Il punto di vista dell’Istituto Assicuratore (INAIL) Dottor Marco Roggi Dirigente medico di II livello INAIL AREZZO AI FINI AI FINI DELLA DELLA DENUNCIA DENUNCIA/ SEGNALAZIONE QUALI CERTIFICATI Siamo sicuri che ci sia da ridere? 2 SCOPI DIVERSI D E N U N C I A ( A R T. 5 3 DPR 1124/1965) ) OTTENERE UNA PRESTAZIONE DENUNCIA/SEGNALAZIONE ( A R T. 1 3 9 D P R 1 1 2 4 / 1 9 6 5 E A R T. 1 0 D. L G S. 3 8 / 2 0 0 0 ) REVISIONE DELLE TABELLE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI (ma anche protezione della salute e di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro) 3 Alcuni prestazioni: Pagamento per l’inabilità temporanea assoluta Corresponsione di liquidazione in capitale (postumi da 6 a 15%) Corresponsione di rendita (postumi da 16%) Protesi (es. apparecchio acustico) Cure termali Rimborso di alcuni farmaci Rendita ai superstiti Iscrizione alle liste per il collocamento mirato Assegno d’incollocabilità Assegno di assistenza personale continuativa • Il certificato da allegare alla denuncia ha come obiettivo il riconoscimento dell’origine professionale di una patologia per OTTENERE UNA PRESTAZIONE PERSONALE AI FINI DELLA DENUNCIA 4 • (1) Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta con le modalità di cui all'art. 13 entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico (2). Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall'infortunio. Qualora l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno. La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico debbono indicare, oltre alle generalità dell'operaio, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti. La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa sempre con le modalità di cui all'art. 13 (2) dal datore di lavoro all'Istituto assicuratore, corredata da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie. Nella denuncia debbono essere, altresì, indicati le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale. Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la denuncia deve essere fatta dal capitano o padrone preposto al comando della nave o del galleggiante o, in caso di loro impedimento, dall'armatore all'Istituto assicuratore e all'autorità portuale o consolare competente. Quando l'infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo dopo l'infortunio. Il certificato medico, che deve corredare la denuncia di infortunio, deve essere rilasciato dal medico di bordo o, in mancanza di esso, da un medico del luogo di primo approdo sia nel territorio nazionale sia all'estero. I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con l'ammenda da lire seimila a lire dodicimila (3). • (1) V. L. 10-5-1982, n. 251, art. 16, 4° e 5° comma. (2) Così sostituito dal D.M. 26-1-1988. (3) V. L. 24-11-1981, n. 689, art. 35, 8° comma; v. L. 28-12-1993, n. 561, art. 1, comma 1, lett. d). Art. 53 dPR 1124/1965 5 ART. 53, COMMA 4 CASS. CIV. SEZ. LAV. 15/11/2012 N° 20022 … il lavoratore non ha l'onere di qualificare la malattia professionale denunciata, bensì soltanto di allegare alla denuncia una relazione particolareggiata della sintomatologia da lui accusata e di quella rilevata dal medico certificatore … 6 «Del resto, pur non potendo … che prendere atto dell’impostazione giurisprudenziale … si ritiene che essa strida con la realtà emergente laddove il grande aumento delle denunce di malattie professionali, in particolare nei settori dell’agricoltura, dell’artigianato e del commercio, pone la cogente necessità di confrontarsi sull’attualità di un articolo che, per come formulato, lascia l’interrogativo sui compiti, e forse anche sui limiti, delle funzioni dell’Istituto rispetto all’onere probatorio di “diagnosi” della malattia» (C. Cortucci et al., X Convegno di Medicina Legale Previdenziale, Rimini 2014) 7 «in altri termini ci si chiede se sia dapprima corretto, quindi se risponda ai tempi e ai compiti dell’Istituto, sostituirsi all’assicurato più o meno “completamente” nella formulazione della diagnosi di malattia, impegnando l’Istituto in accertamenti, necessariamente anche strumentali che sono, per la gran parte delle malattie denunciate (patologie da sovraccarico biomeccanico – ipoacusie), evidentemente ormai indispensabili» (C. Cortucci et al., X Convegno di Medicina Legale Previdenziale, Rimini 2014) 8 • «Emerge quindi che se negli anni ‘60 e ‘70, e sostanzialmente sino alla fine degli anni ’80 con l’apertura al regime misto, fosse accettabile che il lavoratore potesse “limitarsi” ad indicare una sintomatologia riconducibile ad una delle poche malattie tabellate, senza quindi gravarlo ulteriormente di accertamenti o approfondimenti clinici oltremodo specialistici e quindi non sempre ma anzi di difficile accesso, si ritiene che tale approccio debba essere rivisto non potendosi applicare, in senso letterale, l’art. 53» • (C. Cortucci et al., X Convegno di Medicina Legale Previdenziale, Rimini 2014) • L’art. 53 va interpretato? 9 • «In altri termini, nell’epoca di introduzione dell’articolo, poteva dirsi “accettabile” la richiesta all’assicurato ed al suo medico certificatore, per lo più il suo curante, di una relazione sui sintomi, posto che se essa fosse stata idonea ad inquadrare una delle poche malattie tabellate diveniva compito dell’Istituto sovvertire l’onere probatorio: in tal senso può forse interpretarsi l’assenza, nel tenore letterale dell’articolo, di ogni riferimento ad una formulazione di “diagnosi”, pur essendo evidente, richiedendosi comunque un certificato medico, la necessità di una valutazione medica la quale era ritenuta in ogni caso fase propedeutica necessaria nell’apportare elementi di obiettività, secondo i mezzi comuni disponibili.» • (C. Cortucci et al., X Convegno di Medicina Legale Previdenziale, Rimini 2014) L’art. 53 va interpretato? 10 11 Risulta comunque indiscusso «I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie» 12 Il 5SS È il modello di certificato di malattia professionale, che ha subito varie modificazioni nel tempo Speriamo che sia questa la segnalazione giusta …. 13 14 Art. 139 T.U. È obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità. La denuncia deve essere fatta all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette copia all'Ufficio del medico provinciale. I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni . Se la contravvenzione è stata commessa dal medico di fabbrica previsto dall'art. 33 D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 , contenente norme generali per l'igiene del lavoro, la pena è dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da lire un milione (€ 516) a lire cinque milioni (€ 2582). 15 DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 1994, n. 758 Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro. (GU n.21 del 26-1-1995 - Suppl. Ordinario n. 9 ) 46. L'art. 139 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è così modificato: a) nel terzo comma, le parole: "con l'ammenda da lire 4.000 a lire 12.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni"; b) nel quarto comma, le parole: "l'ammenda e' da lire 24.000 a lire 120.000" sono sostituite dalle seguenti: "la pena e' dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni". 16 Art. 139 Non è necessario che il soggetto sia assicurato con l’INAIL o con un’altra assicurazione pubblica per fare la denuncia segnalazione. È sufficiente che la patologia rivesta carattere professionale e sia contenuta nell’elenco. • Art. 10. Malattie professionali 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è costituita una commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 e delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, composta da non più di quindici componenti in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero della sanità, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'Istituto superiore della sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'Istituto italiano di medicina sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'INAIL, dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), nonché delle Aziende sanitarie locali (ASL) su designazione dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Con il medesimo decreto vengono stabilite la composizione e le norne di funzionamento della commissione stessa. 2. Per l'espletamento della sua attività la commissione si può avvalere della collaborazione di istituti ed enti di ricerca. 3. Alla modifica e all'integrazione delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, si fa luogo, su proposta della commissione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative. 4. Fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale, l'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 del testo unico conterrà anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico. Gli aggiornamenti dell'elenco sono effettuati con cadenza annuale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della commissione di cui al comma 1. La trasmissione della copia della denuncia di cui all'articolo 139, comma 2, del testo unico e successive modificazioni e integrazioni, è effettuata, oltre che alla azienda sanitaria locale, anche alla sede dell'istituto assicuratore competente per territorio. 5. Ai fini del presente articolo, è istituito, presso la banca dati INAIL, il registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate. Al registro possono accedere, in ragione della specificità di ruolo e competenza e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, oltre la commissione di cui al comma 1, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le direzioni provinciali del lavoro e gli altri soggetti pubblici cui, per legge o regolamento, sono attribuiti compiti in materia di protezione della salute e di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. 17 4. Fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale, l'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 del testo unico conterrà anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico. Gli aggiornamenti dell'elenco sono effettuati con cadenza annuale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della commissione di cui al comma 1. La trasmissione della copia della denuncia di cui all'articolo 139, comma 2, del testo unico e successive modificazioni e integrazioni, è effettuata, oltre che alla azienda sanitaria locale, anche alla sede dell'istituto assicuratore competente per territorio. 5. Ai fini del presente articolo, è istituito, presso la banca dati INAIL, il registro nazionale delle malattie causate 18 dal lavoro ovvero ad esso correlate. … Il Registro Nazionale Malattie Professionali (RNMP) Ai fini del presente articolo, è istituito, presso la banca dati INAIL, il registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate. Al registro possono accedere … oltre la commissione di cui al comma 1, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le direzioni provinciali del lavoro e gli altri soggetti pubblici cui, per legge o regolamento, sono attribuiti compiti in materia di protezione della salute e di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. 19 Dall’art. 10 d. lgs. 38/2000 «Gli aggiornamenti dell'elenco sono effettuati con cadenza annuale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della commissione di cui al comma 1» L’ultimo aggiornamento: DM 10 giugno 2014, pubblicato in G.U. 212 del 12 settembre 2014 20 Lettera INAIL del 22 settembre 2014 Motivi delle difficoltà per la piena operatività del RNMP: 1) scarsa conoscenza dell'obbligo di denuncia/segnalazione 2) complessità del flusso 3) carenza di specifica e unica modulistica obbligatoria 21 Segnalazioni da parte di medici esterni - aumentata - non significativa e comunque non sufficiente 22 Nell'ultimo quinquennio, in media 6.800 segnalazioni/anno 44.700 denunce/anno 23 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 segnalazioni denunce IL NUOVO 5 SS BIS Può essere considerato equivalente alla denuncia/segnalazione Permette di ricondurre le patologie denunciate all’elenco di cui al DM 10 giugno 2014 È disponibile sulla sezione «modulistica» del portale INAIL http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/ groups/internet/documents/document/ucm _087308.pdf 25 26 Marco Roggi Arezzo 3 ottobre 2014 29/09/14 27 28 Marco Roggi Arezzo 3 ottobre 2014 29/09/14 29 Marco Roggi Arezzo 3 ottobre 2014 29/09/14 • Solo per le malattie professionali in soggetti tutelati dall’INAIL • Non risolve il problema dell’invio alla ASL e alla Direzione provinciale del lavoro Due limiti 30 Ma ... 31 Male ma si legge 32 33 34