Lorenzo Benatti
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Parma 29 aprile 2010
 Il
contratto è l’accordo di due o più parti per
costruire, regolare o estinguere tra loro un
rapporto giuridico patrimoniale.
 La rilevanza del contratto è duplice: come
negozio giuridico con il quale le parti
stabiliscono un determinato assetto dei
propri interessi, e come fonte tipica di
obbligazioni, cioè a dire come fattispecie
idonea a produrre rapporti obbligatori.
 L’art.
57 della legge 218 del 1995 richiama
integralmente la Convenzione di Roma del 19
giugno 1980 sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la
legge 18 dicembre 1984, n. 975.
 In ambito comunitario, la Convenzione di Roma è
stata sostituita, introducendo anche qualche
modifica, dal reg. reg. (CE) n. 593/2008 sulla
legge applicabile alle obbligazioni contrattuali
(detto “Roma I”) sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali. Il regolamento non si
applica alla Danimarca e Regno Unito.
 Con
riferimento agli stati membri (eccetto
Danimarca e Regno Unito), inclusa l’Italia,
trovano oggi applicazione le norme dettate dal
reg. 593/2008. Le disposizioni dettate dalla
Convenzione di Roma del 1980 continueranno a
trovare applicazione negli altri stati contraenti
oltre che in Danimarca e Regno Unito.
 Il richiamo dell’art. 57 alla Convenzione di Roma
è esteso, in via di interpretazione, al reg. CE
593/2008, poiché l’art. 24 Reg. stabilisce che
esso sostituisce la Convenzione, e che ogni
riferimento alla Convenzione si intende fatto al
regolamento.
 L’art.
57 prevede che il rinvio alla Convenzione
di Roma del 1980 opera “in ogni caso”.
 Il reg. 593/2008 ha carattere universale (cfr.
art. 2): esso è applicabile anche se la fattispecie
è collegata con uno Stato non soggetto al
regolamento, e quindi anche se i criteri i
collegamento da esso previsti designano la legge
di uno Stato estraneo.
 Il rinvio “in ogni caso” operato dall’art. 57 non
estende la portata soggettiva del regolamento
(non ve n’è bisogno), bensì quella materiale.
 Vi
sono infatti materie che l’art. 1.2. reg. esclude
dal proprio ambito di applicazione.
 Il rinvio “in ogni caso” ha l’effetto di estendere la
sua applicazione, in Italia, anche a tali materie,
purché rientranti nell’ambito delle obbligazioni
contrattuali.
 Naturalmente, per il principio di specialità se con
riferimento ad una materia esistono norme di
conflitto più specifiche (ad esempio, per le
obbligazioni derivanti da donazioni in materia
successoria), queste prevalgono sull’art. 57 ed in
tal caso non si applicano le norme di conflitto
dettate dal reg. 593/2008.
 Secondo
il reg. 593/2008 il criterio di base è quello
che il contratto è disciplinato dalla legge scelta
dalle parti (art. 3, comma 1 reg. 593/2008).
 La scelta deve essere espressa o risultare
chiaramente dalle disposizioni del contratto o
dalle circostanze del caso.
 Le parti possono designare la legge applicabile a
tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di
essa.
 Le parti successivamente possono decidere, di
sottoporre il contratto ad una legge diversa da
quella che lo disciplinava in precedenza (art. 3,
comma 2 reg. 593/2008).
 Se
tutti gli altri elementi pertinenti alla
situazione sono ubicati, nel momento in cui
si opera la scelta, in un paese diverso da
quello la cui legge è stata scelta, è fatta
salva l’applicazione delle disposizioni alle
quali la legge di tale diverso paese non
permette di derogare convenzionalmente
(art. 3, comma 3 reg. 593/2008).

Se le parti non operano la scelta della legge applicabile al
contratto, essa è determinata come segue (art. 4, comma 1
reg. 593/2008):
 contratto di vendita di beni: legge del paese nel quale il
venditore ha la residenza abituale;
 contratto di prestazione di servizi: legge del paese nel
quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale;
 contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o
la locazione di un immobile: legge del paese in cui
l’immobile è situato; ma se contratto di locazione di un
immobile concluso per uso privato temporaneo per un
periodo di non oltre sei mesi consecutivi, legge del paese
nel quale il proprietario ha la fisica residenza abituale,
purché il locatario sia una persona fisica e abbia la sua
residenza abituale nello stesso paese;




contratto di affiliazione (franchising): legge del
paese nel quale l’affiliato ha la residenza abituale;
contratto di distribuzione: legge del paese nel quale
il distributore ha residenza abituale;
contratto di vendita di beni all’asta: legge del paese
nel quale ha luogo la vendita all’asta, se si può
determinare tale luogo;
contratto concluso in un sistema multilaterale che
consente o facilita l’incontro di interessi multipli di
acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, conformemente a regole non discrezionali
e disciplinato da un’unica legge, è disciplinato da
tale legge.
 Contratti
diversi dai precedenti e quando gli
elementi del contratto sono contemplati da più
di uno dei casi elencati, legge del paese nel
quale la parte che deve effettuare il prestazione
caratteristica del contratto ha la residenza
abituale (art. 4, comma 2 reg. 593/2008).
 Ma se dal complesso delle circostanze del caso
risulta chiaramente che il contratto presenta
collegamenti manifestamente più stretti con un
paese diverso da quello determinato secondo le
modalità che precedono, si applica la legge di
tale diverso paese (art. 4, comma 3 reg.
593/2008).
 La
legge del paese che presenta il
collegamento più stretto si applica anche
quando la legge applicabile non può essere
determinata secondo le indicazioni descritte
(art. 4, comma 4 reg. 593/2008).


Trasporto di merci, quando le parti non abbiano effettuato la
scelta della legge applicabile, si applica quella del paese di
residenza abituale del vettore, a condizione che il luogo di
ricezione o di consegna o la residenza abituale del mittente
siano anch’essi situati in tale paese. Altrimenti, si applica la
legge del paese in cui si trova il luogo di consegna convenuto
dalle parti (art. 5, comma 1 reg. 593/2008).
Trasporto di passeggeri, quando le parti non abbiano
effettuato la scelta della legge applicabile, si applica quella
del paese di residenza abituale del passeggero, purché il luogo
di partenza o di destinazione sia situato in tale paese.
Altrimenti, si applica la legge del paese in cui il vettore ha la
residenza abituale (art. 5, comma 2 reg. 593/2008).
 Le
parti possono scegliere come legge
applicabile al contratto di trasporto di
passeggeri quella del paese in cui (art. 5,
comma 2 reg. 593/2008):





il passeggero ha la residenza abituale; o
il vettore ha la residenza abituale; o
il vettore ha la sua amministrazione centrale; o
è situato il luogo di partenza; o
è situato il luogo di destinazione.
 Se
dal complesso delle circostanze del caso
risulta chiaramente che il contratto, in
mancanza di scelta della legge, presenta
collegamenti manifestamente più stretti con
un paese diverso da quelli indicati nelle
disposizioni che precedono, si applica la
legge di tale diverso paese (art. 5, comma 3
reg. 593/2008).


Si intendono come tali i contratti conclusi da una persona
fisica per un uso che possa essere considerato estraneo
alla sua attività commerciale o professionale con un’altra
persona che agisce nell’esercizio della sua attività
commerciale o professionale («il professionista»).
Non si applica il principio di preferenza per la legge scelta
dalle parti, ma il contratto è disciplinato dalla legge del
paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a
condizione che il professionista:


a) svolga le sue attività commerciali o professionali nel paese
in cui il consumatore ha la residenza abituale; o
b) diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o
vari paesi tra cui quest’ultimo e il contratto rientri
nell’ambito di dette attività (art. 6, comma 1 reg. 593/2008).
È
possibile che le parti scelgano una legge
diversa, ma tale scelta non priva il consumatore
della protezione assicuratagli dalle disposizioni
alle
quali
non
è
permesso
derogare
convenzionalmente ai sensi della legge che, in
mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a
norma della disposizione appena descritta (art.
6, comma 2 reg. 593/2008).
 Le disposizioni generali sui contratti con il
consumatore non si applicano ad alcune
fattispecie individuate dall’art. 6, comma 3 reg.
593/2008.
 L’art.
20 del reg. 593/2008 esclude l’operatività
del rinvio: qualora il presente regolamento
prescriva l’applicazione della legge di un paese,
esso si riferisce all’applicazione delle norme
giuridiche in vigore in quel paese, ad esclusione
delle norme di diritto internazionale privato,
salvo che il presente regolamento disponga
altrimenti.
 Con
la legge 218/1995 il legislatore italiano
si è adeguato allo standard adottato a livello
convenzionale, stabilendo il principio del
riconoscimento automatico delle decisioni
straniere in presenza di determinate
condizioni ed indipendentemente dalla
reciprocità, cioè dalla circostanza che anche
i provvedimenti delle autorità italiane siano
riconosciuti nello Stato dall’autorità i cui
provvedimenti si tratta di riconoscere.
 Si vedano gli artt. 64 ss.
 Sono
riconosciuti i provvedimenti stranieri,
qualificabili come sentenze nel nostro
ordinamento, che abbiano deciso un processo e
che abbiano per effetto “l’accertamento, la
costituzione, la modificazione o l’estinzione di
un diritto soggettivo”. Non sono oggetto di
riconoscimento automatico le sentenze non
definitive o le pronunce di rito. Secondo la
relazione accompagnatoria vanno considerate
equivalenti alle sentenze anche le decisioni
rese da una pubblica Autorità in materie che in
Italia sono trattate dal giudice e decise con
sentenza.

L’art. 64 dispone che la sentenza straniera è
riconosciuta in Italia senza che sia necessario il
ricorso ad alcun procedimento quando:




il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della
causa secondo i princìpi sulla competenza giurisdizionale
propri dell'ordinamento italiano;
l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a
conoscenza del convenuto in conformità a quanto
previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo
e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del
luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata
dichiarata in conformità a tale legge;
essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in
cui è stata pronunziata;



essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un
giudice italiano passata in giudicato; l’uso dell’espressione
“contraria”, in luogo contrasto”, rende non sufficiente un
qualsiasi tipo di contrasto a precludere il riconoscimento della
sentenza straniera. Si dovrà esaminare compiutamente gli
effetti delle due pronunce allo scopo di verificare se tra gli
stessi si crei una fattispecie di reale e diretta incompatibilità e
solo in tale misura la preclusione potrà operare, con la
conseguente non riconoscibilità della sentenza straniera.
non pende un processo davanti a un giudice italiano per il
medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio
prima del processo straniero;
le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine
pubblico.

Può aversi un intervento dell’autorità giudiziaria
nazionale, ma non in via preventiva ed obbligatoria,
bensì successiva ed eventuale, quando (art. 67 l.
218/1995):



chiunque vi abbia interesse (generalmente il soccombente)
contesti che la sentenza straniera abbia i requisiti di cui all’art.
64 per il suo riconoscimento (automatico) in Italia (si parla a
tale proposito, di contestazione);
il soccombente non esegua spontaneamente la sentenza e si
renda, pertanto, necessario procedere ad esecuzione forzata, al
fine di attribuire efficacia esecutiva alla sentenza (si parla, a
tale proposito di mancata ottemperanza).
Tale
procedimento
si
definisce
giudizio
di
accertamento ed è di competenza funzionale della
Corte di appello del luogo in cui la sentenza deve
essere eseguita.
 L’esecuzione
delle sentenze è presa in
considerazione anche nella convenzione di
Bruxelles e nel regolamento CE 44/2001.
È
una convenzione predisposta in ambito
O.N.U., ratificata da un numero assai elevato
di Stati europei e non europei (V.
www.lexmercatoria.org
per
elenco
aggiornato), inclusi quelli ove hanno sede i
principali
partners
commerciali
delle
imprese italiane;
 In Italia è entrata in vigore il 1° gennaio 1998
(v. art. 99).
È
una Convenzione di diritto materiale
uniforme (che introduce un regime unitario
nei vari Stati che l’hanno ratificata);
 Introduce una disciplina applicabile ai soli
rapporti internazionali (vendite) e non a
quelli interni per cui non deve essere
nazionalizzata;
 Le versioni ufficiali sono 6: araba, cinese,
inglese, francese, russa e spagnola. Quella
che viene usati in italiano non è ufficiale.
1.
2.
3.
4.
Ambito di applicazione e disposizioni
generali (artt. 1-13)
Formazione del contratto (artt. 14-24)
Disciplina del contratto (obblighi delle parti
e rimedi per l’inadempimento (artt. 25-88)
Disposizioni finali (artt. 89-101)
Ricerca di un compromesso fra le varie famiglie
di diritto (continentali o di civil law, common
law, diritto islamico, etc.).
 Frequente
utilizzazione del criterio della
ragionevolezza (- certezza, + poteri della
giurisprudenza in sede applicativa).

 La
convenzione si applica a contratti di vendita
di beni mobili tra parti con “sedi d’affari” in
Stati differenti se (art. 1):


entrambi gli Stati abbiano ratificato la convenzione
stessa, ovvero comunque,
se le norme d.i.p. conducano alla selezione del
diritto di uno Stato contraente.
 La
convenzione non disciplina le vendite di merci
(art. 2):






acquistate per uso personale, familiare o domestico;
all'asta;
su pignoramento o effettuata in qualsiasi altro modo
per ordine del giudice;
di valori mobiliari, effetti commerciali e valute;
di navi, battelli, aliscafi o aeronavi;
di elettricità.
 Si
accoglie una nozione rilevante (estesa) di
contratto di compravendita (art. 3) e
distinzione rispetto ad altri contratti:


sono considerate vendite, e quindi disciplinate dalla
convenzione, i contratti di fornitura di merci da
fabbricare o produrre, a meno che la parte che ordina
queste ultime non debba fornire una parte essenziale
del materiale necessario a tale fabbricazione o
produzione (art. 3, comma 1),
mentre la Convenzione non si applica ai contratti in
cui la parte preponderante dell'obbligo della parte che
fornisce le merci consiste in una fornitura di mano
d'opera o altri servizi (art. 3, comma 2).
 Aspetti
regolamentati dalla convenzione (art.
4): la convenzione ha la finalità di disciplinare
la formazione del contratto di vendita ed i
diritti ed obblighi che tale contratto fa nascere
fra il venditore ed il compratore, mentre non si
occupa, salvo esplicite eccezioni, della validità
del contratto o delle sue clausole o degli usi, né
degli effetti che il contratto può avere sulla
proprietà delle merci vendute.
 In
base all’art. 6, la convenzione di Vienna in
generale e le singole norme in essa contenute
sono derogabili ad opera delle parti del contratto
di compravendita. Le parti possono:



escludere l'applicazione della convenzione,
derogare a una qualsiasi delle sue disposizioni, con riserva
delle disposizioni dell'art. 12 (si tratta dell’ipotesi in cui uno
Stato contraente abbia effettuato una dichiarazione in
conformità all'art. 96 della convenzione con la quale abbia
deciso di avvalersi della facoltà di richiedere la forma scritta,
per la conclusione o la modifica o lo rescissione amichevole di
un contratto di vendita, o per qualsiasi offerta, accettazione
o altra manifestazione d'intento),
modificarne gli effetti.
 Art.







7 detta alcuni principi interpretativi:
nell’interpretazione della convenzione si deve
tenere conto (comma 1):
del suo carattere internazionale,
della necessità di promuovere l'uniformità della sua
applicazione,
di assicurare il rispetto della buona fede nel commercio
internazionale;
eventuali questioni non risolte dalla convenzione
(comma 2) vanno risolte.
estrapolando una norma o principio dal contesto
complessivo della Convenzione (criterio interno), ovvero
in base alla legge applicabile al contratto in base alle
norme d.i.p.

Art. 8:
 Le indicazioni e gli altri comportamenti di un parte
devono essere interpretati secondo l'intenzione di
quest'ultima quando l'altra parte era a conoscenza
o non poteva ignorare tale intenzione (comma1).
 In mancanza, devono essere interpretati secondo il
senso che una persona ragionevole, di medesima
qualità dell'altra parte, posta nella medesima
situazione, avrebbe loro dato (comma 2).
 Al fine di stabilire l'intenzione di una parte o ciò
che avrebbe inteso una persona ragionevole, si
dovrà tener conto delle circostanze pertinenti, in
particolare dei negoziati eventualmente intercorsi
fra le parti, delle consuetudini fra di esse
stabilitesi, degli usi e di ogni loro successivo
comportamento (comma 3).

Art. 9:
 Le parti sono vincolate dagli usi ai quali hanno
assentito e dalle abitudini stabilitesi fra di loro
(comma 1).
 Salvo convenzione contraria delle parti, si
ritiene che esse si siano tacitamente riferite
nel contratto e per la sua elaborazione a
qualsiasi uso di cui erano o avrebbero dovuto
essere a conoscenza e che, nel commercio
internazionale, è largamente conosciuto e
regolarmente osservato dalle parti in contratti
dello stesso genere, nel ramo commerciale
considerato (comma 2).
Il contratto di compravendita internazionale è un
contratto a forma libera ex art. 11 convenzione di
Vienna.
 Sono previste deroghe a questa regola:





Uno stato può prevedere che sia richiesta la forma scritta
per la conclusione, la modifica o la rescissione amichevole
di un contratto di vendita o per qualsiasi offerta,
accettazione o altra manifestazione d'intenti, rivolta ad
una parte avente sede in quello Stato. In tal caso l’obbligo
di forma scritta è inderogabile (v. art. 12, 29 e 96);
proroga di giurisdizione (art. 7 reg. 44/2001);
clausola compromissoria.
La forma scritta può essere opportuna.






nozione di proposta (art. 14)
efficacia della proposta (art. 15)
revocabilità e decadenza della proposta (artt.
16-17)
nozione di accettazione (artt. 18-19)
efficacia dell’accettazione (art. 18.2, 20, 21)
revocabilità dell’accettazione (art. 22)
Si ha una proposta di contratto, rivolta a una o più
persone
determinate
quando
l'offerta
sia
sufficientemente precisa e ove indichi la volontà del
suo autore di essere vincolato in caso di
accettazione. Una proposta è sufficientemente
precisa quando indica le merci e, espressamente o
implicitamente, fissa la quantità e il prezzo o dà
indicazioni atte a determinarle (art. 14, comma 1).
 Una proposta rivolta a persone indeterminate è
considerata solo come un invito all'offerta, a meno
che la persona che ha espresso la proposta non
abbia chiaramente indicato il contrario (art. 14,
comma 2).


La convenzione accoglie, in generale, del criterio della
“ricezione” tipico civil law, invece di quello della “mail box
rule” tipica della common law.
 Un'offerta ha effetto quando perviene al destinatario (art.
15, comma 1).Un'offerta, anche se irrevocabile, può essere
ritirata se la relativa dichiarazione perviene al destinatario
prima o contemporaneamente all'offerta (art. 15, comma
2).
 Il termine di accettazione fissato dall'autore dell'offerta in
un telegramma o lettera inizia a decorrere dal momento in
cui il telegramma è consegnato per spedizione o alla data
che compare sulla lettera o, in mancanza, a quella che
compare sulla busta. Il termine di accettazione che
l'autore dell'offerta stabilisce per telefono, per telex, o
mediante altri mezzi istantanei di comunicazione, inizia a
decorrere dal momento in cui l'offerta perviene al
destinatario (art. 20, comma 1).



L'accettazione di un'offerta ha effetto nel momento
in cui l'espressione del consenso perviene all'autore
dell'offerta (art. 18, comma 2).
L'accettazione tardiva produce tuttavia i suoi effetti
come accettazione, se, immediatamente, l'autore
dell'offerta ne informa verbalmente il destinatario o
gli invia un avviso in questo senso (art. 21, comma 1).
L’art. 24 prevede che un'offerta, una dichiarazione di
accettazione o qualsiasi altra manifestazione
d'intento "perviene" al suo destinatario quando gli è
rivolta verbalmente o è consegnata mediante
qualsiasi altro mezzo al destinatario stesso, presso la
sua sede di affari, al suo indirizzo postale, o, se non
ha sede di affari o indirizzo postale, presso la sua
abituale residenza.

Un'offerta può essere ritirata finché il contratto
non viene concluso, se la revoca perviene al
destinatario prima che questi abbia fatto
pervenire un'accettazione (art. 16, comma 1).
Tuttavia, un'offerta non può essere revocata
(comma 2):



a) se indica, fissando un termine determinato per
l'accettazione o in altro modo, che essa è irrevocabile; o
b) se era ragionevole per il destinatario considerare
l'offerta come irrevocabile e se egli ha agito di
conseguenza.
In ogni caso un'offerta, anche se irrevocabile,
scade quando il rifiuto della stessa perviene
all'autore dell'offerta (art. 17).



Si ha accettazione quando il destinatario formula una
dichiarazione o tiene un altro comportamento che indichino il
consenso ad un'offerta, costituiscono accettazione. Il silenzio o
l'inazione, da soli, non possono valere come accettazione (art.
18, comma 1).
Anche per l’accettazione dell’offerta vale il principio della
ricezione: l'accettazione di un'offerta ha effetto nel momento in
cui l'espressione del consenso perviene all'autore dell'offerta.
L'accettazione non ha effetto se tale indicazione non perviene
all'autore dell'offerta nel termine da lui stipulato o, in mancanza
di tale stipula, in un termine ragionevole, tenuto conto delle
circostanze della transazione e della rapidità dei mezzi di
comunicazione utilizzati dall'autore dell'offerta. Un'offerta
verbale deve essere accettata immediatamente, a meno che le
circostanze non implichino il contrario (comma 2).
Se, tuttavia, in virtù dell'offerta, degli usi o consuetudini che si
sono stabiliti fra le parti il destinatario dell'offerta può indicare
che acconsente, compiendo un atto attinente, ad esempio, alla
spedizione delle merci o al pagamento dei prezzi, senza darne
comunicazione all'autore dell'offerta, l'accettazione avrà effetto
nel momento in cui questo atto è compiuto, purché lo sia entro i
termini previsti dal precedente paragrafo (comma 3).


Una risposta che vuole essere l'accettazione di un'offerta,
ma che contiene aggiunte, limitazioni o altre modifiche, è
un rifiuto di quest’ultima e costituisce una contro-offerta
(art. 19, comma 1).
Tuttavia, una risposta che vuole essere l'accettazione di
un'offerta, ma che contiene elementi complementari o
diversi che non alterano sostanzialmente i termini
dell'offerta, costituisce un'accettazione, a meno che
l'autore dell'offerta, senza ritardi ingiustificati, non ne
rilevi verbalmente le differenze e non faccia pervenire un
avviso al riguardo. Se non lo fa, i termini del contratto
sono quelli dell'offerta, con le modifiche comprese
nell'accettazione (comma 2). Elementi complementari o
diversi, relativi in particolare al prezzo, al pagamento, alla
qualità e quantità delle merci, al luogo e momento della
consegna, ai limiti della responsabilità di una parte
riguardo all'altra o al regolamento delle controversie, sono
considerate come elementi che alterano in maniera
sostanziale i termini dell'offerta (comma 3).
L'accettazione può essere revocata se la revoca
perviene all'autore dell'offerta prima del
momento in cui l'accettazione avrebbe avuto
effetto o nello stesso momento (art. 22).
 Il contratto è concluso nel momento in cui
l'accettazione di una offerta prende effetto in
conformità alle disposizioni della presente
Convenzione (art. 23).

Lorenzo Benatti
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Lezione 29-04-2010 - Dipartimento di Economia