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Interventi in materia
previdenziale e
Contro – Riforma Pensionistica
del Governo Berlusconi
Elaborazione
Ricci Gian Battista
Staff INCA Regionale Lombardia
Su documentazione prodotta da
Loris Manfredi
Direttore INCA CGIL Milano
Sesto S.G. 12 novembre 2003 - Direttivo FILCAMS Regionale Lombardia
Finanziaria Berlusconi 2002:
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Previdenza e assistenza
- Aumento delle maggiorazioni sociali sulle pensioni
minime a € 516,46 (1 milione di lire) gli
ultrasettantacinquenni percepivano già 945.000 lire
- Non si è trattato di aumento delle pensioni minime
- Aumento delle sole maggiorazioni sociali con restrittivi
requisiti di età e reddito (almeno 70 anni di età di base
richiesti)
- Benefici solo per 1,4 milioni di pensionati poveri
anziché 6 milioni
Sesto S.G. 12 novembre 2003 - Direttivo FILCAMS Regionale Lombardia
Finanziaria Berlusconi 2003:
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Nuovi requisiti per totale cumulo reddito da lavoro –
pensione:
58 anni di età e 37 anni di contributi (livello di “uscita”
ottimale?)
Per i già pensionati “Tassa d’ingresso”: un po’ di cassa e
effetti negativi a lungo termine
Contraddizioni e disarticolazione negli interventi in materia
Logica dell’una tantum
Sesto S.G. 12 novembre 2003 - Direttivo FILCAMS Regionale Lombardia
Finanziaria Berlusconi 2004
Il collegato: D.L. n. 269 art. 42
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Nuove disposizioni su invalidità civili
- Supervisione su tutte le pratiche da parte del Ministero
dell’Economia e delle Finanze
- Eliminato il ricorso amministrativo in caso di respinta
compresi i ricorsi pendenti al 2 ottobre 2003
- Possibilità di tutela esclusivamente attraverso un’azione
legale entro sei mesi, a pena di decadenza
- Obbligo di chiamata in causa, in caso di azione legale, del
rappresentante del ministero dell’Economia e Finanze
Sesto S.G. 12 novembre 2003 - Direttivo FILCAMS Regionale Lombardia
Finanziaria Berlusconi 2004
Il collegato: D.L. n. 269 art. 42
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Disposizioni a carattere generale
Pagamento delle spese giudiziarie in caso di
soccombenza per il contenzioso giudiziario
in materia di assistenza e previdenza
Attacco ai diritti dei lavoratori e dei
cittadini più deboli
Ulteriori difficoltà di tutela per i Patronati
Sesto S.G. 12 novembre 2003 - Direttivo FILCAMS Regionale Lombardia
Finanziaria Berlusconi 2004
Il collegato: D.L. n. 269 art. 47
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Lavoratori esposti all’amianto - Cosa cambia
Dal 1° ottobre 2003:
- Coefficiente di rivalutazione da 1,50 a 1,25 e solo per la
misura della pensione
- Certificazioni INAIL pregresse non più valide
- Necessità di ripresentazione domanda a INAIL entro 180 gg.
da data di conversione decreto, pena decadenza diritto
- Vincoli: almeno 10 anni di esposizione a non meno di 100
fibre litro per 8 ore giornaliere
Sesto S.G. 12 novembre 2003 - Direttivo FILCAMS Regionale Lombardia
Finanziaria Berlusconi 2004
Il collegato: D.L. n. 269 art. 47
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Lavoratori esposti all’amianto - Cosa cambia
• Cambiano tutte le aspettative di pensionamento per i lavoratori
già in possesso di certificazione INAIL comprese domande
di pensione già presentate con decorrenza 1.1.2004
• Azzeramento di tutta la giurisprudenza di merito
• Problemi di salvaguardia per lavoratori già espulsi dal processo
produttivo per mobilità o esodati con pagamento VV?
Messaggio INPS del 23 ottobre 2003:
• Salve le pensioni con decorrenza 1° ottobre 2003 sulla base
di certificazioni INAIL pre - decreto
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D.d.L approvato dalla camera e passato al
Senato Atto 2058 (Comm. Lavoro)
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MIGLIORAMENTI APPORTATI ANCHE A
SEGUITO RICHIESTE SINDACALI
• estensione dell’obbligo assicurativo ai:
1. lavoratori associati in partecipazione
2. coloro che svolgono rapporti di lavoro
occasionali con reddito superiore a 5.000 €
annui
Norme già comprese nel D.L. 269/2003 collegato alla
finanziaria 2004
• Totalizzazione dei periodi assicurativi
versati nelle varie gestioni
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Senato Atto 2058 (Comm. Lavoro)
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Problemi aperti sulla legge delega ante emendamento
Decontribuzione per i neoassunti fino al 5%
- minor finanziamento al sistema
- effetti sul montante contributivo dei nuovi assunti??
(dizione della norma: senza effetti negativi sulla
determinazione dell’importo pensionistico del lavoratore)
Obbligo di destinazione del TFR ai fondi pensione
Irrisolto il problema della separazione
Previdenza – assistenza
Spesa Pensionistica 2001 13,5 PIL depurata da GIAS 11,3
(dovrebbe inoltre essere depurata dal carico fiscale
reincamerato dalla stato)
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D.d.L approvato dalla camera e passato al
Senato Atto 2058 (Comm. Lavoro)
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Ulteriori problemi aperti con l’emendamento
Tremonti - Maroni
Richiesta OO.SS. CGIL – CISL – UIL
RITIRO DELL’EMENDAMENTO
Sesto S.G. 12 novembre 2003 - Direttivo FILCAMS Regionale Lombardia
D.d.L approvato dalla camera e passato al Senato
Atto 2058 (Comm. Lavoro) EMENDATO
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Certificazione del diritto (art. 1-bis)
• Prevista certificazione di diritto acquisito per tutela da
riforme successive per lavoratori che fino al 31.12.2007
maturino i requisiti previsti dall’attuale disciplina: (57 anni
di età e 35 di contribuzione)
• poca chiarezza sulla natura dell’istituto
• forti dubbi su certificazione in enti diversi da INPS
• Tendenza alla “fuga” confermata in questi giorni
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Modifiche dei requisiti per pensione (Art. 1- ter Comma 1)
Per tutti i lavoratori (iscritti all’AGO e a forme sostitutive o esclusive):
Sistema Retributivo (chi al 31.12.1995 era già occupato)
Dal 1° gennaio 2008
40 anni di contributi
Diritto a
Pensione
oppure
65 anni età se uomini
60 anni età se donne
Eliminate le pensioni di anzianità (senza gradualità)
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Modifiche dei requisiti per pensione (Art. 1- ter Comma 1)
Per tutti i lavoratori (iscritti all’AGO e a forme sostitutive o esclusive):
Dal 2008 e fino al 31.12.2015
Possibilità di andare in pensione con i requisiti della legge
Dini - Prodi
• Lavoratori dipendenti: 35 anni di contributi e 57 di età
• Lavoratori autonomi o dipendenti con contribuzione
mista: 35 anni di contributi e 58 di età
ma con il calcolo della pensione interamente con le
regole del sistema contributivo
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Modifiche dei requisiti per pensione (Art. 1- ter Comma 1)
Contributivo come “punizione”
Meno favorevole rispetto ai nuovi assunti dal 1996
perché per gli anni precedenti al 1996 l’aliquota di
computo, quella che viene utilizzata per il calcolo degli
accantonamenti non è il 33% ma molto più bassa
Nel 1971 era pari al 19% e si è innalzata
gradualmente per arrivare al 27,12% nel 1995
La perdita sugli accantonamenti varia dal 18 al 42%
(Perdita media del 30%)
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Modifiche dei requisiti per pensione (Art. 1- ter Comma 1)
Sistema contributivo
(Assicurati dal 1996
o chi ha optato per
il sistema contributivo)
nuovi requisiti
40 anni di contributi
(con esclusione Riscatti dei titoli
di studio e VV)
IMPOSSIBILI DA RAGGIUNGERE
PER PRECARIETA’ DEL LAVORO
60 anni se donne
65 anni se uomini
Abolita la flessibilità in uscita (57 – 65 anni)
Minore utilità della previdenza integrativa (per chi è lavoratore
dipendente)
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Modifiche dei requisiti per pensione (Art.1- ter Commi 2 e 3)
Previsione di specifici decreti per eventuali benefici
per lavori usuranti e lavoratrici madri
Comma 3 lettera d):
“confermare in ogni caso l’accesso al pensionamento, per i lavoratori
dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie
per non meno di un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni
(i cosiddetti ‘precoci’), a 40 anni di anzianità contributiva”
Significa che i lavoratori “non precoci” dovranno avere più di
40 anni di contributi? Proposta Brunetta/Cazzola 41 anni e poi 42
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Incentivi al posticipo della pensione (art. 1 - quater)
Riguarda i lavoratori (dipendenti privati) che maturano i requisiti
per la Pensione di anzianità in vigore nel periodo
dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007
- Necessità della certificazione diritto acquisito a pensione
- Importo pari all’aliquota IVS (32,7%) dell’ultimo stipendio
- Non tassato
Premia i redditi più elevati per l’aliquota marginale più elevata
ASPETTI NEGATIVI:
• Rinuncia ad ulteriore contribuzione ed incremento di pensione
• Incremento retribuzione/salario “ammortizzato” da possibile
rendita in 10-15 anni
• Rinuncia ai più consistenti benefici di cumulo
pensione/retribuzione
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Legge Delega: Controproposte sindacali Marzo 2003
1.
Aumento delle aliquote contributive alle gestioni dei lavoratori
autonomi
2. l’aumento della contribuzione previsto per i lavoratori
parasubordinati deve essere dedicato esclusivamente al
miglioramento delle loro “garanzie pensionistiche sociali e
formative”
3. Recupero dell’evasione e dell’elusione contributiva
In alternativa alla DECONTRIBUZIONE:
• Riduzione del costo del lavoro: può essere attuata attraverso forme
di fiscalizzazione, da verificare in sede di trattativa con il Governo e
tenendo conto anche dei suggerimenti della stessa Commissione
Europea.
• Riduzione generalizzate di alcune aliquote contributive con il
passaggio di tali prestazioni alla fiscalità (riduzione del costo del
lavoro) Esempio ANF Aliquota oggi vigente 2,48%
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Legge Delega: Controproposte sindacali Marzo 2003
PREVIDENZA COMPLEMENTARE:
Non si ritiene accettabile che il TFR diventi, in modo obbligatorio,
capitale di rischio senza le garanzie di rendimento dovute al lavoratore
dall’attuale legislazione per il TFR
PROPOSTE
Sviluppo attraverso gli incentivi fiscali che ne amplino la convenienza finanziaria
ed il conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi negoziali attraverso
l’espressione di volontà del lavoratore
INOLTRE:
• Vanno risolti i problemi dello sviluppo nel pubblico impiego, il cui avvio è
considerato inderogabile
• contrarietà alla “parificazione” prevista nella delega tra i fondi aperti e i fondi
negoziali
• estensione ai fondi aperti di tutti i vincoli e le regole che esistono per i fondi
negoziali in materia di trasparenza, controllo e governance dei fondi stessi
• contrarietà alla “portabilità” del contributo dovuto dal datore di lavoro da un
fondo ad un altro
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PENSIONI: Relazione congiunta Commissione UE e
Consiglio UE in materia di pensioni “adeguate e sostenibili”
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La relazione riconosce all’Italia il merito delle tre grandi riforme
attuate negli anni novanta che:
•
•
•
•
•
“hanno raccolto la sfida di garantire pensioni
finanziariamente sostenibili”
“hanno trasformato radicalmente il sistema
pensionistico italiano”
hanno iniziato a stabilizzare la spesa pubblica per le
pensioni e controllerà la dinamica della spesa anche in
futuro….
Con il passaggio al sistema contributivo hanno
introdotto una profonda modernizzazione del primo
pilastro, di importanza cruciale anche per la
sostenibilità finanziaria”
saranno in grado di affrontare la sfida
dell’invecchiamento della popolazione
Sesto S.G. 12 novembre 2003 - Direttivo FILCAMS Regionale Lombardia
PENSIONI: Relazione congiunta Commissione UE e
Consiglio UE in materia di pensioni “adeguate e sostenibili”
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INDICAZIONI ALL’ITALIA DI ULTERIORI MISURE CHE
DOVREBBERO ESSERE MESSE IN ATTO PER CONTINUARE
A GARANTIRE PENSIONI SICURE, EQUE E SOSTENIBILI:
1. Rigore nell’evitare il ricorso ai prepensionamenti, come
strumento di riequilibrio del mercato del lavoro
2. far emergere il consistente numero di lavoratori in nero
3. aumentare il tasso di occupazione, in particolare per le
donne e per i lavoratori anziani
4. migliorare la protezione sociale e garantire
l’adeguatezza delle prestazioni per i lavoratori che
“partecipano alle nuove forme di lavoro flessibili”
5. sviluppo delle pensioni integrative
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Riepilogo Norme previdenziali in VIGORE
Riforma governo Amato (D. Lgs. n. 503/92)
Riforma governo Dini (Legge 335/1995)
Intervento governo Prodi (Legge 449/97)
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Riforma governo Amato (D. Lgs. n. 503/92):
Sistema retributivo
- Elevata gradualmente età pensionabile di vecchiaia
(donne da 55 a 60 anni, uomini da 60 a 65 anni)
- Elevato requisito contributivo da 15 a 20 anni
- Abolizione delle baby pensioni del settore pubblico
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Riforma governo Amato (D. Lgs. n. 503/92):
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Modifica del sistema di calcolo con introduzione di una ulteriore quota di
pensione “quota B” calcolata prendendo a riferimento la retribuzione
pensionabile degli ultimi 10 o più anni
1. Per chi al 31.12.1992 aveva meno di 15 anni di contribuzione
in una gestione si prendono a riferimento le retribuzioni e/o i
redditi conseguiti dal 1.1.1993 al pensionamento
2. Per gli assunti a partire dal 1988 si prendono a riferimento le
retribuzioni dell’intera vita lavorativa.
RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE DI RENDIMENTO 2% PER OGNI
ANNO DI LAVORO PER LE RETRIBUZIONE ED I REDDITI
SUPERIORI AD UN DETERMINATO IMPORTO (PER IL 2003 CIRCA
37.000 € PER FASCE FINO ALLO 0,9 PER LA QUOTA ECCEDENTE I
70.000 €)
Esempio con 35 anni di contribuzione la pensione viene calcolata con un
rendimento del 70% fino alla prima fascia di retribuzione/reddito per
decrescere fino al 31,5 per l’ultima fascia.
Sesto S.G. 12 novembre 2003 - Direttivo FILCAMS Regionale Lombardia
L’iter normativo di riforma dal 1992
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Riforma governo Dini (Legge 335/1995):
Introduzione del Sistema contributivo che prende in
considerazione, ai fini del calcolo della prestazione,
il totale della contribuzione versata. Il nuovo sistema si applica a:
- Assicurati dopo il 1.1.1996
- Coloro che, con meno di 18 anni di contribuzione
al 31.12.1995 esercitino l’opzione per il nuovo
sistema
- Coloro che con più di 18 anni di contribuzione
al 31.12.1995 abbiano esercitato l’opzione entro
il 1.10.2001
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Opzione per il sistema contributivo: schema riassuntivo
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Contribuzione versata fino al 31.12.1995
Pari o superiore a
18 anni
No
opzione
Si opzione
entro 1.10.01
Diritto: retributivo
Calcolo: retributivo
Inferiore a
18 anni
No
opzione
Nessuna
Si
opzione
Diritto: retributivo
Calcolo: misto
Diritto: contributivo
Calcolo: contributivo
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Riforma governo Dini (Legge 335/1995):
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Eliminata la pensione di anzianità
Nuova
Pensione di
Vecchiaia:
Requisiti
• Almeno 57 anni di età (per uomini e donne)
• Almeno 5 anni di contribuzione effettiva (escl. Figurativi)
• Maturazione importo pari a quello dell’Assegno sociale *1,2
(€ 430,28 mensili nel 2003)
• Cessazione dell’attività di lavoro dipendente
• Almeno 40 anni di contribuzione (esclusi riscatti e VV)
• Cessazione dell’attività di lavoro dipendente
• Almeno 65 anni di età
• Almeno 5 anni di contribuzione effettiva (escl. Figurativi)
• Cessazione dell’attività di lavoro dipendente
• In ogni caso non integrata al minimo
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Riforma governo Dini (Legge 335/1995):
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Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo Modalità di Calcolo
Si prende in considerazione la totalità della contribuzione
versata
Accantonamenti: contributi versati (in funzione delle aliquote
in vigore nei singoli fondi)
Esempi:
• Lavoratori dipendenti 32,7% accantonamento 33%
• Lavoratori autonomi artigiani – commercianti – coltivatori
diretti 16 - 17% accantonamento 20%
• Parasubordinati
• Se non già assicurati: 13,5% accantonamento 15,5
• Se pensionati:
2003 12,5% accantonamento 12,5%
2004 15% accantonamento 15%
• Se già assicurati
10%
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Riforma governo Dini (Legge 335/1995):
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Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo Modalità di Calcolo
I contributi accantonati vengono rivalutati ogni anno in base al
prodotto interno lordo + inflazione (PIL nominale)
Il montante, pari alla somma dei contributi accantonati annualmente e
rivalutati, viene moltiplicato per il "coefficiente di trasformazione” stabilito
dalla legge in base all'età del lavoratore e in tal modo si ottiene la misura
della pensione lorda annua.
Il coefficiente di trasformazione è legato alle aspettative di vita.
ETA'
57
58
59
60
61
62
63
64
65
COEFFICIENTI DI
TRASFORMAZIONE
4,720%
4,860%
5,006%
5,163%
5,334%
5,514%
5,706%
5,911%
6,136%
L’UTILIZZO DELLA FLESSIBILITÀ GARANTISCE PRESTAZIONI
PIÙ ELEVATE A CHI SI RITIRA PIÙ TARDI DAL LAVORO.
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Riforma governo Dini (Legge 335/1995):
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SISTEMA RETRIBUTIVO:
• fino al 1992 premiava coloro che negli ultimi cinque anni di
lavoro avevano avuto incrementi consistenti di retribuzione
• l’innalzamento del periodo di riferimento della retribuzione
pensionabile (10 o PIU’ anni o all’intera vita lavorativa) ha
attenuato questo beneficio e garantiscono percentuali di
sostituzione meno elevate sull’ultima retribuzione per chi ha
una carriera elevata
• Nel pubblico impiego il calcolo sull’ultima retribuzione
(servizio fino al 1992), che si stà via via riducendo di
consistenza, premia coloro che hanno passaggi di livello a
ridosso del pensionamento (il fenomeno “dovrebbe” essere
contemperato da regole più ferree sulle modalità di carriera,
pochi automatismi, concorsi)
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SISTEMA CONTRIBUTIVO:
Regole identiche per tutti i fondi
Proiezioni di calcolo
• danno risultati differenziati in base alla tipologia di carriera
piatta, media, elevata
• FPLD con 40 anni di contribuzione tasso di sostituzione
sull’ultima retribuzione dal 50 al 70%
A PARITA’ DI RETRIBUZIONE/REDDITO
• GG.SS. LAVORATORI AUTONOMI (ART – COM – CDCM
= 35% IN MENO (ALIQUOTA DI COMPUTO < 2/3 – 20 SU
33)
• PARASUBORDINATI = 55 - 60% IN MENO (ALIQUOTA
DI COMPUTO < 1/2 – FINO AL 2003 12 - 15 SU 33)
Necessario un parallelo sviluppo della previdenza integrativa
PARTICOLARI DIFFICOLTà PER I PARASUBORDINATI
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Riforma governo Dini (Legge 335/1995):
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Armonizzazione regimi previdenziali dipendenti pubblici e
privati:
Dal 2004 stesse regole nel diritto retributivo:
57 anni di età e 35 anni di contribuzione
Operai e precoci
2004 56 anni di età e 35 anni di contribuzione
2006 57 anni di età e 35 anni di contribuzione
In alternativa all’età (requisito sola contribuzione
2004 = 38 anni - 2006 = 39 anni - 2008 = 40 anni
Ancora alcune differenze sul calcolo della prestazione
2004 - 2006 - 2008:
RIDUZIONE DELLE PENSIONI DI ANZIANITA’ RICHIEDIBILI:
• PRECOCI: 55 ANNI Già COMPIUTI NEL 2003
• MAGGIORE ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA
GIA’ MATURATA 37 ANNI NEL 2003 – 38 NEL 2005 – 39 NEL 2007
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Decreti attuativi della riforma Dini
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• Omogeneizzazione norme FPLD – Fondi Speciali INPS
• Maggiori opportunità previdenziali per i lavoratori precari e
lavoratori con rapporti di lavoro part – time
• autorizzazione ai contributi volontari o riscatto per i periodi
intercorsi tra un rapporto di lavoro e l’altro (oltre all’accredito
della contribuzione figurativa per la DS a requisiti ridotti
• autorizzazione ai contributi volontari o riscatto ad integrazione
dei periodi part – time di tipo verticale, ciclico ed orizzontale
• Accredito della contribuzione figurativa per diversi eventi: congedi
parentali, maternità aldifuori del rapporto di lavoro, permessi e
congedi per handicap
• Riscattabilità di diversi periodi contributivi (lavoro all’estero,
periodi corrispondenti alle astensioni facoltative di maternità fuori
dal rapporto di lavoro, etc)
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Osservatorio INCA Milano
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Incremento delle pensioni di vecchiaia dal 2001:
Pensioni di vecchiaia
3000
Pratiche
2500
2000
1500
Pratiche
1000
500
0
2001
2002
2003
Anni
Anni
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Osservatorio INCA Milano
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Incremento delle pensioni di anzianità: effetto “fuga” per timori
derivanti da voci di riforma pensionistica
confronto periodi luglio-ottobre 2002 - 2003
Numero pratiche
Pensioni di anzianità
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2002
2003
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Mesi
Differenza 2003-2002: + 35,2%
Sesto S.G. 12 novembre 2003 - Direttivo FILCAMS Regionale Lombardia
Alcuni casi significativi
INCA-CGIL
LOMBARDIA
Lavoratrice A (nata il 12.5.1952)
Inizio attività lavorativa il 1.1.1971
nel pubblico impiego
INCA-CGIL
MILANO
Lavoratrice B (nata il 16.3.1952)
Inizio attività lavorativa il 1.1.1971
nel pubblico impiego
Accede alla pensione nel 1991 con il requisito
allora in vigore (19 anni 6 mesi e 1 giorno)
Continua a lavorare nel pubblico impiego
Nel 1992 inizia lavoro dipendente con iscrizione
all’INPS e la pensione viene sospesa
In seguito alle norme da Finanziaria 2003, dal
gennaio 2003 pagando la tassa d’ingresso (tre
volte la pensione mensile) cumula pensione e
reddito da lavoro
Nel 2012, con 60 anni di età, andrà in pensione
INPS cumulandola con la pensione INPDAP
Con la Dini-Prodi andrebbe in pensione il 1.7.2009
Con la riforma potrà andare in pensione
solo dal 1.4.2011 con 40 anni di contributi
oppure dal 1.4.2012 con 60 anni di età
se non vuole essere ulteriormente penalizzata
con un calcolo della pensione interamente
contributivo
Sesto S.G. 12 novembre 2003 - Direttivo FILCAMS Regionale Lombardia
Alcuni casi significativi
INCA-CGIL
LOMBARDIA
INCA-CGIL
MILANO
Lavoratore A (nato il 28.12.1950)
Lavoratore B (nato il 2.1.1951)
Inizio attività lavorativa il 1.9.1972
Media stipendio ultimi 10 anni:
€ 1.500
Inizio attività lavorativa il 1.9.1972
Media stipendio ultimi 10 anni:
€ 1.500
Matura i 35 anni di contributi e i 57 di età entro il
31.12.2007
Matura i 35 anni di contributi e i 57 di età il giorno
dopo il 31.12.2007 :
con l’attuale normativa sarebbe andato in pensione
dal 1.7.2008 con € 1.050 al mese
Va in pensione dal 1.4.2008
Importo pensione: € 1.050 al mese
Con la riforma potrà andare in pensione
solo dal 1.7.2013 oppure andare in pensione
dal 1.7.2008 ma con € 760 mensili
Sesto S.G. 12 novembre 2003 - Direttivo FILCAMS Regionale Lombardia
Alcuni casi significativi
INCA-CGIL
LOMBARDIA
INCA-CGIL
MILANO
Lavoratore (nato il 12.3.1951)
Lavoratrice (nata il 15.1.1951)
Inizio attività lavorativa il 1.9.1972
Media stipendio ultimi 10 anni:
€ 1.500
Inizio attività lavorativa il 1.9.1972
Media stipendio ultimi 10 anni:
€ 1.500
Matura i 35 anni di contributi e i 57 di età entro il
31.03.2008:
con l’attuale normativa sarebbe andato in pensione
dal 1.7.2008 con € 1.050 al mese
Con la riforma potrà andare in pensione
solo dal 1.4.2013 oppure andare in pensione
dal 1.7.2008 ma con € 760 mensili.
Matura i 35 anni di contributi e i 57 di età entro il
31.3.2008 :
con l’attuale normativa sarebbe andata in pensione
dal 1.7.2008 con € 1.050 al mese
Con la riforma potrà andare in pensione
solo dal 1.2.2011 oppure andare in pensione
dal 1.7.2008 ma con € 760 mensili
Sesto S.G. 12 novembre 2003 - Direttivo FILCAMS Regionale Lombardia
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