Le INNOVAZIONI
TECNICHE
25 settembre 2006
25 settembre 2006
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La scelta fra brevettazione e segreto
SEGRETO:
 Poco efficace per i prodotti e gli impianti =
messa in commercio primo esemplare fa
generalmente perdere il segreto
 Maggiore efficacia per invenzioni di
processo

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Scelta fra brevettazione e segreto
BREVETTO
 Obbligo di descrizione dell’invenzione
 Monopolio temporaneo garantito e tutelato
dalla legge

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Conseguenze pratiche
SEGRETO: durata potenzialmente
illimitata, ma rischio a carico dell’inventore.
Onere della prova a carico dell’inventore
 BREVETTO: assistito da presunzione di
titolarità e validità a fronte di una tutela
limitata nel tempo ma certa nella sua durata

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I requisiti di brevettabilità
internazionale, l’ambito e la durata
della protezione
NOVITA’
 ATTIVITA’ INVENTIVA
 SUFFICIENZA DI DESCRIZIONE
 INDUSTRIALITA’
 LICEITA’

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NOVITA’
 E’ nuovo
ciò che non rientra nello stato
della tecnica
 Lo stato della tecnica comprende tutto
ciò che è stato reso noto ovunque
tramite una descrizione scritta od orale,
uso, o qualsiasi altro mezzo
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ATTIVITA’ INVENTIVA
(non ovvietà)
 E’ inventivo
ciò che per una
persona esperta del ramo non
risulta in modo evidente dallo stato
della tecnica
 Non solo l’invenzione geniale è
brevettabile
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SUFFICIENZA di DESCRIZIONE
 Un
testo brevettuale deve
contenere informazioni
sufficienti per attuare
l’invenzione da parte di un
tecnico del settore
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INDUSTRIALITA’
 L’oggetto
di un brevetto deve
poter essere attuato in ambito
industriale
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LICEITA’
 L’oggetto
di un brevetto non
deve essere contrario all’ordine
pubblico e al buon costume
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NON sono brevettabili
 Le
scoperte, le teorie scientifiche, i
metodi matematici
 I piani, i principi, i metodi per attività
intellettuali, per gioco o per attività
commerciali e i programmi per
elaboratore (in quanto tali)
 Le
presentazioni di informazioni
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BREVETTO DI PRODOTTO
 Ha
ad oggetto un prodotto
materiale: strumento, macchina,
composto chimico, etc.
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BREVETTO di PROCEDIMENTO
 Metodo
riproducibile
industrialmente per la
realizzazione di prodotti
industriali nuovi o già noti
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INVENZIONI DIPENDENTI
 L’attuazione
di un’invenzione richiede
l’uso di quanto protetto da
un’invenzione precedente
 L’invenzione dipendente può essere
attuata solo con il consenso del titolare
dell’invenzione precedente
 Licenza obbligatoria
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AMBITO DI PROTEZIONE
 E’ protetto
quanto forma oggetto delle
RIVENDICAZIONI da interpretare
con l’ausilio di descrizione e disegni
 INTERPRETAZIONE da condurre in
modo da garantire equa protezione al
titolare e ragionevole sicurezza
giuridica ai terzi
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DURATA
Brevetto invenzione: 20 anni dalla domanda
 Modello utilità: 10 anni dalla domanda
 Nuove varietà vegetali: 20 anni dalla
concessione (30 per alberi e viti)
 Gli effetti della brevettazione decorrono
dall’accessibilità della domanda al pubblico
(18 mesi dal deposito)

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DIRITTI CONFERITI dal
BREVETTO
 Diritto
esclusivo di produrre, usare,
commercializzare, esportare.
 Conferisce non una facoltà di
FARE, ma una facoltà di
VIETARE, cioè di escludere i terzi
dall’attuazione dell’invenzione
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LA PROTEZIONE ALL’ESTERO
IL DIRITTO DI PRIORITA’
 12 MESI DI PRIORITA’ DAL DEPOSITO
DELLA DOMANDA ITALIANA
 PAESI ADERENTI ALLA
CONVENZIONE DI PARIGI O AL W.T.O.

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OPPORTUNITA’ DISPONIBILI
DEPOSITI NAZIONALI DIRETTI
 CONVENZIONE SUL BREVETTO
EUROPEO
 CONVENZIONE SUL BREVETTO
INTERNAZIONALE PCT (PATENT
COOPERATION TREATY)

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BREVETTO EUROPEO
Vantaggi:
Procedura centralizzata di esame e
concessione
 Procedura centralizzata di opposizione
 Fascio di brevetti nazionali

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DOMANDA DI BREVETTO
INTERNAZIONALE PCT
Vantaggi:
Procedura centralizzata di ricerca ed esame
preliminare
 Possibilità di effettuare fasi nazionali ben
oltre il termine di 12 mesi dalla priorità
(fino a 31 mesi)
 Altissimo numero di paesi aderenti

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DOMANDA DI BREVETTO
INTERNAZIONALE PCT

Nota: la procedura PCT non prevede la
concessione di un brevetto, ma prevede solo
una procedura internazionale centralizzata
di ricerca ed eventuale esame preliminare
della domanda
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I BREVETTI EUROPEI IN CIFRE

DAL 1978 AL 2005 SONO STATE
DEPOSITATE OLTRE 1.725.000
DOMANDE DI BREVETTO EUROPEO
(COMPRESE LE DOMANDE EUROPCT)
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I BREVETTI EUROPEI IN CIFRE
Nel solo 2003 sono state depositate oltre
116.000 domande di brevetto europeo o
europct
 Nel solo 2004 sono state oltre 123.000
 Nel solo 2005 sono state oltre 128.000

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I BREVETTI EUROPEI IN CIFRE
 Dal
1978 al 2005 l’Ufficio
Europeo ha effettuato oltre
2.500.000 ricerche di novità
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I BREVETTI EUROPEI IN CIFRE
Nel 2005:
- Sono state depositate oltre 4.000 domande di
brevetto europeo da soggetti italiani
- L’Italia è stata designata in oltre 122.000
domande

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LA TUTELA DEL SOFTWARE



I programmi per elaboratore “in qualunque forma
espressi” sono tutelati “quali opere letterarie” ai
sensi della legge sul diritto d’autore e della
Convenzione di Berna sul diritto d’autore
La durata è di 70 anni dalla morte dell’autore
Salvo patto contrario i diritti di utilizzazione
economica del software o delle banche dati
realizzati da dipendenti appartengono al datore di
lavoro (art. 12 bis L.A.)
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TUTELA DEL SOFTWARE


Il software come tale non è attualmente (in
Europa) brevettabile (art. 52 CBE – art. 45 CPI)
La tutela del brevetto è però ammessa quando il
software comporta un “ulteriore effetto tecnico”
oltre le normali interazioni fisiche fra programma
ed elaboratore (es.: Il controllo di un processo
industriale o il funzionamento interno
dell’elaboratore)
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TUTELA DEL SOFTWARE
I diritti esclusivi d’autore sul
software comprendono:



La riproduzione permanente o temporanea, totale o
parziale del programma con qualsiasi mezzo, il diritto
esclusivo comprende il caricamento, la visualizzazione,
l’esecuzione, la trasmissione e la memorizzazione
La traduzione, l’adattamento, la trasformazione del
programma e la riproduzione dell’opera che ne risulti
Qualsiasi forma di distribuzione al pubblico compresa la
locazione del programma originale o di copie, la prima
vendita nella UE di una copia del programma esaurisce il
diritto di distribuzione, ad eccezione del diritto di
controllare l’ulteriore locazione del programma o della
copia
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TUTELA DEL SOFTWARE



Salvo patto contrario, non sono soggette ad autorizzazione
le attività necessarie per l’uso del programma da parte del
legittimo acquirente
Non può essere impedito a chi ha il diritto di usare una
copia del programma di effettuare una copia di riserva
(back-up)
Chi ha il diritto di usare una copia del programma può
studiare o sottoporre a prova il suo funzionamento, durante
le operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione,
trasmissione o memorizzazione del programma. Sono nulle
le clausole contrattuali contrarie.
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LE BANCHE DATI




Sono protette da copyright (art. 1, co. 2 e art. 2 n. 9 L.A.)
le banche dati intese come raccolte di opere, dati o altri
elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente
disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi
elettronici o in altro modo
La tutela delle banche dati non si estende al loro contenuto
(ed ai relativi diritti)
La tutela è limitata alle banche dati “dotate di creatività”
Le banche dati non creative possono godere della tutela ex
art. 102 bis L.A. (diritti del costitutore)
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TUTELA PENALE DEL SOFTWARE



Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto,
programmi per elaboratore o importa, distribuisce,
vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale
o concede in locazione programmi contenuti in
supporti non contrassegnati dalla SIAE, è punito con
la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con multa da € 2.500
a € 15.000
Stessa pena in caso di rimozione arbitraria o evasione
funzionale di dispositivi di protezione del software
Per fatti di rilevante gravità pena minima di 2 anni e
multa di € 15.000
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TUTELA PENALE DELLE
BANCHE DATI
E’ punito con la reclusione da 6 mesi a 3
anni chiunque riproduce, trasferisce su altro
supporto, distribuisce, comunica, presenta al
pubblico, concede in locazione, vende il
contenuto di una banca dati ovvero in
locazione dei diritti del titolare
 Nei casi più gravi pena minima di 2 anni e
multa di € 15.000

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CONTRAFFAZIONE
 INTEGRALE
 NON
INTEGRALE quando sono
presenti gli elementi essenziali
dell’invenzione si parla di
contraffazione per EQUIVALENTI
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Azione di Contraffazione



Legittimato a proporla è il titolare del brevetto e il
licenziatario esclusivo.
Il licenziatario non esclusivo (a meno che il
contratto non preveda diversamente) può solo
intervenire in giudizio (come il rivenditore) per i
danni subiti.
L’azione si propone contro gli autori dei
comportamenti che costituiscono contraffazione
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INVENZIONI dei DIPENDENTI



La norma attiene ai DIPENDENTI. Le invenzioni
dei CONSULENTI spettano al committente se si
identificano con la prestazione commissionata
Presunzione di appartenenza al datore di lavoro
del brevetto domandato dal dipendente entro 1
anno dalla cessazione del rapporto di lavoro
Il diritto morale di essere riconosciuto autore
spetta al dipendente
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INVENZIONI di SERVIZIO
-
Fanno parte dei compiti del
dipendente che a tal fine ha anche
idonea retribuzione.
 - Appartengono al datore di lavoro.
 - Nulla spetta al dipendente
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INVENZIONI d’AZIENDA
Basate sull’esperienza dell’azienda ma
conseguite al di fuori di specifico
compenso.
 Al dipendente spetta un EQUO PREMIO
che dipende da: importanza invenzione,
mansioni svolte, retribuzione percepita,
contributo ricevuto dall’organizzazione
aziendale

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INVENZIONI OCCASIONALI


Avvengono al di fuori del vincolo di
subordinazione. Se rientrano nel campo di attività
dell’azienda al datore di lavoro spetta un
DIRITTO d’OPZIONE per l’uso esclusivo o per
l’acquisto (da esercitare entro 3 mesi dalla
comunicazione del deposito).
Qui non si deroga alla regola per cui i diritti
patrimoniali spettano all’inventore
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Informazioni segrete
Art.98 CPI
 A) che non siano generalmente note e
facilmente accessibili;
 B) abbiano valore economico in quanto
segrete;
 C) siano sottoposte a misure di segretezza

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Informazioni segrete
Art. 99 CPI
 E’ vietato rivelare a terzi, acquisire,
utilizzare le informazioni di cui all’art.98, a
meno che non sussista il consenso del
titolare.
 Tutela autonoma ed indipendente da quella
prevista dalla disciplina sulla concorrenza
sleale (art. 2598 c.c.)

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Obbligo del segreto dei dipendenti e
dei collaboratori dell’imprenditore
GENERICO
 Art. 2105 c.c. obbligo di fedeltà
 Art. 622 c.p. rivelazione di segreto
professionale
 Art. 623 c.p. rivelazione di segreti
scientifici o industriali

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Segue: obbligo del segreto dei
dipendenti e collaboratori
SPECIFICO
 In caso di informazioni riservate (art.98
CPI) l’imprenditore deve rendere
espressamente nota la propria volontà di
mantenere la segretezza delle informazioni.
 E’ sufficiente una COMUNICAZIONE che
non deve essere accettata

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Segue: obbligo di segretezza
All’atto dell’assunzione di nuovi dipendenti
VERIFICARE:
 - se gli sono state comunicate informazioni
riservate
 - se hanno stipulato patti di non concorrenza
 - COMUNICARE riservatezza proprie
informazioni

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I RAPPORTI con le UNIVERSITA’ dei
CENTRI PUBBLICI di RICERCA



Dopo la riforma del 2001 (cd. riforma Tremonti)
la disciplina delle invenzioni dei ricercatori è
opposta a quella dei dipendenti privati:
Dipendenti privati: l’interesse patrimoniale
dell’inventore soccombe a quello del datore di
lavoro;
Disciplina universitaria: l’interesse del ricercatore
prevale su quello del datore
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Segue: I rapporti con le Università
L’Università ha solo un diritto a percepire
una percentuale degli utili derivanti da
licenze a terzi (all’inventore spetta non
meno del 50%).
 Se l’inventore non sfrutta il brevetto entro 5
anni dal rilascio scatta una licenza
automatica non esclusiva a favore
dell’università.

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SPIN OFF UNIVERSITARI
 Società
finalizzate all’utilizzazione
industriale dei risultati della ricerca
realizzata collaborando con
committenti privati
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FINANZIAMENTO PRIVATO
La norma non si applica alle innovazioni
generate da ricercatori universitari nel caso
in cui il finanziamento della ricerca sia in
tutto o in parte di natura PRIVATA.
 Il finanziamento privato deve avvenire sulla
base di un contratto che stabilisca a priori la
titolarità dell’invenzione e le logiche del
suo sfruttamento

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RICERCATORI NON DIPENDENTI
Per le invenzioni dei ricercatori che NON
sono dipendenti dell’università valgono le
regole sui contratti d’opera intellettuale: le
parti possono determinare l’appartenenza
dei diritti sull’invenzione
 In mancanza i diritti spettano all’università
nei limiti dello scopo del contratto con il
ricercatore.

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NORME PENALI



Art.473 c.p.: chiunque contraffà un brevetto oppure senza
essere concorso nella contraffazione fa uso del del brevetto
contraffatto è punito con la reclusione fino a 3 anni e la
multa fino ad € 2.065. Procedibile d’ufficio
Art.475: pena accessoria della pubblicazione della sentenza
Art.127 CPI Salva l’applicazione delle norme penali
chiunque fabbrica, vende, espone utilizza industrialmente,
introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di
P.I. è punito a querela di parte con la multa fino ad € 1.032.
Chiunque appone indicazione mendace “brevettato” è
punito sanzione amministrativa da € 51,65 a 516,46
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I procedimenti giudiziari per
contraffazione
Cambiamenti processuali in tema di diritto
industriale
 - Le Sezioni Specializzate (12.7.2003)
 - Il Codice della Proprietà Industriale
(4.3.2005)
 - Il rito societario (19.9.2005)
 - l’attuazione della direttiva “enforcement”
(22.4.2006)

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Le Sezioni Specializzate
-
12 Tribunali (anziché 166, più
le sezioni staccate e le preture),
quindi:
 - specializzazione dei giudici
 - uniformità degli orientamenti
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52
Codice della Proprietà Industriale
Allargamento della categoria dei titoli di
proprietà industriale (marchi di fatto,
informazioni segrete, indicazioni
geografiche, domain names)
 Uniformità di tutela per tutti i titoli
 Tutela più incisiva

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Procedimenti cautelari
Il procedimento ante causam:
stabilizzazione della decisione (art.23
D.Lgs.5/2003) solo per l’inibitoria
 Il procedimento in corso di causa: giudizio
abbreviato (art.24 D.Lgs.5/2003)

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Il processo industrialistico
Rito societario:
 -fase predibattimentale (scambio memorie
fra difensori) assenza del giudice - pretrial
 -fase dibattimentale (fase istruttoria sentenza) presenza del giudice - trial
 Tempi più veloci?

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55
Necessità di costituirsi
tempestivamente

Nel processo industrialistico la costituzione
tardiva del convenuto, seguita dall’istanza
di fissazione d’udienza da parte dell’attore,
comporta che “i fatti affermati dall’attore si
intendono non contestati” (cd. ficta
confessio)
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Decreto sull’enforcement
Ha introdotto ulteriori misure provvisorie (oltre a
sequestro e inibitoria):
- accesso alla documentazione bancaria, finanziaria e
commerciale del presunto contraffattore (per
contraffazione commessa con atti di pirateria)
- sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili del
presunto contraffattore
- interrogatorio non solo dell’autore delle violazione ma
anche di rivenditori e intermediari
- blocco dei c/c bancari e di altri averi del presunto
contraffattore
- risarcimento del danno morale






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La responsabilità per contraffazione di
brevetto dei rivenditori e degli
intermediari
Il rivenditore può essere citato in giudizio
per contraffazione. Chiamerà in causa il
produttore per essere manlevato.
 Con il recepimento della direttiva
sull’enforcement sono state inasprite le
misure nei confronti dei rivenditori e degli
intermediari

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Responsabilità dei rivenditori e
degli intermediari




Il giudice, in via cautelare, può ordinare su richiesta del
titolare del diritto leso, l’acquisizione di tutte le
informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione delle
merci non solo presso il contraffattore ma anche presso
ogni altra persona che:
a) sia stata trovata in possesso su scala commerciale delle
merci contraffatte;
b) sia stata sorpresa ad utilizzare o fornire servizi che
consentono la violazione del diritto leso;
c) sia stata indicata dai soggetti sub a) e b) come implicata
nella contraffazione
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INFORMAZIONI


Le informazioni che vengono fornite tramite
interrogatorio comprendono il nome e indirizzo
dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori e di
altri precedenti detentori dei prodotti o servizi
contraffatti nonché le relative quantità e prezzo
L’interrogatorio è sanzionato dall’art.372 c.p.c.
(chi afferma il falso o nega il vero è punito con la
reclusione da 1 a 3 anni)
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INIBITORIA E ORDINE DI
RITIRO
In via cautelare possono essere chieste
anche nei confronti degli intermediari e dei
rivenditori che non siano parte del giudizio
 In via definitiva solo nei confronti degli
intermediari parte del giudizio, mentre nei
confronti dei rivenditori anche se non siano
parte del giudizio

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ATTI DI PIRATERIA
 Costituiscono
atti di pirateria (art.144
CPI):
 “le contraffazioni e le usurpazioni di
altrui diritti di proprietà industriali
realizzate dolosamente in modo
sistematico
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La difesa ATTIVA nella cause di
contraffazione
Rimedi esperibili con una causa ordinaria:
- inibitoria alla produzione e al commercio
- ritiro definitivo dal commercio e distruzione dei
prodotti
- ritiro provvisorio dal commercio se i prodotti
sono suscettibili di uso legittimo se modificati
- assegnazione in proprietà
- condanna al risarcimento del danno
- pubblicazione della sentenza
- condanna in futuro








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Rimedi esperibili in via cautelare
d’urgenza

- Descrizione (precostituisce prova della
contraffazione
- Sequestro (evita la circolazione del prodotto)
 - Inibitoria (sia con riferimento alle
violazioni in atto sia con riferimento a
qualsiasi violazione imminente)
 - Pubblicazione sulla stampa
 - Penale per inadempimento

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ORDINE DI ESIBIZIONE


La parte che fornisca seri indizi della fondatezza
delle proprie domande ed abbia individuato
documenti detenuti dalla controparte a conferma
di tali indizi può chiedere che il Giudice ne ordini
l’esibizione o che richieda informazioni alla
controparte (discovery)
Dal rifiuto di ottemperare il Giudice può trarre
argomenti di prova
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PUBBLICAZIONE
dell’ORDINANZA CAUTELARE
 Anche
al termine della fase
cautelare d’urgenza è possibile
ottenere la pubblicazione
dell’ordinanza su quotidiani e
riviste e internet
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Tutela del segreto e della
riservatezza
 Possibilità di ottenere in corso
di causa misure a tutela dei
propri segreti
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Possibilità di produrre documenti nel
corso della consulenza tecnica
 Questa
previsione normativa
(art.121, 5° comma CPI) consente
di superare le strette preclusioni del
processo industrialistico
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La condotta processuale della
parte

“Il giudice desume argomenti di prova dalle
risposte che le parti danno e dal rifiuto
ingiustificato di ottemperare agli ordini”
(art.124, 4° comma CPI)
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Efficacia erga omnes delle
decisioni
 L’efficacia
nei confronti di tutti delle
sentenze definitive che dichiarano la
nullità di un titolo di proprietà
industriale consente al contraffattore di
trarre beneficio dall’esito di cause di
cui è estraneo
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Risarcimento del danno

1. Il pregiudizio subito dal titolare è valutato tenendo

conto:
a) del mancato guadagno del soggetto leso
b) degli utili realizzati dal contraffattore
c) del danno morale arrecato al soggetto leso

2. In caso di liquidazione non analitica del danno dovrà


essere effettuata in un importo non inferiore ai compensi
che il contraffattore avrebbe dovuto pagare per una licenza
 3. In ogni caso il titolare può chiedere la restituzione degli
utili, in alternativa al mancato guadagno o nella misura in
cui eccedono tale risarcimento
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SEQUESTRO CONSERVATIVO

Il soggetto leso che faccia valere circostanze
idonee a pregiudicare il soddisfacimento del
risarcimento del danno, può ottenere il sequestro
di beni mobili e immobili del preteso autore della
violazione sino alla concorrenza del presumibile
ammontare del danno. A tal fine il giudice può
autorizzare la comunicazione della
documentazione bancaria, finanziaria o
commerciale oppure autorizzare l’accesso alle
pertinenti informazioni
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CESSIONI E LICENZE DI
BREVETTI E KNOW HOW
Trasferimento della proprietà o del diritto
d’uso di brevetti e/o conoscenze ed
esperienze industriali o commerciali (knowhow) dietro pagamento di un determinato
prezzo o di un canone (royalty)
 Ambito territoriale
 Ambito temporale

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VERIFICHE PRELIMINARI
Esistenza ed estensione territoriale del
brevetto ceduto o concesso in licenza
 Effettiva validità ed ambito protettivo del
brevetto (ricerche di anteriorità)
 Effettiva esistenza del know-how
 Effettiva possibilità (giuridica) di attuazione
del brevetto (eventuale dipendenza da
brevetti altrui – ricerche c.d. di “via libera”)

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PATOLOGIE CONTRATTUALI
Rifiuto di concessione o annullamento del
brevetto
 Limitazione del brevetto
 Azioni di terzi per contraffazione di brevetti
altrui (brevetto dipendente)
 Contraffazione del brevetto oggetto della
licenza

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Il cedente o licenziante è responsabile
verso il cessionario / licenziatario (in
mancanza di espressa esclusione) per:





Rifiuto di concessione o annullamento del brevetto
Limitazione del brevetto
Contraffazione di brevetti altrui attraverso la
realizzazione del prodotto o procedimento
brevettato
Pretese di terzi sul brevetto (rivendica)
Mantenimento in vigore del brevetto
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Il cedente o licenziante non è
responsabile verso il cessionario o
licenziatario:

Per contraffazioni del brevetto o know-how
licenziato da parte di terzi
(il cedente o licenziante non è obbligato – in
mancanza di specifico impegno – ad agire
contro i contraffattori
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ALTRI EVENTI
Capacità tecnico/produttiva del
cessionario/licenziatario in base al brevetto
o agli insegnamenti ricevuti
 Product liability

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CLAUSOLE RESTRITTIVE
DELLA CONCORRENZA
Restrizioni territoriali
 Restrizioni di prezzo
 Restrizioni merceologiche o distributive
(distribuzione selettiva)

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CLAUSOLE RESTRITTIVE DELLA
CONCORRENZA (REGOLE
COMUNITARIE)
Sono vietate (e determinano la nullità del
contratto) le clausole che comportano



Restrizioni sulla determinazione dei prezzi
Divieti di studiare, fabbricare, utilizzare o
distribuire prodotti concorrenti
Obblighi di rifiutare richieste di prodotti
all’interno del territorio in licenza destinati al
commercio all’esterno (importazioni parallele)
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Clausole restrittive della concorrenza
(regole comunitarie)
Sono vietate (e determinano la nullità del
contratto) le clausole che comportano
 Restrizioni di clientela
 Restrizioni sui quantitativi da produrre o
vendere
 Obblighi relativi alla cessione dei diritti del
licenziatario o cessionario sui miglioramenti
o nuove applicazioni
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CLAUSOLE RESTRITTIVE DELLA
CONCORRENZA (REGOLE
INTERNAZIONALI – GLI ACCORDI
“TRIPs”)
Sono generalmente vietate le clausole




Che obbligano il licenziatario a concedere al licenziante
diritti esclusivi di sfruttamento dei miglioramenti
tecnologici realizzati dal licenziatario
Che obbligano il licenziatario a non contestare la validità
dei diritti di proprietà intellettuale ricevuti in licenza
Che impongono restrizioni sulle vendite, sui prezzi e sugli
sbocchi commerciali
Che impongono al licenziatario l’acquisizione di licenze
globali (che il licenziatario non richiederebbe)
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LA LEGGE REGOLATRICE DEL
CONTRATTO – E LA RISOLUZIONE
DELLE CONTROVERSIE
Norme nazionali inderogabili e libera scelta
delle parti
 La scelta dell’autorità giudiziaria nazionale:
criteri orientativi
 L’arbitrato internazionale: vantaggi e
svantaggi

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IL TRATTAMENTO FISCALE
INTERNAZIONALE DELLE ROYALTIES
La tassazione alla fonte (withholding tax)
 I trattati internazionali contro le doppie
imposizioni fiscali

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IL CONTROLLO DI MERITO SUI
CONTRATTI DA PARTE DELLE
AMMINISTRAZIONI NAZIONALI
Approvazione delle clausole restrittive della
concorrenza
 Approvazione del trasferimento di royalties
all’estero
 La funzione della trascrizione sui rapporti
fra le parti e con i terzi

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