La struttura organizzativa e
gestionale dell'istituzione
scolastica.
Le funzioni di sistema e tutto
ciò che vi gira intorno
Art. 4 d.lgs 165/01
“le amministrazioni pubbliche i cui organi di
vertice non siano direttamente o
indirettamente espressione di
rappresentanza politica, adeguano i propri
ordinamenti al principio della distinzione tra
indirizzo e controllo, da un lato, e
attuazione e gestione dall’altro”
Anna Armone
Organizzazione della funzione di indirizzo
La funzione di indirizzo risponde prioritariamente a ragioni di
tipo organizzativo, riguardanti la distribuzione delle funzioni
nel disegno organizzativo dell’ente
Quando si dispone che ad un certo organo
compete la funzione di indirizzo, si pone
una norma organizzativa (interorganica o
intersoggettiva)
L’organo di indirizzo deve
attrezzarsi per lo svolgimento della
funzione
Anna Armone
Gli organi non aventi funzioni di
indirizzo sono in situazione
soggettiva di obbligo da attuare
la posizione dell’organo che non esercita
funzione di indirizzo
Tale situazione soggettiva non necessariamente
comporta una posizione di sottordinazione
Si può avere anche una struttura di equiordinazione tra
organo di indirizzo e organo di attuazione
Anna Armone
Funzione di indirizzo e potestà direttiva
Funzione di indirizzo
Può prescindere da un
rapporto di
sopraordinazione
Anna Armone
Potestà direttiva
Si pone in un rapporto di
sopraordinazione
consistente in un
rapporto di gerarchia o
di direzione
Le relazioni interorganiche nella scuola
i soggetti
Dirigente: organo di gestione
Consiglio: organo di
indirizzo
Collegio: organo
tecnico
Anna Armone
Gli equilibri decisionali
Consiglio
Aree
disciplinari
Direttore
SGA
Area delle
relazioni
equiordinate
Collegio
docenti
Dirigente
scolastico
team
Docente
Area delle relazioni
gerarchiche
Anna Armone
collaboratori
Il consiglio di istituto
è organo di indirizzo
Art. 4 d.lgs 165/01
“le amministrazioni pubbliche i cui organi di
vertice non siano direttamente o indirettamente
espressione di rappresentanza politica, adeguano
i propri ordinamenti al principio della distinzione
tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione
e gestione dall’altro”
……quando indirizza?
Anna Armone
Quando controlla?
Il collegio dei docenti è organo
tecnico professionale
Competenze d.p.r. 275/99
“Il Piano dell’offerta formativa è elaborato
dal collegio dei docenti sulla base degli
indirizzi generali per le attività della scuola
e delle scelte generali di gestione e
amministrazione definiti dal consiglio di
circolo o di istituto……”
Anna Armone
primazia
Anna Armone
La “funzione dirigenziale”
Per raggiungere i suoi fini lo Stato svolge la
"funzione amministrativa", costituita dell’insieme delle
attività concrete poste in essere dal potere
esecutivo per conseguire gli obiettivi fissati dalle leggi
Anna Armone
Il dirigente è organo
gestionale
Anna Armone
DIRIGENZA
SCOLASTICA
Norme generali
Norme di settore
deve assicurare
• LA LEGITTIMITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
• L’EFFICIENZA DELL’AZIONE
• L’EFFICACIA DELL’AZIONE
• LA TRASPARENZA DELL’AZIONE
• LA QUALITA’ DEL SERVIZIO ISTRUZIONE
Anna Armone
d.Lgs n. 165/2001 Art. 17 - Funzioni dei dirigenti.
1. I dirigenti, nell'àmbito di quanto stabilito dall’art. 4 esercitano, fra gli altri, i
seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli
uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed
esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali
generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei
responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di
inerzia;
d-bis) concorrono all’individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo
svolgimento dei compiti cui sono preposti anche al fine dell’elaborazione del documento
di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4;
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali
assegnate ai propri uffici
e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto
del principio del merito, ai fini della progressione economica tra le aree, nonché della
corresponsione di indennità e premi incentivanti
………………
Art. 25 d.lgs n. 165/01
2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria
dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è
responsabile della gestione delle risorse finanziarie e
strumentali e dei risultati deI servizio
Assicura la gestione
unitaria
responsabile della gestione
delle risorse finanziarie e
strumentali
responsabile dei risultati
deI servizio
Anna Armone
Art. 25 d.lgs n. 165/01
Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali
scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi
poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione
delle risorse umane
direzione
POTERI
coordinamento
valorizzazione
Anna Armone
Discrezionalità
amministrativa
 Sfera del potere della PA di

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autodeterminarsi a canoni di
opportunità, convenienza ed
equità nell’individuazione della
scelta amministrativa
La PA sceglie fra varie soluzioni,
tutte legittime, quella che meglio
soddisfa l’interesse pubblico
dell’Amministrazione che la
stessa deve perseguire
Art. 25 d.lgs n. 165/01
In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività
scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative
ed è titolare delle relazioni sindacali
Potere di
organizzazione
Finalizzato all’efficienza e
all’efficacia formativa
Anna Armone
Art. 25 d.lgs n. 165/01
3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il
dirigente scolastico promuove gli interventi per
assicurare la qualità dei processi formativi e la
collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali
ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà
di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e
innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della
libertà di scelta educativa delle famiglie e per
l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli
alunni
Azione generalizzata, non
prescrittiva, di attivazione dei
processi
Anna Armone
Art. 25 d.lgs n. 165/01
4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni
scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei
provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.
Adozione di provvedimenti di
gestione
No GESTIONE
Anna Armone
Le responsabilità
formali:
I poteri
nell’esercizio
della
discrezionalità
dirigenziale
gestione delle
risorse finanziarie e
strumentali
risultati deI servizio
Direzione,
coordinamento e
valorizzazione delle
risorse umane
Potere di organizzazione
Attivazione dei processi
Anna Armone
Il coordinamento tra gli organi
• La natura e gli scopi del coordinamento
Anna Armone
la natura del coordinamento
Il concetto del coordinamento non è giuridico, ma di
scienza dell’amministrazione poiché giuridicamente
esisterebbe solo l’atto di programmazione
I disegni di coordinamento sarebbero da
intendere come piccole programmazioni
operative, aventi sostanza prevalentemente
tecnica
Anna Armone
SCOPO DEL COORDINAMENTO
Un continuo scambio di idee, pareri decisioni
da e per ogni punto dell’organizzazione
La possibilità di confrontare senza difficoltà
l’avanzamento dei lavori nelle varie sezioni
operative
L’allargamento della partecipazione collettiva
agli obiettivi, ai programmi e alle modalità
realizzative
Anna Armone
L’attività di coordinamento è
caratterizzata da un alto indice di
discrezionalità, essendo svolta quasi
sempre dal vertice dell’istituzione
Il coordinamento si pone accanto alla
gerarchia e al controllo come rapporto
tipico tra diverse figure soggettive della
Pubblica Amministrazione
Anna Armone
La funzione dirigenziale del coordinamento
non è una potestà autonoma ma è l’esercizio
di alcuni poteri indispensabili alla soddisfazione
di esigenze unitarie dell’istituzione
Anna Armone
coordinamento
coordinamento
DIRIGENTE
CONSIGLIO
COLLEGIO
STATUS
IMPIEGATIZIO
SINGOLO
DOCENTE
coordinamento
Anna Armone
LIBERTA’
PROFESSIONALE
CONSIGLIO DI
ISTITUTO
DS
COLLEGIO DEI
DOCENTI
DS
FUNZIONE PONTE DELL’AZIONE DIRIGENZIALE,
ATTRAVERSO ATTI GENERALI DI IN DIRIZZO,
NEI MOMENTI SEQUENZIALI DELLE DECISIONI
Anna Armone
Rapporti tra l’organo gestionale dirigente - e gli altri soggetti all’interno
dell’istituzione scolastica
dirigente
Collegio
docenti
Consiglio
di istituto
docente
Direttore
SGA
I RAPPORTI TRA IL DS E QUESTI SOGGETTI
REGOLATI DA ATTI GENERALI DI INDIRIZZO.
L’ORDINE HA UNA FUNZIONE RESIDUALE E
RIGUARDA LA RICHIESTA DI ADEMPIMENTI
FORMALI, CHE NON COINVOLGONO LA
DISCREZIONALITA’ PROFESSIONALE DELL’OPERATORE
Anna Armone
La previsione giuridica della funzione
dirigenziale di coordinamento
dall’art. 25 del d.lgs n. 165/2001
• obbligo di relazionare periodicamente al
consiglio di circolo o al consiglio di
istituto sulla direzione e il
coordinamento dell'attività formativa,
organizzativa e amministrativa "…al fine
di garantire la più ampia informazione e
un efficace raccordo per l'esercizio
delle competenze degli organi della
istituzione scolastica
Anna Armone
Gli strumenti dirigenziali del
coordinamento
Strumenti
formali
Modelli
organizzativi
Anna Armone
Informazione preventiva
Intese
Atti generali di indirizzo
deleghe
Strutture intermedie di gestione
Modelli comunicativi
Con quali strumenti il dirigente attiva i
processi, coordina e gestisce?
• Gli strumenti di gestione (le direttive di
indirizzo, le direttive amministrative, gli
ordini, le determine, le deleghe)
Anna Armone
Esercizio della funzione amministrativa
dirigente
I soggetti
Funzione amministrativo
direttore sga contabile e organizzativa
docenti
Funzione gestionale e di vigilanza sulla
legittimità dell’azione amministrativa
Funzione tecnico professionale
attraverso l’esercizio dell’azione
amministrativa
dirigente
Funzioni gestionali
delega
Funzioni di sistema
Funzioni organizzative in
ambito didattico
La delegazione amministrativa
• La delegazione amministrativa è un atto
amministrativo di natura organizzatoria
con il quale un organo investito della
competenza in una data materia, detto
delegante, trasferisce ad un altro organo,
detto delegato, la legittimazione ad
adottare uno o più atti che rientrano nella
sua sfera di competenza
Il fenomeno della delega dal punto di vista
giuridico
I profili
• Validità degli atti amministrativi
• Organizzazione dei pubblici uffici e loro
dislocazione o ripartizione delle
competenze
• Aspetti lavorativi, retributivi e sindacali
• Responsabilità giuridiche connesse
• Solitamente, trattandosi di un atto discrezionale
e non dovuto, ci si avvale della delega nei casi in
cui determinati organi si trovano ad essere
gravati da un’elevata mole di affari, per cui si
rende necessario, al fine di garantire un miglior
funzionamento della macchina amministrativa,
affidare lo svolgimento di alcuni di detti affari ad
altri organi, appartenenti allo stesso ente (delega
interorganica) o a diverso ente (delega
intersoggettiva)
delega.intersoggettiva
regione
provincia
delega.interorganica
Capo
dipartimento
Dirigente
generale
La competenza
• La competenza nell’adozione di un atto o
provvedimento amministrativo è
requisito essenziale dell’atto.
Nullità dell’atto per difetto assoluto
di attribuzione
Annullabilità dell’atto per difetto
relativo di attribuzione
La competenza
• La materia della competenza è coperta da
riserva di legge e ai sensi dell’art. 2 del d.lgs
n. 165/2001 è regolata attraverso atti di
organizzazione
Ogni ordinamento stabilisce le regole per il riparto
delle competenze
La competenza
Atti di macro organizzazione
Atti di
organizzazione
Atti di micro organizzazione
Caratteristiche del trasferimento di
funzioni
Trasferimento
dell’esercizio di funzioni
amministrative
temporaneo
eccezionale
Legittimazione ad adottare uno o più atti, o una serie
di atti, che rientrano nella sfera di competenza del
delegante
Il rapporto tra delegante e delegato
Con la delega si instaura un vero e proprio rapporto fra
delegante e delegato
Conserva la sua sfera di
competenza anche se conferisce al
delegato la legittimazione
• La delegazione amministrativa è ammessa nei
soli casi previsti dalla legge, atteso che
l’art.97 Cost. pone al riguardo una espressa
riserva di legge, e non comporta alcuna
perdita di poteri in capo al delegante, il quale
dunque conserva la titolarità della competenza
delegata e trasferisce al delegato solo
l’esercizio, per un tempo determinato, di essa.
“la delegazione è legittima nei casi in cui la norma attributiva della
competenza esplicitamente o implicitamente la preveda”
/deliberazione n. 2/1993 Corte dei Cinti)
I poteri del delegante
• Il delegante mantiene determinati poteri, che
sarebbe auspicabile specificare nell’atto di delega,
che possono brevemente riassumersi nei seguenti:
• potere di direttiva nei confronti del delegato;
• potere di vigilanza sull’attività svolta dal delegato;
• potere di revoca della delega;
• potere di avocazione per ragioni di opportunità;
• potere di sostituzione nel caso di inerzia del delegato;
• potere di annullamento, in sede di autotutela, degli
atti illegittimi compiuti dal delegato nell’esercizio
della delega.
Potere di direttiva
È espressione del rapporto di sopraordinazione
consistente in un rapporto di gerarchia o di
direzione.
La delega si realizza nell’ambito di una relazione
gerarchica
Potere di vigilanza
• È espressione di potere di controllo
all’interno di un rapporto gerarchico, per
cui compete all’organo superiore il
potere di vigilare sull’attività dell’organo
inferiore
Potere di revoca
• È espressione dello jus poenitendi della PA, previsto espressamente
dall’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990
• Articolo 21-quinquies legge n. 241/1990.
(Revoca del provvedimento)
• 1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di
mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse
pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia
durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato
ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la
inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la
revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente
interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro
indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e
corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo.
• Revoca solo per iscritto?
Potere di avocazione
• Al superiore gerarchico si riconoscono
poteri di intervento preventivo che
possono consistere nel potere di
sottrarre all’inferiore le competenze
ordinariamente spettantigli
relativamente ad un affare determinato
provvedendo al suo posto
Potere di sostituzione
• Al superiore gerarchico si riconoscono
poteri di intervento preventivo che
possono consistere nel potere di
esercitare competenze che l’inferiore ha
mancato di esercitare
Potere di annullamento in autotutela
• Articolo 21-octies.
(Annullabilità del provvedimento)
• 1. È annullabile il provvedimento
amministrativo adottato in violazione di
legge o viziato da eccesso di potere o da
incompetenza.
Il fondamento della delega
• La delegazione fra organi amministrativi,
poiché incide su norme primarie che
regolano la competenza, deve trovare il
suo fondamento in una norma di legge
Giurisprudenza costante
Le modalità del conferimento
• La delega dovrà necessariamente essere
conferita in forma scritta ed il delegato
assumerà in proprio la responsabilità degli
atti compiuti in forza della delega.
• Affinché ciò avvenga occorrerà che
dall’atto di delega risulti con chiarezza
l’oggetto di essa e gli eventuali limiti
all’esercizio del potere delegato
Delega di firma
• Diversa dalla delegazione amministrativa
finora esaminata è, per la dottrina
pressoché unanime, la delega di firma in
quanto con quest’ultima non si procede a
delegare funzioni o attribuzioni ma solo
la sottoscrizione materiale di atti aventi
rilevanza esterna, con la conseguenza
che la responsabilità rimarrà in capo al
delegante
Delega di firma
• La sostituzione nell’assolvimento del compito
avviene tra soggetti che fanno parte dello
stesso organo o ufficio.
• Il delegante può legittimamente firmare egli
stesso, in qualsiasi momento, gli atti per i quali
ha delegato un altro soggetto
Alla delega di firma si ricorre per le attività
meramente strumentali e serventi all’attività
provvedimentale
La responsabilità degli atti compiuti
Il delegato assume in proprio la responsabilità degli atti che
compie anche nei confronti di terzi
Nel caso di atti dovuti per i
quali il delegato non può che
adeguarsi all’obbligo giuridico di
adottarli così come predisposti
dal delegante
C’è anche una responsabilità
diretta del delegante poiché il
delegato è mero esecutore
L’impugnabilità degli atti del delegato
Davanti a chi si impugna l’atto
posto in essere dal delegato?
Poiché il delegato è direttamente
responsabile del suo operato non può
considerarsi rappresentante del delegante
né suo mandatario gli atti da lui compiuti
sono suscettibili di ricorso gerarchico
Altra tesi afferma che , rientrando l’atto adottato dal
delegato in ogni caso nella sfera di competenza del
delegante, al quale vengono imputati gli effetti
dell’operazione, il termine di riferimento sarebbe sempre,
sotto il profilo soggettivo, la sfera di competenza del
delegante
Invalidità dell’atto di delega
• In linea di massima poiché la delega conferisce la
legittimazione, qualora essa sia illegittima l’atto
adottato dal delegato sul suo presupposto dovrebbe
essere viziato da incompetenza
L’illegittimità dell’atto di delega comporterebbe un profilo
di invalidità derivata dall’atto del delegato, in quanto
inciderebbe sulla legittimazione e quindi sulla competenza
ad adottare lo stesso.
La soluzione sta nel sistema di
impugnativa degli atti
Invalidità dell’atto di delega
Se l’atto produce effetti
favorevoli nella sfera
giuridica dei terzi
Se l’atto produce effetti
sfavorevoli nella sfera
giuridica dei terzi
Si utilizza il principio di conservazione
analogamente a quanto avviene per gli
atti adottati dal funzionario di fatto.-
per far valere il vizio di
legittimazione occorrere che l’atto di
delega sia già stato annullato o che
comunque siano ancora aperti i
termini per la sua impugnativa
Invalidità dell’atto di delega
• Nel caso di atto di delega nullo perché emesso
in carenza di potere da parte del delegante, la
nullità è determinata da un vizio dell’atto per
mancanza del presupposto soggettivo
Caso di carenza di potere in concreto
Invalidità dell’atto di delega
• Non è configurabile il vizio di
incompetenza nel caso della
delega di firma che, senza
alterare l’ordine delle
competenze, attribuisca al
soggetto delegato il potere di
sottoscrivere atti che continuano
ad essere atti del delegante e
non del delegato.
Non costituiscono atti di delega
• L’individuazione del responsabile del
procedimento
• L’individuazione del responsabile del
procedimento di accesso
• L’individuazione del responsabile del
trattamento dei dati personali
• L'individuazione del responsabile della
sicurezza
Il profilo lavoristico della delega
• Art. 5 d.lgs n. 165/2001
• “Le amministrazioni pubbliche assumono ogni
determinazione organizzativa al fine di assicurare
l'attuazione dei princìpi di cui all'articolo 2, comma 1,
e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione
amministrativa.
• 2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di
cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per
l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla
gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via
esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la
capacità e i poteri del privato datore di lavoro”
Le norme civilistiche di riferimento
• Art. 2086. Direzione e gerarchia
nell'impresa.
L'imprenditore è il capo dell'impresa e
da lui dipendono gerarchicamente i suoi
collaboratori
Le norme civilistiche di riferimento
• Art. 2104. Diligenza del prestatore di
lavoro.
Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza
richiesta dalla natura della prestazione
dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello
superiore della produzione nazionale.
Deve inoltre osservare le disposizioni per
l'esecuzione e per la disciplina del lavoro
impartite dall'imprenditore e dai collaboratori
di questo dai quali gerarchicamente dipende.
La natura dell’atto di delega
Atto di organizzazione poiché
procede alla dislocazione della
competenza amministrativa?
Doppia veste
dell’atto di delega
È un atto datoriale perché
incide sul rapporto di lavoro
Le fonti normative della scuola sulla
delega
•
•
•
•
Testo unico n. 297/1994
D.lgs n. 165/2001
D.p.r. n. 275/1999
D.i. n. 44/2001
• L’art. 32, 2° co. D.I. 44/2001
• L’art. 32, 2° co. D.I. 44/2001 prevede che il
Dirigente scolastico possa delegare lo
svolgimento di singole attività negoziali al
Direttore dei ss.gg.aa.. La delega di cui sopra
potrà in alternativa essere conferita ai
docenti collaboratori di cui all’art. 25, 5° co.
del D. Lgs. 29/1993 e, qualora non vi fossero
figure idonee al compimento delle attività
negoziali ci si potrà avvalere di esperti
esterni, compatibilmente con le risorse
finanziarie a disposizione.
Modalità del conferimento
• Il Dirigente, pur mantenendo la responsabilità
dell’intero procedimento, in termini di
efficienza del servizio, può delegare
l’istruttoria del procedimento (se
l’assegnazione della responsabilità
dell’istruttoria non è stata già disposta dalle
disposizioni) riservando a se la firma dell’atto
finale, ovvero oltre all’istruttoria del
procedimento può delegare la firma dell’atto
finale e ogni ulteriore adempimento inerente il
singolo procedimento.
Art. 17 d.lgs n. 165/2001
• 1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate
ragioni di servizio, possono delegare per un
periodo di tempo determinato, con atto
scritto e motivato, alcune delle competenze
comprese nelle funzioni di cui alle lettere b),
d) ed e) del comma 1 a dipendenti che
ricoprano le posizioni funzionali più elevate
nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si
applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice
civile anche ai sensi di quanto previsto
all’articolo 16, comma 1, lettera l-bis.
A chi delegare
Ai soggetti che nella scuola
ricoprono le funzioni
apicali
docenti
Direttore
sga
Le funzioni dirigenziali e la loro
delegabilità
• E’ titolare delle relazioni sindacali e rappresenta la
parte pubblica ( art. 25 D.L.vo 165/01 e art. 7 ).
In questa veste svolge e stipula la contrattazione
integrativa d’istituto, deve formalizzare la propria
proposta contrattuale e deve fornire informazioni
preventive e successive ( art. 6 ccnl ).
• Dispone l’affissione all’albo per la convocazione
delle assemblee sindacali, ne dà avviso al personale
interessato, decide in ordine alla sospensione delle
attività didattiche e stabilisce le quote e i
nominativi del personale ata per assicurare i servizi
essenziali (art.8).
• Queste funzioni non sono delegabili
Le funzioni dirigenziali e la loro
delegabilità
• Concede congedi, ferie, festività, permessi retribuiti,
permessi brevi, assenze per malattia, aspettative,
infortuni (artt. 12/13/14/15/16/17/18/19/20).
Queste funzioni sono delegabili ad uno dei docenti
collaboratori e al direttore;
Provvede al pagamento del compenso sostitutivo per
ferie non godute (art. 13) ed alla corresponsione
dell’indennità sostitutiva di preavviso (art. 21).Queste
funzioni sono delegabili ad uno dei docenti
collaboratori e al direttore s.g.a.;
Stipula i contratti individuali di lavoro del personale
docente ed ATA; in alcuni casi procede anche all’atto
di individuazione del dipendente da assumere ( artt.
23/37/44/59) (D.M. 201 2000 e D.M. 430 2000).
• Queste funzioni sono delegabili ad uno dei docenti
collaboratori e al direttore s.g.a.;
Le funzioni dirigenziali e la loro
delegabilità
• Predispone, sulla base di eventuali proposte
degli organi collegiali, il piano annuale delle
attività e i conseguenti impegni del personale
docente che possono prevedere attività
aggiuntive (art. 26, c. 4).
• Questa funzione è delegabile ad uno dei
docenti collaboratori
Le funzioni dirigenziali e la loro
delegabilità
• Individua i docenti (due unità) ai quali
affidare attività di collaborazione
(art. 25, D.L.vo 165 2001).
• Questa funzione non è delegabile
Le funzioni dirigenziali e la loro
delegabilità
• Autorizza le collaborazioni plurime dei
docenti e quelle del personale ATA,
sentito il direttore .
• Questa funzione è delegabile ad uno dei
docenti collaboratori
Le funzioni dirigenziali e la loro
delegabilità
• Nel caso il personale docente e quello
ATA con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato accettino rapporti di
lavoro a tempo determinato dispone la
sospensione temporanea del rapporto
di lavoro a tempo indeterminato.
Questa funzione è delegabile ad uno
dei docenti collaboratori e al direttore
s.g.a.;
Le funzioni dirigenziali e la loro
delegabilità
• Conferma il contratto di lavoro a
tempo indeterminato del personale
ATA per superamento del periodo di
prova.
• Questa funzione è delegabile ad uno
dei docenti collaboratori e al direttore
s.g.a.
Le funzioni dirigenziali e la loro
delegabilità
• Attribuisce gli incarichi specifici al
personale ATA. Fra gli assistenti
amm.vi titolari di incarico specifico
individua il sostituto del direttore.
• Questa funzione è delegabile ad uno dei
docenti collaboratori e al direttore s.g.a
Le funzioni dirigenziali e la loro
delegabilità
• Adotta il piano delle attività del
personale ATA proposto dal direttore
.
• Questa funzione è delegabile ad uno
dei docenti collaboratori.
Le funzioni dirigenziali e la loro
delegabilità
• Autorizza la partecipazione ad
iniziative di formazione e
aggiornamento (art. 62).
• Questa funzione è delegabile ad uno
dei docenti collaboratori e al direttore
Le funzioni dirigenziali e la loro
delegabilità
• In quanto titolare delle azioni
disciplinari infligge le sanzioni del
rimprovero verbale, del rimprovero
scritto e della multa.
• Questa funzione è delegabile ad uno dei
docenti collaboratori e al direttore
s.g.a.;
Scarica

delega - ASA FO-CE