Corso di integrazione europea
e politiche pubbliche
anno accademico2013-14
LEZ VI
LE POLITICHE: IL MERCATO UNICO
Il mercato interno
Il “core business” del processo di integrazione Europea
Un obiettivo condiviso
Un esercizio continuo:
“The development of the Single Market is a continuous exercise.
The Single Market must respond to a constantly changing world
where social and demographic challenges, new technology and
imperatives, and pressure on natural resources and climate
change must be incorporated into policy thinking.”
( Commissione Europea- Comunicazione Mercato Interno Atto II –
Insieme per una nuova crescita- del 3 ottobre 2012)
UE come “stato regolatore”prevalenza
delle politiche regolative
Principali aree di regolazione-- MERCATO INTERNO
CONCORRENZA
De-regolazionerimozione barriere e
ostacoli a concorrenza
• Ri-regolazionearmonizzazione e nuove
regole che governano la concorrenza
MERCATO COMUNE
Libera circolazione delle merci è stato il “core
business” della Comunità Europea a partire dal
Trattato di Roma.
Un’area in cui le merci e i capitali lavoro e servizi
circolano liberamente senza dazi doganali
(“quattro libertà”)
E in cui gli stati membri adottano una tariffa
doganale comune sulle merci che entrano
dall’esterno del mercato unico
Con una regolazione comune in materia di
concorrenza
LA DOMANDA DI REGOLAZIONE
COMUNITARIA- gli stati membri
• Perché gli s.m. hanno accettato una crescita della
regolazione europea delegando sovranità?
• -vantaggi del mercato unico
• -adattamento a pressioni transnazionali
(globalizzazione, crescita di interdipendenza)
• -pressioni di attori interni
• -possibilità, attraverso il metodo comunitario, di
estendere il proprio modello di regolazione
• -possibilità di “scaricare su Bruxelles” i costi politici
della regolazione (es.aiuti statali alle imprese)
LA DOMANDA DI REGOLAZIONE
COMUNITARIA-dagli attori del sistema degli interessi
• Per le imprese
• -affidare l’attività regolativi alle istituzione europee
(es.Commissione )offre migliori garanzie : regolazione a livello
nazionale produrrebbe vantaggi e svantaggi competititivi, inoltre
il fatto che la Commissione regoli l’attività di un numero molto
elevato di imprese la rende interessi particolari di quanto non sia
un governo nazionale .
• -per imprese che operano su più mercati la presenza di regole
difformi è un ostacolo, inoltre sono interessate a che singoli stati
non siano tentati di ricorrere a regole più restrittive
• - la domanda condivisa di regolazione proveniente dalla business
community naturalmente convive con un elevato grado di
disaccordo sugli specifici contenuti delle politiche regolative
LA DOMANDA DI REGOLAZIONE
COMUNITARIA :i gruppi portatori di
interessi diffusi
• possono ottenere a livello europeo una
regolazione che non otterrebbero a livello
nazionale (es. ambiente, tutela dei consumatori etc)
CONTESTO ISTITUZIONALE
• Poteri regolativi conferiti alla CEE/UE dai Trattati a partire
da Trattato di Roma in un numero crescente di settori di
policy
• I Trattati prevedono un chiaro mandato-
• Alla Commissione – per presentare proposte e in alcuni
settori per esercitare direttamente funzioni regolative
• Alla Corte di Giustizia Europea- per esercitare la propria
attività giurisdizionale (che ha visto interpretazioni spesso
estensive dell’ambito della regolazione ( Dassonville 1974;
Cassi de Dijon 1979; Philip Morris 1987))
• DI QUI LA RILEVANZA DELLA MODALITA’ DI
GOVERNANCE SOVRANAZIONALE-GERARCHICA IN
AMBITO REGOLATIVO (specie per integrazione negativa)
INTEGRAZIONE NEGATIVA E INTEGRAZIONE
POSITIVA
Con riferimento alle politiche volte ad allargare lo spazio
economico al di là delle barriere nazionali, si può
distinguere tra:
• misure di INTEGRAZIONE NEGATIVA che
consistono nell’abolizione delle barriere doganali, delle
restrizioni quantitative e degli altri ostacoli al
commercio e alla libera concorrenza
• misure di INTEGRAZIONE POSITIVA che
ricostruiscono un assetto regolativo a livello dell’unità
economica più ampia
Le barriere alla libera circolazione sono:
• di tipo fisico-controlli doganali sui movimenti delle persone e delle merci
• di tipo tariffario- tariffe e dazi doganali sull’importazione di beni dagli
s.m. e dai paesi terzi
• di tipo tecnico (non tariffario “regole aventi effetto equivalente”) che
consistono nelle regole circa la produzione e la commercializzazione dei
prodotti:le principali riguardano gli standard che un prodotto deve
soddisfare per essere commercializzato negli s.m.
• di tipo fiscale- costituite dai diversi livelli di imposizione indiretta o dalle
limitazioni poste all’importazione di certi beni; anche la diversità della
tassazione diretta in particolare per capitale e risparmio.
• Ma anche regole di tipo sociale (minimi salariali, diritti sindacali etc.)
L’ASIMMETRIA ISTITUZIONALE TRA INTEGRAZIONE
POSITIVA E INTEGRAZIONE NEGATIVA (Scharpf)
PERCHE’ E’ PIU’ FACILE L’INTEGRAZIONE NEGATIVA?
Le regole principali dell’INTEGRAZIONE NEGATIVA sono
contenute nei trattati, che danno ampi poteri alle istituzioni
sovra-nazionali, la Corte e la Commissione , di prendere
decisioni vincolanti in autonomia dagli s.m..
Le sentenze della Corte e gli interventi della Commissione
sulle violazioni agli obblighi posti dai Trattati consentono
che si pervenga relativamente presto a un certo grado di
integrazione negativa per quanto riguarda l’abolizione
delle barriere tariffarie e certi aspetti della concorrenza
• Per quanto riguarda le misure di INTEGRAZIONE
POSITIVA, le nuove regole debbono essere fissate
attraverso il metodo della “decisione congiunta”, che per
di più fino all’AU (1986) prevede il voto all’unanimità in
Consiglio.
• La stessa eliminazione delle barriere non tariffarie, in
mancanza di norme esplicite e precise nei trattati, deve
essere realizzata attraverso l’approvazione di nuove
regole a livello europeo , in particolare relative a
standard comuni per i prodotti.
• In presenza della regola dell’unanimità e di forti
pressioni dei gruppi di interesse nazionali (in particolare
delle imprese produttrici) sui governi perché venga
mantenuto lo status quo, la probabilità di blocchi
decisionali era molto elevata.
EVOLUZIONE DEL MU
Dal Trattato CEE all’AU
• Grazie alle basi legali nei trattati e ai poteri
concessi alle istituzioni sovranazionali si giunge
alla fine degli anni Sessanta all’abolizione delle
barriere tariffarie e all’unione doganale. Le
barriere non tariffarie tuttavia anziché
diminuire crescono, perché l’innovazione dei
prodotti aumenta la diversità delle varianti
nazionali.
• L’approccio iniziale dell’armonizzazione trova
inoltre ostacoli di natura politica e istituzionale
Crisi e stallo
Dopo la rimozione delle barriere
tariffarie e la realizzazione
dell’unione doganale , alla fine degli
anni sessanta la realizzazione del
mercato unico subisce una fase di
stallo.
L’approccio dell’
ARMONIZZAZIONE
• Approccio iniziale è quello
dell’ARMONIZZAZIONE , cioè cercare di
arrivare a regole e standard comuni quando
quelli nazionali differiscono.
• Inizialmente la Commissione puntava a una
armonizzazione generalizzata ma ben presto si
passò all’armonizzazione solo nei casi in cui
fossero in gioco interessi diffusi vitali, come
quelli dei consumatori o relativi all’ambiente.
ARMONIZZAZIONE E DECISIONE CONGIUNTA
• Strumento dell’armonizzazione è la DIRETTIVAatto
normativo in cui la legislazione comunitaria stabilisce gli aspetti di
fondo della regolazione, mentre gli strumenti specifici sono
definiti dalla legislazione nazionale.
• Nella fase di drafting la Commissione si avvale della consulenza di
gruppi di lavoro composti da specialisti per ciascun settore
industriale nominati dai governi nazionali e di comitati di esperti
indipendenti. La Commissione inoltre sollecita il parere sulle
proprie proposte di direttive da parte dei gruppi di interesse
nazionale.
• La regola dell’unanimità in Consiglio (e la pressione degli
interessi nazionali sui governi per mantenere lo status quo)
rallenta molto il processo di armonizzazione: dal 1969 al 1985
furono approvate solo 270 direttive.
CORTE DI GIUSTIZIA E MERCATO
UNICO
Nel 1974 con la sentenza Dassonville la Corte stabilì che tutte le regole
commerciali introdotte dagli s.m. che hanno la capacità di ostacolare
direttamente o indirettamente, di fatto o potenzialmente, il commercio
intra-comunitario, sono da considerarsi equivalenti a restrizioni
quantitative e come tali proibite.
Nel 1979 la Corte con la sentenza Cassis de Dijon stabilisce il principio del
mutuo riconoscimento: date certe condizioni gli s.m. debbono
accettare che siano commercializzati nel loro mercato i prodotti
autorizzati negli altri s.m.
Negli anni Ottanta la Corte continua nell’interpretazione estensiva del
significato dell’art.28 (es. Cinethèque)
Nella sua giurisprudenza la Corte sembra rispondere alla pressione
di attori economici (imprese) e dei sistemi giudiziari nazionali e
mostra notevole indipendenza dai governi nazionali
La genesi del “nuovo approccio”
CRISI:
Recessione internazionale anni 70-80 (2 shock petroliferi)
Peggiora bilancia commerciale paesi europei
Ritiro investimenti americani da economie europee
Governi reagiscono alla crisi economica cercando di proteggere
le loro industrie ricostituendo barriere non tariffarie
Regresso nel conseguimento del mercato unico.
Diminuisce la quota del commercio intra-europeo nel
commercio degli s.m.
Crescono i ricorsi alla Corte di Giustizia in materia di libera
circolazione delle merci
PRESSIONI PER IL CAMBIAMENTO
Comincia a emergere un consenso comune tra i governi sulla
necessità di accelerare liberalizzazione del mercato interno
(anche in presenza di strategie economiche differenti )
Modello di deregulation in U.S.A.(diffusione di idee di
policy)
Mobilitazione della business community per accelerazione
mercato unico (1983- costituita European Round Table of
Industrialists)
Riunioni del Consiglio Europeo sottolineneano ritardo nel
M.U.
PEnel quadro della propria strategia di rafforzamento
istituzionale pressione per VMQ e rafforzamento propri poteri
nell’ambito di politiche per marcato unico
Dall’inizio di anni Ottanta la Commissione
comincia a delineare le linee essenziali del
“nuovo approccio”.
Il riferimento alla Cassis de Dijon costituisce
una risorsa per la Commissione per
promuoverlo (per es. crescono le procedure
avviate contro gli s.m. per violazione delle
norme in materia di mercato unico)
Verso il nuovo approccio...
• Pressioni britanniche da un lato per deregulation;
• Accordi franco tedeschi per facilitare libera
circolazione tra i due paesi, con coordinamento
del lavoro delle agenzie nazionali per la
standardizzazione dei prodotti e rimozione dei
controlli ai confini (Accordo della Mosella ,
nucleo di accordi di Schengen)
IL NUOVO APPROCCIO
Elaborato dalla Commissione e accreditato dal
Consiglio Europeo nel giugno luglio 1984.
Le direttive debbono limitarsi a riavvicinare le
legislazioni nazionali (non ad armonizzarle) e
deve valere il principio del mutuo
riconoscimento.
Gli strumenti del nuovo approccio
•La legislazione si limita a fissare i requisiti minimi essenziali ;
• soddisfatte queste condizioni gli s.m. si impegnano a applicare
il principio del mutuo riconoscimento
•per la definizione graduale degli standard europei le responsabilità
sono delegate a specifici organismi privati a livello comunitario per
la standardizzazione. Questi sono il CNE (Comitato per le Norme
Europee) e il CNEE (Comitato per le norme elettriche europee),
decidono a maggioranza qualificata e in essi sono ammessi, anche
se non possono bloccare le decisioni, i rappresentanti dei paesi
dell’EFTA
MERCATO UNICO E RIFORMA
ISTITUZIONALE
• 1985 Consiglio Europeo di Milano approva il Libro
Bianco sul Mercato Unico (elenca 300 misure per
completarlo entro il 1992) e indice una Conferenza
Intergovernativa per la riforma dei Trattati
• 1986 Atto Unico VMQ per la legislazione sul MU;
coinvolgimento del PE (procedura di cooperazione
poi col TUE co-decisione)
Notevole accelerazione nella predisposizione di nuove
regole (233 direttive tra il 1989 e il 1993)
Rilancio dell'iniziativa per il MU
Commissione Delors Enfasi sui vantaggi del
mercato unico1988 Rapporto Cecchinicosti di “non Europa” e vantaggi del m.u.
(+4,3-6,4% PIL e fino a + 900.000 posti di
lavoro)
Crescente coinvolgimento attori del settore
privato in policy making (policy network)
Esiti dell'iniziativa del 1992
Centinaia di direttive sul m.u., cui vanno aggiunti poco meno
regolamenti.
80% degli standards definiti da agenzie a livello europeo .
Non è un eccesso di centralizzazione se si tiene conto di varietà di
economie europee.
Forte disomogeneità tra settori- lentezza per questioni come appalti
pubblici etc.
Non c’è mercato unico per i servizi. Nel 1999 una direttiva ha
liberalizzato i mercati per l’energia e le telecomunicazioni
Implementazione
Implementazione- dipende da s.m. e grande diversità in termini di
tempestività, completezza e effettivo enforcement. Nel solo 2002 la
Commissione ha avviato 1500 procedimenti di violazione delle
regole comunitarie (metà dei quali riguardavano Italia, Grecia,
Francia, Germania e Spagna): l’allargamento non ha migliorato
le prospettive
Difficoltà nell’applicazione del principio di mutuo
riconoscimento, specie per i prodotti
tecnologicamente complessi e i beni alimentari
Commissioni Santer (1994-99) e Prodi (1999-2004)
priorità a implementazione
Mercato unico dei beni
E’ oggi una costruzione acquisita
La Single market review del 2007 afferma che le barriere tecniche per i
prodotti sono state rimosse.
Occorre “manutenzione” e messa a punto (costante innovazione dei
prodotti, etc.).
Occorre rafforzare le politiche di accompagnamento (trasporto marittimo ,
su ferro e su gomma e relativa regolazione )
Non è stato realizzato pieno potenziale (rispetto a US volume scambi
interno di merci su PILè più basso).
Il percorso è più complesso per i servizi
Bibliografia
A.R.YOUNG, The Single Market, in Wallace H., Wallace W.,
Pollack M. (eds.), Policy making in the EU, pp.93-112 ,
Oxford Univ. Press, 2005(lettura obbligatoria)
Pollack M., Liberalizing Europe, in idem, The Engines of
European Integration, Oxford Univ. Press, 2003, pp. 263322 (facoltativa)
Dehousse R., Regulation by network in the European
Community Agencies, Journal of European Public
Policy, vol. 4 (2001), n.2, pp. 246-261 (facoltativa)
Il mercato unico dei servizi
•
•
•
•
•
Prevista da Trattato di Roma
Libera circolazione dei servizi più difficile da realizzare
perché sono in genere più regolati e perché la produzione
spesso non separabile dal consumo
La libera circolazione di servizi richiede lo spostamento
temporaneo di chi produce o di chi utilizza il servizio.
La regolazione nazionale riguarda i processi di
produzione .
I paesi di destinazione applicano le proprie regole per
garantire la qualità del servizio ma questo può impedire
la libera circolazione
• BENCHE’ SEVIZI RAPPRESENTINO IL C
DEL COMMERCIO INTERNO E'
RAPPRESENTATO DAI SERVIZI
• Nel Dicembre 2000 la Commissione Prodi
propone una strategia per il completamento
del mercato interno
• La DG Mercato interno viene incaricata di
fare un inventario delle barriere che
rimangono a un mercato interno dei servizi
Mercato unico dei servizi e stato sociale
•
Sulla liberalizzazione dei servizi sono emerse le
potenziali tensioni tra l'obiettivo della creazione
del mercato unico e il mantenimento dei modelli
nazionali di stato sociale.
• Queste tensioni sono divenute più evidenti dopo
l'allargamento del 2004.
• Vicende che esemplificano questa tensione:
La direttiva Bolkenstein
Le sentenze della CGE Laval e Viking
La proposta di Direttiva Bolkenstein
•
Approccio “orizzontale” --->riguarda i servizi in generale
piuttosto che specifiche categorie ( come le direttive
precedenti sui servizi)
•
Principio del paese d'origine (CoOP) per rendere
•
più facile la libera circolazione alla produzione del
servizio si sarebbero dovute applicare le regole del paese
di origine di chi fornisce il servizio
Semplificazione delle procedure di autorizzazione alla
creazione di impresa di servizi originaria di in un altro
s.m. ; sportello unico;
Il “principio del paese d'origine”
•
•
•
•
Aspetto più controverso della proposta di
direttiva
Presentato come una versione del principio di
mutuo riconoscimento
Implica la rinuncia da parte del paese in cui il
servizio è prestato a esercitare controllo
sull'erogazione del servizio (e la sua qualità)
Affida i controllo alle autorità del paese di
origine (il che può costituire una bassa
garanzia)
La polarizzazione del conflitto (2005)
•
•
•
•
•
•
Il CoOP scatena preoccupazioni di social dumping e di
corsa al ribasso nei salari e nei diritti dei lavoratori
(“l'idraulico polacco”) e di scarsa tutela dei consumatori
Frattura destra-sinistra si somma a quella vecchi-nuovi
s.m.
Contro PSE a favore PPE-ALDE
Ma contro anche vecchi s.m. (in particolare Francia, la
Germania) A favore nuovi s.m. e l’ UK,
Contro sindacati a favore UNICE –Business Europe ;
la preoccupazione suscitata da proposta di direttiva è stata
una delle cause del voto contro il Trattato Costituzionale
in Francia e Olanda
Il ruolo del PE
•
•
La Commissione per il Mercato Interno del PE
emenda in modo fondamentale la direttiva in
particolare eliminando il principio del paese
d'origine
Questa versione viene adottata dall'aula con
una ampia maggioranza trasversale (PSE e
PPE) con l'opposizione dei MPE dei nuovi stati
membri .
La direttiva 2006/123
•
•
•
La Commissione nell'aprile 2006 decide
di recepire gli emendamenti del PE
Il Consiglio dei Ministri accetta la
versione “annacquata” della direttiva
votata nel maggio 2006 (con l'astensione
della Lituania) .
Il tempo di recepimento per gli s.m. è di 3
anni
Un'interpretazione della direttiva sui servizi
• Secondo alcuni (Hoepner , Schaefer 2007) la proposta
Bolkenstein rappresenta un esempio di nuova fase, in
cui la Commissione persegue una agenda più radicale
di liberalizzazione, che tenta di imporre un modello
uniforme (capitalismo anglosassone ) rispetto alla
presenza nell'Unione di una varietà di modelli di
capitalismo.
• La vicenda mostra che mancano le condizioni di
legittimità per una tale agenda , sia in termini di
autoevidenti guadagni di efficienza (legittimità
dell'output) che di autorizzazione democratica
(legittimità dell'input)
La Corte di Giustizia e il mercato
interno dei servizi
• Sentenze Laval e Viking
• Mercato interno e contrattazione collettiva
• In materia di mercato interno dei servizi l’attivismo
giudiziario della Corte sfida alcuni principi fondamentali
dei modelli nazionali di capitalismo sociale di mercato?
•
•
Cfr. N. Lindstrom, Service liberalization in the enlarged EU. A race to the bottom of the
emergence of transnational political conflict? , “Journal of Common Market Studies”,
vol.48,2010, n.5 (lettura obbligatoria)
Il mercato interno dei servizi
La vicenda della direttiva Bolkenstein vs. le sentenze
Laval e Viking
Il metodo sovranazionale gerarchico supplisce alla
decisone congiunta per la realizzazione
dell’agenda di liberalizzazioni della Commissione
e della Corte?
Le minacce ai modelli sociali nazionali risiedono nel
potere della CGE? (Scharpf)
Il caso Laval
Un impresa lettone, la Laval, ottiene l’appalto per la
ristrutturazione di una scuola di Stoccolma.
I sindacati svedesi delle costruzioni chiedono che l’impresa
contratti coi sindacati svedesi le condizioni di lavoro del
personale lettone.
Laval obietta che la contrattazione è avvenuta coi sindacati
lettoni, per un salario orario di circa 9 euro, più alto dei
salari del paese di origine ma circa la metà dei salari
svedesi.
I sindacati delle costruzioni svedesi lanciano un’azione di
picchettaggio e boicottaggio dei cantieri.
Laval non riesce a portare a termine l’appalto e fallisce.
Ricorre al tribunale del lavoro svedese che riferisce il caso
alla CGE nel aprile 2005
La sentenza Laval
Nel Dicembre 2007 la CGE sentenzia:
-che l’azione collettiva è un fondamentale diritto sociale
-ma che il boicottaggio della Laval lanciato dal sindacato
svedese viola il principio di libertà di circolazione dei
servizi perché la protezione richiesta dai sindacati svedesi
va oltre la protezione minima prevista dalle leggi nazionali
(in Svezia non c’è un minimo salariale)
La sentenza dunque riconosce in linea di principio il diritto
all’azione collettiva ma è un duro colpo al sistema di
contrattazione collettiva volontaria svedese
Il caso Viking
Una compagnia di traghetti finlandese , la Viking, dichiara al
sindacato dei marittimi finlandesi di voler mettere sotto
bandiera estone uno dei suoi traghetti e reclutare marittimi
estoni per poter essere competitiva.
Il sindacato finlandese alla scadenza del contratto collettivo
che lo vincola alla tregua sindacale scatena uno sciopero.
In questo è supportato dal sindacato transnazionale dei
marittimi che chiede agli affiliati di rifiutare negoziati con
la Viking e di boicottarla
Nel novembre 2005 la Viking intenta una causa al sindacato
transnazionale, che ha base in UK, davanti a un tribunale
inglese, che rinvia il caso alla CGE
La sentenza Viking
Nel Dicembre 2007 la CGE sentenzia:
-che l’azione collettiva è legittima per
difendere posti di lavoro o condizioni di
lavoro quando si sono esaurite altre vie
-ma che il tentativo di obbligare la Viking a
un contratto collettivo rappresenta un
ostacolo alla sua libertà di stabilire attività
in un altro paese UE
Alcuni progressi ma il mercato unico
dei servizi resta controverso
Dir. 2011/24/ UE -Direttiva sulle cure mediche transnazionali- presentata
nel 2008, approvata nel febbraio 2011 entra in vigore nel 2013.Diritti
dei pazienti
Assicura tra l’altro il rimborso (ma alle tariffe nazionali previste) di cure
sanitarie ricevute in un altro s.m. purchè il ricorso a cure all’estero sia
autorizzato da autorità sanitarie nazionali .
Punti di vista differenti: criticata perché potrebbe favorire i pazienti più
ricchi che possono viaggiare e per l’autorizzazione richiesta (e senza
tempi rigidi) che limiterebbe libertà di scelta
Mancano politiche di accompagnamento come il benchmarking delle
istituzioni sanitarie (scelta informata) e la trasmissione dei documenti
sanitari
Il Mercato Interno e la II
Commissione Barroso
2009-2012
Il Rapporto Monti
Nell’insediarsi per la seconda volta come Presidente della Commissione
nel settembre 2009 Barroso indica come priorità di policy il rilancio
del mercato interno e rivendica il ruolo della Commissione
Nell’ottobre 2009 Barroso incarica Mario Monti (già Commissario al
Mercato Interno e alla Concorrenza nelle Commissioni Santer e Prodi)
di elaborare un Rapporto sulla attuazione del mercato interno e che
formuli proposte per il suo rilancio.
Dopo un’ampia serie di consultazioni con attori istituzionali e
stakeholders il Rapporto è prodotto in maggio 2010
(http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/docs/monti_report_final_10
_05_2010_en.pdf)
La Comunicazione della Commissione Mercato Unico Atto II
dell’ottobre 2012 fondata in larga misura su conclusioni del Rapporto
Monti
Rapporto Monti
Contesto :
Bassa popolarità del mercato interno integration fatigue + market
fatigue .Decision makers nazionali devono fare i conti con crescenti
successi elettorali di euroscettici
Falsa impressione che sia un obiettivo del passato già realizzato (al
massimo servirebbe manutenzione)
Visioni diverse tra gli stati membri di cosa dovrebbe essere il mercato
interno__< particolare rilievo con riferimento a servizi e circolazione
capitali
Contesto politico d economico molto diverso da quello dell’iniziativa di
Delors del 1985
Preferenze degli s.m.(dipendono da
modelli socio-economici nazionali)
•Economie sociali di
mercato-Europa
Continentale
•Paesi Anglosassoni
•Paesi del
Nordeuropa
•Nuovi stati membri
Economie sociali di mercatoEuropa Continentale
Germania, Francia
Tradizioni di protezione del lavoro e
preoccupazione che m.i. dei servizi minacci
spettanze sociali e che la competizione
fiscale non regolata minacci occupazione
Centralità di industria manifatturiera
Atteggiamento critico su controllo rigido di
aiuti di stato
Paesi Anglosassoni
I più favorevoli a liberalizzazione radicale, con
attenzione soprattutto ai vantaggi per i consumatori.
Accettazione di trasformazioni dell’economia
prevalenza di servizi e sviluppo servizi finanziari
Poche preoccupazioni di natura sociale (occupabilità)
Resistenza a coordinamento politiche fiscali
Paesi nordici
Modello di successo che associa alti livelli di
competitività delle economie con alti livelli
di protezione sociale.
Capacità di attrarre investimenti pur in
presenza di livelli di tassazione elevata
(eccellenza di istruzione e ricerca e di
efficienza P.A.)
Nuovi stati membri
Sostegno incondizionato a M.I. per le sue
implicazioni per la crescita .
Meno preoccupazioni per standard protezione sociale
Interesse a libertà di circolazione del lavoro e dei
servizi e a politiche di infrastrutture sviluppo
regionale.
Tendenza a praticare competizione fiscale per
attrarre investimenti
A package deal
Una strategia comprensiva di rilancio del M.I.
deve costituire un package deal rispetto alle diverse
preferenze degli s.m. : indurli cioè a fare delle
concessioni a fronte del soddisfacimento delle loro
priorità .
Come tale deve essere una strategia comprensiva,
che abbracci non solo le tradizionali politiche del
M.I. e della concorrenza ma anche politiche
sociali, di coesione, ambientali, ricerca e sviluppo,
fiscali , dei trasporti etc.
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IL MERCATO UNICO