Marcello Libener
ASL AL
Leggi e provvedimenti regionali sulla misure preventive e
protettive per accesso, transito ed esecuzione di lavori in
1
quota.
REGIONE PIEMONTE
Legge regionale 14 luglio 2009, n. 20
SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI EDILIZIA E
URBANISTICA
Art.15
Norme in materia di sicurezza
In fase di ampliamento o ricostruzione degli
edifici è fatto obbligo prevedere dispositivi utili
a garantire la sicurezza in fase di manutenzione
ordinaria e straordinaria del manufatto in tempi
successivi alla ultimazione dello stesso. Sono
fatti
salvi
tutti
gli
obblighi
previsti
dalla
normativa vigente in materia di sicurezza.
2
REGIONE TOSCANA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23/11/2005 n. 62/R
Il presente regolamento si applica agli interventi riguardanti le
coperture sia di edifici di nuova costruzione che di edifici esistenti, di
qualsiasi tipologia e destinazione d’uso.
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Ambito di applicazione
Sezione I
Art. 3 Definizioni (Puntuali – con riferimento alla UNI EN 795 e
UNI EN 517)
Art. 4 Adempimenti ( a carico del Progettista del sistema in fase
di Permesso di Costruire/DIA/varianti in corso d’opera)
Art. 5 ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA (redatto dal
CSP, completato dal CSE quando previsto altrimenti
PROGETTISTA)
Art. 6 Adempimenti collegati all’elaborato tecnico della
copertura (quando e come deve essere presentato)
3
REGIONE TOSCANA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23/11/2005 n.
62/R
Sezione I
Art. 7 Criteri generali di progettazione
Art. 8 Percorsi di accesso alla copertura (requisiti)
Art. 9 Accessi alla copertura (requisiti)
Art. 10 Transito ed esecuzione dei lavori sulle
coperture (requisiti)
Art. 11 Decorrenza
4
LEGGE PROVINCIALE (Trento) 9 Febbraio 2007 n.3
PREVENZIONE DELLE CADUTE DALL'ALTO E PROMOZIONE
DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
Inserimento dell'articolo 91 ter nella legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22
(Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)
Art. 91 ter
Limiti alle concessioni, alle DIA e al rilascio del
certificato di abitabilità per la mancata osservanza
delle norme sulla sicurezza del lavoro, al fine di
prevenire gli infortuni da caduta dall’alto nei
successivi lavori di manutenzione sulle coperture
5
LEGGE PROVINCIALE (Trento) 9 Febbraio 2007 n.3
PREVENZIONE DELLE CADUTE DALL'ALTO E PROMOZIONE
DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
I PROGETTI relativi a interventi che riguardano le
coperture di edifici di nuova costruzione o le coperture di
edifici già esistenti, allegati alla richiesta di CE o alla DIA:
a) prevedono l'applicazione delle misure preventive e
protettive previste dal REGOLAMENTO TECNICO
(prodotto nel 2008) che consentono, nella successiva fase
di manutenzione degli edifici, lavori in quota in condizioni
di sicurezza;
b) sono integrati da un ELABORATO TECNICO DELLA
COPERTURA, contenente l'indicazione della posizione
dei punti di ancoraggio che devono essere conformi al
regolamento tecnico
6
REGIONE LOMBARDIA
DECRETO n. 119 del 14/01/2009
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI CADUTA
DALL’ALTO PER IL CONTENIMENTO DEGLI EVENTI INFORTUNISTICI NEL
COMPARTO EDILE
Le seguenti disposizioni si applicano alle nuove costruzioni di
qualsiasi tipologia d'uso (residenziale, commerciale, industriale,
agricolo ecc.) nonché in occasione di interventi su edifici
esistenti che comportino anche il rifacimento strutturale della
copertura
1. Accesso alla copertura (requisiti)
2. Installazioni di sicurezza per accesso a
luoghi
elevati (requisiti)
3. Accesso sulle coperture di edifici industriali,
commerciali, agricoli (requisiti)
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REGIONE LOMBARDIA
DECRETO n. 119 del 14/01/2009
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI CADUTA
DALL’ALTO PER IL CONTENIMENTO DEGLI EVENTI INFORTUNISTICI NEL
COMPARTO EDILE
4. Dispositivi
5. Le
di ancoraggio (UNI EN 795)
soluzioni adottate
(evidenziate nel progetto
presentato per CE e DIA)
6. A lavori ultimati (l’installatore attesta la conformità
dei manufatti – documentazione a corredo dell’immobile)
7. Edifici
con estese superfici finestrate
8. Informazioni (in prossimità dell’accesso idonea
cartellonistica)
8
9. Fascicolo
dell'opera (per tutela dei lavoratori)
REGIONE EMILIA ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 2 marzo 2009, n. 2
TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO NEI CANTIERI EDILI E DI
INGEGNERIA CIVILE
Art. 6
Requisiti tecnici
L’Assemblea legislativa regionale adotta ATTI DI
INDIRIZZO E COORDINAMENTO TECNICO concernenti i
requisiti tecnici finalizzati a soddisfare le esigenze previste
dalla
norme
vigenti
in
materia di
sicurezza,
nell’esecuzione
di
successivi
interventi
di
manutenzione nel manufatto esistente, qualora
comportino l’esecuzione di lavori particolarmente pericolosi
I COMUNI adeguano il Regolamento Urbanistico
Edilizio a quanto previsto dagli atti di indirizzo e
9
coordinamento
REGIONE EMILIA ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 2 marzo 2009, n. 2
TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO NEI CANTIERI EDILI E DI
INGEGNERIA CIVILE
CAPO III – Strumenti di incentivazione
disciplina dei contributi regionali
e
Art. 7 – INCENTIVI AL COMMITTENTE
Art. 8 – INCENTIVI ALLE IMPRESE
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REGIONE DEL VENETO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. 2774 DEL 22.09.09
Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da predisporre negli
edifici per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in
quota in condizioni di sicurezza
1. Approvate le “istruzioni tecniche di cui all’Allegato A al
presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale
del medesimo.
2. Di demandare ai Comuni il compito di adeguare alle
istruzioni tecniche di cui al punto precedente i propri
regolamenti edilizi prevedendo altresì adeguati controlli
sulla effettiva realizzazione delle misure anche ai fini del
rilascio del certificato di abitabilità.
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REGIONE DEL VENETO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. 2774 DEL 22.09.09 (aggiornate nel 2012)
ALLEGATO A
Le misure di sicurezza da predisporre sono specificate per le seguenti fasi
ACCESSO ALLA COPERTURA
(specificato che devono essere strutture FISSE)
• PERCORSI (requisiti)
• percorsi orizzontali e verticali
• APERTURE (requisiti)
• orizzontali o inclinate
• SCALE (requisiti)
Le scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo o a chiocciola
Le scale fisse a pioli
Le scale fisse a pioli verticali o con inclinazione > 75° e altezza
> 5 metri
Le scale retrattili a gradini
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REGIONE DEL VENETO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. 2774 DEL 22.09.09
ALLEGATO A
Le misure di sicurezza da predisporre sono specificate per le seguenti fasi
TRANSITO ED ESECUZIONE DEI LAVORI
SULLE COPERTURE
(coperture PRATICABILI o NON PRATICABILI)
ELEMENTI PERMANENTI DI PROTEZIONE
ELEMENTI CHE FAVORISCONO LA POSA IN OPERA E L’UTILIZZO DI DISPOSITIVI
DI SICUREZZA (requisiti – UNI EN 795)
LAVORI IN PARETE
(vetri/cristalli)
CASI PARTICOLARI
(tutela paesaggistica – parere ASL)
CARTELLI INFORMATIVI
(in prossimità dell’accesso alla copertura)
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REGIONE DEL VENETO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. 2774 DEL 22.09.09
ALLEGATO A
Le misure di sicurezza da predisporre sono specificate per le seguenti fasi
FASCICOLO DELL’OPERA
(il CSE lo integra con le modalità d’uso del sistema)
DOCUMENTAZIONE
(installatore/produttore del sistema
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REGIONE LIGURIA
LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 2010 N. 5
NORME PER LA PREVENZIONE DELLE CADUTE DALL’ALTO NEI CANTIERI
EDILI
Tipologie di intervento e dispositivi di ancoraggio
1. Tutti gli interventi di nuove costruzioni, ristrutturazioni
ed ampliamenti in edilizia, nonché le semplici
manutenzioni in copertura o installazioni di impianti
tecnici, telematici, fotovoltaici, devono presentare
caratteri tali da eliminare il rischio caduta dall’alto,
fornendo un sistema di ancoraggio permanente e sicuro
per i lavoratori che operano sul tetto.
2. Le coperture piane o a falda inclinata poste ad altezza
superiore a due metri rispetto ad un piano stabile devono
essere dotate di dispositivi fissi e permanenti a norma
15
UNI EN 795.
REGIONE LIGURIA
LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 2010 N. 5
NORME PER LA PREVENZIONE DELLE CADUTE DALL’ALTO NEI CANTIERI
EDILI
1. Il rispetto dei requisiti di sicurezza deve essere garantito da
apposita attestazione del progettista, da prodursi a corredo
della DIA presentata per dar corso ai lavori, in cui, oltre ad un
elaborato planimetrico contenente l’individuazione dei punti
di installazione dei dispositivi di ancoraggio, l’indicazione
dell’accesso in copertura e le modalità di transito sulla stessa,
sono fornite le certificazioni relative ai prodotti installati, le
dichiarazioni di conformità e corretta installazione, copia
dell’autorizzazione ad installare rilasciata dal produttore dei
dispositivi, nonché attestazione che gli installatori sono in
grado di eseguire lavori secondo quanto specificato all’interno
delle linee guida ISPESL per l’esecuzione di lavori temporanei
in quota.
2. Il responsabile dei lavori attesta nel corso delle fasi di
esecuzione degli interventi che i dispositivi di ancoraggio
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siano correttamente installati e regolarmente utilizzati
REGIONE UMBRIA
D.G.R. 28/10/2011
APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREVENZIONE DELLE
CADUTE DALL’ALTO
Art. 1 – Finalità (criteri, metodi di intervento e controllo da seguire durante la
Progettazione e realizzazione di un lavoro edile al fine di prevenire i rischi di
infortunio a seguito di caduta dall'alto o di SPROFONDAMENTO - anche per gli
addetti ad interventi di piccola entità o di manutenzione leggera )
Art. 2 - Definizioni (Puntuali e complete)
Art. 3 - Ambito di operatività
- gli interventi riguardanti le coperture sia di edifici di nuova costruzione che di
edifici esistenti, di qualsiasi tipologia e destinazione d'uso, sia di proprietà privata
che pubblica
- egli edifici, di nuova costruzione o esistenti, aventi facciate ventilate, continue e
facciate costituite da ampie superfici finestrate
- nei lavori di piccola entità quali: manutenzioni e pulizia ad esempio, di sistemi
tecnologici o di canne fumarie o di vetri, infissi e lucernari, montaggio di antenne, di
paraboliche, di impianti di climatizzazione, sostituzione di vetri, tegole/coppi,
riparazione circoscritta e singola di copertura e/o facciata, manutenzione di pannelli
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fotovoltaici
REGIONE UMBRIA
D.G.R. 28/10/2011
APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREVENZIONE DELLE
CADUTE DALL’ALTO
Al fine di consentire un utilizzo corretto dei sistemi di
sicurezza collettivi contro la caduta dall'alto ed al fine di
garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di
sicurezza, l'amministratore di condominio o il
proprietario tiene e aggiorna un registro di controllo
delle attrezzature installate presso l'immobile, ove sono
annotate le notizie relative alla prima installazione , le
specifiche dichiarazioni di conformità oltre ad apposite
istruzioni d'uso e/o i libretti di manutenzione ed uso.
Le valutazioni riportate nelle presenti linee di indirizzo sono
parte integrante del PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA qualora,
al fine di attuare i sopra descritti interventi, vi sia l'obbligo di
redigerlo
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REGIONE UMBRIA
D.G.R. 28/10/2011
APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREVENZIONE DELLE
CADUTE DALL’ALTO
Art. 4 - ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA
E/O DELLE FACCIATE
è redatto in fase di progettazione dal COORDINATORE PER LA
PROGETTAZIONE o nei casi in cui tale figura non sia prevista, dal
PROGETTISTA dell'intervento
Art. 5 - PRESCRIZIONI GENERALI PER LA PROGETTAZIONE
Le misure preventive e protettive approntate al fine di poter eseguire
successivi lavori di manutenzione sulla copertura e o facciata in
condizioni di sicurezza sono finalizzate a mettere in sicurezza:
a) il percorso di accesso;
b) l'accesso;
c) il transito e l'esecuzione dei lavori.
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REGIONE UMBRIA
D.G.R. 28/10/2011
APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREVENZIONE DELLE
CADUTE DALL’ALTO
Art. 6 - BUONE PRASSI DA SEGUIRE PER LAVORI DI
PICCOLA ENTITÀ SULLA COPERTURA E/O SULLE FACCIATE
Rischi connessi ai principali TIPI DI COPERTURA:
-Tetti a falde
-Tetti piani
-Tetti fragili
-Tetti industriali
Rischi connessi ai principali TIPI DI FACCIATE
-Facciate continue
-Facciate ventilate
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PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE IN
EDILIZIA PER GLI ANNI 2009 – 2010
(prorogato al 2011 ed al 2012)….
GLI INTERVENTI DI VIGILANZA NEI CANTIERI EDILI:
ASPETTI MINIMI DI CONTROLLO FINALIZZATO AL
CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO NEI
LAVORI IN QUOTA (anno 2010)
2. COPERTURE NON PORTANTI O DI RESISTENZA DUBBIA
2.1 E’ stata fatta un’adeguata valutazione sulla
resistenza della copertura?
(tipo di copertura, presenza lucernai o aperture,
certificazioni in caso di dubbio sulla portata)
Sono stati predisposti idonei apprestamenti? (tavole
sopra le orditure con l’uso di DPI, oppure sottopalchi di
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protezione/reti anticaduta, ecc.)
Per scongiurare il rischio di caduta verso l’interno della copertura per
sfondamento o per la presenza di aperture e lucernai, è necessario che sia
stata effettuata un’adeguata valutazione sulla resistenza della stessa in
relazione ai carichi ai quali viene sottoposta (transito di persone, deposito in
quota di materiali ecc.). Esemplificando, si possono ritenere adeguate le
coperture prive di aperture o lucernai, con portata superiore ai 200 Kg/m2. In
ambito ispettivo debbono ritenersi di portata insufficiente tutte le coperture con
manto in laterizio o fibrocemento direttamente su orditura lignea o metallica. Il
Coordinatore per la progettazione, qualora nominato e/o il Datore di lavoro
deve, all’atto della valutazione dei rischi, considerare la portata di tali coperture
e in caso di portate insufficienti, prevedere adeguati sistemi di prevenzione e
protezione quali: procedure, camminamenti, sottopalchi di protezione, DPI,
ecc… privilegiando sempre i dispositivi di protezione collettiva rispetto a quelli
individuali. In caso di dubbi sulla portata è possibile richiedere una perizia
attestante i carichi sopportabili.
Nella valutazione delle tavole di copertura si dovrà tenere conto delle sezioni
delle tavole stesse in relazione agli interassi di appoggio; saranno da
considerare inidonei i pannelli da armatura.
25
2. PROTEZIONE DEI BORDI E DELLE APERTURE
1.18 Se sono installati parapetti provvisori ai bordi,
sono saldamente ancorati alla struttura del
fabbricato?
26
Questi dispositivi di protezione collettiva garantiscono la
loro efficacia solo quando sono montati secondo le
istruzioni d’uso del costruttore e quando vengono
efficacemente ancorati ad una struttura in grado di
sopportare i carichi trasferiti dai supporti. Nelle istruzioni
d’uso sono riportati tali carichi e la classe di appartenenza,
è quindi possibile, qualora sussistano dubbi, esigere un
calcolo sulla corretta portata della struttura. La possibilità di
impiego di tali dispositivi dovrà essere considerata dal
Coordinatore per la progettazione sul PSC e dal Datore di
Lavoro nel POS, che dovranno valutare adeguatamente i
rischi e le modalità di installazione
27
1.19 I parapetti provvisori prefabbricati sono installati
secondo le indicazioni del costruttore? (distanza
montanti, completezza parapetto, ecc…)
La distanza tra i montanti, secondo la norma EN 13374,
deve essere indicata nelle istruzioni d’uso a corredo dei
dispositivi e il suo rigoroso rispetto è fondamentale per
garantire l’adeguatezza del sistema di sicurezza.
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1.20 I parapetti provvisori prefabbricati sono di
tipologia adeguata in relazione alla pendenza della
copertura se utilizzati per la protezione del bordo?
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L’adeguatezza di un parapetto provvisorio prefabbricato dipende
anche dalle sollecitazioni alle quali esso può essere soggetto. Si
ricorda che tali sollecitazioni possono essere statiche o dinamiche e
dipendono sostanzialmente dalla pendenza della superficie e dai
rischi che una persona, transitando sulla stessa, possa scivolare e
sostenersi ai correnti del dispositivo. Per tali ragioni, ad esempio, un
parapetto di classe A, idoneo per sollecitazioni di tipo statico, non
potrà essere impiegato a protezione di bordi di coperture con
pendenze superiori a circa 10°. In alcuni casi nei quali la pendenza
della copertura può superare i 45° potrebbe non essere sufficiente
proteggere i bordi della copertura stessa con parapetti provvisori, ma
si rende anche necessario l’impiego di altri sistemi quali DPI o reti di
sicurezza.
Per una valutazione di massima, si possono riassumere i seguenti
criteri:
Tipo A per coperture piane o con pendenza inferiore a 10°,
Tipo B per coperture con pendenza compresa tra 10° e 30°
Tipo C con parapetti pieni quando la pendenza è > 30°.
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1.21 Nel caso in cui siano state rilevate carenze ai
punti precedenti, iI personale addetto al montaggio e
uso è stato formato ed addestrato?
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Benché i parapetti provvisori prefabbricati non possano
essere assimilati ai ponteggi, le linee guida ISPESL
raccomandano che sia il personale addetto al montaggio e
allo smontaggio sia quello addetto all’uso di questi dispositivi,
venga adeguatamente formato ed addestrato, condizione
indispensabile così come già previsto per altri sistemi di
protezione collettiva. Si tratta infatti, di attrezzature di lavoro
che richiedono conoscenze e responsabilità particolari e in
quanto tali la normativa prevede una formazione ed
addestramento che metta gli addetti in grado di usarle in
modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi causati ad
altre persone. In caso di utilizzo improprio, per la verifica
della formazione effettuata, oltre ad acquisire specifici
attestati di formazione, è opportuno sentire gli addetti con
domande mirate tratte dal libretto di istruzioni ed uso.
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E’ possibile che anche il
Piemonte legiferi al riguardo?
Probabile!!!!!!!!
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UNI EN 795 Dispositivi di ancoraggio
UNI EN 517 – 518 Punti di ancoraggio
UNI EN 13374 Parapetti Provvisori
UNI EN 8088:1980 lavori inerenti le coperture dei fabbricati
UNI EN ISO 14122-3 Parapetti fissi/permanenti per edifici
dove sono installate macchine (uso esteso ai parapetti fissi
in generale) e scale per percorso di accesso
UNI EN 12951 Scale in metallo permanenti su tetti portanti a
falde
UNI EN 14795 Scale retrattili
UNI EN 131 Scale portatili
UNI EN 363 Tirante d’aria
UNI EN 361 Imbracature di sicurezza
UNI EN 358 Cordini di posizionamento
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regione umbria