Ponticello Andrea “Lavorazioni in ferro battuto” Via Dei Fossi,9 12079 Saliceto(CN) Tel.328.7724896 Fax 0174.98199 E-mail: [email protected] Impresa individuale Sicurezza sul lavoro LINGUE fine Ritorna Le lavorazioni: Settore dell’ edilizia Arredamento interno Ritorna .......“ma anche oggetti forgiati ed eseguiti su Vostra commissione, sia nell’ arredo privato che commerciale.” Dal settore dell’edilizia: • • • • • Cancelli Ringhiere Inferiate Scale Tettoie All’ arredamento per la casa: • • • • • • Letti Tavolini Attaccapanni Portaombrelli Posacenere Plafoniera Forme Societarie • • • • • • fine Impresa individuale Impresa collettiva Società di persone Società di capitali Cooperative Ritorna IMPRESA INDIVIDUALE Fa capo ad una sola persona ed è al massimo flessibile secondo le esigenze dell’imprenditore che è: unico gestore e responsabile, risponde direttamente alle obbligazioni verso terzi con il suo patrimonio, L’imprenditore può avvalersi di collaboratori e dipendenti Non è possibile essere titolari di più imprese individuali, E’ la forma più semplice e che richiede meno oneri amministrativi, contabili e fiscali, Nasce con l’esercizio dell’attività con l’ottenimento di eventuali licenze e autorizzazioni (amministrative, sanitarie..) Apertura partita IVA Iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA provinciale entro 30 giorni dall’inizio attività Iscrizione a INPS ed eventualmente all’INAIL Indice IMPRESA COLLETTIVA Quando due o più persone si accordano per svolgere insieme un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili. L'accordo deve risultare dall'atto costitutivo, fatta eccezione per le società di capitali. A ricoprire il ruolo imprenditoriale è la società e non il singolo. La richiesta d'iscrizione al Registro delle imprese deve essere inoltrata alla Camera di Commercio entro trenta giorni dalla costituzione della società. Apertura partita IVA Iscrizione a INPS e INAIL Indice SOCIETÁ DI PERSONE • Società semplice (s.s.) • Società in accomandita semplice (s.a.s.) • Società in nome collettivo (s.n.c.) Indice SOCIETÁ DI CAPITALI • SOCIETÁ PER AZIONI (s.p.a.) • SOCIETÁ A RESPONSABILITÁ LIMITATA (s.r.l.) • SOCIETÁ IN ACCOMANDITA PER AZIONI Indice COOPERATIVE Fine mutualistico: attività non a fini di lucro bensì finalizzata a creare un beneficio diretto a favore dei soci, ovvero l’offerta di beni e servizi o occasioni di lavoro a condizioni più favorevoli di quelle che otterrebbero sul mercato. Nasce da almeno 9 soci + atto pubblico + iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA provinciale. Possono avere responsabilità limitata o illimitata Indice Società semplice: Per attività agricole o professionali. Società in accomandata semplice: Soci accomandanti: investono capitali ma non si assumono il rischio illimitato. Soci accomandatari: non investono capitali e sono incaricati dagli accomandanti di gestire la società assumendosi i rischi illimitati e solidali. Società in nome collettivo: Per ogni tipo di attività. Nasce per atto pubblico (di fronte al notaio) o scrittura privata autenticata. Società per azioni: Capitale minimo 100.000 € Le quote dei soci sono rappresentate da azioni Gestione e organi sociali molto regolamentati Società a responsabilità limitata: Capitale minimo 10.000 € (per iniziare è sufficiente versare il 25%). Le quote dei soci non sono rappresentate da azioni. Flessibilità vicina alle società di persone. Società in accomandita per azioni: Capitale sociale rappresentato da azioni. Soci accomandanti e accomandatari come nelle società in accomandita semplice. Specialties: Industrial construction Interior furniture Return ......." But also objects forged and carried out on your commission, and in private and commercial furniture. " By sector: • • • • • Gates Railings Grates Stairs Canopies All 'furniture for the home: • • • • • • Beds Tables Coatstands Umbrellas Ashtrays Light fittings FIGURE COINVOLTE NELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DATORE DI LAVORO DIRIGENTE PREPOSTO MEDICO COMPETENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA ADDETTI ALLA SQUADRA PER IL PRIMO SOCCORSO ADDETTI ALLA SQUADRA PER LA LOTTA ANTINCENDIO fine Ritorna DATORE DI LAVORO: “Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa." PRINCIPALI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIRIGENTI: “Organizzare un servizio di prevenzione e protezione adeguato ai rischi ed alla realtà aziendale. Eseguire un’accurata analisi e valutazione dei rischi redigendo un documento finale scritto da tenere a disposizione degli organi di vigilanza e da aggiornare periodicamente. Procedere alla definizione delle misure di tutela in presenza di un rischio residuo. Promuovere, in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento, nonché ad elaborare un documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze tra i lavoratori dell’azienda e quelli esterni. Fornire ai lavoratori idonei d.p.i. Nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria, nonché per la valutazione dei rischi.” DIRIGENTE: “Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.” PREPOSTO: “Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Qualsiasi lavoratore può assumere automaticamente la responsabilità di preposto di fatto qualora egli sia solito dare direttive o impartire ordini e tale propensione di fatto risulti nota e riconosciuta mediante l’ottemperanza da parte dei lavoratori sui quali viene esercitata.” MEDICO COMPETENTE: “Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.” SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI E RESPONSABILE DEL SERVIZIO: “Il servizio di prevenzione e protezione è l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Fra i componenti del servizio di prevenzione e protezione l’azienda designa un “responsabile”, che coordina le attività del servizio. Per aziende con meno di 30 dipendenti la responsabilità del S.P.P. può essere assunta direttamente dal datore di lavoro.” RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: “Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sono espresse all’art. 50 del D.Lgs. 81/2008. Il R.L.S. è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo.” Presentazione a cura di: “Gabriele Moretto” Corso APR– 83-2009