UNIVERSITA’ DI PISA Seminario Informativo sulle principali novità introdotte dal Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (Martedì 14 ottobre 2008) La Revisione del REGOLAMENTO per L’AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITA’ (ATTIVITA’ NEGOZIALE CAPO VI) Gabriele Tabacco 1 ATTIVITA’ NEGOZIALE (Normativa di riferimento) Direttiva 2004/18/CE in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche) Regolamento di ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità 2 ATTIVITA’ NEGOZIALE Determinazioni in materia contrattuale (Art. 50 Reg. A.F.C.) Soppressione della competenza del C.d.A. in materia di alienazione e permuta di beni mobili; -Limitazione della competenza del C.d.A. ai casi di contratti di locazione e uso di beni immobili di durata superiore a un anno -Aumento limite di importo a 200.000 Euro per competenza C.d.A. in materia di affidamento di lavori, comprese le manutenzioni; -Fuori dai casi in cui la competenza a deliberare è del CdA, la deliberazione a contrattare è adottata dai Responsabili centri di spesa o dai responsabili dei centri di responsabilità o dai titolari dei fondi, ove tale competenza sia loro attribuita con apposito provvedimento del responsabile del centro di spesa, e dai responsabili delle unità di spesa, nell’ambito degli indirizzi stabiliti dagli organi. I consigli delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio possono stabilire di riservare a sé la deliberazione con riferimento a tipi di contratto o a contratti singoli. 3 ATTIVITA’ NEGOZIALE Procedure di affidamento per contratti di importo superiore, pari o inferiore alla soglia comunitaria (Artt. 51 e 52 Reg. A.F.C.) Il Regolamento di Ateneo per l’ A.F.C. rinvia, per quanto riguarda le procedure di affidamento, al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006), alle norme legislative che fanno riferimento all’ Università e, limitatamente ad alcuni aspetti, come previsto dallo stesso Codice, al suo Regolamento attuativo (non ancora emanato), nonchè, residualmente, alle disposizioni del medesimo Regolamento di Ateneo. Per i contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria si rinvia anche alle disposizioni comunitarie direttamente applicabili. Le leggi della Regione Toscana si applicano secondo le competenze ed entro i limiti per esse previsti dalla Costituzione e dalle leggi statali. 4 ATTIVITA’ NEGOZIALE Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti di lavori, forniture e servizi (Art. 57 Reg. A.F.C.) In ottemperanza a quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, il Regolamento di Ateneo per l’ A.F.C. prevede, anche per i contratti pubblici di servizi e forniture, l’istituzione della figura del responsabile unico del procedimento per le fasi della progettazione, dell’ affidamento e dell’esecuzione, già prevista per i lavori pubblici. Per le strutture didattiche, scientifiche e di servizio, il responsabile del procedimento è individuato, di regola, nel segretario amministrativo. Si prevede anche la possibilità, per il responsabile del procedimento, di effettuare autonomamente spese acquisto di beni e servizi fino a 150 Euro (art. 58, comma 5, Reg. A.F.C.). 5 ATTIVITA’ NEGOZIALE Commissione tecnico-amministrativa (Art. 59 Reg. A.F.C.) Il Regolamento di Ateneo per l’ A.F.C. è già stato modificato, prevedendo, per motivi di semplificazione e per contenere i costi degli organi collegiali dell’Ateneo, di limitare i pareri obbligatori della C.T.A. alla congruità: -di prezzi dei contratti di acquisto, permuta, vendita e locazione (se di durata superiore a un anno e se di importo superiore a 10.000 Euro annui) di immobili; -dei prezzi dei contratti per appalti di lavori di importo pari o superiore a 917.743,90 Euro. La C.T.A. esprime altresì parere obbligatorio sull’ opportunità dell’ accettazione delle donazioni, eredità o legati aventi come oggetto beni immobili. 6 ATTIVITA’ NEGOZIALE Collaudi e verifiche dei lavori, delle forniture e dei servizi (Art. 61 Reg. A.F.C.) Il Regolamento di Ateneo per l’ A.F.C., in ottemperanza alle linee guida, esclude la competenza del C.d.A. per l’individuazione del collaudatore, che è di competenza, su proposta del responsabile del procedimento, del responsabile del Centro di spesa o del responsabile del centro di responsabilità o del titolare del fondo, ove tale competenza sia loro attribuita. Per le unità di spesa dell’ Amministrazione Centrale la competenza è del responsabile dell’ unità di spesa e, per quanto riguarda i lavori la cui determina a contrattare compete al Consiglio di Amministrazione, del direttore amministrativo. 7 ATTIVITA’ NEGOZIALE Provviste di beni e servizi in economia (Art. 64 Reg. A.F.C.) Per quanto riguarda l’affidamento di beni e servizi in economia, il Regolamento di Ateneo per l’ A.F.C. rinvia all’ art. 125 del D.lgs. n. 163/2006 e alle ulteriori disposizioni contenute nel Manuale di Amministrazione (attualmente si fa riferimento alle disposizioni approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione). 8 ATTIVITA’ NEGOZIALE Alienazioni, permute e locazioni – Altri contratti attivi (Artt. 68, 69 e 70 Reg. A.F.C.) Il Regolamento di Ateneo per l’ A.F.C. prevede espressamente (anche se, in assenza di divieto, ciò è già stato autorizzato in alcuni casi dal C.d.A.), che gli atti per la procedura di vendita di beni immobili possono prevedere un diritto di prelazione per i locatari o assegnatari degli immobili che siano in regola con la corresponsione dei canoni e che abbiano idoneo titolo per la detenzione dell’ immobile. Viene elevata a 60.000 Euro la soglia per ricorrere alla procedura aperta per l’ alienazione di beni mobili. Viene prevista una disciplina residuale per i contratti attivi non disciplinati da altre disposizioni di legge o dal medesimo Regolamento di Ateneo per l’ A.F.C. 9 ATTIVITA’ NEGOZIALE Convenzioni per lo svolgimento di attività istituzionali (Art. 72 Reg. A.F.C.) Si ritiene che l’interesse generale dell’Università, che determina la competenza del Rettore a stipulare le convenzioni per lo svolgimento di attività istituzionali o contratti associativi per la costituzione o l’ acquisizione di partecipazioni in organismi di diritto privato, sia una clausola generale che necessita di volta in volta di una valutazione. Si è preferito non definire in astratto l’ interesse generale dell’ Università, ma identificare chiaramente l’ organo (il rettore) cui compete la valutazione al riguardo. 10