Lo sciopero
• Art. 40 Cost.
“Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito
delle leggi che lo regolano”
- fondamento costituzionale del diritto di
sciopero 1
Il percorso storico-giuridico
• Prima di giungere all’affermazione del diritto di sciopero
contenuto nell’art. 40 Cost., si è avuto queste sviluppo
(P. Calamandrei):
• Sciopero-reato: (soggetto a pene detentive e
pecuniarie) codice penale del 1930
• Sciopero-libertà: (lasciato alle sole sanzioni disciplinari
del datore di lavoro) nel periodo successivo
all’abrogazione dell’ordinamento fascista (d.lgt. n.
369/44)
• Sciopero-diritto: (non passibile né di pene pubbliche né
di sanzioni private) Costituzione del 1948
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Art. 40 e art. 3, comma 2, Cost.
• Il diritto di sciopero è riconosciuto dalla nostra
Costituzione al fine di realizzare l’effettiva
partecipazione
di
tutti
i
lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del
paese, nonché per rimuovere quella persistente
disuguaglianza che impedisce o limita tale effettiva
partecipazione
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Art. 3, comma 2, Cost.
• “… È compito della Repubblica rimuovere
gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e
l’effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori
all’organizzazione
politica,
economica e sociale del Paese”.
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Nozione di sciopero
• Secondo la giurisprudenza della Cassazione, il
significato da attribuire allo sciopero è quello che la
parola ed il concetto ad esso sotteso hanno nel comune
linguaggio adottato nell’ambiente sociale
• Con la parola sciopero, pertanto, suole
intendersi “nulla più che un’astensione
collettiva dal lavoro, disposta da una
pluralità di lavoratori, per il raggiungimento
di un fine comune”
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Titolarità
• Chi è il soggetto titolare del diritto di
sciopero?
• Il diritto di sciopero è un diritto
individuale (titolare individuale) ad
esercizio collettivo (esercizio collettivo)
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I modi attuativi dello sciopero
• Durata
• “ad oltranza”: è fatto e proseguito fino al successo o
al fallimento finale;
• “a tempo”: programmato e condotto per un certo
tempo predefinito;
• “simbolico” (o dimostrativo): programmato ed
eseguito per un tempo brevissimo, attuato in segno di
protesta o di solidarietà rispetto a fatti ritenuti
particolarmente gravi
segue
• Estensione
• sciopero generale: si astiene l’intero mondo del lavoro
subordinato;
• categoriale: sciopero degli appartenenti ad una
categoria
industriale
(es.
metalmeccanici)
o
professionale (es. gli operai)
• aziendale: sciopero d’azienda, di stabilimento, di
reparto, che può essere totale o parziale
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articolazione
• “a singhiozzo”, costituito da un susseguirsi di brevi
interruzioni e riprese di lavoro, da parte di tutti i
lavoratori;
• “a scacchiera”: alternarsi di interruzioni del lavoro, volta
a volta da parte dei soli lavoratori di determinati reparti,
gruppi o profili professionali
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I limiti
• “… deve essere salvaguardata l’impresa
come organizzazione istituzionale e non
gestionale, cioè la produttività e non la
produzione aziendale”
• “produttività aziendale”, intesa come
“capacità dell’azienda di continuare a
svolgere la propria iniziativa economica”
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Limite della proficuità e utilizzabilità della
prestazione offerta
• Il datore di lavoro ha il potere di non
accettare e non retribuire il lavoro offerto
negli intervalli di uno sciopero a
singhiozzo, nei reparti volta a volta non
coinvolti da uno sciopero a scacchiera,
quando il lavoro così offerto appaia
obiettivamente non utilizzabile (c.d.
limite
della
utilizzabilità
della
prestazione offerta)
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Gli scopi
• Fini contrattuali,
sciopero politico
non
contrattuali
e
• Il problema della “disponibilità della
pretesa da parte del datore di lavoro”
12
segue
• Lo sciopero a fine politico non è reato ma è
mera libertà (Corte cost. n. 290/74), lecito
penalmente, ma non civilmente)
• Tuttavia, Cass. n. 16515/2004: liceità, anche
civilistica, dello sciopero fatto per protestare
nell’occasione dell’invio di un contingente
militare italiano in Kosovo (finalità politica)
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Effetti legali dello sciopero
• L’esercizio del diritto di sciopero produce la
sospensione dell’obbligazione lavorativa per gli
scioperanti, con correlativa perdita della
retribuzione.
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Altre forme di lotta sindacale
• non collaborazione od ostruzionismo: si
eseguono le mansioni primarie ma non altre
sussidiarie
• c.d. sciopero bianco: si sciopera ma non si
abbandona il posto di lavoro
• sciopero dello straordinario: rifiuto collettivo di
prestare il lavoro straordinario richiesto
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serrata
• Azione collettiva posta in essere dal datore
di lavoro, consistente in
• chiusura o interruzione temporanea dell’attività
aziendale, totale o parziale, nonché rifiuto di
accettare e retribuire le prestazioni di lavoro,
attuata da una sola o da più imprese
16
segue
• non c’è nella Costituzione una previsione
dello stesso tenore dell’art. 40
• la serrata pertanto non costituisce un
diritto, si tratta di una mera libertà
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Sciopero nei servizi pubblici
essenziali
• L’astensionismo
Cost.
legislativo
sull’art.
• La
supplenza
della
regolamentazione sindacale
giurisprudenza costituzionale
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autoe della
Emanazione della legge 146/90
• Tipico esempio di legge “concertata” con
le organizzazioni sindacali, al fine di
acquisire preventivamente il consenso
degli stessi attori del conflitto collettivo
• Tecnica
di
regolazione
peculiare:
interazione tra autonomia e eteronomia
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Che cosa si intende per servizio
pubblico essenziale?
• Elenco tassativo di diritti della persona
costituzionalmente tutelati di cui la legge
garantisce il godimento
• Elenco esemplificativo dei servizi
considerati in relazioni ai suddetti diritti
20
segue
• Sono servizi pubblici essenziali “quelli
volti a garantire il godimento dei diritti della
persona, costituzionalmente tutelati, alla
vita, alla salute, alla libertà, ed alla
sicurezza, alla libertà di circolazione,
all’assistenza e previdenza sociale,
all’istruzione
ed
alla
libertà
di
comunicazione” (art. 2, comma 1, l.
146/90)
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Il contemperamento
• Fondamentale
è
la
tecnica
del
contemperamento tra i diritti: della
persona e dello sciopero
• così, di volta in volta, si avrà un
aggiornamento interpretativo capace di
“pesare” ogni diritto costituzionale
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Le regole legali della l. 146
• Preavviso: la proclamazione deve
avvenire almeno 10 giorni prima
dell’effettuazione dello sciopero
• Predeterminazione della durata dello
sciopero
• Motivazioni per iscritto
• “Prestazioni indispensabili” da garantire
nel corso dello sciopero
Prevenzione dello sciopero
• Sono previste obbligatoriamente negli
accordi sulle prestazioni indispensabili
apposite procedure di “raffreddamento
e conciliazione”, finalizzate alla ricerca di
una soluzione preventiva alle agitazioni
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La Commissione di garanzia
istituita dalla l. 146
• Soggetto terzo che vigila sull’attuazione
della legge, al fine di garantire il
“contemperamento” tra il diritto di
sciopero ed i diritti della persona
costituzionalmente
protetti
(che
corrispondono a servizi essenziali)
Le prestazioni indispensabili
• Vengono individuate mediante “accordo”
tra organizzazioni sindacali e datori di
lavoro che erogano servizi pubblici
essenziali
26
segue
• L’accordo tra le parti non è però sufficiente
• C’è bisogno della valutazione condotta
dalla Commissione di garanzia: essa
effettua un controllo sull’accordo ai fini del
contemperamento tra i diritti (sciopero e
della persona/utente)
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“Provvisoria regolamentazione”
• Cosa succede se le parti non trovano
l’accordo sulle prestazioni indispensabili o
lo trovano ma esso non è ritenuto idoneo
dalla Commissione di garanzia?
28
segue
• Scatta l’intervento della Commissione di
garanzia che adotta essa stessa una
“regolamentazione provvisoria” con
apposita delibera
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Poteri della Commissione
• La Commissione ha numerosi poteri:
• - di validazione degli accordi sulle
prestazioni
indispensabili
e
di
deliberazione
della
“provvisoria
regolamentazione”;
• - può deliberare sanzioni collettivosindacali, cioè a carico dei sindacati, e
sanzioni a carico dei singoli lavoratori
30
segue
• - pronuncia delibere di invito rivolte alle
parti
• - può emanare un lodo su questioni
interpretative
• - può promuovere un referendum in caso
di dissenso tra le organizzazioni sindacali
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Campo di applicazione della
legge
• A seguito delle modifiche apportate dalla
legge 83/2000, le regole richiamate si
applicano anche alle astensioni dal
lavoro
dei
lavoratori
autonomi,
professionisti e piccoli imprenditori
• Si pensi alla rilevanza sociale che hanno i
cc.dd. scioperi degli avvocati, dei benzinai,
degli autotrasportatori, dei farmacisti, etc.
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Codici di autoregolamentazione
• Anche questi soggetti sono tenuti alle regole
della l. 146
• La “fonte” deputata ad individuare le “prestazioni
indispensabili”, però, è costituita non da accordi
o contratti collettivi, ma da codici di
autoregolamentazione, da adottare da parte
delle associazioni o degli organismi di
rappresentanza delle categorie interessate
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Istituto della precettazione
• Doppia rete di protezione per i diritti degli
utenti:
• Commissione di garanzia e Autorità
precettante
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Autorità precettante
• Presidente del Consiglio dei Ministri o un
Ministro da lui delegato, se il conflitto ha
rilevanza nazionale o interregionale
• Il Prefetto o il corrispondente organo nelle
regioni a statuto speciale
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I presupposti: quando scatta
la precettazione?
• Quando sussiste “il fondato pericolo di un
pregiudizio grave ed imminente ai diritti
della persona costituzionalmente tutelati
… che potrebbe essere cagionato
dall’interruzione o dall’alterazione del
funzionamento dei servizi pubblici di cui
all’art. 1”
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ordinanza
• L’Autorità
precettante
emana
un’ordinanza apposita che può disporre il
differimento dell’astensione collettiva ad
altra data oppure la riduzione della sua
durata ovvero prescrivere l’osservanza di
misure idonee a salvaguardare i diritti
degli utenti.
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