IL PROCESSO TRIBUTARIO
GRUPPO DI LAVORO SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
IL PROCESSO TRIBUTARIO
Gli organi della giurisdizione tributaria
esercizio della giurisdizione tributaria
commissioni tributarie
provinciali
commissioni tributarie
regionali
Regolamentazione ex D.Lgs n. 545/92
organi della giurisdizione tributaria
componenti delle commissioni tributarie
uffici di segreteria
IL PROCESSO TRIBUTARIO
Esercizio della giurisdizione tributaria
norme applicabili
regolamentazione ex D.Lgs n. 546/92
per quanto non disposto purché compatibile
norme del codice di procedura civile
IL PROCESSO TRIBUTARIO
Esercizio della giurisdizione tributaria
norme del codice di procedura civile
Principio espresso dalla legge delega e
richiamato dalla relazione ministeriale
“la disciplina dettata dal codice di procedura civile, della quale ovviamente
fanno parte anche le disposizioni di attuazione, si pone quale fonte
immediatamente secondaria e generalizzata …. rispetto alla normativa dettata
nel decreto. Il passaggio dall'una all'altra è dato, ovviamente, dal doppio
criterio dell'esistenza di una lacuna nella normativa speciale e della
compatibilità della disciplina generale del codice di procedura civile con
quella specialmente prevista dal decreto …”
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Esercizio della giurisdizione tributaria
norme del codice di procedura civile
Circolare esplicativa del Ministero n. 98/E-1996
“Per l'accertamento di compatibilità soccorre il principio enunciato della Suprema
Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. 16-1-1986, n. 210) secondo il quale, in primo
luogo, l'indagine deve tendere ad accertare se anche nel processo tributario possa
configurarsi una situazione processuale avente le medesime caratteristiche di quella
oggetto delle disposizioni richiamate, ed, in secondo luogo, se la disciplina risultante
sia o meno compatibile con le norme del processo tributario e dell'ordinamento
tributario in generale.
Il giudizio di compatibilità avrà esito positivo non solo quando non vi e' contrasto
assoluto tra le norme, ma anche quando l'applicazione della norma richiamata non
comporti una disarmonia non giustificata.”
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Oggetto della giurisdizione tributaria
controversie soggette alla giurisdizione delle C.T.
tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi
di ogni genere e specie, comunque denominati
compresi quelli regionali, provinciali e
comunali e il contributo per il Servizio
sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le
addizionali, le sanzioni amministrative,
comunque irrogate da uffici finanziari, gli
interessi e ogni altro accessorio
controversie promosse dai singoli possessori
concernenti l’intestazione, la delimitazione, la
figura, l’estensione, il classamento dei terreni e
la ripartizione dell'estimo tra i compossessori a
titolo di promiscuità di una stessa particella,
nonché le controversie concernenti la
consistenza, il classamento delle singole unità
immobiliari urbane e l'attribuzione della
rendita catastale
controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo
smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie attinenti l'imposta o il canone
comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni
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Oggetto della giurisdizione tributaria
controversie escluse dalla
giurisdizione delle C.T.
le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione
forzata tributaria successivi alla notificazione della
cartella di pagamento ed i casi che hanno per oggetto
l'avviso ad adempiere di cui all'art. 50 del DPR n.
602/73
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Competenza per territorio
commissioni tributarie provinciali
controversie
proposte nei
confronti:
 delle agenzie delle entrate;
 delle agenzie del territorio;
 delle agenzie delle dogane;
 degli enti locali;
 dei concessionari del servizio di riscossione;
che hanno sede nella loro circoscrizione
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Competenza per territorio
commissioni tributarie regionali
impugnazioni
avverso le decisioni
delle commissioni
tributarie
provinciali
che hanno sede nella loro circoscrizione
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Poteri delle commissioni tributarie
disapplicano, in relazione
all'oggetto dedotto in giudizio,
regolamento o un atto generale
se ritenuti illegittimi
Le commissioni tributarie
ai fini istruttori e nei limiti dei fatti
dedotti dalle parti, esercitano tutte le
facoltà conferite agli uffici tributari ed
all'ente locale da ciascuna legge d'imposta:
1) di accesso:
2) di richiesta di dati, di informazioni e
chiarimenti
possono richiedere apposite relazioni ad
organi tecnici dell'amministrazione dello
Stato o di altri enti pubblici compreso il
Corpo della G.d.f., ovvero disporre C.T.
non possono ammettere il giuramento e
la prova testimoniale.
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Errore sulla norma tributaria
inapplicabilità delle sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie
potere della
commissione
tributaria
dovere della A.F.
Art. 8
D.Lgs 546/92
Art. 6
D.Lgs 472/97
quando la violazione è giustificata da
obiettive condizioni di incertezza sulla
portata e sull'ambito di applicazione
delle disposizioni alle quali si riferisce
quando la violazione è determinata da
obiettive condizioni di incertezza
sulla portata e sull'ambito di
applicazione delle disposizioni alle
quali si riferiscono, nonché da
indeterminatezza delle richieste di
informazioni o dei modelli per la
dichiarazione e per il pagamento
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Le parti
ricorrente
ufficio del Ministero delle finanze
V/s
ente locale
ente che ha emanato l'atto
impugnato o non ha emanato
l'atto richiesto
concessionario del servizio di riscossione
ufficio delle entrate del Ministero delle
finanze al quale spettano le attribuzioni
sul rapporto controverso (se atto emanato
da centro di servizio)
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Capacità di stare in giudizio
direttamente o mediante l'ufficio del
contenzioso della direzione regionale o
compartimentale ad esso sovraordinata
ufficio del Ministero delle finanze
nel giudizio di secondo grado, può
essere assistito dall'Avvocatura dello
Stato
ente locale
le altre parti
mediante l'organo di rappresentanza
previsto dal proprio ordinamento
anche mediante procuratore generale o
speciale
assistiti da un difensore abilitato
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L’assistenza tecnica
controversie di valore non inferiore
a 5.000.000 (importo del tributo al
netto degli interessi e delle eventuali
sanzioni – sole sanzioni se atto di
irrogazione)
obbligatoria
ordine del presidente (della
commissione o della sezione) o del
collegio
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L’assistenza tecnica
abilitazione piena
iscritti negli albi professionali:
- avvocati
- dottori commercialisti
- ragionieri e i periti commerciali
- consulenti del lavoro
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L’assistenza tecnica
iscritti negli albi professionali: ingegneri;
architetti; geometri; periti edili; dottori
agronomi; agrotecnici; periti agrari.
abilitazione parziale
i soggetti laureati in giurisprudenza, economia
e commercio o equipollenti o diplomati in
ragioneria:
- indicati nell'articolo 63 del DPR 600/73
- soggetti iscritti alla data del 30-9-1993 nei
ruoli di periti ed esperti tenuti dalle
C.C.A.I.I. (subcategoria tributi);
- dipendenti delle associazioni delle categorie
rappresentate nel C.N.E.L. o dipendenti delle
imprese o delle loro controllate
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L’assistenza tecnica
atto pubblico
scrittura privata autenticata
conferimento dell'incarico
in calce o a margine di un atto del processo con
sottoscrizione autografa certificata dallo stesso
incaricato
oralmente all'udienza pubblica
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L’assistenza tecnica
assistenza tecnica gratuita
assicurata ai non abbienti secondo le
disposizioni del DPR 115/2002
decisione della commissione del
patrocinio
incarico affidato dal soggetto
ammesso
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Pluralità di parti: litisconsorzio ed intervento
oggetto del ricorso riguarda
inscindibilmente più soggetti
litisconsorzio necessario
chiamata in causa
ordine di integrazione del contraddittorio in un
termine stabilito a pena di decadenza
Esempi:
LATO ATTIVO
- A.F. - sostituto - sostituito: materia di rimborso di ritenute;
- compossessori a titolo di promiscuità di un stessa particella: controversie catastali.
LATO PASSIVO
- Ufficio – concessionario riscossione.
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Spese del giudizio
liquida e condanna la parte soccombente
La commissione
compensa in tutto o in parte a norma
dell'art. 92, secondo comma, del c.p.c.
se vi è soccombenza
reciproca o concorrono
altri giusti motivi
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Atti impugnabili e oggetto del ricorso
avviso di
accertamento
del tributo
avviso di
liquidazione del
tributo
provvedimento
che irroga le
sanzioni
ruolo e cartella di
pagamento
avviso di mora
ogni altro atto per il
quale la legge ne
preveda l'autonoma
impugnabilità
davanti alle C.T.
ricorso può essere
proposto avverso
fermo di beni
mobili registrati
diniego o revoca di agevolazioni o
rigetto di domande di definizione
agevolata di rapporti tributari
atti relativi alle
operazioni catastali
iscrizione di
ipoteca sugli
immobili
rifiuto espresso o tacito della restituzione di
tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri
accessori non dovuti
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Atti impugnabili e oggetto del ricorso
elencazione tassativa - gli atti diversi da quelli
indicati non sono impugnabili autonomamente
corollari
Gli atti devono contenere:
- l'indicazione del termine entro il quale il ricorso
deve essere proposto;
- la commissione tributaria competente;
- le relative forme da osservare.
Ognuno degli atti autonomamente impugnabili
può essere impugnato solo per vizi propri.
La mancata notificazione di atti autonomamente
impugnabili, adottati precedentemente all'atto
notificato, ne consente l’impugnazione
unitamente a quest'ultimo
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Il ricorso
deve
contenere, a pena d’inammissibilità, l'indicazione precisa:
a) della commissione tributaria cui è diretto;
b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa
residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel
territorio dello Stato, nonché del codice fiscale;
c) dell’ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale o del
concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il
ricorso è proposto;
d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
e) dei motivi.
essere sottoscritto (sia nell'originale che nelle copie) dal
difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico
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Comunicazioni e notificazioni
A) NOTIFICHE DELLE PARTI
ATTO
MODALITA'
TERMINE
a mezzo del servizio postale
con spedizione dell'atto in plico
senza busta con racc. A.R.
entro 60 gg. atto
ricorso introduttivo
consegna dell'atto all'impiegato
addetto che ne rilascia ricevuta
sulla copia
ufficiale giudiziario ( ex. art.
137 e ss. c.p.c. )
dopo 90 gg.
dall’istanza di
rimborso
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Comunicazioni e notificazioni
A) NOTIFICHE DELLE PARTI
ATTO
MODALITA'
TERMINE
a mezzo del servizio postale
con spedizione dell'atto in plico
senza busta con racc. A.R.
10 gg. liberi prima
istanza trattazione in
pubblica udienza
consegna dell'atto all'impiegato
addetto che ne rilascia ricevuta
sulla copia
ufficiale giudiziario ( ex. art.
137 e ss. c.p.c. )
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A) NOTIFICHE DELLE PARTI
ATTO
MODALITA'
TERMINE
ufficiale giudiziario ( ex. art.
137 e ss. c.p.c. )
sentenza
non previsto
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Comunicazioni e notificazioni
A) NOTIFICHE DELLE PARTI
ATTO
MODALITA'
TERMINE
a mezzo del servizio postale
con spedizione dell'atto in plico
senza busta con racc. A.R.
appello
consegna dell'atto all'impiegato
addetto che ne rilascia ricevuta
sulla copia
ufficiale giudiziario ( ex. art.
137 e ss. c.p.c. )
- 60 gg. dalla
notifica della
sentenza;
- 1 anno e 46 gg.dal
deposito della
sentenza
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B) DEPOSITI IN SEGRETERIA
ATTO
ricorso introduttivo
(costituzione in
giudizio)
MODALITA'
TERMINE
Consegna e trasmissione a mezzo posta, in
plico raccomandato senza busta con avviso
di ricevimento :
* dell’originale notificato ex art. 137 c.p.c.;
* copia del ricorso consegnato o spedito
per posta con la fotocopia della ricevuta
di deposito o della spedizione per
raccomandata a mezzo del servizio
postale.
entro 30 gg.
notifica
ricorso
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B) DEPOSITI IN SEGRETERIA
ATTO
MODALITA'
TERMINE
consegna del fascicolo
contenente le controdeduzioni
(una copia per ogni parte) ed i
documenti all'impiegato
addetto che ne rilascia ricevuta
costituzione in
giudizio della parte
resistente
entro 60gg.
dalla notifica
del ricorso (non
perentorio)
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B) DEPOSITI IN SEGRETERIA
ATTO
istanza di trattazione
in pubblica udienza
MODALITA'
TERMINE
consegna dell'atto all'impiegato
addetto che ne rilascia ricevuta
10 gg. liberi
prima
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Comunicazioni e notificazioni
B) DEPOSITI IN SEGRETERIA
ATTO
MODALITA'
memorie
consegna copie (una per ogni
parte) all'impiegato addetto che
ne rilascia ricevuta
TERMINE
10 gg. liberi
prima
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B) DEPOSITI IN SEGRETERIA
ATTO
documenti
MODALITA'
TERMINE
consegna la nota (una copia per
ogni parte) e dei documenti
all'impiegato addetto che ne
rilascia ricevuta
20 gg. liberi
prima
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Comunicazioni e notificazioni
B) DEPOSITI IN SEGRETERIA
ATTO
sentenza
MODALITA'
TERMINE
consegna originale o copia
autentica dell'originale
notificato alla segreteria che ne
rilascia ricevuta
entro 30gg.da
notifica
dell'originale
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C) COMUNICAZIONI ATTI DELLA COMMISSIONE
ATTO
MODALITA'
TERMINE
consegna alle parti
spedizione in plico postale
senza busta con racc. A.R.
avviso di trattazione
30 gg. liberi prima
ufficiale giudiziario o messo
comunale
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C) COMUNICAZIONI ATTI DELLA COMMISSIONE
ATTO
MODALITA'
TERMINE
consegna alle parti
spedizione in plico postale
senza busta con racc. A.R.
dispositivo
sentenza
entro 10 gg. dal
deposito
ufficiale giudiziario o messo
comunale
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