IL GOVERNO
1
Chi è il Capo del Governo?
Quali sono le funzioni del
Governo?
In cosa consiste la funzione di
controllo del Governo da parte
del Parlamento?
2
IL PRINCIPIO DELLA DIVISIONE DEI
POTERI DI MONTESQUIEU
I TRE POTERI DELLO STATO DEVONO ESSERE
ESERCITATI DA ORGANI SEPARATI E AUTONOMI
POTERE LEGISLATIVO  PARLAMENTO
POTERE ESECUTIVO  GOVERNO
POTERE GIURISDIZIONALE  MAGISTRATURA
IL GOVERNO
In base al principio della separazione dei poteri, il
Parlamento è l’organo che esercita la funzione
legislativa (l’approvazione delle leggi) e il
Governo è l’organo che esercita la funzione
esecutiva.
Il Governo è un organo dello Stato dotato di
poteri molto ampi. L'emanazione delle leggi da
parte del Parlamento non è infatti sufficiente
affinché lo Stato possa raggiungere i suoi fini:
occorre un organismo in grado di mettere in
pratica le leggi deliberate dal Parlamento (potere
esecutivo).
4
I compiti del Governo sono tuttavia
molto più estesi: amministra le finanze
statali (riscuote i tributi ed effettua le
spese), gestisce la forza pubblica,
intrattiene i rapporti con gli altri Stati,
può
deliberare
al
posto
del
Parlamento (con i decreti legislativi) e
predisporre misure legislative rapide
nei casi di emergenza (con i decreti
legge).
5
LA FORMAZIONE DEL GOVERNO
Il procedimento per la formazione
del Governo è costituito da varie
fasi.
1. Il Presidente del Consiglio in
carica presenta le dimissioni al
Capo dello Stato. Ciò avviene nelle
seguenti situazioni:
6
All'inizio di una nuova legislatura. Dopo le elezioni,
quando si insediano le nuove Camere, il Governo in
carica presenta le dimissioni, poiché il Parlamento che gli
ha dato la fiducia è stato sciolto.
Crisi parlamentare conseguente ad una mozione di
sfiducia. Quando una delle Camere approva una mozione
di sfiducia, si verifica una crisi di Governo poiché è
venuto meno il rapporto di fiducia tra Parlamento e
Governo.
Crisi extraparlamentare. Se si vengono a creare dei
contrasti fra i partiti che compongono la coalizione di
Governo, l’esecutivo non può contare più sul voto
favorevole da parte della maggioranza dei parlamentari. In
questa ipotesi, l'esecutivo si dimette senza alcun voto di
sfiducia delle Camere.
7
Le consultazioni e la nomina. Ricevute le
dimissioni del capo del Governo, il Presidente
della Repubblica avvia le consultazioni: ascolta il
di alcune personalità (in particolare, i presidenti
delle Camere e i leader dei partiti) che gli
possono fornire indicazioni utili per risolvere la
crisi. Terminate le consultazioni, il Presidente
della Repubblica affida l’incarico ad un
esponente politico, il Presidente del Consiglio dei
ministri incaricato. Se questi ritiene di poter
formare un Governo che possa godere della
fiducia del Parlamento, accetta l’incarico e viene
nominato Presidente del Consiglio.
8
Il giuramento. Subito dopo il Presidente
incaricato sceglie i ministri, sulla base
delle indicazioni fornite dai partiti della
coalizione di Governo. Di solito i ministri
sono parlamentari o comunque uomini di
partito o che appartengono all'area politica
dei partiti di maggioranza. A volte vengono
scelti degli esperti in particolari settori
(ministri tecnici). La nomina dei ministri
spetta al Capo dello Stato (art. 92 Cost,), di
fronte al quale il presidente del Consiglio e
i ministri prestano giuramento.
9
La fiducia delle Camere. A partire da questo
momento il Governo entra in carica (solo per
l’ordinaria
amministrazione),
sostituendo
quello
precedente.
Predispone
poi
il
programma, che dovrà presentare al
Parlamento entro dieci giorni per ottenerne la
fiducia. La mozione di fiducia deve essere
approvata dalla maggioranza dei membri di
ogni Camera. Con il voto favorevole da parte
di entrambe le Camere, il Governo entra nella
pienezza dei suoi poteri.
10
all’incarico.
Può
accadere che il Presidente
incaricato non riesca a formare il
Governo e rinunci all'incarico; in
tal caso il Presidente della
Repubblica procede a ulteriori
consultazioni,
ma
se
la
formazione del Governo è
impossibile, può decidere di
sciogliere anticipatamente le
Camere e di indire nuove elezioni
(elezioni politiche anticipate).
La
rinuncia
11
LA STRUTTURA DEL
GOVERNO
PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
MINISTRI
CONSIGLIO DEI MINISTRI
12
Il Governo è un organo complesso, che
comprende
(art. 92 Cost.):
il Presidente del Consiglio dei ministri;
i ministri;
il Consiglio dei ministri.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Il Presidente del
Consiglio è il capo del Governo e riveste un ruolo
preminente rispetto agli altri membri dell'esecutivo. Le sue
dimissioni comportano la caduta del Governo.
Il presidente del Consiglio convoca e presiede il Consiglio
dei ministri, dirige la politica generale del Governo,
mantiene l'unità e l'indirizzo politico coordinando l'attività
dei ministri e ha il compito di assicurare che il programma
presentato dal Governo alle Camere venga realizzato. 13
I MINISTRI
I ministri sono posti ciascuno a capo di un
ministero o dicastero, ossia un settore della
Pubblica Amministrazione (difesa, giustizia,
istruzione ecc.). Esistono tuttavia alcune figure
di ministri, i ministri senza portafoglio, che non
sono responsabili di un ministero e quindi non
hanno compiti amministrativi, come ad
esempio il ministro delle pari opportunità.
14
I ministri esercitano due funzioni:
sono membri del
Consiglio dei
ministri e dirigono il Ministero al quale
sono preposti.
I ministri sono coadiuvati nello
svolgimento delle loro funzioni dai
sottosegretari e dai viceministri. Ai
viceministri viene conferita una delega
particolarmente ampia da parte del
ministro competente.
15
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il ruolo del Consiglio dei ministri è di
grande rilevanza: discute e approva tutte le
decisioni più importanti, delibera i disegni
di legge, i decreti legislativi, i decreti legge
e i regolamenti governativi, definisce la
politica generale del Governo.
I ministri e il Presidente del Consiglio
formano l'organo collegiale che
costituisce il Governo nella sua
interezza: il Consiglio dei ministri.
16
LE FUNZIONI DEL GOVERNO
FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO
FUNZIONE ESECUTIVO – AMMINISTRATIVA
FUNZIONE LEGISLATIVA
FUNZIONE REGOLAMENTARE
17
LE FUNZIONI DEL GOVERNO
Funzione
di
indirizzo
politico:
riguarda
gli
obiettivi
generali
da
raggiungere e gli strumenti
da utilizzare per conseguire
gli obiettivi generali. A tal
fine il Governo predispone
dei programmi di politica
interna e di politica estera,
che
devono
essere
approvati dal Parlamento.
18
Funzione
esecutivo-amministrativa:
è
l'attività che consiste nel realizzare
concretamente le leggi approvate dal
Parlamento, attraverso i ministri e la
Pubblica amministrazione.
Funzione
legislativa:
consiste
nell'approvazione di atti aventi forza di
legge, i decreti legge e i decreti legislativi.
Funzione regolamentare: consiste nel potere
di emanare atti normativi secondari, privi
cioè di forza di legge.
19
I decreti legge. I decreti legge sono atti aventi forza
di legge emanati dal Governo, sotto la sua
responsabilità, in casi straordinari di necessità e
urgenza (art. 77 Cost.), ad esempio per interventi di
soccorso in caso di calamità naturali. I decreti
legge entrano immediatamente in vigore e devono
essere convertiti in legge dal Parlamento entro il
termine di sessanta giorni. Se il decreto non viene
convertito in legge, perde di efficacia fin dall’inizio:
ne vengono cioè annullati tutti gli effetti.
20
I decreti legislativi. I decreti legislativi (art. 76 Cost.)
sono atti aventi forza di legge approvati dal Governo,
su delega del Parlamento (con una legge apposita,
chiamata legge delega). Lo strumento del decreto
legislativo è utilizzato per l’emanazione di atti
normativi molto complessi dal punto di vista tecnico,
come i codici. Infatti se queste norme, spesso
composte da un numero consistente di articoli,
fossero deliberate direttamente dalle Camere, i tempi
di approvazione si allungherebbero sensibilmente. Il
Parlamento, nella legge delega, ha l'obbligo di
indicare l'oggetto della delega, i principi e i criteri
direttivi a cui il Governo dovrà attenersi e i tempi di
emanazione del decreto legislativo.
21
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Per realizzare le finalità pubbliche lo Stato deve
preoccuparsi della gestione concreta di tutte le
attività che mirano a soddisfare i bisogni della
collettività. È questo l'oggetto di cui si occupa la
Pubblica Amministrazione.
L'attività amministrativa è l'attività concreta
attraverso la quale il Governo mette in
pratica le scelte politiche e le disposizioni di
legge, alle quali essa stessa è subordinata.
22
La Pubblica Amministrazione è il complesso
degli organi e degli enti pubblici alle
dipendenze del Governo che svolgono
l'attività amministrativa per il perseguimento
degli interessi pubblici.
La struttura. La Pubblica Amministrazione è
formata da apparati burocratici organizzati in
forma gerarchica: a capo dell'amministrazione
statale è posto il Governo. Ogni singolo
Ministero (che comprende uffici, personale,
mezzi) dipende dal ministro competente ed è
organizzato in dipartimenti e direzioni generali.
23
I PRINCIPI COSTITUZIONALI
La Costituzione detta alcuni principi che sono
alla base del funzionamento degli uffici
pubblici e che regolano i rapporti fra cittadini
e Pubblica Amministrazione.
Il
decentramento
amministrativo.
L'articolo 5 riconosce le autonomie
locali e stabilisce il principio del
decentramento amministrativo in base
al quale le funzioni spettano non solo
allo Stato ma anche agli enti territoriali.
24
Il principio di sussidiarietà. L'articolo 118 della
Costituzione
aggiunge che le
funzioni
amministrative sono attribuite ai Comuni salvo
che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano
conferite a Province, Città metropolitane,
Regioni e Stato sulla base dei principi di
sussidiarietà. Il principio di sussidiarietà
prevede che siano attribuiti alle istituzioni locali
tutti
i
compiti
che
possono
essere
adeguatamente svolti da queste ultime: la
maggior parte delle funzioni amministrative è
perciò assegnata alle autonomie locali.
25
Il principio di legalità. In uno Stato di diritto,
l'attività della Pubblica Amministrazione deve
inoltre rispettare il principio di legalità, ossia
l'obbligo per tutti i soggetti, compresi lo Stato e
gli enti pubblici, di osservare le leggi. In questa
prospettiva vanno letti gli articoli 28 e 113 della
Costituzione: l'articolo 28 introduce nel nostro
ordinamento la responsabilità personale dei
funzionari pubblici per i danni arrecati ai
cittadini; l'articolo 113 stabilisce che contro gli
atti della Pubblica Amministrazione è ammesso
il ricorso al giudice.
26
I principi di imparzialità e di buon andamento (art. 97
Cost.):
imparzialità significa giustizia, ovvero obbligo di
trattare allo stesso modo i cittadini che si trovano nelle
medesime condizioni; significa anche esercitare
l’attività amministrativa nel rispetto della legge, senza
favorire alcune persone piuttosto che altre;
buon andamento equivale a efficienza, perché
l'amministrazione deve raggiungere gli obiettivi
prefissati e deve fornire servizi soddisfacenti, evitando
sprechi di risorse.
I principi costituzionali relativi alla Pubblica
Amministrazione sono dunque i principi di
decentramento, sussidiarietà, legalità, imparzialità
e buon andamento.
27
Scarica

IL GOVERNO 2A PowerPoint