ISISS “Novelli”
di Marcianise
Crediti Scolastici
A.s. 2012/2013
Si ricorda che il D.M. 99 del 16/12/2009
oltre a disciplinare i criteri di attribuzione della lode
nella valutazione finale degli Esami di Stato, ha
introdotto nuove Tabelle A, B e C relativamente
all’attribuzione dei Crediti Scolastici per gli allievi del
Triennio delle scuole secondarie di II grado.
Tali tabelle A, B e C del D.M. 99/2009 vanno a
modificare e a sostituire integralmente quelle previste
dal D.M. 42/2007.
Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e
dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo
ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore
a 6/10 in ciascuna disciplina.
Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e
dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo
d’istruzione, il voto di comportamento non può essere
inferiore a 6/10 (comma 5 , Art. 4 e comma 1, Art. 6
del D.P.R. 122/2009).
Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo
dei voti relativi a ciascuna disciplina, alla determinazione
della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio
finale di ciascun anno scolastico (Ai sensi del comma 2
dell’Art. 4 del D.P.R. 122/2009).
Tabella A del D.M. 99/2009
Media dei
voti M
Credito scolastico (Punti)
3° anno
4 ° anno
5° anno
M=6
3-4
3-4
4-5
6<M≤7
4-5
4-5
5-6
7<M≤8
5-6
5-6
6-7
8<M≤9
6-7
6-7
7-8
9 < M ≤ 10
7-8
7-8
8-9
Modalità di attuazione del
D.M. 99/2009
La Tabella A del D.M. 99/2009 , si
applica per l’anno scolastico corrente
2012-2013 alle classi Terze, Quarte e
Quinte .
In sostanza, l’anno scolastico 2011/2012 è
stato quello in cui il D.M. 99/2009 è andato a
regime andando a sostituire completamente il
D.M. 42/2007
Crediti Scolastici
Classi Terze, Quarte e Quinte
a.s. 2012/2013
Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico per gli
allievi del triennio, oltre alla media aritmetica M dei
voti riportata in seno agli scrutini finali, si devono
considerare i seguenti quattro parametri :
1)Frequenza
2)Interesse ed impegno nella partecipazione al
dialogo educativo tenendo anche conto
dell’interessamento con il quale l’allievo ha seguito
l’insegnamento della religione cattolica o l’attività
alternativa e al profitto che ne ha tratto.
3)Partecipazione ad attività complementari ed
integrative realizzate dall’istituzione scolastica
4)Crediti formativi
Tabella di valutazione dei
parametri
Nella seduta odierna si propone al
Collegio dei Docenti di deliberare
la seguente tabella di valutazione
relativa ai quattro parametri anzidetti:
Valutazione dei parametri
Parametro
Punteggio
1)Frequenza
da 0 a 10 assenze
0,30 punti
da 11 a 15 assenze 
0,20 punti
da 16 a 20 assenze
0,10 punti
2) Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo,
tenendo anche conto dell’interessamento con il quale l’allievo ha
seguito l’insegnamento della religione cattolica o l’attività alternativa
e al profitto che ne ha tratto.
0,20
3) Partecipazione ad attività complementari ed integrative
realizzate dall’Istituzione scolastica
0,20 per ogni attività
(max 2 attività
valutabili )
4)Crediti Formativi : partecipazione ad ogni attività o esperienza
formativa acquisita al di fuori della Scuola e coerente con gli obiettivi
formativi ed educativi propri dell’indirizzo di studi. Tale attività deve
essere debitamente documentata e certificata.
0,10 (max 1 attività
valutabile)
DLO
Ovvero si propone
al Collegio di di considerare assidua la
frequenza qualora l’allievo nel corso dell’anno
Scolastico abbia effettuato un numero di
assenze minore o uguale a 20 e di attribuire
per il parametro frequenza i punteggi così
come riportati di seguito:
Parametro
Punteggio
1)Frequenza
da 0 a 10 assenze 0,30 punti
da 11 a 15 assenze  0,20 punti
da 16 a 20 assenze 0,10 punti
In merito alle assenze dovute a malattie e debitamente certificate,
si propone al Collegio di deliberare quanto segue :
Si propone che :
Le assenze dovute a motivi di salute, di
qualsiasi durata (anche di un solo giorno) e
debitamente certificate da un medico o da
strutture ospedaliere, NON rientrino nel
computo del numero complessivo di assenze
effettuate dall’allievo.
• La certificazione medica relativa al periodo
di malattia debba essere consegnata al
Coordinatore di Classe il primo giorno di
rientro a scuola ( in casi eccezionali e per validi
motivi sia consentito consegnare al Coordinatore
di Classe il certificato medico al massimo entro
tre giorni dal rientro a scuola).
Precisazioni (delibere 8° punto posto
all’o.d.g.)
Relativamente agli attestati di partecipazione rilasciati agli
alunni che hanno frequentato le attività progettuali interne alla
Istituzione scolastica (PON e POF) sono valutabili solo ed
esclusivamente quelli relativi alle attività progettuali svolte
durante l’anno scolastico in corso.
Le certificazioni relative alle competenze acquisite in percorsi
formativi esterni alla Istituzione Scolastica “G.B. Novelli”
(Patente ECDL, Certificazioni Linguistiche) sono valutabili una sola
volta e senza limite temporale rispetto alla data di conseguimento
della certificazione.
Affinché possa essere rilasciato ad un allievo, e dunque essere
considerato valido ai fini del riconoscimento del punteggio relativo al
credito scolastico, un attestato di partecipazione relativamente ad
un’attività progettuale svolta dallo studente internamente
all’istituzione scolastica, l’allievo deve aver frequentato il modulo
progettuale per almeno il 75% del monte ore totale di
durata del modulo.
Crediti scolastici
classi TERZE - QUARTE e QUINTE
Anno scolastico 2012-2013
Se la media M è compresa tra 6 e 9 (9 incluso) :
• Considerata la media M dei voti, se la sua parte decimale è
maggiore del valore di 0,50 allora si attribuirà
automaticamente come credito scolastico il valore massimo
della banda di oscillazione individuata dalla media M.
• Se la parte decimale della media M dei voti è inferiore o
uguale al valore di 0,50 ma all’allievo è stato attribuito un
punteggio aggiuntivo P in virtù del soddisfacimento di uno
o più di uno dei quattro parametri contemplati dalla
normativa, alla parte decimale della media M si andrà ad
aggiungere il punteggio aggiuntivo P.
Se tale nuovo valore ottenuto è ancora inferiore al valore di
0,50 all’allievo sarà attribuito, come credito scolastico, il
valore minimo della banda di oscillazione, se invece tale
nuovo valore è maggiore del valore di 0,50 allora all’allievo
sarà attribuito un credito scolastico pari al valore massimo
della banda di oscillazione.
Per gli allievi meritevoli ovvero nel caso in cui un
allievo riporti una media M con 9<M ≤ 10, si
propone al Collegio di deliberare il seguente criterio:
Classi Terze, Quarte e
QUINTE : media 9<M ≤10
• se la media M dei voti conseguita dall’allievo è
maggiore o uguale al valore di 9,20
- prescindendo dalla valutazione dei 4 parametri si attribuisce direttamente il massimo della
relativa banda di oscillazione, ovvero 8 punti per
il Terzo anno, 8 punti per il Quarto anno e 9 punti
per il Quinto anno.
• Se invece la media M è compresa strettamente
tra 9 e 9,20:
9 < M < 9,20
nell’attribuzione del credito scolastico si
considererà anche l’eventuale punteggio P
scaturito dalla valutazione dei 4 parametri.
Candidati esterni
Relativamente alle Tabelle B e C
relative all’attribuzione dei crediti
scolastici per i candidati esterni agli
esami di idoneità e agli Esami di Stato,
si riportano la tabella B e C contenute nel
D.M. 99/2009 (tabella relativa
all’attribuzione dei crediti per i candidati
esterni che si presentano agli esami di
idoneità) :
Tabella B (D.M. 99/ 2009)
Credito scolastico
Candidati esterni- Esami di Idoneità
Media dei voti
M
Credito
Scolastico
(Punti)
M=6
3
6<M≤7
4-5
7<M≤8
5-6
8<M≤9
6-7
9 < M ≤ 10
7-8
Tabella C (D.M. 99/2009)
Credito scolastico
Candidati esterni- Prove preliminari
Media dei voti M
Credito
Scolastico
(Punti)
M=6
3
6<M≤7
4-5
7<M≤8
5-6
8<M≤9
6-7
9 < M ≤ 10
7-8
Credito scolastico complessivo
per candidati esterni
Si ricorda che per tutti i candidati esterni, a
decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la
Commissione di esame, fermo restando il
punteggio massimo di 25 punti, può
aumentare il punteggio in caso di possesso
di credito formativo. Per esigenze di
omogeneità di punteggio conseguibile dai
candidati esterni ed interni, tale integrazione
può essere di 1 punto (comma 4, Art. 1
D.M. 42/2007)
Criteri di attribuzione
della Lode
La lode è stata prevista dalla Legge n° 1
del 11/01/2007 all’art. 1 , capoverso art.3,
comma 6
A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto
finale complessivo in centesimi, che e' il risultato della somma dei punti
attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei
punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione
d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 per
la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito
scolastico massimo di 25 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare
l'esame e' di 60/100. L'esito delle prove scritte e' pubblicato, per tutti i
candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame un giorno
prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo
restando il punteggio massimo di 100, la commissione di esame può
motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il
candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un
risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti. A coloro
che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta
integrazione può essere attribuita la lode dalla commissione.
Con il D.M. 99/2009, quando si
può attribuire la lode?
Il D.M. 99/2009 individua in maniera
puntuale dei criteri uniformi che devono essere
necessariamente soddisfatti affinché
possa essere attribuita, dalla commissione,
la lode all’esame conclusivo del secondo
ciclo d’istruzione.
Si ricorda che, con l’attribuzione della lode,
la commissione d’esame attesta il
conseguimento di risultati d’eccellenza negli ultimi
tre anni del percorso scolastico e nelle prove
d’esame.
Dall’anno scolastico scorso il
D.M. 99/2009 è a regime…
a.s. 2012/2013
La commissione, ALL’UNANIMITA’, può attribuire la lode solo se sono
soddisfatte TUTTE le seguenti condizioni :
1)Il candidato deve conseguire il punteggio massimo di 100 punti
senza usufruire dell’integrazione di cui all’art. 3, comma 6, Legge
425 del 10/12/1997 (bonus fino a 5 punti per chi ha almeno 15
punti di credito ed ha avuto almeno 70 punti nelle prove d’esame
–prove scritte e colloquio orale).
2)Il candidato deve aver conseguito il credito scolastico massimo
complessivo (25 punti) senza aver usufruito dell’integrazione di
cui all’art. 11, comma 4, del D.P.R. 328 del 23 Luglio 1998
3)Il candidato deve aver riportato negli scrutini finali delle classi
Terza, Quarta e Quinta voti uguali o superiori ad 8 in ogni
disciplina compresa la valutazione del comportamento
4) Il credito scolastico annuale relativo alle classi Terza, Quarta e
Quinta deve essere stato attribuito dal Consiglio di Classe
nella misura massima all’UNANIMITA’.
5) Il punteggio previsto per ogni prova d’esame deve essere
stato attribuito dalla Commissione d’Esame nella misura
massima all’UNANIMITA’.
Nota Bene
Voti superiori o uguali ad 8 in tutte le
materie al Terzo anno, al Quarto
Anno e al Quinto Anno
Precisazione : se si pensa che qualche
allievo sia particolarmente bravo e NON si
voglia precludergli la possibilità di
conseguire la lode agli Esami di Stato, negli
scrutini finali relativi alle classi Terze,
Quarte e Quinte bisogna prestare attenzione
al fatto che l’allievo riporti in ogni disciplina
un voto maggiore o uguale a 8.
Abbreviazione del corso di
studi per merito
Abbreviazione per merito
D.P.R. n° 122 del 22/06/2009
art. 6, comma 2
Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato
conclusivi del ciclo gli alunni che:
1) Hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe (classe
Quarta) un voto maggiore o uguale a 8/10 in ciascuna disciplina o gruppo
di discipline e un voto maggiore o uguale a 8 nel comportamento.
2) che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di
secondo grado
3) che hanno riportato una votazione maggiore o uguale a 7/10 in ciascuna
disciplina o gruppo di discipline e un voto maggiore o uguale a 8/10 nel
comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo
(ovvero nella Seconda e Terza classe del corso di studi) senza essere
incorsi in ripetenze nei due anni predetti.
Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della
religione cattolica.
Le disposizioni relative al concorso della valutazione del comportamento alla
valutazione complessiva si stanno applicando, a regime, dall'anno scolastico
2010/2011.
Credito scolastico relativo ad
abbreviazione per merito
per l’a.s. 2012/2013
Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del
corso di studi per merito è attribuito, per l’anno non
frequentato, nella misura massima prevista per lo
stesso dalla Tabella A, in relazione alla media dei
voti conseguita dall’alunno nel penultimo anno di
corso (classe Quarta).
Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico,
nei confronti dei candidati anticipatari per
merito relativamente all’a.s. 2012/2013 si
applica la Tabella A del D.M. 99/2009
Attribuzione della lode relativa ad
abbreviazione per merito
a.s. 2012/2013
La commissione può attribuire la lode solo se sono
soddisfatte TUTTE le seguenti condizioni :
1)Il candidato deve conseguire il punteggio massimo di 100 punti
senza usufruire dell’integrazione di cui all’art. 3, comma 6, Legge
425 del 10/12/1997 (bonus fino a 5 punti per chi ha almeno 15
punti di credito ed ha avuto almeno 70 punti nelle prove d’esame
–prove scritte e colloquio orale).
2)Il candidato deve aver conseguito il credito scolastico massimo
complessivo (25 punti) senza aver usufruito dell’integrazione di
cui all’art. 11, comma 4, del D.P.R. 328 del 23 Luglio 1998
3)Il candidato deve aver riportato nello scrutinio finale della classi
Seconda, Terza e Quarta voti uguali o superiori ad 8 in ogni
disciplina compresa la valutazione del comportamento
4) Il credito scolastico annuale relativo alle classi Terza e Quarta
deve essere stato attribuito dal Consiglio di Classe nella
misura massima all’UNANIMITA’.
5) Il punteggio previsto per ogni prova d’esame deve essere
stato attribuito dalla Commissione d’Esame nella misura
massima all’UNANIMITA’.
FINE
Punteggio parametri adottato per l’a.s. 2011/2012
Parametro
Punteggio
1)Frequenza
da 0 a 10 assenze
0,50 punti
da 11 a 15 assenze
 0,40 punti
da 16 a 20 assenze
0,30 punti
2) Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo
educativo, tenendo anche conto dell’interessamento con il quale
l’allievo ha seguito l’insegnamento della religione cattolica o
l’attività alternativa e al profitto che ne ha tratto.
0,10
3) Partecipazione ad attività complementari ed integrative
realizzate dall’Istituzione scolastica
0,15 per ogni
attività (max 2
attività valutabili )
4)Crediti Formativi : partecipazione ad ogni attività o
esperienza formativa acquisita al di fuori della Scuola e coerente
con gli obiettivi formativi ed educativi propri dell’indirizzo di
studi. Tale attività deve essere debitamente documentata e
certificata.
0,10 (max 1 attività
valutabile)
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Crediti Scolastici a.s. 2012-2013