),
di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l’interoperabilità dei
servizi da punto a punto (tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di
roaming per le reti mobili), di garantire l’accesso ai sistemi di supporto operativo o a
sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza
nella fornitura dei servizi, di interconnettere reti o risorse di rete.
119
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA “Accesso” 2002/19/CE

(8)
Ai fini della valutazione dell’imposizione degli obblighi di cui al punto precedente
rilevano per le ANR la fattibilità tecnica ed economica dell’uso o dell’installazione di
risorse concorrenti, la fattibilità della fornitura dell’accesso proposto, alla luce della
capacità disponibile, gli investimenti iniziali del proprietario della risorsa, la necessità
di tutelare la concorrenza a lungo termine, eventuali diritti di proprietà intellettuale, la
fornitura di servizi paneuropei.
120
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA “Accesso” 2002/19/CE
(8 bis)
Per determinati tipi di interconnessione e/o di accesso le ANR possono imporre
obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi (tra cui l’obbligo di
orientamento ai costi dei prezzi), nonché dell’obbligo di disporre di un sistema di
contabilità dei costi, qualora l’analisi del mercato riveli che l’assenza di una effettiva
concorrenza comporta che l’operatore interessato potrebbe mantenere prezzi ad un
livello eccessivamente elevato o comprimere i prezzi a scapito dell’utenza finale. Le
ANR tengono conto degli investimenti effettuati dall’operatore e gli consentono un
ragionevole margine di profitto sul capitale investito di volume congruo in
considerazione dei rischi connessi.
121
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA “Accesso” 2002/19/CE
(9)
 Laddove esista l’obbligo in capo all’operatore di orientare i propri prezzi ai costi, allo
stesso incombe l’onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi,
maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti.
 In presenza dell’obbligo di istituire un sistema di contabilità dei costi, le ANR
provvedono a pubblicare una descrizione di tale sistema, che illustri in primo luogo le
categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. La verifica al sistema
di contabilità dei costi è operata da un organismo indipendente qualificato. Ogni anno
è pubblicata una dichiarazione di conformità al sistema;
 Impegno degli Stati membri a pubblicare gli obblighi specifici imposti nei confronti
delle imprese, precisando il prodotto/servizio specifico ed i mercati geografici
interessati. Copia di tutte le informazioni sono trasmesse alla Commissione.
122
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA “Accesso” 2002/19/CE
(10)
 Le ANR notificano alla Commissione i nomi degli operatori che ritengono di disporre
di significativo potere di mercato ai fini della presente Direttiva, nonché gli obblighi
imposti nei loro confronti, nonché le modifiche successive;
Impegno degli Stati membri ad adottare e pubblicare le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative necessarie per l’attuazione della Direttiva in esame
entro il 24 luglio 2003.
123
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA 2002/58/CE “Trattamento dati personali ed alla tutela
della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche”
modificata dalla Dir.CE 2006/24
(1)
 Definizione di “utente”: qualsiasi persona fisica che utilizzi un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali,
senza esservi necessariamente abbonata;
 Definizione di “dati relativi al traffico”: qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini
della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o
della relativa fatturazione;
Definizione di “dati relativi all’ubicazione”: ogni dato trattato in una rete di
comunicazione elettronica che indichi la posizione geografica dell’apparecchiatura
terminale dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico;
124
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA 2002/58/CE “Trattamento dati personali ed alla tutela
della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche”
modificata dalla Dir.CE 2006/24
(1bis)
 Definizione di «servizio telefonico»: le chiamate telefoniche (incluse chiamate
•vocali, di messaggeria vocale, in conferenza e di trasmissione dati), i servizi
supplementari (inclusi l’inoltro e il trasferimento di chiamata), la messaggeria e i
servizi multimediali (inclusi servizi di messaggeria breve, servizi mediali
•avanzati e servizi multimediali);
 Definizione di «identificativo dell’utente»: un identificativo unico assegnato
a una persona al momento dell’abbonamento o dell’iscrizione presso un servizio di
accesso Internet o un servizio di comunicazione Internet
 Definizione di «tentativo di chiamata non riuscito»: una chiamata telefonica che è
stata collegata con successo ma non ha ottenuto risposta, oppure in cui vi è stato un
intervento del gestore della rete
125
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA 2002/58/CE (2)
Definizione di “comunicazione”: ogni informazione scambiata o trasmessa tra un
numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse, come parte di un servizio di
radiodiffusione, al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica salvo
quando le informazioni possono essere collegate all’abbonato o utente che riceve le
informazioni che può essere identificato;
Definizione di “chiamata”: la connessione istituita da un servizio telefonico
accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
Definizione di “consenso dell’utente o dell’abbonato”: consenso della persona
interessata già prevista dalla Direttiva quadro 2002/21/CE;
126
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA 2002/58/CE
(3)
 Definizione di “servizio a valore aggiunto”: il servizio che richiede il trattamento dei
dati relativi al traffico o dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico,
oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa
fatturazione;
Definizione di “posta elettronica”: messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini
trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere
archiviati in rete o nell’apparecchiatura terminale ricevente fino a che il ricevente non
ne ha preso conoscenza.
127
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA 2002/58/CE
(3 bis)
Inapplicabilità della Direttiva alle attività che esulano dal campo di applicazione del
trattato che istituisce la Comunità Europea, quali quelle disciplinate dai titoli V
(trasporti) e VI (norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento
delle legislazioni), né comunque alle attività riguardanti la sicurezza pubblica, la
difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato ove le
attività siano connesse a questioni di sicurezza dello Stato) o alle attività dello Stato in
settori che rientrano nel diritto penale;
Applicazione della Direttiva al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura
di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di
comunicazione nella Comunità.
128
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA 2002/58/CE
(4)
Impegno del fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico di prendere appropriate misure tecniche ed organizzative per salvaguardare
la sicurezza dei suoi servizi, se necessario congiuntamente con il fornitore della rete
pubblica di comunicazione per quanto riguarda la sicurezza della rete;
In caso di particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, il fornitore di un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ha l’obbligo di informarne
gli abbonati indicando, qualora il rischio sia al di fuori del campo di applicazione delle
misure che devono essere prese dal fornitore di servizio, tutti i possibili rimedi,
compresi i relativi costi presumibili.
129
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA 2002/58/CE
(5)
Impegno degli Stati membri, mediante disposizioni di legge nazionali, ad assicurare
la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite la rete pubblica di
comunicazione ed i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico,
nonché dei relativi dati sul traffico.
In particolare tali disposizioni legislative devono vietare l’ascolto, la captazione, la
memorizzazione ed altre forme di intercettazione o di sorveglianza delle
comunicazioni e dei relativi dati di traffico, ad opera di persone diverse dagli utenti,
senza consenso di questi ultimi, eccetto quando sia autorizzato legalmente: cioè per
la salvaguardia della sicurezza dello Stato, della difesa e della sicurezza pubblica,
nonché per ragioni di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati
ovvero dell’uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica, nel qual
caso possono essere adottate misure legislative che prevedano che i dati siano
conservati per un periodo di tempo limitato per tali motivi.
130
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA 2002/58/CE
(5 bis)
 Non è pregiudicata la registrazione legalmente autorizzata di comunicazioni e dei
relativi dati sul traffico se effettuata nel quadro di legittime prassi commerciali allo
scopo di fornire la prova di una transazione o di una qualsiasi altra comunicazione
commerciale;
131
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA 2002/58/CE
(5 ter)
Impegno degli Stati membri perché l’uso di reti di comunicazione elettronica per
archiviare informazioni o per avere accesso a informazioni archiviate nell’apparecchio
terminale di un abbonato o di un utente sia consentito unicamente a condizione che
l’abbonato o l’utente interessato sia stato informato in modo chiaro e completo sugli
scopi del trattamento e che gli sia offerta la possibilità di rifiutare tale trattamento da
parte del responsabile del trattamento.
132
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA 2002/58/CE
 I dati sul traffico relativi agli abbonati ed agli utenti, trattati e memorizzati dal
fornitore di una rete pubblica o di un servizio pubblico di comunicazione elettronica
devono essere cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della
trasmissione di una comunicazione, fatto salvo:

Il trattamento dei dati relativi al traffico necessari ai fini della fatturazione per l’abbonato e dei pagamenti
di interconnessione che è consentito sino alla fine del periodo durante il quale può essere legalmente
contestata la fattura o preteso il pagamento, fermo restando che l’abbonato o l’utente deve essere
informato sulla natura dei dati sottoposti a trattamento e sulla durata del trattamento per tali finalità;

Il trattamento dei dati relativi al traffico ai fini della commercializzazione dei servizi di comunicazione
elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto che può essere operato nella misura e per la
durata necessaria per siffatti servizi o per la commercializzazione, sempre che l’abbonato o l’utente a
cui i dati si riferiscono abbia dato il proprio consenso con facoltà di ritirarlo in qualsiasi momento;

Il fatto che tale trattamento dei dati relativi al traffico sia riservato alle persone che agiscono sotto
l’autorità dei fornitori della rete pubblica di comunicazione elettronica e dei servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, delle
indagini per conto dei clienti, dell’accertamento delle frodi, della commercializzazione dei servizi di
comunicazione elettronica o della prestazione di servizi a valore aggiunto.
133
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA 2002/58/CE
(7)
 Diritto degli abbonati a ricevere fatture non dettagliate;
Impegno degli Stati membri perché siano applicate norme nazionali in grado di
conciliare i diritti degli abbonati che ricevono fatture dettagliate con il diritto alla vita
privata degli utenti chiamanti e degli abbonati chiamati;
Qualora disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante,
impegno del fornitore di servizi ad offrire:

all’utente chiamante la possibilità di impedire, mediante una funzione semplice e gratuitamente, la
presentazione della identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata;

all’abbonato chiamante tale possibilità linea per linea;

all’abbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e gratuitamente, per ogni
ragionevole utilizzo di tale funzione, di impedire la presentazione dell’identificazione delle chiamate
entranti;

Quando tale indicazione avvenga prima che la comunicazione sia stabilita, all’abbonato chiamato la
possibilità, mediante una funzione semplice, di respingere le chiamate entranti se la presentazione
dell’identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall’utente o abbonato chiamante.
134
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA 2002/58/CE
(8)
 Qualora disponibile la presentazione dell’identificazione della linea collegata,
impegno del fornitore di servizi ad offrire all’abbonato chiamato la possibilità di
impedire, mediante una funzione semplice e gratuitamente, la presentazione della
identificazione della linea collegata all’utente chiamante;
Impegno degli Stati membri perché il fornitore di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico informi quest’ultimo della possibilità di presentazione
dell’identificazione della linea chiamante o di quella collegata.
135
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA 2002/58/CE
(8 bis)
 Gli Stati membri adottano misure per garantire che i dati conservati ai sensi della
presente direttiva siano trasmessi solo alle autorità nazionali competenti, in casi
specifici e conformemente alle normative nazionali.Gli Stati membri provvedono
affinché in applicazione della presente direttiva siano conservate le seguenti categorie
di dati:
a) i dati necessari per rintracciare e identificare la fonte di una comunicazione:
1) per la telefonia di rete fissa e la telefonia mobile:
i) numero telefonico chiamante;
ii) nome e indirizzo dell’abbonato o dell’utente registrato;
2) per l’accesso Internet, posta elettronica su Internet e telefonia via Internet:
i) identificativo/i dell’utente;
ii) identificativo dell’utente e numero telefonico assegnati a ogni comunicazione sulla
rete telefonica pubblica;
•iii) nome e indirizzo dell’abbonato o dell’utente registrato a cui al momento della
comunicazione sono stati assegnati l’indirizzo di protocollo Internet (IP), un
identificativo di utente o un numero telefonico;
136
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA 2002/58/CE
(8 ter)
 (Gli Stati membri provvedono affinché in applicazione della presente direttiva siano
conservate le seguenti categorie di dati):
b) i dati necessari per rintracciare e identificare la destinazione di una comunicazione:
1) per la telefonia di rete fissa e la telefonia mobile:
i) numero/i digitato/i (il numero o i numeri chiamati) e, nei casi che comportano servizi
supplementari come l’inoltro o il trasferimento di chiamata, il numero o i numeri a cui
la chiamata è trasmessa;
ii) nome/i e indirizzo/i dell’abbonato/i o dell’utente/i registrato/i;
2) per la posta elettronica su Internet e la telefonia via Internet:
i) identificativo dell’utente o numero telefonico del/dei presunto/i destinatario/i di una
chiamata telefonica via Internet;
ii) nome/i e indirizzo/i dell’abbonato/i o dell’utente/i registrato/i e identificativo del
presunto destinatario della comunicazione;
137
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA 2002/58/CE
(8 quater)
 (Gli Stati membri provvedono affinché in applicazione della presente direttiva siano
conservate le seguenti categorie di dati):
c) i dati necessari per determinare la data, l’ora e la durata di una comunicazione:
1) per la telefonia di rete fissa e la telefonia mobile, data e ora dell’inizio e della fine
della comunicazione;
2) per l’accesso Internet, la posta elettronica via Internet e la telefonia via Internet:
i) data e ora del log-in e del log-off del servizio di accesso Internet sulla base di un
determinato fuso orario, unitamente all’indirizzo IP, dinamico o statico, assegnato dal
fornitore di accesso Internet a una comunicazione e l’identificativo dell’abbonato o
•dell’utente registrato;
•ii) data e ora del log-in e del log-off del servizio di posta elettronica su Internet o del
servizio di telefonia via Internet sulla base di un determinato fuso orario;
138
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA 2002/58/CE
(8 quinquies)
 (Gli Stati membri provvedono affinché in applicazione della presente direttiva siano
conservate le seguenti categorie di dati):
d) i dati necessari per determinare il tipo di comunicazione:
1) per la telefonia di rete fissa e la telefonia mobile: il servizio telefonico utilizzato;
2) per la posta elettronica Internet e la telefonia Internet: il servizio Internet utilizzato;
139
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA 2002/58/CE
(8 sexies)
 (Gli Stati membri provvedono affinché in applicazione della presente direttiva siano
conservate le seguenti categorie di dati):
e) i dati necessari per determinare le attrezzature di comunicazione degli utenti o quello che si
presume essere le loro attrezzature:
1) per la telefonia di rete fissa, numeri telefonici chiamanti e chiamati;
2) per la telefonia mobile:
i) numeri telefonici chiamanti e chiamati;
ii) International Mobile Subscriber Identity (IMSI) del chiamante;
iii) International Mobile Equipment Identity (IMEI) del chiamante;
iv) l’IMSI del chiamato;
v) l’IMEI del chiamato;
vi) nel caso dei servizi prepagati anonimi, la data e l’ora dell’attivazione iniziale della carta e
l’etichetta di ubicazione (Cell ID) dalla quale è stata effettuata l’attivazione;
3) per l’accesso Internet, la posta elettronica su Internet e la telefonia via Internet:
i) numero telefonico chiamante per l’accesso commutato (dial-up access);
ii) digital subscriber line (DSL) o un altro identificatore finale di chi è all’origine della
comunicazione;
140
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA 2002/58/CE
(8 septies)
 (Gli Stati membri provvedono affinché in applicazione della presente direttiva siano
conservate le seguenti categorie di dati):
f) i dati necessari per determinare l’ubicazione delle apparecchiature di
comunicazione mobile:
1) etichetta di ubicazione (Cell ID) all’inizio della comunicazione;
2) dati per identificare l’ubicazione geografica delle cellule facendo riferimento alle
loro etichette di ubicazione (Cell ID) nel periodo in cui vengono conservati i dati sulle
comunicazioni.
141
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA 2002/58/CE
(8 octies)
 Gli Stati membri provvedono affinché le categorie di dati di cui sopra 5 siano
conservate per periodi non inferiori a sei mesi e non superiori a due anni dalla data
della comunicazione.
 Principi di protezione:
– i dati conservati sono della stessa qualità e sono soggetti alla stessa
sicurezza e tutela dei dati in rete;
– i dati sono soggetti ad adeguate misure tecniche e organizzative intese a
tutelarli da una distruzione accidentale o illecita, da un’alterazione o perdita
accidentale, da immagazzinamento, trattamento, accesso o divulgazione non
autorizzati o illeciti;
– i dati sono soggetti ad adeguate misure tecniche e organizzative intese a
garantire che gli stessi possono essere consultati soltanto da persone
appositamente autorizzate;
– i dati vengono distrutti alla fine del periodo di conservazione, fatta eccezione
per quelli consultati e conservati.
142
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA 2002/58/CE
(8 nonies)
I dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico relativi agli utenti o
abbonati di reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico possono essere sottoposti a trattamento a condizione che
siano resi anonimi o che l’utente o abbonato abbiano dato il loro consenso e sempre
nella misura e durata necessaria per la fornitura di un servizio a valore aggiunto,
ferma restando la facoltà di tale utente o abbonato di negare, in via temporanea,
mediante una funzione semplice e gratuitamente, il trattamento di tali dati per ciascun
collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni, nonché il
trattamento limitato alle persone che agiscono sotto l’autorità del fornitore della rete
pubblica di telecomunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico.
143
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA 2002/58/CE
(9 bis)
 Impegno degli Stati membri perché esistano procedure trasparenti in base alle
quali il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico:

possa annullare, in via temporanea, la soppressione della presentazione dell’identificazione della linea
chiamante a richiesta di un abbonato che chieda la presentazione dell’identificazione di chiamate
malintenzionate o importune. In tal caso i dati che identificano l’abbonato chiamante sono memorizzati
e resi disponibili dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni e o di un servizio di comunicazioni
elettroniche accessibile al pubblico;

possa annullare la soppressione della presentazione della identificazione della linea chiamante e possa
sottoporre a trattamento i dati relativi all’ubicazione, nonostante il rifiuto o mancato consenso
temporanei dell’abbonato o dell’utente, linea per linea, per gli organismi che trattano chiamate di
emergenza, riconosciuti come tali da uno Stato membro, in particolare per le forze di polizia, i servizi di
ambulanza ed i vigili del fuoco, affinchè questi possano reagire a tali chiamate.
144
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA 2002/58/CE
(10)
 Impegno degli Stati membri perché ciascun abbonato abbia la possibilità,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, di bloccare il trasferimento
automatico delle chiamate verso il proprio terminale da parte di terzi;
Impegno degli Stati membri perché gli abbonati siano informati, gratuitamente e
prima di essere inseriti nell’elenco: a) in merito agli scopi degli elenchi cartacei o
elettronici a disposizione del pubblico o ottenibili attraverso i servizi che forniscono
informazioni sugli elenchi, nei quali possono essere inclusi i loro dati personali; b) in
merito ad ogni ulteriore possibilità di utilizzo basata su funzioni di ricerca incorporate
nelle versioni elettroniche degli elenchi stessi.
145
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA 2002/58/CE
(10 bis)
Impegno degli Stati membri perché gli abbonati abbiano sia la possibilità di decidere
se i loro dati personali (e, nel caso affermativo, quali) devono essere riportati in un
elenco pubblico, semprechè tali dati siano pertinenti per gli scopi dell’elenco dichiarati
dal suo fornitore, sia la possibilità di verificare, rettificare o ritirare tali dati;
Consenso ulteriore degli abbonati per tutti gli scopi di un elenco pubblico diversi
dalla ricerca di dati su persone sulla base del loro nome e, ove necessario, di un
numero minimo di altri elementi di identificazione.
146
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA 2002/58/CE
(11)
 Impegno degli Stati membri perché sia assicurata un’adeguata tutela degli interessi
legittimi anche degli abbonati che non siano persone fisiche relativamente
all’inclusione negli elenchi pubblici;
Consentito solo nei confronti degli abbonati che abbiano espresso preliminarmente
il loro consenso l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di un
operatore (dispositivi automatici di chiamata), del telefax o della posta elettronica a
fini di commercializzazione diretta;
Allorchè una persona fisica o giuridica ottiene dai suoi clienti le coordinate
elettroniche per la posta elettronica nel contesto della vendita di un prodotto o
servizio, la stessa persona fisica o giuridica può utilizzare tali coordinate elettroniche
a scopi di commercializzazione diretta di propri analoghi prodotti o servizi, a
condizione che ai clienti sia offerta in modo chiaro e distinto, al momento della
raccolta delle coordinate elettroniche ed a ogni messaggio, la possibilità di opporsi
gratuitamente ed in maniera agevole all’uso di tali coordinate elettroniche qualora il
cliente non abbia rifiutato inizialmente tale uso.
147
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA 2002/58/CE
(11 bis)
Impegno degli Stati membri perché siano adottate le misure appropriate per
garantire che gratuitamente le comunicazioni indesiderate a scopo di
commercializzazione diretta non siano permesse se manca il consenso degli abbonati
interessati o se rifiutano questo tipo di chiamate.
148
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA 2002/58/CE
(12)
 Impegno degli Stati membri a mettere in vigore le disposizioni necessarie per
conformarsi al presente Direttiva entro il 31 ottobre 2003 e ne informano
immediatamente la Commissione.
149
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA 2002/77/CE “CONCORRENZA NEI MERCATI DELLE
RETI E DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA “:
regime di autorizzazione generale
 In base al principio di proporzionalità impegno degli Stati membri a non più
assoggettare la fornitura di servizi di comunicazione elettronica e l’installazione e la
fornitura di reti di comunicazione elettronica ad un regime di licenza, bensì ad un
regime di autorizzazione generale;
Le parti interessate hanno il diritto di impugnare una decisione che impedisca loro di
fornire servizi o reti di comunicazioni elettroniche dinanzi ad un organo indipendente
e, in ultima istanza, di adire un organo giurisdizionale.
150
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA 2002/77/CE “CONCORRENZA NEI MERCATI DELLE
RETI E DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA “:
definizione di diritti esclusivi
 Definizione di:
 diritti esclusivi, intesi quali diritti concessi da uno Stato membro ad
un’impresa, mediante qualsiasi atto legislativo, regolamentare o
amministrativo, che riservi la facoltà di fornire un servizio di comunicazione
elettronica o di esercitare un’attività di comunicazione elettronica all’interno di
una determinata area geografica.
151
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA 2002/77/CE “CONCORRENZA NEI MERCATI DELLE
RETI E DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA”:
definizione di diritti speciali
 Diritti speciali, intesi quali diritti concessi da uno Stato membro ad un numero
limitato di imprese, mediante qualsiasi atto legislativo, regolamentare o
amministrativo che all’interno di una determinata area geografica: a) designa
o limita a due o più il numero di imprese autorizzate a fornire un servizio di
comunicazione elettronica o ad esercitare un’attività di comunicazione
elettronica, senza conformarsi a criteri obiettivi, proporzionati e non
discriminatori, b) o conferisce a delle imprese -non conformandosi a siffatti
criteri- vantaggi legali o regolamentari che influiscono sostanzialmente sulla
possibilità di altre imprese di fornire lo stesso servizio di comunicazione
elettronica o di esercitare la stessa attività di comunicazione elettronica nella
stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti.
152
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA 2002/77/CE “CONCORRENZA NEI MERCATI DELLE
RETI E DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA “: veto
per gli Stati membri di conservare o accorare diritti esclusivi o
speciali per fornitura reti e servizi di C.E.
 Divieto imposto agli Stati membri di accordare o mantenere in vigore diritti esclusivi
o speciali per l’installazione e/o la fornitura di reti di comunicazione elettronica o per la
fornitura di servizi di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico;
Impegno degli Stati membri ad adottare i provvedimenti necessari affinché a
ciascuna impresa sia garantito il diritto di prestare servizi di comunicazione elettronica
o di installare, ampliare o fornire reti di comunicazione elettronica;
 Impegno degli Stati membri perché l’autorizzazione generale concessa ad una
impresa per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica o l’installazione e/o
fornitura di reti di comunicazione elettronica, nonché le relative condizioni si basino su
criteri obiettivi, non discriminatori, proporzionati e trasparenti.
153
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA 2002/77/CE “CONCORRENZA NEI MERCATI DELLE
RETI E DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA”: veto
per Stati membri di conservazione o assegnazione di diritti
esclusivi o speciali di uso di frequenze radio per fornitura
servizi di C.E.
Impegno degli Stati membri perché le imprese pubbliche verticalmente integrate che
forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica e che occupano una posizione
dominante non operino discriminazioni a favore delle proprie attività.
Impegno degli Stati membri ad astenersi dal concedere diritti esclusivi o speciali di
uso di frequenze radio per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica ed ad
attribuire le frequenze radio per i servizi di comunicazione elettronica sulla base di
criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
154
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA 2002/77/CE “CONCORRENZA NEI MERCATI DELLE
RETI E DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA “:
abolizione di ogni veto o restrizioni all’offerta di capacità del
segmento spaziale a gestori di reti di stazioni terrestri per
collegamenti via satellite
Impegno degli Stati membri sia a provvedere perché sia abolito ogni divieto o
restrizione legale all’offerta di capacità del segmento spaziale a tutti i gestori
autorizzati di una rete di stazioni terrestri per collegamenti via satellite, sia ad
autorizzare nel loro territorio tutti i fornitori del segmento spaziale ad accertare che la
rete di stazioni terrestri per collegamenti via satellite, da utilizzare in collegamento con
il segmento spaziale del fornitore in questione, sia conforme alle condizioni pubblicate
per l’accesso alla loro capacità di segmento spaziale.
155
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA 2002/77/CE “CONCORRENZA NEI MERCATI DELLE
RETI E DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA” :
disciplina per gestione rete televisiva via cavo
 Impegno degli Stati membri perché le imprese che forniscono reti pubbliche di
comunicazione elettronica non gestiscano la propria rete televisiva via cavo per il
tramite della medesima persona giuridica che gestisce la loro altra rete pubblica di
comunicazione elettronica, quando l’impresa presenta le seguenti condizioni: a) è
controllata dallo Stato membro di cui trattasi o è titolare di diritti speciali, b) è in
posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune nella fornitura di
reti pubbliche di comunicazione elettronica e/o di servizi telefonici a disposizione del
pubblico, c) gestisce nella stessa area geografica una rete televisiva via cavo
installata sulla base di diritti speciali o esclusivi.
156
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DIRETTIVA 2002/77/CE “CONCORRENZA NEI MERCATI DELLE
RETI E DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA”:
ulteriori impegni degli Stati membri
 Equivalenza di significato tra servizi telefonici a disposizione del pubblico e servizi
di telefonia vocale pubblica.
 Impegno degli Stati membri a comunicare alla Commissione entro il 24 luglio 2003
tutte le informazioni necessarie affinché la Commissione possa confermare che
hanno ottemperato alle disposizioni della presente direttiva.
157

L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DECISIONE DELLA COMMISIONE DEL 29 LUGLIO 2002 CHE
ISTITUISCE IL GRUPPO DEI “REGOLATORI EUROPEI PER LE
RETI ED I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA “:
Gruppo di assistenza e consulenza alla Commissione UE

Istituzione di un gruppo consultivo di Autorità di regolamentazione nazionali
indipendenti per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica denominato “gruppo di
regolatori europei per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica”;
 Compito di tale gruppo è fornire consulenza ed assistenza alla Commissione UE
per consolidare il mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione.
158

L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DECISIONE DELLA COMMISIONE DEL 29 LUGLIO 2002 CHE
ISTITUISCE IL GRUPPO DEI “REGOLATORI EUROPEI PER LE
RETI ED I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA” :
attività del Gruppo

Tale gruppo è composto dai direttori di ciascuna Autorità di regolamentazione
nazionale competente di ogni Stato membro o dai loro rappresentanti;
 Facoltà di tale gruppo di consultare i soggetti del mercato, i consumatori e gli utenti
finali;
Tale gruppo presenta una relazione annuale sulle proprie attività alla Commissione,
che la trasmette al Parlamento Europeo ed al Consiglio corredandola se del caso
delle proprie osservazioni.
159
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DECISIONE N.676/2002/CE IN TEMA DI “SPETTRO RADIO
NELLA CE” : quadro normativo CE per condizioni armonizzate
per disponibilità ed uso efficace dello spettro radio

Finalità: istituzione di un quadro normativo nella Comunità per assicurare il
coordinamento degli approcci politici e se del caso condizioni armonizzate riguardo
alla disponibilità ed all’uso efficace dello spettro radio necessari all’istituzione e
funzionamento del mercato interno anche nel settore delle comunicazioni elettroniche;
Lo spettro radio comprende le onde radioelettriche di frequenza compresa tra 9 Khz
e 3000 Ghz. Le onde radio elettriche sono onde elettromagnetiche che si propagano
nello spazio senza guida artificiale;
La Commissione UE propone al Comitato per lo spettro radio adeguate misure
tecniche di attuazione allo scopo di assicurare condizioni armonizzate per la
disponibilità e l’uso efficace dello spettro radio nonché l’accessibilità delle informazioni
relative all’uso dello spettro radio.
160
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DECISIONE N.676/2002/CE IN TEMA DI “SPETTRO RADIO
NELLA CE” : compiti assegnati dalla Commissione UE al CEPT
 La Commissione, con appositi mandati alla Conferenza europea delle
Amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), precisa i compiti da
svolgere ed il relativo calendario di realizzazione, ai fini della messa a punto delle
citate misure tecniche di attuazione.
161
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DECISIONE N.676/2002/CE IN TEMA DI “SPETTRO RADIO
NELLA CE” : pubblicazione da parte Stati membri della tabella
di ripratizione delle frequenze radio nazionali

La Commissione, sulla base dei lavori svolti dal CEPT, decide se tali misure
tecniche si applicano alla Comunità stabilendo le scadenze di attuazione da parte
degli Stati membri;
 Gli Stati membri assicurano la pubblicazione della tabella di ripartizione delle
frequenze radio nazionali e delle pertinenti informazioni su diritti, condizioni,
procedure, oneri e canoni concernenti l’uso dello spettro radio qualora siano rilevanti
ai fini del conseguimento dell’obiettivo di questa decisione.
162
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DECISIONE N.676/2002/CE IN TEMA DI “SPETTRO RADIO
NELLA CE”: tutela della riservatezza commerciale
 Gli Stati membri non divulgano le informazioni protette dalla riservatezza
commerciale ed in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti
commerciali ovvero gli elementi dei loro costi, fatto salvo il diritto delle autorità
competenti di procedere alla divulgazione qualora ciò sia indispensabile per
l’adempimento dei loro compiti.
163

L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
LE ISTITUZIONI PRESENTI
NEL NOSTRO
ORDINAMENTO PER
IL SETTORE DELLE TLC
164
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI – FUNZIONI E COMPITI
IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI
D. L. 12 giugno 2001 n.217 convertito nella legge 3 agosto 2001 n.317 e legge
n.3/2003
 Il Ministero svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale, tra l’altro, nelle
seguenti aree funzionali:
·
Politiche nel settore delle comunicazioni;
·
Adeguamento periodico del servizio universale delle telecomunicazioni;
·
Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo coordinamento
internazionale, relative alla radiodiffusione sonora e televisiva e telecomunicazioni;
Con specifico riferimento al settore delle tlc, provvede al rilascio delle licenze per i
diritti d’uso delle frequenze e della numerazione su richiesta degli operatori di tlc che
dispongano di una autorizzazione generale, alla verifica degli obblighi del servizio
universale nel settore delle telecomunicazioni, alla vigilanza sulla osservanza delle
normative di settore e sulle emissioni radioelettriche ed alla emanazione delle norme
di impiego dei relativi apparati, alla sorveglianza sul mercato.
165
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
(AGCOM): Legge istititutiva ed Organi
 Istituzione con Legge 31 luglio 1997 n.249;
 Elementi costitutivi: autonomia ed indipendenza;
 Risponde del proprio operato al Parlamento, che ne ha stabilito i poteri, definito lo
statuto ed eletto i componenti;
 Organi dell’AGCOM: il Presidente, la Commissione per le infrastrutture e le reti, la
Commissione per i servizi ed i prodotti, il Consiglio;
 Ciascuna Commissione è organo collegiale, costituito dal Presidente e da quattro
Commissari;
 Il Consiglio è costituito dal Presidente e da tutti i Commissari;
 L’AGCOM assicura la corretta competizione degli operatori sul mercato e la tutela
dei consumi, nonché delle libertà fondamentali dei cittadini.
166

L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
(AGCOM): funzioni di regolamentazione e di vigilanza

E’ un’Autorità convergente, in quanto il legislatore italiano ha voluto affidare ad un
unico organismo funzioni di regolamentazione e vigilanza nei settori delle
telecomunicazioni, dell’audiovisivo e dell’editoria: il tutto giustificato dall’avvento della
tecnologia digitale, che elimina le differenze tra i diversi mezzi (telefono, televisione e
computer) diventati veicolo di contenuti (immagini, voci e dati) e destinati ad integrarsi
tra di loro.
Il Presidente dell’AGCOM è nominato con Decreto del Presidente della Repubblica
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Ministro delle
Comunicazioni e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Mandato
di sette anni non rinnovabile. Rappresenta l’Autorità, convoca le riunioni degli Organi
collegiali, ne stabilisce l’ordine del giorno e ne dirige i lavori, vigila sull’attuazione delle
deliberazioni.
167

L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
(AGCOM) : Commissione Infrastrutture e Reti
 Competenze della Commissione per le Infrastrutture e le Reti:

Delibera in materia di interconnessione e di accesso: a) verifica che i gestori di
infrastrutture di telecomunicazione garantiscano i diritti di interconnessione e di
accesso alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di
telecomunicazione; b) definisce criteri obiettivi e trasparenti anche con riferimento alle
tariffe massime per l’interconnessione e per l’accesso alle infrastrutture di
telecomunicazioni secondo criteri di non discriminazione;

Delibera in materia di numerazione: determina i criteri di definizione dei Piani di
numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione, basati su criteri di
obiettività, trasparenza, non discriminazione, equità e tempestività.
168

L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
(AGCOM)
•
(…Commissione Infrastrutture e Reti)
Delibera in materia di servizio universale: individua, in conformità alla normativa
comunitaria, alle leggi ed ai regolamenti, l’ambito oggettivo e soggettivo degli
eventuali obblighi di servizio universale e le modalità di determinazione e ripartizione
del relativo costo e ne propone le eventuali modificazioni;
•
Delibera in materia di misure per la sicurezza delle comunicazioni e tetti per
radiofrequenze e di standard per i decodificatori;
•
Promuove accordi tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la
proliferazione di impianti tecnici e di trasmissione sul territorio;
•
Riceve informativa periodica dai gestori del servizio pubblico di
telecomunicazioni sui casi di interruzione di servizio agli utenti.
169

L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
(AGCOM)
•
(…Commissione Infrastrutture e Reti)
Promuove l’interconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazioni con
quelli di altri Paesi;
•
Vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che
tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano
superati;
•
Definisce le controversie tra utenti e gestori del servizio di telecomunicazioni,
nonché le controversie in tema di interconnessione ed accesso alle infrastrutture di
telecomunicazione entro novanta giorni dalla notifica della controversia.
170

L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
(AGCOM): Commissione Servizi e Prodotti


Competenze della Commissione per i Servizi ed i Prodotti:
Vigila sulla conformità dei servizi offerti dai soggetti autorizzati e promuove
l’integrazione delle tecnologie e dell’offerta dei servizi di telecomunicazioni;

Delibera in tema di livelli generali di qualità dei servizi e di adozione, da parte di
ciascun gestore, di una Carta dei servizi recante l’indicazione di standard minimi per
ogni comparto di attività;

Vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la
pubblicità in qualunque forma diffusa e può emanare regolamenti di disciplina delle
relazioni tra gestori di reti fisse e mobili ed operatori che svolgono attività di rivendita
di servizi di telecomunicazioni.
171

L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
(AGCOM) (…Commissione Prodotti e Servizi)
•
Assicura il rispetto dei periodi minimi che devono trascorrere per l’utilizzazione
delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi;
•
Delibera in tema di pubblicità e televendite, regolando l’utilizzo delle informazioni
relative agli utenti;
•
Verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme a tutela dei minori;
•
Verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di diritto di
rettifica;
•
Garantisce l’applicazione delle norme sulla propaganda, sulla pubblicità e
l’informazione politica, nonché l’osservanza delle norme in materia di equità di
trattamento e parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazioni
e propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione.
172
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
(AGCOM) (…Commissione Prodotti e Servizi)
•
Cura le rilevazioni degli indici di ascolto e diffusione dei diversi mezzi di comunicazione,
effettua verifiche sulla congruità delle metodologie e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati;
•
Verifica che la pubblicazione e diffusione dei sondaggi siano effettuate secondo il
regolamento emanato dalla stessa Commissione ed effettua il monitoraggio delle trasmissioni
mediante un sistema di monitoraggio realizzato dall’AGCOM in collaborazione con centri
specializzati nella raccolta dei dati;
•
Applica –in tema di obblighi per gli operatori radiotelevisivi in tema di pubblicità e
programmazione- le sanzioni previste dall’art.31 della legge 6 agosto 1990 n.233 (irrogazione, da
parte dell’AGCOM o del Ministro delle comunicazioni) della sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 5161,92 (ex lire 10 milioni) a Euro 51619,2 (ex lire 100 milioni)
e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un
periodo da uno a dieci giorni. Nei casi di recidiva nelle stesse violazioni entro l'arco di 1 anno
dispone la sospensione dell'efficacia della concessione e dell'autorizzazione per un periodo da
undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione.
173
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
RIPARTIZIONE DI ALCUNE COMPETENZE TRA MINISTERO
DELLE COMUNICAZIONI ED AGCOM
FREQUENZE: la predisposizione dei piani di ripartizioni delle frequenze è del
Ministero, mentre la predisposizione dei piani di assegnazione è dell’AGCOM;
NUMERAZIONE: l’AGCOM stabilisce il piano nazionale di numerazione e le
procedure di assegnazione della numerazione con compiti di controllo del Ministero;
 ANALISI DEI MERCATI: responsabilità esclusiva dell’AGCOM che ha il compito di
accertare le imprese che detengono un significativo potere di mercato;
DIRITTI D’USO DELLE FREQUENZE RADIO E DEI NUMERI: di competenza del
Ministero su richiesta di imprese che forniscano o utilizzino reti o servizi di
comunicazione elettronica in forza di una autorizzazione generale;
ACCESSO ED INTERCONNESSIONE: di competenza dell’AGCOM l’emanazione
di provvedimenti che favoriscano accordi tra imprese di interconnessione ed accesso
alle reti con facoltà di imporre obblighi agli operatori con significativo potere di
mercato;
SERVIZIO UNIVERSALE: di competenza dell’AGCOM la determinazione del
metodo più efficace per la fornitura del S.U. nonché la designazione delle imprese
obbligate alla fornitura del S.U.
174
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL
MERCATO – COMPETENZE E RESPONSABILITA’
L’Autorità Antitrust è titolare di una competenza ampia in tema di intese restrittive
della libertà di concorrenza, di abusi di posizione dominante e di concentrazioni
restrittive della libertà di concorrenza;
 In tema di operazioni di concentrazione, l’art.16 della legge 287/90 dispone che
devono essere preventivamente comunicate all’Antitrust tali operazioni qualora il
fatturato totale realizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate sia
superiore a 421 milioni di euro, ovvero qualora il fatturato totale realizzato a livello
nazionale dall’impresa di cui è prevista l’acquisizione sia superiore a 42 milioni di
euro.
175
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL
MERCATO – COMPETENZE E RESPONSABILITA’
 Sono di competenza dell’Antitrust i provvedimenti riguardanti gli operatori del
settore delle comunicazioni in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza,
abuso di posizione dominante, deroghe al divieto di intese restrittive alla libertà di
concorrenza o di operazioni che possono metterla in pericolo: l’Agcom, entro trenta
giorni dal ricevimento della documentazione deve esprimere parere obbligatorio.
Decorso tale termine, i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto
parere (il suo mancato rilascio equivalente ad un atto di silenzio/assenso) (art.1
commi 6 c) e 11) della legge 249/97).
176
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
ASPETTI DI RIFLESSIONE
 Le competenze del Governo si sono accresciute nel tempo riducendo l’area di
competenza dell’AGCOM. In particolare incide la ricostituzione del Ministero delle
Comunicazioni, seguita dall’attribuzione di nuovi poteri per effetto della citata
normativa del 2001;
Nuovi poteri conferiti ai Comuni ed alle Regioni. Ad esempio, in materia di normativa
sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, che
interessa anche gli impianti radioelettrici compresi gli impianti per la telefonia mobile
(Legge 22 febbraio 2001 n.36 ), dal momento che:
lo Stato esercita le funzioni relative alla determinazione dei limiti di esposizione, dei
valori di attenzione e degli obiettivi di qualità;
le Regioni adeguano la propria legislazione a tali limiti di esposizione, valori di
attenzione e obiettivi di qualità, nonché esercitano le funzioni relative
all’individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per la telefonia mobile, degli
impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione.
177
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
ASPETTI DI RIFLESSIONE
le Regioni, in considerazione di tali funzioni, definiscono le relative competenze che
spettano alle Province ed ai Comuni;questi ultimi possono adottare un regolamento
per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e
minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
 le Regioni, per effetto della riforma del titolo V della Costituzione avvenuta con
legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3, hanno una potestà legislativa concorrente
nell’ordinamento della comunicazione (art.117 comma 3).
178
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
RECEPIMENTO DELLA
NORMATIVA COMUNITARIA NEL
NOSTRO ORDINAMENTO: IL
CODICE DELLE COMUNICAZIONI
ELETTRONICHE
179
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
RECEPIMENTO DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NEL
NOSTRO ORDINAMENTO: LEGGE 1 AGOSTO 2002 N.166 ART.
41 (RIASSETTO IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI)
(1)
Delega al Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
Legge, uno o più decreti legislativi, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti, da rendersi entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta,
per il riassetto delle disposizioni vigenti conseguenti al recepimento delle Direttive
2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE del 7 marzo 2002 nonché delle
altre approvate entro il termine di esercizio della delega.
180
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
LEGGE 1 AGOSTO 2002 N.166 ART. 41 (RIASSETTO IN
MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI)
(2)
Delega la Governo in particolare sui seguenti temi:
•
Istituzione di un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di
comunicazione elettronica;
•
Le autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;
•
L’accesso alle reti di comunicazione elettronica ed alle risorse correlate e
l’interconnessione alle medesime;
•
Il servizio universale;
•
I diritti degli utenti e la sicurezza dei dati personali nelle comunicazioni
elettroniche.
181
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
LEGGE 1 AGOSTO 2002 N.166 ART. 41 (RIASSETTO IN
MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI)
(3)
Nell’esercizio della Delega al Governo rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
•
Adozione di un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di telecomunicazioni secondo i seguenti criteri:
•
Garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettività, trasparenza,
non discriminazione e proporzionalità;
•
Utilizzazione efficiente dello spettro radio, ferme restando le
disposizioni vigenti in materia di radiodiffusione sonora e televisiva,
anche attraverso l’attribuzione della facoltà di trasferimento del diritto
d’uso delle radiofrequenze, previa notifica all’AGCOM ed al Ministero
delle Comunicazioni, senza distorsione della concorrenza.
182
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
LEGGE 1 AGOSTO 2002 N.166 ART. 41 (RIASSETTO IN
MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI)
(4)
 (ulteriori criteri):
•
Previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti
per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture e ricorso
alla condivisione delle strutture, anche con riferimento, ove compatibili,
ai principi della legge n.443 del 2001 (delega al Governo in materia di
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il
rilancio delle attività produttive);
•
Riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti
amministrativi, nonché regolazione uniforme dei medesimi procedimenti
anche con riguardo a quelli relativi al rilascio di autorizzazioni per la
installazione di infrastrutture di reti mobili, in conformità ai principi di cui
alla legge 7 agosto 1990 n.241.
183
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
LEGGE 1 AGOSTO 2002 N.166 ART. 41 (RIASSETTO IN
MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI)
(5)
 (ulteriori criteri):
•
Interoperabilità dei servizi in tecnica digitale;
•
Affidamento all’AGCOM delle funzioni di vigilanza, controllo e garanzia
sull’attuazione delle politiche di regolamentazione del Ministero delle
Comunicazioni, fatte salve le competenze di cui alla legge 31 luglio
1997 n.249 (istitutiva dell’AGCOM) e successive modificazioni, alla
legge 20 marzo 2001 n.66 (differimento di termini in materia di
trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali) e dalla legge 3 agosto
2001 n.317 (in tema di funzioni e e compiti del Ministero delle
Comunicazioni).
184
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
LEGGE 1 AGOSTO 2002 N.166 ART. 41 (RIASSETTO IN
MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI)
(6)
 (ulteriori criteri):
•
Disciplina flessibile dell’accesso e dell’interconnessione avendo
riguardo alle singole tipologie di servizi, in modo da garantire
concorrenza sostenibile, innovazione, interoperabilità dei servizi e
vantaggi per i consumatori;
•
Garanzia della fornitura del servizio universale, senza distorsioni della
concorrenza.
185
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
LEGGE 1 AGOSTO 2002 N.166 ART. 41 (RIASSETTO IN
MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI)
(7)
 ulteriori principi e criteri direttivi ai fini dell’esercizio della delega:
•
Previsione, per le successive correzioni, modificazioni o integrazioni in futuro
occorrenti anche sulla base di direttive europee, dell’applicazione della
procedura prevista dall’art.17 comma 2 della legge n.400 del 1988 con il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, secondo i
medesimi criteri e principi direttivi stabiliti nella presente delega.
186
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
LEGGE 1 AGOSTO 2002 N.166 ART. 41 (RIASSETTO IN
MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI)
(8)
 (ulteriori principi e criteri direttivi ai fini dell’esercizio della delega):
• Depenalizzazione delle fattispecie disciplinate dall’art.195 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni di cui al D.P.R. n.156 del 1973, escluse quelle aventi ad
oggetto impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva, sulla base dei
seguenti criteri:
• Individuazione degli illeciti di natura amministrativa riguardanti la
competenza del Ministero delle Comunicazioni e dell’AGCOM ;
• Fissazione delle sanzioni amministrative da applicare per le singole
fattispecie in equo rapporto alla gravità degli illeciti;
• Determinazione delle modalità di accertamento degli illeciti;
• Fissazione delle sanzioni amministrative per fattispecie costituenti
contravvenzioni da 1500 euro a 50000 euro e per fattispecie costituenti
delitti da 2500 euro a 250000 euro; previsione nei casi più gravi ovvero
in ipotesi di reiterazione per più di due volte nel quinquennio di illeciti
della medesima natura, della sanzione accessoria della sospensione da
uno a sei mesi o della revoca della concessione, autorizzazione o
licenza, nel rispetto del principio di proporzionalità;
• Espressa abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili.
187
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259: garanzia diritti di libertà
 Il Codice garantisce i diritti inderogabili di libertà delle persone nell’uso dei mezzi di
comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio
in regime di concorrenza, da parte dei singoli e delle imprese, nel settore delle
comunicazioni elettroniche.
 La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente
interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni del Codice.
188
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: Funzioni di
regolamentazione al Ministero Comunicazioni ed all’AGCOM
Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza
dello Stato, della protezione civile, della sanità pubblica e della tutela dell’ambiente, e
della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di
legge o da normativa regolamentare.
 Le funzioni di regolamentazione in materia di reti e servizi di comunicazione
elettronica sono assicurate dal Ministero delle comunicazioni (di seguito denominato
Ministero), e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazione (di seguito denominata
Autorità).
189
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: garanzia
diritti ex art. 15 e 41 Costituzione
 La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta a
salvaguardare, nel rispetto del principio costituzionale della tutela dell’unità
economica, i diritti costituzionalmente garantiti di:
a)
libertà di comunicazione (art. 15 Costituzione);
b)
segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell’integrità e
della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica (art. 15 Costituzione);
c)
libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza (art. 41
Costituzione), garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione
elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e
proporzionalità.
190
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: obiettivi
della disciplina
 A garanzia dei diritti di cui al punto precedente possono essere imposti obblighi
alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, secondo
principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e
proporzionalità.

a)
La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta altresì a:
promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi, attraverso
l’adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti
delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;
b) garantire la trasparenza, pubblicità e tempestività delle procedure per la
concessione dei diritti di passaggio e di installazione delle reti di comunicazione
elettronica sulle proprietà pubbliche e private;
c)
garantire l’osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione
generale per l’offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica.
191
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: obiettivi
della disciplina.
 ( La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta altresì) a:
d)
e)
garantire la fornitura del servizio universale, senza distorsioni della concorrenza;
promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di
comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda e la loro diffusione sul
territorio nazionale, dando impulso alla coesione sociale ed economica anche a livello
locale;
f)
garantire in modo flessibile l’accesso e l’interconnessione per le reti di
comunicazione elettronica a larga banda, avendo riguardo alle singole tipologie di
servizio, in modo da assicurare concorrenza sostenibile, innovazione e vantaggi per i
consumatori;
g) garantire la convergenza, la interoperabilità tra reti e servizi di comunicazione
elettronica e l’utilizzo di standard aperti
h) garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica, inteso come non
discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell’uso di una tecnologia.
192
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE:
collaborazione Stato-Regioni-Enti locali
La disciplina della fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica tiene conto
delle norme e misure tecniche approvate in sede europea, nonché dei piani e
raccomandazioni approvati da Organismi internazionali cui l’Italia aderisce in virtù di
convenzioni e trattati.
Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali operano in base al principio di leale
collaborazione, anche mediante intese ed accordi.
193
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: impegno
delle Regioni ed Enti locali
In coerenza con i principi di tutela dell’unità economica e di sussidiarietà, nell’ambito
dei principi fondamentali dell’ordinamento della comunicazione stabiliti dallo Stato ed
al fine di rendere più efficace ed efficiente l’azione dei soggetti pubblici locali e di
soddisfare le esigenze dei cittadini e degli operatori economici, le Regioni e gli Enti
locali dettano disposizioni in materia di:
a) individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga
banda, da garantire in aree locali predeterminate nell’ambito degli strumenti di
pianificazione e di sviluppo, anche al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione
forzata ovvero di delocalizzazione di imprese;
b) agevolazioni per l’acquisto di apparecchiature terminali d’utente e per la fruizione
di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda.
194
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: impegno
delle Regioni e degli Enti locali
c)
promozione di livelli minimi di disponibilità di reti e servizi di comunicazione
elettronica a larga banda nelle strutture pubbliche localizzate sul territorio, ivi
comprese quelle sanitarie e di formazione, negli insediamenti produttivi, nelle strutture
commerciali ed in quelle ricettive, turistiche ed alberghiere;
d)
definizione di iniziative volte a fornire un sostegno alle persone anziane, ai
disabili, ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze
sociali ed a quelli che vivono in zone rurali o geograficamente isolate.
195
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: impegno
delle Regioni e degli Enti locali – competenze delle Regioni a
statuto speciale e Province autonome
L’utilizzo di fondi pubblici, ivi compresi quelli previsti dalla normativa comunitaria,
per il conseguimento degli obiettivi indicati alle precedenti lettere a) e b) deve
avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza,
non discriminazione e proporzionalità.
 Restano salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione, secondo quanto disposto dai singoli ordinamenti.
196
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: ricorso
dello Stato, Regioni , Province, Enti locali a società controllate o
collegate
Le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti locali
non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico,
se non attraverso società controllate o collegate.
 Ai fini del presente articolo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti
diversi dalle società, nei casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo del
codice civile. Il controllo si considera esistente nella forma dell’influenza dominante,
salvo prova contraria, allorché ricorra una delle situazioni previste dall’articolo 2,
comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
197
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: definizione
di controllo
Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova
contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la
possibilità di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o
revocare la maggioranza degli amministratori;
b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario o organizzativo o economico
idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
1) la trasmissione degli utili e delle perdite;
2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno
scopo comune;
3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli
amministratori e dei dirigenti delle imprese;
c) l'assoggettamento a direzione comune, che può risultare anche in base alle caratteristiche
della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi.
198
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: illecite le
agevolazioni pubbliche distorsive della concorrenza
 Non sono consentite sovvenzioni o altre forme anche indirette di agevolazioni alle
imprese, da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e di altri enti
pubblici, tali da distorcere le condizioni di concorrenza e configurare aiuti di Stato ai
sensi del titolo V del trattato sull’Unione europea, se non nei limiti e alle condizioni di
cui al medesimo titolo V.
199
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE:
Competenze del Ministero e dell’AGCOM – riferimenti normativi
 Il Ministero esercita le funzioni assegnategli dal decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, dal decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni dalla
legge 3 agosto 2001, n. 317 e dal decreto legge 2 gennaio 2001, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, con particolare riguardo all’articolo 2bis, comma 10, come modificato dall’articolo 41, comma 8, della legge 16 gennaio
2003, n. 3;
 Le funzioni dell’AGCOM (di seguito chiamata) Autorità sono individuate dalla legge
31 luglio 1997, n. 249, come modificata dal decreto legge 2 gennaio 2001, n. 5,
convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, con particolare
riguardo all’articolo 2-bis, comma 10, come modificato dall’articolo 41, comma 8, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3.
200
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE:
collaborazione tra Ministero, AGCOM e AGCM
 Nelle materie di interesse comune, il Ministero e l’Autorità cooperano tra loro e con
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
 Il Ministero, l’Autorità e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato si
scambiano le informazioni necessarie al fine della cooperazione richiesta in funzione
dell’applicazione delle Direttive europee sulle comunicazioni elettroniche. I soggetti
che ricevono le informazioni sono tenute a rispettare lo stesso grado di riservatezza
cui sono vincolate i soggetti che le trasmettono.
201
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE:
collaborazione Ministero, AGCOM, AGCM
 Con atto di intesa tra il Ministero, l’Autorità e l’Autorità garante della concorrenza e
del mercato, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente codice, sono definite le procedure di consultazione e di cooperazione
reciproca nelle materie di interesse comune.
Il Ministero, l’Autorità e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato
assicurano cooperazione e trasparenza tra loro e nei riguardi della Commissione
europea al fine di garantire la piena applicazione delle disposizioni stabilite dal
Codice.
202
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: Ricorsi al
TAR
 I ricorsi avverso i provvedimenti emanati dal Ministero e dall’Autorità sulla base
delle disposizioni del Codice rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. La competenza nei giudizi di primo grado è attribuita in via esclusiva
ed inderogabile al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio.
Il TAR del Lazio, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione dei
provvedimenti di cui al punto precedente, può definire immediatamente il giudizio nel
merito, con decisione in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 2 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205. Le
medesime disposizioni si applicano nei procedimenti innanzi al Consiglio di Stato in
caso di domanda di sospensione della decisione appellata. I termini processuali, ad
eccezione di quelli per la proposizione del ricorso, sono ridotti alla metà.
203
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: flussi
informativi
 Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica trasmettono
tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie al Ministero ed
all’Autorità, per le materie di rispettiva competenza, al fine di assicurare la conformità
alle disposizioni o alle decisioni dagli stessi adottate.
Il Ministero e l’Autorità forniscono alla Commissione europea, su richiesta motivata,
le informazioni che sono necessarie a quest’ultima per assolvere i compiti che il
Trattato le conferisce;
Il Ministero e l’Autorità pubblicano le informazioni di cui sopra nella misura in cui
contribuiscano a creare un mercato libero e concorrenziale nell’osservanza della
legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni.
204
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: definizioni
Definizioni di:
 “reti di comunicazione elettronica”: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le
apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono
di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi
elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a
commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti
utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il
trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i
segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione
trasportato;
 “mercati transnazionali”: mercati individuati che comprendono la Comunità o
un’importante parte di essa.
205
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE:definizioni
Definizioni di:
 “servizio di comunicazione elettronica”: i servizi forniti di norma a pagamento
consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di
comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di
trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad
esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di
comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti;
sono inoltre esclusi i servizi della società dell’informazione non consistenti
interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione
elettronica;
“rete pubblica di comunicazione”: una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata
interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico.
206
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE:definizioni
Definizioni di:
 “accesso”: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi di un operatore a
determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, per la fornitura di servizi di
comunicazione elettronica.
comprende, tra l’altro, l’accesso a: a) gli elementi della rete e le risorse correlate,
che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi, ivi
compreso in particolare l’accesso alla rete locale nonché alle risorse ed ai servizi
necessari per fornire servizi tramite la rete locale; b) l’infrastruttura fisica, tra cui
edifici, condotti e piloni; c) i pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto
operativo; d) i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgano funzioni
analoghe; e) le reti fisse e mobili, in particolare per il roaming tra operatori mobili; f) i
sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale; g) i servizi di rete
privata virtuale.
207
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: definizioni
Definizioni di:
 “interconnessione”: il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di
comunicazione utilizzate dal medesimo operatore o da un altro per consentire agli
utenti di un operatore di comunicare con gli utenti del medesimo o di un altro
operatore, o di accedere ai servizi offerti da un altro operatore. I servizi possono
essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete.
L’interconnessione è una particolare modalità di accesso tra operatori della rete
pubblica di comunicazione;
 “rete televisiva via cavo”, ogni infrastruttura prevalentemente cablata installata
principalmente per la diffusione o distribuzione di segnali radiofonici o televisivi.
208
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE:definizioni
Definizioni di:
 “risorse correlate”: le risorse correlate ad una rete di comunicazione elettronica o
ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura
di servizi attraverso tale rete o servizio, ivi compresi i sistemi di accesso condizionato
e le guide elettroniche ai programmi;
 “sistema di accesso condizionato”: qualsiasi misura o intesa tecnica secondo la
quale
l’accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto di diffusione
radiotelevisiva è subordinato ad un abbonamento o ad un’altra forma di
autorizzazione preliminare individuale;
“Autorità nazionale di regolamentazione”: l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, di seguito nominata Autorità;
 “Ministero”: Il Ministero delle comunicazioni;
209
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE:definizioni
Definizioni di:
 “utente”: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
 “consumatore”: la persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all’attività lavorativa,
commerciale o professionale svolta;
 “servizio universale”: un insieme minimo di servizi di una qualità determinata,
accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto
conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile.
210
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE:definizioni
Definizioni di:
 “abbonato”: la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore
di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per la fornitura di tali
servizi;
 “fornitura di una rete di comunicazione elettronica”: la realizzazione, la gestione, il
controllo o la messa a disposizione di una siffatta rete;
 “utente finale”: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
“apparecchiature digitali televisive avanzate”: i sistemi di apparecchiature di
decodifica destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali integrati
in grado di ricevere i servizi della televisione digitale interattiva.
211
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: definizioni
Definizioni di:
 “Application Programming Interface” (API)”: interfaccia software fra applicazioni
rese disponibili da emittenti o fornitori di servizi e le risorse delle apparecchiature
digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi radiofonici digitali;
“autorizzazione generale”: il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di
servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi
specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di
comunicazione elettronica, conformemente al Codice.
212
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: definizioni
Definizioni di:
interferenze dannose”: interferenze che pregiudicano il funzionamento di un servizio
di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriorano gravemente,
ostacolano o interrompono ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che
opera conformemente alle normative comunitarie o nazionali applicabili;
“operatore”: un’impresa che è autorizzata a fornire una rete pubblica di
comunicazioni, o una risorsa correlata;
“rete locale”: il circuito fisico che collega il punto terminale della rete presso il
domicilio dell’abbonato al permutatore o a un impianto equivalente nella rete
telefonica fissa.
213
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE:definizioni
Definizioni di:
“telefono pubblico a pagamento”, qualsiasi apparecchio telefonico accessibile al
pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete o carte
di credito o di addebito o schede prepagate, comprese le schede con codice di
accesso;
“rete telefonica pubblica”, una rete di comunicazione elettronica utilizzata per fornire
servizi telefonici accessibili al pubblico; la rete telefonica pubblica consente il
trasferimento di comunicazioni vocali e altre forme di comunicazione, quali i facsimile
e la trasmissione di dati, tra punti terminali di rete.
214
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE:definizioni
Definizioni di:
 “servizio telefonico accessibile al pubblico”, un servizio accessibile al pubblico che
consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali e di accedere ai
servizi di emergenza tramite uno o più numeri, che figurano in un piano di
numerazione nazionale o internazionale, e che può inoltre, se necessario, includere
uno o più dei seguenti servizi: l’assistenza di un operatore; servizi di elenco abbonati
e consultazione; la fornitura di telefoni pubblici a pagamento; la fornitura del servizio a
condizioni specifiche, la fornitura di apposite risorse per i consumatori disabili o con
esigenze sociali particolari o la fornitura di servizi non geografici;
“larga banda”: l’ambiente tecnologico costituito da applicazioni, contenuti, servizi ed
infrastrutture, che consente l’utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di
interattività.
215
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: definizioni
Definizioni di:
 “apparato radio elettrico”: un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmettitore
destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica;
 “numero geografico”: qualsiasi numero del piano di numerazione nazionale nel
quale alcune delle cifre fungono da indicativo geografico e sono utilizzate per
instradare le chiamate verso l’ubicazione fisica del punto terminale di rete;
“punto terminale di rete”: il punto fisico a partire dal quale l’abbonato ha accesso ad
una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la
commutazione o l’instradamento, il punto terminale di rete è definito mediante un
indirizzo di rete specifico che può essere correlato ad un numero o ad un nome di
utente finale. Per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di
rete è costituito dall’antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature
terminali utilizzate dagli utenti del servizio.
216
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE:definizioni
Definizioni di:
 “numero non geografico”: qualsiasi numero del piano di numerazione nazionale che
non sia un numero geografico; include tra l’altro i numeri per servizi di comunicazioni
mobili e personali assegnati agli operatori titolari di reti mobili, i numeri di chiamata
gratuita e i numeri relativi ai servizi a tariffazione specifica;
 “dati relativi al traffico”: qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della
trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della
relativa fatturazione;
 “dati relativi all’ubicazione”: ogni dato trattato in una rete di comunicazione
elettronica che indichi la posizione geografica dell’apparecchiatura terminale
dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.
217
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: definizioni
Definizioni di:
 “comunicazione”: ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di
soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono
escluse le informazioni trasmesse, come parte di un servizio di radiodiffusione, al
pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica salvo quando le informazioni
possono essere collegate all’abbonato o utente che riceve le informazioni che può
essere identificato;
 “chiamata”: la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico
che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
“servizio a valore aggiunto”: il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al
traffico o dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto
è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione.
218
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: definizioni
Definizioni di:
 “posta elettronica”, messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi
attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o
nell’apparecchiatura terminale ricevente fino a che il ricevente non ne ha preso
conoscenza.
 "servizio di comunicazione elettronica ad uso privato", un servizio di comunicazione
elettronica svolto esclusivamente nell'interesse proprio dal titolare della relativa
autorizzazione generale;
 "libero uso", la facoltà di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature terminali di
comunicazione elettronica senza necessità di autorizzazione generale.
219
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: rapporti con
le Autorità di altri Paesi membri CE
L’Autorità coopera in modo trasparente con le Autorità di regolamentazione degli
altri Stati membri e con la Commissione Europea al fine di assicurare la piena
applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni delle direttive comunitarie
recepite con il Codice; a tal fine l’Autorità si adopera per pervenire ad un accordo
preventivo con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e con la
Commissione Europea sui tipi di strumenti e sulle soluzioni più adeguate da utilizzare
nell’affrontare determinati tipi di situazione nel contesto del mercato.
220
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE :
provvedimenti d’urgenza dell’AGCOM a tutela della
concorrenza
In circostanze straordinarie l’Autorità, ove ritenga che sussistano motivi di urgenza,
al fine di salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, può
adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato.
L’Autorità comunica immediatamente tali provvedimenti, esaurientemente motivati,
alla Commissione europea e alle Autorità nazionali di regolamentazione degli altri
Stati appartenenti all’Unione europea. La decisione dell’Autorità di estendere il
periodo di efficacia dei provvedimenti così adottati o di renderli permanenti è soggetta
ad una procedura all’uopo prevista.
221
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: misure per
favorire la concorrenza
 Il Ministero e l’Autorità promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti e dei
servizi di comunicazione elettronica, nonché delle risorse e dei servizi correlati:
 assicurando che gli utenti, compresi i disabili, ne traggano il massimo beneficio sul
piano della scelta, del prezzo e della qualità;
 garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel
settori delle comunicazioni elettroniche, nonché incoraggiando investimenti efficienti e
sostenibili in materia di infrastrutture e promuovendo l’innovazione e lo sviluppo di reti
e servizi di comunicazione elettronica;
incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle
radiofrequenze e delle risorse di numerazione.
222
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE : misure per
favorire la concorrenza
 Il Ministero e l’Autorità contribuiscono allo sviluppo del mercato, tra l’altro:
 rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura di reti di
comunicazione elettronica, di risorse e servizi correlati e di servizi di comunicazione
elettronica sul piano europeo;
 adottando una disciplina flessibile dell’accesso e dell’interconnessione, anche
mediante la libera negoziazione tra gli operatori, avendo riguardo alle singole tipologie
di servizi di comunicazione elettronica ed in particolare a quelli offerti su reti a larga
banda;
 incoraggiando l’istituzione e lo sviluppo di reti transeuropee e l’interoperabilità dei
servizi.
223
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE : misure per
favorire la concorrenza
 (Il Ministero e l’Autorità contribuiscono allo sviluppo del mercato, tra l’altro):
 garantendo che non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che
forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;
 collaborando con le Autorità nazionali di regolamentazione degli altri Stati
appartenenti all’Unione europea e con la Commissione europea in maniera
trasparente per garantire lo sviluppo di prassi regolamentari coerenti e l’applicazione
coerente del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.
224
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: tutela dei
cittadini e dei consumatori
 Il Ministero e l’Autorità promuovono gli interessi dei cittadini, tra l’altro:
 garantendo a tutti i cittadini un accesso al servizio universale;
 garantendo un elevato livello di protezione dei consumatori nei loro rapporti con i
fornitori;
 contribuendo a garantire un livello elevato di protezione dei dati personali e della
vita privata;
 promuovendo la diffusione di informazioni chiare (trasparenza delle tariffe e delle
condizioni d’uso dei servizi);
 garantendo il diritto all’informazione.
225
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE :
trasferimento dei diritti d’uso delle radiofrequenze
Il Ministero provvede a garantire con decreto che operatori che offrono il medesimo
servizio ed hanno acquisito a titolo oneroso i diritti di uso delle radiofrequenze
abbiano la facoltà di trasferirli tra loro su base commerciale.
226
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: competenze
in tema di radiofrequenze
 Il Ministero promuove l’armonizzazione dell’uso delle radiofrequenze nel territorio
della Comunità europea in modo coerente con l’esigenza di garantirne un utilizzo
effettivo ed efficiente e in conformità della decisione n. 676/2002/CE (decisione
spettro radio).
Il Ministero e l’Autorità provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i
servizi di comunicazione elettronica. La predisposizione dei piani di ripartizione, a
cura del Ministero, e dei piani di assegnazione, a cura dell’Autorità, è fondata su
criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionali.
 Fermo restando quanto stabilito da norme di legge o di regolamento in materia di
radiodiffusione sonora e televisiva, i diritti d’uso delle frequenze con limitata
disponibilità di banda e conseguentemente assegnati ad un numero predeterminato di
operatori, possono essere trasferiti su base commerciale dagli operatori che ne hanno
legittima disponibilità ad altri operatori già autorizzati a fornire una rete con analoga
tecnologia.
227
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DISCIPLINA ATTUATIVA DIRETTIVE CE - CODICE DELLE
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: condizioni per il
trasferimento delle radiofrequenze
L’intenzione di un operatore di trasferire i diritti di uso delle radiofrequenze deve
essere notificata al Ministero e all’Autorità ed il trasferimento di tali diritti ha luogo
previo assenso del Ministero ed è reso pubblico. Il Ministero, sentita l’Autorità,
comunica, entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte
dell’impresa cessionaria, il nulla osta alla cessione ovvero i motivi che ne giustifichino
il diniego.
Il Ministero, all’esito della verifica svolta dall’Autorità -sentita l’Autorità garante della
concorrenza e del mercato- che la concorrenza non venga falsata in conseguenza dei
trasferimenti dei diritti di uso, può apporre all’autorizzazione, se necessario, le
specifiche condizioni proposte. Nel caso in cui l’utilizzazione delle radiofrequenze sia
stata armonizzata mediante l’applicazione della decisione n.676/2002/CE o di altri
provvedimenti comunitari, i trasferimenti suddetti non possono comportare un
cambiamento dell’utilizzo di tali radiofrequenze.
228
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: competenze
in tema di numerazione
Il Ministero controlla l'assegnazione di tutte le risorse nazionali di numerazione e la
gestione dei Piani Nazionali di Numerazione, garantendo che a tutti i servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico vengano forniti numeri e blocchi di
numeri adeguati. L’Autorità stabilisce il Piano Nazionale di Numerazione e le
procedure di assegnazione della numerazione nel rispetto dei principi di obiettività,
trasparenza e non discriminazione.
 L’Autorità pubblica il Piano Nazionale di Numerazione e le sue successive
modificazioni ed integrazioni, con le sole restrizioni imposte da motivi di sicurezza
nazionale.
 Il Ministero vigila affinché non vi siano utilizzi della numerazione non coerenti con le
tipologie di servizi per i quali le numerazioni stesse sono disciplinate dal vigente Piano
Nazionale di Numerazione.
229
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: analisi del
mercato – impresa con significativo potere di mercato
L’AGCOM ha il compito di accertare quali imprese dispongono di un significativo
potere di mercato”.
Il Codice –richiamandosi all’inquadramento dell’impresa con significativo potere di
mercato” secondo la giurisprudenza comunitaria- ha puntualizzato che “si presume
che un’impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o
congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione
dominante, e dunque di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura
notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e dai consumatori”.
Il Codice precisa che “se un’impresa dispone di un significativo potere su un
mercato specifico, può presumersi che essa abbia un significativo potere in un
mercato strettamente connesso, qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da
consentire al potere detenuto in un mercato di essere fatto valere nell’altro,
rafforzando in tal modo il potere complessivo dell’impresa interessata”.
230
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: analisi del
mercato – i mercati individuati dalla Commissione CE
(Raccomandazione Commissione CE del 17 dicembre 2007)
Mercati al dettaglio: 1) accesso alla rete telefonica pubblica per clienti residenziali e
non residenziali;
Mercati all’ingrosso: 1) raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in
postazione fissa; 2) terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche
in postazione fissa; 3) accesso all’ingrosso (fisico) alle infrastrutture di rete (ivi
compreso l’accesso condiviso o pienamente disaggregato) in postazione fissa; 4)
accesso a banda larga all’ingrosso; 4) fornitura all’ingrosso di segmenti terminali di
linee affittate, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata per fornire la
capacità affittata o riservata; 5) Terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili.
231
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: analisi del
mercato –valutazione della concorrenza
Il Codice, tenuto conto degli indirizzi giurisprudenziali consolidatisi in sede
comunitaria, raccomanda all’AGCOM di far riferimento, ai fini della valutazione di
fattispecie rappresentative di posizione dominante individuali o anche congiunte da
parte di due o più imprese- oltre che alla Raccomandazione della Commissione CE
del 17 dicembre 2007- anche alle “Linee Direttrici della Commissione Europea per
l’analisi di mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del
nuovo quadro normativo comunitario per le reti ed i servizi di comunicazione
elettronica” 2002/C 165/03 (di seguito richiamate “Linee Direttrici”).
232
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: analisi del
mercato – condizioni di concorrenza
In piena coerenza con tale quadro di riferimento di disposizioni comunitarie
l’AGCOM è tenuta, per ciascuno dei mercati individuati nella citata
Raccomandazione, a valutare se la concorrenza è effettiva. Qualora l’AGCOM
riscontri l’assenza di concorrenza -individuate le imprese detentrici di un significativo
potere di mercato su uno specifico mercato- dovrà imporre gli obblighi che riterrà
opportuni ed adeguati o provvederà al consolidamento o alla modifica degli obblighi
già esistenti, sempre tenendo conto del principio di proporzionalità.
L’AGCOM, al contrario, qualora constati che in un determinato mercato rilevante
sussistano condizioni di concorrenza effettiva, la stessa non potrà imporre alcun
obbligo agli operatori presenti su quel mercato. La stessa AGCOM quindi “qualora
siano già in vigore obblighi derivanti da regolamentazione settoriale, li revoca per le
imprese operanti in tale mercato rilevante”. La revoca è comunicata alle parti
interessate con un congruo preavviso.
233
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: analisi del
mercato – condizioni di concorrenza in mercati non individuati
dalla Commissione CE
 In piena coerenza con tale quadro di riferimento di disposizioni comunitarie
l’AGCOM è tenuta- con riferimento ai mercati rilevanti non inclusi tra quelli elencati
nella Raccomandazione come suscettibili di regolamentazione ex ante- a verificare
se per il mercato in esame i tre criteri indicati dalla Commissione, affinché un
mercato sia suscettibile di regolamentazione ex ante, risultino cumulativamente
soddisfatti.
 I tre criteri sono:
 “la presenza di forti ostacoli non transitori all’accesso”, da intendere quali “ostacoli giuridicotecnici” ed “ostacoli strutturali”;
 “la presenza di caratteristiche che inducono a pensare che nel mercato non si svilupperanno,
con il passare del tempo, condizioni di concorrenza effettiva”;
 “l’efficienza relativa del diritto della concorrenza e della regolamentazione ex ante
complementare”: il che richiede “una valutazione in merito all’idoneità degli interventi adottati in
applicazione delle norme antitrust (in assenza di regolamentazione ex ante) a ridurre o
rimuovere gli ostacoli esistenti o a ripristinare una concorrenza effettiva.
234
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: analisi del
mercato – condizioni di concorrenza in mercati non individuati
dalla Commissione CE (continua): Indicazioni dell’AGCOM
 “I tre criteri debbono essere soddisfatti contemporaneamente.”
 “Dato il dinamismo dei mercati delle comunicazioni elettroniche, la presenza di forti
ostacoli non transitori all’accesso non è di per sé sufficiente a giustificare la
regolamentazione ex ante, ma si deve anche considerare l’ipotesi di un’evoluzione
del mercato in senso concorrenziale, malgrado la presenza di barriere all’ingresso,
tenendo conto delle specifiche caratteristiche strutturali e comportamentali.”
 “Il terzo criterio valuta se le norme della concorrenza siano di per sé sufficienti (in
assenza di regolamentazione ex ante) alla luce delle caratteristiche particolari dello
specifico mercato in esame a garantire condizioni concorrenziali sostenibili nel
tempo.”
235
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DISCIPLINA ATTUATIVA DIRETTIVE CE - CODICE DELLE
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: tempistica nell’analisi di
mercato
L’analisi è effettuata sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato:
a) in prima applicazione del presente Codice, entro novanta giorni dalla data della sua
entrata in vigore;
b) a seguito di ogni aggiornamento delle raccomandazioni, entro novanta giorni dalla
sua pubblicazione;
c) in ogni caso, ogni diciotto mesi.
L’Autorità, se conclude che un mercato è effettivamente concorrenziale, non impone
né mantiene nessuno degli obblighi di regolamentazione specifici. Qualora siano già
in vigore obblighi derivanti da regolamentazione settoriale, li revoca per le imprese
operanti in tale mercato rilevante.
236
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: obblighi di
regolamentazione per imprese con signIficativo potere di
mercato
Qualora l’AGCOM accerti, anche mediante un’analisi dinamica su base pluriennale,
che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale, l’Autorità, mediante un
unico provvedimento, individua le imprese che detengono un significativo potere di
mercato e impone a tali imprese gli appropriati obblighi di regolamentazione ovvero
mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistano.
Nel caso di mercati transnazionali individuati con decisione della Commissione
europea, l’Autorità effettua l’analisi di mercato congiuntamente alle Autorità di
regolamentazione degli altri Stati membri interessate e si pronuncia di concerto con
queste in merito all’imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca degli
obblighi di regolamentazione.
Gli operatori di reti telefoniche pubbliche fisse, designati come operatori che
detengano una quota di mercato significativa continuano ad essere considerati
operatori notificati fino a che non sia stata espletata la procedura relativa all’analisi di
mercato suindicata.
237
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: obblighi di
regolamentazione per imprese con signIficativo potere di
mercato
l’AGCOM nel corso del 2006 ha preso in esame i seguenti mercati indicati dalla
Commissione CE con riferimento alla precedente Raccomandazione del 2003/311/CE
relativi a:
 L’accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non
residenziali: Telecom Italia con significativo potere di mercato (S.P.M.) o posizione dominante;
 L’accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche: Telecom Italia con S.P.M.;
 I servizi dell’accesso a banda larga all’ingrosso: Telecom Italia con S.P.M.;
 I servizi telefonici locali e/o nazionali, nonché internazionali disponibili al pubblico in postazione
fissa per clienti residenziali e non residenziali: Telecom Italia con S.P.M.;
 (mercati) all’ingrosso della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica
pubblica fissa: Telecom Italia con S.P.M.
 Linee affittate all’ingrosso ed al dettaglio:Telecom Italia con S.P.M.;
 (mercati) della telefonia mobile: solo nel mercato della terminazione delle chiamate vocali su
singole reti mobili ciascuno operatore mobile con S.P.M.;
 I servizi all’ingrosso di roaming internazionale: nessuna posIzione di dominanza
 (mercato) delle infrastrutture radio-televisive: posizioni dominanti in capo a RAI e RTI.
238
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE:
provvedimenti del Ministero/AGCOM di impatto sul mercato
Il Ministero e l’Autorità, quando intendono adottare provvedimenti in applicazione
del Codice che abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento, consentono
alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di
provvedimento entro un termine non inferiore a trenta giorni decorrente dalla notifica
alle parti interessate della proposta di provvedimento.
Il Ministero e l’Autorità, entro e non oltre novanta giorni dall’entrata in vigore del
presente regolamento, pubblicano sui rispettivi Bollettini ufficiali le procedure che si
applicano ai fini della consultazione. Il provvedimento di apertura della procedura di
consultazione, il progetto del provvedimento ed i risultati della procedura di
consultazione, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi della normativa
nazionale e comunitaria vigente, sono tempestivamente pubblicati sui Bollettini e sui
siti Internet ufficiale del Ministero e dell’Autorità.
239
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: vigilanza
del Ministero su norme e specifiche tecniche
Il Ministero vigila sull’uso delle norme e specifiche tecniche pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee per la fornitura di servizi, di interfacce
tecniche e di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire
l’interoperabilità dei servizi e migliorare la libertà di scelta degli utenti.
Fintantoché tali norme o specifiche non siano adottate dalla Commissione delle
Comunità europee, il Ministero promuove l’applicazione delle norme specifiche
adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione. In mancanza di tali norme o
specifiche, il Ministero promuove l’applicazione delle norme o raccomandazioni
internazionali adottate dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT),
dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o dalla
Commissione elettrotecnica internazionale (IEC).
240
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: disciplina
delle controversie tra operatori
 Qualora sorga una controversia fra operatori che forniscono reti o servizi di
comunicazione elettronica, avente ad oggetto gli obblighi derivanti dal presente
Codice, l’Autorità, su richiesta di una delle parti, adotta quanto prima, e comunque
entro un termine di quattro mesi, una decisione vincolante che risolve la controversia.
 L’Autorità dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia con
decisione vincolante, qualora le parti vi abbiano espressamente derogato prevedendo
altri mezzi per la soluzione della controversia. L’Autorità comunica immediatamente
alle parti la propria decisione. Se la controversia non è risolta dalle parti entro quattro
mesi da tale comunicazione, e se la parte che si ritiene lesa non ha adito un organo
giurisdizionale, l’Autorità adotta al più presto e comunque non oltre quattro mesi, su
richiesta di una delle parti, una decisione vincolante diretta a dirimere la controversia.
241
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: decisione
dell’AGCOM sulle controversie tra operatori
La decisione dell’Autorità deve essere esaurientemente motivata, nonché pubblicata
sul Bollettino e sul sito Internet ufficiale dell’Autorità nel rispetto delle norme in materia
di riservatezza ed ha efficacia dalla data di notifica alle parti interessate ed è ricorribile
in via giurisdizionale.
La procedura di cui sopra non preclude alle parti la possibilità di adire un organo
giurisdizionale.
242
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE – “Autorizzazioni“:
Autorizzazione generale per fornitura reti
 L’attività di fornitura di reti di comunicazione elettronica o di servizi di
comunicazione elettronica è libera ed è assoggettata ad un'autorizzazione
generale.
243
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE –“Autorizzazioni”:
procedura richiesta autorizzazione - DIA
L’impresa interessata notifica al Ministero una dichiarazione resa dalla persona
fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti
da loro delegati, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di
comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per
consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di
comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino e sito Internet ufficiale.
Tale dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività (DIA).
L’impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall’avvenuta
presentazione della dichiarazione.
244
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - “Autorizzazioni”:
Iscrizione nel ROC
Il Ministero, entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione,
verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se
del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro lo stesso
termine, il divieto di prosecuzione dell’attività.
Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all’iscrizione nel Registro degli
operatori di comunicazione.
La cessazione dell’esercizio di una rete o dell’offerta di un servizio di comunicazione
elettronica può aver luogo in ogni tempo. La cessazione deve essere comunicata agli
utenti almeno 90 giorni prima, informandone contestualmente il Ministero. Tale
termine è ridotto a trenta giorni nel caso di cessazione dell’offerta di un profilo
tariffario.
245
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: “Autorizzazioni” :
durata non superiore a 20 anni
Le autorizzazioni generali hanno durata non superiore a venti anni e sono
rinnovabili. L’impresa interessata può indicare nella dichiarazione un periodo inferiore.
 Per il rinnovo si applica la procedura di notifica citata e la notifica deve avvenire con
sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
La scadenza dell’autorizzazione generale coincide con il 31 dicembre dell’ultimo
anno di validità.
246
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni" :
facoltà di cessione a terzi - silenzio assenso
 Una autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto
qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente
indicati le frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione. Il Ministero può
comunicare, entro sessanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte
dell’impresa cessionaria, il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo
all’impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni
di cui all’autorizzazione medesima; trascorso tale termine il nulla osta si intende
accordato.
Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o
documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al
Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.
247
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni" :
diritti delle imprese autorizzate
Le imprese autorizzate hanno il diritto di:
a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico;
b) richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti dichiarazioni
per l’esercizio del diritto di installare infrastrutture.
248
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni" :
ulteriori diritti delle imprese autorizzate
 Allorché tali imprese forniscono al pubblico reti o servizi di comunicazione
elettronica, l'autorizzazione generale dà loro inoltre il diritto di:
a) negoziare l’interconnessione con altri fornitori di reti e di servizi pubblici di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolari di un'autorizzazione generale,
e ove applicabile, ottenere l’accesso o l'interconnessione alle reti in qualunque luogo
dell’Unione europea;
b) poter essere designate quali fornitori di una o più prestazioni che rientrano negli
obblighi di servizio universale in tutto il territorio nazionale o in una parte di esso.
249
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni" :
disciplina dei diritti d’uso di frequenze radio e numeri
 L’uso delle frequenze radio non è subordinato alla concessione di diritti individuali
d'uso ogni qualvolta sia possibile e qualora il rischio di interferenze dannose sia
trascurabile, secondo le disposizioni del Piano nazionale di ripartizione delle
frequenze.
 I diritti e le condizioni d'uso delle frequenze radio per le quali non è prevista la
concessione di diritti individuali d’uso sono inclusi nell'autorizzazione generale.
Qualora sia necessario concedere diritti individuali d'uso delle frequenze radio e dei
numeri, il Ministero attribuisce tali diritti, a richiesta, ad ogni impresa che fornisca o
utilizzi reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di un'autorizzazione
generale.
250
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni" :
concessione dei diritti d’uso delle frequenze radio e dei numeri
I diritti individuali d’uso delle frequenze radio e i diritti d’uso dei numeri vengono
rilasciati per una durata adeguata al tipo di servizio e comunque non eccedente la
durata dell’autorizzazione generale.
I diritti di uso sono concessi mediante procedure pubbliche, trasparenti e non
discriminatorie. Nel concedere i diritti il Ministero precisa se sono trasferibili su
iniziativa del detentore degli stessi e a quali condizioni, nel caso delle frequenze
radio.
Il numero dei diritti d’uso da concedere per le frequenze radio può essere limitato
solo quando ciò sia necessario per garantire l’uso efficiente delle frequenze stesse.
251
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni“:
procedura per rilascio diritti d’uso
 Il Ministero adotta, comunica e rende pubbliche le decisioni in materia di diritti di
uso, non appena ricevuta la domanda completa, entro tre settimane nel caso dei
numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del Piano nazionale di numerazione
ed entro sei settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi specifici
nell'ambito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
Se la domanda risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita
l’impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle
integrazioni, che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre 10 giorni dalla
richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce
rinuncia alla richiesta d’uso delle frequenze radio e dei numeri.
252
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni“:
diritti d’uso con valore economico eccezionale
Qualora l’Autorità decida, previa consultazione delle parti interessate, che i diritti
d’uso dei numeri ai quali potrebbe attribuirsi un valore economico eccezionale
debbano
essere
concessi
mediante
procedure
di
selezione
competitiva
o
comparativa, le decisioni devono essere comunicate e pubblicate entro cinque
settimane.
253
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni“:
condizioni di autorizzazione generale e di diritti d’uso
 L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione
elettronica, i diritti d'uso delle frequenze radio e i diritti d'uso dei numeri sono
assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate, rispettivamente, nelle parti A, B
e C dell’allegato n. 1 del Codice. Tali condizioni devono essere obiettivamente
giustificate rispetto alla rete o al servizio in questione, proporzionate, trasparenti e non
discriminatorie.
L’Autorizzazione generale è sempre sottoposta alla condizione di assicurare le
prestazioni a fini di giustizia, sin dall’inizio dell’attività.
254
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CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni" :
condizioni delle autorizzazioni generali
Allegato n. 1 (articoli 28, comma 1, e 33, comma 1)
Elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni
generali (Parte A), i diritti di uso delle frequenze radio (Parte B) e i diritti di uso
delle numerazioni (Parte C) come precisato agli articoli 28, comma 1 e 33,
comma 1 del Codice.
A. Condizioni delle autorizzazioni generali sono:
1. contribuire al finanziamento del servizio universale;
2. corrispondere i diritti amministrativi;
3. garantire l’interoperabilità dei servizi e interconnessione delle reti;
255
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni"
condizioni delle autorizzazioni generali
A. ( Condizioni delle autorizzazioni generali sono ):
4. garantire l’accessibilità dei numeri del piano nazionale di numerazione per l'utente
finale;
5. rispettare la normativa ambientale e la pianificazione urbana e rurale,
obblighi
e condizioni relativi alla
concessione dell'accesso o dell'uso del suolo
pubblico o privato e condizioni relative alla co-ubicazione e alla condivisione degli
impianti e dei siti, inclusa, ove applicabile, qualsiasi garanzia finanziaria o tecnica
necessaria ad assicurare la corretta esecuzione dei lavori di infrastruttura;
6. rispettare gli obblighi di trasmissione;
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CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni“:
condizioni delle autorizzazioni generali
A. ( Condizioni delle autorizzazioni generali sono ):
7. garantire la protezione dei dati personali e la tutela della vita privata specifiche al
settore delle comunicazioni elettroniche conformemente alla normativa nazionale e
comunitaria in materia;
8. rispettare le norme sulla tutela dei consumatori specifiche del settore delle
comunicazioni elettroniche;
257
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni" :
condizioni delle autorizzazioni
A. ( Condizioni delle autorizzazioni generali sono ):
9. rispettare le restrizioni relative ai contenuti illegali delle trasmissioni, in conformità
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, nel mercato interno e restrizioni relative alle
trasmissioni di contenuto nocivo ai sensi dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, della
direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
appartenenti all’Unione europea concernenti l'esercizio delle attività televisive;
10. presentare le informazioni in osservanza di una procedura di presentazione della
dichiarazione;
11. assicurare le prestazioni ai fini di giustizia sin dall’inizio dell’attività;
258
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni“:
condizioni delle autorizzazioni
A. ( Condizioni delle autorizzazioni generali sono ):
12. garantire le comunicazioni, in caso di catastrofi naturali, tra i servizi di emergenza
e le Autorità, nonché le trasmissioni radiotelevisive destinate al pubblico;
13.
rispettare le norme relative alla limitazione dell'esposizione delle persone ai
campi magnetici prodotti dalle reti di comunicazione elettronica, in conformità alle
norme comunitarie;
14. rispettare gli obblighi di accesso applicabili alle imprese che forniscono reti o
servizi di comunicazione elettronica;
259
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni“:
condizioni delle autorizzazioni
A. ( Condizioni delle autorizzazioni generali sono ):
15. mantenere l'integrità delle reti pubbliche di comunicazione anche mediante le
condizioni per prevenire interferenze elettromagnetiche tra reti e/o servizi di
comunicazione elettronica ai sensi del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615
in materia di norme armonizzate sulla compatibilità elettromagnetica;
16. garantire la sicurezza delle reti pubbliche contro l'accesso non autorizzato,
conformemente alla normativa nazionale e comunitaria in materia;
17. rispettare le condizioni per l'uso di frequenze radio, conformemente all'articolo 7,
comma 2 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 (attuazione Dir.1999/5/CE
riguardante apparecchiature radio, apparecchiature terminali di tlc e riconoscimento loro
conformità), qualora l'uso non sia soggetto alla concessione di diritti di uso individuali;
260
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni“:
condizioni dei diritti d’uso frequenze radio
B. Condizioni della concessione di diritti di uso delle frequenze radio sono:
1. comunicazione del servizio o del tipo di rete o tecnologia per il quale sono stati
concessi i diritti di uso della frequenza e, ove applicabile, l'uso esclusivo di
una frequenza per la trasmissione di contenuto specifico o servizi audiovisivi specifici;
2. uso effettivo ed efficiente delle frequenze comprendente, se del caso, requisiti di
copertura;
261
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni“:
condizioni dei diritti d’suo delle frequenze radio
B. (Condizioni della concessione di diritti di uso delle frequenze radio sono):
3. condizioni tecniche e operative per evitare interferenze dannose e per limitare
l'esposizione del pubblico ai campi elettromagnetici, qualora siano diverse da quelle
previste dall'autorizzazione generale;
4.
durata
massima,
fatte
salve
eventuali modifiche del piano nazionale di
ripartizione delle frequenze;
5. trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare e relative condizioni;
6. contributi per l'uso;
7. ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti di uso abbia
assunto nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa, nonché
obblighi derivanti da obblighi internazionali;
262
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CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni" :
condizioni dei diritti d’uso dei numeri
C. Condizioni della concessione di diritti di uso dei numeri sono:
1. la designazione del servizio per il quale è utilizzato il numero, ivi compresa
qualsiasi condizione connessa alla fornitura di tale servizio;
2. l’uso effettivo ed efficiente dei numeri;
3. il rispetto delle norme in materia di portabilità del numero.
263
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni" :
condizioni per i diritti d’uso dei numeri
C. (Condizioni della concessione di diritti di uso dei numeri sono):
4. obbligo di fornire le informazioni degli elenchi pubblici degli abbonati;
5.
durata
massima, fatti
salvi
gli
eventuali cambi del Piano nazionale di
numerazione;
6. trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare e relative condizioni;
7. contributi per l'uso;
8. ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti di uso abbia
assunto nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa;
9. obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso dei numeri.
264
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni" :
obblighi specifici applicabili a singole imprese

Applicabili i seguenti obblighi specifici alle imprese distinti da quelli previsti
dall’Autorizzazione generale:

Obbligo di interconnessione alle proprie reti;

Obbligo di accesso ad altre risorse per garantire l’accesso degli utenti
finali ai servizi radiofonici e televisivi digitali;

Obblighi applicati alle imprese detentrici di significativo potere di mercato
in tema di tariffe al dettaglio per la fornitura di servizi di accesso e per l’uso
della rete telefonica pubblica, di selezione o preselezione del vettore,
nonché di linee affittate.
265
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni“:
limitazione dei diritti d’uso di frequenze radio
Quando debba valutare l'opportunità di limitare il numero dei diritti d'uso da
concedere per le frequenze radio, l’AGCOM::
a) tiene adeguatamente conto dell'esigenza di ottimizzare i vantaggi per gli utenti e di
favorire lo sviluppo della concorrenza e la sostenibilità degli investimenti rispetto alle
esigenze del mercato, anche in applicazione del principio di effettivo ed efficiente
utilizzo dello spettro radio;
b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori,
l'opportunità di esprimere la loro posizione;
266
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni“:
limitazione dei diritti d’uso delle frequenze radio
(Quando debba valutare l'opportunità di limitare il numero dei diritti d'uso da
concedere per le frequenze radio, l’Autorità):
c) Pubblica qualsiasi decisione relativa alla concessione di un numero limitato di diritti
individuali d’uso, indicandone le ragioni;
d)Stabilisce
procedure
basate
su
criteri
di
selezione
obiettivi,
trasparenti,
proporzionati e non discriminatori;
e) Riesamina tali limitazioni a scadenze ragionevoli o su richiesta ragionevole degli
operatori.
267
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni" :
procedura per limitazioni dei diritti d’uso di frequenze radio
 Qualora sia necessario concedere in numero limitato i diritti individuali d'uso delle
frequenze radio, il Ministero invita a presentare domanda per la concessione dei diritti
d’uso e ne effettua l’assegnazione in base a procedure stabilite dall’AGCOM.
In caso di procedure di selezione competitiva o comparativa, l’Autorità può
sottoporre al Ministro delle comunicazioni la proposta, da trasmettere alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, di costituzione di un Comitato di Ministri incaricato di
coordinare la procedura stessa, in particolare per quanto attiene al bando ed al
disciplinare di gara.
268
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni“:
rilascio da parte del Ministero di dichiarazione ad operatore
Su richiesta di un operatore, il Ministero, allo scopo di agevolare l’esercizio dei diritti
di installare infrastrutture, di negoziare l’interconnessione o di ottenere l’accesso e
l’interconnessione nei confronti di altre autorità o di altri operatori, rilascia nel termine
di una settimana una dichiarazione da cui risulti che la stesso ha notificato una
dichiarazione sopra citata (la richiesta), indicando le condizioni alle quali una impresa
che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di autorizzazione
generale è legittimata a richiedere tali diritti.
269
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni" :
comunicazione dell’operatore di informazioni al Ministero
 Le imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica
contemplati dall'autorizzazione generale o che sono titolari dei diritti d'uso di
frequenze radio o di numeri devono comunicare rispettivamente al Ministero le
informazioni necessarie per verificare l'effettiva osservanza delle condizioni
dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso ed all’Autorità le informazioni necessarie
per l’effettiva osservanza degli obblighi specifici.
270
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni" :
contestazioni di infrazioni all’operatore
Se il Ministero accerta l'inosservanza da parte di un’impresa di una o più condizioni poste
dall'autorizzazione generale o relative ai diritti d'uso, ovvero l’Autorità accerta l’inosservanza degli
obblighi specifici, la contestazione dell’infrazione è notificata all’impresa, con l’intimazione di porre
fine all’infrazione, ripristinando la situazione precedente, entro un mese e l’invito a presentare
eventuali memorie difensive. Il termine di un mese può essere abbreviato in ragione della
reiterazione dell’infrazione o della sua gravità. L’impresa può chiedere il differimento del termine
indicato, motivandolo adeguatamente.
Se entro il termine di cui sopra l'impresa non pone rimedio all’infrazione accertata,
ripristinando la situazione precedente, il Ministero e l’Autorità adottano misure
adeguate
e
proporzionate
per
assicurare
l’osservanza
delle
condizioni
dell’autorizzazione generale. Tali misure e le relative motivazioni sono notificate
all’impresa entro una settimana dalla loro adozione e prevedono un termine
ragionevole entro il quale l’impresa deve rispettare le misure stesse.
271
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni" :
sanzioni per violazioni gravi o reiterate
 Qualora vi siano violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio delle
condizioni poste dall'autorizzazione generale, o relative ai diritti d'uso o agli obblighi
specifici e le misure volte ad assicurare il loro rispetto si siano rivelate inefficaci, il
Ministero e l’Autorità possono impedire a un’impresa di continuare a fornire in tutto o
in parte reti o servizi di comunicazione elettronica, sospendendo o revocando i diritti
d’uso.
 Il Ministero e l’Autorità possono anche adottare misure provvisorie urgenti prima di
adottare una decisione definitiva, in presenza di situazioni gravi: tra l’altro, a forte
rischio per la sicurezza pubblica o per il perseguimento di reati.
 Le imprese hanno diritto di ricorrere contro le misure adottate.
272
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni“:
informazioni richieste ad imprese
 Competenza del Ministero e dell’Autorità in tema di informazioni richieste alle
imprese ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti d'uso e degli obblighi specifici,
fermo restando che trattasi di informazioni proporzionate e oggettivamente
giustificate. In particolare: a) per verificare l’osservanza delle condizioni relative
all’autorizzazione generale anche a seguito di verifica avviata di propria iniziativa dal
Ministero o dall’Autorità; b) per pubblicare prospetti comparativi sulla qualità e sui
prezzi dei servizi a vantaggio dei consumatori.
273
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni" :
contributi per diritti per installazione di infrastrutture di reti
 Per i contributi relativi alla concessione dei diritti per l’installazione, su aree
pubbliche, di infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198
(Oneri connessi alle attività di installazione, scavo ed occupazione di suolo
pubblico).
I contributi sono trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo
perseguito, non discriminatori. All’occorrenza, sono rideterminati dal Ministro delle
comunicazioni con proprio Decreto.
Oltre ai contributi di cui sopra, possono essere imposti alle imprese che forniscono
reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti
d'uso, diritti amministrativi che coprano interamente i soli costi amministrativi sostenuti
per la gestione, il controllo e l’applicazione del regime di autorizzazione generale, dei
diritti d'uso e degli obblighi specifici.
274
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni" :
modifica di diritti, condizioni delle autorizzazioni generali e
diritti d’uso
 I diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni generali, ai diritti d'uso
o ai diritti di installazione delle infrastrutture possono essere modificati solo in casi
obiettivamente giustificati e in misura proporzionata. Il Ministero comunica l’intenzione
di procedere a simili modifiche ai soggetti interessati, compresi gli utenti e i
consumatori, ai quali è concesso un periodo di tempo sufficiente per esprimere la
propria posizione al riguardo. Tale periodo, tranne casi eccezionali, non può essere
inferiore a quattro settimane.
 I diritti di passaggio non possono essere limitati o revocati prima della scadenza del
periodo per il quale sono stati concessi. Limitazioni e revoche sono ammesse in casi
eccezionali e adeguatamente motivati e previo congruo indennizzo.
275
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni" :
disciplina transitoria
 Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia di reti e
servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico continuano ad essere valide fino alla loro
naturale scadenza e ad esse si applicano, salvo quanto disposto dai punti successivi,
le disposizioni del presente Codice.
Qualora l'applicazione della disposizione precedente implichi una limitazione dei
diritti o un ampliamento degli obblighi stabiliti nelle autorizzazioni preesistenti, il
Ministero, sentita l’Autorità, può prorogare i diritti e gli obblighi originari non oltre nove
mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, a condizione di non ledere i
diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa comunitaria. Il Ministero
informa la Commissione europea della concessione di tale proroga, indicandone le
ragioni.
276
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE – “Autorizzazioni“:
sperimentazione di reti o servizi di comunicazione
elettronica

La sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica è subordinata
a dichiarazione preventiva. L’impresa interessata presenta al Ministero una
dichiarazione della persona fisica titolare o del legale rappresentante della
persona giuridica o di soggetti da loro delegati, contenente l’intenzione di
effettuare una sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica.
277
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni“:
dichiarazione per sperimentazione

La dichiarazione di cui sopra:
A) non prefigura alcun titolo per il conseguimento di una successiva
autorizzazione generale per l'offerta al pubblico, a fini commerciali, della rete o
servizio di comunicazione elettronica oggetto di sperimentazione;
B) non riveste carattere di esclusività né in relazione al tipo di rete o servizio,
né in relazione all'area o alla tipologia di utenza interessate;
C) può prevedere, a causa della limitatezza delle risorse di spettro radio
disponibili per le reti o servizi di comunicazione elettronica, l'espletamento
della sperimentazione in regime di condivisione di frequenze.
278
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni“:
concessione diritti d’uso per sperimentazione

Se la sperimentazione prevede la concessione di diritti individuali d’uso per le
frequenze radio o di diritti d’uso dei numeri, il Ministero li concede, entro due
settimane dal ricevimento della dichiarazione nel caso di numeri assegnati per
scopi specifici nell’ambito del Piano nazionale di numerazione, ed entro
quattro settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi specifici
nell’ambito del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

Se la dichiarazione risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra
indicati, invita l’impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi
fino al recepimento delle integrazioni che debbono pervenire al Ministero entro
e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle
integrazioni richieste costituisce rinuncia alla sperimentazione.
279
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE “ACCESSO”:obbligo di negoziazione degli operatori
 Gli operatori possono negoziare liberamente tra loro accordi sulle disposizioni
tecniche e commerciali relative all'accesso e/o all'interconnessione.
Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto e, se richiesto da altri
operatori titolari di un'autorizzazione dello stesso tipo, l'obbligo di negoziare tra loro
l'interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità dei servizi
in tutta l’Unione Europea.
Poteri e competenze dell’AGCOM in materia di accesso e di interconnessione con il
compito di incoraggiare e garantire forme adeguate di accesso, interconnessione e
interoperabilità dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo da promuovere
l’efficienza economica ed una concorrenza sostenibile e recare il massimo vantaggio
agli utenti finali.
280
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "ACCESSO":
Obbligo per gli operatori di interconnessione delle reti
l’Autorità può imporre, nella misura necessaria a garantire l'interconnessione da
punto a punto e valutati i servizi intermedi già resi disponibili, obblighi agli operatori
che controllano l'accesso agli utenti finali, compreso, in casi giustificati, e qualora non
sia già previsto, l'obbligo di interconnessione delle rispettive reti;
L’Autorità può, nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso,
stabilire le condizioni tecniche od operative che devono essere soddisfatte dal
fornitore di servizi o dai beneficiari dell’accesso, ai sensi della normativa comunitaria,
ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete.
Tali obblighi e condizioni sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non
discriminatori.
281
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "ACCESSO":
analisi di mercato dell’AGCOM per valutare obblighi
Per quanto concerne l'accesso e l'interconnessione, l'Autorità può intervenire di
propria iniziativa ove giustificato da esigenze obiettive o, in mancanza di accordo tra
gli operatori, su richiesta di una delle parti interessate, per garantire il conseguimento
degli obiettivi e principi delle attività di regolamentazione.
Gli obblighi vigenti in materia di accesso e di interconnessione imposti agli operatori
che forniscono reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico restano in vigore fintantoché non sia adottata una decisione di
cui al punto successivo,
L’Autorità effettua un'analisi del mercato per decidere se mantenere, modificare o
revocare tali obblighi. Il provvedimento recante la modifica o la revoca di tali obblighi è
notificato alle parti interessate con un congruo preavviso.
282
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "ACCESSO":
obblighi per operatori con significativo potere di mercato
Competenza dell’AGCOM ad imporre agli operatori designati come detentori di un
significativo potere di mercato in un mercato specifico obblighi in tema di:
 trasparenza in relazione all'interconnessione e all'accesso, vincolando gli
operatori a rendere pubbliche determinate informazioni quali informazioni di
carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e
condizioni per la fornitura e l'uso, nonché prezzi;
 di non discriminazione garantendo, in particolare, che l’operatore: a)
pubblichi un‘”offerta di riferimento” sufficientemente disaggregata per
garantire che gli operatori non debbano pagare per risorse non necessarie ai
fini del servizio richiesto e in cui figuri una descrizione dell’offerta suddivisa
per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata dei relativi
termini, condizioni e prezzi; b) applichi condizioni equivalenti in circostanze
equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti; c)
fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di
qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle
proprie società consociate o dei propri partner commerciali ;
283
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "ACCESSO":
obblighi per operatori con significativo potere di mercato
(Competenza dell’AGCOM ad imporre agli operatori designati come detentori di un
significativo potere di mercato in un mercato specifico obblighi in tema di):
 di separazione contabile in relazione a particolari attività nell'ambito
dell'interconnessione e dell'accesso, obbligando in particolare l'impresa
verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i
prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente per garantire l'osservanza di un
obbligo di non discriminazione;
 di accoglimento di richieste ragionevoli di accesso ed autorizzazione all'uso
di determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora
l'Autorità reputi che il rifiuto di concedere l'accesso o la previsione di termini e
condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbe lo sviluppo di
una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio o sarebbero contrari agli
interessi dell'utente finale.
284
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "ACCESSO":
obblighi per operatori con significativo potere di mercato
(Competenza dell’AGCOM ad imporre agli operatori designati come detentori di un
significativo potere di mercato in un mercato specifico obblighi):
 Agli operatori può essere imposto, tra l'altro:
a) di concedere agli operatori un accesso a determinati elementi e risorse di
rete, compreso l'accesso disaggregato alla rete locale;
b) di negoziare in buona fede con gli operatori che chiedono un accesso;
c) di non revocare l'accesso alle risorse consentito in precedenza;
d) di garantire determinati servizi all'ingrosso necessari affinché terze parti
possano formulare offerte;
e) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre
tecnologie indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti
private virtuali;
f) di consentire la coubicazione o la condivisione degli impianti, inclusi
condotti, edifici o piloni;
g)di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti
l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti
intelligenti o servizi di roaming tra operatori di reti mobili;
h) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software
analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella
fornitura dei servizi;
i) di interconnettere reti o risorse di rete.
285
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "ACCESSO":
obblighi per operatori con significativo potere di mercato
(Competenza dell’AGCOM ad imporre agli operatori designati come detentori di un
significativo potere di mercato in un mercato specifico obblighi):
Per determinati tipi di interconnessione e di accesso l’Autorità può imporre obblighi
in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l'orientamento dei prezzi
ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora
l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza consenta
all’operatore di mantenere prezzi ad un livello eccessivamente elevato o comprimerli
a danno dei concorrenti. L’Autorità tiene conto degli investimenti effettuati
dall’operatore e gli consente un’equa remunerazione del capitale investito, di volume
congruo, in considerazione dei rischi connessi e degli investimenti per lo sviluppo di
reti e servizi innovativi;
L’Autorità vigila affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di
determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l'efficienza e la
concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Al riguardo
l’Autorità può anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali
comparabili.
286
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "ACCESSO":
obblighi per operatori con significativo potere di mercato
(Competenza dell’AGCOM ad imporre agli operatori che siano designati come
detentori di un significativo potere di mercato in un mercato specifico obblighi):
Qualora un operatore abbia l’obbligo di orientare i propri prezzi ai costi ha l’onere
della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole
margine di profitto sugli investimenti;
L’Autorità provvede affinché, qualora sia imposto un sistema di contabilità dei costi a
sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione, che
illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli
stessi. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo
indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato
dall’Autorità. È pubblicata annualmente una dichiarazione di conformità al sistema.
287
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "ACCESSO":
pubblicazione degli obblighi dei singoli operatori
 L’Autorità pubblica gli obblighi specifici imposti nei confronti delle imprese,
precisando il prodotto o servizio specifico e i mercati geografici interessati. L’Autorità
provvede inoltre a pubblicare, secondo le medesime modalità, informazioni
aggiornate in forma atta a consentire a tutte le parti interessate di accedervi
agevolmente, fintantoché non si tratti di informazioni riservate e, in particolare, di
segreti aziendali.
L’Autorità trasmette alla Commissione europea copia di tutte le informazioni
pubblicate.
288
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "ACCESSO":
notifica alla Commissione CE degli operatori con significativo
potere di mercato
L’Autorità notifica alla Commissione europea l’elenco degli operatori che ritiene
dispongano di significativo potere di mercato, nonché gli obblighi imposti nei loro
confronti. Qualsiasi modifica degli obblighi imposti nei confronti degli operatori e
qualsiasi modifica tra gli operatori è notificata senza indugio alla Commissione
europea.
289
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
Codice Comunicazioni Elettroniche - "Servizio
Universale“:competenze del Ministero e dell’AGCOM
Il Ministero vigila affinché sul territorio nazionale i servizi elencati nell’ambito del
servizio universale siano messi a disposizione di tutti gli utenti finali ad un livello
qualitativo stabilito, a prescindere dall’ubicazione geografica dei medesimi.
L’Autorità determina il metodo più efficace e adeguato per garantire la fornitura del
servizio universale ad un prezzo accessibile, nel rispetto dei principi di obiettività,
trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. L’Autorità limita le distorsioni del
mercato, in particolare la fornitura di servizi a prezzi o ad altre condizioni che
divergano dalle normali condizioni commerciali, tutelando nel contempo l'interesse
pubblico.
290
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
Codice Comunicazioni Elettroniche - "Servizio Universale“:
connessione alla rete ed accesso degli utenti finali
Il Ministero vigila affinché qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in
postazione fissa alla rete telefonica pubblica e di accesso da parte degli utenti finali ai
servizi telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa sia soddisfatta quanto
meno da un operatore.
La connessione consente agli utenti finali di effettuare e ricevere chiamate
telefoniche locali, nazionali ed internazionali, facsimile e trasmissione di dati, nel
rispetto delle norme tecniche stabilite nelle Raccomandazioni dell’UIT-T, e deve
essere tale da consentire un efficace accesso ad Internet.
291
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
Codice Comunicazioni Elettroniche - "Servizio Universale“:
competenze specifiche dell’AGCOM
 Competenza dell’AGCOM a garantire il complesso di servizi compresi nel servizio
universale:
•
Fornitura elenco abbonati (tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al
pubblico che non si siano espressamente opposti al fatto di esservi inseriti
nel rispetto della normativa in tema di protezione dei dati personali) e servizi
di consultazione degli elenchi accessibile a tutti gli utenti finali, compresi gli
utenti dei telefoni pubblici a pagamento;
•
Con Regolamento adottato ai sensi dell’art.17 comma 1 della legge
n.400/1988, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Codice, su proposta del
Ministro delle comunicazioni di concerto con i Ministri della Giustizia e
dell’Interno sono disciplinati gli obblighi e le modalità di comunicazione al
Ministero, da parte delle imprese, delle attivazioni in materia di portabilità del
numero..
292
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
Codice Comunicazioni Elettroniche - "Servizio Universale" :
competenze specifiche del Ministero
Il Ministero vigila affinchè:
a) almeno un elenco relativo alla rete urbana di appartenenza sia accessibile agli
utenti finali, in una forma - cartacea, elettronica o in entrambe le forme - approvata
dall'Autorità e sia aggiornato a scadenze regolari ed almeno una volta l'anno;
b) almeno un servizio completo di consultazione degli elenchi sia accessibile a tutti gli
utenti finali, compresi gli utenti dei telefoni pubblici a pagamento.
 L’Autorità vigila affinché le imprese che forniscono servizi di cui al precedente punto
applichino il principio di non discriminazione nel trattamento e nella presentazione
delle informazioni loro comunicate da altre imprese.
293
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
Codice Comunicazioni Elettroniche - "Servizio Universale" :
vigilanza del Ministero su disponibilità informazioni elenchi
abbonati e acquirenti traffico prepagato di telefonia mobile
Il Ministero vigila affinchè:
Ogni impresa deve rendere disponibili, anche per via telematica, al centro
elaborazione dati del Ministero dell’Interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti
gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile, che sono identificati al
momento dell’attivazione del servizio. L’Autorità giudiziaria ha facoltà di accedere per
fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dei dati del
Ministero dell’interno.
294
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
Codice Comunicazioni Elettroniche - "Servizio Universale" :
vigilanza del Ministero su telefoni pubblici a pagamento
Il Ministero verifica che le imprese mettano a disposizione telefoni pubblici a
pagamento per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti finali in termini di
copertura geografica, numero di apparecchi e loro accessibilità per gli utenti disabili,
nonché di qualità del servizio.
Il Ministero, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Codice,
previa consultazione dei soggetti interessati (utenti finali e consumatori), individua le
localizzazioni nelle quali i servizi di cui al punto precedente o servizi analoghi sono
ampiamente disponibili e per le quali pertanto non possono essere prescritti obblighi
ai fini di cui al punto precedente.
295
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
Codice Comunicazioni Elettroniche - "Servizio Universale" :
vigilanza del Ministero su chiamate di emergenza
ll Ministero vigila affinché sia possibile effettuare chiamate d'emergenza dai telefoni
pubblici a pagamento utilizzando il numero di emergenza unico europeo ("112") o altri
numeri di emergenza nazionali, gratuitamente e senza dover utilizzare alcun mezzo di
pagamento.
296
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
Codice Comunicazioni Elettroniche - "Servizio Universale“:
adozione di misure da parte AGCOM per utenti disabili
L’Autorità adotta, ove opportuno, misure specifiche per garantire che gli utenti finali
disabili fruiscano di un accesso, ad un prezzo accessibile, ai servizi telefonici
accessibili al pubblico, compresi i servizi di emergenza ed i servizi relativi agli elenchi,
che sia equivalente a quello degli altri utenti finali.
 L’Autorità può adottare misure specifiche per far sì che gli utenti finali disabili
possano scegliere tra le imprese e fornitori di servizi a disposizione della maggior
parte degli utenti finali.
297
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
Codice Comunicazioni Elettroniche - "Servizio
Universale“:designazione da parte AGCOM di imprese per
fornitura servizio universale
 L’Autorità può designare una o più imprese perché garantiscano la fornitura del
servizio universale, in modo tale da coprire l’intero territorio nazionale. L’Autorità può
designare più imprese o gruppi di imprese per fornire i diversi elementi del servizio
universale o per coprire differenti parti del territorio nazionale.
Nel designare le imprese titolari di obblighi di servizio universale in tutto il territorio
nazionale o in parte di esso, l’Autorità applica un sistema di designazione efficace,
obiettivo, trasparente e non discriminatorio in cui nessuna impresa è esclusa a priori.
Il sistema di designazione garantisce che il servizio universale sia fornito secondo
criteri di economicità e consente di determinare il costo netto degli obblighi che ne
derivano.
298
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
Codice Comunicazioni Elettroniche - "Servizio Universale" :
Telecom Italia fornitore del servizio universale
Sino alla designazione di cui al punto precedente, la società Telecom Italia è
incaricata di fornire il servizio universale sull'intero territorio nazionale.
299
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
Codice Comunicazioni Elettroniche - "Servizio Universale" :
vigilanza dell’AGCOM su tariffe al dettaglio dei servizi inclusi
nel servizio universale
 L’Autorità vigila sull'evoluzione e il livello delle tariffe al dettaglio dei servizi che
sono soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate, con
particolare riguardo ai prezzi al consumo e al reddito dei consumatori.
 L’Autorità può prescrivere che le imprese designate propongano ai consumatori
opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte in normali condizioni
commerciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con
esigenze sociali particolari non siano esclusi dall'accesso e dall'uso dei servizi
telefonici accessibili al pubblico.
300
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
Codice Comunicazioni Elettroniche - "Servizio Universale“:
impegni delle imprese designate in tema di tariffe
L’Autorità può prescrivere alle imprese designate soggette agli obblighi del servizio
universale di applicare tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie, in tutto il
territorio, ovvero di rispettare limiti tariffari.
L’Autorità provvede affinché -quando un’impresa designata è tenuta a proporre
opzioni tariffarie speciali, tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie
geografiche, o a rispettare limiti tariffari- le condizioni siano pienamente trasparenti e
siano pubblicate ed applicate nel rispetto del principio di non discriminazione.
L’Autorità può esigere la modifica o la revoca di determinate formule tariffarie.
Le imprese designate soggette agli obblighi del servizio universale, nel fornire
prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui al servizio universale, definiscono
le condizioni e modalità di fornitura in modo tale che l’abbonato non sia costretto a
pagare prestazioni o servizi che non siano necessari o che non sono indispensabili
per il servizio richiesto.
301
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
Codice Comunicazioni Elettroniche - "Servizio Universale" :
informazioni rilasciate dalle imprese designate
 L’Autorità vigila affinché tutte le imprese designate soggette agli obblighi del
servizio universale pubblichino informazioni adeguate ed aggiornate sulla loro
efficienza nella fornitura del servizio universale, basandosi sui parametri di qualità del
servizio, sulle definizioni e sui metodi di misura stabiliti nell'allegato n. 6 del Codice.
Le informazioni pubblicate sono comunicate anche all'Autorità.
L’Autorità può inoltre specificare, previa definizione di parametri idonei, norme
supplementari di qualità del servizio per valutare l’efficienza delle imprese nella
fornitura dei servizi agli utenti finali disabili e ai consumatori disabili. L’Autorità
provvede affinché le informazioni sull’efficienza delle imprese in relazione a detti
parametri siano anch’esse pubblicate e messe a sua disposizione;
. L’Autorità specifica contenuto, forma e modalità di pubblicazione delle
informazioni, in modo da garantire che gli utenti finali e i consumatori abbiano
accesso a informazioni complete, comparabili e di facile impiego.
302
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
Codice Comunicazioni Elettroniche - "Servizio Universale“:
impegno di obiettivi qualitativi da parte imprese designate
L’Autorità fissa obiettivi qualitativi per le imprese assoggettate ad obblighi di
servizio universale. Nel fissare tali obiettivi, l’Autorità tiene conto del parere dei
soggetti interessati.
L’Autorità controlla il rispetto degli obiettivi qualitativi da parte delle imprese
designate.
 L’Autorità adotta, a fronte di perdurante inadempimento degli obiettivi qualitativi da
parte dell'impresa, misure specifiche. L’Autorità può esigere una verifica indipendente
o una valutazione dei dati relativi all'efficienza, a spese dell'impresa interessata, allo
scopo di garantire l'esattezza e la comparabilità dei dati messi a disposizione dalle
imprese soggette ad obblighi di servizio universale.
303
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
Codice Comunicazioni Elettroniche - "Servizio Universale“:
determinazione del costo netto della fornitura del S.U.
 Competenza dell’AGCOM, qualora ritenga che la fornitura del servizio universale
possa comportare un onere eccessivo per le imprese designate a fornire tale servizio,
a calcolare i costi netti di tale fornitura. A tal fine, l’Autorità può:
a) procedere al calcolo del costo netto delle singole componenti dell’obbligo del
servizio universale, tenendo conto degli eventuali vantaggi commerciali derivanti
all'impresa designata per la fornitura del servizio universale;
b) utilizzare i costi netti della fornitura del servizio universale individuati in base a un
meccanismo di determinazione.
304
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
Codice Comunicazioni Elettroniche - "Servizio Universale" :
procedura di determinazione del costo netto della fornitura del
S.U.
 I conti e/o le altre informazioni su cui si basa il calcolo del costo netto degli obblighi
di servizio universale sono, in particolare, sottoposti alla verifica dell'Autorità o di un
organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze,
incaricato dall'Autorità. I risultati del calcolo e le conclusioni finali della verifica sono
messi a disposizione del pubblico sul B.U. e sul sito Internet dell’Autorità.
305
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
Codice Comunicazioni Elettroniche - "Servizio Universale“:
ripartizione tra fornitori reti e servizi di comunicazione
elettronica del costo netto della fornitura del S.U.
 Qualora, sulla base del calcolo del costo netto di cui sopra, l’Autorità riscontri che
un’impresa designata è soggetta ad un onere ingiustificato, previa richiesta
dell’impresa stessa, ripartisce il costo netto degli obblighi di servizio universale tra i
fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica utilizzando il fondo per il
finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale, istituito presso il
Ministero.
306
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
Codice Comunicazioni Elettroniche - "Servizio Universale“:
sistema di ripartizione dei costi della fornitura del S.U.
Il sistema di ripartizione dei costi deve rispettare i principi di trasparenza, minima
distorsione del mercato, non discriminazione e proporzionalità. Ogni anno, l'Autorità,
tenuto conto delle condizioni di concorrenzialità del mercato, può valutare
l'opportunità di introdurre un meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo
per le imprese nuove entranti nel settore, tenendo conto della loro situazione
finanziaria.
 Gli eventuali contributi relativi alla ripartizione del costo degli obblighi di servizio
universale sono scorporati e definiti separatamente per ciascuna impresa. Tali
contributi non sono imposti alle imprese che non forniscono servizi nel territorio
nazionale.
307
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
Codice Comunicazioni Elettroniche - "Servizio Universale" :
pubblicazione da parte AGCOM dei principi di ripartizione dei
costi della fornitura del S.U.
 L’Autorità pubblica i principi di ripartizione dei costi di cui sopra ed il sistema
applicato.
L’Autorità, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sulla riservatezza,
pubblica una relazione annuale che indichi il costo degli obblighi di servizio
universale, quale risulta dai calcoli effettuati, i contributi versati da ogni impresa
interessata e gli eventuali vantaggi commerciali di cui abbiano beneficiato l’impresa o
le imprese designate per la prestazione del servizio universale.
308
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
Codice Comunicazioni Elettroniche - "Servizio Universale“:
riesame dell’ambito di applicazione del S.U.
 Il Ministero, sentita l’Autorità, procede periodicamente al riesame dell’ambito di
applicazione degli obblighi di servizio universale, al fine di individuare, sulla base degli
orientamenti della Commissione europea e delle diverse offerte presenti sul mercato
nazionale in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, a quali servizi, e in
che misura, si applichino le disposizioni all’uopo previste. Il riesame è effettuato per la
prima volta entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Codice, e
successivamente ogni due anni.
309
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
Codice Comunicazioni Elettroniche - "Servizio Universale" :
obblighi di notifica alla CE delle imprese con obblighi di
servizio universale e detentrici di S.P.M.
 L’Autorità notifica alla Commissione europea, provvedendo poi ad aggiornarlo
immediatamente in caso di eventuali modifiche, l’elenco delle imprese designate quali
titolari di obblighi di servizio universale.
L’Autorità notifica alla Commissione europea l’elenco delle imprese identificate quali
detentrici di un significativo potere di mercato, nonché gli obblighi ad esse prescritti
conformemente alle disposizioni in esso contenute. Ogni eventuale cambiamento
avente un'incidenza sugli obblighi prescritti alle imprese o sulle imprese interessate è
notificato senza indugio alla Commissione europea.
310

L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
Codice Comunicazioni Elettroniche – “Controlli obblighi
imprese con significativo potere di mercato (S.P.M.)" :
permanenza degli obblighi preesistenti per imprese con
significativo potere di mercato
 In tema di controlli sugli obblighi delle imprese che detengono un significativo
potere di mercato su mercati specifici, fintantoché non sia effettuato un riesame e
adottata una decisione ai sensi della procedura di cui al punto successivo, restano
fermi gli obblighi preesistenti, relativi:
a) alle tariffe al dettaglio per la fornitura di servizi di accesso e per l'uso della rete
telefonica pubblica;
b) alla selezione o preselezione del vettore;
c) alle linee affittate.
311

L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
Codice Comunicazioni Elettroniche - “Controlli obblighi
imprese con S.P.M.“: competenza dell AGCOM per analisi
mercati al dettaglio ed imposizione obblighi
L’Autorità provvede ad effettuare un'analisi del mercato, per decidere se mantenere,
modificare o abolire gli obblighi relativi ai mercati al dettaglio.
L’Autorità, qualora in esito all’analisi del mercato realizzata accerti che un
determinato mercato al dettaglio all’uopo identificato non è effettivamente
concorrenziale e giunga alla conclusione che gli obblighi citati in tema di accesso ed
interconnessione e di selezione e preselezione del vettore non portino al
conseguimento degli obiettivi e principi dell’attività di regolamentazione, impone i
necessari obblighi alle imprese identificate come imprese che detengono un
significativo potere di mercato su un dato mercato al dettaglio.
312
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
Codice Comunicazioni Elettroniche - “Controlli obblighi
imprese con S.P.M.“: obblighi proporzionati e giustificati
Gli obblighi di cui al punto precedente si basano sulla natura della restrizione della
concorrenza accertata e sono proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi e
principi dell’attività di regolamentazione. Tali obblighi possono includere prescrizioni
affinché le imprese identificate non applichino prezzi eccessivi, non impediscano
l’ingresso sul mercato né limitino la concorrenza fissando prezzi predatori, non
accorpino in modo indebito i servizi offerti, non privilegino ingiustamente determinati
utenti finali.
Qualora le pertinenti misure relative alla vendita all’ingrosso, alla selezione o alla
preselezione del vettore non consentano di realizzare l’obiettivo di garantire una
concorrenza effettiva e l’interesse pubblico, l’Autorità, nell’esercizio del proprio potere
di sorveglianza sui prezzi, può prescrivere a tali imprese di rispettare determinati
massimali per i prezzi al dettaglio, di controllare le singole tariffe o di orientare le
proprie tariffe ai costi o ai prezzi su mercati comparabili.
313
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
Codice Comunicazioni Elettroniche - “Controlli imprese con
S.P.M.” : obbligo delle imprese ad adeguati sistemi di
contabilità dei costi
L’Autorità vigila affinché ogni impresa soggetta a regolamentazione delle tariffe al
dettaglio o ad altri pertinenti controlli al dettaglio applichi i necessari e adeguati
sistemi di contabilità dei costi. L’Autorità può specificare la forma e il metodo contabile
da utilizzare. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un
organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze,
incaricato dall’Autorità. L’Autorità provvede affinché ogni anno sia pubblicata una
dichiarazione di conformità.
314
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
Codice Comunicazioni Elettroniche - “Controlli imprese con
S.P.M.“: in tema di linee affittate
Competenza dell’AGCOM -qualora, in esito all'analisi di mercato accerti che il
mercato per la fornitura di parte o della totalità dell'insieme minimo di linee affittate
non è effettivamente concorrenziale- ad individuare le imprese aventi rilevante potere
di mercato in tale mercato nella totalità o in parte del territorio nazionale.L'Autorità
impone a dette imprese obblighi relativi alla fornitura dell'insieme minimo di linee
affittate, nonché le condizioni fissate nell'allegato n. 8 del Codice per detta fornitura in
relazione a tali specifici mercati delle linee affittate.
In particolare secondo tale Allegato L'Autorità vigila affinché la fornitura dell'insieme
minimo di linee affittate esegua i principi fondamentali della non discriminazione,
dell'orientamento ai costi e della trasparenza;
L’Autorità, qualora in esito all’analisi di mercato accerti che un mercato rilevante per
la fornitura dell’insieme minimo di linee affittate è effettivamente concorrenziale,
revoca gli obblighi relativi a tale specifico mercato.
315
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
Codice Comunicazioni Elettroniche - “Controlli imprese con
S.P.M.“: in tema di selezione o preselezione del vettore
Competenza dell’AGCOM a prescrivere alle imprese detentrici di un significativo
potere di mercato per la fornitura di collegamenti alla rete telefonica pubblica in
postazione fissa e relativa utilizzazione di consentire ai propri abbonati di accedere ai
servizi di qualsiasi fornitore interconnesso di servizi telefonici accessibili al pubblico:
a) digitando, per ogni singola chiamata, un codice di selezione del vettore e b)
applicando un sistema di preselezione, con la possibilità di annullare la preselezione,
per ogni singola chiamata digitando un codice di selezione del vettore.
L’Autorità vigila affinché i prezzi dell'accesso e dell'interconnessione correlata alle
opzioni di cui sopra siano orientati ai costi e gli eventuali addebiti per gli abbonati non
disincentivino il ricorso a tali possibilità.
316
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
Codice Comunicazioni Elettroniche - “Diritti degli utenti finali“:
diritto alla stipula di contratti
 L’AGCOM provvede affinché i consumatori, qualora si abbonino a servizi che
forniscono la connessione o l'accesso alla rete telefonica pubblica, abbiano diritto di
stipulare contratti con una o più imprese che forniscono detti servizi. Il contratto indica
almeno:
a) la denominazione e l'indirizzo del fornitore del servizio,
b) i servizi forniti, i livelli di qualità dei servizi offerti e il tempo necessario per
l'allacciamento iniziale,
c) i tipi di servizi di manutenzione offerti,
d) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, nonché le modalità secondo le quali possono
essere ottenute informazioni aggiornate in merito a tutte le tariffe applicabili e a tutti i
costi di manutenzione,
e) la durata, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto,
f) le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso applicabili qualora non sia
raggiunto il livello di qualità del servizio previsto dal contratto,
g) il modo in cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle
controversie.
317
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
Codice Comunicazioni Elettroniche - “Diritti degli utenti finali“:
recesso e decadenza dal contratto
Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della
notifica di proposte di modifiche delle condizioni contrattuali. Gli abbonati sono
informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche
e sono informati nel contempo del loro diritto di recedere dal contratto, senza penali,
qualora non accettino le nuove condizioni;
L’utente finale che utilizzi o dia modo ad altri di utilizzare il servizio per effettuare
comunicazioni o attività contro la morale o l’ordine pubblico o arrecare molestia o
disturbo alla quiete privata, decade dal contratto di fornitura del servizio, fatta salva
ogni altra responsabilità prevista dalle leggi vigenti.
318
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
Codice Comunicazioni Elettroniche - “Diritti degli utenti finali“:
informazioni comparabili delle imprese fornitrici dei servizi
 L’Autorità assicura che informazioni trasparenti ed aggiornate in merito ai prezzi ed
alle tariffe, nonché alle condizioni generali in materia di accesso e di uso dei servizi
telefonici accessibili al pubblico, siano rese disponibili agli utenti finali ed ai
consumatori.
 L’AGCOM, dopo aver assunto il parere dei soggetti interessati, può prescrivere alle
imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di
pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni comparabili tra loro, adeguate ed
aggiornate sulla qualità dei servizi offerti. Le informazioni sono comunicate, a
richiesta, anche all'Autorità prima della pubblicazione.
Il Ministero adotta le misure necessarie per garantire l'integrità della rete telefonica
pubblica in postazioni fisse e, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza
maggiore o calamità naturale, la disponibilità della rete telefonica pubblica e dei
servizi telefonici pubblici in postazione fissa.
319
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
Codice Comunicazioni Elettroniche - “Diritti degli utenti finali“:
diritti di inserimento negli elenchi abbonati e di informazione
L’Autorità vigila affinché sia rispettato il diritto degli abbonati ai servizi telefonici
accessibili al pubblico ad essere inseriti negli elenchi;
 L’Autorità vigila affinché le imprese che assegnano numeri agli abbonati soddisfino
qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le informazioni necessarie, ai fini
della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione, in una forma concordata e a
condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie, fatte salve le
disposizioni in materia di protezione dei dati personali e della vita privata nel settore
delle comunicazioni.
320
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
Codice Comunicazioni Elettroniche - “Diritti degli utenti finali“:
diritti di accesso a servizi di assistenza mediante operatore, di
consultazione elenchi, di accesso gratuito al “12”
L’Autorità vigila affinché sia rispettato il diritto degli utenti finali collegati alla rete
telefonica pubblica all’accesso ai servizi di assistenza mediante operatore e ai servizi
di consultazione elenchi;
 L’Autorità provvede affinché, oltre ad altri eventuali numeri di emergenza nazionali
indicati nel piano nazionale di numerazione, gli utenti finali di servizi telefonici
accessibili al pubblico, ed in particolare gli utenti di telefoni pubblici a pagamento,
possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero di
emergenza unico europeo '112'. Le chiamate a tale numero di emergenza devono
ricevere adeguata risposta ed essere trattate nel modo più conforme alla struttura dei
servizi di soccorso ed in maniera compatibile con le possibilità tecnologiche delle reti;
Il Ministero provvede perché per ogni chiamata a tale numero di emergenza gli
operatori esercenti reti telefoniche pubbliche mettano a disposizione delle autorità
incaricate dei servizi di soccorso e di protezione civile, nella misura in cui sia
tecnicamente fattibile, le informazioni relative all’ubicazione del chiamante.
321
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
Codice Comunicazioni Elettroniche - “Diritti degli utenti finali“:
chiamate telefoniche verso l’estero
Il prefisso '00' costituisce il prefisso internazionale normalizzato. L’Autorità può
introdurre o mantenere in vigore disposizioni specifiche relative alle chiamate
telefoniche tra località contigue situate sui due versanti della frontiera tra due Stati
appartenenti all’Unione europea. Gli utenti finali di servizi telefonici accessibili al
pubblico ubicati in tali località sono adeguatamente informati dell'esistenza di tali
disposizioni.
L’Autorità provvede affinché gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche
gestiscano qualsiasi chiamata effettuata da o verso lo spazio di numerazione
telefonica europeo, fatta salva la loro esigenza di recuperare il costo dell'inoltro della
chiamata sulla loro rete.
322
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
Codice Comunicazioni Elettroniche - “Diritti degli utenti finali“:
accesso degli utenti di altri Stati della UE a numeri non
geografici
L’Autorità provvede affinché gli utenti finali di altri Stati appartenenti all’Unione
europea abbiano la possibilità di accedere, se tecnicamente ed economicamente
fattibile, a numeri non geografici attribuiti sul territorio nazionale, salvo il caso in cui
l'abbonato chiamato scelga, per ragioni commerciali, di limitare l'accesso dei
chiamanti situati in determinate zone geografiche.
323
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
Codice Comunicazioni Elettroniche - “Diritti degli utenti finali“:
ulteriori diritti
L’Autorità può obbligare gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche a mettere a
disposizione degli utenti finali le prestazioni elencate nell'allegato n. 4, parte B, se ciò
è fattibile sul piano tecnico e praticabile su quello economico, e cioè:
a)
Composizione mediante tastiera o DTMF (segnalazione bitonale a più frequenze)
La rete telefonica pubblica consente l'uso di apparecchi a tonalità DTMF
(raccomandazione ETSI ETR 207) per la segnalazione da punto a punto in tutta la
rete.
b) Identificazione della linea chiamante
Prima di instaurare la comunicazione la parte chiamata può visualizzare il numero
della parte chiamante.
324
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
Codice Comunicazioni Elettroniche - “Diritti degli utenti finali“:
portabilità del numero
L’Autorità assicura che tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico,
compresi i servizi di telefonia mobile, che ne facciano richiesta, conservino il proprio o
i propri numeri, indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio:
a) nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico;
b) nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo.
Il punto precedente non si applica alla portabilità del numero tra reti che forniscono
servizi in postazione fissa e reti mobili.
L’Autorità vigila affinché i prezzi dell'interconnessione correlata alla portabilità del
numero siano orientati ai costi e gli eventuali oneri diretti a carico degli abbonati non
agiscano da disincentivo all'uso di tali prestazioni.
L’Autorità non prescrive tariffe al dettaglio per la portabilità del numero che
comportino distorsioni della concorrenza, ad esempio stabilendo tariffe al dettaglio
specifiche o comuni.
325
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
Codice Comunicazioni Elettroniche - “Diritti degli utenti finali“:
servizi supplementari
Con decreto del Ministro delle Comunicazioni, sentita la Conferenza unificata,
possono essere resi accessibili al pubblico servizi supplementari rispetto ai servizi
compresi negli obblighi di servizio universale sopra definiti. In tal caso tuttavia non
può essere prescritto un sistema di ripartizione dei costi o di indennizzo che preveda
la partecipazione di specifiche imprese.
326
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
Codice Comunicazioni Elettroniche - “Diritti degli utenti finali”:
meccanismi di consultazione
il Ministero e l’Autorità tengono conto, attraverso meccanismi di consultazione, del
parere degli utenti finali e dei consumatori, inclusi, in particolare, gli utenti disabili,
delle aziende manifatturiere e delle imprese che forniscono reti o servizi di
comunicazione elettronica nelle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei
consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico,
in particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato.
Le parti interessate, sulla base di indirizzi formulati dal Ministero e dall’Autorità,
possono mettere a punto meccanismi che associno consumatori, gruppi di utenti e
fornitori di servizi per migliorare la qualità generale delle prestazioni, elaborando, fra
l’altro, codici di condotta, nonché norme di funzionamento e controllandone
l’applicazione.
327
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
Codice Comunicazioni Elettroniche - “Diritti degli utenti
finali“:procedure extragiudiziali adottate dall’AGCOM per
controversie
L’Autorità adotta procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose per
l’esame delle controversie in cui sono coinvolti i consumatori e gli utenti finali, tali da
consentire un’equa e tempestiva risoluzione delle stesse, prevedendo nei casi
giustificati un sistema di rimborso e di indennizzo.
L’Autorità, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, promuove la creazione, a un
adeguato livello territoriale, di uffici e di servizi on-line per l’accettazione di reclami,
incaricati di facilitare l’accesso dei consumatori e degli utenti finali alle strutture di
composizione delle controversie.
328
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
Codice Comunicazioni Elettroniche - “Diritto degli utenti finali“:
coordinamento con altri Stati per controversie
Se nelle controversie sono coinvolti soggetti di altri Stati appartenenti all’Unione
europea, l’Autorità si coordina con le altre Autorità nazionali di regolamentazione
interessate per pervenire alla risoluzione della controversia.
Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di risoluzione giudiziale delle
controversie e in fase transitoria quelle vigenti in materia di risoluzione extragiudiziale
delle controversie.
329
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE:
installazione di infrastrutture per la fornitura di reti
 Le Autorità competenti alla gestione del suolo pubblico devono adottare senza
indugio le occorrenti decisioni e rispettare procedure trasparenti, pubbliche e non
discriminatorie, nell’esaminare le domande per la concessione del diritto di installare
infrastrutture:
a)
su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, a un
operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazioni;
b) su proprietà pubbliche ovvero al disopra o al di sotto di esse, a un operatore
autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al
pubblico.
 Sono fatti salvi in ogni caso gli accordi stipulati tra gli Enti locali e gli operatori, per
quanto attiene alla localizzazione, coubicazione e condivisione delle infrastrutture di
comunicazione elettronica.
330
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE:
infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione pari ad opere
di urbanizzazione primaria
 Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione rappresentate dalle
infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, nonché le opere
civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico strumentali per tali infrastrutture sono
assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art.16 comma
7 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 (T.U. in materia edilizia), pur restando dei rispettivi
operatori.
331
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: competenze
degli Enti locali per l’installazione di infrastrutture
L’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle
caratteristiche di emissione di questi ultimi ed, in specie, l’installazione di torri, di
tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione
elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili
GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla
televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze
sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda puntomultipunto nelle bande di frequenza all’uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti
locali.
332
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: competenze
degli Enti locali per l’installazione di infrastrutture
Tale autorizzazione viene rilasciata, previo accertamento -da parte dell’Organismo
competente ad effettuare i controlli di cui all’art.14 della legge n.36 del 2001 – Legge
quadro sulla protezione dalla esposizione a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici (Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di
controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della presente legge, utilizzano le
strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre
1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61)- della
compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi
di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale e relativi provvedimenti di
attuazione.
L’istanza di autorizzazione all’installazione di infrastrutture è presentata all’Ente
locale dai soggetti a tal fine abilitati. L’ufficio abilitato a ricevere tale istanza indica al
richiedente il nome del responsabile del procedimento.
333
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: DIA per
istallazione di impianti con tecnologia UMTS
L’istanza, conforme ad apposito modello destinato alla formazione del Catasto
nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere
corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione,
dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni
elettromagnetiche di cui alla legge n.36/2001 e relativi provvedimenti di attuazione.
Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS o altre, con potenza in
singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt -fermo restando il rispetto dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità suindicati- è sufficiente
la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali.
334
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: procedura
per il rilascio dell’autorizzazione per installazione infrastruttura
Copia dell’istanza o della denuncia viene inoltrata contestualmente all’Organismo
sopra citato, che si pronuncia entro 30 giorni dalla comunicazione.
Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro 15 giorni
dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della
documentazione prodotta.
Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il
responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione
della domanda, una Conferenza di Servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti
delle Amministrazioni degli enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai
controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante
dell'Amministrazione dissenziente.
335
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE : procedura
in caso di Conferenza di servizi
La Conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima
convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad
ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della
convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il
Ministero delle comunicazioni. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione
positiva assunta dalla Conferenza di Servizi, sia espresso da un‘Amministrazione
preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio
storico-artistico, la decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri.
336
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE:
applicazione del silenzio-assenso su istanze di autorizzazione
Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività nonché quelle relative alla
modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti si intendono
accolte qualora, entro 90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa
domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al punto precedente, non sia stato
comunicato un provvedimento di diniego.
Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi
procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa.
Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di
12 mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla
formazione del silenzio-assenso.
337
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: Legge n.
112 del 2008 – “Banda Larga”
Gli interventi di installazione di reti ed impianti di comunicazione elettronica in fibra
ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività
L’operatore della comunicazione ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra in
cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo
pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici. Qualora dall’esecuzione
dell’opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti le parti, senza
che ciò possa cagionare ritardo alcuno all’esecuzione dei lavori, concordano un equo
indennizzo, che, in caso di dissenso, è determinato dal giudice.
Con riferimento alle fattispecie di cui al punto precedente all’AGCOM compete
l’emanazione del regolamento in materia di installazione delle reti dorsali
Le infrastrutture destinate all’installazione di reti ed impianti di comunicazione
elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione
primaria (art.16 comma 7 D.P.R. n. 380 del 2001)
338
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: Legge n.
112 del 2008 – “Banda Larga”
L’operatore della comunicazione, almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei
lavori, presenta allo sportello unico dell'Amministrazione territoriale competente la
denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione e dagli elaborati progettuali,
che asseveri la conformità delle opere da realizzare alla normativa vigente. Con il
medesimo atto, trasmesso anche al gestore interessato, indica le infrastrutture civili
esistenti di cui intenda avvalersi per la posa della fibra. Gli interventi di installazione di
reti ed impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante
denuncia di inizio attività
La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni.
L'interessato e' comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di
ultimazione dei lavori.
La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui
risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo
del progetto nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
339
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: Legge n.
112 del 2008 – “Banda Larga”
Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il
termine di trenta giorni antecedente l'inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo
atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela
non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto
preposto alla tutela non sia stato allegato alla denuncia il competente ufficio comunale
convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater,
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il citato termine di trenta giorni decorre dall'esito
della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.
340
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: Legge n.
112 del 2008 – “Banda Larga”
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine
sopra indicato di 30 gg. sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni
legittimanti, ovvero qualora esistano specifici motivi ostativi di sicurezza, incolumità
pubblica o salute, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto
intervento, contestualmente indicando le modifiche che si rendono necessarie per
conseguire l'assenso dell'Amministrazione.
E' comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le
modifiche le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa vigente.
Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela
compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di
trenta giorni antecedente l'inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto di
assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
341
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: Legge n.
112 del 2008 – “Banda Larga”
L'operatore della comunicazione decorso il citato termine di 30 gg. e nel rispetto dei
commi che precedono da' comunicazione dell'inizio dell'attività al Comune.
Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di
collaudo finale che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la
conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.
Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 (Pubblica utilità – espropriazione) e 91
(limitazioni legali alla proprietà) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i
soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro proprietà di reti e
impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso
che si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province
e dei comuni e che tale attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio.
L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui alla presente norma non
necessita di autonomo titolo abilitativo. Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259 si applicano anche alle opere occorrenti per la realizzazione degli
impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili di proprieta' privata,
senza la necessita' di alcuna preventiva richiesta di utenza.
342
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: istanza
specifica in caso di scavi o occupazione di suolo pubblico
Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la
realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di
suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza,
conforme ai modelli predisposti dagli enti locali, all'ente locale ovvero alla figura
soggettiva pubblica proprietaria delle aree.
Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro 10 giorni
dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica o
l’integrazione della documentazione prodotta.
343
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: procedura
in caso di scavi o occupazione di suolo pubblico
Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il responsabile del
procedimento può convocare, con provvedimento motivato, una Conferenza di
Servizi, alla quale prendono parte le figure soggettive direttamente interessate
dall'installazione.
 La Conferenza di Servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima
convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad
ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori anche ai sensi degli
artt.12 e seguenti D.P.R. n.327/2001 (T.U. di Disposizioni legislative e regolamentari
in tema di espropriazione per p.u.).
344
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE:
applicazione del silenzio-assenso anche in caso di
scavi/occupazione di suolo pubblico
Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla
Conferenza di Servizi, sia espresso da un‘Amministrazione preposta alla tutela
ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la
decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri.
 Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi
indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo e/o sottosuolo pubblico
necessario all'installazione delle infrastrutture.
 Il Comune può mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una societa'
controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.
 Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, senza
che l‘Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento
espresso ovvero abbia indetto un'apposita Conferenza di Servizi, la medesima si
intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di
lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine e' ridotto a trenta
giorni.
345
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: procedura
per interessamento di aree di più Enti
Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di
proprietà di più Enti, pubblici o privati, l’istanza di autorizzazione, conforme al modello
D allegato 13, viene presentata a tutti i soggetti interessati. Essa può essere valutata
in una Conferenza di Servizi per ciascun ambito regionale convocata dal Comune di
maggiore dimensione demografica;
La Conferenza di Servizi deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla prima
convocazione.
L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli
atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori anche ai sensi degli artt. 12 e
seguenti del D.P.R. n.327/2001 (T.U. Disposizioni legislative e regolamentari in tema
di espropriazione per p.u.). Della convocazione e dell’esito della conferenza viene
tempestivamente informato il Ministero.
 Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla
Conferenza di Servizi, sia espresso da un‘Amministrazione preposta alla tutela
ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la
decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri.
346
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: scavi nei
centri abitati per installazione di infrastrutture
Le figure giuridiche soggettive alle quali è affidata la cura di interessi pubblici
devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi ai lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di consentire ai titolari di autorizzazione
generale una corretta pianificazione delle attività strumentali ed in particolare delle
attività di installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.
Qualora l'installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni comporti
l'effettuazione di scavi all'interno di centri abitati, gli operatori interessati devono
provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico al Ministero delle
Comunicazioni, o ad altro ente delegato, per consentire il suo inserimento in un
apposto archivio telematico, affinché sia agevolata la condivisione dello scavo con
altri operatori e la coubicazione dei cavi di telecomunicazioni conformi alle norme
tecniche UNI e CEI.
L'avvenuta comunicazione in forma elettronica del progetto costituisce un
presupposto per il rilascio delle autorizzazioni di cui sopra.
347
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE:
coubicazione o condivisione di infrastrutture
Quando un operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto di
installare infrastrutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto
di esse, in base alle disposizioni in materia di limitazioni legali della proprietà, servitù
ed espropriazione, l’Autorità incoraggia la coubicazione o la condivisione di tali
infrastrutture o proprietà.
Fermo quanto disposto in materia di coubicazione e condivisione di infrastrutture e
di coordinamento di lavori dalla legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia
di infrastrutture e trasporti), quando gli operatori non dispongano di valide alternative
a causa di esigenze connesse alla tutela dell’ambiente, alla salute pubblica, alla
pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale,
l’Autorità può imporre la condivisione di strutture o proprietà, compresa la
coubicazione fisica, ad un operatore che gestisce una rete di comunicazione
elettronica o adottare ulteriori misure volte a facilitare il coordinamento dei lavori
pubblici, soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione, stabilendo
altresì i criteri per la ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle
proprietà.
348
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE:
elaborazione degli operatori di piani comuni di scavi e di opere
Entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione e
pubblicizzazione del progetto gli operatori interessati alla condivisione dello scavo o
alla coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica, possono concordare con
l’operatore che ha già presentato la propria istanza, l’elaborazione di un piano
comune degli scavi e delle opere.
In assenza di accordo tra gli operatori, l’Ente pubblico competente rilascia i
provvedimenti abilitativi richiesti, in base al criterio della priorità delle domande.
349
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: carattere di
pubblica utilità degli impianti di reti di comunicazione
elettronica ad uso pubblico
 Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico esercitati dallo
Stato o dagli operatori autorizzati e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità
di detti impianti, hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
 Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie di uso
esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del
Ministro delle comunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico interesse.
 Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli
impianti e delle opere di cui sopra, può esperirsi la procedura di esproprio prevista
dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Tale procedura
può essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i
tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita
offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti.
350
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE : passaggio
o installazione di fili o cavi
 Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui sopra, i fili o cavi senza
appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra
delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano
finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
 Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni,
nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua
proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei
condomini.
 I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in modo tale da non
impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.
351
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: diritto di
passaggio per l’esercente il servizio
Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del
personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per
l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.
Nei casi sopra previsti al proprietario non è dovuta alcuna indennità.
 L’operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare
eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.
352
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: disciplina
delle servitù di passaggio
 Fuori dei casi previsti dal punto precedente, le servitù occorrenti al passaggio con
appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate sopra, sul suolo, nel
sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del
proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, con provvedimento emanato, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e della legge
1° agosto 2002 n. 166.
 Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito dall'autorità
competente ed è subordinato all'osservanza delle norme e delle condizioni da
stabilirsi in apposita convenzione.
353
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: procedura
per l’imposizione di servitù
La domanda, corredata dal progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi,
è diretta all’Autorità competente che, ove ne ricorrano le condizioni, impone la servitù
richiesta e determina l’indennità dovuta ai sensi dell’articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
 La norma di cui al punto precedente è integrata dall’articolo 3, comma 3, della
legge 1° agosto 2002 n. 166. Tra l’altro dispone che i soggetti di cui al regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sono
autorità esproprianti ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
Contro il provvedimento di imposizione della servitù è ammesso ricorso ai sensi
dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
354
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: disciplina
delle servitù – giurisdizione esclusiva del G.A.
 Fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, la servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più
conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo
alle condizioni delle proprietà vicine.
ll proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione,
ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e
dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito
nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù.
 Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli, nel momento
in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, è tenuto al rimborso della somma
ricevuta, detratto l'equo compenso per l'onere già subito. Da tale obbligo è esente lo
Stato per i beni di sua proprietà.
La giurisdizione in materia di imposizione di servitù spetta in via esclusiva al giudice
amministrativo.
355
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: servitù
presso autostrade
 Per la realizzazione e la manutenzione di reti di comunicazione elettronica ad uso
pubblico, può essere occupata una sede idonea, lungo il percorso delle autostrade,
gestite in concessione e di proprietà del concessionario, all'interno delle reti di
recinzione.
La servitù è imposta con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
 Prima della emanazione del decreto d'imposizione della servitù, il Ministero
trasmette all'ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio competente un piano di
massima dei lavori da eseguire. Tale ufficio, sentite le parti, esprime il suo parere in
merito e stabilisce la indennità da pagarsi al proprietario in base all'effettiva
diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso si impone ed al contenuto
della servitù.
356
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: decreto di
imposizione della servitù in autostrada
Il Ministro delle comunicazioni emana il decreto d'imposizione della servitù,
determinando le modalità di esercizio, dopo essersi accertato del pagamento o del
deposito dell'indennità. Il decreto viene notificato alle parti interessate.
 L'inizio del procedimento per l'imposizione della servitù deve essere preceduto da
un tentativo di bonario componimento tra il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica ad uso pubblico ed il proprietario dell'autostrada, previo, in ogni caso,
parere del citato ufficio provinciale competente sull'ammontare dell'indennità da
corrispondere per la servitù stessa.
357
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: modifica e
spostamento di impianti per allargamento di sede autostradale
Qualora il concessionario proprietario dell'autostrada dovesse provvedere
all'allargamento o a modifiche e spostamenti della sede autostradale per esigenze di
viabilità, e l'esecuzione di tali lavori venisse ad interessare i cavi di comunicazione
elettronica, ne dà tempestiva comunicazione al proprietario di detti cavi, avendo cura
di inviare la descrizione particolareggiata delle opere da eseguire. In tali modifiche e
spostamenti sono compresi anche quelli per frane, bonifiche, drenaggi ed altre cause
di forza maggiore.
 Il proprietario dei cavi di comunicazione elettronica provvede a proprie spese e
cura alla modifica dei propri impianti ed al loro spostamento sulla nuova sede che il
concessionario proprietario dell'autostrada è tenuto a mettere a disposizione.
 Le disposizioni del presente articolo sono integrate da quelle di cui agli artt. 3 e 40
della legge n. 1° agosto 2002, n. 166(Installazione di cavidotti per reti di
telecomunicazioni)
358
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: oneri
imponibili dall’ente locale
Le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono
imporre, per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica,
oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.
 Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di
tenere indenne l'ente locale, ovvero l'ente proprietario, dalle spese necessarie per le
opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di
installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei
tempi stabiliti dall'ente locale. Nessun altro onere finanziario o reale può essere
imposto in conseguenza dell’esecuzione delle opere di cui al Codice, fatta salva
l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (capo II D.Lgs.
N.507/1933) oppure del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (art.63
D.Lgs. N. 446/1997), ovvero dell’eventuale contributo una tantum per spese di
costruzione delle gallerie (art.47 comma 4 D.Lgs. N. 507/1993).
359
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: interferenze
tra cavi di comunicazione elettronica e cavi di energia
Nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e cavi di energia
elettrica sotterrati devono essere osservate le norme generali per gli impianti elettrici
del Comitato elettrotecnico italiano del Consiglio nazionale delle ricerche. Le stesse
norme generali, in quanto applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra
cavi di comunicazione elettronica sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate.
360
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE:
provvedimenti in caso di turbamento del servizio di
comunicazione elettronica
Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati
dalle autorità competenti, si abbia un turbamento del servizio di comunicazione
elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette autorità, lo spostamento degli
impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'articolo 127
del testo unico sulle acque ed impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative
spese sono a carico di chi le rende necessarie.
361
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
Codice Comunicazioni Elettroniche - "Disposizioni finali" :
prestazioni ai fini di giustizia
 Le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di
informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie sono obbligatorie per gli
operatori;
Tali prestazioni relative alle richieste di intercettazioni sono individuate in un
apposito repertorio nel quale vengono stabiliti le modalità ed i tempi di effettuazione
delle prestazioni, gli obblighi specifici, nonché il ristoro dei costi sostenuti.
Il repertorio è approvato con decreto del Ministro delle Comunicazioni, di concerto
con i Ministri della Giustizia e dell’Interno, da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in
vigore del Codice.
Fino all’emanazione di tale decreto continua ad applicarsi il listino adottato dal
Ministro delle Comunicazioni del 26 aprile 2001.
Per tali prestazioni nasce l’obbligo per gli operatori di negoziare tra loro le modalità
di interconnessione per garantire la fornitura e l’interoperabilità delle prestazioni
stesse.
362
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
Codice Comunicazioni Elettroniche - "Disposizioni finali“:
Sanzioni
 Previste sanzioni penali in caso di danneggiamenti ai servizi di comunicazione
elettronica (art.635 2°comma C.P.) o di disturbi o interferenze ai servizi di
comunicazione elettronica (sanzione amministrativa pecuniaria sino a 5000 euro).
Sanzionate anche la fattispecie di installazione e fornitura di reti di comunicazione
elettronica o offerta di servizi di comunicazione elettronica:
 Per assenza di Autorizzazione generale
 Per difformità rispetto a quanto dichiarato dall’impresa interessata ai fini del
conseguimento dell’Autorizzazione generale;
 Per mancata trasmissione dei documenti, dati e notizie richiesti dal Ministero o
dall’Autorità;
 Per esposizione di dati contabili o fatti concernenti l’esercizio delle proprie attività
non corrispondenti al vero;
 Per non ottemperanza agli ordini e diffide impartite dal Ministero o Autorità;
 Per mancato pagamento dei diritti amministrativi e contributi.
363
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
Codice Comunicazioni Elettroniche - Reti e Servizi di C.E. ad
uso privato: libera installazione reti e servizi di C.E.
 L’attività di installazione di reti ed esercizio di reti o servizi di comunicazioni
elettroniche ad uso privato è libera, salvo eventuali limitazioni giustificate da esigenze
della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della sanità pubblica
e della tutela dell’ambiente, poste da specifiche disposizioni comprese quelle vigenti.
Tale attività è assoggettata ad una autorizzazione generale che consegue alla
presentazione di una apposita dichiarazione presentata al Ministero dal soggetto
interessato (persona fisica titolare o legale rappresentante della persona giuridica o
soggetti da loro delegati).
La dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività ed il soggetto interessato è
abilitato ad iniziare la propria attività a decorrere dall’avvenuta presentazione.
364
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
Codice Comunicazioni Elettroniche - Reti e Servizi di C.E. ad
uso privato: procedura
Il Ministero, entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione,
verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se
del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati, entro il medesimo
termine, il divieto di prosecuzione dell’attività. Sono fatte salve le disposizioni in
materia di conferimento del diritto d’uso delle frequenze.
Sono in ogni caso libere le attività relativamente all’uso delle apparecchiature che
impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a
brevissima distanza con apparati a corto raggio, tra le quali rientrano tra l’altro:
 Reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell’ambito del proprio fondo;
 Reti locali di tipo radiolan e hiperlan nell’ambito del proprio fondo;
 Sistemi per applicazioni in campo ferroviario;
 Allarmi generici ed allarmi a fini sociali;
 Radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali;
 Applicazioni audio senza fili.
365
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
Codice Comunicazioni Elettroniche - Reti e Servizi di C.E. ad
uso privato: limiti e vincoli
Sono libere anche la installazione per proprio uso esclusivo di reti di comunicazione
elettronica per collegamenti nel proprio fondo o in più fondi dello stesso proprietario,
possessore o detentore purché contigui, ovvero nell’ambito dello stesso edificio per
collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purché non connessi
alle reti di comunicazione elettronica.
Le Amministrazioni dello Stato possono provvedere, nell’interesse esclusivo dei
propri servizi, alla costruzione ed all’esercizio di impianti di comunicazione elettronica.
Il titolare di autorizzazione generale ad uso privato può utilizzare le reti di
comunicazione elettronica soltanto per trasmissioni riguardanti attività di pertinenza
propria, con divieto di effettuare traffico per conto terzi;
Previste sanzioni per chi installa ed esercisce una rete di comunicazione elettronica
ad uso privato, senza aver ottenuto il diritto d’uso della frequenza da utilizzare o
senza aver conseguito l’autorizzazione generale.
366
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
Codice Comunicazioni Elettroniche - Reti e Servizi di C.E. ad
uso privato: casi in cui necessita l’autorizzazione generale
L’autorizzazione generale è in ogni caso necessaria nei seguenti principali casi:
 Installazione di una o più stazioni radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di terra
e via satellite richiedenti una assegnazione di frequenza, con particolare riguardo, tra l’altro, a
sistemi fissi, mobili terrestri, mobili marittimi, mobili aeronautici, sistemi di radionavigazione o di
radiolocalizzazione, sistemi di ricerca spaziale, sistemi di esplorazione della Terra, sistemi di
ausilio alla meteorologia, sistemi di radioastronomia;
 Installazione o esercizio di una rete di comunicazione su supporto fisico, ad onde convogliate e
con sistemi ottici;
 Installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo, in
particolare, tra l’altro, senza alcuna protezione, mediante dispositivi di debole potenza come
nel caso, ad esempio, di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio ad imprese
industriali, commerciali, artigiane ed agrarie, comprese quelle di spettacolo o di radiodiffusione,
o di apparecchiature per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare.
367
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
Codice Comunicazioni Elettroniche - Reti e Servizi di C.E. ad
uso privato: conferimento del diritto d’uso delle frequenze
La dichiarazione richiesta per il conseguimento dell’autorizzazione generale
contiene le informazioni riguardanti l’interessato, le indicazioni circa le caratteristiche
dei sistemi di comunicazioni elettroniche da impiegare e l’impegno ad osservare
specifici obblighi, tra i quali quello del pagamento dei contributi, nonché quello
dell’osservanza delle norme di sicurezza e di protezione ambientale.
A seguito della presentazione della dichiarazione richiesta per il conseguimento
dell’autorizzazione generale il Ministero, entro 6 settimane dal ricevimento della
domanda, provvede al conferimento del diritto d’uso delle frequenze comunicando la
decisione al soggetto interessato il quale ha titolo all’esercizio dell’autorizzazione; in
concomitanza con l’intervenuta comunicazione deve accludere il progetto tecnico di
collegamento.
368
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
Codice Comunicazioni Elettroniche - Reti e Servizi di C.E. ad
uso privato: cessione a terzi delle autorizzazioni
Le autorizzazione generali possono essere cedute a terzi, anche parzialmente e
sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero, che entro 6 settimane dalla
presentazione dell’istanza da parte dei soggetti cedente e cessionario, può
comunicare il proprio diniego, ove non ravvisi la sussistenza dei requisiti oggettivi e
soggettivi in capo al soggetto cessionario.
Le autorizzazioni generali hanno validità non superiore a 10 anni, sono rinnovabili e
la loro scadenza coincide con il 31 dicembre dell’ultimo anno di validità. L’interessato
può peraltro indicare nella dichiarazione un periodo inferiore. Possono essere
richieste autorizzazioni generali temporanee con validità inferiore all’anno.
Il soggetto titolare di autorizzazione generale è tenuto a rispettare le disposizioni
vigenti in materia di sicurezza, di salute della popolazione, di protezione ambientale,
nonché le norme urbanistiche e quelle dettate dai regolamenti comunali in tema di
assetto territoriale.
369
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
Codice Comunicazioni Elettroniche - Reti e Servizi di C.E. ad
uso privato: controlli e verifiche
Il titolare di autorizzazione generale è tenuto a consentire le verifiche ed i controlli
necessari all’accertamento della regolarità dello svolgimento della relativa attività di
comunicazione elettronica. Tali controlli e verifiche sono nella facoltà dei competenti
uffici del Ministero.
Le apparecchiature impiegate per le attività soggette ad autorizzazione generale
devono essere rispondenti alle specifiche stabilite in materia di compatibilità
elettromagnetica, di sicurezza elettrica e di altri requisiti essenziali nonché alle
specifiche previste in materia di conformità tecnica.
L’utilizzazione delle frequenze deve conformarsi al Piano nazionale di ripartizione
delle frequenze.
370
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
Codice Comunicazioni Elettroniche - Reti e Servizi di C.E. ad
uso privato: accesso a reti pubbliche di C.E. ed
interconnessione fra reti di C.E.
E’ consentito ai soggetti autorizzati all’installazione ed esercizio di reti di
comunicazione elettronica ad uso privato l’accesso alle reti pubbliche di
comunicazione con il previo consenso del Ministero nel caso in cui i soggetti
autorizzati siano titolari di diritti individuali di uso delle frequenze.
E’ consentita l’interconnessione fra reti di comunicazione elettronica ad uso privato
per motivi di pubblica utilità inerenti alla sicurezza, alla salvaguardia della vita umana
ed alla protezione dei beni e del territorio. Le condizioni per l’interconnessione sono
valutate dal Ministero al quale è presentata apposita domanda delle parti interessate,
corredata dal relativo progetto tecnico.
E’ consentita la sperimentazione di sistemi e di apparecchiature di
radiocomunicazione, previa autorizzazione temporanea (validità massima di 180
giorni), che consegue alla presentazione di apposita dichiarazione al Ministero.
371
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
Codice Comunicazioni Elettroniche - Reti e Servizi di C.E. ad
uso privato: concessione di diritti d’uso individuali per
assegnazione frequenze
L’impianto ed esercizio di una stazione radioelettrica richiedente assegnazione di
frequenza è subordinato alla concessione del relativo diritto individuale d’uso. I diritti
individuali d’uso sono concessi fino ad esaurimento delle frequenze riservate.
Nella concessione dei diritti individuali d’uso si ha riguardo in via prioritaria alle
esigenze di natura pubblica.
La concessione a soggetti privati di diritti individuali d’uso per l’impianto e l’esercizio
di stazioni radioelettriche è consentito a sussidio di attività industriali, commerciali,
artigianali, agricole e rientranti nel settore del terziario.
Ogni stazione radioelettrica che operi con frequenza assegnata deve essere munita
di apposito documento di esercizio, rilasciato dal Ministero, contenente gli elementi
riguardanti la relativa autorizzazione generale, il diritto individuale d’uso della
frequenza assegnata, nonché i dati significativi della stazione stessa.
372
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVA 2002/58/CE – D.Lgs.
N.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
– Comunicazioni Elettroniche: definizioni
 Definizione di “comunicazione elettronica”, intesa come ogni informazione
scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni
trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un
servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un
abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile.
Definizione di “chiamata”, intesa come la connessione istituita da un servizio
telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in
tempo reale.
Definizione di “utente” inteso quale persona fisica che utilizza un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali,
senza esservi necessariamente abbonata.
373
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVA 2002/58/CE – D.Lgs.
N.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
– Comunicazioni Elettroniche: definizioni
Definizione di “abbonato” inteso quale persona fisica, persona giuridica, ente o
associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi o comunque
destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;
Definizione di “dati relativi al traffico” intesi come qualsiasi dato sottoposto a
trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di
comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
Definizione di “dati relativi all’ubicazione” intesi quale ogni dato trattato in una rete di
comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell’apparecchiatura
terminale dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico;
Definizione di “servizio a valore aggiunto” inteso quale servizio che richiede il
trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati
relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una
comunicazione o della relativa fatturazione.
374
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVA 2002/58/CE – D.Lgs.
N.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
– Comunicazioni Elettroniche: definizioni
Definizione di “trattamento” inteso quale operazione o complesso di operazioni,
effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici concernenti la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la
modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il
blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione, la distruzione di dati, anche
se non registrati in una banca di dati;
Definizione di “dato personale” inteso come qualunque informazione relativa a
persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili,
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale;
Definizione di “dati sensibili” intesi quali dati personali idonei a rivelare l’origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale;
375
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVA 2002/58/CE – D.Lgs.
N.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
– Comunicazioni Elettroniche: definizioni
Definizione di “titolare” inteso quale persona fisica, persona giuridica, pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione o organismo cui competono,
anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del
trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della
sicurezza;
Definizione di “responsabile” intesa quale persona fisica, persona giuridica, pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione o organismo preposti dal titolare
al trattamento di dati personali;
Definizione di “incaricati” intesi quali persone fisiche autorizzate a compiere
operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
Definizione di “interessato” inteso quale persona fisica , persona giuridica, ente o
associazione cui si riferiscono i dati personali.
376
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVA 2002/58/CE – D.Lgs.
N.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
– Comunicazioni Elettroniche: definizioni
Definizione di “comunicazione” intesa quale dare conoscenza dei dati personali ad
uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare
nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
Definizione di “diffusione” intesa quale dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione.
Il Garante per la Protezione dei dati personali promuove la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato da fornitori di servizi di comunicazione ed informazione offerti mediante reti
di comunicazione elettronica, con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed
uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di
comunicazione elettronica gestite da soggetti pubblici e privati rispetto ai tipi di dati
personali ed alle modalità del loro trattamento.
377
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVA 2002/58/CE – D.Lgs.
N.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
– Comunicazioni Elettroniche: trattamento dei dati personali
Vietato l’uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere ad informazioni
archiviate nell’apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare
informazioni o per monitorare le operazioni dell’utente.
Il citato codice di deontologia individua i presupposti ed i limiti entro i quali l’uso
della rete secondo le modalità di cui al punto precedente -per determinati scopi
legittimi relativi alla memorizzazione tecnica per il tempo strettamente necessario alla
trasmissione della comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto
dall’abbonato o dall’utente- è consentito il trattamento al fornitore del servizio di
comunicazione elettronica nei riguardi dell’abbonato e dell’utente che abbiano
espresso il consenso sulla base di una previa informativa che indichi analiticamente,
in modo chiaro e preciso, le finalità e la durata del trattamento.
Si precisa che per “consenso” dell’utente o dell’abbonato si intende la
manifestazione di volontà libera, specifica ed informata, resa in conformità alla
normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con la quale l’utente o
l’abbonato accetta che i dati che lo riguardano siano oggetto di trattamento.
378
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVA 2002/58/CE – D.Lgs.
N.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
e Legge n. 48 del 2008 – Comunicazioni Elettroniche:
conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico per
accertamento e repressione reati
I dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per 24 mesi, mentre
quelli telematici per 12 mesi per finalità di accertamento e repressione di reati,
secondo le modalità individuate con decreto del Ministro della Giustizia di concerto
con i Ministri dell’Interno e delle Comunicazioni e su conforme parere del Garante;
Tali dati, decorso tale termine, sono conservati rispettivamente per ulteriori 24 mesi
e 6 mesi per l’accertamento e la repressione dei reati indicati dall’art. 407 comma 2
lett. A) del Cod. Proc. Pen. (ad es. strage, associazione a delinquere di stampo
mafioso, reati di terrorismo, omicidio, rapina, sequestro di persona) nonchè dei reati
in danno dei sistemi informatici e telematici;
A seguito del Decreto Legge n. 144 del 2005 convertito in Legge n. 155 del 2005 tali
dati devono essere conservati fino al 31.12.2007, con proroga fino al 31.12.2008
(D.L. n.248 del 2007 comvertito in Legge n. 31 del 2008).
379
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVA 2002/58/CE – D.Lgs.
N.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Legge n. 48/2008 e D.Lgs. n. 109/2008 – Comunicazioni
Elettroniche: conservazione dei dati di traffico telefonico e
telematico per accertamento e repressione reati
Per i traffico telematico prevista una specifica conservazione e protezione di tali dati
(“c.d. congelamento”) per un periodo non superiore a 90 gg. prorogabile per una
durata complessiva di 6 mesi, su ordine del Ministero dell’Interno o di soggetti da
questo delegati, nonché di altri specifici organismi ed autorità di polizia giudiziaria
indicati nelle disposizioni di attuazione (art. 226) del C.P.P. (tra l’altro, Questore o
Comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza). Tale
conservazione può essere richiesta per lo svolgimento delle investigazioni preventive
(cfr. at. 226 norme di attuazione del C.P.P. (“Intercettazioni”) o per finalità di
accertamento e repressione di specifici reati.
380
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVA 2002/58/CE - D.Lgs.
N.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
– Comunicazioni Elettroniche: limiti di trattamento dei dati
I dati sul traffico relativi agli abbonati ed agli utenti, trattati e memorizzati dal
fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico devono essere cancellati o resi anonimi quando
non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica.
I dati relativi al traffico che risultano necessari ai fini della fatturazione per l'abbonato
o di pagamenti in caso di interconnessione possono essere sottoposti a trattamento
da parte del fornitore a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o
della pretesa. Tale trattamento è consentito per un periodo non superiore a 6 mesi,
salva l’ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione
anche in sede giudiziale.
381
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVA 2002/58/CE - D.Lgs.
N.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
– Comunicazioni Elettroniche:trattamento dei dati per fini di
commercializzazione o per servizi a valore aggiunto
Ai fini della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o per la
fornitura di servizi a valore aggiunto, l’impresa che fornisce un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico ha facoltà di sottoporre a
trattamento i dati sul traffico nella misura e per la durata necessaria per siffatti servizi,
o per la commercializzazione, sempre che l'abbonato o l'utente a cui i dati si
riferiscono abbia dato il proprio consenso. Gli abbonati o utenti hanno la possibilità di
revocare il loro consenso al trattamento dei dati relativi al traffico in qualsiasi
momento.
Il fornitore dei servizi deve informare l'abbonato o l'utente sulla natura dei dati
relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del trattamento ai
fini enunciati ai due punti precedenti.
382
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVA 2002/58/CE - D.Lgs.
N.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”:
– Comunicazioni Elettroniche: trattamento dei dati consentito
all’incaricato
Il trattamento dei dati relativi al traffico deve essere consentito unicamente ad
incaricati del trattamento che operano sotto la diretta autorità dei fornitori della rete
pubblica di comunicazione elettronica o dei servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico,
di analisi per conto di clienti, dell'accertamento di frodi, della commercializzazione dei
servizi di comunicazione elettronica o della prestazione di servizi a valore aggiunto. Il
trattamento deve essere limitato a quanto è strettamente necessario per lo
svolgimento di tali attività e deve assicurare l’identificazione dell’incaricato che accede
ai dati anche mediante un’operazione di interrogazione automatizzata.
Quanto sopra disposto non pregiudica la facoltà dell’ Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni di ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini
della risoluzione delle controversie attinenti, in particolare, all'interconnessione e alla
fatturazione.
383
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVA 2002/58/CE - D.Lgs.
N.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
– Comunicazioni Elettroniche: diritto al dettaglio delle fatture
Gli abbonati hanno diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio
di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi, in
particolare, alla data e all’ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al
tipo di numerazione, alla località, alla durata ed al numero di scatti addebitati per
ciascuna conversazione.
Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto
ad abilitare l’utente ad effettuare comunicazioni ed a richiedere servizi da qualsiasi
terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di
modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di
debito o carte prepagate.
Nella fatturazione all’abbonato non sono evidenziate le ultime 3 cifre dei numeri
chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione dell’esattezza di addebiti
determinati o riferiti a periodi limitati, l’abbonato può richiedere la comunicazione dei
numeri completi delle comunicazioni in questione. Il Garante può autorizzare il
fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.
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DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVA 2002/58/CE - D.Lgs.
N.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
– Comunicazioni Elettroniche: diritto ad impedire
identificazione linea chiamante e chiamate entranti
Qualora sia disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, il
fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico deve offrire
all'utente chiamante la possibilità di impedire, mediante una funzione semplice e
gratuitamente, la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, chiamata
per chiamata. L’abbonato chiamante deve avere tale possibilità linea per linea.
Qualora sia disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, il
fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico deve
assicurare all'abbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e
gratuitamente, di impedire la presentazione dell’identificazione delle chiamate
entranti.
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DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVA 2002/58/CE - D.Lgs.
N.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
– Comunicazioni Elettroniche: diritto di respingere chiamate
entranti e dell’abbonato chiamato di impedire identificazione
linea collegata
Qualora sia disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante e
tale indicazione avvenga prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico deve assicurare
all'abbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice, di respingere le
chiamate entranti se la presentazione dell’identificazione della linea chiamante è stata
eliminata dall'utente o abbonato chiamante.
Qualora sia disponibile la presentazione dell’identificazione della linea collegata, il
fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico deve
garantire all'abbonato chiamato la possibilità di impedire, mediante una funzione
semplice e gratuitamente, la presentazione dell’identificazione della linea collegata
all'utente chiamante.
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DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVA 2002/58/CE - D.Lgs.
N.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
– Comunicazioni Elettroniche:disciplina estesa per chiamate
dirette o provenienti da Paesi non UE
Quanto sopra disposto si applica anche alle chiamate dirette verso Paesi non
appartenenti all’Unione europea, nonchè alle chiamate in entrata provenienti da tali
Paesi.
Qualora sia disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante o
di quella collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico deve informare gli abbonati e gli utenti di tale servizio e delle possibilità
sopra indicate.
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DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVA 2002/58/CE - D.Lgs.
N.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
– Comunicazioni Elettroniche: trattamento dei dati relativi
all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico
I dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, relativi agli utenti o
abbonati di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico, possono essere sottoposti a trattamento soltanto a condizione
che siano stati resi anonimi o che l'utente o l'abbonato abbiano dato il loro consenso,
revocabile in ogni momento, e sempre nella misura e per la durata necessaria per la
fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.
Prima di chiedere il loro consenso, il fornitore del servizio deve informare gli utenti e
gli abbonati sulla natura dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico
che saranno sottoposti a trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest'ultimo,
nonché sull’eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del
servizio a valore aggiunto.
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DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVA 2002/58/CE - D.Lgs.
N.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
– Comunicazioni Elettroniche: identificazione dell’incaricato
gestore del trattamento dei dati relativi all’ubicazione
Se hanno dato il consenso al trattamento dei dati relativi all’ubicazione, diversi dai
dati relativi al traffico, l'utente e l'abbonato devono conservare il diritto di richiedere,
mediante una funzione semplice e gratuitamente, l’interruzione temporanea del
trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione
di comunicazioni.
Il trattamento dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico deve
essere consentito esclusivamente agli incaricati del trattamento che operano sotto la
diretta autorità del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico o del terzo che fornisce il servizio a
valore aggiunto. Il trattamento deve essere circoscritto a quanto è strettamente
necessario per la fornitura del servizio a valore aggiunto e deve assicurare
l’identificazione dell’incaricato che accede ai dati anche mediante un’operazione di
interrogazione automatizzata.
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DISCIPLINA APPLICATIVA DIR. 2002/58/CE - D.Lgs. N.196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”: cessazione
identificazione linea chiamante per chiamate di disturbo
L’Autorità assicura che esistano procedure trasparenti in base alle quali il fornitore di
reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico:
a) possa rendere inefficace, in via temporanea, la soppressione della presentazione
dell’identificazione della linea chiamante a richiesta di un abbonato che chieda la
presentazione dell’identificazione di chiamate di disturbo e conservi i dati relativi alla
provenienza della chiamata ricevuta; l’inefficacia della soppressione può essere
disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un
periodo non superiore a 15 giorni. In tal caso i dati conservati possono essere
comunicati all’abbonato che dichiari di utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto
a chiamate di disturbo;
b) possa rendere inefficace, linea per linea, la soppressione della presentazione
dell’identificazione della linea chiamante e possa, ove necessario, consentire il
trattamento dei dati relativi all’ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso
temporanei dell’abbonato o dell’utente, da parte dei servizi abilitati in base alla legge
a ricevere chiamate d’emergenza. I servizi sono individuati con decreto del Ministro
delle comunicazioni, sentiti il Garante e l’AGCOM.
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DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVA 2002/58/CE - D.Lgs.
N.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
– Comunicazioni Elettroniche: diritto a blocco trasferimento
automatico chiamate
 Il Fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
adotta le misure necessarie per consentire a ciascun abbonato di esercitare il diritto,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, di bloccare il trasferimento
automatico delle chiamate verso il proprio terminale da parte di terzi.
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DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVA 2002/58/CE - D.Lgs.
N.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
– Comunicazioni Elettroniche: consenso per inclusione in
elenchi e per invio materiale pubblicitario
Il Garante individua con proprio provvedimento in cooperazione con l’AGCOM le
modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati
negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai
dati già raccolti prima della data di entrata in vigore del presente Codice.
Il citato provvedimento individua le modalità per la manifestazione del consenso
all’inclusione negli elenchi e rispettivamente all’utilizzo dei dati per l’invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale, in base al principio della massima semplificazione delle
modalità di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca dell’abbonato per
comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il
trattamento esuli da tali fini, nonché in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei
dati senza oneri
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N.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
– Comunicazioni Elettroniche: consenso per chiamate senza
intervento di operatore per invio materiale pubblicitario
L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di un operatore
(dispositivi automatici di chiamata), del telefax, della posta elettronica dei messaggi
del tipo MMS (Multimedia Messaging Service) o SMS (Short Message Service) per
l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato è consentito soltanto con il consenso dell’interessato.
Fuori di tali casi ulteriori comunicazioni per le citate finalità effettuate con mezzi
diversi da quelli sopra riportati sono consentite senza consenso dell’interessato
qualora trattasi, tra l’altro, di trattamenti per adempiere ad un obbligo previsto dalla
legge, da contratto, su dati provenienti da pubblici registri o relativi allo svolgimento di
attività economiche, o necessari per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica
di un terzo, o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.
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DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVA 2002/58/CE - D.Lgs.
N.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
– Comunicazioni Elettroniche: non richiesto il consenso per
vendita di propri servizi da parte del titolare del trattamento
Fatto salvo quanto sopra, se il titolare del trattamento ottiene dai suoi clienti le
coordinate elettroniche per la posta elettronica nel contesto di vendite di propri
prodotti o servizi, la medesima persona fisica o giuridica può utilizzare, senza il
consenso dell’interessato, tali coordinate elettroniche a scopi di commercializzazione
diretta di propri analoghi prodotti o servizi, a condizione che ai clienti sia offerta in
modo chiaro e distinto al momento della raccolta delle coordinate elettroniche e ad
ogni messaggio la possibilità di opporsi, gratuitamente e in maniera agevole, all'uso di
tali coordinate elettroniche qualora il cliente non abbia rifiutato inizialmente tale uso.
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L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVA 2002/58/CE - D.Lgs.
N.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
– Comunicazioni Elettroniche: veto di invio di materiale
pubblicitario senza identità del mittente
In ogni caso, è vietato l’invio di comunicazioni per le finalità suindicate (materiale
pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato) o, comunque a scopo promozionale,
effettuato camuffando o celando l'identità del mittente da parte del quale la
comunicazione è effettuata, o senza fornire un indirizzo valido cui il destinatario possa
inviare, tra l’altro, una richiesta di cessazione di tali comunicazioni.
In caso di reiterata violazione delle citate disposizioni il Garante può prescrivere a
fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o
altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica di cui sono
state inviate le comunicazioni.. E’ garantita un'adeguata tutela degli interessi legittimi
degli abbonati che non siano persone fisiche relativamente alle comunicazioni
indesiderate.
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L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVA 2002/58/CE - D.Lgs.
N.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
– Comunicazioni Elettroniche: apprendimento non intenzionale
di comunicazioni da parte di soggetti terzi
 Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
informa l’abbonato e, ove possibile, l’utente circa la sussistenza di situazioni che
permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o
conversazioni da parte di soggetti ed esse estranei.
L’abbonato informa l’utente quando il contenuto delle comunicazioni o conversazioni
può essere appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o
dal collegamento realizzato tra le stesse presso la sede dell’abbonato medesimo.
L’utente informa l’altro utente quando, nel corso della conversazione, sono utilizzati
dispositivi che consentono l’ascolto della conversazione stessa da parte di altri
soggetti.
396
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVE CE “Disposizioni
sanzionatorie” (1)
 Chiunque esplichi attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi di
comunicazione elettronica od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti è punito ai
sensi dell'articolo 635, secondo comma, n. 3, del codice penale.
Fermo restando quanto disposto dal punto precedente, è vietato arrecare disturbi o
causare interferenze ai servizi di comunicazione elettronica ed alle opere ad essi
inerenti. Nei confronti dei trasgressori provvedono direttamente, in via amministrativa,
i capi degli ispettorati di zona del Ministero delle comunicazioni.
 Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti e servizi di comunicazione
elettronica ad uso pubblico, ferme restando le disposizioni sanzionatorie vigenti in
materia di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva.
397
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVE CE “Disposizioni
sanzionatorie” (1 bis)
A chiunque installi od esercisca un impianto di rete di comunicazione elettronica ad
uso pubblico senza la relativa autorizzazione generale, il Ministero commina, se il
fatto non costituisce reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a
euro 50.000, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto. Se il fatto riguarda
impianti radioelettrici, la sanzione minima è di euro 5.000.
 Oltre alla sanzione amministrativa di cui al punto precedente, il trasgressore è
tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei diritti
amministrativi e dei contributi sopra evidenziati, commisurati al periodo di esercizio
abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all’anno.
398
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVE CE “Disposizioni
sanzionatorie” (2)
Indipendentemente dall’eventuale azione penale e fermo restando quanto disposto
dai punti precedenti, il trasgressore è tenuto a suggellare o rimuovere l’impianto
ritenuto abusivo; ove non provveda, il Ministero può provvedere direttamente, a
spese del possessore, sequestrando le relative apparecchiature.
Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui ai punti precedenti per più di due volte in
un quinquennio, il Ministero irroga la sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura
massima stabilita dallo stesso punto.
399
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVE CE “Disposizioni
sanzionatorie” (2 bis)
I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla
comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero o
dall’Autorità relativamente alle condizioni dell’autorizzazione generale, gli stessi,
secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 600 ad euro 120.000.
Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dalla competente Autorità di
regolamentazione espongono dati contabili o fatti concernenti l’esercizio delle proprie
attività non corrispondenti al vero, si applicano le pene previste dall’articolo 2621 del
Codice civile.
400
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVE CE “Disposizioni
sanzionatorie” (3)
Ai soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide, impartiti ai sensi del
presente Codice dal Ministero o dall’Autorità, gli stessi, secondo le rispettive
competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 11.000 a
euro 260.000. Se l’inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla
violazione delle disposizioni relative ad imprese aventi significativo potere di mercato,
si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non
inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo
stesso soggetto nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della
contestazione, relativo al mercato al quale l’inottemperanza si riferisce.
Nei casi previsti dagli ultimi tre punti, se la violazione è di particolare gravità, o
reiterata per più di due volte nel quinquennio, può essere disposta la sospensione
dell’attività per un periodo non superiore a sei mesi, o la revoca dell’autorizzazione
generale e degli eventuali diritti individuali d’uso.
401
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVE CE “Disposizioni
sanzionatorie” (3 bis)
Per la violazione delle disposizioni di cui ai dati sul traffico, elenco degli abbonati e
comunicazioni indesiderate, restano ferme le sanzioni di cui all’articolo 35 della legge
31 dicembre 1996, n.675, e successive modificazioni.
In caso di inosservanza delle disposizioni in tema di impianti e condutture di energia
elettrica (interferenze), indipendentemente dalla sospensione dell'esercizio e salva ed
impregiudicata l'azione penale per eventuali reati, il trasgressore è punito con la
sanzione amministrativa da euro 100 a euro 750.
402
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni
DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVE CE “Disposizioni
transitorie” (4)
Fermo restando quanto disposto dagli articoli 44 (Riesame degli obblighi precedenti
in materia di accesso e di interconnessione) e 66 (Verifica e riesame degli obblighi),
fino alla emanazione delle nuove occorrenti disposizioni attuative, assunte sulla base
del presente Codice, rimangono ferme ed hanno piena vigenza quelle assunte sulla
base della normativa previgente, nei limiti in cui le stesse siano compatibili con le
disposizioni del presente Codice.
403
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