Regolamento CEE n. 295/91
vs
Regolamento CE n. 261/04
1
COS’E’ L’OVERBOOKING?
Overbooking = “Sovraprenotazione”
L’overbooking è l’intenzionale
accettazione da parte del vettore di un
dato numero di prenotazioni
consapevolmente superiore al numero di
posti realmente disponibili su un
aeroplano.
2
FINE:
• favorire la crescita e l’economicità del
trasporto aereo, assicurando la massima
flessibilità del sistema di prenotazione
• tutelare il passeggero
ALTRIMENTI…il vettore sarebbe costretto
ad aumentare i prezzi e far pagare
penalità
3
QUANDO NASCE?
In America negli anni ’50.
PERCHE’?
A causa del crescente numero di passeggeri:
• con prenotazione confermata che non si
presentavano
• che cancellavano o cambiavano la
prenotazione
• che, per avere ampia possibilità d’imbarco,
effettuavano molteplici prenotazioni su voli
diversi
4
COME RISPONDONO I
VETTORI?
• Il personale addetto alle prenotazioni, di
fronte a voli sovraprenotati, contatta
telefonicamente gli interessati per avere
conferma
• Il vettore, mediante un centro elettronico,
effettua controlli incrociati per individuare
ed eliminare le prenotazioni multiple
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REGOLAMENTI CE A CONFRONTO
295/91
Il Regolamento (CEE) N. 295/91 del
Consiglio, del 4 febbraio 1991
stabilisce norme comuni relative
ad un sistema di compensazione
per negato imbarco nei trasporti
aerei di linea
261/04
Il Regolamento (CE) n. 261/2004 del
Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 febbraio 2004,
istituisce
-regole comuni in materia di
compensazione ed assistenza ai
passeggeri in caso di negato
imbarco, di cancellazione del volo
o di ritardo prolungato
-abroga il regolamento (CEE) n.
295/91
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COME SI PRESENTANO?
295/91
261/04
• Bruxelles, 4 febbraio 1991
• Adottato dal Consiglio delle Comunità
Europee
• 10 Articoli
• Entrato in vigore il due mesi a
decorrere dalla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Comunità
Europea.
• Strasburgo, 11 febbraio 2004
• Adottato dal Parlamento Europeo e
dal Consiglio dell’Unione Europea
• 19 Articoli
• Entrato in vigore il 17 febbraio 2004.
Dopo una serie di:
“Visto il trattato…”
“Visto il parere…”
“Considerando che…”
Entrambe i regolamenti
elencano i diversi articoli
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Articolo 1 a confronto
Art. 1 reg. CEE n. 295/91
«Il presente regolamento
stabilisce norme minime
comuni applicabili nel caso in cui
venga negato l'accesso a un
volo di linea sovraprenotato a
passeggeri in possesso di
biglietto valido e di prenotazione
confermata…».
Art. 1 reg. CE n. 261/04
Oggetto
« Il presente regolamento
stabilisce, alle condizioni in
esso specificate, i diritti
minimi dei passeggeri in
caso di:
a) negato imbarco a
passeggeri non consenzienti;
b) cancellazione del volo;
c) ritardo del volo».
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AMBITO DI APPLICAZIONE
“Ai passeggeri in partenza da un
aeroporto situato nel territorio di
uno stato membro…”
“…indipendentemente
dallo Stato in cui ha sede
il vettore aereo, dalla
nazionalità del
passeggero e dal luogo di
destinazione” (art. 1 reg.
ed “in partenza da un
aeroporto situato in un
paese terzo verso uno
Stato membro” (art. 3 reg.
261/04)
295/91)
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DEFINIZIONI
I regolamenti all’art. 2 propongono le definizioni di:
295/91
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Negato imbarco
Prenotazione confermata
Volo di linea
Volo sovraprenotato
Volontario
Destinazione finale
261/04
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
Vettore aereo
Vettore aereo operativo
Vettore comunitario
Operatore turistico
Servizio tutto compreso
Biglietto
Prenotazione
Destinazione finale
Persona con mobilità ridotta
Negato imbarco
Volontario
Cancellazione del volo
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Definizioni invariate
«negato imbarco: il rifiuto di accogliere passeggeri su un volo
sebbene i medesimi siano in possesso di un biglietto valido, abbiano
una prenotazione confermata su detto volo e si siano presentati nel
termine e nelle condizioni richiesti all'accettazione»
«volontario: una persona che è in possesso di biglietto valido, ha una
prenotazione confermata e, si presenta entro il termine e nelle
condizioni richiesti all'accettazione e risponde affermativamente alla
domanda del vettore aereo se vi siano passeggeri disposti a rinunziare
alla propria prenotazione in cambio di una compensazione»
«destinazione finale: la destinazione indicata sul biglietto presentato
all'accettazione o, in caso di voli successivi, sull'ultimo tagliando di volo
del biglietto».
indietro
11
LA PRENOTAZIONE
295/91
« prenotazione confermata », un
biglietto di viaggio venduto dal
vettore aereo o dal suo agente
di
viaggio autorizzato che rechi:
 l'indicazione del numero,della
data e dell'ora del volo e
 l'annotazione « OK » o
qualsiasi altra annotazione
nell'apposito spazio sul
biglietto indicante la
registrazione da parte del
vettore aereo nonché
l'espressa conferma della
prenotazione da parte del
vettore aereo medesimo;
261/04
« prenotazione»: il fatto che il
passeggero è in possesso di
un biglietto, o di un altro
titolo, che attesti che la
prenotazione è stata accettata
e registrata dal vettore aereo
o dall'operatore turistico;
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12
…nel reg. CE 261/04
Articolo 4 - Negato imbarco
1.Qualora possa ragionevolmente prevedere di dover negare l'imbarco
su un volo, il vettore aereo operativo fa in primo luogo appello ai
volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici
da concordare tra il passeggero interessato e il vettore aereo
operativo. I volontari beneficiano di un'assistenza a norma dell‘
articolo 8 (diritto a rimborso o all’imbarco su un volo alternativo).
2. Qualora il numero dei volontari non sia sufficiente per consentire
l'imbarco dei restanti passeggeri titolari di prenotazioni, il vettore
aereo operativo può negare l'imbarco a passeggeri non consenzienti.
3. In caso di negato imbarco a passeggeri non consenzienti, il vettore
aereo operativo provvede immediatamente a versare una
compensazione pecuniaria ai passeggeri interessati (art. 7) e presta
loro assistenza (art. 8 e 9).
Il reg. CEE 295/91 tratta l’argomento del negato imbarco, dei
volontari e dei non consenzienti SOLO tra le definizioni fornite
all’art. 2.
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… per effetto del negato imbarco
il passeggero ha diritto a:
•
ricevere un formulario recante le regole di compensazione per negato imbarco
•
un rimborso senza penali del prezzo del biglietto (art. 4 n. 1 reg. 295/91 – art. 8 n. 1
(art. 8 reg. 295/91 – art. 14 reg. 261/04)
reg. 261/04)
•
•
•
un volo alternativo prima possibile fino alla destinazione finale
(compensazione ridotta del 50% qualora l’ora di arrivo non ecceda quella
programmata) (art. 4 n. 1 e 3 reg. 295/91 – art. 7 n. 2 e art. 8 n. 1 reg. 261/04)
un volo alternativo in data successiva (art. 4 n. 1 reg. 295/91 - art. 8 n. 1 reg. 261/04)
ricevere un compenso in contanti, che varia a seconda dei km (art. 4 n. 2 reg.
295/91 – art. 7 n. 1 reg. 261/04)
Il vettore deve offrire a titolo gratuito (art. 6 n. 1 reg. 295/91 – art. 9 reg. 261/04):
•
•
•
•
pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa
sistemazione in albergo
trasporto tra l’aeroporto ed il luogo di sistemazione (albergo o altro)
un rimborso delle spese telefoniche verso il punto di destinazione
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Articolo 5 - Cancellazione del volo
1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:
a) è offerta l‘assistenza del vettore operativo
diritto al rimborso
diritto all’imbarco su un volo
alternativo
b) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo, a meno che
siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima
dell'orario di partenza previsto;
2. Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri sono informati delle eventuali
alternative di trasporto possibili.
3. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria
se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze
eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare.
4. L'onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato
avvertito della cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo.
Il reg. 295/91 NON affronta la questione della cancellazione del volo.
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Articolo 6 – Ritardo
1. Qualora si possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto
all'orario di partenza previsto
a) di 2 o più ore per le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km;
b) di 3 o più ore per le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per
tutte le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km;
c) di 4 o più ore per tutte le altre tratte aeree,
il vettore aereo operativo presta ai passeggeri:
 pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa o la possibilità di
effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o sms, fax o e-mail.
 quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere è rinviato di
almeno un giorno rispetto all'orario di partenza precedentemente previsto, la
sistemazione in albergo ed il trasporto tra l’aeroporto ed il luogo di sistemazione
(albergo o altro)
 quando il ritardo è di almeno 5 ore, il rimborso entro 7 gg del prezzo pieno del
biglietto.
Il reg. 295/91 NON affronta la questione del ritardo del volo.
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CASI PARTICOLARI
Se il passeggero accetta
di viaggiare in una classe
inferiore (art. 4 n. 6 reg. 295/91 – art. 10
un volo verso un aeroporto
alternativo (art. 4 reg. 295/91 – art.
reg. 261/04)
8 n. 3 reg. 261/04)
ha diritto al rimborso della
differenza del prezzo, ma a
nessun compenso
ha diritto, oltre alle
compensazioni, al rimborso
delle spese di trasferimento
tra gli aeroporti alternativi
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CASI PARTICOLARI
Se il passeggero ha stipulato un contratto di
viaggio “tutto compreso”
Il vettore verserà il compenso all’operatore,
il quale è responsabile verso il passeggero
dell’adempimento del viaggio “tutto
compreso” (art. 5 par. 1 reg. 295/91 – art. 8 par.2 reg.
261/04)
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…in definitiva
COSA AGGIUNGE o APPROFONDISCE IL REGOLAMENTO 261/04 RISPETTO AL PRECEDENTE?
Art. 4 “negato imbarco” : nel precedente regolamento appare solo tra le definizioni iniziali.
Art. 5 “cancellazione volo”
Art. 6 “ritardo”
non menzionati nel precedente regolamento.
Art. 7 “diritto a compensazione pecuniaria”
Art 8 “diritto al rimborso a all’imbraco su un volo alternativo”
Art 10 “sistemazione in classe superiore o inferiore”
Art. 3 “ambito di applicazione”
Art 9 “diritto ad assistenza”
Art. 11 “persone con mobilità ridotta o con esigenze particolari”
Art 12 “ risarcimenti supplementari”
Art 13 “ diritti ad azioni di regresso”
Art 14 “obbligo di informare i passeggeri in merito ai loro diritti”
Art 15 “irrinunciabilità”
Art 16 “violazioni”
ex articolo 4
meglio approfonditi, più chiari e
dettagliati
Art. 17 “relazioni – tra la Commissione, il Parlamento europeo ed il Consiglio”: assente nel precedente
regolamento.
Art. 18 “abrogazione del reg. CEE 295/91” chiaramente assente nel precedente regolamento.
19
… dal reg. 295/91 al reg. 261/04
reg. 295/91
reg. 261/04
Art. 4:
Art. 7:
• diritti del passeggero
• diritto a compensazione pecuniaria
• obblighi del vettore
Art. 8:
• compensazioni
• diritto a rimborso o all’imbarco su
volo alternativo
Art. 10:
indietro
• Sistemazione in classe superiore o
20
inferiore
CONCLUSIONI
In linea generale, entrambi i regolamenti:
creano un quadro giuridico uniforme
riducono i rischi di distorsioni nella
concorrenza tra compagnie aeree
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CONCLUSIONI
Questo nuovo regolamento…
ha una portata rivoluzionaria
perché?
 prevede molteplici e rigorose forme di risarcimento
danni, che tutelino in maniera più ampia e severa gli
interessi dei turisti.
 colma alcune necessarie lacune della normativa europea
precedente
 chiarisce e regolamenta più dettagliatamente alcuni
aspetti
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