F.A.M.A. un investimento sicuro
Storia del Fondo
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Il F.A.M.A. – Fondo Agenti Marittimi ed Aerei – nasce a Genova il 31
gennaio 1985 con lo scopo di attuare forme di previdenza ed assistenza
sanitaria ed altre forme assicurative a favore degli agenti
raccomandatari marittimi, agenti aerei, mediatori marittimi e loro
familiari, nonché a favore delle rispettive aziende; inizialmente
l’adesione al Fondo ha carattere volontario. L’iniziativa ha subito un
buon successo.
Con le premesse favorevoli, il Fondo si propone come gestore della
previdenza obbligatoria della categoria.
Nel 1995, difatti, con la legge 549 il Fondo viene assunto nell’ambito
dei regimi previdenziali obbligatori. Si interviene modificando l’art. 16
della legge n. 135/77 che dispone che il Fondo gestisca le forme
previdenziali obbligatoria degli Agenti Raccomandatari Marittimi.
La nostra previdenza
obbligatoria
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In adempimento a quanto disposto dall’art. 16 della legge 135/77 il
Ministero dei Trasporti stabilisce, con proprio decreto biennale,
l’ammontare della contribuzione che deve essere versata al Fondo.
L’obbligatorietà dell’adesione al Fondo viene ribadita e rafforzata sia
dall’INPS che dal Ministero del Lavoro: con una circolare del 25
settembre 1996 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale acclara che i
raccomandatari marittimi sono soggetti ad una contribuzione
previdenziale obbligatori, sostitutiva di quella ‘di cui all’art. 2 commi 26
e ss., della legge n. 335/95’ (gestione separata); Il documento del
Ministero del lavoro che evidenzia l’obbligatorietà della previdenza
gestita dal F.A.M.A. porta la data del 26 settembre 2006.
E’ in ragione di questi atti che oggi il Fondo gestisce con successo e
giusta attenzione e cristallina chiarezza amministrativa la previdenza
obbligatoria della categoria.
Art.28 del decreto ministeriale:
la contribuzione
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Il quattro per cento dei compensi stabiliti col presente decreto, con
esclusione di quelli espressi in misura percentuale sui noli o sui
biglietti di passaggio, sono versati dal raccomandatario al Fondo Agenti
Marittimi ed Aerei a favore dei titolari delle imprese individuali e degli
amministratori delle società che hanno per oggetto delle loro attività la
raccomandazione di navi, nonché degli institori di dette imprese o società
purché non siano iscritti ad altri istituti di previdenza obbligatoria per legge o per
contratto collettivo di lavoro.
Gli Amministratori e gli institori di dette società, aventi per oggetto delle
loro attività la raccomandazione marittima di navi, devono, a loro volta, versare
al Fondo Agenti Marittimi ed Aerei, il quindici per cento dei compensi degli
stessi ricevuti per la carica.
Il due virgola ottanta per cento dei compensi stabiliti col presente
decreto, con esclusione di quelli espressi in misura percentuale sui
noli o sui biglietti di passaggio, sono pure versati dal raccomandatario al
Fondo Agenti Marittimi ed Aerei, per la stipulazione di una polizza volta alla
copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività di
raccomandatario marittimo, secondo i criteri e con le modalità stabilite
dall’Assemblea del Fondo medesimo, ovvero per le altre finalità stabilite dalla
stessa Assemblea, connesse e funzionali alla gestione del Fondo.
La convenzione 3151 sui diritti
di Agenzia
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La decisione di istituire un contributo previdenziale obbligatorio
si tradusse agli effetti pratici in un contributo pari al 3% dei
compensi previsti da uno specifico decreto attuativo del 1987.
Tale percentuale è stata successivamente portata al 4%.
Poco dopo l’elevazione del contributo al 4%, il Fondo Agenti
Marittimi ed Aerei individuò, in BPB Assicurazioni Vita S.p.A. (ora
Aviva Assicurazioni Vita S.p.A.), il partner ideale con il quale
ideare un'apposita Convenzione Assicurativa.
Questa Convenzione denominata “Convenzione 3043” si è
evoluta, nel Gennaio 2007, nell'attuale Convenzione denominata
“Convenzione 3151” destinata a Titolari ed Amministratori di
Agenzia e Institori, in qualità di iscritti al Fondo Agenti Marittimi
ed Aerei.
La convenzione 3152 sui
compensi agli Amministratori
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Nel Gennaio del 1996, fu esteso l’obbligo della tutela previdenziale
anche a chi riceveva emolumenti in qualità di Amministratori o Institori
delle Società di raccomandazione marittima. Si trattava del contributo
del 10% destinato a coprire determinati redditi da lavoro autonomo,
sostitutivo della gestione separata INPS.
A seguito di tale innovazione legislativa, nello stesso anno 1996 il
Fondo Agenti Marittimi ed Aerei si rivolse sempre alla BPB Assicurazioni
Vita S.p.A. (ora Aviva Assicurazioni Vita S.p.A.), per la gestione di
questo specifico contributo.
La scelta che si rivelò felice per le capacità e l’elevato livello di
contenuti della Convenzione proposte dall’Impressa di Assicurazione,
denominata “Convenzione 3041” che nel gennaio 2007, con l’aumento
al 15% della contribuzione per adeguarsi al livello contributivo INPS, si
è trasformata nell’attuale convenzione denominata “Convenzione 3152”,
destinata agli Amministratori di Agenti Marittimi.
Il trattamento caso morte
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In caso di decesso dell’Aderente/Assicurato, nel corso della
durata contrattuale verrà corrisposta ai beneficiari (eredi) il
capitale garantito della polizza “Temporanea di Gruppo per il
caso di Morte” e pari al prodotto tra il contributo annuo
versato nel corso dell’anno solare precedente e gli anni
mancanti al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di
età con un massimo di € 200.000,00 ed un minimo di €
10.000,00.
La previdenza volontaria
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Da sempre l’attenzione della Fondo Agenti Marittimi ed Aerei
oltre alle forme di Previdenza Obbligatoria si è rivolta alla
forma di Previdenza Volontaria.
Infatti, fin dal 1985, le esigenze individuali o familiari del
Socio/Assicurato di affiancare al contributo obbligatorio
previsto dalla legge un contributo volontario, furono promosse
attraverso una forma di previdenza volontaria con la
stipulazione di una specifica Convenzione denominata
“Convenzione 3044”.
Attualmente questa Convenzione è stata assorbita all’interno
delle due Convenzioni principali dando la possibilità ai familiari
dei Soci di realizzare una forma di “Risparmio Previdenziale” in
loro favore.
La polizza responsabilità civile
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In generale lo scopo principale dell’Assicurazione di
Responsabilità Civile è quello di tutelare il patrimonio
dell’Assicurato, la cui integrità può essere compromessa
dall’obbligo di risarcimento di danni causati a Terzi.
Tale assicurazione è regolata dall’Articolo 1917 del Codice
Civile in base al quale l’Impresa di Assicurazione si impegna
ad indennizzare l’Assicurato di quanto egli debba pagare
perché civilmente responsabile di danni involontariamente
cagionati a terzi sia personalmente (responsabilità diretta) sia
da persone delle quali debba rispondere (responsabilità
indiretta).
La Polizza/Convenzione di Responsabilità Civile dell’Agente
Marittimo si rivolge agli Agenti Raccomandatario marittimo
iscritto al Fondo Agenti Marittimi ed Aerei, siano essi persone
fisiche o giuridiche.
Le riserve matematiche del
F.A.M.A.
I contributi versati
Di seguito si illustrano le performance del FAMA confrontandole con quelle di alcuni
indici Fideuram. La metodologia utilizzata è stata la seguente: è stato individuato un
arco temporale rappresentativo (2000-2009) e per tale periodo sono stati considerati
i rendimenti del FAMA e degli indici Fideuram.
Una volta determinati tali rendimenti, è stato calcolato il montante di € 100,00
(tramite la formula della capitalizzazione composta) investiti il 1 gennaio 2000.
Si è, inoltre, calcolato il montante al dicembre 2009 (tramite la formula della
capitalizzazione composta), ipotizzando di versare ad ogni inizio anno un premio
ricorrente di € 100,00.
se un cliente avesse investito nel FAMA ad ogni ricorrenza annua un premio di €
100,00 a partite dal 1° gennaio 2000 alla fine dei dieci anni avrebbe un montante
riconosciuto di € 1.268,71.
E’ stata condotta la stessa analisi considerando un arco temporale che va dal 1992
al 2009 e per tale periodo sono stati considerati i rendimenti del FAMA e degli indici
Fideuram.
Si evidenzia come la performance del FAMA è stata maggiore di quella di tutti gli
indici Fideuram. Quindi, per fare un esempio, se un cliente avesse investito € 100,00
nel 1992 nel FAMA adesso avrebbe un montante riconosciuto di € 333,57.
Si è, inoltre, calcolato il montante al dicembre 2009 (tramite la formula della
capitalizzazione composta), ipotizzando di versare ad ogni inizio anno un premio
ricorrente di € 100,00.
Se un cliente avesse investito nel FAMA ad ogni ricorrenza annua un premio di €
100,00 a partite dal 1° gennaio 1992 alla fine dei diciotto anni avrebbe un montante
riconosciuto di € 3.145,38.
Altri numeri
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Gli associati al Fondo sono più di 800
dei quali più di 700 effettivamente attivi
dal punto di vista contributivo
Le Aziende associate sono più di 300 in
tutta Italia
Distribuzione per età
Età
Numero
Associati
Percentuali
20/
34
38
5,3%
35/
44
129
18,0%
45/
54
212
29,5%
55/
65
208
29,0%
<65
131
18,2%
Distribuzione per regioni
Regione
Liguria
Toscana
Puglia
Campania
Sicilia
Romagna
Veneto
Friuli Venezia
Giulia
Sardegna
Lazio
Marche
Lombardia
Calabria
Abruzzo
Molise
Associati
%
211
111
60
56
56
48
47
41
29,39%
15,46%
8,36%
7,80%
7,80%
6,69%
6,55%
5,71%
29
21
15
8
7
5
3
4,04%
2,92%
2,09%
1,11%
0,97%
0,70%
0,42%
FAQ
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Qualsiasi dipendente di Agenzia Marittima può essere iscritto al FAMA? No solamente Amministratori e
Institori.
La quota di adesione e contributo annuale, variano in base al ruolo ricoperto in azienda? Di che importi
stiamo parlando? La quota Associativa (non legata alla contribuzione) è singola per ciascun Associato
indipendentemente dalle posizioni aperte ed è pari a 51,65€ annue; le contribuzioni previdenziali vanno
pagate secondo le percentuali stabilite dal decreto ministeriale come abbiamo già visto; riguardo alla
contribuzione legata ai diritti di agenzia sarà la società stessa ad indicare a favore di quali Amministratori
e/o Institori andrà versata e in che percentuale.
Il versamento dei contributi al FAMA sostituisce od integra l’usuale versamento al sistema previdenziale
obbligatorio? Il F.A.M.A. è la previdenza obbligatoria degli Amministratori ed Institori di Agenzie marittime e
in quanto tale è a tutti gli effetti sostitutiva dell’INPS.
Cosa succede ai versamenti effettuati negli altri fondo previdenziale obbligatorio se ad un certo punto si
decide di passare al FAMA? Se sono versamenti effettuati come dipendente di una società o perché dovuti
ad altro ente rimangono presso l’ente previdenziale al quale si contribuiva in attesa del raggiungimento
dell’età pensionabile; nel caso fossero stati versati erroneamente all’INPS, quando invece si aveva diritto a
contribuire presso il F.A.M.A., si potrà richiedere la restituzione di quanto versato per farlo confluire sulla
propria posizione presso il nostro Fondo.
Cosa succede se dopo “X” anni di iscrizione e versamento contributi previdenziali al Fama la persona in
oggetto cambia radicalmente professione e non rientra più nella categoria lavorativa obbligatoria per essere
iscritti al FAMA? Si potrà riscattare quanto versato e quanto maturato presso il nostro Fondo,
ricongiungendolo con i nuovi versamenti previdenziali, oppure lasciare aperta la posizione per riscattare
l’ammontare a scadenza.
Quali sono i termini per la cancellazione volontaria dal fondo? A scadenza, raggiunta l’età pensionabile
oppure per cessata attività nell’ambito della raccomandazione marittima.
FAQ
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In quale occasione entra in gioco la copertura alla Responsabilità Civile di cui alla polizza prevista dal
FAMA? Nello stesso momento in cui viene effettuato il primo versamento contributivo nell’ambito della
convenzione 3151, percentuale sui diritti di Agenzia.
Parliamo di versamenti “spontanei e volontari” al proprio fondo, oltre ai contributi dovuti: quali sono i termini
ed i tempi per la riscossione degli interessi? Le posizioni aperte per versamenti volontari possono essere
riscattate in qualsiasi momento a partire da un anno dall’apertura, su queste posizioni i titolari potranno
versare l’ammontare desiderato con qualsiasi frequenza desiderata, con massima libertà.
Entro quale ambito è prevista l’assistenza sanitaria per i parenti di coloro che sono iscritti al FAMA? Non
esistono al momento polizze sanitarie a cura del F.A.M.A.
Sulla base dell’andamento degli ultimi anni quali sono le previsioni in termini di interessi maturati sugli
importi versati e quali sono i “numeri” relativi alle adesioni? Abbiamo già mostrato gli andamenti del nostro
Fondo nelle pagine precedenti e considerando la solidità dei nostri investimenti niente fa pensare a un
cambiamento di trend; aggiungiamo che il finanziamento delle “Gestioni Separate”, come quella al
quale aderiamo, sono disciplinate da uno specifico regolamento, predisposto in conformità
alle regole stabilite dall’ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di
Interesse Collettivo, l’Authority di settore) con circolare n. 71 del 1987; inoltre la normativa
impone che gli attivi a copertura delle riserve tecniche debbano essere sufficienti a garantire
gli impegni presi per i clienti e vadano a costituire un patrimonio riservato agli assicurati, non
aggredibile da alcun creditore.
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