Sentenze sull'applicazione
del l’art. 2087 c.c.
Fonte: sito Ing. Porreca
Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 19524 del 15 maggio 2008 (u. p.
13/3/2008) - Pres. Battisti – Est. Piccialli – P.M. Iannelli - Ric. B. A.
• IL DATORE DI LAVORO E’ IL GARANTE
DELL’INCOLUMITA’ FISICA E DELLA
SALVAGUARDIA DELLA
PERSONALITA’ MORALE DEI
PRESTATORI DI LAVORO OLTRE CHE
PER LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
ANCHE PER I DISPOSTI DI CUI
ALL’ART. 2087 C.C.
• Il datore di lavoro deve sempre attivarsi per organizzare
le attività lavorative in modo sicuro, e assicurarsi anche
dell'adozione da parte dei dipendenti delle doverose
misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i
rischi connessi all'attività lavorativa. Tale obbligo
discende oltre cha dalle specifiche disposizioni di
prevenzione degli infortuni anche, più generalmente, dal
disposto dell'articolo 2087 c.c., in base al quale il datore
di lavoro è comunque il garante dell'incolumità fisica e
della salvaguardia della personalità morale dei prestatori
di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non
ottemperi all'obbligo di tutela, gli viene imputato
correttamente l’evento lesivo in forza del meccanismo
previsto dall'articolo 40 comma 2 c.p. secondo il quale
non impedire un evento che si ha l’obbligo di impedire
equivale a cagionarlo.
• E’ questa in sostanza la massima che discende dalla
sentenza in esame della Sez. IV penale della Corte di
Cassazione che in questo caso si è occupata di un
infortunio occorso ad un lavoratore il quale mentre era
intento a dei lavori di costruzione abusiva di un
capannone industriale è rimasto mortalmente folgorato.
• Dell’infortunio sul lavoro veniva ritenuto responsabile
dalla Corte di Appello, contrariamente alle conclusioni
della sentenza di primo grado, l’amministratore unico
della società omonima che gestiva un'azienda agricola,
per conto della quale si stava costruendo il capannone
da adibire a deposito e la cui attività prevalente era
quella della lavorazione e commercializzazione di
agrumi e prodotti ortofrutticoli.
• Contro le decisioni della Corte di Appello l’imputato ha
fatto ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo tra
l’altro che il capannone, durante la costruzione del quale
aveva perso la vita l'operaio, era oggetto di una
costruzione abusiva e che l'attività illecita non rientrava
nell'oggetto sociale della ditta di cui egli era
amministratore. Sosteneva, inoltre, l’amministratore che,
così come del resto aveva già fatto osservare il giudice
di primo grado, egli non doveva essere considerato nella
circostanza datore di lavoro dell’infortunato né
destinatario dell’obbligo di controllare e sorvegliare il suo
operato. non essendo stato individuato nel caso in
esame il soggetto che aveva conferito l’incarico della
costruzione abusiva e che doveva quindi rivestire la
posizione di garanzia nei suoi confronti.
• La Corte di Cassazione ha però ritenuto il ricorso inammissibile ed
in risposta alle giustificazioni addotte dal legale difensore
dell’imputato ha fornito delle interessanti considerazioni circa
l’applicazione, con particolare riferimento alla tutela delle condizioni
di lavoro, dell’art. 2087 c.c. e conseguentemente dell’art. 40 c.p.
Sostiene, infatti, la Sez. IV che “in forza della disposizione generale
di cui all'articolo 2087 c.c. e di quelle specifiche previste dalla
normativa antinfortunistica, il datore di lavoro è costituito garante
dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale
dei prestatori di lavoro” e, pur precisando che comunque il citato
art. 2087 c.c. non configura di per sé una sorta di responsabilità
oggettiva del datore di lavoro dovendo pur sempre ricollegarsi alla
violazione di obblighi di legge o a soluzioni suggerite dall'esperienza
e dalle conoscenze tecniche, ha aggiunto la Sez. IV che, di
conseguenza, “il datore di lavoro, ha il dovere di accertarsi del
rispetto dei presidi antinfortunistici e del fatto che il lavoratore possa
prestare la propria opera in condizioni di sicurezza, vigilando altresì
a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in
cui è prestata l'opera”.
• “In altri termini” - prosegue la Corte di Cassazione - “il datore di
lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le
attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da
parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed
organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività
lavorativa: tale obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle
disposizioni specifiche, proprio, più generalmente, al disposto
dell'articolo 2087 c.c., in forza del quale il datore di lavoro è
comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della
salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con
l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all'obbligo di tutela,
l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del
meccanismo previsto dall'articolo 40 c.p., comma 2, (v. Sezione 4,
22 gennaio 2007, Pedone ed altri)”.
• In virtù di tali indicazioni, già del resto fornite in passato dalla stessa
Corte di Cassazione, questa ha quindi sostenuto che giustamente
nel caso in esame è stato individuato dal giudice di merito un nesso
eziologico fra l’evento dannoso ed il comportamento del datore di
lavoro in quanto il capannone in corso di costruzione si trovava sul
terreno di proprietà dell'imputato e lo stesso doveva essere utilizzato
quale magazzino dell'azienda agricola della quale egli era
l’amministratore unico. La stessa Sez. IV ha ritenuto irrilevante,
inoltre, la circostanza addotta dalla difesa in base alla quale l'attività
lavorativa nel corso della quale l’infortunato aveva perso la vita non
rientrasse nell'attività propria dell'azienda agricola destinata alla
lavorazione e commercializzazione di agrumi e prodotti ortofrutticoli
e ciò in quanto in ogni caso la costruzione del capannone era
funzionale e necessaria all'attività dell'azienda né era stata
individuata una espressa delega di funzioni idonea a mandare
l’imputato esente da responsabilità come datore di lavoro.
• A seguito di quanto sopra affermato, prosegue la
Suprema Corte, “non si comprende come si
possa negare che all’imputato fosse attribuita
una posizione di garanzia in relazione alla tutela
della salute e della vita del lavoratore, essendosi
l'incidente verificato all'interno del luogo di
lavoro e nel corso di un'attività svolta
nell'esclusivo interesse del datore di lavoro,
quale era la costruzione di un capannone da
adibire a magazzino”.
• In merito poi alla osservazione che il datore di lavoro non fosse a
conoscenza della costruzione del capannone, la Corte di
Cassazione ha ribattuto che già i giudici di merito avevano fatto
invece osservare la presenza in atti di documentazione dalla quale
emergeva invece il contrario e consistente, per la precisione, nelle
testimonianze rese dal figlio e dal fratello dell’infortunato ma
soprattutto nel piano di sicurezza predisposto dallo stesso imputato,
proprio in funzione della costruzione di quel capannone, dalla lettura
del quale era emerso espressamente il divieto di esecuzione dei
lavori in prossimità delle linee elettriche.
• Conclude quindi la Sez. IV che è stata individuata giustamente una
colpa a carico dell’imputato “riconducibile in ogni caso all'omesso
controllo ed alla omessa vigilanza in ordine alla adozione di idonee
misure protettive da parte del dipendente”.
Cassazione Sezione III Penale - Sentenza n. 44890 del 20
novembre 2009 (u. p. 21/10/2009) - Pres. Petti – Est. Fiale – P.M.
Fraticelli – Ric. G. S.
• ASSUNTA DALLA CORTE DI
CASSAZIONE UNA POSIZIONE
ABBASTANZA RIGOROSA ED IN UN
CERTO SENSO CONTROCORRENTE IN
MERITO ALLA DELEGA DI FUNZIONI IN
MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E
DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO.
• La presenza di una delega non perfetta in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e
quindi la sua invalidità non esonera il delegante da
responsabilità ma non esclude neanche la responsabilità
del destinatario della delega che di fatto abbia svolte le
funzioni a lui delegate. E’ questa la massima che
emerge dalla lettura di questa singolare sentenza della
Corte di Cassazione III sezione penale. Nella stessa
viene sostenuto, in altri termini, che il delegato che
ritenga di non essere stato posto in grado di svolgere le
funzioni delegate ovvero non si ritenga in condizioni di
svolgerle adeguatamente deve chiedere al delegante di
porlo in grado di farlo ed in caso di mancato
accoglimento della richiesta deve rifiutare il conferimento
dell’incarico.
• La Corte di Appello ha confermato la sentenza emessa
da un Tribunale monocratico che aveva affermata la
responsabilità penale di un dirigente comunale delegato
dal sindaco di un Comune in ordine alle contravvenzioni
di cui all’art. 382 del D.P.R. n. 547/1955, all’art. 22,
comma 1, all’art. 43, comma 3, ed all’art. 21 del D. Lgs.
n. 626/1994 e lo aveva condannato alla pena
complessiva di mesi tre di arresto, convertita nella
corrispondente pena pecuniaria di euro 2.660,00 di
ammenda (interamente condonata con concessione del
beneficio della non menzione).
• I reati contestati si riferivano all’infortunio
occorso ad un lavoratore il quale, incaricato di
eseguire la pulizia e la smerigliatura di una
ringhiera sul lungomare della borgata, era stato
attinto da una scheggia di ruggine penetratagli in
un occhio in quanto non era stato munito di
occhiali idonei a proteggere gli occhi da schegge
e materiali dannosi e non aveva, altresì, ricevuto
una adeguata informazione sui pericoli connessi
alla propria attività lavorativa.
• Avverso tale sentenza il dirigente comunale ha proposto ricorso alla
Corte di Appello eccependo che la delega conferitagli dal sindaco in
materia antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro non poteva
ritenersi "pienamente valida e produttiva di effetti giuridici" perchè
non accompagnata dall'effettiva assegnazione, da parte del
delegante, dei fondi necessari per l'espletamento delle funzioni
delegate. Inoltre lo stesso ha sostenuto che gli occhiali dei quali era
stato munito il lavoratore infortunato e che questi indossava al
momento dell'infortunio erano correttamente dotati di stanghette e
ripari laterali così come previsto dalla vigente normativa in materia di
dispositivi individuali di protezione oltre al fatto che incongruamente
la Corte di merito aveva ritenuto "superfluo" l'espletamento di perizia
rivolta ad accertare se gli occhiali stessi di protezione fossero
conformi alla normativa tecnica in materia di prevenzione degli occhi
dei lavoratori dai rischi meccanici derivanti da lavori di smerigliatura.
• La Corte di Cassazione ha però rigettato il ricorso perchè infondato.
La stessa ha ritenuta priva di decisività la censura proposta dal
ricorrente riguardante la validità della delega conferitagli in materia
di sicurezza sul lavoro. “se anche fossero vere le circostanze
dedotte nell'atto di gravame, infatti,” ha sostenuto la Sez. III, “non
per questo verrebbe meno la responsabilità del delegato, poiché
l'invalidità della delega - in base al principio di effettività - impedisce
che il delegante possa essere esonerato da responsabilità ma non
esclude la responsabilità del delegato che, di fatto, abbia svolto le
funzioni delegate (vedi Cass., Sez. 4, 27.11.2008, n. 48295, Libori).
In realtà il delegato che ritenga di non essere stato posto in grado di
svolgere te funzioni delegate (ovvero non si ritenga in grado di
svolgere adeguatamente quelle funzioni) deve chiedere al delegante
di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato
adempimento, rifiutare il conferimento della delega”.
• Per quanto riguarda, infine, la regolarità degli occhiali di protezione
dei quali il lavoratore infortunato era stato dotato, i giudici del merito,
secondo la suprema Corte, avevano giustamente dichiarata la loro
inidoneità a proteggerne gli occhi da schegge e materiali dannosi
prodotti nell'esecuzione all'aperto di lavori di smerigliatura ed in
condizioni meteorologiche dove l'azione del vento, tra l’altro, era un
fattore ben conosciuto e prevedibile. Detti occhiali, infatti, ha
concluso la Sez. III, pure essendo stata certificata la loro resistenza
alle particelle ad alta velocità ed alle temperature elevate, non
possedevano l'importante requisito di una completa aderenza al
volto in quanto restavano distanziati dallo stesso per oltre un
centimetro consentendo in tal modo il passaggio di materiale che,
così come è accaduto, poteva raggiungere gli occhi di chi li
indossava.
Cassazione Sezione IV - Sentenza n. 6195 del 12
febbraio 2009 - Pres. Licari – Est. Foti – P.M. Geraci Ric. Z. A.
• IL DATORE DI LAVORO HA IL DOVERE,
OTRE CHE DI FORMARE ED
INFORMARE I LAVORATORI SUI RISCHI
PRESENTI NELLA PROPRIA AZIENDA
O UNITA’ PRODUTTIVA, DI VERIFICARE
E CONTROLLARE CHE LE
DISPOSIZIONI DA LUI IMPARTITE
SIANO REALMENTE OSSERVATE
DAGLI STESSI.
• Vengono chiaramente ribaditi in questa
sentenza degli obblighi a carico dei datori di
lavoro ormai consolidati nelle vigenti normative
in materia di salute e sicurezza sul lavoro e
riguardanti in particolare la necessità da parte
dei datori di lavoro non solo di formare ed
informare i lavoratori ma anche di verificare e
controllare che sia le disposizioni di legge che
quelle impartite dallo stesso datore di lavoro
siano realmente osservate dai lavoratori stessi
durante la loro attività lavorativa.
• Nel caso in esame con una sentenza del giudice
monocratico di un Tribunale, poi confermata
dalla Corte di Appello, il direttore di uno
stabilimento, delegato dal datore di lavoro
all'adozione, all’osservanza ed al controllo del
rispetto delle norme di sicurezza, veniva
dichiarato colpevole del delitto di lesioni
personali colpose gravissime in danno di un
lavoratore e condannato alla pena ritenuta di
giustizia oltre che al risarcimento dei danni, da
liquidarsi in separato giudizio in favore della
parte civile costituita.
• All’imputato veniva attribuita la colpa generica e
specifica in ragione del mancato rispetto, in
particolare, dell’art. 35 comma 2 del D. Lgs. n.
626/1994 per aver provocato ad un dipendente
della società, addetto al funzionamento di una
cesoia, un infortunio a seguito del quale lo
stesso riportava l'amputazione del piede destro
e della gamba fino al terzo medio, per il
sopraggiungere di necrosi cutanea, nonché una
ferita da scoppio alla mano sinistra.
• L’infortunio era accaduto in quanto il lavoratore,
addetto al controllo della macchina, dopo aver
scavalcata una ringhiera alta circa un metro che
si estendeva lungo il perimetro della macchina,
era salito su di una pedana disposta su dei rulli
di avvolgimento di una lamiera per controllare
che tutto procedesse regolarmente e, sportosi
però in avanti aveva perso l’equilibrio e, per
evitare di cadere, aveva finito con l'appoggiarsi
su di una lamiera in movimento venendo
trascinato verso dei rulli che gli schiacciavano il
piede destro e la mano sinistra.
• Il giudice di primo grado aveva rinvenuto dei profili di colpa a carico
dell'imputato anzitutto per aver omesso di istruire adeguatamente il
lavoratore circa le proprie mansioni e le modalità d'uso della
macchina al cui funzionamento era addetto nonché di informarlo sui
rischi connessi all'uso della stessa. L'obbligo della formazione del
lavoratore era stato, peraltro, ritenuto ancor più doveroso nel caso
particolare poiché l’infortunato era un giovane inesperto, assunto da
soli tre mesi con contratto di formazione lavoro, e che aveva finito
con l'apprendere "sul campo" la natura delle proprie mansioni, sulla
base delle indicazioni dei colleghi anziani. Ulteriore profilo di colpa
era stato rinvenuto nell'avere l'imputato tollerato una prassi
consolidata che prevedeva l'accesso alla linea di produzione
superando le protezioni e con la macchina in movimento.
• Il giudice, pertanto sulla base degli elementi probatori
acquisiti, costituiti in buona parte dalle testimonianze dei
colleghi di lavoro della vittima, aveva ritenuto che
l'infortunio fosse stato causato dalla negligenza
dell'imputato e dalla violazione, da parte sua, degli
obblighi che gravavano su di lui in ragione del ruolo
ricoperto all'interno dello stabilimento ed in particolare
della violazione del dovere di formazione e di
informazione del lavoratore, nonché del dovere di
vigilanza, non essendo emerso che egli si fosse attivato
per assicurarsi che le disposizioni impartite fossero
realmente osservate, in tal guisa avendo consentito
l'instaurarsi di una prassi lavorativa ad alto rischio.
• Le decisioni del primo giudice sono state
successivamente confermate dalla Corte di Appello ed
avverso le stesse l’imputato ha fatto ricorso alla Corte di
Cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza e
sostenendo da un lato che la cesoia alla quale era stato
addetto il lavoratore infortunato era certamente idonea
sotto il profilo della sicurezza, essendo dotata di una
recinzione e di accessi muniti di microinterruttori che,
all'apertura dei cancelli, determinavano l'automatico
blocco dell'impianto e dall’altro che gli interventi sulla
macchina era soggetti al rispetto di una specifica
procedura.
• In merito alla carenza di informazione sull'uso della
macchina e sui rischi connessi allo svolgimento
dell'attività, l’imputato sosteneva che nei pressi della
macchina erano stati sistemati apposti cartelli che
prevedevano l'espresso divieto di operare su organi in
movimento, divieto ben noto ai lavoratori come dagli
stessi confermato anche in dibattimento. Il problema,
inoltre, della formazione e dell'informazione era,
secondo il ricorrente, del tutto estraneo alla dinamica
dell'infortunio poiché le procedure previste ed i cartelli
segnalatori garantivano la perfetta informazione.
• Del resto, sosteneva ancora l’imputato nel
ricorso, l'infortunio non si è verificato a seguito di
un uso improprio della macchina, bensì della
violazione di precise norme di sicurezza. In
sintesi, deduceva il ricorrente, la sola violazione
del dovere di formazione non si poneva in
rapporto di causalità con l'evento che era stato
determinato, in realtà, da un'imprudenza,
individuale o collettiva, incoraggiata forse da una
prassi distorta e che si è posto quale causa
sopravvenuta escludente il rapporto di causalità
rispetto alla condotta del datore di lavoro.
• Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Suprema Corte che ha
ribadito totalmente le osservazioni sull’accaduto già fatte in merito
dalla Corte di Appello. Nessun dubbio è stato rilevato sulla colpa
addebitata all’imputato rappresentata “dalla violazione dei suoi
doveri di vigilanza e di controllo del reale e costante rispetto, da
parte dei lavoratori, delle norme di sicurezza, nonché di intervento
per impedire il formarsi ed il consolidarsi di sistemi lavorativi che
mettevano a repentaglio l'incolumità dei lavoratori. Doveri che
derivavano dalle cariche ricoperte nello stabilimento, la cui
violazione non potrebbe essere giustificata dalle dimensioni
dell'azienda posto che, attraverso una corretta organizzazione ed
opportune disposizioni, l'imputato ben avrebbe potuto essere
costantemente informato sui temi della sicurezza e del rispetto, da
parte degli stessi lavoratori, delle relative norme. Doveri e
responsabilità che prescindono dalla circostanza che lo stesso
imputato fosse, contrariamente a quanto oggi sostiene, realmente
inconsapevole di quella prassi”.
• Anche con riguardo alla colpa contestata in merito alla violazione
dei doveri di informazione e formazione del lavoratore infortunato, la
Sezione IV ha condiviso le decisioni della Corte territoriale ponendo
in evidenza che sia l’infortunato che i suoi colleghi hanno negato di
avere mai partecipato a corsi di formazione specificamente
finalizzati al corretto utilizzo della macchina oggetto dell'infortunio,
così come hanno negato che fossero mai state impartite precise
istruzioni sulle modalità di lavorazione in condizioni di sicurezza.
“All'imputato, invero, - prosegue la Corte - si è fatto carico non
dell'inadeguatezza della macchina sotto il profilo della sicurezza, né
dell'assenza di specifiche prescrizioni circa le modalità di utilizzo
della stessa, bensì di non avere vigilato per assicurare il rispetto di
quelle prescrizioni, se non di avere quantomeno tollerato una
pericolosa prassi aziendale, ed ancora, di non avere
adeguatamente curato la formazione professionale del lavoratore
infortunato”.
• “Né è possibile dubitare” conclude la Suprema Corte,
“che l'infortunio sia stato determinato dalla violazione dei
richiamati obblighi, essendo del tutto evidente che
proprio il mancato rispetto degli stessi ha determinato
l'infortunio. Considerazione che ha legittimamente
indotto i giudici del merito ad escludere qualsiasi valenza
causale alla condotta del giovane assunto da poche
settimane, privo di specifica esperienza ed immesso nel
ciclo lavorativo senza adeguata informazione e
formazione professionale, indotto a ripetere operazioni
per prassi seguite dai colleghi di lavoro e da essi
apprese”.
Cassazione Penale Sez. III - Sentenza n. 4063 del 28 gennaio 2008 (u.
p. 4 ottobre 2007) - Pres. De Maio – Est. Franco – P. M. (Conf.)
Tindari Baglione – Ric. F. G.
• UNA INSUFFICIENTE FORMAZIONE DEI
LAVORATORI CORRISPONDE AI FINI
SANZIONATORI AD UNA MANCATA
VALUTAZIONE E FORMAZIONE DEI
LAVORATORI.
• Con questa sentenza la Corte di Cassazione fornisce
degli utili chiarimenti in merito all’applicazione degli
obblighi da parte del datore di lavoro di effettuare
una idonea valutazione dei rischi presenti nei luoghi
di lavoro e di fornire una sufficiente formazione ai
lavoratori dipendenti pervenendo alla conclusione
che una valutazione dei rischi non accurata o
comunque non adeguata ed una insufficiente
formazione dei lavoratori corrispondono ai fini
sanzionatori ad una mancata valutazione dei rischi e
ad una mancata formazione dei lavoratori.
• Il caso in esame riguarda un datore di lavoro rinviato a giudizio
e condannato dal giudice del Tribunale di B. per i reati di cui
• - all’articolo 4, comma 2, del D. Lgs. n. 626/1994 per avere
omesso, quale titolare di un laboratorio di confezioni, di
effettuare una idonea valutazione dei rischi reali e specifici
presenti nell'ambiente di lavoro e legati alle particolari
situazioni lavorative, per aver omesso di adottare una
collaborazione fattiva con il medico competente ed il
responsabile dei lavoratori per la sicurezza per la redazione del
documento di valutazione dei rischi, per la mancanza di misure
di prevenzione da adottare e di un programma per realizzare le
stesse, ed
• - all'articolo 22, comma 1, dello stesso D. Lgs. n. 626/1994 per
non avere progettato ed attuato una adeguata attività formativa
per tutti i lavoratori, contenente gli obiettivi specifici, la
definizione di moduli didattici e gli strumenti per la verifica di
apprendimento.
• L’imputata, nel fare ricorso alla Corte di Cassazione,
poneva in evidenza che, così come era emerso dalle
dichiarazioni rilasciate in giudizio dal teste
dell’accusa, era stato riscontrato solo un mancato
adeguamento annuale del documento di valutazione
dei rischi e non anche l’assenza del documento
stesso come contestato nel capo di imputazione, che
invece dagli atti risultava essere stato redatto fin dal
1996 e che inoltre in merito alla attività di formazione
dei dipendenti questa era stata pur attuata ma
ritenuta “insufficiente”.
• La Sezione III penale della Corte di Cassazione ha però rigettato
il ricorso osservando che con il capo di imputazione relativo
alla valutazione dei rischi “è stato contestato all'imputata di
‘non avere effettuato una idonea valutazione dei rischi presenti
nell'ambiente lavorativo’, il che comprendeva non solo l'ipotesi
in cui il documento di valutazione non fosse stato redatto, ma
anche quelle in cui non fosse stato aggiornato o non fosse
comunque adeguato”. “Il giudice del merito, poi, - prosegue la
Corte di Cassazione - “ha ritenuto sussistente il reato di cui al
capo a) appunto perchè il documento di valutazione dei rischi
(pur essendo stato redatto) non era sufficiente ed adeguato, in
quanto non individuava gli specifici pericoli cui i lavoratori
erano sottoposti in relazione alle diverse mansioni svolte e non
specificava quali misure di prevenzione dovevano essere
adottate”.
• Analogamente, per quanto riguarda la imputazione
relativa alla formazione dei dipendenti, la Sezione III
ha ritenuto sussistere il reato contestato “perchè è
stata accertata una insufficiente attività formativa,
per la mancanza di una attività di istruzione e
informazione inerente ai rischi cui i lavoratori erano
esposti, circostanza questa del resto nemmeno
contestata nella sua oggettività” ed ha concluso che
“era stato contestata non solo la mancanza di
attuazione e progettazione di attività formativa, ma
anche di non aver assicurato ‘adeguata attività
formativa’, il che comprendeva pure le ipotesi di
attività formativa insufficiente ed inadeguata”.
Cassazione Sezione IV Penale - Sentenza n. 1834 del 15
gennaio 2010 (u. p. 16/12/2009) - Pres. Mocali – Est.
.
Licari – P.M. (Parz. conf.) De Sandro - Ric. G. C
• STIGMATIZZATA DALLA CORTE DI
CASSAZIONE LA EVOLUZIONE CHE
HA SUBITA NEL TEMPO LA
RESPONSABILITA’ DEL RSPP DOPO
L’INTRODUZIONE DELL’OBBLIGO DEL
POSSESSO DEI REQUISITI
PROFESSIONALI.
• In passato la Corte di Cassazione penale si è più volte
espressa, anche in maniera diversa ed altalenante, in
merito alla funzione assunta dai servizi di prevenzione e
protezione nell’ambito della organizzazione della
sicurezza sul lavoro nelle aziende ed in particolar modo
sulla responsabilità della figura del coordinatore di tali
servizi individuata nel RSPP e cioè nel responsabile del
servizio di prevenzione e protezione (si citano ad
esempio come espressioni a favore le sentenze Cass.
Pen. Sez. IV n. 27420 del 4/7/2008 Pres. Visconti e
Cass. Pen. Sez. IV n. 38430 del 22/11/2006 Pres. Marini
e contro le sentenze Cass. Pen. Sez. IV n. 19523 del
15/5/2008 Pres. Battisti e Cass. Pen. Sez. IV n. 15226
del 17/4/2007 Pres. Marini).
• Con questa sentenza ora la stessa Corte di Cassazione
penale sembra aver voluto tirare un po’ le somme su
quelli che sono stati gli orientamenti assunti nel tempo in
materia, specie dopo che il legislatore ha inteso
introdurre per le figure degli addetti e del responsabile di
tali servizi di prevenzione e protezione l’obbligo del
possesso di capacità e di requisiti professionali, e torna
nuovamente ad esprimersi su di un argomento che forse
a tal punto merita l’intervento della Corte di Cassazione
a sezioni riunite. Secondo tale sentenza, infatti, il RSPP,
ancorché privo di poteri decisionali e di spesa, pur
rimanendo ferma la posizione di garanzia del datore di
lavoro, può essere ritenuto corresponsabile del
verificarsi di un infortunio ogni volta che questo sia
oggettivamente riconducibile ad una situazione che egli
avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare
dovendosi presumere che, nel sistema elaborato dal
legislatore, alla segnalazione dovrebbe seguire
l’adozione da parte del datore di lavoro medesimo delle
necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta
situazione.
• La figura del RSPP, sostiene la suprema Corte in questa sentenza,
non aveva assunto inizialmente, in base allo schema originario del
D. Lgs. 19/9/1994 n. 626, una posizione di garanzia in quanto la
responsabilità faceva prevalentemente capo al datore di lavoro. Le
cose però, con l’entrata in vigore del D. Lgs. 23/6/2003 n. 195, che
ha previsto in capo alla figura del RSPP la necessità di una qualifica
specifica ed il possesso di capacità e di specifici requisiti
professionali, sono cambiate. Dopo l’emanazione di tale decreto
legislativo, infatti, secondo la suprema Corte, la mancata
individuazione e segnalazione dei fattori di rischio nelle lavorazioni,
la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza nonché la
mancata informazione e formazione dei lavoratori costituiscono una
omissione definita “sensibile” tutte le volte in cui un sinistro sia
oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa ignorata
dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione stesso.
•
Un ingegnere, designato responsabile del servizio di
prevenzione e di protezione di una azienda, imputato del
delitto di lesioni colpose gravi verificatesi in danno di un
operaio dipendente dell’azienda stessa il quale, mentre
effettuava, in orario notturno ed in assenza di luce
artificiale nonché di cinture di sicurezza, delle operazioni
di posizionamento dei ganci di un carrello elevatore
all'estremità di un tubo metallico per gasdotto
sovrapposto ad altri in quinta fila, perdeva l'equilibrio,
precipitando da un'altezza di m 3,15 dal suolo, è stato
assolto dal Tribunale in composizione monocratica con
la formula "per non aver commesso il fatto".
• Successivamente la Corte di Appello, in
accoglimento del ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
della stessa città, ha riformata la sentenza
assolutoria ritenendo invece l’imputato colpevole
in ordine al reato ascrittogli e lo ha condannato,
ritenute le concesse attenuanti generiche
equivalenti alla contestata aggravante, alla pena
ritenuta di giustizia, con concessione del
beneficio di cui all'articolo 163 c.p..
• Il RSPP ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza
di condanna sostenendo che la Corte territoriale aveva interpretate
erroneamente le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 626/1994, in quanto
egli non era un dipendente dell'impresa, ma un professionista
esterno che collaborava con l'imprenditore. Lo stesso riteneva,
altresì, di non essersi sostituito al datore di lavoro nell'assolvimento
dei suoi obblighi in materia di prevenzione degli infortuni che per
legge gli competevano. Il RSPP ha sostenuto, inoltre, che i giudici di
secondo grado erroneamente avevano individuata a suo carico una
condotta colposa per aver omesso di prevedere il rischio specifico
connesso alla attività di movimentazione dei tubi in quanto egli non
aveva ricevuta alcuna segnalazione dal coordinatore del cantiere, al
quale era stata affidata la diretta sorveglianza sul sito produttivo,
ponendo in evidenza, altresì, che il rischio non valutato non aveva
riguardato l’attività di pertinenza della ditta che gli aveva dato
l’incarico oltre al fatto che lo stesso non era stato portato a sua
conoscenza.
• Il ricorso presentato dall’imputato è stato rigettato dalla Corte di
Cassazione che ha dato ragione alla Corte di Appello condividendo
la sua posizione interpretativa sulle norme di sicurezza in base alla
quale la mancanza di “poteri di amministrazione attiva in materia di
adeguamento dei luoghi di lavoro, e segnatamente di intervento e di
spesa” non esclude una responsabilità per colpa in relazione al
verificarsi di un infortunio. La stessa Corte di Cassazione, in merito
alla figura del RSPP, ha fatto inoltre osservare che, secondo lo
schema originario del D. Lgs. n. 626/1994, il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione è una figura che non si trova in
posizione di garanzia, in quanto la responsabilità fa capo al datore
di lavoro, tanto è vero che il medesimo decreto non prevede
nessuna sanzione penale a carico di tale figura, mentre in base
all’articolo 89 del D. Lgs. n. 626/1994 è il datore di lavoro che viene
punito per non avere valutato correttamente i rischi
• . Il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione è, in altri termini, una sorta di
consulente del datore di lavoro ed i risultati dei
suoi studi e delle sue elaborazioni, come
pacificamente avviene in qualsiasi altro settore
dell'amministrazione dell'azienda, vengono fatti
propri dal datore di lavoro che lo ha scelto, con
la conseguenza che quest'ultimo delle eventuali
negligenze del consulente è chiamato
comunque a rispondere.
• Senonché, prosegue la suprema Corte, tale schema originario ha
subito nel tempo una evoluzione, che ha indotto il legislatore ad
introdurre con l’articolo 8 bis del D. Lgs. n. 195/2003 una
disposizione che prevede la necessità in capo alla figura del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione di una
qualifica specifica. Pertanto, sostiene la Sez. IV,“la modifica
normativa ha comportato in via interpretativa una revisione della
suddetta figura, nel senso che il soggetto designato ‘responsabile
del servizio di prevenzione e protezione’, pur rimanendo ferma la
posizione di garanzia del datore di lavoro, possa, ancorché sia privo
di poteri decisionali e di spesa, essere ritenuto corresponsabile del
verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente
riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto
l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel
sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe
fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle
necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione”.
•
“Con particolare riguardo alle funzioni che il Decreto Legislativo n. 626 del
1994, articolo 9, riserva al responsabile del servizio di prevenzione e
protezione”, prosegue la Sez. IV, “l'assenza di capacità immediatamente
operative sulla struttura aziendale non esclude che l'inottemperanza alle
stesse - e segnatamente la mancata individuazione e segnalazione dei
fattori di rischio delle lavorazioni e la mancata elaborazione delle procedure
di sicurezza, nonché di informazione e formazione dei lavoratori possa
integrare un'omissione "sensibile" tutte le volte in cui un sinistro sia
oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa ignorata dal
responsabile del servizio”. “Per altro verso”, conclude la suprema Corte,
“considerata la particolare conformazione concepita dal legislatore per il
sistema antifortunistico, con la individuazione di un soggetto incaricato di
monitorare costantemente la sicurezza degli impianti e di interloquire con il
datore di lavoro, deve, come si è detto, presumersi che, ove una situazione
di rischio venga dal primo segnalata, il secondo assuma le iniziative idonee
a neutralizzarla”.
•
•
.
Cassazione Sezione IV – Sentenza n. 11216 del 13 marzo 2009 - Pres.
Rizzo – Est. Marzano – P.M. Fraticelli - Ric. D. B. A.
• CHIUNQUE ASSUMA UNA POSIZIONE
DI PREMINENZA RISPETTO AGLI ALTRI
LAVORATORI COSI’ DA POTER
IMPARTIRE ORDINI O DIRETTIVE SUL
LAVORO DA ESEGUIRE DEVE ESSERE
CONSIDERATO TENUTO, PER CIO’
STESSO, ALLA APPLICAZIONE ED AL
CONTROLLO DELLE MISURE DI
SICUREZZA.
• Bene si inquadra questa sentenza della Corte di
Cassazione nel discorso in atto relativo alla
determinazione delle responsabilità del preposto
in virtù anche delle disposizioni emanate di
recente su tale figura con il D. Lgs. 9/4/2008 n.
81 e sulla individuazione delle responsabilità in
materia di salute e sicurezza sul lavoro in una
azienda ed in ogni organizzazione di lavoro
nonché sulla istituzione di un sistema finalizzato
all’attuazione delle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro.
• Nel caso in esame il Tribunale prima e la Corte di
Appello successivamente avevano condannato per
imputazione di cui all'articolo 589 cod. pen. il marito della
titolare di una impresa alla quale erano stati affidati dei
lavori di rifacimento di una conduttura sotterranea per lo
scarico di acque piovane, in quanto durante tali lavori un
operaio dell’impresa medesima che si era introdotto
all'interno di una trincea lunga circa dieci metri, larga
metri uno e trenta, profonda metri tre e sessanta circa
realizzata dall’imputato a mezzo di una macchina
escavatrice, era rimasto schiacciato dalla intervenuta
frana del terreno circostante particolarmente friabile.
• I giudici del merito non avevano avuto alcun dubbio sul fatto che, al
momento del sinistro, l’imputato era il responsabile del cantiere in
cui si svolgevano i lavori e che, in tale qualità, non aveva
provveduto all'approntamento ed alla osservanza delle prescritte
norme antinfortunistiche contenute nell’art. 13 del D.P.R. n.
164/1956.
• Avverso la sentenza della Corte di Appello l’imputato ha proposto
ricorso denunziando una insufficienza e manifesta illogicità della
motivazione. Lo stesso, infatti, sosteneva circa la ritenuta sua
qualifica di preposto, che dagli atti del procedimento non era dato
desumere alcun potere di controllo e di direttiva esercitato da parte
sua nei confronti del lavoratore presente sul cantiere e che
l’infortunato era sceso nello scavo di propria iniziativa ed in maniera
imprevedibile.
• Anche a volergli attribuire la qualifica di
preposto, sosteneva ancora l’imputato, tale
figura, pur se ricompresa tra i destinatari delle
norme antinfortunistiche ai sensi dell’art. 4 del
D.P.R. n. 547/1955 del 1955, ha mansioni
normalmente limitate alla mera sorveglianza
sull'andamento dell'attività lavorativa e metteva
in evidenza, infine, che non poteva prevedere il
verificarsi della frana per le sue scarse
conoscenze in materia.
• La Corte di Cassazione ha però rigettato il ricorso
ribadendo che al momento del sinistro, l'imputato era il
responsabile del cantiere in cui si svolgeva l'attività
dell’infortunato e che a lui doveva comunque
riconoscersi la qualifica di preposto. "Chiunque abbia
assunto, in qualsiasi modo, posizione di preminenza
rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire
ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire”
sostiene la Sez. IV, “deve essere considerato, per ciò
stesso, tenuto a norma del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 547 del 1955, articolo 4 all'osservanza ed
all'attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al
controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori".
• I giudici della Corte di Cassazione non hanno, altresì,
ritenuto credibile che l’infortunato fosse disceso nella
indicata trincea di propria iniziativa ed in maniera del
tutto imprevedibile adducendo le ragioni di tale loro
convinzione. In merito poi alle responsabilità, la
Suprema Corte ha fatto osservare in conclusione, che
“l'imputato, anche nella sua qualità di manovratore
dell'escavatore sapeva, ha visto e si è accorto che
mancava qualsiasi protezione all'interno della buca e
negligentemente ha continuato nei lavori di scavo,
nonostante si fosse ulteriormente accorto che
l’infortunato era all'interno, e, quindi, era prevedibile il
pericolo che quest'ultimo correva".
Cassazione Penale Sez. III - Sentenza n. 22118 del 3 giugno 2008 - Pres.
De Maio – Est. Lombardi – P. M. Izzo – Ric. D. L. C.
• LA QUALIFICA DI PREPOSTO IN
MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI
INFORTUNI SUL LAVORO VIENE
ATTRIBUITA FACENDO RIFERIMENTO
ALLE MANSIONI EFFETTIVAMENTE
SVOLTE IN AZIENDA PIU’ CHE IN BASE
A FORMALI QUALIFICAZIONI
GIURIDICHE.
• Questa sentenza della Sez. III penale della Corte di
Cassazione, pur riferendosi all’art. 4 del D.P.R. n.
547/1955, fornisce delle interessanti indicazioni sulla
figura del preposto oggi specificatamente definito con il
D. Lgs. n. 81/2008, contenente il testo Unico in materia
di salute e sicurezza sul lavoro, come la “persona che, in
ragione delle competenze professionali e nei limiti di
poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività
lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte
dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di
iniziativa” ed al quale con l’art. 19 lo stesso D. Lgs. n.
81/2008 attribuisce dei precisi obblighi anche sanzionati
di sorveglianza e di verifica.
• Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il conferimento
della qualifica di preposto in materia di prevenzione degli
infortuni sul lavoro deve essere attribuito facendo
riferimento alle mansioni effettivamente svolte
nell'azienda più che in base a formali qualificazioni
giuridiche per cui ne consegue che chiunque in una
azienda assuma, in qualsiasi modo, una posizione di
preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro
impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da
eseguire, deve essere per ciò stesso, a norma delle
disposizioni di legge, considerato tenuto all'osservanza
dell'attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al
controllo che i lavoratori le rispettino.
• Il caso in esame riguarda un infortunio occorso ad un
lavoratore presso una macchina spargisale nel tentativo
di ovviare ad un cattivo funzionamento del macchina
stessa che si era inceppata mentre era intenta a
spargere del sale su di una strada statale interessata da
una nevicata. In particolare il lavoratore era salito sul
cassone ed aveva rimosso la rete di protezione delle
parti del macchinario in movimento allo scopo di
rimuovere del sale ammassato che non riusciva a
passare attraverso una tramoggia. Nel fare questa
operazione il lavoratore aveva perso l'equilibrio ed era
caduto all'interno del cassone, rimanendo incastrato con
la gamba nell'asse rotante del meccanismo e riportando
gravi lesioni personali.
•
•
Dell’infortunio e delle lesioni gravi personali subite dall’infortunato veniva
considerato responsabile il capo cantoniere-capo squadra della stessa
azienda nonché preposto alle operazioni al quale veniva addebitata la
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 47 e 49 del D.P.R. n. 547 del
1955.
La sentenza di primo grado aveva assolto il preposto attribuendo la
responsabilità del sinistro in via esclusiva alla condotta imprudente
dell’infortunato per avere questi proceduto alle descritte operazioni di
propria iniziativa. I giudici della Corte territoriale hanno invece condannato
l’imputato ritenendo maggiormente attendibile la versione dei fatti fornita
dalla parte lesa, secondo la quale l’imputato che aveva accompagnato
l’infortunato per risolvere l'inconveniente verificatosi nel funzionamento
dell'automezzo spargisale, era rimasto sul posto, era salito inizialmente con
lo stesso, lo aveva incaricato di collaborare con l’autista del mezzo per
cercare di risolvere l’inconveniente e non gli aveva impedito di compiere la
pericolosa operazione a seguito della quale era derivato l'infortunio sul
lavoro.
• Contro la sentenza di condanna della Corte di Appello l’imputato ha
proposto ricorso in cassazione sostenendo che al momento
dell’infortunio, così come dichiarato dal conducente dell’automezzo
e poi confermato dal maresciallo accorso sul luogo dell’infortunio,
erano presenti solo l’autista del mezzo e l’infortunato. L’imputato
osservava inoltre che non aveva alcuna competenza in ordine al
verificarsi di eventuali inconvenienti nel funzionamento dei
macchinari esistendo all'uopo un'apposita sezione tecnica
dell’azienda di appartenenza e di avere avuto, altresì, solo il compito
di ispezionare la strada, dopo avere assegnato alla squadra il lavoro
da svolgere. Lo stesso, pertanto, ha sostenuto di non ritenersi il
destinatario delle prescrizioni di cui all’articolo 4 del D. P. R. n. 547
del 1955, non rientrando in alcuna delle categorie elencate
nell'articolo 4 medesimo ribadendo, infine, che l'incidente si era
verificato per esclusiva responsabilità dell’infortunato il quale ha
violato le prescrizioni di cui all’articolo 6 del D. P. R. n. 547 del 1955
ed all’articolo 5 del D. Lgs. n. 626 del 1994.
• La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ed ha
osservato che è stato “lo stesso ricorrente a precisare,
sulla base della deposizione del (omissis), che egli
svolgeva mansioni di sorvegliante e di capo squadra su
tre tronchi stradali, sicché gli deve essere attribuita
senza ombra di dubbio la qualifica di preposto, con il
conseguente obbligo, ai sensi del Decreto del Presidente
della Repubblica n. 547 del 1955 articolo 4 comma 1,
lettera c), di impedire all’infortunato di effettuare
l'intervento posto in essere in violazione delle
prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro
puntualmente specificate nell'imputazione ed oggetto di
accertamento nella sede di merito”.
• “Secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema
Corte - conclude la Sez III – “in materia di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, il conferimento della qualifica di preposto deve essere
attribuita, più che in base a formali qualificazioni giuridiche, con
riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell'impresa. Ne
consegue che chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizione
di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro
impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve
essere considerato, per ciò stesso, tenuto a norma del Decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articolo 4,
all'osservanza ed all'attuazione delle prescritte misure di sicurezza
ed al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori" (sez. 3,
199911406, Di Raimondo, RV 215065; conf. sez. 4, 199802277,
Cichetti ed altro, RV 210263; sez. 3, 199902297, Moffa, RV 213156;
sez. 4, 200343343, Marigioli ed altri, RV 226339)”.
Cassazione Sezione IV - Sentenza n. 1763 del 16 gennaio 2009 - Pres.
Morgigni – Est. Romis – P.M. Di Popolo - Ric. M. S. e M. G.
• I LAVORATORI SONO TENUTI A
SEGNALARE AL DATORE DI LAVORO
LE DEFICIENZE DEI MEZZI DI
SICUREZZA NONCHE’ LE CONDIZIONI
DI PERICOLO DI CUI VENGONO A
CONOSCENZA ADOPERANDOSI
DIRETTAMENTE, NEL LIMITE DELLE
PROPRIE COMPETENZE, PER
ELIMINARLE O RIDURLE.
• Appare giusto l’orientamento che la Corte di Cassazione sta
assumendo recentemente nella individuazione delle responsabilità
in materia di sicurezza sul lavoro distribuite in azienda a tutti i livelli
di funzionalità nell’ambito della organizzazione del lavoro ed a tutte
le figure ciascuna nell’ambito delle proprie competenze e funzioni e
ciò anche e soprattutto nel rispetto dei principi e degli indirizzi forniti
prima con il D. Lgs. 19/9/1994 n. 626 e recentemente con il D. Lgs.
9/4/2008 n. 81 i quali richiedono di coinvolgere nella applicazione
delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e nella
realizzazione di tutte le misure di sicurezza necessarie per la tutela
dei lavoratori tutte le figure aziendali, dal datore di lavoro al
dirigente, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione
al medico competente, dal preposto al lavoratore, dal costruttore
all’installatore.
•
•
Un altro principio che viene ribadito è quello in base al quale le misure di
prevenzione degli infortuni si applicano anche nei confronti di persone
estranee all’ambito imprenditoriale nel caso in cui questi subisca un
infortunio avvenuto in azienda e legato a carenze di misure di sicurezza.
Nella sentenza in esame la Corte di Cassazione ha confermata la sentenza
di condanna già inflitta dal Tribunale e dalla Corte di Appello di un RSPP e
di un operatore addetto alla manovra di un escavatore a seguito di un
infortunio mortale sul lavoro durante alcuni lavori di scavo. In particolare i
lavori di scavo erano finalizzati alla realizzazione di un pozzo ed erano stati
affidati dal proprietario del fondo ad una ditta specializzata. Durante tali
lavori era accaduto che un conoscente del proprietario, nell’intento di
collaborare con l’impresa era sceso nello scavo ed era rimasto sepolto
mortalmente a seguito del franamento del terreno costituente una parete
dello scavo medesimo non opportunamente puntellata. Dell’accaduto erano
stati ritenuti responsabili il proprietario del fondo, il responsabile legale
dell’impresa, il RSPP della stessa nonché l’operatore dell’escavatore.
•
Rinviati a giudizio il Tribunale condannava per omicidio colposo il
responsabile legale dell’impresa, il RSPP e l’operatore della macchina
condanna poi confermata dalla Corte di Appello nei confronti del RSPP e
dell’operatore che assolveva invece il responsabile dell’impresa medesima.
Al RSPP era stato contestato di aver omesso di effettuare un'adeguata
valutazione del rischio connesso all'esecuzione dei lavori in argomento e di
aver omesso di individuare la corretta metodologia dello scavo nonché di
fare applicare le misure necessarie ad evitare il rischio di frana o di crollo
del terreno e di non aver impartito all’operatore le necessarie istruzioni
perchè i lavori fossero eseguiti in conformità di quanto previsto dagli artt. 12
e 13 del D. P. R. n. 164 del 1956. All’operatore invece era stato contestato
di avere iniziato e continuato i lavori di scavo medesimi senza applicare le
armature necessarie ad evitare il franamento del terreno nonché di avere
impropriamente utilizzato un macchinario, così come era stato accertato
successivamente dai tecnici della ASL, inadeguato per posare degli anelli in
cemento in fondo allo scavo,. Ad entrambi gli imputati erano stati comunque
contestati anche profili di colpa generica con riferimento a connotazioni di
imprudenza, negligenza ed imperizia.
• Gli imputati hanno fatto entrambi ricorso alla Corte di Cassazione. Il
RSPP ha sostenuto nello stesso che il proprietario del fondo
svolgeva nella circostanza dei lavori in economia che gestiva
direttamente e che fra lo stesso e l’impresa era stato stipulato solo
un contratto cosiddetto di “nolo a caldo" per cui la sua impresa,
quale noleggiatrice, sarebbe stata chiamata a risponderne solo se
l'infortunio fosse dipeso dal funzionamento o dalle deficienze
antinfortunistiche della macchina. L’operatore ha portato invece a
sua discolpa l’osservazione che sarebbero stati ipotizzati a suo
carico doveri ed obblighi propri del datore di lavoro e che lui “in
quanto ‘semplice lavoratore subordinato operatore di macchine per
la movimentazione terra’ sarebbe esente da responsabilità non
potendo rispondere delle eventuali omissioni e violazioni normative
riconducibili al datore di lavoro” e di essere stato chiamato a
rispondere dell'uso di una macchina, ritenuta inadeguata, che a lui
era stata affidata dallo stesso datore di lavoro.
• La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi
formulando delle argomentazioni utili per una corretta
individuazione delle responsabilità in materia di
sicurezza sul lavoro nell’ambito di una organizzazione
aziendale. La stessa non ha condiviso le osservazioni
fatte a sua difesa dal RSPP in quanto i lavori in atto
erano tipici dell’impresa di appartenenza ed erano
contemplati nel piano di sicurezza della stessa per cui
egli, in qualità di responsabile del servizio di prevenzione
e protezione, avrebbe dovuto provvedere all’adozione di
tutte le misure di sicurezza previste dalle norme di legge
ed espressamente indicate nel D.P.R. n. 164/1956
(armature nello scavo, protezione che impedisse
l’accesso allo scavo, assenza di persone nelle
immediate vicinanze nello scavo stesso).
• Interessanti poi le motivazioni che hanno indotto la
suprema Corte a rigettare il ricorso dell’operatore. La
colpevolezza dell’operatore, secondo la Sez. IV appare
inequivocabilmente ancorata alla violazione di specifiche
disposizioni di legge. Invero, ha ricordato la stessa, che
in forza dell’art. 6 del D. P. R. n. 547 del 1955 “i
lavoratori devono segnalare immediatamente al datore di
lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei
dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione,
nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui
venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in
caso di urgenza e nell'ambito delle loro competenze e
possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o
pericoli".
• L’operatore, osserva ancora la Sez. IV, dopo avere iniziato le
operazioni di scavo senza la predisposizione delle armature
necessarie per evitare il pericolo di frana del terreno, proseguì nel
lavoro nonostante la evidente inidoneità della macchina escavatrice
mentre avrebbe ben potuto (e dovuto, proprio in forza dell’art. 6 del
citato D. P. R. n. 547 del 1956, sospendere il lavoro “Specifica fonte
normativa della responsabilità (anche) del lavoratore” conclude la
Corte di Cassazione, “è ravvisabile nel Decreto del Presidente della
Repubblica n. 164 del 1956, articolo 3 secondo cui all'osservanza
delle norme del decreto stesso ‘sono tenuti coloro che esercitano le
attività indicate nell'articolo 1, e, per quanto loro spetti e competa, i
dirigenti, i preposti ed i lavoratori in conformità al Decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articoli 4, 5 e 6".
• In merito, infine, alla circostanza che vittima
dell’accaduto non era un lavoratore la Corte di
Cassazione ha richiamato un principio più volte ribadito
in precedenti sentenze e cioè che "in materia di
prevenzione infortuni, il Decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articolo 1,
espressamente richiamato dal Decreto del Presidente
della Repubblica 7 gennaio 1956 n. 164, capo 1,
allorquando parla di ‘lavoratori subordinati e ad essi
equiparati’ non intende individuare in costoro i soli
beneficiari della normativa antinfortunistica, ma ha la
finalità di definire l'ambito di applicazione di detta
normativa, ossia di stabilire in via generale quali siano le
attività assoggettate all'osservanza di essa”.
• L’obbligo di rispettare le nome di sicurezza, conclude la
suprema Corte “prescinde completamente dalla
individuazione di coloro nei cui confronti si rivolge la
tutela approntata dal legislatore” per cui “ne consegue
che, ove un infortunio si verifichi per inosservanza degli
obblighi di sicurezza normativamente imposti, tale
inosservanza non potrà non far carico, a titolo di colpa
specifica, ex articolo 43 cod. pen., e, quindi, di
circostanza aggravante ex articolo 589 c.p., comma 2 e
articolo 590 c.p., comma 3, su chi detti obblighi avrebbe
dovuto rispettare, poco importando che ad infortunarsi
sia stato un lavoratore subordinato, un soggetto a questi
equiparato o, addirittura, una persona estranea
all'ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso
causale con l'accertata violazione".
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