WORKSHOP SULLE NOVITA’ FISCALI
2009
Unità Fiscale dell’ Università di Pisa
Lorella Zanobini/Rolando Vivaldi
Pisa, 13/26 Febbraio 2009
PREMESSA
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
Fare il punto sulle novità fiscali per il 2009 di diretto
interesse per l’Ateneo
In particolare:
Nuove interpretazioni in materia di territorialità IVA
per i servizi
Nuovo regime fiscale/sostanziale delle spese di
rappresentanza
Nuove interpretazioni in materia di rimborsi spese a
dipendenti e lavoratori autonomi
LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
EUROPEA NELLA CAUSA C-291/2007 .
SENTENZA 6 NOVEMBRE 2008


La sentenza in oggetto non innova la legislazione IVA
in materia di territorialità ma interpreta ed estende il
suo campo di applicazione adattandolo anche alla
sfera istituzionale di quei soggetti – come gli Atenei –
che hanno la partita IVA e gestiscono operazioni sia
in ambito istituzionale che in ambito commerciale.
Sono interessate tutte le attività previste nell’articolo
7 quarto comma lettera d) del DPR 633/72:
consulenza ed assistenza tecnica, diritti di
autore, prestazioni pubblicitarie, formazione ed
addestramento del personale, prestazioni di
servizi rese tramite mezzi elettronici, fornitura
dati e simili
CAPIRE LA SENTENZA : LA
TERRITORIALITA’ IN MATERIA DI IVA SUI
SERVIZI

I tre presupposti dell’ IVA :

Oggettivo (cessioni di beni, prestazioni di
servizi,importazioni)

Soggettivo (esercizio di impresa, arti e professioni)

Territoriale: l’attività deve essere considerata
come svolta sul territorio dello Stato Italiano
La valutazione della territorialità la faremo
solo per i servizi che sono l’ipotesi più comune.

TERRITORIALITA’: CRITERIO GENERALE
ART.7 TERZO COMMA
(FORSE IL MENO USATO)

Il prestatore del servizio deve essere domiciliato
nello Stato italiano
LE PRESTAZIONI DI SERVIZI SU BENI
IMMOBILI
ART.


7 QUARTO COMMA LETTERA
A)
Si considerano effettuate in Italia quando
l’immobile è situato in Italia
Esempi: perizie su immobili situati in Italia da
architetto francese
PRESTAZIONI DI SERVIZI SU BENI MOBILI
ART.7 COMMA 4 LETT. B)


Si considerano effettuate nel territorio dello Stato
le prestazioni di servizi quando sono eseguite in
Italia
Esempio: perizie su beni mobili, prestazioni di
servizi culturali, scientifici, artistici, didattici ,
sportivi, ricreativi etc.
PRESTAZIONI DELLA LETTERA D

Consulenza ed assistenza tecnica o legale,
diritti di autore e brevetti, prestazioni
pubblicitarie, formazione ed addestramento
del personale, prestazioni di servizi rese
tramite mezzi elettronici, fornitura dati e
simili,
prestazioni
di
servizi
di
telecomunicazione,
radiodiffusione
e
televisione etc.
QUANDO SI CONSIDERANO TERRITORIALI
LE PRESTAZIONI DELLA LETTERA D)
…..quando sono rese a soggetti domiciliati
nel territorio italiano (principio del
committente)
 Nota: a meno che non siano utilizzate fuori dalla
Comunità Europea
 Esempio: prestazione di consulenza resa da
soggetto passivo di imposta tedesco al
Dipartimento in attività commerciale ed
utilizzata in Italia  soggetta ad IVA italiana
 Esempio uguale e contrario: prestazione di
consulenza resa da soggetto passivo di imposta
italiano a committente soggetto passivo di
imposta tedesco soggetto ad IVA tedesca

MA DEROGA PER LE PRESTAZIONI
DELLA LETTERA D) QUANDO RESE A”
PRIVATI” COMUNITARI
ART. 7 COMMA 4 LETT. E


Esempio: soggetto di imposta italiano a cui viene
commissionata una consulenza da privato (cioè
non in possesso di VAT per nessun tipo di
attività) olandese  si applica l’ IVA italiana
Esempio uguale e contrario: soggetto passivo di
imposta olandese rende consulenza a privato (cds)
italiano  si applica l’ IVA olandese
LE PRESTAZIONI DI COMMERCIO ELETTRONICO
DA SOGGETTI PASSIVI EXTRACOMUNITARI A
“PRIVATI”
ART. 7 COMMA 4 LETT. F TER E ART. 74-QUIINQUIES


Si considerano effettuate in Italia le operazioni di
commercio elettronico business to consumer a
soggetti “privati” (cioè privi di soggettività IVA)
da parte di soggetti passivi extracomunitari 
occorre applicare l’IVA italiana
Procedura specifica con identificazione diretta
prevista dall’art. 74 – quinquies
COME IMPATTA LA SENTENZA DELL’ALTA
CORTE EUROPEA

«Se gli artt. 9, n. 2, lett. e), e 21, n. 1, lett. b),
della sesta direttiva (…), nonché 56, n. 1, lett. c),
e 196 della direttiva 2006/112 (…) debbano essere
interpretati, ai fini della loro applicazione, nel
senso che il destinatario di una prestazione di
servizi di consulenza effettuata da un soggetto
passivo stabilito in un altro Stato membro,
destinatario che esercita al tempo stesso attività
economiche ed attività che esulano dalla sfera di
applicazione della direttiva, debba essere
considerato quale soggetto passivo, ancorché tale
prestazione di servizi venga unicamente
utilizzata per le attività non ricomprese nella
sfera di applicazione della direttiva».
LE CONCLUSIONI DELLA CORTE

Considerato quanto sopra precede, la questione
sollevata dal Regeringsrätten va risolta
dichiarando che l’art. 9, n. 2, lett. e), della sesta
direttiva e l’art. 56, n. 1, lett. c), della direttiva
2006/112 debbono essere interpretati nel senso
che il destinatario di una prestazione di servizi di
consulenza fornita da un soggetto passivo
stabilito in un altro Stato membro, il quale
destinatario esercita allo stesso tempo attività
economiche e attività che esulano dall’ambito di
applicazione di tali direttive, deve essere
considerato avente la qualità di soggetto passivo,
anche se la detta prestazione è utilizzata solo per
il fabbisogno di queste ultime attività.
CHE FARE SE SIAMO
COMMITTENTI IN ATTIVITA’
ISTITUZIONALE DI UN SERVIZIO AD. ES. DI
CONSULENZA DA SOGGETTO IVA COMUNITARIO?



Nell’ordine forniamo la nostra partita IVA (così
come faremmo se fossimo in attivita’ commerciale)
Protocollare la fattura ed integrarla compilando
l’apposita scheda notizie restituendola iall’ufficio
fiscale mmediatamente ed in ogni caso entro e non
oltre la fine del mese di ricevimento
L’ufficio fiscale provvederà al versamento dell’ IVA
nei termini ordinari
ATTENZIONE!!


IL REGIME IVA DEI SERVIZI NON ELENCATI
NELLA LETTERA D) NON HA SUBITO
VARIAZIONI
ESEMPIO: LE RIPARAZIONI
Sempre sull’ art. 7 DPR 633/72 –
TERRITORIALITA’
Differenza tra perizie (lettera b) e
consulenze
(lettera
d)
risoluzione
risoluzione
risoluzione n.
n.
n.
153/E/2005
122/E/2005
15/E/2007
PERIZIA:
attività diretta ad individuare oggettivamente concreti
elementi di fatto di un determinato bene materiale mobile o
immobile in relazione al valore, qualità e quantità
CONSULENZA:
attività relativa all’effettuazione da parte del prestatore di
valutazioni di ordine soggettivo anche di alta
specializzazione tecnica su materie inerenti alla competenza
professionale del prestatore stesso con una attività che si
estrinseca in consigli, pareri, giudizi, precisazioni o
chiarimenti, studi di fattibilità, ecc.
Trattasi di prestazione per la quale è preminente non la
rilevanza oggettiva di una determinata realtà, come avviene
per le perizie, bensì la valutazione soggettiva del consulente.
L’IVA PER CASSA


L’art. 7 del Dl 185/2008 dispone l’esigibilità dell’Iva è
differita al momento del pagamento per cessioni e
prestazioni effettuate nei confronti di soggetti che
agiscono nell’esercizio di imprese ovvero di arti o
professioni.
In ogni caso, il differimento di esigibilità non può
eccedere 1 anno dal momento di effettuazione
dell’operazione.

Un successivo decreto dovrà individuare categorie di
soggetti ai quali la norma sarà applicabile.

Occorre comunque l’autorizzazione comunitaria e
quindi l’efficacia è ad oggi sospesa
MUTAMENTO DI POSIZIONE SULLA
NATURA DEI CONGRESSI –RISOLUZIONE
NR.367/E DEL 3 OTTOBRE 2008 DELL’
AGENZIA DELLE ENTRATE
Fino ad oggi consideravamo i congressi come
espressione di “attività di alta formazione”
 Ai fini della territorialità vigeva quindi il
principio del “committente” (art. 7 4^ comma
lettera d)
 Con la Risoluzione in oggetto i congressi
dovranno essere considerati “prestazioni di
servizi culturali e scientifici” e quindi rilevanti
IVA nel paese di effettuazione del congresso (art.
7 4^ comma lett. b)

Esempi del prima e del dopo……

Congressi svolti in Italia:
 iscrizione di un soggetto comunitario in
rappresentanza della propria Università che ci
forniva il VAT

prima: fuori campo IVA art. 7 4^ comma lett.
d)


Ora: fattura con IVA
 Iscrizione di un professore universitario italiano
prima: fattura erente IVA art. 14 c.10 l.537/1993
ora: fattura con IVA
LE SPESE DI RAPPRESENTANZA
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

Il Dm del Ministero delle Finanze del 19
novembre 2008 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 15 gennaio 2009 nr.11) ha
finalmente definito con precisione i caratteri che
devono possedere tali spese
Il Dm ha valore immediatamente applicativo solo
in attività commerciale mentre può avere un
valore indiretto in attività istituzionale
Il Dm precisa i limiti di deducibilità fiscale in
ambito IRES rilevanti ai fini della compilazione
di UNICO 2009 anche per l’Ateneo
IL QUADRO NORMATIVO
Norma
preesistente
La “svolta”
•Art. 108 comma 2 del TUIR:
•Stabiliva limiti di deducibilità pari ad un terzo della spesa ripartite
in cinque anni senza definire la natura delle spese.
•Articolo 1 comma 33, lettera p) della Finanziaria per il 2008 (legge
244/2007) stabiliva per il 2008 la piena deducibilità dal reddito di
impresa delle spese di rappresentanza purchè vengano rispettati i
requisiti di inerenza e congruità fissati con Decreto Ministeriale
•In attuazione della Finanziaria è stato emanato il Dm 19
Novembre 2008 in GU del 15 Gennaio 2009 n.11
Il Dm
SPESE DI RAPPRESENTANZA: LA GRATUITA’
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L’articolo 1 comma 1 del Dm specifica che la
caratteristica preliminare delle spese di
rappresentanza è costituita dalla loro gratuità
E’ sufficiente l’esistenza di un obbligo di fare, non
fare, permettere o dare, a carico del destinatario
dell’erogazione, per escludere che una certa spesa
abbia natura di rappresentanza
SONO SPESE DI RAPPRESENTANZA
(IN
AMBITO COMMERCIALE)



Spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano
programmate e in concreto svolte significative attività
promozionali dei beni e servizi la cui produzione o il
cui
scambio
costituisce
oggetto
dell’attività
caratteristica dell’impresa
Spese per feste, ricevimenti ed altri eventi di
intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze
aziendali o di festività nazionali e religiose,
inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti
dell’impresa, mostre, fiere ed eventi simili in cui sono
esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa
Spese per beni e servizi distribuiti o erogati
gratuitamente , ivi inclusi i contributi erogati
gratuitamente
per
convegni,
seminari
e
manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai
criteri di inerenza
I CRITERI DI DEDUZIONE

Le spese di rappresentanza in ambito
commerciale sono commisurate all’ammontare
dei ricavi e proventi in misura pari a:
All’ 1,3% dei ricavi ed altri proventi fino a 10 ml
 Allo 0,5% dei ricavi ed altri proventi >10 ml <50 ml
 Allo 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte
eccedente euro 50 ml

ESEMPIO NUMERICO
Da UNICO 2008 l’Università (va considerata
unitariamente e non nelle singole strutture)
abbia
ottenuto
ricavi
per
18,164.054,00.Ammettendo che valga la norma
che stiamo illustrando:
 Il calcolo del plafond di deducibilità è il seguente:

10.000.000,00 * 1,3% = 130.000,00 euro
 8.164.054,00 * 0,5% = 40.820,27 euro

Plafond totale: 170.820,27 euro
 Spesa di rappresentanza da UNICO 2008 23.028,74
 Interamente detraibile

ALCUNE APPLICAZIONI PRATICHE PER
L’ATENEO



Non è possibile ipotizzare la natura di spesa di
rappresentanza in presenza di compenso a
professionista anche se tali spese sono “prepagate”: in
tali caso il compenso è una spesa di produzione del
reddito
Per i prestatori d’opera occasionale in presenza di
compenso non si è in presenza di spesa di
rappresentanza ma il prepagato può essere
considerato ‘spesa propria’ dell’Ateneo senza
implicazioni fiscali
Superate le indicazioni della circolare del 2001
NON SONO SPESE DI RAPPRESENTANZA


….le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per
ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di
mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono
esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa o in
occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità
produttive dell’ impresa.
Per le imprese la cui attività caratteristica consiste
nell’ organizzazione di manifestazioni fieristiche e
altri eventi simili non costituiscono spese di
rappresentanza …le spese di viaggio, vitto e alloggio
sostenute per ospitare clienti anche potenziali,
sostenute nell’ambito di iniziative finalizzate alla
promozione di specifiche manifestazioni espositive o
altri eventi simili.
ULTERIORI IMPLICAZIONI PER
L’ATENEO



In attività commerciale è possibile che ci siano
“clienti” che visitano ad.es. un Dipartimento per
rendersi conto del servizio che intendono acquistare.
In ogni caso le spese di vitto ed alloggio non
costituiscono mai spese di rappresentanza
In attività istituzionale non ci sono mai “clienti”: da
valutare se nel regolamento delle spese di
rappresentanza in ambito istituzionale è opportuno
togliere le spese di viaggio, vitto ed alloggio in
occasione di visite in Ateneo di vari soggetti.
I CAPITOLI MOVIMENTATI IN
UNICO 2008

2,3,1 “Funzionamento organi di governo” (promiscuo)

2,5,11 “Materiale di consumo” (promiscuo)

2,5,10 “Aggiornamento professionale” (promiscuo)

2,5,17 “Informazione e documentazione” (promiscuo)

7,18, 1 “Contratti e convenzioni” (commerciale)

7,18, 2 “Prestazioni a pagamento”

Il capitolo specifico delle spese di rappresentanza (2,5,15) è
istituzionale e quindi irrilevante ai fini del monitoraggio
delle spese.
I RIFLESSI DELLE SPESE DI
RAPPRESENTANZA IN UNICO 2009
Le spese di rappresentanza, se coerenti con i
criteri del decreto, saranno interamente
detraibili ai fini IRES
 Le spese di rappresentanza sono invece
indetraibiliai fini dell’ IVA
 Le spese di vitto ed alloggio sono deducibili al
75%


Problema delle classi di spesa e codici SIOPE per
rilevazione dati
EROGAZIONI LIBERALI E SUSSIDI
AL PERSONALE
art. 2, co. 6, D.L. 93/2008
NORMA A
REGIME
ABROGAZIONE art. 51 co. 2 lett. b) TUIR
NON CONCORREVANO A FORMARE IL
REDDITO …
EROGAZIONI
LIBERALI
SUSSIDI
OCCASIONALI
Corrisposte alla generalità
o a categorie di dipendenti
Concessi in occasione di rilevanti
esigenze personali o familiari del
dipendente
In occasione di festività e ricorrenze
Corrisposti alle vittime dell’usura
Fino a € 258,23 per periodo di
imposta
Senza limiti di importo
NOVITA’ IVA DAL 1°
SETTEMBRE 2008
SPESE ALBERGHIERE E DI
RISTORAZIONE
IN AMBITO COMMERCIALE
SPESE ALBERGHIERE E RISTORAZIONE
art. 83, co. da 28-bis a 28-quinquies, D.L. 112/2008
D.P.R. 633/72
IVA
DECORRENZA
abrogazione
art. 19-bis 1, co. 1 lett. e),
Dpr 633/1972
DETRAZIONE 100% dell’Iva assolta su
SPESE ALBERGHIERE E
RISTORAZIONE
01.09.2008
SOLUZIONI OPERATIVE
DIPENDENTE
DATORE DI LAVORO
richiedere fattura
per spese alberghiere e di ristorazione
spese dipendenti rilevano per ufficio personale
e per ufficio contabile
adozione di un software gestionale ad hoc
predisposizione nota spese
dematerializzazione dei documenti del lavoro
SPESE ALBERGHIERE E DI
RISTORAZIONE
IVA
Fino al
31.8.2008
Art. 19-bis1, lett. e), DPR 633/72 
Detraibilità limitata alle sole
prestazioni alberghiere e di
ristorazione connesse alla
partecipazione a convegni congressi e
simili erogate nei giorni di
svolgimento degli stessi
Dal 1°.9.2008
D.L.
112/2008
Soppressione lett. e), prima parte
del DPR 633/72 
Detraibilità piena delle
prestazioni alberghiere e di
ristorazione
SPESE ALBERGHIERE E DI
RISTORAZIONE
Irpef/ires
Fino al
31.12.2008
Dal 1°.1.2009
D.L. 112/2008
Regola generale
Deduzione integrale delle
spese per prestazioni
alberghiere e di ristorazione
Deduzione limitata al 75% delle spese
per prestazioni alberghiere e di
ristorazione
Eccezione
Deduzione integrale delle spese
alberghiere e di ristorazione
sostenute dai dipendenti in trasferta
Dl 112/2008
RAVVEDIMENTO OPEROSO
ART. 16 COMMA 5 DEL D.L. 185/08 :
 Regolarizzazioni entro 30 gg. : un
dodicesimo anzichè un ottavo del minimo
(per le ritenute : 2,5% anziché 3,75%)
 Regolarizzazioni oltre 30 gg. ma entro
il termine della dichiarazione (ovvero
entro un anno se non è prevista
dichiarazione) : un decimo anziché un
quinto del minimo (per le ritenute : 3%
anziché 6%)
 Presentazione dichiarazioni (ad
esempio mod. 770) entro 90 gg. : un
dodicesimo anziché un ottavo del minimo
DECORRENZA :
Regolarizzazioni effettuate a partire
dal 29.11.08 anche se si tratta di
violazioni commesse in precedenza
RISOLUZIONE N. 284/E DEL 7 LUGLIO
2008
Rimborso analitico di
spese per attività svolte
nell’ INFN da Dipendenti
di Università o altre
Amministrazioni
Rimborso analitico di
spese a titolari di
assegno di ricerca
erogato anche da Enti
diversi dall’ INFN
Studenti o laureandi
privi di reddito o titolari
di borse di studio erogate
da enti diversi dall’ INFN
• Assimilati al lavoro dipendente – art. 50 comma 1 lett.b – se
percepiti a carico di terzi in relazioni a funzioni della propria
qualifica e in dipendenza del proprio rapporto di lavoro
• Assimilati al lavoro dipendente in quanto assimilabili ai
compensi per collaborazioni coordinate e continuative : se anche
l’assegno è conferito da ente diverso dall’ INFN le somme
pagate per il rimborso di spese di trasferta sono redditi di lavoro
assimialto
• Il rimborso analitico a studenti o laureandi si ritiene erogato a
titolo di borsa di studio e quindi assimilato al reddito assimilato
a quello di lavoro dipendente di cui all’art. 50 comma 1 lett. C)
del TUIR
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