AUTONOMIA
FINANZIARIA
LEGGE n°168 DEL 1989
AUTONOMIA DELL’UNIVERSITA’
(Parte Normativa – Parte Finanziaria Contabile)
Parte Normativa emanazione di:
1.
STATUTI: DELINEANO IL QUADRO ORGANIZZATIVO
DELL’ENTE;
2.
REGOLAMENTI: COSTITUISCONO UN LIVELLO
NORMATIVO DI DETTAGLIO RISPETTO A QUELLO DI
STATUTO.
Parte Finanziaria-Contabile:
1.
FORMAZIONE DEL BILANCIO AUTONOMAMENTE;
ADOZIONE
DI
REGOLAMENTI
PER
L’AMMINISTRAZIONE,
LA
FINANZA
E
LA
CONTABILITA’.
L’AUTONOMIA FINANZIARIA
Si è realizzata nel 1993 con la Legge n° 537 art. 5
FFO (FONDO PER IL FIANZIAMETO ORDINARIO)
 HA
ELIMINATO
LA
PRECEDENTE
LOGICA
DELLE
ASSEGNAZIONI CON DESTINAZIONE VINCOLATA A FAVORE DI
UN SISTEMA BUDGETARIO AUTONOMAMENTE FORMULATO
DAI SINGOLI ATENEI;
 LA RIPARTIZIONE DEL FONDO UNICO TRA GLI ATENEI NON
AVVIENE PIU’ SOLO IN BASE ALLA SPESA STORICA MA
TENENDO CONTO ANCHE DI INDICATORI DI ATTIVITA’
SVOLTA;
 CONCEDENDO ELEVATI GRADI DI AUTONOMIA ALLE
UNIVERSITA’ SUI MODI DI UTILIZZO DELLE RISORSE
DEVOLUTE, INTRODUCENDO MAGGIORE RESPONSABILITA’
SUI RISULTATI.
FFO
(FONDO PER IL FIANZIAMETO ORDINARIO)
è diviso in tre quote:
 UNA
QUOTA
BASE
(Criterio
Storico
90%)
ASSEGNATA SECONDO IL TRASFERIMENTO STORICO,
DETERMINATO NEL 1994, SULLA BASE DEL CONSOLIDATO DEL
1993)
 UNA
QUOTA
DI
RIEQUILIBRIO
(7,5%)
(GRADUALMENTE CRESCENTE E FINALIZZATA A RIDURRE
PROGRESSIVAMENTE
GLI
SQUILIBRI
STORICAMENTE
DETERMINATISI NELLA ASSEGNAZIONE DI FONDI ED E’
DESTINATA NEL TEMPO AD ATTENUARE L’EFFETTO DELLA
SPESA STORICA)
A SUA VOLTA COLLEGATA A DUE PARAMETRI:
A) Domanda di formazione (70%);
B) Risultati della Didattica (30%).
 UNA
QUOTA
DI
INCENTIVAZIONE
(2,5%)
(DESTINATA ALLA STIPULA DI ACCORDI DI PROGRAMMA TRA IL
MINISTERO E LE UNIVERSITA’).
IL D.M. 28/07/2004 HA DEFINITO LA NUOVA STRUTTURA DEL
MODELLO DI RIPARTIZIONE DE FFO- Proposta C.N.V.S.U.-
 30% DOMANDA SODDISFATTA
(MISURABILE IN TERMINI DI STUDENTI ISCRITTI.)
 30% RISULTATI DI PROCESSI FORMATIVI
( MISURABILI ANNUALMENTE IN TERMINI DI CREDITI
ACQUISITI.)
 30% RISULTATI DELLE ATTIVITA’ DI RICERCA
SCIENTIFICA
 10% INCENTIVI SPECIFICI
( ES: MOBILITA’ DOCENTI, SOSTEGNO ALLA DISABILITA’)
D.Lgs 29/93
ART. 3 Indirizzo politico-amministrativo Funzioni e responsabilità
Ha introdotto la separazione tra:
 DIREZIONE POLITICA (ORGANI DI GOVERNO) DEFINISCONO
GLI OBIETTIVI E I PROGRAMMI DA ATTUARE E VERIFICANO LA
RISPONDENZA DEI RISULTATI;
 DIREZIONE AMMINISTRATIVA AI DIRIGENTI SPETTA LA
GESTIONE FINANZIARIA, TECNICA E AMMINISTRATIVA.
NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, SONO ISTITUITI SERVIZI DI
CONTROLLO INTERNO O NUCLEI DI VALUTAZIONE, CON IL
COMPITO
DI
VERIFICARE,
MEDIANTE
VALUTAZIONI
COMPARATIVE
DEI
COSTI
E
DEI
RENDIMENTI,
LA
REALIZZAZIONE
DEGLI
OBIETTIVI,
LA
CORRETTA
ED
ECONOMICA
GESTIONE
DELLE
RISORSE
PUBBLICHE,
L’IMPARZIALITA’ E IL BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE
AMMINISTRATIVA.
LEGGE 537/93
Nell’ambito universitario la legge 537 del 1993, ha apportato delle
innovazioni introducendo l’0bbligatorietà di tutti gli Atenei ad
istituire Nuclei di valutazione interna

Art. 5 “NELLE UNIVERSITA’, SONO ISTITUITI I NUCLEI DI VALUTAZIONE
INTERNA CON IL COMPITO DI VERIFICARE, MEDIANTE ANALISI
COMPARATIVE DEI COSTI E DEI RENDIMENTI, LA CORRETTA GESTIONE
DELLE RISORSE PUBBLICHE, LA PRODUTTIVITA’ DELLA RICERCA E
DELLA DIDATTICA, NONCHE’ L’IMPARZIALITA’ E IL BUON ANDAMENTO
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA ….”
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA
HA, NELLE UNIVERSITA’, TRE RUOLI FONDAMENTALI IN RIFERIMENTO
ALL’AUTONOMIA DELL’ISTITUZIONE E ALLA NATURA PUBBLICA DELLA
MISSIONE E DEI FINANZIAMENTI :

UN PRIMO RUOLO
E’ QUELLO DI FORNIRE INFORMAZIONI, AI SOGGETTI INTERNI E AI
REFERENTI SOCIALI. TALI INFORMAZIONI DEVONO ESSERE
RILEVANTI AL FINE DI METTERE IN GRADO GLI UTENTI, IL
PARLAMENTO, IL GOVERNO, LE AUTORITA’ LOCALI E LA SOCIETA’
CIVILE DI FORMULARE UN GIUDIZIO SULL’ATTIVITA’ SVOLTA
NELL’ATENEO.

UN SECONDO RUOLO
E’ QUELLO DI FAR CONOSCERE, ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO,
L’ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE AI VARI LIVELLI DECISIONALI, AFFINCHE
L’AMMINISTRAZIONE CENTRALE, LE FACOLTA’ E I DIPARTIMENTI
UTILIZZINO LE INFORMAZIONI PRODOTTE AI FINI DI UNA
VALUTAZIONE DELLE LORO ATTIVITA.’

IL TERZO RUOLO
E’ QUELLO DELLA VALUTAZIONE VERA E PROPRIA, CHE, A PARTIRE
DALLE INFORMAZIONI E DALLE ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE DELLE
ALTRE STRUTTURE, DOVREBBE ESSERE IN GRADO DI VALUTARE
L’ANDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DELLE SINGOLE STRUTTURE E
DELL’ATENEO NEL SUO COMPLESSO.
LEGGE N°370 DEL 19 OTTOBRE 1999
LA LEGGE 370 DEL1999 HA RIVISTO E COMPLETATO IL SISTEMA
DI VALUTAZIONE DEGLI ATENEI, STATALI E NON STATALI,
PRECISANDO CARATTERISTICHE, FUNZIONI E RUOLI DEI NUCLEI
DI VALUAZIONE.
NUCLEI DI VALUTAZIONE INTERNA D’ATENEO.
TRASFORMAZIONE DELL’OSSERVATORIO PER LA
VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO IN
COMITATO NAZIONALE PER LA VAUTAZIONE DEL SISTEMA
UNIVARSITARIO.
( valutazione esterna - ruolo di natura politico strategica, organo di
indirizzo di coordinamento e monitoraggio del sistema universitario)
In questo contesto dell’Autonomia si inserisce il nuovo
modello di governo delle Aziende Universitarie
Responsabilità
(accountability)
Economicità
(Efficienza ed Efficacia)
Valutazione e Controllo

L’ECONOMICITA’
DELLA
GESTIONE
E’
SINTESI,
COMBINAZIONE
DELL’EFFICIENZA-PRODUTTIVITA’ E DELL’EFFICACIA DELLE OPERAZIONI CHE
DANNO CONTENUTO ALL’ATTIVITA’ AZIENDALE E ATTRAVERSO I QUALI SI
SODDISFANO I BISOGNI DEGLI INDIVIDUI. CONCETTI LEGATI ALL’ECONOMICITA’
SONO: AUTONOMIA E DURABILITA’.(maggiori risultati e minori costi)
 RESPONSABILITA’ RAZIONALIZZAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI,
CONNESSI ALL’USO DELLE RISORSE LIMITATE, A FRONTE DI PIU’ AMPI GRADI
DI AUTONOMIA. LE UNIVERSITA’ SONO COMUNQUE CHIAMATE AD ASSICURARE
ADEGUATI LIVELLI DI RESPONSABILITA’, QUINDI CON AMPI SPAZI DI LIBERTA’
AMMINISTRATIVA E GESTIONALE SI CONTRAPPONE IL CONTROLLO SULLE
MODALITA’ DI ESECUZIONE E GESTIONE DI TALE LIBERTA’.

VALUTAZIONE E CONTROLLO LO SCENARIO ISTITUZIONALE E POLITICO, IN
CUI SI TROVANO AD OPERARE GLI ATENEI, HA ACUITO LA NECESSITA’ DI
SVILUPPARE UNA CULTURA DELLA VALUTAZIONE E ADEGUATE METODOLOGIE
DI ANALISI E CONTROLLO DELL’ATTIVITA’ UNIVERSITARIA, IN FUNZIONE
DELL’AMPIO GRADO DI AUTONOMIA LORO ATTRIBUITO, CONNESSA AL
RAGGIUNGIMENTO DI COMPLESSIVE CONDIZIONI DI ECONOMICITA’.
RUOLO DEL CONTO CONSUNTIVO
TRADIZIONALMENTE LA DISCUSSIONE DEL CONTO CONSUNTIVO E’
STATA PER MOLTO TEMPO CONSIDERATA SOLO FORMALE, AVENDO IL
CONSUNTIVO RILIEVO SOLO AI FINI DI SEMPLICE RISCONTRO
CONTABILE, IN QUANTO LA SUA STRUTTURA E LE FUNZIONI
TRADIZIONALI AD ESSO ATTRIBUITE RIFLETTONO UN CONTESTO IN CUI
VI ERA UN GRADO BASSO DI AUTONOMIA DECISIONALE.
NELL’ ULTIMO DECENNO, CHE SI E’ REALIZZATA L’AUTONOMIA DELLE
UNIVERSITA’,
E’
STATO
VALORIZZATO
TALE
DOCUMENTO
RICONOSCENDOGLI POTENZIALITA’ INFORMATIVE E DI SUPPORTO ALLE
DECISIONI DI GOVERNO.
IL RENDICONTO DUNQUE MISURA CIO’ CHE SI E’ FATTO, PER DARE
PIENAMENTE CONTO DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI E DELLA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI, PRODUCENDO
UN’INFORMAZIONE
CHE,
NEL
CONTEMPO,
RIGUARDA
LA
REALIZZAZIONE DEGLI INDIRIZZI DI GOVERNO ED IL RISPETTO DEI
PROGRAMMI E CHE RENDE TRASPARENTE L’AMMINISTRAZIONE, NEL
RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ACCOUNTABILITY.(di supporto decisionale
all’organo politico)
LEGGE N° 94 DEL 3 APRILE 1997
NORME DI CONTABILITA’ GENERALE DELLO STATO
DISPONE CHE IL BILANCIO DELLO STATO SIA ARTICOLATO IN UNITA’
PREVISIONALE DI BASE
LA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO RISPONDE A 5 ESIGENZE
FONDAMENTALI:
1.
RENDERE COMPRENSIBILE IL BILANCIO DELLO STATO, RIDUCENDO
GLI ATTUALI 5.000 CAPITOLI IN 500 UNITA’ PREVISIONALE DI BASE;
2.
CONSENTIRE UN PROCESSO DI DECISIONE PARLAMENTARE PIU’
TRASPARENTE, MA ALLO STESSO TEMPO PIU’ EFFICACE DELLA
DESTINAZIONE DELLE RISORSE;
3.
DECIDERE
EFFETTIVAMENTE
LA
SPESA
IN
FUNZIONE
DELL’EVOLUZIONE DEI BISOGNI E NON SULLA BASE DELLE SPESE
PASSATE;
4.
CONSENTIRE UN CONTROLLO PARLAMENTARE E AMMINISTRATIVO
PIU’ EFFICACE CHIARENDO A TUTTI QUALI SONO I COSTI EFFETTIVI
DEI SINGOLI SERVIZI CHE L’AMMINISTRAZIONE FONISCE;
5.
AUMENTARE RESPONSABILITA’ E AUTONOMIA GESTIONALE DEI
DIRIGENTI PUBBLICI, DANDO GRAVITA’ AL DETTATO DEL DECRETO
LEGISLATIVO N°29 DEL 93.
LEGGE
N
59
DEL
1997
(BASSANINI)
SANCIVA L’INTRUDUZIONE DI UNA CONTABILITA’ ANALITICA PER CENTRI DI
COSTO AL FINE DELLA GESTIONE E DELLA RENDICONTAZIONE .
TALE LOGICA SI E’ TRADOTTA NEL D.Lgs N 279 DEL 07/10/1997.
 D.Lgs N 279 DEL 07/10/1997 – HA INTRODOTTO NELL’AMBITO
DELLA CONTABILITA’ PUBBLICA, CON VALENZA PER TUTTE LE
AMMINISTRAZIONI, UN SISTEMA UNICO DI CONTABILITA’
ANALITICA PER CENTRI DI COSTO.
 SECONDO I NUOVI PRINCIPI INTRODOTTI, IL BILANCIO
FINANZIARIO DI PREVISIONE E’ AFFIANCATO AD UN BADGET
ECONOMICO. IL BILANCIO PREVISIONALE DI GESTIONE RILEVA
LE RISORSE ACQUISIBILI E IL FABBISOGNO PREVISTO, IL
BADGET
DECISIONALE
MISURA L’UTILIZZAZIONE DELLE
RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI.
D.LGS 286/99
 AI SENSI DELL’ART. 4 DEL D.LSG.
286/99, E’ NECESSARIO
COSTITUIRE GLI ORGANISMI INTERNI PREPOSTI ALLA
PROGETTAZIONE E AL GOVERNO DEL CONTROLLO DI
GESTIONE E INDIVIDUARE LE UNITA’ ORGANIZZATIVE A LIVELLO
DELLE QUALI SI INTENDE MISURARE L’EFFICACIA, L’EFFICIENZA
E L’ECONOMICITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
QUINDI IL CONTROLLO DI GESTIONE E’ UN SITEMA
DIREZIONALE CON CUI I MANAGER SI ACCERTANO CHE LA
GESTIONE SI STIA SVOLGENDO IN CONDIZIONE DI EFFICIENZA E
DI EFFICACIA TALI DA PERMETTERE IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBBIETTIVI DELLA GESTIONE STESSA, STABILITI IN SEDE DI
PIANIFICAZIONE STRATEGICA.
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autonomia finanziaria dell`Università