Il principio di legalità
(art. 25, 2° comma Cost., Art. 7 Cedu,
art. 49 Carta di Nizza, art. 15 Patto
ONU 1966, art. 1 c.p.).
Il principio di legalità ha un doppio fondamento:
1. Per quanto concerne le fonti legittimate alla
produzione del diritto penale
2. Per quanto concerne la prevedibilità della
norma penale
1. Per quanto concerne le fonti
Il presupposto della riserva di legge in chiave di
garanzia: la separazione dei poteri (Montesquieu).
Ma perché ‘proprio la legge’ e non gli altri poteri?
• Più la fonte e generale e astratta meno vi è il rischio di
abusi e personalismi
• Nei nostri sistemi costituzionali è, storicamente, la
fonte maggiormente legittimata (Cfr. Common law)
• Si riflette in un processo decisionale lungo e
trasparente
• È in grado di dare la parola alle minoranze (ricordatevi
il discorso sulla devianza)
P. Calamandrei, Fede nel diritto, Roma-Bari, 2008. Si
tratta di una conferenza del gennaio 1940.
• la legge generale e astratta è la “sola forma logica
che possa permettere al legislatore di trasformare in
diritto, in una sintesi di tutte le correnti politiche
che fanno capo a lui, l’interesse collettivo, purificato
da ogni considerazione individuale” (pag. 83) .
• il diritto “non può essere affermato in me senza
essere affermato contemporaneamente in tutti i miei
simili”. “Nel principio della legalità c’è il
riconoscimento della uguale dignità morale di tutti
gli uomini” (pag. 105).
2. Per quanto concerne
la prevedibilità
• È un requisito interconnesso ma concettualmente e
funzionalmente autonomo dalla riserva di legge
Cfr. art. 7 Cedu e art. 49 Carta di Nizza
Es. Articolo 49 Carta di Nizza.
Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene
1. Nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione che, al
momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il
diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere
inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il
reato è stato commesso (…)
Le componenti del principio di
legalità
• Precisione
• Tassatività-divieto di analogia
• Determinatezza
• Riserva di legge
• Irretroattività
N.B. per il manuale la tassonomia è
diversa
Il principio di precisione:
fondamento
• La separazione dei poteri (solo norme
chiare e precise permettono al giudice di non
invadere lo spazio riservato al legislatore)
• I diritti di libertà della persona (solo in
norme chiare e precise la persona può
trovare affidabili direttive di comportamento
su cosa è lecito e cosa è vietato)
Trova quindi il suo fondamento nell’art. 25
2° comma della Costituzione
La precisione come presupposto
di garanzia e di funzionamento
del sistema penale
• Precisione e prevenzione La categoria dei “proclivi a
generale
delinquere” (C. Cost. 177 del
1980)
• Precisione e corretto
svolgimento dell’attività
È punito lo straniero destinatario
di accertamento e
di un provvedimento di
repressione dei reati
espulsione che “non si
degli apparati (polizia,
adopera” per ottenere dalla
PA in genere e pubblici
autorità diplomatica il
ministeri)
documento di viaggio per il
• Precisione e diritto di
rimpatrio (C. cost. 34 del
difesa
1995).
Principio di precisione e
tecniche di formulazione
• Legislazione casistica (es. art. 583 c.p.) vs.
legislazione per clausole generali (art. 423,
art. 544 ter c.p.)
• Norme definitorie (“pubblicamente” art. 266
c.p.; pubblico ufficiale 357 c.p. e “incaricato di
pubblico servizio” 358 c.p., “osceno” 529 c.p.)
• Uso di elementi descrittivi (uomo, atti
sessuali, cosa) e di elementi normativi.
I-Gli elementi descrittivi: una scala
decrescente della precisione
1. Elementi descrittivi numerici
2. Elementi descrittivi a nucleo concettuale
forte
art. 624 c.p. “Furto”. Chiunque si impossessa della
cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al
fine di trarne profitto per sé o per altri è punito con
la reclusione da 6 mesi a 3 anni…)
(Segue) precisione degli
elementi descrittivi: una scala
decrescente
3. Elementi descrittivi a zona grigia dominante
Art. 655 c.p. Chiunque fa parte di una radunata sediziosa di dieci o
più persone è punito, per il solo fatto della partecipazione, con
l’arresto fino ad un anno (v. anche art. 588 c.p., 290 e 291 c.p.
vilipendio)
4. Elementi descrittivi quantitativi non numerici
(possedere modica quantità di sostanze stupefacenti,
alterare in misura rilevante la dichiarazione dei redditi ecc.)
Amnistia edilizia del 18 dicembre 1981 (d. P.R. n° 744): “Limitata
entità dei volumi illegittimamente realizzati”
Amnistia Togliatti del 22 giugno del 1946 (d. P. C. n° 4)"sevizie
particolarmente efferate"
II- Gli elementi normativi:
(A) tendenziale precisione degli
elementi normativi di fonte giuridica
• art. 624 c.p. “Furto”. Chiunque si impossessa della
cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al
fine di trarne profitto per sé o per altri è punito con
la reclusione da 6 mesi a 3 anni…)
• Art. 556 c.p. “Bigamia” chiunque essendo legato da
un matrimonio avente effetti civili, ne contrae un
altro, pur avente effetti civili (82, 106 c.c.), (…) è
punito con la reclusione da uno a cinque anni.
(B) tendenziale imprecisione degli
elementi normativi di fonte etico sociale
• Art. 529 c.p. definizione di atti osceni: atti che,
secondo il comune sentimento, offendono il pudore.
• Art. 3 l. 20 febbraio 1958 n. 75 (c.d. “legge Merlin”)
concetto di prostituzione
• Art. 544 ter c.p. “Chiunque, per crudeltà o senza
necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo
sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a
lavori insopportabili per le sue caratteristiche
etologiche è punito con la reclusione da tre mesi ad un
anno o con la multa da 3000 a 15.000 euro.
(segue) la centralità del problema degli
elementi normativi di fonte etico-sociale.
L’articolo 6 Statuto CPI, Crimine di genocidio
Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio s'intende uno dei
seguenti atti commessi nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un
gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e precisamente:
a) uccidere membri del gruppo;
b) cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone
appartenenti al gruppo;
c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni
di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del
gruppo stesso;
d) imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo;
e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo
diverso;
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4. legalità e Precisione