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


Organismi giuridici per la produzione di beni
o servizi socialmente utili;
I beni o servizi non costituiscono fonte di
reddito;
Divieto di distribuzione degli utili (nondistribution constraint).
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NON
DISTRIBUZIONE
DI UTILI
MANCATO
CONSEGUIMENTO DI
UTILI
≠
Equilibrio tra
ECONOMICITA’ DELLA GESTIONE
&
RESPONSABILITA’ SOCIALE
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TIPOLOGIA
FONTI NORMATIVE
Associazioni riconosciute
Codice Civile – artt. 14 – 35
Associazioni non riconosciute
Codice Civile – artt. 36 – 42
Fondazioni
Codice Civile – artt. 14 – 35
Comitati
Codice Civile – artt. 36 - 42
Impresa sociale
D.Lgs. 24/3/2006 n. 155
Cooperative sociali
L. 8/11/1991 n. 381 e L. 52/1992
Organizzazioni non governative
L. 16/12/1987 n. 49
Organizzazioni di volontariato
L. 11/8/1991 n. 266
Onlus
D.Lgs. 4/12/1997 n. 460
Associazioni di promozione sociale
L. 7/12/2000 n. 383
Enti ecclesiastici
Artt. 18 e ss. Costituzione;
L. 20/5/1985 n. 222
Associazioni Sportive
L. 398/1991; art. 5 D.Lgs. 460/1997; L. 133/1999 e
L. 342/2000; art. 90 L. 289/2002 modificato dalla
L. 128/2004
Circoli Aziendali (CRAL)
L. 20/5/1970 n. 300, art. 11 (statuto dei lavoratori)
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DISCIPLINA CIVILISTICA
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

ATTO COSTITUTIVO (espressione della volontà associativa delle parti)
STATUTO (regole di organizzazione e funzionamento)
Contenuto obbligatorio ex art. 16 c.c.
a)
b)
Denominazione dell’ente;
Scopo sociale: perseguimento bisogni ideali degli associati, anche
attraverso
attività
commerciale,
purché
strumentale
al
raggiungimento dello scopo sociale;
c) Patrimonio: conferimenti degli associati (dal 1997 possono
confluirvi anche beni immobili, eredità, legati o donazioni;
d) Sede;
e) Norme sul funzionamento e amministrazione: diritti e obblighi
degli associati;
f) Condizioni (requisiti) per l’ammissione degli associati;
Possono essere indicate, inoltre:
a) Norme relative all’estinzione dell’ente;
b) Disposizioni relative alla devoluzione del patrimonio.
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- Autonomia patrimoniale: patrimonio dell’associazione è
autonomo e distinto da quello di associati e amministratori;
- Limitazione delle responsabilità degli amministratori per le
obbligazioni assunte per conto dell’associazione.
Istanza presentata alternativamente:
a) alle Province Autonome o alle Regioni a Statuto Ordinario, se
l’associazione opera nelle materie attribuite dallo Stato alle Province
Autonome o alle Regioni, ex art. 14 D.P.R. 616/1977, oppure le finalità
statutarie si svolgono nell’ambito dei una sola Regione;
b) alle Prefetture, se gli enti operano in materie di competenza statale o
esercitano l’attività nell’ambito di più Regioni.
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ITER DI RICONOSCIMENTO
Riconoscimento
nazionale
Presentazione
domanda
Prefettura
Riconoscimento
Regionale
Presidenza giunta
regionale
Entro 120 giorni
Comunicazione di ragioni
ostative o richiesta di
documenti integrativi
Iscrizione registro
persone giuridiche
CONTROLLO SU:
- Scopo (lecito e possibile)
- Patrimonio (adeguato
alla realizzazione dello
scopo)
Entro 30 giorni
Dopo 30 giorni
Diniego d’iscrizione
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Possibilità di presentare
memorie e documenti
aggiuntivi
In mancanza di comunicazione e
d’iscrizione opera il principio del
silenzio rifiuto
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CONTENUTO DELLA DOMANDA:
1) Istanza sottoscritta dal legale rappresentante;
2) n. 2 copie autentiche di atto costitutivo e statuto, di cui una in
bollo;
3) Relazione illustrativa, in duplice copia, sull’attività svolta e/o su
quella che l’ente intende svolgere, sottoscritta dal legale
rappresentante;
4) Relazione, in duplice copia, sulla situazione economico-finanziaria,
corredata da perizia giurata, in caso di beni immobili, e da
attestazione bancaria relativa ai beni patrimoniali mobiliari,
sottoscritta dal legale rappresentante;
5) n. 2 copie dei bilanci e dei conti consuntivi approvati negli ultimi 3
anni e nel periodo precedente la presentazione dell’istanza, se
l’istituzione ha già operato come ente non riconosciuto;
6) Elenco dei componenti degli organi direttivi dell’ente, sottoscritto
dal Presidente, compreso il collegio dei revisori, con indicazione del
numero dei soci.
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STRUTTURA
ORGANIZZATIVA
ORGANI
NECESSARI
ASSEMBLEA
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ORGANO
AMMINISTRATIVO
ORGANI
FACOLTATIVI
ORGANO DI
CONTROLLO
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_ Composta dagli associati;
- Funzione: formare la volontà dell’associazione nelle
materie riservatele dalla legge o dall’atto costitutivo.
- Metodo collegiale; Principio Maggioritario; 1 testa 1
voto.
È convocata dagli amministratori, ex art. 20 c.c.:
- Almeno 1 volta l’anno per l’approvazione del bilancio;
- Quando se ne ravvisi la necessità;
- Su richiesta motivata di almeno 1/10 degli associati.
Sono di competenza dell’assemblea le delibere riguardanti:
- Approvazione del bilancio (art. 20 c.c.);
- Modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto (art. 21, c.2, c.c.);
- Scioglimento e devoluzione del patrimonio (art. 21, c.3, c.c.);
- Nomina e revoca degli amministratori;
- Azione di responsabilità contro gli amministratori (art. 22 c.c.);
- Esclusione degli associati (art. 24, c.3, c.c.).
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Convocazioni
Quorum
Prima convocazione
Maggioranza dei voti e presenza di almeno la
metà degli associati.
Seconda convocazione
Maggioranza dei voti, qualunque sia il numero
degli intervenuti.
Deliberazioni particolari
Quorum
Approvazione del bilancio
Gli amministratori non hanno diritto di voto
Responsabilità degli
amministratori
Gli amministratori non hanno diritto di voto
Modifiche atto costitutivo e statuto
Quorum costitutivo: almeno ¾ degli associati
Quorum deliberativo: maggioranza dei presenti
(salvo diversa disposizione statutaria)
Scioglimento dell’associazione e
devoluzione del patrimonio
Quorum deliberativo: almeno ¾ degli associati
Art. 23 c.c.: Sono annullabili, su istanza degli organi dell’associazione, di qualunque
interessato o da parte di un PM, le deliberazioni assembleari contrarie:
- Alla legge
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- all’atto costitutivo
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- allo statuto
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




Amministratore unico o CdA;
Carica espressamente accettata e non illimitata;
Responsabilità verso l’associazione secondo le norme sul mandato;
In caso di CdA: lo statuto deve stabilire se gli amministratori sono
tenuti ad operare congiuntamente o disgiuntamente, oppure
collegialmente secondo il principio maggioritario;
L’amministratore è esonerato dalla responsabilità quando non abbia
partecipato all’atto che ha cagionato il danno, salvo il caso in cui,
essendo a conoscenza dell’atto che si stava per compiere, non ha
manifestato il proprio dissenso prima del suo compimento (art. 18 c.c.).
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RECESSO DELL’ASSOCIATO (art. 24 c.c.)
-
L’associato può sempre recedere dall’associazione, salvo che non abbia assunto
l’obbligo di farne parte a tempo indeterminato;
- Dichiarazione di recesso comunicata agli amministratori, per iscritto;
- Efficacia con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta ameno 3 mesi prima
della fine dell’anno stesso;
- L’associato receduto non ha diritto alla restituzione della quota e dei contributi
versati, in quanto il patrimonio non può essere devoluto ai soci.
ESCLUSIONE DELL’ASSOCIATO (art. 24 c.c.)
- Esclusione deliberata dall’assemblea in presenza di gravi e fondati motivi;
- Possibilità, per l’associato, di ricorso all’autorità giudiziaria entro 6 mesi dalla
data di notifica della deliberazione di esclusione.
- L’associato escluso non ha diritto alla restituzione dei contributi versati.
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L’associazione si estingue per:
- Le cause previste dall’atto costitutivo;
- Raggiungimento dello scopo o impossibilità di conseguirlo;
- Venir meno di tutti gli associati;
- Delibera assembleare di scioglimento.
PATRIMONIO:
- Utilizzato per il soddisfacimento dei creditori;
- Residuo devoluto in base alle previsioni statutarie;
- In assenza di esplicita previsione statutaria l’autorità governativa lo devolverà
ad associazioni con scopi similari.
N.B. IL PATRIMONIO NON PUO’ ESSERE SUDDIVISO TRA I SOCI
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DISCIPLINA CIVILISTICA
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Accordo tra associati, definito
CONTRATTO di ASSOCIAZIONE o
ATTO COSTITUTIVO

Atto costitutivo registrato presso l’ufficio dell’AE (n.2 copie statuto e

NON è richiesta una forma particolare (forma scritta, verbale o tramite


atto costitutivo, in bollo, + versamento imposta di registro tramite modello
F23);
comportamenti concludenti);
Forma scritta NECESSARIA se all’associazione vengono apportati
beni immobili in proprietà o godimento per un periodo
indeterminato o superiore a 9 anni;
Forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata
NECESSARIA nel caso di adozione di regimi tributari agevolati (ex
art. 148, D.P.R. 22/12/1986, n. 917).
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


SIMULTANEA: Un gruppo di persone si riunisce in
assemblea e determina, con la redazione di statuto e atto
costitutivo, la costituzione dell’associazione;
SUCCESSIVA: L’associazione non riconosciuta è costituita
in 2 momenti distinti: a) Divulgazione del programma e
raccolta delle adesioni; b) Convocazione dell’assemblea
per la redazione e approvazione dell’atto costitutivo e
dello statuto;
PER ADESIONE: L’approvazione di atto costitutivo e
statuto è concomitante all’adesione all’associazione.
- Denominazione;
- Sede;
CONTENUTO MINIMO DELLO
STATUTO
- Scopo: non lucrativo, indicato con chiarezza e
precisione;
- Condizioni di ammissione;
- Regole sull’ordinamento interno e amministrazione;
- Fondo comune;
- Scioglimento e liquidazione: si fa riferimento alle
norme previste per le associazioni riconosciute.
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- Contributi degli associati
- Beni con gli stessi acquistati (anche immobili,
partecipazioni, ecc.)
- Proventi per prestazione di servizi a associati o
terzi, ecc.
Art. 37 c.c. – Gli associati non possono richiedere:
 La divisione del fondo comune;
 La restituzione della quota in caso di recesso o esclusione.
N. B. PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI RISPONDE L’ASSOCIAZIONE CON IL PROPRIO
FONDO COMUNE E ILLIMITATAMENTE E SOLIDALMENTE COLORO CHE HANNO
AGITO IN NOME E PER CONTO DELL’ASSOCIAZIONE
N. B. I creditori :
- SOCIALI possono rivalersi sul fondo comune o sul patrimonio del soggetto che ha
agito in nome e per conto dell’associazione;
- PERSONALI dell’associato non possono rivalersi sul fondo comune.
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Disciplinata da atto interno (nella pratica si applicano le disposizioni
previste per le associazioni riconosciute)
ASSEMBLEA
Competenze, modalità di convocazione e di deliberazione sono stabilite nello
statuto (in caso contrario cfr. ass. riconosciute)
CONSIGLIO
DIRETTIVO
Nominato dall’assemblea ordinaria; Carica solitamente triennale; Funzionamento
disciplinato dallo statuto;
Compie tutti gli atti opportuni per dare esecuzione alle delibere assembleari;
delibera, inoltre, su:
a) Nomina del Presidente (legale rappresentante dell’associazione);
b) Ammissione, recesso, esclusione degli associati;
c) Stipulazione di contratti con collaboratori, ecc.
COLLEGIO DEI
REVISORI
Organo non obbligatorio, nominato dall’assemblea, con il compito di controllo
sulla tenuta della contabilità, sull’amministrazione e sulla tenuta dei libri sociali e
registri contabili. Composizione e attività sono disciplinate nello statuto.
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LIBRI SOCIALI: Il legislatore non prevede obblighi, anche se, ai fini di una
corretta amministrazione si consiglia di tenere:
 LIBRO DEGLI ASSOCIATI
 LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
 LIBRO VERBALI DELLE ASSEBLEE DEGLI ASSOCIATI
 LIBRO VERBALI DEI REVISORI
N. B. Per quanto non esplicitamente previsto dal codice civile per le
associazioni non riconosciute sono applicabili le disposizioni relative alle
associazioni riconosciute
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ASSOCIAZIONI
NON
RICONOSCIUTE
RICONOSCIUTE
Autonomia
patrimoniale
perfetta
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Responsabilità
limitata
Autonomia
patrimoniale
imperfetta
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Responsabilità di
coloro che
hanno agito
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CONTRATTO
ASSOCIAZIONI
RICONOSCIUTE
ASSOCIAZIONI NON
RICONOSCIUTE
Atto pubblico
Non sono previste
forme particolari
Indicazioni richieste
dall’art. 16 c.c.
Indicazioni richieste
dall’art. 36 c.c.
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27/11/2008
DISCIPLINA CIVILISTICA
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27/11/2008
- ATTO PUBBLICO
- TESTAMENTO


Atto costitutivo: negozio unilaterale che si perfeziona con la volontà del fondatore
Statuto: disciplina struttura e funzionamento dell’ente
art. 16 c.c.
CONTENUTO:
- denominazione;
- sede;
- scopo;
- patrimonio;
- norme su ordinamento e amministrazione;
- modalità di erogazione delle rendite o delle prestazioni a terzi;
- nome su: estinzione, devoluzione del patrimonio, trasformazione.
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27/11/2008

REGIONALE: la fondazione opera nell’ambito di una sola
Regione o in una delle materie trasferite dallo Stato alle
Regioni;
 NAZIONALE: la fondazione opera nell’ambito di più regioni o
nelle materie di competenza statale.
ITER ANALOGO A QUELLO PREVISTO PER LE ASSOCIAZIONI
N.B. In seguito alla destinazione ad uno scopo del patrimonio e ottenuto
il riconoscimento della personalità giuridica, il negozio di fondazione
sfugge alla disponibilità del fondatore. Dunque né atto costituito né
statuto possono essere modificati nei loro elementi originari, salvo i casi
nei quali è competente l’autorità governativa (scioglimento e nomina del
commissario
straordinario;
coordinamento
e
unificazione
di
amministrazione di più fondazioni; trasformazione della fondazione).
Dott. Comm. Orietta Zagaglia
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27/11/2008
Lo scopo deve avere carattere di
pubblica
utilità,
perseguibile
attraverso qualsiasi attività idonea,
anche di tipo economico.
PATRIMONIO
 Per l’importanza che esso riveste all’interno della fondazione, si tende
ad identificare l’ente con i beni di cui è dotato, in quanto il patrimonio è il
mezzo di realizzazione dello scopo.
 L’entità deve essere commisurata alle risorse necessarie per il
conseguimento dello scopo.
 La destinazione del patrimonio può essere modificata solo dall’autorità
giudiziaria.
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
Mancanza di organizzazione a base personale per
l’inesistenza di un’assemblea degli associati che esprima la
volontà dell’ente.
STRUTTURA
ORGANIZZATIVA
ORGANO
NECESSARIO
ORGANI
FACOLTATIVI
Organo
Amministrativo
Organi di
Controllo
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

Potere di gestione del patrimonio della fondazione nel
rispetto dello scopo stabilito dal fondatore
Amministratore unico o CdA (il fondatore può designare la persona o
le persone cui spetta la carica di amministratore o riservare la carica a se
stesso, anche a vita)


Persone fisiche o Persone giuridiche
(in quest’ultimo caso gli
amministratori effettivi sono gli amministratori della persona giuridica)
Controllo di legittimità da parte dell’autorità governativa sulle
eventuali violazioni di legge o statuto commesse dagli
amministratori (art. 25 c.c.)
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L’autorità governativa:
- Nomina e sostituisce gli amministratori quando le disposizioni
contenute nell’atto di fondazione non possono attuarsi;
- Annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo le
deliberazioni contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione,
ordine pubblico e buon costume;
- Può sciogliere il consiglio di amministrazione e nominare un
commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano
in conformità dello statuto e dello scopo della fondazione o della
legge;
- Può modificare radicalmente l’atto costitutivo, stabilendo:
1. il coordinamento dell’attività di più fondazioni tramite
delimitazione delle aree geografiche o distinzione delle categorie dei
beneficiari di ciascuna (art. 26 c.c.);
2. l’unificazione dell’amministrazione di più fondazioni per eliminare
spese superflue e gravose (art. 26 c.c.);
3. la trasformazione dell’ente quando lo scopo è esaurito o divenuto
impossibile o di scarsa utilità o il patrimonio è divenuto insufficiente
(art. 28 c.c.)
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La fondazione si estingue quando si realizzano le
cause previste dall’atto costitutivo e dallo statuto
ALTRE CAUSE DI ESTINZIONE
- Raggiungimento dello scopo
- Impossibilità di conseguirlo
- Estinzione dichiarata dall’autorità giudiziaria competente su
istanza di qualunque interessato o d’ufficio
- FASE DI LIQUIDAZIONE: il Presidente del Tribunale nomina i liquidatori
che operano sotto la sua diretta sorveglianza
- DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO: i beni residui dopo la chiusura della
liquidazione sono devoluti secondo le disposizioni dell’atto costitutivo
o dello statuto. In mancanza di disposizioni vi provvede l’autorità
governativa.
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27/11/2008
DISCIPLINA CIVILISTICA
Dott. Comm. Orietta Zagaglia
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27/11/2008





Struttura chiusa del rapporto: lo scopo deve essere raggiunto
da un gruppo ristretto di persone
Scopo: di interesse collettivo, non a vantaggio dei promotori
Durata: limitata, poiché il comitato si scioglie al raggiungimento
dello scopo, salvo il caso in cui ne assuma un altro
Patrimonio: è formato dalla raccolta pubblica di fondi, non da
apporti dei membri. I sottoscrittori sono coloro che aderiscono
al programma promosso dal comitato offrendo i propri
contributi
Disciplina della responsabilità: i membri del comitato sono
solidalmente e personalmente responsabili per le obbligazioni
da esso assunte
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Negozio plurilaterale con comunione
di scopo, a titolo gratuito

Atto stipulato in qualunque forma:
- Atto pubblico o scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata
sono necessari per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per gli
enti non profit;
- Atto pubblico necessario per ottenere il riconoscimento della personalità
giuridica.

Operativamente si articola in 2 fasi:
- I promotori annunciano al pubblico lo scopo da perseguire ed invitano ad
effettuare offerte di denaro (oblazioni) o di altri beni;
- I fondi raccolti vengono destinati allo scopo annunciato.
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STRUTTURA
ORGANIZZATIVA
ASSEMBLEA
Composta dai
membri del
comitato
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PRESIDENTE
ORGANIZZATORI
Prende le decisioni per
l’attuazione dello
scopo comune
Eseguono le delibere
assembleari (come gli
amministratori nelle
associazioni)
Organo facoltativo
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Ha la
rappresentanza
del comitato
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ORGANIZZATORI



Provvedono alla conservazione e destinazione dei fondi raccolti;
Rispondono personalmente e solidalmente del proprio operato (art. 40
c.c.);
Possono disporre dei fondi SOLO per la realizzazione dello scopo.
FONDI
 Se i fondi raccolti non sono sufficienti al raggiungimento dello scopo o
questo non sia più attuabile o, raggiunto lo scopo si abbia un residuo di
fondi, la devoluzione dei beni originariamente accordata può essere
modificata.
 La destinazione non può essere modificata per volontà dei promotori o
degli organizzatori, ma solo con provvedimento dell’autorità governativa
(o regionale).
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
Quando le risorse raccolte per sottoscrizione pubblica sono
sufficienti, i promotori possono chiedere il riconoscimento
della personalità giuridica
FONDAZIONE

Quando il riconoscimento non viene richiesto o non viene
concesso, i componenti del comitato assumo responsabilità
illimitata e solidale per le obbligazioni sorte (art. 41 c.c.)
ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE
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DISCIPLINA EX LEGGE 266/1991
(legge quadro sul volontariato)
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ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
L’attività di volontariato
quella prestata:
Soggetti collettivi
costituiti al fine di
svolgere l’attività
di volontariato
è
- personalmente;
- spontaneamente;
- gratuitamente;
- senza fini di lucro;
- esclusivamente per fini di
solidarietà.
SETTORI DI ATTIVITA’:
1. AREA SOCIO-ASSISTENZIALE SANITARIA;
2. AREA CIVILE (protezione civile, protezione dei diritti della persona, tutela e
valorizzazione dell’ambiente, protezione del paesaggio e della natura;
3. AREA CULTURALE (tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio
storico e artistico, educazione, attività ricreativa turistica e sportiva.
Dott. Comm. Orietta Zagaglia
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27/11/2008
Forma giuridica scelta liberamente ma
compatibile con lo scopo solidaristico
(enti del libro I c.c., in particolare
associazioni).




Scrittura privata registrata necessaria per ottenere l’iscrizione al
Registro del volontariato, istituito presso le Regioni e Province
autonome.
L’iscrizione nel Registro del volontariato è condizione necessaria per
l’accesso ai contributi pubblici, stipulare convenzioni con lo Stato e
beneficiare delle agevolazioni fiscali.
Hanno diritto all’iscrizione le OdV che abbiano i requisiti ex art. 3 L.
266/1991 e che alleghino all’istanza di iscrizione la copia dell’atto
costitutivo e dello statuto.
Contro il provvedimento di diniego e contro il provvedimento di
cancellazione dal registro è ammesso ricorso al Tar nel termine di 30
giorni dalla sua comunicazione. Il Tar decide in Camera di consiglio
entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso.
La decisione del Tar è appellabile al Consiglio di Stato, entro 30
giorni dalla notifica.
Dott. Comm. Orietta Zagaglia
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27/11/2008
L’atto costitutivo, oltre a quanto disposto dal codice civile con
riferimento alla forma giuridica assunta dalla OdV, deve prevedere
espressamente:
 l’assenza di fini di lucro;
 la democraticità della struttura;
 l’elettività delle cariche associative e la loro gratuità;
 la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
 i criteri di ammissione e di esclusione, diritti e obblighi degli
aderenti;
 l’obbligo di formazione del bilancio e le modalità di approvazione
dello stesso;
 la devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento, cessazione o
estinzione, ad altre organizzazioni di volontariato.
Dott. Comm. Orietta Zagaglia
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


ASSEMBLEA
Organo sovrano a cui partecipano tutti gli aderenti.
L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno per
l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e delibera con le
maggioranze stabilite nello statuto.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell’atto
costitutivo e dello statuto.
ORGANO ESECUTIVO
Nelle OdV a larga base sociale le decisioni prese dall’assemblea
vengono eseguite da un organo più ristretto, eletto dalla stessa
assemblea.
PRESIDENTE
E’ responsabile dell’organizzazione; stipula convenzioni tra l’OdV e
altri soggetti (Comuni, Province, Regioni).
E’ il legale rappresentante dell’OdV.
Dott. Comm. Orietta Zagaglia
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Contributi degli aderenti
Contributi di privati
Contributi dello Stato, enti o istituzioni pubbliche finalizzati al
sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
Contributi di organismi internazionali
Donazioni e lasciti testamentari
Rimborsi derivanti da convenzioni*
Entrate da attività commerciali e produttive marginali (art. 5 l.
266/1991)
Marginalità dell’attività commerciale rispetto
a quella istituzionale (D.M. 25/5/1995)
* CONVENZIONE: Strumento contrattuale che si conclude mediante trattativa
privata con il quale la PA affida la gestione di determinati servizi a soggetti non
profit. Possono accedere a tale strumento le OdV costituite ai sensi della legge
266/91, iscritte da almeno 6 mesi nei registri obbligatori tenuti dalle Regioni o
Province autonome e che dimostrino attitudine e capacità operativa (art. 7 l.266/91)
Dott. Comm. Orietta Zagaglia
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Attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà
svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a
campagne di sensibilizzazione pubblica verso fini istituzionali
dell’OdV;
Attività di vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito a fini di
sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente
dall’organizzazione senza alcun intermediario;
Attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di
raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
Cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, purché la
vendita dei prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione
senza alcun intermediario;
Attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità
istituzionali, non riconducibili nell’ambito applicato dell’art. 111,
comma 3, D.P.R. 917/1986, verso pagamento di corrispettivi
specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.
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Ente presieduto dal Ministero per gli affari sociali composto:
- Da 10 rappresentanti delle organizzazioni e federazioni di volontariato
operanti in almeno 6 regioni;
- Da 2 esperti e 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
COMPITI:
1. Provvedere al censimento delle OdV e alla diffusione della conoscenza delle
attività da esse svolte;
2. Promuovere ricerche e studi in Italia e all’estero;
3. Fornire ogni elemento utile per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
4. Approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti
locali, da OdV iscritte nei Registri istituiti dalle Regioni e Province autonome per
far fronte ad emergenze sociali e per favorire l’applicazione di metodologie di
intervento particolarmente avanzate. A tale proposito è stato istituito il Fondo
per il Volontariato presso il Dipartimento per gli affari sociali;
5. Offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche dati
nei settori di competenza;
SEGUE
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6. Pubblicare un rapporto biennale sull’andamento del fenomeno e sullo stato
di attuazione delle normative regionali e nazionali;
7. Sostenere, anche con la collaborazione delle Regioni, iniziative di
formazione ed aggiornamento per la prestazione di servizi;
8. Pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre
iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l’attività di
volontariato;
9. Promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del
volontariato alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e
gli operatori interessati.
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IMPOSTE DIRETTE
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Qualificazione
fiscale dell’ente
Ente commerciale
Ente non commerciale
Attività principale o
esclusiva
Commerciale
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Non commerciale
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Enti residenti
Atto costitutivo in forma
di atto pubblico, scrittura
privata autenticata o
registrata
Enti non residenti
L’oggetto esclusivo o
principale è
determinato in base
all’attività
effettivamente svolta
(art. 73, c. 5 Tuir)
L’oggetto esclusivo o
principale è
determinato in base al
contenuto di tale
documento
(art. 73, c. 4 Tuir)
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Produttiva di REDDITO D’IMPRESA
Sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali.
Per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione
abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 c.c., e delle
attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 32 che eccedono i limiti
ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d’impresa.
Sono inoltre considerati redditi d’impresa:
a) i redditi derivanti dall’esercizio di attività organizzate in forma di impresa
dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art. 2195 c.c.;
b) i redditi derivanti dall’attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline,
laghi, stagni e altre acque interne;
c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall’esercizio delle attività agricole di
cui all’art. 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome
collettivo e in accomandita semplice, nonché alle stabili organizzazioni di
persone fisiche non residenti esercenti attività d’impresa.
Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività
commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate
nel presente articolo.
Dott. Comm. Orietta Zagaglia
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27/11/2008
Gli enti che, nel perseguimento delle loro finalità, svolgono un’attività
d’impresa sono tenuti ai seguenti ulteriori adempimenti:
CARATTERISTICHE DELL’ENTE
TIPO DI ISCRIZIONE
NOTE
L’ente
svolge
un’attività
economica
riconducibile
all’art. 2195 c.c., in via
accessoria rispetto a quella
istituzionale
L’ente è tenuto all’obbligo di
denuncia al REA. L’iscrizione
(Mod. R) deve avvenire entro
30
giorni
dall’avvio
dell’attività economica, e non
dalla costituzione dell’ente.
Il REA è una sezione del
Registro Imprese e raccoglie,
con finalità documentali e
statistiche, l’iscrizione da
parte di soggetti collettivi
che
svolgono
un’attività
economica non in forma
d’impresa.
L’ente
svolge
un’attività
economica
riconducibile
all’art. 2195 c.c., in via
esclusiva.
L’ente è considerato una
impresa commerciale e come
tale assoggettato all’obbligo
di iscrizione nella sezione
ordinaria del registro delle
imprese.
Di regola l’iscrizione nel
registro delle imprese ha
efficacia
dichiarativa,
nel
senso che i fatti e gli atti
soggetti a iscrizione ed
iscritti sono opponibili a
chiunque e lo sono dal
momento
della
loro
registrazione.
Dott. Comm. Orietta Zagaglia
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Perdita della qualifica di
ente non commerciale
Qualora venga esercitata
prevalentemente attività
commerciale
Per
un
intero
periodo d’imposta
INDICATORI DI COMMERCIALITA’ (art. 149, c. 2 Tuir)
1. prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale (materiali immateriali e
finanziarie), al netto degli ammortamenti, rispetto agli investimenti relativi alle attività
istituzionali e decommercializzate dal legislatore fiscale.
2. prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o
prestazioni afferenti le attività istituzionali;
3. prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali
(contributi, sovvenzioni, liberalità e quote associative). Dal raffronto vanno esclusi i contributi
percepiti per lo svolgimento di attività aventi finalità sociale in regime di convenzione o
accreditamento; detti contributi, infatti, non concorrono alla formazione del reddito degli enti
non commerciali ai sensi dell’art. 143, comma 3, del Tuir;
4. prevalenza delle componenti negative inerenti all’attività commerciale rispetto alle restanti
spese.
Il verificarsi di una o più delle suddette ipotesi NON comporta l’automatico
mutamento della qualifica, ma è significativo ai fini della formulazione di
un giudizio sulla natura dell’attività effettivamente esercitata.
Dott. Comm. Orietta Zagaglia
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27/11/2008
“Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d’imposta in
cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e
comporta l’obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del
patrimonio dell’ente nell’inventario di cui all’art. 15 del d.P.R. del 29
settembre 1973, n. 600.
L’iscrizione nell’inventario deve essere effettuata entro sessanta
giorni dall’inizio del periodo d’imposta in cui ha effetto il
mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al d.P.R. 23 dicembre
1974, n. 689”.
La norma vuole costringere ogni ente ad operare fin
dall’inizio del periodo d’imposta una accurata
valutazione prospettica della propria attività, ai fini
della corretta qualificazione tributaria
Dott. Comm. Orietta Zagaglia
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27/11/2008
Ente commerciale
Ente non commerciale
Determinazione reddito
complessivo
Il reddito, da qualunque fonte
provenga, è considerato
reddito d’impresa e si
determina apportando al
risultato economico le
variazioni in aumento e in
diminuzione previste dalla
normativa fiscale
(art. 81 e ss. Tuir)
Dott. Comm. Orietta Zagaglia
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Il reddito complessivo è
costituito dalla somma delle
singole categorie di reddito
(redditi d’impresa, di capitale,
fondiari e diversi) determinate
secondo la normativa Irpef
(art. 143 e ss. Tuir)
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Il reddito complessivo, da assoggettare ad IRES, è dato dalla somma tra redditi fondiari,
redditi da capitale, redditi d’impresa e redditi diversi, determinati secondo le norme
previste dalla disciplina dell’IRPEF.
NON si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti
nell’articolo 2195 del codice civile, rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente
senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i
costi di diretta imputazione.
NON sono tassabili:
 i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate
occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai
sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione;
 i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo
svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all’art. 8, c. 7, d.lgs.
30/12/1992, n. 502, come sostituito dall’art. 9, c. 1, lettera g), d.lgs. 7/12/1993, n.
517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli
enti stessi.
Non rilevano né il luogo di produzione, né la destinazione dei redditi.
Non concorrono alla formazione del reddito complessivo della fondazione i redditi esenti
da imposta, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva.
Dott. Comm. Orietta Zagaglia
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Le prestazioni di servizi rese da ente non
commerciale NON si considerano commerciali a
condizione che:
•non rientrino tra le attività indicate nell’art. 2195;
•siano rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente;
•siano rese senza specifica organizzazione;
•i corrispettivi relativi non eccedano i costi di diretta imputazione
Per gli enti non commerciali non è l’organizzazione in
forma d’impresa che determina la natura commerciale
delle prestazioni di servizi “gestite a pareggio”, bensì il
fatto che siano svolte con una organizzazione ad hoc
Dott. Comm. Orietta Zagaglia
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Raccolte pubbliche di fondi
senza cessione di beni
Raccolte pubbliche di fondi
con cessione di beni
L’attività è non economica e
quindi, in ogni caso, non
commerciale.
L’attività non è commerciale solo
alle seguenti condizioni:
•si tratta di iniziative occasionali;
•la raccolta dei fondi è effettuata
in concomitanza di celebrazioni,
ricorrenze
o
campagne
di
sensibilizzazione;
•i beni ceduti per la raccolta dei
fondi sono di modico valore.
Dott. Comm. Orietta Zagaglia
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L’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle
finalità istituzionali, non è considerata commerciale .
Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi
associativi non concorrono a formare il reddito complessivo
Deroga
Si considerano effettuate nell’esercizio di attività commerciali le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi ( salvo il disposto del c. 1 dell’art. 143) agli
associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici
Si considerano corrispettivi specifici anche i contributi e le quote
supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni
alle quali danno diritto
Dott. Comm. Orietta Zagaglia
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Esclusione del carattere commerciale delle attività rese, in diretta attuazione degli
scopi istituzionali, nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti verso
pagamento di corrispettivi specifici.
ATTIVITA’ DECOMMERCIALIZZATE
- Associazioni politiche, sindacali e di
categoria
-Associazioni religiose
- Associazioni sportive dilettantistiche
- Associazioni assistenziali
- Associazioni culturali
- Associazioni di promozione sociale
- Associazioni di
formazione
scolastica della persona
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extra
1. Attività svolte in diretta attuazione degli
scopi
istituzionali,
effettuate
verso
pagamento di corrispettivi specifici nei
confronti:
- degli associati;
- di altre associazioni che svolgono la stessa
attività e che per legge, regolamento, atto
costitutivo o statuto fanno parte di un’unica
organizzazione locale o nazionale;
- dei tesserati dalle rispettive organizzazioni
nazionali
2.
Cessioni
di
proprie
pubblicazioni
prevalentemente ad associati
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le associazioni destinatarie abbiano redatto l'atto costitutivo o lo
statuto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata
autenticata o registrata;
l'atto costitutivo o lo statuto siano conformi alle clausole indicate nel
comma 8 dell'art.148, dirette a garantire la non lucratività
dell'associazione e ad evitare fenomeni elusivi
1. divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
2. obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento
per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini
di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; a tal
fine dovrà essere sentita l’Authority di cui all'articolo 3, comma 190, della
legge n. 662/96;
(segue)
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3. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative
volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa
e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di
voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
4. obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto
economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
5. eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo
di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità
dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro
ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle
convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o
rendiconti;
6. intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa
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L’art. 148 c. 4 individua le attività alle quali non si applicano le agevolazioni
previste dal c. 3 dello stesso articolo.
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cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
somministrazione di pasti;
erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito;
prestazioni di servizi portuali e aeroportuali;
gestione di spacci aziendali e di mense;
organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
pubblicità commerciale;
telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
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Tipo di attività
Regime fiscale
L’attività non è commerciale se svolta:
Prestazioni di servizi non in conformità alle finalità istituzionali dell’ente;
rientranti nell’art. 2195 c.c. a senza specifica organizzazione ;
favore dei soci e dei terzi.
dietro pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta
imputazione
L’attività non è commerciale se:
 si tratta di iniziative occasionali;
la raccolta dei fondi è effettuata in concomitanza di celebrazioni,
Le raccolte pubbliche di fondi
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 i beni eventualmente ceduti per la raccolta dei fondi sono di
modico valore.
Attività
in
regime
convenzione
o
accreditamento
di L’attività non è commerciale se:
di  ha finalità sociali;
 è svolta in conformità alle finalità istituzionali dell'ente.
Attività nei confronti dei soci
dietro pagamento di quote L’attività non è commerciale se conforme alle finalità istituzionali
associative generiche
L’attività non è commerciale alle seguenti condizioni:
 l’attività deve essere svolta in diretta attuazione degli scopi
Attività nei confronti dei soci
istituzionali,
dietro pagamento di quote
 lo statuto dell’associazione deve essere:
associative
e
corrispettivi
redatto nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o
specifici
registrata;
conforme alle clausole indicate nell’art. 148.
Dott. Comm. Orietta Zagaglia
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Tipo di attività
Cessioni di proprie pubblicazioni
Regime fiscale
L’attività non è commerciale se:

le
pubblicazioni
sono
cedute
prevalentemente ai soci
 lo statuto dell’associazione è:
redatto nella forma dell'atto pubblico o
della scrittura privata autenticata o
registrata;
conforme
alle clausole indicate
nell’art. 148.
 cessioni di beni nuovi prodotti per la Queste attività sono sempre commerciali
vendita;
 somministrazione di pasti;
 erogazione di acqua, gas, energia
elettrica e vapore;
 prestazioni alberghiere, di alloggio, di
trasporto e di deposito;
 prestazioni di servizi portuali e
aeroportuali
 gestione di spacci aziendali e di mense;
 organizzazione di viaggi e soggiorni
turistici;
 gestione di fiere ed esposizioni a
carattere commerciale;
 pubblicità commerciale;
 telecomunicazioni
e
radiodiffusioni
circolari.
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IVA
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Requisito soggettivo: l’operazione deve essere posta in essere
da un imprenditore (ai sensi dell’art. 4 del d.P.R.. 633/72)
ovvero da un lavoratore autonomo (ai sensi dell’art. 5 del
d.P.R. 633/72);
Requisito oggettivo: l’operazione deve consistere in una
cessione di beni o in una prestazione di servizi, ai sensi
rispettivamente degli artt. 2 e 3 del d.P.R. 633/72.
Requisito territoriale: l’operazione deve essere posta in
essere nell’ambito del territorio dello Stato ai sensi dell’art. 7
del d.P.R. 633/72.
Se manca uno solo dei requisiti sopra indicati l’operazione è fuori
campo IVA e, in genere, non è soggetta ad alcun obbligo.
Dott. Comm. Orietta Zagaglia
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In base all’art. 4 del d.P.R. n. 633/72, gli enti non profit diventano
soggetti passivi ai fini Iva quando svolgono (non importa se in via
prevalente o accessoria) attività commerciali od agricole.
ATTIVITA’ COMMERCIALE
ESERCITATA
Esclusiva o Principale
Accessoria
L’IVA si applica su tutte le
prestazioni di servizi e le
cessioni di beni effettuate
L’IVA si applica soltanto sulle
prestazioni di servizi e le
cessioni di beni effettuate
nell’ambito
dell’attività
commerciale
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
Attività abituale (irrilevanza per le attività occasionali);
Attività rientrante in quelle indicate all’art. 2195 c.c. (se
commerciale), 2135 c.c. (se agricola), oppure, se trattasi di
prestazione di servizi, anche non rientrante nell’ambito
dell’art. 2195 c.c., purché organizzata in forma d’impresa.
ENTE COMMERCIALE, se le attività sono
esercitate in via principale od esclusiva
ENTE NON COMMERCIALE, se le attività sono
esercitate in via accessoria
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Si considerano effettuate nell’esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte
nell’esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci,
associati o partecipanti verso il pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi
supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno
diritto, ad esclusione delle:
1. Attività svolte in diretta attuazione degli
scopi
istituzionali,
effettuate
verso
pagamento di corrispettivi specifici nei
confronti:
- degli associati;
- di altre associazioni che svolgono la stessa
attività e che per legge, regolamento, atto
costitutivo o statuto fanno parte di un’unica
organizzazione locale o nazionale;
- dei tesserati dalle rispettive organizzazioni
nazionali
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- Associazioni politiche, sindacali e di
categoria
-Associazioni religiose
- Associazioni sportive dilettantistiche
- Associazioni assistenziali
- Associazioni culturali
- Associazioni di promozione sociale
- Associazioni
di
formazione
scolastica della persona
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extra
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
le attività siano effettuate “in conformità alle finalità istituzionali”;
l'atto costitutivo o lo statuto dell’associazione sia redatto nella
forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata e contenga le clausole previste dal comma 7 dell’art. 4;
1. divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
2. obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento
per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini
di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; a tal
fine dovrà essere sentita l’Authority di cui all'articolo 3, comma 190, della
legge n. 662/96;
(segue)
Dott. Comm. Orietta Zagaglia
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27/11/2008
3. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative
volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa
e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di
voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
4. obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto
economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
5. eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo
di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità
dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro
ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle
convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o
rendiconti;
6. intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa
Dott. Comm. Orietta Zagaglia
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Cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle
associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,
culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione
extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati;
erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti;
trasporto e deposito di merci;
trasporto di persone;
organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di
alloggio;
servizi portuali e aeroportuali;
pubblicità commerciale;

telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
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File - Giorgio Gentili