Ponticello Andrea
“Lavorazioni in ferro battuto”
Via Dei Fossi,9
12079 Saliceto(CN)
Tel.328.7724896 Fax 0174.98199
E-mail: [email protected]
Impresa individuale
Sicurezza sul lavoro
LINGUE
fine
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Le lavorazioni:
Settore dell’ edilizia
Arredamento interno
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.......“ma anche oggetti forgiati ed eseguiti su Vostra commissione,
sia nell’ arredo privato che commerciale.”
Dal settore dell’edilizia:
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Cancelli
Ringhiere
Inferiate
Scale
Tettoie
All’ arredamento per la casa:
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Letti
Tavolini
Attaccapanni
Portaombrelli
Posacenere
Plafoniera
Forme Societarie
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Impresa individuale
Impresa collettiva
Società di persone
Società di capitali
Cooperative
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IMPRESA INDIVIDUALE
 Fa capo ad una sola persona ed è al massimo flessibile secondo le esigenze
dell’imprenditore che è:
 unico gestore e responsabile,
 risponde direttamente alle obbligazioni verso terzi con il suo
patrimonio,
 L’imprenditore può avvalersi di collaboratori e dipendenti
 Non è possibile essere titolari di più imprese individuali,
 E’ la forma più semplice e che richiede meno oneri amministrativi,
contabili e fiscali,
 Nasce con l’esercizio dell’attività con l’ottenimento di eventuali licenze
e autorizzazioni (amministrative, sanitarie..)
 Apertura partita IVA
 Iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA provinciale entro
30 giorni dall’inizio attività
 Iscrizione a INPS ed eventualmente all’INAIL
Indice
IMPRESA COLLETTIVA
 Quando due o più persone si accordano per svolgere insieme
un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
 L'accordo deve risultare dall'atto costitutivo, fatta eccezione
per le società di capitali.
 A ricoprire il ruolo imprenditoriale è la società e non il
singolo.
 La richiesta d'iscrizione al Registro delle imprese deve essere
inoltrata alla Camera di Commercio entro trenta giorni dalla
costituzione della società.
 Apertura partita IVA
 Iscrizione a INPS e INAIL
Indice
SOCIETÁ DI PERSONE
• Società semplice (s.s.)
• Società in accomandita semplice (s.a.s.)
• Società in nome collettivo (s.n.c.)
Indice
SOCIETÁ DI CAPITALI
• SOCIETÁ PER AZIONI (s.p.a.)
• SOCIETÁ A RESPONSABILITÁ LIMITATA (s.r.l.)
• SOCIETÁ IN ACCOMANDITA PER AZIONI
Indice
COOPERATIVE
 Fine mutualistico: attività non a fini di lucro bensì
finalizzata a creare un beneficio diretto a favore dei
soci, ovvero l’offerta di beni e servizi o occasioni di
lavoro a condizioni più favorevoli di quelle che
otterrebbero sul mercato.
 Nasce da almeno 9 soci + atto pubblico + iscrizione al
Registro delle Imprese presso la CCIAA provinciale.
 Possono avere responsabilità limitata o illimitata
Indice
Società semplice:
Per attività agricole o professionali.
Società in accomandata semplice:
Soci accomandanti: investono capitali ma non
si assumono il rischio illimitato.
Soci accomandatari: non investono capitali e
sono incaricati dagli accomandanti di gestire la
società assumendosi i rischi illimitati e solidali.
Società in nome collettivo:
Per ogni tipo di attività. Nasce per atto pubblico
(di fronte al notaio) o scrittura privata
autenticata.
Società per azioni:
Capitale minimo 100.000 €
Le quote dei soci sono rappresentate da azioni
Gestione e organi sociali molto regolamentati
Società a responsabilità limitata:
Capitale minimo 10.000 € (per iniziare è
sufficiente versare il 25%).
Le quote dei soci non sono rappresentate da
azioni. Flessibilità vicina alle società di
persone.
Società in accomandita per azioni:
Capitale sociale rappresentato da azioni.
Soci accomandanti e accomandatari come nelle
società in accomandita semplice.
Specialties:
Industrial construction
Interior furniture
Return
......." But also objects forged and carried out on your
commission, and in private and commercial furniture. "
By sector:
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Gates
Railings
Grates
Stairs
Canopies
All 'furniture for the home:
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Beds
Tables
Coatstands
Umbrellas
Ashtrays
Light fittings
FIGURE COINVOLTE
NELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PER
LA SALUTE E LA SICUREZZA
DATORE DI LAVORO
DIRIGENTE
PREPOSTO
MEDICO COMPETENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
ADDETTI ALLA SQUADRA PER IL PRIMO SOCCORSO
ADDETTI ALLA SQUADRA PER LA LOTTA ANTINCENDIO
fine
Ritorna
DATORE DI LAVORO:
“Soggetto titolare del rapporto di lavoro
con il lavoratore o, comunque, il soggetto
che, secondo il tipo e l’assetto
dell’organizzazione nel cui ambito il
lavoratore presta la propria attività, ha la
responsabilità dell’organizzazione stessa
o dell’unità produttiva in quanto esercita
i poteri decisionali e di spesa."
PRINCIPALI OBBLIGHI DEL DATORE DI
LAVORO E DEI DIRIGENTI:
“Organizzare un servizio di prevenzione e protezione adeguato
ai rischi ed alla realtà aziendale. Eseguire un’accurata analisi
e valutazione dei rischi redigendo un documento finale scritto
da tenere a disposizione degli organi di vigilanza e da
aggiornare periodicamente. Procedere alla definizione delle
misure di tutela in presenza di un rischio residuo. Promuovere,
in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a
lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento,
nonché ad elaborare un documento di valutazione dei rischi
che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze tra i
lavoratori dell’azienda e quelli esterni. Fornire ai lavoratori
idonei d.p.i. Nominare il medico competente per la
sorveglianza sanitaria, nonché per la valutazione dei rischi.”
DIRIGENTE:
“Persona che, in ragione delle competenze
professionali e di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura
dell’incarico conferitogli, attua le direttive
del datore di lavoro organizzando l’attività
lavorativa e vigilando su di essa.”
PREPOSTO:
“Persona che, in ragione delle competenze professionali e
nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla
natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività
lavorativa garantisce l’attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di
iniziativa. Qualsiasi lavoratore può assumere
automaticamente la responsabilità di preposto di fatto
qualora egli sia solito dare direttive o impartire ordini e
tale propensione di fatto risulti nota e riconosciuta
mediante l’ottemperanza da parte dei lavoratori sui quali
viene esercitata.”
MEDICO COMPETENTE:
“Medico in possesso di uno dei titoli e dei
requisiti formativi e professionali di cui
all’articolo 38, che collabora, secondo quanto
previsto all’articolo 29, comma1, con il datore
di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è
nominato dallo stesso per effettuare la
sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri
compiti di cui al presente decreto.”
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
DAI
RISCHI E RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
“Il servizio di prevenzione e protezione è
l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o
interni all’azienda finalizzati all’attività di
prevenzione e protezione dai rischi professionali
per i lavoratori. Fra i componenti del servizio di
prevenzione e protezione l’azienda designa un
“responsabile”, che coordina le attività del
servizio. Per aziende con meno di 30 dipendenti
la responsabilità del S.P.P. può essere assunta
direttamente dal datore di lavoro.”
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA:
“Persona eletta o designata per rappresentare i
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della
salute e della sicurezza durante il lavoro. Le
attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per
la Sicurezza sono espresse all’art. 50 del D.Lgs.
81/2008. Il R.L.S. è istituito a livello territoriale o
di comparto, aziendale e di sito produttivo.”
Presentazione a cura
di:
“Gabriele Moretto”
Corso APR– 83-2009
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