Rischi e danni nel settore Turismo
Ruolo dell’Organismo bilaterale ne D. Lgs 81/08
Stresa (VB) 18-3-2015
Dott. Francesco Lembo
Direttore S.Pre.S.A.L
Andamento infortunistico nel settore alberghiero e
della ristorazione
Stresa – 18 marzo 2015
L’International Labour Office (I.L.O.), durante la giornata mondiale per la sicurezza
e la salute sul lavoro del 28-4-2013, dedicata al tema della prevenzione delle
malattie professionali ,ha tracciato il quadro globale di quella che ha definito
l’epidemia nascosta ovvero quella delle morti bianche.
I dati stimati e divulgati sono quelli di un bollettino da guerra globale
Stime dell’I.L.O.
 Il numero di vittime causate da incidenti e malattie legate al lavoro supera i due
milioni di unità (2,34 milioni di persone)
 Il numero di incidenti mortali è stato di 321.000 (14%)di cui 150.000 in itinere
 Il numero di malattie mortali è stimato pari 2.02 milioni:
dei 6300 decessi che avvengono ogni giorno: 5500 sono provocati da svariate
malattie professionali; 438.000 decessi per esposizione e contatto con
sostanze pericolose, di cui 100.000 per amianto;
 Ogni anno il numero di casi di malattie professionali non letali stimate è di
160 milioni.
Si stima che le malattie e gli incidenti sul lavoro sono responsabili della perdita
di oltre il 4% del prodotto interno lordo.
In Italia il costo degli infortuni e delle malattie professionali è stimato intorno ai
48-51 miliardi di euro.
COMUNICAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
AL
PARLAMENTO
EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI
relativa ad un quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul
lavoro 2014-2020
BRUXELLES, 6-6-2014
L’obiettivo della Commissione Europea:
garantire nell’UE, agli oltre 217 milioni di lavoratori,
un ambiente di lavoro sano e sicuro
Le sfide principali della Commissione europea
1)
migliorare l'attuazione delle disposizioni di legge da parte degli Stati
membri, in particolare rafforzando la capacità delle microimprese e delle
piccole imprese di mettere in atto misure di prevenzione dei rischi efficaci
ed efficienti
2)
migliorare la prevenzione delle malattie legate al lavoro affrontando i rischi
attuali, nuovi ed emergenti
3)
far fronte al cambiamento demografico
Infortuni e malattie professionali 2001-2010
Andamento degli infortuni in tutti i settori – ASL VCO
Fonte dati: INAIL FLUSSIWEB
Andamento infortuni definiti – ASL VCO
Fonte dati: INAIL FLUSSIWEB
Andamento infortuni definiti nel settore turismo e ristorazione – ASL VCO
Fonte dati: INAIL FLUSSIWEB
Infortuni sul lavoro denunciati nel settore alberghi e ristorazione
ITALIA
REGIONE PIEMONTE
ASL VCO
Anno 2012
Anno 2013
Fonte dati: INAIL FLUSSIWEB
Infortuni sul lavoro definiti nel settore alberghi e ristorazione
ITALIA
REGIONE PIEMONTE
ASL VCO
Anno 2012
Anno 2013
Fonte dati: INAIL FLUSSIWEB
Numero notizie di infortunio pervenute al Servizio
Prognosi < 40 gg
Prognosi > 40 gg
di cui 9 mortali:
- 3 itinere
di cui 2 mortali:
- 2 decesso per cause naturali
- 1 itinere
- 1 stradale
- 1 decesso per cause naturali
di cui 3 mortali:
- 3 decessi per cause naturali
- 2 non in occasione di lavoro
- 1 in occasione di lavoro
di cui 3 mortali:
- 3 in occasione di lavoro
( 1 agricolo + 2 edili)
273
223
192
166
1801
1696
1498
2011
2012
2013
1389
2014
Fonte dati – SpresalWEB
Infortuni denunciati allo SPRESAL ASL VCO – fonte dati: SPRESALWEB
Totale infortuni
1720
Totale infortuni
1555
Fonte dati – SpresalWEB
Infortuni denunciati nel settore alberghiero e ristorazione nell’ASL VCO
Totale infortuni
105
Totale infortuni
75
Fonte dati – SpresalWEB
Infortuni denunciati nel settore alberghiero e ristorazione nell’ASL VCO
Infortuni in itinere suddivisi per sesso
Anno 2013
Anno 2014
Fonte dati – SpresalWEB
Infortuni denunciati nel settore alberghiero e ristorazione nell’ASL VCO
Infortuni in occasione di lavoro suddivisi per sesso
Anno 2013
Anno 2014
Fonte dati – SpresalWEB
Infortuni denunciati nel settore alberghiero e ristorazione nell’ASL VCO
Infortuni in occasione di lavoro per gravità
Totale infortuni
86
Totale infortuni
57
Fonte dati – SpresalWEB
Infortuni denunciati nel settore alberghiero e ristorazione nell’ASL VCO
Infortuni in occasione di lavoro con prognosi > 40 gg
Anno 2013
Anno 2014
Fonte dati – SpresalWEB
Infortuni denunciati nel settore alberghiero e ristorazione nell’ASL VCO
Infortuni in occasione di lavoro con prognosi < 40 gg
Anno 2013
Anno 2014
Fonte dati – SpresalWEB
Infortuni denunciati nel settore alberghiero e ristorazione nell’ASL VCO
Infortuni in occasione di lavoro suddivisi per mansione – anno 2013
Fonte dati – SpresalWEB
Infortuni denunciati nel settore alberghiero e ristorazione nell’ASL VCO
Infortuni in occasione di lavoro suddivisi per mansione – anno 2014
Fonte dati – SpresalWEB
Infortuni denunciati nel settore alberghiero e ristorazione nell’ASL VCO
Infortuni in occasione di lavoro suddivisi per mansione (solo uomini)
Fonte dati – SpresalWEB
Infortuni denunciati nel settore alberghiero e ristorazione nell’ASL VCO
Infortuni in occasione di lavoro suddivisi per mansione (solo uomini) con prognosi > 40 gg
Anno 2013
Anno 2014
Fonte dati – SpresalWEB
Infortuni denunciati nel settore alberghiero e ristorazione nell’ASL VCO
Infortuni in occasione di lavoro suddivisi per mansione (solo uomini) con prognosi < 40 gg
Fonte dati – SpresalWEB
Infortuni denunciati nel settore alberghiero e ristorazione nell’ASL VCO
Infortuni in occasione di lavoro suddivisi per mansione (solo donne)
Fonte dati – SpresalWEB
Infortuni denunciati nel settore alberghiero e ristorazione nell’ASL VCO
Infortuni in occasione di lavoro suddivisi per mansione (solo donne) con prognosi > 40 gg
Anno 2013
Anno 2014
Fonte dati – SpresalWEB
Infortuni denunciati nel settore alberghiero e ristorazione nell’ASL VCO
Infortuni in occasione di lavoro suddivisi per mansione (solo donne) con prognosi < 40 gg
Fonte dati – SpresalWEB
Infortuni nel settore alberghiero e ristorazione nell’ASL VCO
Fonte dati – SpresalWEB
Infortuni nel settore alberghiero e ristorazione nell’ASL VCO
Associazione sede della lesione e tipologia di lesione
1. Ferita-taglio
dita mano/mano
2. Lombalgia
schiena
3. Contusione
piede
4. Distorsione
ginocchio
Fonte dati – SpresalWEB
Malattie Professionali denunciate
ITALIA
REGIONE PIEMONTE
ASL VCO
Anno 2012
Anno 2013
Fonte dati: INAIL FLUSSIWEB
Malattie Professionali definite
ITALIA
REGIONE PIEMONTE
ASL VCO
Anno 2012
Anno 2013
Fonte dati: INAIL FLUSSIWEB
Andamento Malattie Professionali in tutti i settori - Regione Piemonte
Fonte dati: INAIL FLUSSIWEB
Andamento Malattie Professionali nel settore alberghi e ristorazione
Regione Piemonte
Fonte dati: INAIL FLUSSIWEB
Andamento Malattie Professionali in tutti i settori - ASL VCO
Fonte dati: INAIL FLUSSIWEB
Andamento Malattie Professionali nel settore alberghi e ristorazione
ASL VCO
Fonte dati: INAIL FLUSSIWEB
Attività di vigilanza nel settore alberghi e ristorazione
Fonte dati: U.L.S.S. 12 Veneziana
Attività di vigilanza nel settore alberghi e ristorazione
Fonte dati: U.L.S.S. 12 Veneziana
Attività di vigilanza nell’ASL VCO – anno 2014
Fonte dati: SPRESALWEB
Verbali di prescrizione redatti dall’ASL VCO - anno 2014
Fonte dati: SPRESALWEB
Protezione dei lavoratori nel settore
alberghiero, della ristorazione e del catering
(HO.RE.CA.)
Il settore Horeca è costituito principalmente da piccole imprese con meno di
10 dipendenti.
La sua forza lavoro è costituita perlopiù da giovani: secondo una statistica
europea (EU-25, Eurostat 2005) circa il 48% dei dipendenti ha meno di 35
anni, mentre le persone di 55 anni o di età superiore rappresentano meno
del 10% della forza lavoro (benché questa percentuale stia aumentando a
causa del cambiamento demografico).
Le donne, che costituiscono circa il 54% della forza lavoro, superano i
lavoratori di sesso maschile.
Questo settore viene considerato come una buona opportunità per entrare
nel mondo del lavoro, sia per i giovani, sia per le persone poco qualificate.
Il livello di istruzione di questa forza lavoro è basso: il 40% dei dipendenti è
in possesso di qualifiche di livello relativamente basso; soltanto 1
dipendente su 10 ha un livello di istruzione elevato.
Nonostante le condizioni di lavoro impegnative, il settore non presenta tassi
di infortuni e malattie superiori alla media.
I rischi lavorativi più significativi di questo settore
sono i seguenti:
lavoro che richiede
statiche per periodi
movimenti ripetuti,
sfavorevoli, come la
uno sforzo fisico dovuto a posture erette e
prolungati, al trasporto e al sollevamento, ai
spesso associati ad altre condizioni di lavoro
progettazione inadeguata del luogo di lavoro;
esposizione ad alti livelli di rumori: circa il 29 % dei lavoratori del
settore sono esposti a rumori e oltre il 4 % ritiene che essi
mettano a rischio la loro salute (1);
ambienti di lavoro caldi o freddi, in particolare alte temperature
combinate con correnti d’aria e porte aperte, e l’alternanza tra il
lavoro svolto al caldo, in condizioni di umidità e in ambienti freddi,
quali i magazzini;
tagli e bruciature;
inciampi, scivolamenti e cadute causati da pavimenti umidi e
scivolosi, ostacoli e cadute dall’alto;
sostanze pericolose; ad esempio, l’ampio impiego di agenti
detergenti e di agenti biologici nel cibo.
I fattori di rischio psicosociali più importanti sono:
orari di lavoro lunghi e straordinari: il settore è caratterizzato da
lunghi turni e da orari di lavoro irregolari e inusuali; un’ampia
parte del lavoro viene svolto quando le altre persone non sono al
lavoro;
difficoltà a mantenere l’equilibrio vita-lavoro, in particolare
considerando l’imprevedibilità degli orari di lavoro, la lunghezza
dei giorni lavorativi e la mancanza di controllo sul lavoro;
carichi e ritmi di lavoro pesanti: circa il 75 % dei lavoratori si
lamenta dell’elevato ritmo di lavoro; il 66 % deve lavorare con
scadenze ristrette, mentre il 48 % afferma di non avere sufficiente
tempo per completare il proprio lavoro (1);
scarso controllo sul lavoro: il lavoro monotono che non lascia
spazio alla creatività e che richiede scarsa iniziativa è molto
diffuso;
contatto con i colleghi e con il superiore: la mancanza di supporto
può aggravare lo stress sul lavoro; circa il 70 % della forza lavoro
si sente libero di chiedere sostegno ai colleghi, mentre soltanto il
53 % ai propri supervisori (1);
contatto continuo con i clienti che può essere fonte di stress o, nei
casi peggiori, può portare a molestie e persino a violenze;
mancanza di formazione e istruzione: alcune di queste occupazioni
non richiedono un’istruzione formale e possono essere svolte da
chi ha un basso livello di formazione e di esperienza; le persone
non sono sempre sufficientemente formate per il loro lavoro, il che
può essere fonte di stress.
Prevenzione degli infortuni sul lavoro nel settore
alberghiero e della ristorazione
I datori di lavoro hanno l'obbligo morale, oltre che legale, di garantire un
ambiente di lavoro sicuro e salubre.
Il rispetto di questo obbligo comporta anche vantaggi economici: la perdita di
un valido dipendente rappresenta un danno per l'impresa, senza considerare
i costi di assunzione e di inserimento dei rimpiazzi.
(Forti perdite per un infortunio in alta stagione. Lo chef di un ristorante con fatturato
annuo di 200 000 € lavorando inciampava su di un pavimento difettoso. Era il periodo
di alta stagione. Non riuscendo a trovare rapidamente chi potesse rimpiazzarlo, il
ristorante subiva una perdita di 11 830 €.)
La maggior parte degli infortuni si può prevenire con una gestione e
supervisione adeguate, unite a un'efficace formazione.
La prevenzione degli infortuni è parte integrante della gestione di un'azienda di
successo. I datori di lavoro possono scongiurare la maggior parte degli infortuni
e delle malattie sul lavoro individuando ed eliminando, o perlomeno riducendo
al minimo, i pericoli sul lavoro.
Come posso evitare i rischi?
 Scivoloni, inciampate e cadute
 Utensili taglienti e coltelli
 Ustioni e bruciature
 Movimentazione manuale di carichi e disturbi muscoloscheletrici
 Rumore
 Sostanze pericolose
 Gas compresso per la mescita di bevande
 Esposizione a temperature elevate
 Pericoli di incendio
 Pericoli psicosociali
1) Scivoloni, inciampate e cadute
Rappresentano la causa più comune di infortunio nel settore alberghiero e
della ristorazione.
La dinamica di tale evento infortunistico è principalmente causata da
superfici rese scivolose dall’acqua ,da residui di cibo o dall’olio.
Il rischio di accadimento aumenta quando:
si usano calzature sbagliate non idonee
si cammina troppo in fretta
per presenza di ostacoli/ingombri nei passaggi
per mancato uso di corrimano sulle e per distrazione
Come si interviene dopo una attenta valutazione e misura del
rischio,ovvero qual è il piano per ridurre al minimo
tecnologicamente possibile il rischio ?
provvedere ad una corretta pulizia dell’ambiente di lavoro e
delle zone calpestabili ed assicurare spazi liberi da
ostacoli/ingombri
garantire un’illuminazione adeguata negli ambienti siano essi
luoghi di lavoro o passaggi
chiudere sportelli di forni, lavastoviglie, di armadiature
camminare adagio, senza fretta evitando di correre
cautela nello spostarsi nelle aree nascoste alla vista come
magazzini, banchine di carico
LA PERCEZIONE DEL RISCHIO
LAVORATIVO
Il progetto nasce con l’obiettivo di raccogliere informazioni per
dare forma e immagine al rischio lavorativo percepito e ricevere
risposte
ad
una
serie
di
domande
come:
Qual è la percezione del rischio fra esercenti, i loro collaboratori e i
lavoratori dipendenti?
Quando fra gli stessi si accende la spia d’allarme?
Gli infortuni si verificano maggiormente dove il rischio è percepito alto?o al
contrario?
Il vantaggio economico può spingere ad assumere alcuni rischi ?
E’ vero che la formazione facilita la percezione del rischio?
OBIETTIVI DELL’INDAGINE
RILEVARE IL LIVELLO DI PERCEZIONE DEL RISCHIO LAVORATIVO
FRA GLI ADDETTI DEI SETTORI TURISMO, COMMERCIO E SERVIZI;
ORIENTARE LE INIZIATIVE DELLA CPT SICUREZZA (OPP) E DELLE
RLST;
RENDERE UTILE, QUINDI PUBBLICO L’ESITO DELLO STUDIO.
SOGGETTI COINVOLTI
IMPRESE PER SETTORE
AMBITO STATISTICO IN CUI L’INDAGINE SI E’
REALIZZATA
Sono state individuate 102 imprese di varia entità e attività. Esse contano,
complessivamente oltre 500 dipendenti. La metà di esse occupato da 1 a 3
dipendenti. Le imprese che hanno alle proprie dipendenze dai 2 ai 5 lavoratori
sono il 74%; dai 6 ai 9 sono il 20% e solo il 6% delle imprese ha 10 dipendenti
o più.
• 47 imprese turistiche esercenti le seguenti attività economiche (quasi la metà
in provincia e il resto in Bologna): osteria, trattoria, bar, drogheria, pasticceria,
gelateria, agenzia viaggi, albergo, campeggio ecc..
• 55 imprese del Commercio e Servizi esercenti le seguenti attività economiche
(quasi 2/3 in provincia e il resto in Bologna): Ferramenta, macchine edili,
alimentari, macchine agricole, abbigliamento, carni, prodotti ittici, mobili,
promotori finanziari, intermediari, ricambi auto, utensili, rottami, noleggio tv,
autoscuola,
tabaccheria,
autoveicoli,
profumeria,
materiali
edili,
elettrodomestici, cartoleria, grandi magazzini, progettazione impianti, pubblicità,
gioielleria, associazioni, carburanti, frutta e verdura, piante e fiori, tessili,
tappeti, macchine per legno, arredamento, ecc..
PROVENIENZA DEGLI INTERVISTATI
RUOLO DEGLI INTERVISTATI
COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE
Su 520 questionari inviati ne sono rientrati 364, pari al 70%.
Di questi 364, i questionari completi di dati personali attendibili sono 297 pari
all' 81%.
Le donne sono 156 pari al 53%, gli uomini 141 pari al 47%. La fascia di età più
rappresentata è quella che va da 31 a 45 anni (quasi il 50%).
Le donne sono in maggioranza tra i «dipendenti» mentre gli uomini lo sono tra i
titolari.
Le basse percentuali di extracomunitari e di «collaboratori» (cioè non
titolari/soci o dipendenti), non hanno consentito adeguate valutazioni per le
categorie citate.
COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE
La prima parte del questionario affronta la conoscenza degli attori della
prevenzione ed il loro ruolo nell’ambito della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro
1.1 L’EBTER Ente Bilaterale
1.2 I sindacati
1.3 L’associazione dei datori di lavoro
1.4 Il RLS
1.5 Il Servizio di Medicina del Lavoro dell’AUSL
Emergono:
Scarsa conoscenza del ruolo dell’Ente Bilaterale (74% del campione, in
particolare
donne,
dice
di
non
conoscerlo.
La scarsa conoscenza riguarda anche l’Associazione dei Datori di Lavoro
(dice no il 57% del totale, sempre con prevalenza femminile).
Va meglio al Sindacato, il cui ruolo in materia di tutela della sicurezza sul
lavoro
è
conosciuto
dal
78%
degli
addetti.
La figura del RLS è nota al 66% del campione (senza sostanziali differenze
di genere) e, trattandosi di aziende di piccole dimensioni (con meno di 5
dipendenti), la conoscenza deriva da esperienze lavorative pregresse in altri
contesti.
Anche il Servizio di Medicina del Lavoro risulta conosciuto solo dal 58%
degli addetti.
Sei a conoscenza di
2. Consapevolezza del rischio
Viene rilevata una «percezione» di basso rischio lavorativo nel settore. In
particolare si evidenzia che :
- l’88% del campione risulta essere a conoscenza
dei rischi specifici
presenti nell’ambiente di lavoro
- il 60% ha acquisito tale conoscenza dopo specifica formazione.
Tra i rischi posti all’attenzione dei soggetti sottoposti al test hanno indicato
con maggiore interesse al primo posto il rischio da situazioni di stress,
seguito dal rischio infortunio per uso di attrezzature, poi da quello
ergonomico/posturale.
2. Consapevolezza del rischio
2. Consapevolezza del rischio
3. Contesto aziendale
In termini di fatica fisica la situazione appare pienamente accettabile (solo il
7% ritiene migliorabile la condizione contro il 54% che la considera buona).
Stessa condizione per i quesiti su:
• fatica mentale (anche se la percentuale del migliorabile sale al 14%
concordando con le risposte al quesito 2.4 in cui le situazioni di stress sono
indicate come rischio più presente);
• il rapporto con la gestione dell’orario di lavoro;
• l’organizzazione del lavoro.
NOTA: Per i quesiti riguardanti “la condizione di lavoro in termini di gestione dell’orario di
lavoro” e “sentirsi valorizzati per il lavoro svolto” si riscontra l’impennata di “non risposto”.
3. Contesto aziendale
3. Contesto aziendale
4.1 Quanto contano te, nell’assumere o meno dei rischi, i seguenti fattori?
Su questa serie:
4.1.1: La gravità delle conseguenze
4.1.2: Il parere o la reazione degli amici
4.1.3: La novità dell’esperienza/curiosità
4.1.4: La possibilità di ottenere vantaggi (economici o altro tipo)
abbiamo avuto risposte di buon senso. La maggior rilevanza l’hanno avuta le
conseguenze (46% di «molto importante»), scarsamente rilevante l’ottenere
vantaggi di vario tipo (13%), il parere degli amici (12%), la novità e
curiosità (9%).
4.2 Le persone rischiano per:
NOTA preliminare: In questo capitolo si è verificato un netto
incremento delle “non risposte” (circa 40 a domanda per un 12‐14% del campione). Il risultato propone l’importanza di ritenere che
le persone rischiano perchè «convinte di avere il controllo della
situazione». Poco importante è stato giudicato «…per farsi notare»,
«…per andare contro corrente» e «…per sentirsi parte del gruppo».
Più equilibrate le percentuali sul rischiare per «Sentirsi capace di
vincere la paura»
4.1 … per assumere dei rischi, quanto conta …
4.1 … per assumere dei rischi, quanto conta …
4.2 Le persone rischiano per…
4.2 Le persone rischiano per…
4.3 Al rischio associ…
Quando si parla di «rischio» in buona misura viene evocata la «Paura» ma
particolarmente il «Pericolo» (in maggioranza per gli uomini). In questa
evocazione “il Destino” è ritenuto poco importante, così come “la Sfida” e il
“Coraggio” (soprattutto dagli uomini). Importante e molto importante anche
per “l’Incoscienza” e «l’ignoranza» (soprattutto per gli uomini)
4.3 Al rischio associ…
4.3 Al rischio associ…
4.3 Al rischio associ…
4.4 Quanto influiscono sul verificarsi di incidenti…
Possiamo escludere di fatto la casualità negli eventi infortunistici. Il
10% (ma son pur sempre troppi), del campione ritiene molto
importante, la fatalità ma per il resto si ritengono molto
importanti la negligenza (58%), l’incompetenza (54%), la
stanchezza (52%), la fretta (46%). Fattori statisticamente
determinanti per il verificarsi degli incidenti.
4.4 Quanto influiscono sul verificarsi di incidenti…
4.5 Ritieni di essere capace di evitare i rischi per te stesso?
4.6: Ritieni di essere capace di valutare i rischi che corri?
Le risposte ai quesiti 4.5 e 4.6, esprimono consapevolezza (vera o presunta),
della capacità di valutare ed evitare i rischi nel proprio ambito di lavoro.
4.7 In generale possiamo evitare i rischi? Appare una certa consapevolezza
che i rischi si possono evitare o almeno ridurre. Nel presente quesito, come nel
successivo, le differenze di genere sono molto marcate.
4.8 Faresti un lavoro che ti esponesse a rischio di infortunio? In questi
ultimi punti si affermano «discrete differenze di genere». In evidenza la
disponibilità del 31,4% dei soggetti a rischiare in cambio di adeguata
remunerazione (di cui il 47% degli uomini contro il 17% delle donne), dato che
potrebbe sommarsi al quasi 28% di chi rischierebbe se si trattasse di lavoro
gratificante (…gratificante quanto, come?).
Il no secco è sotto il 30% ma col 54% delle donne e il 4% degli uomini.
4.9 Come valuti le seguenti affermazioni sugli infortuni … ?
Questa serie di 9 domande, che possiamo considerare tra quelle con maggiore
potenziale di conflittualità tra i ruoli, ha riscontrato l’astensione del 22% dei
partecipanti. Si doveva esprimere il proprio punto di vista su come e perché ci si
infortuna. Anche in questo caso abbiamo avuto risposte che hanno espresso
sostanziale buon senso e senza evidenti segni di contrapposizioni tra ruoli
(vedere in particolare le risposte alle 4.9.5/6/7).
4.9 Come valuti le seguenti affermazioni sugli infortuni … ?
4.9 Come valuti le seguenti affermazioni sugli infortuni … ?
4.9 Come valuti le seguenti affermazioni sugli infortuni … ?
5 Indicazione delle priorità nelle proposte di miglioramento
Dallo studio condotto sulla percezione del rischio le principali risultanze possono
essere così riassunte:
1) Priorità di miglioramento
- necessità di una adeguata formazione e informazione
- adeguare la sicurezza delle attrezzature
2) Criticità
- limitata conoscenza degli attori nel campo della sicurezza nei luoghi di
lavoro (in particolare dell’Ente Bilaterale)
- scarsa percezione del rischio con sopravvalutazione delle proprie capacità per
evitarlo
3) Aspetti positivi
- armonia e scarsa conflittualità tra i ruoli e buon senso espresso dalla gran
parte dei soggetti nel riconoscere i giusti comportamenti e le responsabilità in
capo a tutti a prescindere dal ruolo ricoperto
IL RUOLO DEGLI ORGANISMI PARITETICI
Art. 20 del D.Lgs 626/94
Definizione di Organismi Paritetici
1.
A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e
di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali
organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie
sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e
formazione, previsti dalle norme vigenti.
2.
Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi
previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o
aziendali.
3.
Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli
organismi di cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza indicata
nel medesimo articolo.
Definizione di Organismi Paritetici
• «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di
una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione
di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di
buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni
inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli
adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione
assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di
riferimento;
Art. 10 del D.Lgs 81/08
Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL.
del SSN, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro
(ISPESL), il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dello
sviluppo
economico
per
il
settore
estrattivo,
l'Istituto
nazionale
per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto di previdenza per
il settore marittimo (IPSEMA), gli organismi paritetici e gli enti di patronato
svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza,
consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi
di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese
agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei
datori di lavoro.
ART. 32 comma 4
Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei
responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni
ed esterni
I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'ISPESL,
dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle
singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei
lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4
dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità
ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
ART. 37
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Comma 7 I Dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro,
un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in
relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I
contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi;
b) Definizione e individuazione dei fattori di rischio
c) Valutazione dei rischi
d) Individuazione delle misure tecniche organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione
Comma 7.bis La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche
presso gli organismi paritetici di cui all’art. 51 o le scuole edili, ove
esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei
prestatori d’opera
Comma 12 La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve
avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici ove presenti nel
settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro,durante
l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei
lavoratori
Art. 48 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all'articolo
47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza di cui all'articolo 50 e i termini e con le modalità ivi previste con
riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto
di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza.
2. Le modalità di elezione o designazione del rappresentante di cui al comma
1 sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di
categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza
dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate
con decreto del Ministro del lavoro,della salute e delle politiche sociali,
sentite le associazioni di cui al presente comma.
3. Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non e' stato eletto o
designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al
Fondo di cui all'articolo 52……..
4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità
e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il
termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima
ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico.
Art. 48 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale
5. Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle modalità di cui al
presente articolo, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale, questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza,
all'organo di vigilanza territorialmente competente.
6. L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all'articolo 52
comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del
rappresentante della sicurezza territoriale.
7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una
formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi
specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale
da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e
prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici
della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un
percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla
data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.
8. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale e' incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali
operative.
Art. 51 Organismi Paritetici
1.
A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo
2, comma 1, lettera ee).
2.
Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di
cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a controversie
sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e
formazione, previsti dalle norme vigenti.
3.
Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione
di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la
tutela della salute e sicurezza sul lavoro
3.bis Gli organismi paritetici svolgono e promuovono attività di formazione,
anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali di cui all’art. 118
della legge 23 dicembre 2000 n.388,e successive modificazioni, e dei
fondi di cui all’art.12 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n.276,
nonché, su richiesta delle imprese,rilasciano una attestazione dello
svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle
imprese,tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione
dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’art.30,
della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della
programmazione delle proprie attività
4.
Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi
previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o
aziendali.
Art. 51 Organismi Paritetici
5.
Agli effetti dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli
organismi di cui al comma 1 sono parificati ai soggetti titolari degli istituti
della partecipazione di cui al medesimo articolo.
6.
Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purché dispongano di
personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei
territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le
finalità di cui al comma 3.
7.
Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di cui
all'articolo 7 una relazione annuale sull'attività svolta.
8.
Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all'articolo 48,
comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di
vigilanza territorialmente competenti.
8.bis Gli organismi paritetici comunicano all’INAIL i nominativi delle imprese
che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i
nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale.
Ruolo e competenze degli Organismi Paritetici
1. sono prima istanza di riferimento per dirimere controversie sorte
sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione,
previsti dalle norme vigenti fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione
collettiva (art. 51).
2. svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza,
consulenza, formazione, promozione in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle
imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive
associazioni dei datori di lavoro (art. 10).
3. svolgono attività di supporto alle imprese nell'individuazione di soluzioni
tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute
e sicurezza sul lavoro.Tale attività può essere effettuata nei luoghi di lavoro
rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza purché si
dispone di personale con specifiche competenze tecniche in materia di
salute e sicurezza sul lavoro (art. 51).
4. trasmettono al Comitato Regionale di Coordinamento di cui all'articolo
7(DPCM 21-12-07 pubblicato G.U. n. 31 del 6-2-08) una relazione annuale
sull'attività svolta (art.51).
Ruolo e competenze degli Organismi Paritetici
5. comunicano alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ove non eletti o
designati (art. 48 commi 1 e 6). Analoga comunicazione effettuano nei
riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti - ASL e la DPL
nel solo settore Costruzioni(art.51)
6. Elaborano e raccolgono insieme ad Altri ENTI o ISTITUTI le buone prassi
che sono validate dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute
e Sicurezza sul Lavoro (art.2 lett v).
Art. 52 comma 1
Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità
Presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) e' costituito il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità. Il
fondo opera a favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa
non preveda o costituisca sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di
pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha quali obiettivi il:
a) sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al cinquanta per
cento delle disponibilità del Fondo, delle attività delle rappresentanze
dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla
formazione;
b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle
piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui
all'articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali del
settore agricolo e dei lavoratori autonomi;
c) sostegno delle attività degli organismi paritetici.
Grazie per l’attenzione
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fonte dati: SPRESALWEB - Ente Bilaterale del Turismo del Verbano