Corso di Laurea in Scienze dell’organizzazione – Diritto privato
CONTRATTO DI TRASPORTO (ART. 1678 - 1702)
Sara Pagliuca ∙ Adrian Mele ∙ Federico Nicoli.
ART. 1678 NOZIONE. – COL CONTRATTO DI
TRASPORTO IL VETTORE SI OBBLIGA, VERSO
CORRISPETTIVO, A TRASFERIRE PERSONE O COSE DA
UN LUOGO AD UN ALTRO.
FORMA: non prescritta
OGGETTO: persone o cose
CAUSA: trasferimento di persone
o cose da un luogo all’altro.
CONTRATTO DI TRASPORTO
Caratteristiche:

consensuale: si conclude con il consenso delle parti;

oneroso: si presume un corrispettivo;
a prestazioni corrispettive: la prestazione di trasporto trova riscontro nella
controprestazione di corrispondere un corrispettivo;

ad effetti obbligatori: fa sorgere due obbligazioni: la prima di trasportare persone
o cose in un determinato luogo e la seconda di pagare un corrispettivo;


di durata: c’è bisogno di un periodo di tempo per il trasferimento di persone o cose.
CONTRATTO DI TRASPORTO
Trasporto di persone
Il vettore ha il compito di vigilare sull’incolumità del passeggero.
DUNQUE in caso di sinistro non ci sono clausole per il vettore che limitino la sua
responsabilità, a meno che egli abbia provato di aver fatto tutto il possibile per
evitare il danno (art. 1681 codice civile).
Il passeggero deve collaborare con il vettore.
Quindi sia il vettore che il passeggero devono comportarsi secondo diligenza,
adottando il comportamento del buon padre di famiglia.

N.B.:
Il contratto di trasporto è diverso dal contratto di trasporto amichevole, perché in
quest’ultimo non vige alcun interesse di tipo economico per il vettore.
Il viaggio nasce solo per “condiscendenza”.
CONTRATTO DI TRASPORTO
NON AMICHEVOLE
Trasporto di cose
Il mittente deve indicare con esattezza il nome del
destinatario e il luogo di consegna al vettore, il quale è
obbligato a custodire le cose da trasportare.
! Il vettore risulta quindi responsabile dell’eventuale perdita
di talune cose.
Nel caso in cui occorrano documenti particolari, allora il
mittente deve metterli a disposizione del vettore, al
momento del trasporto.

TIPOLOGIE DI CONTRATTO DI
TRASPORTO
1.
Trasporto ferroviario nazionale e internazionale;
2.
Trasporto marittimo nazionale e internazionale;
3.
Trasporto aereo nazionale e internazionale;
4.
Autotrasporto (trasporto di merci su strada).
SENTENZA
SENTENZA
Massima
CLASSIFICAZIONI: RESPONSABILITA’ CIVILE - Sinistri marittimi e aerei.
Ai fini dell’accertamento della responsabilità verso terzi di un sinistro
avvenuto su di un’imbarcazione non si applica la regola prevista
dall’art. 414 del codice della navigazione, secondo cui incombe sul
danneggiato la prova del dolo o della colpa grave del vettore o dei
suoi dipendenti nel trasporto amichevole di persone o bagagli, ma
l’art. 47 della l. 50/1971 secondo la quale, per espresso rinvio
all’art. 2054 del c.c., è il conducente di natanti o di imbarcazioni da
diporto il responsabile dei danni verso terzi, se non prova di aver
fatto tutto il possibile per evitarli.
SENTENZA
PARTI:
 Attore:
Simone, il trasportato;
 Convenuti: Filippo, il proprietario dell’imbarcazione;
Andrea, il conducente dell’imbarcazione;
La compagnia assicurativa (AVIVA ASS.NI
spa).
 Testimoni:
Gli altri trasportati.
 Data dell’evento: 04/7/2008
 Data della sentenza: 18/10/2015
 Luogo:
Mare (Bocca di Magra in direzione
Viareggio);
 Autorità:
Tribunale di Massa.
SENTENZA
Presentazione caso: FATTO
Simone, trasportato a titolo amichevole su un’imbarcazione
condotta da Andrea, a causa di un’improvvisa e brusca
manovra da parte di quest’ultimo, cade sul fondo
dell’imbarcazione stessa, rimanendo lesionato in modo
permanente.
Simone cita in giudizio e chiede la condanna di Andrea,
Filippo e della compagnia assicurativa, al risarcimento del
danno patrimoniale e non patrimoniale di 198.205,38 €.
SENTENZA
Presentazione caso: REAZIONI ALLA RICHIESTA DI
SIMONE
La compagnia assicurativa, unica parte convenuta e
costituitasi in giudizio, chiede il rigetto della domanda
richiamando l’art. 414 del codice della navigazione
che, nel caso di trasporto amichevole, riconosce il
diritto al risarcimento del danno solo se il trasportato
danneggiato prova il dolo o la colpa grave nel
comportamento del conducente.
SENTENZA
Presentazione caso: TESTIMONIANZE DI TERZI
I testimoni dichiarano comunemente che erano stati
invitati come al solito da Andrea a fare un giro in
barca. Questi, improvvisamente, ha impresso una
forte accelerata e una decisa sterzata alla barca
che, impattandosi contro un’onda, si è impennata di
fianco, ricadendo pesantemente sulla superficie del
mare, causando la rovinosa caduta di Simone, seppur
seduto e aggrappato all’imbarcazione.
SENTENZA
Dalle testimonianze si evince come il conducente sia responsabile del
danno cagionato a Simone.
Il giudice, dunque, non ritiene condivisibile l’assunto della compagnia
assicurativa in quanto per la nautica da diporto vige la legge 50
dell’11/02/1971 che all’art. 47 richiama l’articolo 2054 del c.c,
secondo cui:
Comma 1: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie, è
obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose, dalla
circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per
evitare il danno”.
Comma III: “Il proprietario del veicolo è responsabile in solido col
conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta
contro la sua volontà”.
SENTENZA
Presentazione caso: QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
Simone è inabile per 12 mesi, con danni permanenti al
23%.
FONTI DELLA QUANTIFICAZIONE:
- CTU medica (consulenza tecnica d’ufficio);
- Tabelle milanesi (tabelle a disposizione del Tribunale
di Milano, inerenti al danno non patrimoniale).
SENTENZA
Presentazione caso: CALCOLO DANNO
• 18.000€ (120€ x 150 gg): INABILITA’ TEMPORANEA
TOTALE al 50%;
•
7.200€ (60€ x 120 gg):
INABILITA’ TEMPORANEA
PARZIALE al 50%;
•
2.700€ (30€ x 90 gg):
INABILITA’ TEMPORANEA
PARZIALE al 25%.
=> TOTALE AMMONTARE PER INABILITA’: 27.900€
SENTENZA
Presentazione caso: CALCOLO DANNO
Al totale ammontare per inabilità va aggiunta la
liquidazione di 83.275€, valutata anche in base all’età di
Simone (52 anni).
TOTALE AMMONTARE DANNO NON PATRIMONIALE:
111. 175€
cui vanno aggiunti 824,05€ per spese mediche e 480,0€
di esborso per spese legali.

SENTENZA
Presentazione caso: GIUDIZIO DEL TRIBUNALE
1)
Simone viene risarcito per 111.175,00€ a danno fisico,
oltre agl’interessi per spese mediche e a quelli a tasso
legale.
2)
Il Tribunale condanna i convenuti, in solido tra loro, a
rimborsare Simone le spese di lite (SI TIENE CONTO DEL
VALORE DELLA CAUSA, DEL NUMERO E DELLA
COMPLESSITA’ DELLE QUESTIONI AFFRONTATE) e quelle per
compensi di avvocati.
3)
Il Tribunale condanna i convenuti al rimborso forfettario
(spese generali nelle misura del 15%, IVA e CAP) e alle
spese di CTU.
ELENCO ARTICOLI CITATI
art. 414 codice della navigazione;
 art 47 della legge 11 febbraio 1971 (art. 40 sulla
nautica da diporto);
 art. 2054 del codice civile.

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