CONOSCERE PER
COMPRENDERE
Prima parte : dalla L 133/2008 alla L.169/2008
a cura di Marilena Aveni
DOCUMENTI : Decreti-Legge-Piano Progammatico-Regolamenti
DL 122 del 25 giugno 2008 / Documento economico –finanziario
Legge n.133 del 6 agosto 2008“ Conversione in Legge, con modificazioni del DL n.122…”
 Capo V del Titolo II :
Art.15 : Costo dei Libri di testo
Art.16: Facoltà di trasformazione
in fondazioni delle università.
Art. 17.Progetti di ricerca di
eccellenza
 Capo II del Titolo III :
Art.64 : Disposizioni in materia di
organizzazione scolastica
Art.66:Turn over
Piano Programmatico
Decreto Legge 137 (Gelmini)
L.169
L.133- Art.15 : Costo dei Libri di testo
”. “dal 2008/09 :
1) …. i competenti organi
individuano preferibilmente i libri di
testo disponibili, in tutto o in
parte,nella rete internet. Gli studenti
accedono ai testi disponibili tramite
internet, gratuitamente o dietro
pagamento, a seconda dei casi
previsti dalla normativa vigente
Art.3: E’ compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di
fatto la libertà e l’uguaglianza dei
cittadini,impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica,economica e
sociale del Paese
2) Al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi … da parte delle
scuole,degli alunni e delle loro famiglie, nel termine del triennio, a decorrere dall’a.s.2008-09 i libri di
testo per le scuole del primo ciclo dell’istruzione e per gli istituti di istruzione di secondo grado sono
prodotti in versione a stampa, on line scaricabile da internet e mista; dall’a.s 2011-12: IL COLLEGIO
DOCENTI ADOTTA ESCLUSIVAMENTE LIBRI UTILIZZABILI NELLE VERSIONI ON LINE
scaricabili da internet o mista…..
4) Le Università e le Isituzioni dell’alta formazione artistica, musicale, coreutica …..
adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1.2….
Art.33: L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
L.133: Art.16- facoltà di trasformazione in fondazioni delle
università ( F.U.)
Al fondo di dotazione delle F.U e' trasferita, con
decreto la proprietà dei beni immobili già in uso
alle Università trasformate
Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli
immobili e tutte le operazioni ad essi connesse
sono esenti da imposte e tasse
Gli atenei potranno,
con il solo voto a
maggioranza del
Senato Accademico
trasformarsi in
fondazioni private
Le F.U. sono enti non commerciali ….e operano
nel rispetto dei principi di economicità della
gestione….
I trasferimenti a titolo di contributo … a favore delle
F.U.sono esenti da tasse
….Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a
favore delle F.U. sono ridotti del 90%
Conseguenze: riduzione dei finanziamenti:
il costo dei tagli ricadrà in primo luogo sugli
studenti, su dottorandi e assegnisti.
Aumenteranno le tasse, diminuiranno i servizi,
peggiorerà la qualità della didattica, verranno
tagliati molti corsi di laurea.
Lo statuto può prevedere l'ingresso nella F.U. di nuovi
soggetti, pubblici o privati
Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico;
a tal fine, costituisce elemento di valutazione l'entità
dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione….
Art. 17:Progetti di ricerca di eccellenza
A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni
patrimoniali…, sono devolute alla Fondazione
Istituto Italiano di Tecnologia.
Al fine di una più efficiente
allocazione delle risorse
pubbliche volte al sostegno e
all'incentivazione di progetti di
ricerca di eccellenza ed
innovativi, ed in considerazione
del sostanziale esaurimento delle
finalità originariamente perseguite,
a fronte delle ingenti risorse
pubbliche rese disponibili, a
decorrere dal 1° luglio 2008 la
Fondazione IRI e' soppressa
Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' disposta l'attribuzione del patrimonio
storico e documentale della Fondazione IRI ad
una società totalitariamente controllata dallo
Stato che ne curerà la conservazione….
Le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto
Italiano di Tecnologia …. sono destinate:
 al finanziamento di programmi per la
ricerca applicata finalizzati alla
realizzazione, sul territorio nazionale, di
progetti in settori tecnologici altamente
strategici e
 alla creazione di una rete di
infrastrutture di ricerca di alta tecnologia
localizzate presso primari centri di ricerca
pubblici e privati.
Art 66: Turn over
“… è fissato un numero massimo di nuove assunzioni rispetto al
numero di pensionamenti.
In particolare limita il turn-over a:
-1 su 10 per il 2009 (ovvero un nuovo assunto ogni 10 pensionati)
-1 su 5 per il 2010 e 2011
-1 su 2 per il 2012“
Conseguenze:
ulteriore invecchiamento del corpo docente,
blocco dei concorsi per gli assegni di ricerca e per
ricercatori universitari.
Ulteriore precarizzazione del personale non docente, degli
assegnisti, dei dottorandi e dei ricercatori
- nel 2012, l'università statale di Milano, rischia di
chiudere.
Art.64: Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica
“ Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e
di una piena valorizzazione professionale del personale
docente dal 2009-10….
sarà incrementato il
rapporto
alunni/docente
si procederà, alla revisione dei criteri e
dei parametri previsti per la definizione
delle dotazioni organiche del personale
(ATA)
si predispone, entro 45 gg dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, un
Piano Programmatico di interventi che
conferiscano una maggiore efficacia ed
efficienza al sistema scolastico
per l'attuazione del Piano di cui al
comma 3, con uno o più Regolamenti da
adottare entro 12 mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto
si provvede ad una revisione dell'attuale assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico del
sistema scolastico, attenendosi ai seguenti …….
CRITERI
COMMA 4
• razionalizzazione ed accorpamento
delle classi di concorso
• ridefinizione dei curricoli nei diversi
ordini di scuola …
• razionalizzazione dei piani di studio
e dei relativi quadri orari,
con particolare riferimento agli
istituti tecnici e professionali;
• revisione dei criteri per la
formazione delle classi;
Rimodulazione:
• dell'attuale organizzazione didattica
della scuola primaria
• dell'attuale formazione
professionale per il personale
docente interessato ai processi di
innovazione ordinamentale a costo
zero
•revisione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici
del personale docente ed ATA,
•ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione
per adulti e i corsi serali;
• ridimensionamento della rete scolastica prevedendo l'attivazione di
servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa..
. chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni
Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario
attivate presso le università sono sospese per l'anno accademico 2008-2009
e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4.
Tagli
Da tutto ciò devono derivare per il bilancio le
seguenti economie:
• dal 2009-2012 dalla scuola pubblica
7miliardi 832 milioni di euro
• dal 2009-2013 economie dalle università:
1miliardo 441,5 milioni di euro
una riduzione di 87.400 posti docenti, di cui
14.000 nella scuola primaria e 44.000 Ata
( 131.400 POSTI DI LAVORO)
Piano Programmatico ( di cui art 64)
Premessa
Il nostro sistema d’istruzione sta vivendo da anni una
preoccupante crisi i cui effetti sono tra l’altro evidenziati da
ricorrenti indagini nazionali ed internazionali: a fronte:
- di una spesa per allievo superiore alla media OCSE,
- di un rapporto insegnanti studenti decisamente più alto
rispetto alla media europea …
si riscontrano:
 consistenti divari tra gli esiti scolastici degli studenti italiani e
quelli degli altri paesi OCSE e
 ritardi significativi nei livelli di conoscenza e di competenza
relativi agli apprendimenti di base ed in particolare della
matematica e della comprensione linguistica …………
OCSE :Organizzazione per la Cooperazione e
lo sviluppo economico
•
ORGANISMO INTERNAZIONALE
CHE FORNISCE STATISTICHE,
DATI ECONOMICI E SOCIALI
•
RAGGRUPPA 30 PAESI MEMBRI
CHE CONDIVIDONO L’IMPEGNO
PER L’ESISTENZA DEI GOVERNI
DEMOCRATICI E UN ‘ECONOMIA
DI MERCATO.
•
CONDUCE RICERCHE SU
CAMBIAMENTO SOCIALI E SU
MODELLI D’ EVOLUZIONE DI
SETTORE ( COMMERCIO
AMBIENTE - AGRICOLTURATECNOLOGIA- POLITICA
FISCALE..)
•
ANALIZZA, VALUTA E ANTICIPA
GLI SVILUPPI DI SETTORE
Situazione Scuola Italiana
Rapporto sull’Educazione
Parigi
Settembre 2008
Riferimento dati PIRLS 2006
http://www.oecd.org
I PARTNER MONDIALI
SPESA PUBBLICA TOTALE DEL PAESE IN RELAZIONE AL PIL
L’Italia si trova all’VIII Posto: la spesa pubblica è simile a quella
di altri Paesi, poco al di sotto del 50% del PIL.
L’Italia si trova al 16° posto
Spesa complessiva per studente dalla scuola dell’infanzia all’universita’
Media Ocse
La spesa per studente in Italia è
nella media OCSE a livello primario e
secondario ma sotto la media a livello terziario
ITALIA E’ SOTTO MEDIA
OCSE ( al 16° posto)
Livello Istruzione : Dati scuola primaria
Media Ocse
Di poco sopra media OCSE : IX posto
Dati Scuola Secondaria
Media Ocse
Media OCSE : Italia al IX posto
Dati Università
Molto Sotto media OCSE : 19° posto
POCHI INVESTIMENTI IN UNIVERSITA’
In rapporto alla ricchezza prodotta (PIL) quanto investe
il Paese per l’istruzione?
L’Italia è
26° posto.
Si investe
meno
della
media
OCSE.
Quanto della spesa pubblica è destinata all’Istruzione ?
L’Italia è all’ultimo posto per la spesa per educazione
Gli investimenti nell’istruzione in Italia crescono più lentamente del PIL
1995-2005 : spesa per educazione aumentata del 12% ( media OCSE 41%)
PROGRAMMA DI
VALUTAZIONE
INTERNAZIONALE PER
STUDENTI 15- enni
P.I.S.A.
E come vanno le scuole
primarie ?
Italia è tra i paesi con i migliori risultati
Italia ha migliorato risultati dal 2001 a 2006
SCUOLA
DELL’INFANZIA
Education at a glance 2008
L’ Italia ha una delle soglie più alte di iscrizione nella prima infanzia
L’Italia è in un gruppo di 9 paesi Ocse in cui la soglia di iscrizione per i bambini
di 4 anni o più giovani è sopra il 90%; data l’importanza dell’educazione
nella prima infanzia e la cura nel creare basi forti per l’apprendimento successivo,
questa è una statistica veramente positiva.
In italia vi sono molti bambini che vanno alla
scuola dell’infanzia e questo consente di avere delle
solide fondamenta per una successiva formazione.
Questo è valutato molto positivamente!
INVALSI
Olanda= 530
….
USA= 528
...
Italia= 514
Russia= 513
Australia= 501
Media = 495 (4 anno
scolarità)
New Zeland= 493
Scozia= 484
Norvegia = 448
Alunni per classi
Eu19 media= 20,2
La composizione sotto la media delle classi delle scuole primarie contribuisce
a spiegare la maggiore spesa per studente in Italia.
In Italia la maggiore spesa per studente di scuola elementare si deve al fatto
che le classi sono composte da un numero inferiore di alunni ovvero 18.4
alunni per classe, contro la media ocse di 21,5, mentre quella europea è di 20.2.
Per tale motivo l’Italia occupa la terza posizione per minore composizione
alunni/classe
England 16° PIRLS)
Un’ indagine
internazionale
ha rivelato che
la scuola
elementare del
Regno Unito
ha una
composizione
di classi più
elevata
rispetto a
qualsiasi
paese
sviluppato,
nonostante
l’afflusso
ministeriale di
milioni di
sterline per
tenerla bassa.
Molti studenti universitari si iscrivono a università straniere.
Pochi vengono in Italia. Poca mobilità studentesca
A fronte di tale situazione:
L’Italia si trova all’ 8°posto Ocse per la spesa pubblica, poco al di
sotto del 50% del PIL. simile a quella di altri Paesi,
L’Italia si trova al 16° posto per la spesa per il personale
La spesa per studente in Italia è nella media OCSE a livello primario
e secondario, ma sotto la media a livello terziario( università)
Livello Istruzione della scuola primaria e secondaria : 9° posto ocse
Livello del terziario/Università è Molto Sotto alla media OCSE : 19° posto
Molti studenti universitari si iscrivono a università straniere.
Pochi vengono in Italia.
Gli investimenti nell’educazione in Italia crescono più lentamente del PIL
1995-2005 : spesa per educazione aumentata del 12% ( media OCSE 41%)
L’Italia è all’ultimo posto OCSE per la spesa per l’istruzione
Si rende necessario ed urgente procedere :
•
•
•
•
•
•
alla revisione degli ordinamenti scolastici,
dei piani di studio e
dei quadri orari,
all’attivazione di politiche del territorio efficaci,
alla definizione e al riordino del sistema di istruzione professionale all’insegna
della “essenzialità” e della “continuità” e
alla luce di quanto previsto dalle Indicazioni nazionali da ridefinire rapidamente ……
alla revisione della rete scolastica e dell’offerta formativa sul territorio, che elimini
nel triennio duplicazioni di indirizzi ….. secondo criteri di corretto dimensionamento
con scelte di politica scolastica più aderenti ai bisogni del territorio e meglio
integrate con la formazione professionale, l’istruzione post-secondaria e l’istruzione per
gli adulti attraverso
TRE macro aree d’intervento:
•
•
•
•
1. Revisione degli ordinamenti scolastici;
2. Riorganizzazione della rete scolastica, ivi compresi i centri territoriali
per l’educazione degli adulti e i corsi serali;
3. Razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane delle scuole.
mediante l’emanazione di uno o più Regolamenti anche
attraverso l’adozione di decreti ministeriali e interministeriali
MACRO AREA 1: Revisione degli ordinamenti scolastici
Intervento e razionalizzazione dei piani di studi
essenzializzazione per i nuovi piani di studio della scuola dell’infanzia e
del primo ciclo di istruzione;
 massima semplificazione per i piani di studio relativi al sistema dei licei..
riesaminati con l’obiettivo di razionalizzarne
l’impianto e saranno definiti le discipline ed
i carichi orario delle singole tipologie in misura
non superiore alle 30 h/s;
 razionalizzazione e semplificazione dei contenuti per i piani di studio
degli istituti tecnici e professionali saranno anch’essi
carico orario annuale obbligatorio delle lezioni
non superiore a 32 h/s;
 confluenza per gli indirizzi dell’istruzione professionale aventi una sostanziale corrispondenza
con quelli dell’istruzione tecnica, negli Istituti tecnici/professionali;
 restrizione dei rimanenti indirizzi, purchè abbiano rilevanza nazionale, siano di durata
quinquennale e finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria
superiore, con un carico orario settimanale non superiore a quello degli istituti tecnici;
elaborazione delle linee guida, in via transitoria, per i percorsi di durata triennale degli
istituti professionali finalizzati al rilascio di qualifiche professionali nei limiti delle risorse
Revisione dei quadri orario nei diversi ordini di scuola
Scuola dell’infanzia :
l’orario obbligatorio delle attività educative, si svolge anche solamente nella
fascia antimeridiana,
sarà impiegata una sola unità di personale docente per sezione,
riorganizzando il più possibile il funzionamento delle sezioni di una medesima
scuola sulla base di tali opzioni..
Nei territori montani, delle piccole isole e dei piccoli comuni privi di strutture
educative per la prima infanzia, sarà consentita, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di
piccoli gruppi di bambini di età compresa tra i due e i tre anni, da inserire sulla base
di progetti integrati, ispirati all’esperienza delle sezioni primavera, Sono reintrodotti
l’istituto dell’anticipo nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti e le “sezioni
primavera”
CONSEGUENZE: La scuola dell’Infanzia sarà garantita solo la mattina dalle ore 8,30
alle 12,30 con un solo insegnante.
I genitori dovranno provvedere privatamente per le ore pomeridiane con una spesa
considerevole e senza alcuna garanzia di serietà educativa.
La conseguenza sarà lo smantellamento del progetto educativo della
nostra scuola attuale, studiato ed imitato in tutto il mondo ( vedi OCSE)
Scuola Primaria
Va privilegiata l’attivazioni di classi affidate
• ad un unico docente e
• funzionanti per un orario di 24 ore
settimanali
modello didattico e organizzativo
più funzionale “all’innalzamento”
degli obiettivi di apprendimento,
con particolare riguardo
all’acquisizione dei saperi di base
che favorisce
l’unitarietà dell’insegnamento
soprattutto nelle classi iniziali
che rappresenta un elemento di
rinforzo del rapporto educativo
tra docente e alunno
che semplifica e valorizza
la relazione fra scuola e famiglia..
Resta comunque aperta la possibilità di una più ampia articolazione del
TEMPO SCUOLA
Opzioni organizzative del
Tempo Scuola
• la prima (27 ore), corrispondente all’orario di insegnamento di
cui al decreto legislativo 59/2004, con esclusione delle attività
opzionali facoltative;
• la seconda (30 ore) comprensiva
dell’orario opzionale facoltativo e con
l’introduzione del maestro prevalente;
quest’ultimo nei limiti dell’organico assegnato, integrabile con le
risorse disponibili presso le scuole;
• potrà altresì aversi una estensione delle ore di lezione
pari ad un massimo di 10 ore settimanali, comprensive
della mensa.
L’insegnamento della lingua inglese è affidato ad un
insegnante di classe opportunamente specializzato.
Scuola secondaria di I grado
• Il modello a 29 ore, estensibile a 36 ore per i tempi prolungati che
possono garantire le condizioni di mensa e frequenze pomeridiane.
•
•
•
•
•
•
•
Le discipline potrebbero essere così suddivise:
9 ore italiano, storia, geografia più cittadinanza e costituzione,
la nuova disciplina prevista dal DL 137/08; ( ! )
5 ore lingue;
8 ore matematica, scienze e tecnologia;
2 ore corpo, movimento e sport;
2 ore musica e strumento musicale;
2 ore immagine;
1 religione.
Scompare l’insegnamento dell’Educazione Tecnica. E i docenti?
Saranno determinate le classi di abilitazione e la conseguente composizione
delle cattedre, riconsiderando quelle attuali al fine di superare l’esistente
frammentazione degliinsegnamenti, privilegiando quelli di base e aggregazioni
umanistico letterarie, scientifico tecnologiche e linguistiche.
Licei classici,
linguistici, scientifici e
delle scienze umane
Licei artistici e i
Licei musicali e
coreutici
Istituti tecnici e
professionali
30 h/s
32 h/s
32 h/s
DECRETO-LEGGE 1 settembre 2008 , n.137
Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'.
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di
 attivare percorsi di istruzione di insegnamenti relativi alla cultura
della legalita' ed al rispetto dei principi costituzionali,
 disciplinare le attivita' connesse alla valutazione complessiva del
comportamento degli studenti nell'ambito della comunita' scolastica,
 reintrodurre la valutazione con voto numerico del rendimento
scolastico degli studenti,
 adeguare la normativa regolamentare all'introduzione
dell'insegnante unico nella scuola primaria,
 prolungare i tempi di utilizzazione dei libri di testo adottati,
 ripristinare il valore abilitante dell'esame finale del corso di laurea in
scienze della formazione primaria e
 semplificare e razionalizzare le procedure di accesso alle scuole di
specializzazione medica;……………………..
Il presidente della Repubblica emana il il seguente decreto-legge
Art. 1.Cittadinanza e Costituzione
Ddl Senato 1108 - Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti
in materia di istruzione e università
Articolo 1.
(Cittadinanza e Costituzione).
1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una
sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale
finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di
istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza
e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e
storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse.
Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.
1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo
istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresì
attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni
ad autonomia ordinaria e speciale
2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 2.: Valutazione del comportamento degli studenti
1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in
materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli
studenti nelle scuole secondarie di primo e di
secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e
finale viene valutato il comportamento di ogni
studente durante tutto il periodo di permanenza
nella sede scolastica, anche in relazione alla
partecipazione alle attività ed agli interventi
educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche
anche fuori della propria sede.
1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio
dello Stato per l'anno 2008, a seguito di quanto
disposto dall'articolo 1, commi 28 e 29, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzate alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
destinate al finanziamento di interventi per l'edilizia
scolastica e la messa in sicurezza degli istituti
scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei
medesimi. Al riparto delle risorse, con
l'individuazione degli interventi e degli enti
destinatari, si provvede con decreto del
ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, in coerenza con apposito atto di indirizzo
delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per i profili finanziari.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009,
la valutazione del comportamento è
effettuata mediante l'attribuzione di un voto
numerico
espresso in decimi.
3. La votazione sul comportamento degli
studenti, attribuita collegialmente dal
consiglio di classe, concorre alla
valutazione complessiva dello studente e
determina, se inferiore a sei decimi, la
non ammissione al successivo anno di
corso o all'esame conclusivo del ciclo.
Ferma l'applicazione della presente
disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di
cui al comma 2, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca
sono specificati i criteri per correlare la
particolare e oggettiva gravità del
comportamento al voto inferiore a sei
decimi, nonché eventuali modalità
applicative del presente articolo.
Art. 3:Valutazione del rendimento scolastico degli studenti
1.Dall'anno scolastico 2008/2009,
nella scuola primaria la valutazione
periodica ed annuale degli
apprendimenti degli alunni e la
certificazione delle competenze da
essi acquisite sono effettuate
mediante l'attribuzione di voti
numerici espressi in decimi e
illustrate con giudizio analitico sul
livello globale di maturazione
raggiunto dall'alunno.
1-bis. Nella scuola primaria i
docenti, con decisione assunta
all'unanimità, possono non
ammettere l'alunno alla classe
successiva solo in casi eccezionali
e comprovati da specifica
motivazione
2.Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola
secondaria di primo grado la valutazione
periodica ed annuale degli apprendimenti degli
alunni e la certificazione delle competenze da
essi acquisite nonché la valutazione
dell'esame finale del ciclo sono effettuate
mediante l’attribuzione di voti numerici
espressi in decimi.
3. Nella scuola secondaria di primo grado sono
ammessi alla classe successiva, ovvero
all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli
studenti che hanno ottenuto, con decisione
assunta a maggioranza dal consiglio di
classe, un voto non inferiore a sei decimi in
ciascuna disciplina o gruppo di discipline
4. L'esito dell'esame conclusivo del primo
ciclo è espresso con valutazione complessiva in
decimi e illustrato con una certificazione analitica
dei traguardi di competenza e del livello globale di
maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il
diploma gli studenti che ottengono una
valutazione non inferiore a sei decimi
Art. 4: Insegnante unico nella scuola primaria
1. Nell'ambito degli obiettivi di contenimento di cui
all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti
di cui al relativo comma 4 e' ulteriormente previsto che
le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad
un unico insegnante e
funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali.
Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate
alla domanda delle famiglie, di una piu' ampia articolazione del
tempo-scuola.
2.Con apposita sequenza contrattuale è definito il trattamento economico dovuto
all'insegnante unico della scuola primaria, per le ore di insegnamento
aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti
disposizioni contrattuali.
2-bis. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, ferme restando le attribuzioni del comitato di cui
all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede alla verifica degli specifici
effetti finanziari determinati dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, a
decorrere dal 1o settembre 2009. A seguito della predetta verifica per le finalità di cui
alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del presente articolo, si provvede,
per l'anno 2009, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo
d'istituto delle istituzioni scolastiche da reintegrare con quota parte delle risorse rese
disponibili ai sensi del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei
risparmi di spesa conseguenti all'applicazione del comma 1, resi disponibili per le
finalità di cui al comma 2 del presente articolo e in ogni caso senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
2-ter. La disciplina prevista dai presente articolo entra in vigore a partire dall'anno
scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi del ciclo scolastico.
Art. 5: Adozione dei libri di testo
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici
adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia
impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio,
salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie
da rendere separatamente disponibili.
Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione
dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale, a valere
per il successivo quinquennio. e nella scuola secondaria di
primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi
sei anni.
Il dirigente scolastico vigila affinche' le delibere del
collegio dei docenti concernenti l'adozione dei libri
siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti
Articolo 5-bis.
(Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento).
1. Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1,
commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di
secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico
2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette
graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli
posseduti.
2. Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati
nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti i docenti che
hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla
formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e
di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno
conseguito la relativa abilitazione.
3. Possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro
che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della
formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva è
sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi
quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei
punteggi attribuiti ai titoli posseduti
Art. 6 : Valore abilitante della laurea in scienze della
formazione primaria
1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze
della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione
delle attivita' di tirocinio previste dal relativo percorso
formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento,
rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.,
a seconda dell'indirizzo prescelto
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro
che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze
della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata
in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata
in vigore del presente decreto
Articolo 7.
(Modifica del comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in
materia di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e
chirurgia).
•
1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è
sostituito dal seguente:
«433. Al concorso per l'accesso alle scuole universitarie di specializzazione in
medicina e chirurgia, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive
modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al
primo periodo, che superano il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di
specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività
professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di
dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato».
Articolo 7-bis. (Provvedimenti per la sicurezza delle scuole).
… con le economie derivanti dalla L. 169 ….iniziative in materia di edilizia scolastica
per l'attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche finalizzate alla
mitigazione del rischio sismico,
ART.8 (Norme finali)
1.Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
“Facciamo l’ipotesi…
“… così astrattamente, che ci sia un partito al
potere, un partito dominante, il quale però
formalmente vuole rispettare la
Costituzione, non la vuole violare in
sostanza. Non vuole fare la marcia su
Roma e trasformare l’aula in alloggiamento
per i manipoli; ma vuol istituire, senza
parere, una larvata dittatura.
Allora, che cosa fare per impadronirsi delle
scuole e per trasformare le scuole di Stato
in scuole di partito? Si accorge che le
scuole di Stato
hanno difetto di essere imparziali. C’è una
certa resistenza; in quelle scuole c’è
sempre, perfino sotto il fascismo c’è stata.
Allora il partito
dominante segue un’altra strada (è tutta
un’ipotesi teorica,intendiamoci). Comincia a
trascurare le scuole pubbliche, a
screditarle, ad impoverirle.
Lascia che si anemizzino e comincia a
favorire le scuole private. Non tutte le
scuole private. Le scuole del suo partito, di
quel partito. Ed allora
tutte le cure cominciano ad andare a
queste scuole private. Cure di denaro e di
privilegi.
Si comincia persino a consigliare i ragazzi ad andare a
queste scuole , perché in fondo sono migliori si dice di
quelle di Stato. E magari si danno dei premi,come
ora vi dirò, o si propone di dare dei premi a quei
cittadini che saranno disposti a mandare i loro figlioli
invece che alle scuole pubbliche alle scuole private. A
“quelle” scuole private. Gli esami sono più facili,si
studia meno e si riesce meglio. Così la scuola privata
diventa una scuola privilegiata. Il partito dominante,
non potendo trasformare apertamente le scuole di
Stato in scuole di partito, manda in malora le scuole di
Stato per dare prevalenza alle scuole private.
Attenzione, amici, in questo convegno questo è il
punto che bisogna discutere. Attenzione, questa è la
ricetta. Bisogna tener d’occhio i cuochi di questa
bassa cucina. L’operazione si fa in tre modi: ve l’ho
già detto: rovinare le scuole di Stato. Lasciare che
vadano in malora. Impoverire i loro bilanci. Ignorare i
loro bisogni. Attenuare la sorveglianza e il controllo
sulle scuole private. Non controllarne la serietà.
Lasciare che vi insegnino insegnanti che non hanno i
titoli minimi per insegnare. Lasciare che gli esami
siano burlette. Dare alle scuole private denaro
pubblico. Questo è il punto. Dare alle scuole private
denaro pubblico."
Piero Calamandrei
Discorso pronunciato da Piero Calamandrei al III congresso dell’Associazione
a Difesa della Scuola Nazionale, a Roma l’11 febbraio 1950
BIBLIOGRAFIA
DL 122 del 25 giugno 2008
Legge n.133 del 6 agosto 2008-
Piano Programmatico
Decreto Legge 137
Legge 169
Dati OCSE- Situazione della scuola Italiana /ppt realizzato da genitori e docenti della
scuola Muzio
Discorso pronunciato da Piero Calamandrei al III congresso dell’Associazione a
Difesa della Scuola Nazionale, a Roma l’11 febbraio 1950
Scarica

Le motivazioni della protesta del mondo della scuola