Corso integrativo al Corso di Diritto Costituzionale Nuovi diritti di libertà Anno Accademico 2008-2009 Prof.ssa Valentina Sellaroli LE APPLICAZIONI DELLA GENETICA TRA FAMILIARITA’ E DISCRIMINAZIONE PROFILI CIVILISTICI BANCHE DATI dna A SCOPO DI RICERCA: NORMATIVA ITALIANA-EUROPEA-USA (G.I.N.A.) IL CASO PGP (PERSONAL GENOME PROJECT) 12 maggio 2009 1 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI test genetici: diritti, garanzie e conflitti DATO GENETICO INFORMATIVITA’ definizione, natura, implicazioni CONDIVISIONE ? » RIGHT TO KNOW E RIGHT NOT TO KNOW sia con riferimento al singolo individuo che con riferimento ai suoi parenti prossimi » I possibili conflitti circa l’effettuazione del test e la comunicazione dei risultati, implicando la conoscenza di dati genetici condivisi all’interno del gruppo biologico, vanno risolti: Secondo un bilanciamento caso per caso Tenendo conto delle indicazioni date a livello di direttive internazionali circa la natura di terzi non estranei che rispetto ai diritti di chi effettua il test hanno i prossimi congiunti ed alla tutela ibrida che deve essere loro garantita European Union Recommendation 1997(5). Point 58 of the Memorandum Tenendo conto che “the sentiment that genetic data are different from other medical information (“genetic exceptionalism”) is inappropriate. Genetic information is part of the entire spectrum of all health information and does not represent a separate category as such. All medical data, including genetic data, must be afforded equally high standards of quality and confidentiality at all times” 25 Recommendations on the ethical, legal and social implications of genetic 2testing by 12 maggio 2009 European Commission 12 maggio 2009 3 Patriarcato 12 maggio 2009 4 CHE COSA SONO I DATI GENETICI? • La legge italiana non definisce il dato e le informazioni genetiche • Secondo una Raccomandazione del Consiglio di Europa i dati genetici riguardano “ le caratteristiche ereditarie di un individuo o le modalità di trasmissione ereditarie delle caratteristiche nell’ambito di un gruppo di individui” • Secondo l’UNESCO, sono informazioni riguardanti le caratteristiche ereditarie dell’individuo ottenute a mezzo di analisi scientifiche (International Declaration on Human Genetic data, UNESCO) 12 maggio 2009 5 I DATI GENETICI • Sono dati personali • Dati personali sono tutti quelli relativi ad una persona identificabile, direttamente o indirettamente, anche a mezzo di un numero di identificazione o a mezzo di elementi fisici, economici, sociali o culturali (Direttiva 95\46\EC) • Sono dati riguardanti la salute • Quindi richiedono un più elevato livello di protezione (Article 8.1 della Direttiva) •12 maggio Sono informazioni riguardanti il patrimonio genetico 2009 6 Come si formano le regole in materia ? E sulla base di quali assunti e criteri fondamentali ? 12 maggio 2009 7 An exceptional conceptual clash “Neither must we be misled by the word ‘individuality’, because […] our personalities are not so independent as our self-consciousness leads us to believe. We may look upon each individual as something not wholly detached from its parent source. There is decidedly a solidarity as well as a separateness in all human, and probably in all lives whatsoever […] 12 maggio 2009 8 An exceptional conceptual clash All life is single in its essence, but various, ever varying, and interactive in its manifestations, and men and all other living animals are active workers and sharers in a vastly more extended system of cosmic action.” Human-Nonhuman Hybrids ! 12 maggio 2009 9 On Liberty by John Stuart Mill 12 maggio 2009 10 An exceptional conceptual clash The Structural Familiarity of Heritable Characteristics of Individuals v. Structural Individualism of Contemporary Legal Systems 12 maggio 2009 11 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI dati genetici, assicurazioni e datori di lavoro Rischio discriminazione Consiglio d’Europa Raccomandazione 1997 (5) • I dati genetici raccolti e trattati a fini di prevenzione, di diagnostica, o a fini terapeutici nei riguardi della persona interessata o per ricerca scientifica non dovranno essere utilizzati se non per quel fine o per consentire alla persona interessata di prendere una decisione libera e chiara a quel proposito • Eccezioni sono previste solo per evitare un serio pregiudizio alla salute della persona interessata o di un terzo oppure se vi è un interesse superiore. • La persona interessata deve essere informata dell’esistenza di un archivio contenente i suoi dati sanitari e della possibilità di rifiutare il consenso, di ritirarlo e delle conseguenze di tale ritrattazione, delle condizioni per esercitare il diritto di accesso e di rettifica. 12 maggio 2009 12 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI dati genetici, assicurazioni e datori di lavoro Le norme UE Raccomandazione 1997 (5) • • le assicurazioni e i datori di lavoro non possono attingere ai dati genetici e trattarli in molti paesi europei non esistono tuttavia leggi specifiche in materia negli USA la situazione è differente a seconda che si parli di health insurance o life insurance Explanatory Memorandum, punto 103: Gli estensori della raccomandazione sottolineano che il candidato a un impiego, a un contratto di assicurazione o a altri servizi o attività non deve essere forzato a sottoporsi a un’analisi genetica, facendo dipendere l’impiego o l’assicurazione da tale analisi, a meno che tale dipendenza sia espressamente prevista dalla legge e l’analisi sia necessaria per la protezione del soggetto ei dati o di una parte terza (per esempio, lavoro con sostanze pericolose). Norme italiane sulla protezione della privacy La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati 12 maggio 2009 13 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI dati genetici, assicurazioni e datori di lavoro Rischio discriminazione Norme italiane sulla tutela della privacy • I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante; (art. 22 l. 675/96) • Eccezioni sono previste nel caso di enti od organismi non a scopo di lucro relativamente a dati personali degli aderenti e sempre che i dati non siano comunicati all’esterno, o comunque nel caso in cui il trattamento sia necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica dell’interessato o di un terzo, nel caso in cui l’interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere; • Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza l’autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela dell’incolumità fisica e della salute dell’interessato. Se le medesime finalità riguardano un terzo o la collettività, in mancanza del consenso dell’interessato, il trattamento può avvenire previa autorizzazione del Garante. (art. 23 l. 675/96) • Il trattamento dei dati genetici è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante, sentito il Ministro della Sanità, che acquisisce a tal fine il parere del Consiglio superiore di sanità. (art. 17 l. 135/99) 12 maggio 2009 14 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI dati genetici, assicurazioni e datori di lavoro Il caso: • Una giovane avvocatessa dello Stato dell’Ohio, Theresa Morelli, si rivolge a una compagnia di assicurazione per stipulare una polizza sanitaria; • L’assicurazione si rifiuta di stipulare il contratto; • Il motivo: è noto che il padre è affetto da Corea di Huntington, malattia ereditaria che la giovane donna ha il 50% di probabilità di aver ereditato come predisposizione, pur non essendosi sottoposta ad alcun test genetico. 12 maggio 2009 15 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI dati condivisi Caso A: • Il 17 dicembre 1998 il Parlamento islandese approva, con maggioranza ristretta, una legge istitutiva di un database di tutti i dati medici e genetici dell’intera popolazione, allo scopo di accrescere le conoscenze in materia medica. • Una donna, come rappresentante legale della figlia minore, chiede alla Corte Suprema dell’Islanda di escludere i dati del defunto padre della bambina dal Database nazionale La Suprema Corte stabilì che: • – – La figlia non poteva agire in sostituzione del padre La figlia aveva un suo personale diritto a far escludere i dati genetici del padre dal database (Diritto alla privacy, Art. 71 Costituzione islandese) perché i dati genetici del padre rivelavano informazioni relative alle caratteristiche genetiche anche della figlia 12 maggio 2009 16 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI dati condivisi Caso B: • • • • • Una donna teme di avere una predisposizione genetica al tumore al seno, dato che sia la madre che la sorella sono morte per questa malattia. Per poter valutare se effettivamente esiste nella sua famiglia questo tipo di predisposizione alla malattia ha bisogno di conoscere alcuni dati che sono contenuti nella cartella clinica della sorella. L’ospedale pubblico dove sono conservati i dati accetta, ma a condizione che ad esaminare i dati non sia direttamente lei ma due medici (uno scelto dalla donna e uno nominato dall’ospedale) La donna non soddisfatta ricorre al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) sostenendo che il suo diritto alla salute deve prevalere sul diritto alla privacy della sorella morta e chiede di essere autorizzata ad esaminare direttamente la cartella clinica Il TAR accoglie la sua richiesta 12 maggio 2009 17 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI dati condivisi Diritto all’accesso vs Diritto all’esclusione Diritto alla salute vs Diritto alla Privacy … o … Diritto alla privacy di una persona morta vs Diritto alla privacy dei parenti in vita Bilanciamento tra diritti di individui vs Rapporto Stato/cittadino 12 maggio 2009 18 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI dati condivisi Caso C: – Una donna affetta da glaucoma bilaterale ha intenzione di avere figli; – I medici, per valutare il rischio che la donna possa trasmettere la malattia, hanno bisogno di conoscere alcuni dati sanitari riportati nelle cartelle cliniche del padre della donna (affetto da stessa malattia?); – Il padre rifiuta di dare il consenso; – I medici dell’ospedale, dove sono conservate le cartelle, oppongono il segreto professionale* – La donna si rivolge al Garante per la privacy chiedendo di autorizzare l’ospedale a comunicarle i dati delle cartelle cliniche del padre, anche in assenza del suo consenso. – Il Garante autorizza (22.5.99) l’accesso ai dati sanitari. * Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa […] è punito (art. 622 codice penale) 12 maggio 2009 19 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI dati condivisi Caso D: – A una giovane donna (maggiorenne) affetta da neoplasia vengono prelevate, a scopo terapeutico, cellule staminali; – La donna muore prima dell’impianto cellulare; – I genitori (che sono anche eredi) chiedono all’ospedale di consegnare loro le cellule staminali appartenenti alla figlia; – Nella dichiarazione di consenso al prelievo la donna deceduta non ha espresso altra volontà al di fuori della finalizazione di impianto sulla sua persona; – L’ospedale chiede un parere al Comitato etico, che si esprime in senso negativo, ritenendo che “non si possa qualificare un campione biologico – come quello oggetto di richiesta- come bene passibile di gestione analoga a quella dei beni ereditabili”. 12 maggio 2009 20 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI dati condivisi Le norme UE Recommendation 1997(5) Explanatory Memorandum, punto 58 The collection and processing of genetic data involves the storage of data concerning third parties. these third parties may be constituted by members of the data subject’s genetic line or collateral relatives or members of his/her social family The drafters agreed to accord an intermediate status to members of the data subject’s genetic line so as to distinguish them from third parties in the strict sense of the term and to grant them a hybrid legal protection. 12 maggio 2009 21 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI dati condivisi QUESITI: – Qual è il procedimento (se ve ne è uno specifico) per definire che cosa sia tutela ibrida e per risolvere i relativi conflitti? – Nel caso C vi è stato contraddittorio davanti al Garante tra il padre che rifiuta il consenso e la figlia? – Quali sono le ipotizzabili ragioni del rifiuto del padre? – Nel caso C se i dati fossero stati in possesso diretto del padre (e non dell’ospedale) sarebbe stato possibile un ordine di consegna? E come coercibile? 12 maggio 2009 22 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI dati condivisi (continua) – Nel caso D è l’ordine di idee dei diritti ereditari quello appropriato? – Le cellule staminali della figlia contengono alcune informazioni genetiche che sono condivise dai genitori: potrebbero i genitori far valere un diritto iure proprio su tali informazioni? – Il fatto che alcune informazioni siano condivise con tutti quelli che appartengono alla stessa linea genetica può dare titolo a ognuno di questi di disporre del materiale biologico di tutti gli altri? – Oppure, se si ragiona in termini di informazioni e non di materiale biologico, quali sono i casi e le situazioni nei quali la comune appartenenza possa dare diritto a ottenere informazioni altrimenti inaccessibili? È sufficiente un motivo di salute? E da chi valutato? 12 maggio 2009 23 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI dati condivisi (continua) – Ma che cosa significa esattamente “dato genetico condiviso”? • La legge italiana non dà una definizione • Le direttive europee danno qualche indicazione di principio “Due to the special nature and characteristics of genetic data and the impact their use may have on the individual's life and on the members of his family, it is very important to determine the purposes for which genetic data may be processed. HEALTH CARE/ MEDICAL TREATMENT […] Thus, a new, legally relevant social group can be said to have come into existence – namely, the BIOLOGICAL GROUP, the group of kindred as opposed, technically speaking, to one’s family. Indeed, such group does not include family members such as one’s spouse or foster children, whereas it also consists of entities outside the family circle – whether in law or factually – such as gamete donors or the woman who, at the time of childbirth, did not recognise her child and requested that her particulars should not be disclosed – this right being supported in certain legal systems. “ European data protection Working Party art. 29 of the Working Document on Genetic Data adopted on 17 march 2004 12 maggio 2009 24 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI dati condivisi (continua) – A chi appartengono allora questi dati e queste informazioni? • All’individuo e ai suoi eredi? • All’individuo anche se morto? • Al gruppo biologico in sé o a tutti gli individui appartenenti ad esso? • All’intera linea genetica? – Dobbiamo ritenere che ogni individuo del gruppo biologico ha un diritto personale a conoscere i dati genetici di tutti gli altri appartenenti allo stesso gruppo? – Dobbiamo dire che, correlativamente, ogni individuo ha anche un diritto alla privacy non solo nei confronti dei suoi personali dati genetici ma anche nei confronti dei dati di tutti gli altri appartenenti al gruppo biologico? – Come vanno bilanciati i diritti personali che vengono in conflitto? Deve essere una valutazione caso per caso che tenga conto dell’interesse concreto di ognuno? 12 maggio 2009 25 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI studi di popolazione Obiettivo: conoscere lo sviluppo e la genesi di malattie comuni e mettere a punto terapie geniche. Modelli di studio A) Gruppi umani con forti caratteri comuni, popolazioni originarie o isolati di interesse storico Esempi: Islanda • 270.000 abitanti • Discendono tutti da un unico gruppo progenitore stabilitosi sull’isola circa mille anni fa • Scarsi contatti con altre popolazioni • Forti caratteristiche di omogeneità Altre popolazioni isolate: Estonia, Newfoundland e Tonga, Sardegna. Vantaggi: più agevole la comparazione Svantaggi: limitata rappresentatività di quelle popolazioni B) Enfasi sulla diversità etnica. Studio delle influenze genetiche in una popolazione con caratteri tipici del resto del mondo. Esempio: il progetto inglese (Britain’s Medical Research Council, Department of Health, Wellcome Trust) prevede la costruzione del più grande database genetico al mondo, con 500.000 campioni di DNA. Popolazione: Celti, Sassoni, africani, indiani, ecc. 12 maggio 2009 26 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI studi di popolazione Modelli di regolazione A) Islanda Il parlamento approva a maggioranza una legge (17.12.98) che • Autorizza un’impresa privata (deCode Genetics) a » » » » » Raccogliere la totalità dei dati sulla storia sanitaria dei propri cittadini; Raccogliere campioni per analisi genetiche dei cittadini; Elaborarli con propri mezzi; Utilizzarli a scopo di profitto; Con un diritto di esclusiva. • Non prevede in alcun punto la necessità del consenso informato delle persone i cui dati vengono prelevati e trattati (salvo dissenso). • Unica garanzia: sistema di criptazione che rende i dati anonimi. 12 maggio 2009 27 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI studi di popolazione (quesiti) QUESITI: • • • • Una legge del genere che, mentre si propone come regola generale sembra tagliata sulle esigenze e sugli interessi di un soggetto privato, non viola qualche principio costituzionale? Questa legge dà al soggetto privato il diritto allo sfruttamento di una risorsa di valore inestimabile, di natura non ripetibile e non rinnovabile. Ma a chi appartiene questa risorsa? allo stato, alle sue istituzioni rappresentative, alla nazione, o ai singoli cittadini. Chi, tra tutti questi, ha il potere di disporne? Quale teoria della rappresentanza politica dà al Parlamento poteri del genere? Potrebbero in questo caso i cittadini rivendicare il loro diritto alla disobbedienza civile? 12 maggio 2009 28 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI studi di popolazione B) United Kingdom • • • • • • Lo studio è finanziato in larga parte da fondi pubblici; Complessi protocolli su raccolta e confronto dei dati; Particolare attenzione alla privacy genetica: dati conferiti solo con esplicito consenso informato La riservatezza è una priorità (organo indipendente di controllo dell’accesso ai dati e ai campioni di DNA); Le assicurazioni e la polizia non possono avere accesso; Nessun ente o azienda avrà un accesso esclusivo alle informazioni. Quesito La questione diventa di politica della scienza e riguarda le regole sulla brevettabilità e sul commercio dei prodotti dello studio. • in quale modo il database inglese può riuscire a permettere gli studi e le ricerche di aziende farmaceutiche private senza violare la fiducia dei donatori di DNA e la fiducia dei cittadini sul fatto che il denaro pubblico sia usato correttamente? • Un sistema di diritti da pagarsi da parte delle aziende private potrebbe funzionare? E come? 12 maggio 2009 29 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI le legislazioni antidiscriminazione • • • Il 21.5.08 Bush firma il Genetic Information non Discrimination Act (GINA) La legge mira a fornire tutela legale per incoraggiare i cittadini a sottoporsi a test genetici e favorire lo sviluppo della scienza genetica allontanando timori di discriminazione su base genetica Prima di questa legge non esisteva una legislazione nazionale che garantisse gli standard antidiscriminazione su base genetica, anche se molti Stati avevano già leggi antidiscriminazione genetica nel campo della salute e delle assicurazioni 12 maggio 2009 30 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI le legislazioni antidiscriminazione • • • • GINA Incoraggiare i cittadini a sottoporsi a test genetici allontanando il timore che i risultati possano essere utilizzati a loro discapito Così facendo, favorire il progresso scientifico in materia Tutelare, con misure preventive, gli individui che si sono già sottoposti a test genetici con esiti positivi Fissare un livello minimo di protezione al di sotto del quale le decisioni giudiziarie, sebbene non ancora numerosissime in materia, non possono scendere L’APPROVAZIONE DELLA LEGGE è GIUNTA DOPO UNA DECINA DI ANNI DI DISCUSSIONI E SOLO DOPO IL SUPERAMENTO DELL’OPPOSIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DELLE COMPAGNIE ASSICURATIVE MA ANCHE DELLO SCETTICISMO DEL LEGISLATORE CIRCA LA REALE NECESSITA’ DI UNA LEGISLAZIONE SPECIFICA IN MATERIA (eccezionalismo/sottovalutazione) 12 maggio 2009 31 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI le legislazioni antidiscriminazione • GINA NEL CAMPO DELLE ASSICURAZIONI Vieta l’uso di informazioni genetiche per: • • • • • Alzare i premi assicurativi Negare la copertura assicurativa Differenziare i premi contributivi Vieta la raccolta di dati genetici per secondi fini, non dichiarati Vieta alle società assicurative di imporre l’effettuazione di test genetici o di condizionare la stipula del contratto assicurativo a test genetici 12 maggio 2009 32 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI le legislazioni antidiscriminazione GINA NEL CAMPO DEL LAVORO • Vieta ai datori di lavoro di porre dati genetici a base di ogni decisione relativa al rapporto di lavoro • • • In particolare: assunzioni, licenziamenti, promozioni, retribuzione, provvedimenti disciplinari Vieta ai datori di lavoro di chiedere o costringere i lavoratori a sottoporsi a test genetici Vieta, tranne che in casi specifici, ai datori di lavoro di raccogliere e conservare dati genetici 12 maggio 2009 33 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI la medicina personalizzata e le libertà degli individui • • • • • PERSONAL GENOME PROJECT Il PGP mira a pubblicare il genoma completo di un certo numero di individui volontari allo scopo di sviluppare la ricerca nel campo della “medicina personalizzata”. Il progetto nasce su iniziativa di George Church, un genetista molecolare dell’Harvard University nel 2006. Il progetto porterà alla pubblicazione del GENOTIPO (la sequenza completa di tutti 46 cromosomi) dei volontari, unitamente a significative informazioni del loro FENOTIPO (dati medici, immagini, etc…) e del loro STILE DI VITA. Tutti i dati saranno resi disponibili su internet per ricercatori che volessero indagare le possibili interrelazioni tra GENOTIPO, FENOTIPO e AMBIENTE. I dati verranno pubblicati con le generalità dei volontari (dato che un anonimato completo non sarebbe comunque stato possibile) Una parte interessante del progetto starà proprio nello studio (quanto mai sperimentale) delle conseguenze per i partecipanti in termini di possibile discriminazione nel campo delle assicurazioni e del rapporto di lavoro (nel caso in cui il sequenziamento genico mostrasse una loro maggiore predisposizione ovvero una certezza di determinate malattie) 12 maggio 2009 34 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI la medicina personalizzata e le libertà degli individui PERSONAL GENOME PROJECT QUALI SONO LE CATEGORIE DI DIRITTI COSTITUZIONALI IMPLICATE IN UN PROGETTO DEL GENERE? QUALI I RISCHI? QUALI I POSSIBILI BENEFICI? 12 maggio 2009 35 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI la medicina personalizzata e le libertà degli individui PERSONAL GENOME PROJECT • Uno dei primi dieci volontari è Steven Pinker, uno psicologo sperimentale e dell’evoluzione di origini canadesi che ha pubblicato recentemente un interessante sul NY Times • • Pinker sottolinea gli aspetti più divertenti ed eccentrici del progetto • Evidenzia i limiti scientifici di una applicabilità immediata di simili risultati Conclude che comunque, se in una situazione ancora caratterizzata da una non ben chiara utilità immediata, il progetto ha avuto l’avallo della comunità scientifica, il benestare delle autorità politiche, notevole risonanza nel campo dell’opinione pubblica, ben difficilmente si potrebbe immaginare un intervento legislativo che, domani, vietasse simili ricerche (su base volontaria) 12 maggio 2009 36 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI la medicina personalizzata e le libertà degli individui PERSONAL GENOME PROJECT • È vero che la genomica personalizzata è ancora più ricreativa che realisticamente utile È vero anche, però, che il contesto è più ampio e solo apparentemente futuribile: applicazioni pratiche sono già in atto e le loro implicazioni etiche e giuridiche sono già state esaminate (es. test genetici): • – • Ad es. si può imporre ai partecipanti a questo progetto di conoscere i risultati di alcuni test specifici (es. la predisposizione al morbo di Alzheimer?) La conclusione di Pinker per cui nessuna politica paternalistica potreà tenere il cittadino, nell’epoca dell’informazione democratica, lontano dalla conoscenza (per quanto inutile) del suo genoma, è plausibile e trasponibile sul piano di quel che già accade nel campo delle applicazioni pratiche della genetica 12 maggio 2009 37 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI la medicina personalizzata e le libertà degli individui PERSONAL GENOME PROJECT SAREBBE REALISTICO PROIBIRE LA PARTECIPAZIONE A SIMILI PROGETTI? SAREBBE LEGITTIMA UNA LIMITAZIONE DI TAL GENERE (una volta valutato comunque attendibile il progetto scientifico, sebbene di utilità non immediata)? QUALE SAREBBE IL FONDAMENTO DI SIMILI LIMITAZIONI? E QUALE è IL FONDAMENTO DELLA LIBERA SCELTA DELL’INDIVIDUO DI CONOSCERE/FAR CONOSCERE IL PROPRIO GENOMA? E QUALI SONO I SOGGETTI TERZI NON ESTRANEI COMUNQUE IMPLICATI IN SIMILI DECISIONI? 12 maggio 2009 38 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI la medicina personalizzata e le libertà degli individui PERSONAL GENOME PROJECT 2. 3. 1. L’INDIVIDUO è SOVRACCARICO DI DECISIONI MA VOLONTA’ è L’UNICO FONDAMENTO DI DECISIONI IN TEMA DI DISPOSIZIONE DI SE’ ED è ALLA BASE DI TUTTI I DIRITTI FONDAMENTALI CHE RUOTANO INTORNO ALLA PERSONALITA’ (ANCHE IN SENSO COSTITUZIONALE) INOLTRE, ALZARE TROPPO GLI STANDARD DELLA INFORMAZIONE RICHIESTA E DELLA CAPACITA’ DI COMPRENSIONE DI TALI INFORMAZIONI O PORRE LIMITI A TALI SCELTE IN BASE AD UNA MAGGIORE O MINORE PRESUNTA UTILITA’ PRATICA DI OGNI SINGOLA SCELTA è UNA INGIUSTIFICATA LIMITAZIONE DELLE LIBERTA’ FONDAMENTALI Se l’individuo, adulto e capace, non è in grado di decidere CHI decide per lui? L’OBIETTIVO NON è LIMITARE L’INDIVIDUO IN TALI DECISIONI (solo i filosofi potrebbero decidere sulla propria salute) MA TUTELARE IL CITTADINO DA POSSIBILI DISCRIMINAZIONI E POSSIBILI SFRUTTAMENTI DI CONDIZIONI DI “DEBOLEZZA” O PRESUNTE TALI 12 maggio 2009 39 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI la medicina personalizzata e le libertà degli individui PERSONAL GENOME PROJECT ERRATO SAREBBE “DISUMANIZZARE” LA VOLONTA’ INFORMATA E LA LIBERTA’ DI SCELTA CHE, IN QUESTI CAMPI, SPETTANO ALL’INDIVIDUO E SOLO A LUI 12 maggio 2009 40