Lo sciopero • Art. 40 Cost. “Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano” - fondamento costituzionale del diritto di sciopero 1 Il percorso storico-giuridico • Prima di giungere all’affermazione del diritto di sciopero contenuto nell’art. 40 Cost., si è avuto queste sviluppo (P. Calamandrei): • Sciopero-reato: (soggetto a pene detentive e pecuniarie) codice penale del 1930 • Sciopero-libertà: (lasciato alle sole sanzioni disciplinari del datore di lavoro) nel periodo successivo all’abrogazione dell’ordinamento fascista (d.lgt. n. 369/44) • Sciopero-diritto: (non passibile né di pene pubbliche né di sanzioni private) Costituzione del 1948 2 Art. 40 e art. 3, comma 2, Cost. • Il diritto di sciopero è riconosciuto dalla nostra Costituzione al fine di realizzare l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese, nonché per rimuovere quella persistente disuguaglianza che impedisce o limita tale effettiva partecipazione 3 Art. 3, comma 2, Cost. • “… È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. 4 Nozione di sciopero • Secondo la giurisprudenza della Cassazione, il significato da attribuire allo sciopero è quello che la parola ed il concetto ad esso sotteso hanno nel comune linguaggio adottato nell’ambiente sociale • Con la parola sciopero, pertanto, suole intendersi “nulla più che un’astensione collettiva dal lavoro, disposta da una pluralità di lavoratori, per il raggiungimento di un fine comune” 5 Titolarità • Chi è il soggetto titolare del diritto di sciopero? • Il diritto di sciopero è un diritto individuale (titolare individuale) ad esercizio collettivo (esercizio collettivo) 6 I modi attuativi dello sciopero • Durata • “ad oltranza”: è fatto e proseguito fino al successo o al fallimento finale; • “a tempo”: programmato e condotto per un certo tempo predefinito; • “simbolico” (o dimostrativo): programmato ed eseguito per un tempo brevissimo, attuato in segno di protesta o di solidarietà rispetto a fatti ritenuti particolarmente gravi segue • Estensione • sciopero generale: si astiene l’intero mondo del lavoro subordinato; • categoriale: sciopero degli appartenenti ad una categoria industriale (es. metalmeccanici) o professionale (es. gli operai) • aziendale: sciopero d’azienda, di stabilimento, di reparto, che può essere totale o parziale 8 articolazione • “a singhiozzo”, costituito da un susseguirsi di brevi interruzioni e riprese di lavoro, da parte di tutti i lavoratori; • “a scacchiera”: alternarsi di interruzioni del lavoro, volta a volta da parte dei soli lavoratori di determinati reparti, gruppi o profili professionali 9 I limiti • “… deve essere salvaguardata l’impresa come organizzazione istituzionale e non gestionale, cioè la produttività e non la produzione aziendale” • “produttività aziendale”, intesa come “capacità dell’azienda di continuare a svolgere la propria iniziativa economica” 10 Limite della proficuità e utilizzabilità della prestazione offerta • Il datore di lavoro ha il potere di non accettare e non retribuire il lavoro offerto negli intervalli di uno sciopero a singhiozzo, nei reparti volta a volta non coinvolti da uno sciopero a scacchiera, quando il lavoro così offerto appaia obiettivamente non utilizzabile (c.d. limite della utilizzabilità della prestazione offerta) 11 Gli scopi • Fini contrattuali, sciopero politico non contrattuali e • Il problema della “disponibilità della pretesa da parte del datore di lavoro” 12 segue • Lo sciopero a fine politico non è reato ma è mera libertà (Corte cost. n. 290/74), lecito penalmente, ma non civilmente) • Tuttavia, Cass. n. 16515/2004: liceità, anche civilistica, dello sciopero fatto per protestare nell’occasione dell’invio di un contingente militare italiano in Kosovo (finalità politica) 13 Effetti legali dello sciopero • L’esercizio del diritto di sciopero produce la sospensione dell’obbligazione lavorativa per gli scioperanti, con correlativa perdita della retribuzione. 14 Altre forme di lotta sindacale • non collaborazione od ostruzionismo: si eseguono le mansioni primarie ma non altre sussidiarie • c.d. sciopero bianco: si sciopera ma non si abbandona il posto di lavoro • sciopero dello straordinario: rifiuto collettivo di prestare il lavoro straordinario richiesto 15 serrata • Azione collettiva posta in essere dal datore di lavoro, consistente in • chiusura o interruzione temporanea dell’attività aziendale, totale o parziale, nonché rifiuto di accettare e retribuire le prestazioni di lavoro, attuata da una sola o da più imprese 16 segue • non c’è nella Costituzione una previsione dello stesso tenore dell’art. 40 • la serrata pertanto non costituisce un diritto, si tratta di una mera libertà 17 Sciopero nei servizi pubblici essenziali • L’astensionismo Cost. legislativo sull’art. • La supplenza della regolamentazione sindacale giurisprudenza costituzionale 40 autoe della Emanazione della legge 146/90 • Tipico esempio di legge “concertata” con le organizzazioni sindacali, al fine di acquisire preventivamente il consenso degli stessi attori del conflitto collettivo • Tecnica di regolazione peculiare: interazione tra autonomia e eteronomia 19 Che cosa si intende per servizio pubblico essenziale? • Elenco tassativo di diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui la legge garantisce il godimento • Elenco esemplificativo dei servizi considerati in relazioni ai suddetti diritti 20 segue • Sono servizi pubblici essenziali “quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà, ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione” (art. 2, comma 1, l. 146/90) 21 Il contemperamento • Fondamentale è la tecnica del contemperamento tra i diritti: della persona e dello sciopero • così, di volta in volta, si avrà un aggiornamento interpretativo capace di “pesare” ogni diritto costituzionale 22 Le regole legali della l. 146 • Preavviso: la proclamazione deve avvenire almeno 10 giorni prima dell’effettuazione dello sciopero • Predeterminazione della durata dello sciopero • Motivazioni per iscritto • “Prestazioni indispensabili” da garantire nel corso dello sciopero Prevenzione dello sciopero • Sono previste obbligatoriamente negli accordi sulle prestazioni indispensabili apposite procedure di “raffreddamento e conciliazione”, finalizzate alla ricerca di una soluzione preventiva alle agitazioni 24 La Commissione di garanzia istituita dalla l. 146 • Soggetto terzo che vigila sull’attuazione della legge, al fine di garantire il “contemperamento” tra il diritto di sciopero ed i diritti della persona costituzionalmente protetti (che corrispondono a servizi essenziali) Le prestazioni indispensabili • Vengono individuate mediante “accordo” tra organizzazioni sindacali e datori di lavoro che erogano servizi pubblici essenziali 26 segue • L’accordo tra le parti non è però sufficiente • C’è bisogno della valutazione condotta dalla Commissione di garanzia: essa effettua un controllo sull’accordo ai fini del contemperamento tra i diritti (sciopero e della persona/utente) 27 “Provvisoria regolamentazione” • Cosa succede se le parti non trovano l’accordo sulle prestazioni indispensabili o lo trovano ma esso non è ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia? 28 segue • Scatta l’intervento della Commissione di garanzia che adotta essa stessa una “regolamentazione provvisoria” con apposita delibera 29 Poteri della Commissione • La Commissione ha numerosi poteri: • - di validazione degli accordi sulle prestazioni indispensabili e di deliberazione della “provvisoria regolamentazione”; • - può deliberare sanzioni collettivosindacali, cioè a carico dei sindacati, e sanzioni a carico dei singoli lavoratori 30 segue • - pronuncia delibere di invito rivolte alle parti • - può emanare un lodo su questioni interpretative • - può promuovere un referendum in caso di dissenso tra le organizzazioni sindacali 31 Campo di applicazione della legge • A seguito delle modifiche apportate dalla legge 83/2000, le regole richiamate si applicano anche alle astensioni dal lavoro dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori • Si pensi alla rilevanza sociale che hanno i cc.dd. scioperi degli avvocati, dei benzinai, degli autotrasportatori, dei farmacisti, etc. 32 Codici di autoregolamentazione • Anche questi soggetti sono tenuti alle regole della l. 146 • La “fonte” deputata ad individuare le “prestazioni indispensabili”, però, è costituita non da accordi o contratti collettivi, ma da codici di autoregolamentazione, da adottare da parte delle associazioni o degli organismi di rappresentanza delle categorie interessate 33 Istituto della precettazione • Doppia rete di protezione per i diritti degli utenti: • Commissione di garanzia e Autorità precettante 34 Autorità precettante • Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale • Il Prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale 35 I presupposti: quando scatta la precettazione? • Quando sussiste “il fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati … che potrebbe essere cagionato dall’interruzione o dall’alterazione del funzionamento dei servizi pubblici di cui all’art. 1” 36 ordinanza • L’Autorità precettante emana un’ordinanza apposita che può disporre il differimento dell’astensione collettiva ad altra data oppure la riduzione della sua durata ovvero prescrivere l’osservanza di misure idonee a salvaguardare i diritti degli utenti. 37