La tutela giurisdizionale in materia
tributaria
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DIRITTO TRIBUTARIO
La tutela giurisdizionale tributaria
• La tutela giurisdizionale del cittadino nei confronti
dell’Amministrazione finanziaria
Il riferimento è agli articoli:
- 24 (“Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti e interessi legittimi”) e;
- 113 (“Contro gli atti della pubblica amministrazione è
sempre ammessa la tutela giurisdizionale”)
della Carta costituzionale
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DIRITTO TRIBUTARIO
La tutela giurisdizionale tributaria
•D.Lgs. 31/12/1992 n. 545
(organi della giurisdizione tributaria)
•D.Lgs. 31/12/1992 n. 546
(disposizioni sul processo tributario)
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Il D.Lgs. n. 545/92: gli organi
della giurisdizione tributaria
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DIRITTO TRIBUTARIO
Gli organi della giurisdizione tributaria: le
Commissioni Tributarie
Il D.Lgs. n. 545/92 affida la tutela giurisdizionale:
- in I grado: alle Commissioni Tributarie Provinciali (CTP)
- in II grado: alle Commissioni Tributarie Regionali (CTR)
(che rappresentano i giudici di merito)
- alla Suprema Corte di Cassazione (Sez. tributaria)
(dinanzi alla quale si svolge il giudizio di legittimità)
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DIRITTO TRIBUTARIO
Gli organi della giurisdizione tributaria: le
Commissioni Tributarie (segue)
Fino al 1996 esisteva, inoltre, un terzo grado di merito, che si
svolgeva dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale,
con sede in Roma.
L’art. 42, D.Lgs. n. 545/92 ha soppresso la Commissione
Tributaria Centrale, prevedendo che questa cessasse di
funzionare con la definizione dei ricorsi presentati alla data
dell’1/01/1996, e comunque non oltre il 31/12/1998.
La Finanziaria 2008 (l. n. 244/2007), allo scopo di accelerare la
definizione del contenzioso pregresso, ha così previsto la
suddivisione della Comm. Trib. Centrale in 21 sezioni
regionali.
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DIRITTO TRIBUTARIO
Gli organi della giurisdizione tributaria: le
Commissioni Tributarie (segue)
Dopo diverse proroghe del termine ultimo stabilito per
l’esaurimento del contenzioso residuo in Commissione Trib.
Centrale, il D.L. n. 40/2010 ha ulteriormente prorogato detto
termine alla data del 31/12/2012.
Al 31/12/2012, tuttavia, risultavano ancora pendenti dinanzi
alla Comm. Trib. Centrale 62.452 ricorsi (a fronte dei
292.401 pendenti alla data del 31 dicembre 2008).
Per tale motivo l’operatività della Comm. Trib. Centr. è stata
ulteriormente prorogata (ancora una volta) al 31/12/2013.
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DIRITTO TRIBUTARIO
La composizione delle Commissioni
Tributarie
Ogni Commissione, formata da una o più Sezioni e assistita
da un ufficio di Segreteria, è composta da:
- un Presidente
- un Vicepresidente
- almeno 4 giudici
Ogni Sezione si suddivide in più collegi, ognuno dei quali è
composto di 3 giudici ed è presieduto dal Presidente o
Vicepresidente di Sezione.
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DIRITTO TRIBUTARIO
La composizione delle Commissioni
Tributarie: i giudici
I membri delle Commissioni Tributarie sono scelti dal
Consiglio di Presidenza di Giustizia Tributaria e nominati
con D.P.R., su proposta del Ministero delle Finanze.
I membri delle Commissioni Tributarie sono, generalmente,
giudici non togati che devono possedere i requisiti
professionali indicati dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 545/92.
Fanno eccezione i Presidenti di Commissione e di
Sezione, i quali devono necessariamente essere scelti tra
magistrati ordinari, militari o amministrativi, anche a
riposo.
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DIRITTO TRIBUTARIO
La composizione delle Commissioni
Tributarie: i giudici
Ogni membro delle Commissioni tributarie deve possedere i
requisiti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 545/92 (es.
cittadinanza italiana, assenza di condanne penali, etc..).
Al fine di assicurare l’imparzialità dei giudici tributari l’art.
8 del D.Lgs. n. 545/92, prevede inoltre specifiche cause di
incompatibilità (es. dipendenti di una delle Agenzie
fiscali; appartenenti al Corpo della G.d.F., membri del
Parlamento nazionale, etc.).
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Il D.Lgs. n. 546/92:
il processo tributario
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DIRITTO TRIBUTARIO
Il processo tributario (D.Lgs. n. 546/92)
• La giurisdizione tributaria: differenze
(specialità) rispetto alla giurisdizione ordinaria
e amministrativa
• Gli organi: le Commissioni Tributarie
Provinciali (CTP) e le Commissioni Tributarie
Regionali (CTR)
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DIRITTO TRIBUTARIO
Il processo tributario
 L’art. 2, D.Lgs. n. 546/1992 precisa che oggetto della
giurisdizione tributaria sono (co. 1) “tutte le controversie aventi
ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque
denominati”. Oggi, dunque, quella tributaria è una giurisdizione
generale.
 Fino al 31/12/2001, invece, le controversie in materia
tributaria spettavano, in via di principio, al G.O., salvo che per le
controversie specificamente indicate nell’art. 2 D.Lgs. n. 546/92
(costituenti la grande maggioranza dei casi), le quali erano
affidate alle Commissioni Tributarie.
 Il G.O. rimane oggi competente per le controversie
riguardanti gli atti di esecuzione forzata successivi alla notifica
della cartella di pagamento.
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DIRITTO TRIBUTARIO
Commissioni Tributarie: competenza e poteri
Competenza (art. 5): le CTP sono competenti per le controversie
proposte contro gli uffici finanziari, enti locali o agenti della
riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione.
Poteri (art. 7): le Commissioni possono esercitare tutti i poteri e
le facoltà di accesso, richiesta di dati, di informazioni e
chiarimenti spettanti agli Uffici finanziari.
Il co. 2 prevede, poi, che le Commissioni, in casi particolari,
possano disporre consulenza tecnica, ovvero chiedere apposite
relazioni ad organi tecnici di Pubbliche Amministrazioni.
L’art. 7, co. 3, tuttavia, esclude l’ammissibilità, nel processo
tributario, della confessione e del giuramento.
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DIRITTO TRIBUTARIO
L’assistenza tecnica nel processo tributario
L’art. 12 prevede che le parti diverse dagli Uffici
finanziari debbano essere assistite in giudizio da un
difensore abilitato (art. 12), il quale può essere scelto
tra gli iscritti all’Albo degli avvocati, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri, periti commerciali e
consulenti del lavoro.
Nelle controversie di valore inferiore ad € 2.582,28 le
parti possono stare in giudizio personalmente, senza
l'assistenza del difensore.
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DIRITTO TRIBUTARIO
Le spese del giudizio
L'art. 15, co. 1 prevede che la parte soccombente sia
condannata a rimborsare le spese del giudizio, le quali
vengono liquidate con la sentenza.
Il giudice tributario, tuttavia, può compensare in tutto o
in parte le spese di lite, ex art. 92, co. 2 c.p.c.
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DIRITTO TRIBUTARIO
Il ricorso (art. 18)
Il ricorso alla CTP, che introduce il giudizio tributario,
deve contenere, tra le altre, le seguenti indicazioni
a) la Commissione Tributaria adita;
b) ricorrente e suo legale rappresentante (con indicazione
del domicilio eletto);
c) Ufficio dell'Amministrazione finanziaria (o dell'ente
locale o dell'Agente della riscossione) nei cui confronti
il ricorso è proposto;
d) atto impugnato e oggetto della domanda;
e) motivi di ricorso
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DIRITTO TRIBUTARIO
Il reclamo (art. 17-bis)
Il D.L. n. 98/2011 ha introdotto l’istituto del reclamomediazione, prevedendo che “per le controversie di
valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti
emessi dall’Agenzia delle Entrate, chi intende proporre
ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo
secondo le disposizioni seguenti ed è esclusa la
conciliazione giudiziale di cui all’art. 48” (co. 1).
Per gli atti notificati fino al 1° marzo 2014, la
presentazione del reclamo era condizione di ammissibilità
del ricorso, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio
(co. 2).
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DIRITTO TRIBUTARIO
Il reclamo (art. 17-bis) (continua)
La legge di Stabilità 2014 (legge n. 147/2013), tuttavia,
prevenendo possibili censure di incostituzionalità, ha
previsto che, per gli atti notificati a far data dal 2 marzo
2014, la preventiva proposizione del reclamo sia solo
condizione di procedibilità del ricorso (alla cui
presentazione, peraltro, si applica la sospensione feriale
dei termini).
L’art. 17-bis, inoltre, prevede - per la parte soccombente
nel giudizio - un aggravamento delle spese di lite (co. 10).
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DIRITTO TRIBUTARIO
Il reclamo (art. 17-bis) (continua)
Peraltro, la Corte Costituzionale con la sentenza 16/04/2014, n. 98 ha
comunque dichiarato l’incostituzionalità del 2° comma dell’art. 17bis, D.Lgs. n. 546 cit. nella versione ante-riforma, sul rilievo che il
“… censurato comma 2 dell’art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 secondo cui l'omissione della presentazione del reclamo da parte del
contribuente determina l'inammissibilità del ricorso (rilevabile
d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio) - comportando la perdita
del diritto di agire in giudizio e, quindi, l'esclusione della tutela
giurisdizionale, si pone in contrasto con l’art. 24 Cost. Il comma 2
dell’art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, nel suo testo originario,
anteriore alla sostituzione dello stesso a opera dell'art. 1, comma
611, lettera a), numero 1), della legge n. 147 del 2013, deve, perciò,
essere dichiarato costituzionalmente illegittimo”
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DIRITTO TRIBUTARIO
Il reclamo (art. 17-bis) (continua)
Con la predetta sentenza 16/04/2014, n. 98 la Corte – con
riferimento ai rapporti ancora pendenti - ha inoltre
espressamente affermato il seguente principio:
“Vale appena precisare che, con riguardo ai rapporti
non esauriti ai quali sarebbe ancora applicabile il
censurato comma 2 dell'art. 17-bis nel suo testo
originario, per effetto della presente decisione
dichiarativa di illegittimità costituzionale, l'eventuale
omissione della previa presentazione del reclamo
rimarrebbe priva di conseguenze giuridiche”
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DIRITTO TRIBUTARIO
Il reclamo (art. 17-bis) (continua)
Il reclamo deve essere esperito in relazione:
a) ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate;
b) di valore non superiore ad € 20.000;
c) notificati a decorrere dal 1° aprile 2012 (art. 39, co. 11,
D.L. n. 98/2011)
Il reclamo può inoltre contenere una motivata proposta di
mediazione,
completa
della
rideterminazione
dell’ammontare della pretesa (co. 3)
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DIRITTO TRIBUTARIO
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Il processo tributario (continua)
Gli atti impugnabili (art. 19)
Modalità (art. 20) e termini la proposizione
del ricorso (art. 21)
La costituzione in giudizio del ricorrente
(art. 22) e del resistente (art. 23)
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DIRITTO TRIBUTARIO
Il processo tributario (continua)
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La trattazione della controversia (artt. 3035): i documenti, le memorie, la discussione
in pubblica udienza
La sentenza: contenuto, pubblicazione e
comunicazione alle parti (artt. 36-37)
Il procedimento cautelare: la sospensione
dell’atto impugnato (art. 47)
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DIRITTO TRIBUTARIO
Il processo tributario (continua)
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La sentenza (artt. 36-38)
L’impugnazione:
la
Commissione
Tributaria Regionale (artt. 49-52)
L’appello, il giudizio di appello e la
sentenza (artt. 53-61)
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DIRITTO TRIBUTARIO
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Il processo tributario (continua)
Il ricorso alla Corte Suprema di
Cassazione (art. 62)
I motivi di ricorso: i vizi del giudizio ed i
vizi del procedimento (art. 62, co. 1)
La sentenza: il giudizio di rinvio (art. 63)
La revocazione (artt. 64-67)
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DIRITTO TRIBUTARIO
Il processo tributario (continua)
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L’esecuzione della sentenza tributaria (art. 68)
La condanna dell’Ufficio (art. 69)
Il giudizio di ottemperanza (art. 70)
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