Il principio di legalità (art. 25, 2° comma Cost., Art. 7 Cedu, art. 49 Carta di Nizza, art. 15 Patto ONU 1966, art. 1 c.p.). Il principio di legalità ha un doppio fondamento: 1. Per quanto concerne le fonti legittimate alla produzione del diritto penale 2. Per quanto concerne la prevedibilità della norma penale 1. Per quanto concerne le fonti Il presupposto della riserva di legge in chiave di garanzia: la separazione dei poteri (Montesquieu). Ma perché ‘proprio la legge’ e non gli altri poteri? • Più la fonte e generale e astratta meno vi è il rischio di abusi e personalismi • Nei nostri sistemi costituzionali è, storicamente, la fonte maggiormente legittimata (Cfr. Common law) • Si riflette in un processo decisionale lungo e trasparente • È in grado di dare la parola alle minoranze (ricordatevi il discorso sulla devianza) P. Calamandrei, Fede nel diritto, Roma-Bari, 2008. Si tratta di una conferenza del gennaio 1940. • la legge generale e astratta è la “sola forma logica che possa permettere al legislatore di trasformare in diritto, in una sintesi di tutte le correnti politiche che fanno capo a lui, l’interesse collettivo, purificato da ogni considerazione individuale” (pag. 83) . • il diritto “non può essere affermato in me senza essere affermato contemporaneamente in tutti i miei simili”. “Nel principio della legalità c’è il riconoscimento della uguale dignità morale di tutti gli uomini” (pag. 105). 2. Per quanto concerne la prevedibilità • È un requisito interconnesso ma concettualmente e funzionalmente autonomo dalla riserva di legge Cfr. art. 7 Cedu e art. 49 Carta di Nizza Es. Articolo 49 Carta di Nizza. Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene 1. Nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso (…) Le componenti del principio di legalità • Precisione • Tassatività-divieto di analogia • Determinatezza • Riserva di legge • Irretroattività N.B. per il manuale la tassonomia è diversa Il principio di precisione: fondamento • La separazione dei poteri (solo norme chiare e precise permettono al giudice di non invadere lo spazio riservato al legislatore) • I diritti di libertà della persona (solo in norme chiare e precise la persona può trovare affidabili direttive di comportamento su cosa è lecito e cosa è vietato) Trova quindi il suo fondamento nell’art. 25 2° comma della Costituzione La precisione come presupposto di garanzia e di funzionamento del sistema penale • Precisione e prevenzione La categoria dei “proclivi a generale delinquere” (C. Cost. 177 del 1980) • Precisione e corretto svolgimento dell’attività È punito lo straniero destinatario di accertamento e di un provvedimento di repressione dei reati espulsione che “non si degli apparati (polizia, adopera” per ottenere dalla PA in genere e pubblici autorità diplomatica il ministeri) documento di viaggio per il • Precisione e diritto di rimpatrio (C. cost. 34 del difesa 1995). Principio di precisione e tecniche di formulazione • Legislazione casistica (es. art. 583 c.p.) vs. legislazione per clausole generali (art. 423, art. 544 ter c.p.) • Norme definitorie (“pubblicamente” art. 266 c.p.; pubblico ufficiale 357 c.p. e “incaricato di pubblico servizio” 358 c.p., “osceno” 529 c.p.) • Uso di elementi descrittivi (uomo, atti sessuali, cosa) e di elementi normativi. I-Gli elementi descrittivi: una scala decrescente della precisione 1. Elementi descrittivi numerici 2. Elementi descrittivi a nucleo concettuale forte art. 624 c.p. “Furto”. Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni…) (Segue) precisione degli elementi descrittivi: una scala decrescente 3. Elementi descrittivi a zona grigia dominante Art. 655 c.p. Chiunque fa parte di una radunata sediziosa di dieci o più persone è punito, per il solo fatto della partecipazione, con l’arresto fino ad un anno (v. anche art. 588 c.p., 290 e 291 c.p. vilipendio) 4. Elementi descrittivi quantitativi non numerici (possedere modica quantità di sostanze stupefacenti, alterare in misura rilevante la dichiarazione dei redditi ecc.) Amnistia edilizia del 18 dicembre 1981 (d. P.R. n° 744): “Limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati” Amnistia Togliatti del 22 giugno del 1946 (d. P. C. n° 4)"sevizie particolarmente efferate" II- Gli elementi normativi: (A) tendenziale precisione degli elementi normativi di fonte giuridica • art. 624 c.p. “Furto”. Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni…) • Art. 556 c.p. “Bigamia” chiunque essendo legato da un matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili (82, 106 c.c.), (…) è punito con la reclusione da uno a cinque anni. (B) tendenziale imprecisione degli elementi normativi di fonte etico sociale • Art. 529 c.p. definizione di atti osceni: atti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore. • Art. 3 l. 20 febbraio 1958 n. 75 (c.d. “legge Merlin”) concetto di prostituzione • Art. 544 ter c.p. “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3000 a 15.000 euro. (segue) la centralità del problema degli elementi normativi di fonte etico-sociale. L’articolo 6 Statuto CPI, Crimine di genocidio Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio s'intende uno dei seguenti atti commessi nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e precisamente: a) uccidere membri del gruppo; b) cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo; c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso; d) imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo; e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso;