IL GOVERNO 1 Chi è il Capo del Governo? Quali sono le funzioni del Governo? In cosa consiste la funzione di controllo del Governo da parte del Parlamento? 2 IL PRINCIPIO DELLA DIVISIONE DEI POTERI DI MONTESQUIEU I TRE POTERI DELLO STATO DEVONO ESSERE ESERCITATI DA ORGANI SEPARATI E AUTONOMI POTERE LEGISLATIVO PARLAMENTO POTERE ESECUTIVO GOVERNO POTERE GIURISDIZIONALE MAGISTRATURA IL GOVERNO In base al principio della separazione dei poteri, il Parlamento è l’organo che esercita la funzione legislativa (l’approvazione delle leggi) e il Governo è l’organo che esercita la funzione esecutiva. Il Governo è un organo dello Stato dotato di poteri molto ampi. L'emanazione delle leggi da parte del Parlamento non è infatti sufficiente affinché lo Stato possa raggiungere i suoi fini: occorre un organismo in grado di mettere in pratica le leggi deliberate dal Parlamento (potere esecutivo). 4 I compiti del Governo sono tuttavia molto più estesi: amministra le finanze statali (riscuote i tributi ed effettua le spese), gestisce la forza pubblica, intrattiene i rapporti con gli altri Stati, può deliberare al posto del Parlamento (con i decreti legislativi) e predisporre misure legislative rapide nei casi di emergenza (con i decreti legge). 5 LA FORMAZIONE DEL GOVERNO Il procedimento per la formazione del Governo è costituito da varie fasi. 1. Il Presidente del Consiglio in carica presenta le dimissioni al Capo dello Stato. Ciò avviene nelle seguenti situazioni: 6 All'inizio di una nuova legislatura. Dopo le elezioni, quando si insediano le nuove Camere, il Governo in carica presenta le dimissioni, poiché il Parlamento che gli ha dato la fiducia è stato sciolto. Crisi parlamentare conseguente ad una mozione di sfiducia. Quando una delle Camere approva una mozione di sfiducia, si verifica una crisi di Governo poiché è venuto meno il rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo. Crisi extraparlamentare. Se si vengono a creare dei contrasti fra i partiti che compongono la coalizione di Governo, l’esecutivo non può contare più sul voto favorevole da parte della maggioranza dei parlamentari. In questa ipotesi, l'esecutivo si dimette senza alcun voto di sfiducia delle Camere. 7 Le consultazioni e la nomina. Ricevute le dimissioni del capo del Governo, il Presidente della Repubblica avvia le consultazioni: ascolta il di alcune personalità (in particolare, i presidenti delle Camere e i leader dei partiti) che gli possono fornire indicazioni utili per risolvere la crisi. Terminate le consultazioni, il Presidente della Repubblica affida l’incarico ad un esponente politico, il Presidente del Consiglio dei ministri incaricato. Se questi ritiene di poter formare un Governo che possa godere della fiducia del Parlamento, accetta l’incarico e viene nominato Presidente del Consiglio. 8 Il giuramento. Subito dopo il Presidente incaricato sceglie i ministri, sulla base delle indicazioni fornite dai partiti della coalizione di Governo. Di solito i ministri sono parlamentari o comunque uomini di partito o che appartengono all'area politica dei partiti di maggioranza. A volte vengono scelti degli esperti in particolari settori (ministri tecnici). La nomina dei ministri spetta al Capo dello Stato (art. 92 Cost,), di fronte al quale il presidente del Consiglio e i ministri prestano giuramento. 9 La fiducia delle Camere. A partire da questo momento il Governo entra in carica (solo per l’ordinaria amministrazione), sostituendo quello precedente. Predispone poi il programma, che dovrà presentare al Parlamento entro dieci giorni per ottenerne la fiducia. La mozione di fiducia deve essere approvata dalla maggioranza dei membri di ogni Camera. Con il voto favorevole da parte di entrambe le Camere, il Governo entra nella pienezza dei suoi poteri. 10 all’incarico. Può accadere che il Presidente incaricato non riesca a formare il Governo e rinunci all'incarico; in tal caso il Presidente della Repubblica procede a ulteriori consultazioni, ma se la formazione del Governo è impossibile, può decidere di sciogliere anticipatamente le Camere e di indire nuove elezioni (elezioni politiche anticipate). La rinuncia 11 LA STRUTTURA DEL GOVERNO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI MINISTRI CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 Il Governo è un organo complesso, che comprende (art. 92 Cost.): il Presidente del Consiglio dei ministri; i ministri; il Consiglio dei ministri. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Il Presidente del Consiglio è il capo del Governo e riveste un ruolo preminente rispetto agli altri membri dell'esecutivo. Le sue dimissioni comportano la caduta del Governo. Il presidente del Consiglio convoca e presiede il Consiglio dei ministri, dirige la politica generale del Governo, mantiene l'unità e l'indirizzo politico coordinando l'attività dei ministri e ha il compito di assicurare che il programma presentato dal Governo alle Camere venga realizzato. 13 I MINISTRI I ministri sono posti ciascuno a capo di un ministero o dicastero, ossia un settore della Pubblica Amministrazione (difesa, giustizia, istruzione ecc.). Esistono tuttavia alcune figure di ministri, i ministri senza portafoglio, che non sono responsabili di un ministero e quindi non hanno compiti amministrativi, come ad esempio il ministro delle pari opportunità. 14 I ministri esercitano due funzioni: sono membri del Consiglio dei ministri e dirigono il Ministero al quale sono preposti. I ministri sono coadiuvati nello svolgimento delle loro funzioni dai sottosegretari e dai viceministri. Ai viceministri viene conferita una delega particolarmente ampia da parte del ministro competente. 15 IL CONSIGLIO DEI MINISTRI Il ruolo del Consiglio dei ministri è di grande rilevanza: discute e approva tutte le decisioni più importanti, delibera i disegni di legge, i decreti legislativi, i decreti legge e i regolamenti governativi, definisce la politica generale del Governo. I ministri e il Presidente del Consiglio formano l'organo collegiale che costituisce il Governo nella sua interezza: il Consiglio dei ministri. 16 LE FUNZIONI DEL GOVERNO FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO FUNZIONE ESECUTIVO – AMMINISTRATIVA FUNZIONE LEGISLATIVA FUNZIONE REGOLAMENTARE 17 LE FUNZIONI DEL GOVERNO Funzione di indirizzo politico: riguarda gli obiettivi generali da raggiungere e gli strumenti da utilizzare per conseguire gli obiettivi generali. A tal fine il Governo predispone dei programmi di politica interna e di politica estera, che devono essere approvati dal Parlamento. 18 Funzione esecutivo-amministrativa: è l'attività che consiste nel realizzare concretamente le leggi approvate dal Parlamento, attraverso i ministri e la Pubblica amministrazione. Funzione legislativa: consiste nell'approvazione di atti aventi forza di legge, i decreti legge e i decreti legislativi. Funzione regolamentare: consiste nel potere di emanare atti normativi secondari, privi cioè di forza di legge. 19 I decreti legge. I decreti legge sono atti aventi forza di legge emanati dal Governo, sotto la sua responsabilità, in casi straordinari di necessità e urgenza (art. 77 Cost.), ad esempio per interventi di soccorso in caso di calamità naturali. I decreti legge entrano immediatamente in vigore e devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro il termine di sessanta giorni. Se il decreto non viene convertito in legge, perde di efficacia fin dall’inizio: ne vengono cioè annullati tutti gli effetti. 20 I decreti legislativi. I decreti legislativi (art. 76 Cost.) sono atti aventi forza di legge approvati dal Governo, su delega del Parlamento (con una legge apposita, chiamata legge delega). Lo strumento del decreto legislativo è utilizzato per l’emanazione di atti normativi molto complessi dal punto di vista tecnico, come i codici. Infatti se queste norme, spesso composte da un numero consistente di articoli, fossero deliberate direttamente dalle Camere, i tempi di approvazione si allungherebbero sensibilmente. Il Parlamento, nella legge delega, ha l'obbligo di indicare l'oggetto della delega, i principi e i criteri direttivi a cui il Governo dovrà attenersi e i tempi di emanazione del decreto legislativo. 21 LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Per realizzare le finalità pubbliche lo Stato deve preoccuparsi della gestione concreta di tutte le attività che mirano a soddisfare i bisogni della collettività. È questo l'oggetto di cui si occupa la Pubblica Amministrazione. L'attività amministrativa è l'attività concreta attraverso la quale il Governo mette in pratica le scelte politiche e le disposizioni di legge, alle quali essa stessa è subordinata. 22 La Pubblica Amministrazione è il complesso degli organi e degli enti pubblici alle dipendenze del Governo che svolgono l'attività amministrativa per il perseguimento degli interessi pubblici. La struttura. La Pubblica Amministrazione è formata da apparati burocratici organizzati in forma gerarchica: a capo dell'amministrazione statale è posto il Governo. Ogni singolo Ministero (che comprende uffici, personale, mezzi) dipende dal ministro competente ed è organizzato in dipartimenti e direzioni generali. 23 I PRINCIPI COSTITUZIONALI La Costituzione detta alcuni principi che sono alla base del funzionamento degli uffici pubblici e che regolano i rapporti fra cittadini e Pubblica Amministrazione. Il decentramento amministrativo. L'articolo 5 riconosce le autonomie locali e stabilisce il principio del decentramento amministrativo in base al quale le funzioni spettano non solo allo Stato ma anche agli enti territoriali. 24 Il principio di sussidiarietà. L'articolo 118 della Costituzione aggiunge che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà. Il principio di sussidiarietà prevede che siano attribuiti alle istituzioni locali tutti i compiti che possono essere adeguatamente svolti da queste ultime: la maggior parte delle funzioni amministrative è perciò assegnata alle autonomie locali. 25 Il principio di legalità. In uno Stato di diritto, l'attività della Pubblica Amministrazione deve inoltre rispettare il principio di legalità, ossia l'obbligo per tutti i soggetti, compresi lo Stato e gli enti pubblici, di osservare le leggi. In questa prospettiva vanno letti gli articoli 28 e 113 della Costituzione: l'articolo 28 introduce nel nostro ordinamento la responsabilità personale dei funzionari pubblici per i danni arrecati ai cittadini; l'articolo 113 stabilisce che contro gli atti della Pubblica Amministrazione è ammesso il ricorso al giudice. 26 I principi di imparzialità e di buon andamento (art. 97 Cost.): imparzialità significa giustizia, ovvero obbligo di trattare allo stesso modo i cittadini che si trovano nelle medesime condizioni; significa anche esercitare l’attività amministrativa nel rispetto della legge, senza favorire alcune persone piuttosto che altre; buon andamento equivale a efficienza, perché l'amministrazione deve raggiungere gli obiettivi prefissati e deve fornire servizi soddisfacenti, evitando sprechi di risorse. I principi costituzionali relativi alla Pubblica Amministrazione sono dunque i principi di decentramento, sussidiarietà, legalità, imparzialità e buon andamento. 27