Il sistema delle Cooperative Relatore: Dottor Federico Moine 1 1) LO SCOPO MUTUALISTICO Consiste nel fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai soci a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato I riferimenti normativi: • ART.45 DELLA COSTITUZIONE • DPR 601/1973 • LEGGE 59/1992 • LEGGE 311/2004 2) LA MUTUALITA’ PREVALENTE (1) Consiste nel fatto che la cooperativa svolge la propria attività prevalentemente in favore dei soci oppure che si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci oppure che si avvale prevalentemente degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. 2) LA MUTUALITA’ PREVALENTE (2) Le cooperative a mutualità prevalente sono iscritte nell’apposito Albo tenuto presso il Ministero delle Attività produttive e debbono menzionare il numero di iscrizione nei propri atti e nella corrispondenza. I riferimenti normativi: • ARTICOLI 2512 E 2513 DEL CODICE CIVILE 3) I REQUISITI STATUTARI DELLA MUTUALITA’ PREVALENTE (1) a) il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori; b) l’obbligo di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; 3) I REQUISITI STATUTARI DELLA MUTUALITA’ PREVALENTE (2) c) il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali, aumentato di due punti e mezzo; 3) I REQUISITI STATUTARI DELLA MUTUALITA’ PREVALENTE (3) d) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi. I riferimenti normativi: • ARTICOLI 2514 DEL CODICE CIVILE 4) LA PERDITA DELLA MUTUALITA’ PREVALENTE a) comporta la perdita delle agevolazioni fiscali; b) la cooperativa rimane comunque una società mutualistica. I riferimenti normativi: • ARTICOLO 2545-OCTIES DEL CODICE CIVILE 5) LA COSTITUZIONE DELLA COOPERATIVA (1) a) Atto costitutivo e statuto; b) Numero di soci almeno pari a tre; c) Modello SPA oppure SRL; d) Valore nominale della quota/azione non inferiore a 25 euro; 5) LA COSTITUZIONE DELLA COOPERATIVA (2) e) Vige il principio della porta aperta: il capitale sociale non è predeterminato, ma è variabile e fluttua a seguito dell’ingresso di nuovi soci, del recesso di soci e della sottoscrizione di nuove quote o azioni. I riferimenti normativi: • ARTICOLO 2519 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE 6) LE CATEGORIE DEI SOCI a) I soci cooperatori ; b) I soci finanziatori (sottoscrivono capitale di debito o capitale di rischio emesso dalla cooperativa) I riferimenti normativi: • ARTICOLI 2522 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE 7) LA GOVERNANCE DELLA COOPERATIVA (1) Il modello ordinario: a) L’assemblea dei Soci (un voto per ciascun socio cooperatore qualunque sia l’ammontare delle quote sottoscritte; non più di 5 voti per i soci cooperatori persone giuridiche; non più di un terzo dei voti per i soci finanziatori); 7) LA GOVERNANCE DELLA COOPERATIVA (2) b) Il Consiglio di Amministrazione; c) Il Collegio Sindacale I riferimenti normativi: • ARTICOLI 2538 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE 8) LE AGEVOLAZIONI FISCALI 9) IL RAPPORTO DI LAVORO TRA SOCIO E COOPERATIVA (LA FIGURA DEL SOCIO LAVORATORE 10) LA VIGILANZA SULLE COOPERATIVE