A.2
Il Decreto n.311
EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI
EDIFICI
ed il Decreto legislativo n.311
“Disposizioni correttive ed integrative al
Decreto Legislativo
19 agosto 2005, n.192 recante attuazione della
direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico in edilizia”
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1
A.2
Il Decreto n.311
Consumo di energia in termini di energia primaria
FABBISOGNO NAZIONALE
circa 190 Mtep
TASSO DI INCREMENTO ANNUO NAZIONALE
SETTORE CIVILE
1%
80 Mtep pari al 41% del totale
TASSO DI INCREMENTO ANNUO NAZIONALE
2%
CAUSA: progressiva crescita della sua
percentuale elettrica che ne aumenta
sensibilmente i consumi primari e le
emissioni
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2
A.2
Il Decreto n.311
Consumi nel civile
Per realizzare una media unità abitativa di circa 90/100 mq
si utilizzano circa:
100 tonnellate di materiali (in grande maggioranza prodotti mediante
processi di cottura o metallurgici)
+
i modesti consumi energetici di cantiere
CONSUMI TOTALI:
5/6 Tep per abitazione
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3
A.2
Il Decreto n.311
Consumi nel civile
Il RISCALDAMENTO è il maggiore consumo energetico del civile
61% del tot
In Italia un impianto fisso di riscaldamento consuma in media all’anno 1 Tep
In media, in 5 anni si consuma, per il solo riscaldamento, una quantità di energia pari a
quella necessaria per la costruzione dell’abitazione stessa. (Gli anni scendono a 3
considerando anche gli altri consumi.
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4
A.2
Il Decreto n.311
Patrimonio abitativo italiano
 Famiglie italiane circa 21 milioni
 Totale abitazioni: 26,5 milioni per un totale di circa 5,5 miliardi di metri
cubi suddivisi in:
 32% costruiti prima del ’45
 40% costruiti prima del ’72
 27% costruiti dopo il ’73
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17,5 milioni di
abitazioni costruite
senza alcuna attenzione
ai problemi
energetici!!!
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5
A.2
Il Decreto n.311
Consumi nel civile
Necessità di una strategia adeguata per la riduzione dei consumi energetici
degli edifici
DECRETO 311
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6
A.2
Il Decreto n.311
Principali definizioni
Attestato di qualificazione energetica:
documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato nel quale sono riportati i
fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell’edificio o dell’unità
immobiliare. È facoltativo ed è predisposto a cura dell’interessato al fine di semplificare il
successivo rilascio della certificazione energetica
Certificazione energetica dell’edificio:
il complesso delle operazioni svolte per il rilascio della certificazione energetica e delle
raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio
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A.2
Il Decreto n.311
Finalità
FINALITA’:
stabilire i criteri, le
condizioni
e le modalità per
Migliorare lo sviluppo, la
valorizzazione e l’integrazione delle
fonti rinnovabili e la diversificazione
energetica
Contribuire a conseguire gli obiettivi
nazionali di limitazione delle
emissioni di gas ad effetto serra posti
dal Protocollo di Kyoto
Promuovere la competitività dei
comparti più avanzati attraverso uno
sviluppo tecnologico
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8
A.2
Il Decreto n.311
Finalità
In particolare il decreto disciplina:
 La metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici
 L’applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli
edifici
 I criteri generali per la certificazione energetica degli edifici
 Le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione
 I criteri per garantire la qualificazione e l’indipendenza degli esperti incaricati
della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti
 La raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi
necessari all’orientamento della politica energetica del settore
 La promozione dell’uso razionale dell’energia attraverso l’informazione e la
sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli
operatori del settore
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A.2
Il Decreto n.311
Ambito di intervento
Il decreto si applica, ai fini di contenimento dei consumi energetici:
• Alla progettazione e alla realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti
in essa installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di
ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti
• All’esercizio svolto, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici degli
edifici, anche preesistenti
• Alla certificazione energetica degli edifici
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10
A.2
Il Decreto n.311
Ambito di intervento
Edifici esistenti in caso di ristrutturazione
Modalità di applicazione
1. Applicazione integrale a
tutto l’edificio
Tipo di intervento
• Ristrutturazione integrale ma limitata degli elementi edilizi costituenti
l’involucro degli edifici di superficie utile superiore a 1.000 mq
• Demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici di
superficie utile superiore a 1.000 mq
2. Applicazione limitata al solo
ampliamento dell’edificio
Ampliamento volumetricamente superiore al 20% dell’intero edificio
3. Applicazione limitata al
rispetto di specifici parametri,
livelli prestazionali e
prescrizioni
• Ristrutturazioni totali di edifici di superficie utile inferiore ai 1.000 mq
•Ristrutturazioni parziali e manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio
•Nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici
•Sostituzione di impianti di calore
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11
A.2
Il Decreto n.311
Ambito di intervento
Categorie di edifici ed impianti escluse dall’applicazione del decreto
Edifici dichiarati beni culturali ai sensi del DLgs 22 gennaio 2004, n.42
Ville che si distinguono per la loro comune bellezza ai sensi dell’art.136, del DLgs 22
gennaio 2004, n.42
I complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore
estetico e tradizionale ai sensi dell’art.136, del DLgs 22 gennaio 2004, n.42
I fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono
riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del
processo produttivo non altrimenti utilizzabili
I fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq
Gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se
inutilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile
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12
A.2
Il Decreto n.311
Certificazione energetica degli edifici
•
Entro un anno dall’entrata in vigore del decreto, gli edifici di nuova costruzione e gli edifici esistenti
in caso di ristrutturazione integrale, sono dotati di un attestato di certificazione energetica
•
Le disposizioni riguardo alle altre categorie di impianti ed edifici (categorie 2 e 3 della slide n°5), si
applicano con la seguente gradualità temporale e con onore a carico del venditore o del locatore:
• A decorrere dal 1° luglio 2007, agli edifici di superficie utile superiore a 1.000 mq, nel caso
di compravendita dell’intero immobile
• A decorrere dal 1° luglio 2008, agli edifici di superficie utile superiore a 1.000 mq, nel caso
di compravendita dell’intero immobile con l’esclusione delle singole unità immobiliari
• A decorrere dal 1° luglio 2009 alle singole unità immobiliari, nel caso di compravendita
•
A decorrere dal 1° gennaio 2007, l’attestato è necessario per accedere agli incentivi ed alle
agevolazioni di qualsiasi natura, fiscali o a carico dei fondi pubblici o delle generalità degli utenti,
correlati in qualsiasi modo ad interventi sull’edificio o sugli impianti o sulle modalità di esercizio o di
approvvigionamento energetico degli impianti medesimi
•
A decorrere dal 1° gennaio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli
impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, debbono prevedere la predisposizione
dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio o delle unità immobiliari entro i primi 6 mesi di
vigenza contrattuale, con esposizione al pubblico della targa energetica
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A.2
Il Decreto n.311
Certificazione energetica degli edifici
• L’attestato ha una validità di 10 anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni
intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell’edificio o
dell’impianto
• L’attestato comprende:
• I dati relativi all’efficienza energetica propria dell’edificio
• I valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono
ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell’edificio
• Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura totale
supera i 1.000 mq, la certificazione energetica è affissa nello stesso edificio facilmente
visibile per il pubblico
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A.2
Il Decreto n.311
Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva
• Il proprietario dello stabile o l’amministratore condominiale si
assume la responsabilità di mantenere in esercizio gli impianti
e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e
di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa
vigente
• L’operatore incaricato al controllo ed alla manutenzione degli
impianti ha l’obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di
controllo tecnico conformemente alle norme di questo decreto
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A.2
Il Decreto n.311
Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni
• La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue
eventuali varianti, nonché l’attestato di qualificazione energetica
dell’edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei
lavori e presentati al Comune di competenza contestualmente alla
dichiarazione di fine lavori. Il Comune dichiara irricevibile la dichiarazione
di fine lavori se la stessa non è accompagnata da tale documentazione
• Il Comune, anche avvalendosi di esperti, definisce le modalità di controllo,
ai fini del rispetto delle prescrizioni del seguente decreto e procede a
compiere accertamenti e ispezioni in corso d’opera entro 5 anni dalla data
della fine dei lavori
• Le operazioni di controllo possono essere fatte anche su richiesta del
committente dei lavori o dell’acquirente dell’immobile con addebito dei
costi degli accertamenti a proprio carico
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16
A.2
Il Decreto n.311
Funzioni delle Regioni e degli enti locali
• Le Regioni provvedono all’attuazione del decreto
• Le autorità competenti provvedono, privilegiando accordi tra gli enti
locali od organismi pubblici o privati, agli accertamenti e alle ispezioni
necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi
energetici nell’esercizio e nella manutenzione degli impianti di
climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con un equa
ripartizione tra tutti gli utenti finali. Tutto questo ha lo scopo di
minimizzare l’onere e l’impatto possibile a carico dei cittadini
• Queste attività sono svolte secondo principi di imparzialità, trasparenza,
pubblicità, omogeneità territoriale e sono finalizzate a:
– Ridurre il consumo di energia e ridurre le emissioni inquinanti
– Correggere le situazioni non conformi alle prescrizione del presente
decreto
– Monitorare l’efficacia delle politiche pubbliche
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17
A.2
Il Decreto n.311
Funzioni delle Regioni e degli enti locali
Le Regioni
per
• Facilitare ed omogeneizzare
territorialmente l’impegno degli
enti locali o degli organismi
preposti agli organismi e alle
ispezioni sugli edifici e sugli
impianti
• Adempire agli obblighi visti
precedentemente in modo più
efficace
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• Possono
promuovere
la
realizzazione di programmi
informatici per la costituzione
dei catasti degli impianti di
climatizzazione presso le autorità
competenti senza nuovi o
maggiori oneri per gli enti
interessati
• Predispongono, in accordo con
gli enti locali, entro il 31
dicembre
2008,
un
PROGRAMMA
DI
RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DEL PARCO
IMMOBILIARE
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18
A.2
Il Decreto n.311
Funzioni delle Regioni e degli enti locali
•
Il programma di riqualificazione energetica del parco immobiliare prevede:
»
La realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei
cittadini, anche in collaborazione con le imprese distributrici di energia
elettrica e il gas, in attuazione dei decreti del Ministero dello Sviluppo
Economico 20 luglio 2004 concernenti l’efficienza energetica negli usi finali
»
L’attivazione di accordi con le parti sociali interessate alla materia
»
L’applicazione di un sistema di certificazione energetica
»
La realizzazione di diagnosi energetiche a
presumibilmente a più bassa efficienza energetica
»
La definizione di regole per eventuali sistemi di incentivazione locali
»
La promozione di specifici strumenti di finanziamento destinati alla
realizzazione degli interventi di miglioramento individuati nell’attestato di
certificazione energetica o in occasione delle attività ispettive
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partire
dagli
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edifici
19
A.2
Il Decreto n.311
•Le Regioni provvedono alle seguenti attività:
– Raccolta e aggiornamento dei dati e delle informazioni relative ai dati relativi agli usi finali dell’energia in
edilizia e la loro elaborazione su scala regionale per una conoscenza del patrimonio immobiliare esistente nei
suoi livelli prestazionali di riferimento
– Monitoraggio dell’attuazione della legislazione regionale e nazionale vigente, del raggiungimento degli
obiettivi e delle problematiche inerenti
– Valutazione dell’impatto sugli utenti finali dell’attuazione della legislazione di settore in termini di
adempimenti burocratici, oneri posti a loro carico e servizi resi
– Valutazione dell’impatto del decreto e della legislazione di settore sul mercato immobiliare regionale, sulle
imprese d costruzione, di materiale e componenti per l’edilizia e su quelle di produzione e di installazione e
manutenzione di impianti di climatizzazione
– Studio per lo sviluppo e l’evoluzione del quadro legislativo e regolamentare che superi gli ostacoli normativi
che impediscono il conseguimento degli obiettivi del decreto
– Studio di scenari evolutivi in relazione alla domanda e all’offerta di energia del settore civile
– Analisi di valutazione degli aspetti energetici e ambientali dell’intero processo edilizio, con particolare
attenzione alle nuove tecnologie e ai processi di produzione, trasporto, smaltimento e demolizione
– Proposta di provvedimenti e misure necessarie a uno sviluppo organico della normativa energetica nazionale
per l’uso efficiente dell’energia nel settore civile
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20
A.2
Il Decreto n.311
• Il Ministero dello Sviluppo economico predispone programmi, progetti e strumenti di
informazione, educazione e formazione al risparmio di energetico che hanno come obiettivo:
1. La piena attuazione del decreto attraverso nuove e
incisive forme di comunicazione rivolte ai cittadini e
agli operatori del settore tecnico e del mercato
immobiliare
2. La sensibilizzazione degli utenti finali e della
scuola con particolare attenzione della presa di
coscienza che porte a modifiche dei comportamenti
dei cittadini anche attraverso la diffusione di indicatori
che esprimono l’impatto energetico ambientale a
livello individuale e collettivo. Tra questi indicatori si
segnala l’impronta ecologica
3. L’aggiornamento del circuito professionale e la
formazione di nuovi operatori per lo sviluppo e la
qualificazione di servizi, anche innovativi, nelle
diverse fasi del processo edilizio con particolare
attenzione all’efficienza energetica e alla installazione
e manutenzione degli impianti di climatizzazione e
illuminazione
4. La formazione di esperti qualificati e indipendenti
ai quali affidare il sistema degli accertamenti delle
ispezioni edili ed impiantistiche
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Si
ritrovano
nel
piano
nazionale di educazione e
formazione sul risparmio
energetico e sull’uso efficiente
dell’energia del Ministero dello
Sviluppo
Economico
e
dell’Ambiente ai sensi della
legge del 23 agosto 2004, n.239,
limitatamente agli anni 20052006
Competono alle Regioni, che
possono
provvedervi
nell’ambito delle risorse umane,
finanziarie
e
strumentali
disponibili
a
legislazione
vigente
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21
A.2
Il Decreto n.311
Sanzioni
•
Il progettista che rilascia un attestato di qualificazione energetica senza il rispetto dei criteri
stabiliti, è punito con la sanzione pari al 30% della parcella
•
Il progettista che rilascia un attestato di qualificazione energetica non veritiera è punito con
la sanzione pari al 70% della parcella
•
Il direttore dei lavori che omette di presentare l’asseverazione di conformità delle opere e
dell’attestato di qualificazione energetica entro la fine dei lavori, è punito con la sanzione pari
al 50% della parcella
•
Il direttore dei lavori che presenta l’asseverazione di conformità delle opere non veritiera, è
punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 500 euro
•
Il proprietario o l’amministratore condominiale che non provvede alla manutenzione degli
impianti è punito con una sanzione non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000
•
L’operatore incaricato al controllo e alla manutenzione che non provvede ai suoi compiti è
punito con una sanzione non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000
•
Il costruttore che non consegna al proprietario l’originale della certificazione energetica è
punito con una sanzione non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 30.000 euro
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A.2
Il Decreto n.311
Metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici (Allegato B)
•
Le metodologie di calcolo e di espressione della prestazione energetica degli edifici
sono definiti da criteri che si basano sui i seguenti elementi:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Clima esterno e interno
Caratteristiche termiche dell’edificio
Impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria
Impianto di condizionamento dell’aria e di ventilazione
Impianto di illuminazione
Posizione e orientamento degli edifici
Sistemi solari passivi e protezione solare
Ventilazione naturale
Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, sistemi di cogenerazione e di
riscaldamento e condizionamento a distanza
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A.2
Il Decreto n.311
Requisiti della prestazione energetica degli edifici (Allegato C)
1. Valori limite per il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione
invernale per metro quadro di superficie utile dell’edificio espresso in
kWh/mq anno
2. Valori limite per la trasmittanza termica:
–
delle strutture verticali opache
–
delle strutture orizzontali opache
–
delle chiusure trasparenti comprensive degli infissi e dei soli vetri
3. Rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico
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A.2
Il Decreto n.311
Requisiti della prestazione energetica degli edifici (Allegato C)
1. Valori limite per il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale
per metro quadro di superficie utile dell’edificio espresso in kWh/mq anno
Edifici residenziali della classe E1, esclusi collegi, conventi , case di pena e caserme
Rapporto
di forma
dell’edifici
o
S/V
Zona climatica
A
B
C
D
E
F
Fino
a 600
GG
a
601
GG
a
900
GG
a
901
GG
a
1004
GG
a
1401
GG
a
2100
GG
a
2101
GG
a
3000
GG
Oltre
300
GG
≤ 0,2
10
10
15
15
25
25
40
40
55
55
≥ 0,9
45
45
60
60
85
85
110
110
145
145
•S, espressa in mq, è la superficie che delimita verso l’esterno (verso ambienti non dotati di riscaldamento), il volume riscaldato V;
•V è il volume lordo, espresso in mc, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano
•GG rappresentano i gradi giorno
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A.2
Il Decreto n.311
Requisiti della prestazione energetica degli edifici (Allegato C)
1. Valori limite per il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale
per metro quadro di superficie utile dell’edificio espresso in kWh/mq anno
Edifici residenziali della classe E1, esclusi collegi, conventi , case di pena e caserme,
applicabili dal 1° gennaio 2008
Zona climatica
Rapporto
di forma
dell’edifici
o
S/V
Fino a
600
GG
a
601
GG
a
900
GG
a
901
GG
a
1004
GG
a
1401
GG
a
2100
GG
a
2101
GG
a
3000
GG
Oltre
300
GG
≤ 0,2
9,5
9,5
14
14
23
23
37
37
52
52
≥ 0,9
41
41
55
55
78
78
100
100
133
133
A
B
C
D
E
F
•S, espressa in mq, è la superficie che delimita verso l’esterno (verso ambienti non dotati di riscaldamento), il volume riscaldato V;
•V è il volume lordo, espresso in mc, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano
•GG rappresentano i gradi giorno
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A.2
Il Decreto n.311
Requisiti della prestazione energetica degli edifici (Allegato C)
1. Valori limite per il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale
per metro quadro di superficie utile dell’edificio espresso in kWh/mq anno
Edifici residenziali della classe E1, esclusi collegi, conventi , case di pena e caserme,
applicabili dal 1° gennaio 2010
Zona climatica
Rapporto di
forma
dell’edificio
S/V
A
B
C
D
E
F
Fino a
600
GG
a
601
GG
a
900
GG
a
901
GG
a 1004
GG
a 1401
GG
a 2100
GG
a 2101
GG
a 3000
GG
Oltre
300
GG
≤ 0,2
8,5
8,5
12,8
12,8
21,3
21,3
34
34
46,8
46,8
≥ 0,9
36
36
48
48
68
68
88
88
116
116
•S, espressa in mq, è la superficie che delimita verso l’esterno (verso ambienti non dotati di riscaldamento), il volume riscaldato V;
•V è il volume lordo, espresso in mc, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano
•GG rappresentano i gradi giorno
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A.2
Il Decreto n.311
Requisiti della prestazione energetica degli edifici (Allegato C)
1. Valori limite per il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale
per metro quadro di superficie utile dell’edificio espresso in kWh/mq anno
Tutti gli altri edifici
Zona climatica
Rapporto di
forma
dell’edificio
S/V
A
B
C
D
E
F
Fino a
600
GG
a
601
GG
a
900
GG
a
901
GG
a 1004
GG
a 1401
GG
a 2100
GG
a 2101
GG
a 3000
GG
Oltre
300
GG
≤ 0,2
2,5
2,5
4,5
4,5
7,5
7,5
12
12
16
16
≥ 0,9
11
11
17
17
23
23
30
30
41
41
•S, espressa in mq, è la superficie che delimita verso l’esterno (verso ambienti non dotati di riscaldamento), il volume riscaldato V;
•V è il volume lordo, espresso in mc, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano
•GG rappresentano i gradi giorno
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A.2
Il Decreto n.311
Requisiti della prestazione energetica degli edifici (Allegato C)
1. Valori limite per il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale
per metro quadro di superficie utile dell’edificio espresso in kWh/mq anno
Tutti gli altri edifici,
applicabili dal 1° gennaio 2008
Zona climatica
Rapporto di
forma
dell’edificio
S/V
A
B
C
D
E
F
Fino a
600
GG
a
601
GG
a
900
GG
a
901
GG
a 1004
GG
a 1401
GG
a 2100
GG
a 2101
GG
a 3000
GG
Oltre
300
GG
≤ 0,2
2,5
2,5
4,5
4,5
6,5
6,5
10,5
10,5
14,5
14,5
≥ 0,9
9
9
14
14
17,3
17,3
26
26
36
36
•S, espressa in mq, è la superficie che delimita verso l’esterno (verso ambienti non dotati di riscaldamento), il volume riscaldato V;
•V è il volume lordo, espresso in mc, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano
•GG rappresentano i gradi giorno
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A.2
Il Decreto n.311
Requisiti della prestazione energetica degli edifici (Allegato C)
1. Valori limite per il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale
per metro quadro di superficie utile dell’edificio espresso in kWh/mq anno
Tutti gli altri edifici,
applicabili dal 1° gennaio 2010
Zona climatica
Rapporto di
forma
dell’edificio
S/V
A
B
C
D
E
F
Fino a
600
GG
a
601
GG
a
900
GG
a
901
GG
a 1004
GG
a 1401
GG
a 2100
GG
a 2101
GG
a 3000
GG
Oltre
300
GG
≤ 0,2
2,0
2,0
3,6
3,6
6
6
9,6
9,6
12,7
12,7
≥ 0,9
8,2
8,2
12,8
12,8
17,3
17,3
22,5
22,5
31
31
•S, espressa in mq, è la superficie che delimita verso l’esterno (verso ambienti non dotati di riscaldamento), il volume riscaldato V;
•V è il volume lordo, espresso in mc, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano
•GG rappresentano i gradi giorno
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A.2
Il Decreto n.311
Requisiti della prestazione energetica degli edifici (Allegato C)
2. Trasmittanza termica delle strutture verticali opache
Valori limite della trasmittanza termica U delle strutture verticali opache espressa in W/Kmq
Zona
climatica
Dal
1 gennaio 2006
U
Dal
1 gennaio 2008
U
Dal
1 gennaio 2010
U
A
0,85
0,72
0,62
B
0,64
0,54
0,48
C
0,57
0,46
0,40
D
0,50
0,40
0,36
E
0,46
0,37
0,34
F
0,44
0,35
0,33
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A.2
Il Decreto n.311
Requisiti della prestazione energetica degli edifici (Allegato C)
2. Trasmittanza termica delle strutture opache orizzontali o inclinate
Coperture
Pavimenti
Valori limite della trasmittanza termica U delle strutture
verticali opache espressa in W/Kmq
Zona
climatica
Dal
1 gennaio
2006
U
Dal
1 gennaio
2008
U
Dal
1 gennaio
2010
U
Valori limite della trasmittanza termica U delle strutture
verticali opache espressa in W/Kmq
Zona
climatica
Dal
1 gennaio
2006
U
Dal
1 gennaio
2008
U
Dal
1 gennaio
2010
U
A
0,80
0,42
0,38
A
0,80
0,74
0,65
B
0,60
0,42
0,38
B
0,60
0,55
0,49
C
0,55
0,42
0,38
C
0,55
0,49
0,42
D
0,46
0,35
0,32
D
0,46
0,41
0,36
E
0,43
0,32
0,30
E
0,43
0,38
0,33
F
0,41
0,31
0,29
F
0,41
0,36
0,32
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A.2
Il Decreto n.311
Requisiti della prestazione energetica degli edifici (Allegato C)
2. Trasmittanza termica delle chiusure trasparenti comprensive degli infissi
Valori limite della trasmittanza termica U delle chiusure trasparenti comprensive degli infissi espressa in W/Kmq
Zona
climatica
Dal
1 gennaio 2006
U
Dal
1 gennaio 2008
U
Dal
1 gennaio 2010
U
A
5,5
5,0
4,6
B
4,0
3,6
3,0
C
3,3
3,0
2,6
D
3,1
2,8
2,4
E
2,8
2,5
2,2
F
2,4
2,2
2,1
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A.2
Il Decreto n.311
Requisiti della prestazione energetica degli edifici (Allegato C)
3. Rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico
• Il rendimento globale dell’impianto termico è così definito:
ηg=(75 + 3 log Pn) %
dove log Pn è il logaritmo in base 10 della Potenza utile nominale del
generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico,
espressa in kW
• Per valori di Pn superiori a 1.000 kW la formula precedente non si applica, e
la soglia minima per il rendimento globale medio stagionale è pari a 84%
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A.2
Il Decreto n.311
Predisposizione per l’integrazione delle fonti rinnovabili nelle coperture degli
edifici (Allegato D)
•
Affinchè si possano installare degli impianti solari termici e fotovoltaici sulle
coperture degli edifici devono verificarsi queste condizioni:
– La superficie di copertura dell’edificio deve essere:
• Orizzontale o esposta verso il quadrante Sud-Est Sud Ovest per le pareti
inclinate
• Di dimensioni pari al 25% della superficie in pianta dell’edificio
• Non ombreggiata nei mesi più sfavoriti, gennaio-dicembre,da parti
dell’edificio stesso per più del 10% della superficie disponibile
– È opportuno includere un vano tecnico per ospitare i componenti del circuito
primario degli impianti solare termico e i dispositivi di condizionamento della
potenza dell’impianto fotovoltaico e di connessione alla rete
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A.2
Il Decreto n.311
Relazione tecnica finale (Allegato E)
La relazione tecnica deve contenere:
1) Informazioni generali:
• Ubicazione
•
Nome del committente
•
Nome del progettista
•
Nome del direttore dei lavori
2) Fattori tipologici dell’edificio
• Piante di ciascun piano degli edifici con il relativo orientamento
• Prospetti e sezioni degli edifici
• Elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi
3) Parametri climatici della località
• Gradi Giorno
• Temperatura minima di progetto
4) Dati tecnici e costruttivi dell’edificio e delle relative strutture
• Volume (V) degli ambienti climatizzati al lordo delle strutture che li delimitano [m³]
• Superficie esterna (S) che delimita il volume [m²]
• Rapporto S/V [1/m]
• Superficie utile dell’edificio [m²]
• Valore di progetto della temperatura interna [°C]
• Valore di progetto dell’umidità relativa interna [%]
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A.2
Il Decreto n.311
Relazione tecnica finale (Allegato E)
5) Dati relativi all’impianto termico
•
Descrizione dell’impianto
•
Specifiche dei generatori di energia
•
Specifiche relative ai sistemi di regolazione dell’impianto termico
•
Dispositivi per la contabilizzazione del calore nelle singole unità immobiliari (solo per impianti
centralizzati)
•
Terminali di erogazione di energia termica
•
Condotti di evacuazione dei prodotti della combustione
•
Sistemi di trattamento dell’acqua (tipo di trattamento)
•
Altre apparecchiature e sistemi di rilevante importanza funzionale
•
Schemi funzionali dell’impianto termico
6) Principali risultati dei calcoli
•
Involucro edilizio e ricambi d’aria
•
Valori dei rendimenti medi stagionali di progetto
•
Fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale
•
fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale
•
Predisposizione delle opere per l’installazione di fonti rinnovabili
•
Impianti solari per la produzione di acqua calda sanitaria
7) Elementi specifici che motivano eventuali deroghe
8) Dichiarazione di rispondenza
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