Il sistema delle Cooperative
Relatore: Dottor Federico Moine
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1) LO SCOPO MUTUALISTICO
Consiste nel fornire beni o servizi od occasioni di
lavoro direttamente ai soci a condizioni più
vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato
I riferimenti normativi:
• ART.45 DELLA COSTITUZIONE
• DPR 601/1973
• LEGGE 59/1992
• LEGGE 311/2004
2) LA MUTUALITA’ PREVALENTE (1)
Consiste nel fatto che la cooperativa svolge la propria
attività prevalentemente in favore dei soci oppure che
si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative
dei soci oppure che si avvale prevalentemente degli
apporti di beni o servizi da parte dei soci.
2) LA MUTUALITA’ PREVALENTE (2)
Le cooperative a mutualità prevalente sono iscritte
nell’apposito Albo tenuto presso il Ministero delle
Attività produttive e debbono menzionare il numero di
iscrizione nei propri atti e nella corrispondenza.
I riferimenti normativi:
• ARTICOLI 2512 E 2513 DEL CODICE CIVILE
3) I REQUISITI STATUTARI DELLA
MUTUALITA’ PREVALENTE (1)
a) il divieto di distribuire le riserve tra i soci
cooperatori;
b) l’obbligo di devoluzione del patrimonio, in caso
di scioglimento, ai fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione;
3) I REQUISITI STATUTARI DELLA
MUTUALITA’ PREVALENTE (2)
c) il divieto di distribuire dividendi in misura
superiore all’interesse massimo dei buoni
postali, aumentato di due punti e mezzo;
3) I REQUISITI STATUTARI DELLA
MUTUALITA’ PREVALENTE (3)
d) il divieto di remunerare gli strumenti
finanziari offerti in sottoscrizione ai soci
cooperatori in misura superiore a due punti
rispetto al limite massimo previsto per i
dividendi.
I riferimenti normativi:
• ARTICOLI 2514 DEL CODICE CIVILE
4) LA PERDITA DELLA MUTUALITA’
PREVALENTE
a) comporta la perdita delle agevolazioni fiscali;
b) la cooperativa rimane comunque una società
mutualistica.
I riferimenti normativi:
• ARTICOLO 2545-OCTIES DEL CODICE CIVILE
5) LA COSTITUZIONE DELLA
COOPERATIVA (1)
a) Atto costitutivo e statuto;
b) Numero di soci almeno pari a tre;
c) Modello SPA oppure SRL;
d) Valore nominale della quota/azione non
inferiore a 25 euro;
5) LA COSTITUZIONE DELLA
COOPERATIVA (2)
e) Vige il principio della porta aperta: il capitale sociale
non è predeterminato, ma è variabile e fluttua a
seguito dell’ingresso di nuovi soci, del recesso di soci
e della sottoscrizione di nuove quote o azioni.
I riferimenti normativi:
• ARTICOLO 2519 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE
6) LE CATEGORIE DEI SOCI
a) I soci cooperatori ;
b) I soci finanziatori (sottoscrivono capitale di
debito o capitale di rischio emesso dalla
cooperativa)
I riferimenti normativi:
• ARTICOLI 2522 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE
7) LA GOVERNANCE DELLA
COOPERATIVA (1)
Il modello ordinario:
a) L’assemblea dei Soci (un voto per ciascun socio
cooperatore qualunque sia l’ammontare delle
quote sottoscritte; non più di 5 voti per i soci
cooperatori persone giuridiche; non più di un
terzo dei voti per i soci finanziatori);
7) LA GOVERNANCE DELLA
COOPERATIVA (2)
b) Il Consiglio di Amministrazione;
c) Il Collegio Sindacale
I riferimenti normativi:
• ARTICOLI 2538 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE
8)
LE
AGEVOLAZIONI
FISCALI
9) IL RAPPORTO DI LAVORO TRA SOCIO
E COOPERATIVA (LA FIGURA DEL SOCIO
LAVORATORE
10) LA VIGILANZA SULLE COOPERATIVE
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