DIRITTO PENALE MINORILE a.a. 2009-2010 Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 1 I PRINCIPALI ATTORI DELLA GIUSTIZIA PENALE MINORILE Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 2 TRIBUNALE PER I MINORENNI • FONTI – – – • r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404 legge 27 dicembre 1956 n. 1441 legge 9 marzo 1971 n. 35 COMPETENZA: – – specializzata ex art. 102, 2° co., Cost. (ragione subiecti) omnicomprensiva (ratione obiecti) • • • – – amministrativa civile penale separata (dal quella del giudice ordinario) esclusiva (anche nei confronti di imputati divenuti maggiorenni nel corso del processo o dell’esecuzione della pena, e di minore coimputato con maggiorenne per concorso nello stesso reato – Corte cost. n. 222 del 1983) Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 3 GIUSTIFICAZIONE DELLA COMPETENZA SEPARATA DEL TM • Caratteristiche soggettive dell’imputato: soggetto minorenne in fase evolutiva • Funzione della pena: general-preventiva e special-preventiva. Individualizzazione della risposta istituzionale “sanzionatorio-responsabilizzante”. Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 4 Art. 9 d.p.r. n. 448 del 1988 - Accertamenti sulla personalità del minorenne Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 5 I GIUDICI ONORARI r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404, art. 2. - Istituzione e composizione dei Tribunali per minorenni I GO sono scelti fra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia, pediatria, sociologia Requisito fondamentale implicito: comprovata esperienza Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 6 Contributo dei GO nella giustizia minorile ‘Ponte’ tra le agenzie di formazione e ricerca che si occupano di assistenza, educazione e riabilitazione e studio di problematiche psicologiche e sociali inerenti i minori, la famiglia ed i gruppi di riferimento e le istituzioni della giustizia minorile Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 7 Funzione dei Giudici onorari Il compito dei GO non si esaurisce nel mettere a disposizione della componente togata del TM le proprie competenze specializzate. I GO partecipano, a pari titolo con i giudici togati, all’esercizio della funzione giurisdizionale. Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 8 Il G.O. svolge una funzione diversa da quella dello psicologo, psicoterapeuta, assistente sociale, educatore, ecc. Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 9 La composizione degli Organi giudiziari minorili DALLE ORIGINI … … AD OGGI • COMPOSIZIONE: • COMPOSIZIONE: – Gip: giudice monocratico togato – Gup: 1 giudice togato + 2 onorari – TM: 2 giudici togati, non – TM: 2 togati + 2 onorari di specializzati con competenze ambo i sessi aggiuntive ordinarie penali o civili, + 1 giudice onorario – Magistrato di sorveglianza maschio – Sezione di Corte d’Appello: 3 togati + 2 onorari Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 10 Assistenza all’imputato minorenne (art. 12 d.p.r. n. 448 del 1988) • L'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei – genitori, anche non esercenti la potestà sul minore o – di altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede (es. parenti, insegnante). – ed, in ogni caso, dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza degli enti locali Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 11 Il pubblico ministero e il giudice possono procedere al compimento di atti per i quali è richiesta la partecipazione del minorenne senza la presenza delle persone indicate nei commi 1 e 2, nell'interesse del minorenne o quando sussistono inderogabili esigenze processuali (es. in caso di genitore maltrattante, o di forte ‘attaccamento’ del minore ad uno dei genitori, tale da compromettere o disturbare l’esito del colloquio) Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 12 L’AVVOCATO DEL MINORE Ruolo dell’avvocato • tecnicamente qualificato da specifiche competenze interdisciplinari • deontologicamente ispirato a logiche di collaborazione con tutte parti processuali, anche con quelli aventi una formazione professionale non giuridica (es. giudici onorari e servizi minorili) Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 13 ETICA PROFESSIONALE DELL’AVVOCATO tra DIRITTO DI DIFESA E INTERESSE EDUCATIVO DEL MINORE Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 14 DIFENSORE DEL MINORE AUTORE DI REATO • L’imputato ha diritto di essere difeso in tutti i modi consentiti dall’ordinamento, ha diritto al silenzio ed al mendacio (salvo i limiti del delitto di calunnia e di altri delitti contro l’amministrazione della giustizia) • L’avvocato, sul piano dei principi giuridici, non ha, di conseguenza, doveri di collaborazione veridica, ma di difesa dell’interesse di chi assiste … Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 15 Codice di deontologia professionale forense • Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia. … Qualora [l’incarico] sia conferito da un terzo, che intenda tutelare l’interesse della parte assistita, … l‘incarico può essere accettato solamente con il consenso della parte assistita (art. 35 – Rapporto di fiducia) • L’avvocato ha l’obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e nell’osservanza della legge e dei principi deontologici (art. 36 – Autonomia del rapporto) Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 16 CRITERIO GENERALE Sul piano processuale, per l’avvocato del minorenne può venire in rilievo una pluralità di obiettivi, in ragione non solo della concreta situazione probatoria, ma anche dei possibili esiti che consente il diritto minorile, penale o civile. Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 17 Casi problematici • Situazioni processuali compromesse sul piano della prova della responsabilità del minore (es. arresto in flagranza) • Situazioni processuali non ben definite Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 18 CENTRI PER LA GIUSTIZIA MINORILE artt. 7 ss. d.l.vo n. 272 del 1989 Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 19 Dei CGM regionali fanno parte • USSM – Ufficio del servizio sociale ministeriale • IPM – Istituto penale per i minorenni • CPA – Centri di prima accoglienza (art. 9 dpr n. 272/1989) • ISL – Istituti di semilibertà e semidetenzione (art. 11 dpr n. 272/1989) • Comunità per minorenni Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 20 Operatori dei CGM I servizi si avvalgono, nell’attuazione dei loro compiti istituzionali, di un’équipe multidisciplinare composta da esperti in – pedagogia – psicologia – psicoterapia – sociologia – criminologia Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 21 SERVIZI MINORILI Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 22 Servizi minorili (art. 6 d.p.r. n. 448 del 1988) « In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Si avvale altresì dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali ». Intervento necessario in momenti non tipizzati dalla legge, ma in ragione delle esigenze del minore nel caso concreto. Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 23 FUNZIONE DEI SERVIZI MINORILI • intermediazione necessaria tra i soggetti che partecipano al processo a carico del minorenne, e tra questi e persone/istituzioni estranea alla giustizia minorile (es. con la scuola, chiesa, lavoro, centri sportivi o di ricreazione) • interpretazione del significato sociale ed evolutivo del comportamento del minore autore di reato. Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 24 AREE DI INTERVENTO • di tipo diagnostico: monitoraggio della personalità e delle risorse del minorenne • di tipo prognostico-progettuale finalizzato al trattamento • di tipo operativo, trattamento e controllo. Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 25 • USSM – Referente istituzionale del TM • SERVIZI SOCIALI DEGLI ENTI LOCALI – Istituiti presso i Comuni o le ASL – Collabora su richiesta del TM e dell’USSM per lo svolgimento di attività, di volta in volta, richieste – Attività operativa sul campo, per la creazione di una rete di riferimento a disposizione dell’USSM – Importante ruolo informativo in caso di “delinquenti primari” e di minori a piede libero Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 26 Coordinamento dei servizi (art. 13 d.l.vo. n. 272 del 1989) Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 27 Momenti e tipologia d’intervento ATTIVITA’ DI ASSISTENZA E CONOSCIUTIVA • art. 12 I SM garantiscono assistenza in ogni stato e grado del procedimento, • art. 9 partecipano all’attività conoscitiva lungo tutto il corso del processo • art. 18, 18-bis In caso di arresto o fermo del minore devono essere informati (anche per accertamenti sulla personalità del minore ex art. 9 d.p.r. n. 448 del 1988) • art. 31 e 33 Dell’udienza preliminare e dibattimentale è dato avviso ai SM. • art. 30 Per la concessione delle sanzioni sostitutive, il giudice deve sentire i SM. Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 28 ATTIVITÀ DI SOSTEGNO, CONTROLLO E TRATTAMENTO • art. 19 In caso venga applicata una misura cautelare, il minore viene affidato ai SM per attività di sostegno e controllo • art. 21 Nel caso in cui venga disposta la “permanenza in casa”, i SM svolgono attività di sostegno e controllo • art. 22 Il responsabile della comunità deve collaborare con i SM • art. 24 (d.l.vo. n. 272 del 1989) All’interno dell’IPM e nel caso in cui venga disposta una misura alternativa alla detenzione, svolgono attività di sostegno e controllo • art. 36 Nel caso in cui vengano disposti la libertà vigilata o riformatorio giudiziario, i SM svolgono attività di sostegno e controllo Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 29 IN PARTICOLARE, IN CASO DI MESSA ALLA PROVA (art. 27 d.l.vo n. 272 del 1989 e art. 28 d.p.r. n. 448 del 1988) • Ai SM (USSM in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali) compete l’elaborazione del progetto educativo sul quale il minore viene messo alla prova • Con l’ordinanza di sospensione del processo, il giudice affida il minore ai SM per attività di osservazione, trattamento, sostegno • I servizi informano periodicamente il giudice dell'attività svolta e dell'evoluzione del caso, proponendo, ove lo ritengano necessario, modifiche al progetto, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di ripetute e gravi trasgressioni, la revoca del provvedimento di sospensione • I servizi presentano una relazione sul comportamento del minorenne e sull'evoluzione della sua personalità al presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo nonché al pubblico ministero Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 30 INTERVENTO NEL TRATTAMENTO L’attività di sostegno non deve essere interpretata come mero appiattimento sulla posizione del minore, né come mero aiuto o sostituzione della sua famiglia. Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 31 • I servizi assumono il ruolo di referente, sostenendo il minore – nelle scelte di vita rilevanti nel percorso di recupero in atto – nelle plausibili aspettative – garantendo aiuto psicologico e pedagogico. … senza obbligare il ragazzo ad assumere atteggiamenti incompatibili con la sua posizione di indagato/imputato garantita dalla presunzione d’innocenza Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 32 L’intervento psicologico dei SM In carcere, in comunità, durante la messa alla prova, « l’intervento psicologico è rivolto ad evitare l’allontanamento dell’adolescente dal suo ambiente di sviluppo e a favorire, nello stesso tempo, la sua capacità di assumersi la responsabilità del proprio comportamento » Le citazioni da A.Maggiolini, Un modello di intervento psicologico dei servizi della giustizia minorile con gli adolescenti antisociali, in Min.Giust., 2005, 60 s. Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 33 « La responsabilità è un atto soggettivo, che implica la capacità di assumersi un impegno all’interno di un legame sociale riconosciuto, di riconoscere le conseguenze del proprio comportamento, indipendentemente dalle proprie intenzioni, e di essere disponibile a riparare errori commessi » Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 34 L’intervento psicologico • è un intervento integrato (psicologico, sociale ed educativo) e multimodale, in quanto tenta di agire sia sul minore che sul suo contesto di sviluppo; • intende il comportamento antisociale del minore come una difficoltà nella costruzione dell’identità sociale; • assume un compito di sviluppo in una fase specifica dell’adolescenza che si manifesta in particolare come incapacità di assumersi la responsabilità del proprio comportamento. Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 35 COMUNITA’ PER MINORENNI (art. 10 d.l.vo. 28 luglio 1989, n. 272) Altre denominazioni: “case-famiglia”, “comunità di tipo familiare”, “comunità a dimensione familiare”, “gruppi appartamento”, “comunità-alloggio”, “gruppi famiglia”, “comunità per minori”, ecc. Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 36 COMUNITÀ APERTE VS ISTITUZIONI CHIUSE La comunità aperta rappresentano nuove modalità di intervento in ambito sociale. La comunità aperta è organizzata attorno alle esigenze del minore. L’istituzione chiusa tende a ridurre le esigenze del minore in ragione del tipo e della quantità di servizio che è in grado di offrire. Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 37 • • • • Le comunità sono strutture di dimensioni ridotte, aventi una capienza non superiore alle dieci unità con caratteristiche organizzative di tipo familiare operanti in stretta collaborazione con tutte le istituzioni interessate Le comunità che accolgono minori non autori di reato, connotate da una forte apertura all’ambiente esterno, con scarsissima funzione restrittivo di stampo istituzionale. Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 38 Sono gestite da enti pubblici o dal volontariato sociale, associazioni o soprattutto cooperative private che operano in campo adolescenziale, riconosciute o autorizzate dalla regione competente per territorio, che hanno stipulato con i “Centri per la giustizia minorile” convenzioni per l’assegnazione del servizio. Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 39 I MOTIVI DEL COLLOCAMENTO MINORI IRREGOLARI • Misura amministrativa di rieducazione (r.d.l. n. 1404 del 1934) – Affidamento del minore al servizio sociale minorile (art. 25) – Provvedimenti a tutela di minori che esercitano la prostituzione (art. 25-bis) Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 40 MINORI AUTORI DI REATO (indagati, imputati) • Accompagnamento a seguito di flagranza (art. 18 bis, 4° co., d.p.r. n. 448 del 1998) • Misure cautelari (d.p.r. n. 448 del 1998) – collocamento in comunità (art. 22) – per sostituzione di altra misura cautelare (art. 20, 21, 23) • Messa alla prova (art. 28 d.p.r. n. 448 del 1998) • Misura di sicurezza – Riformatorio giudiziario (art. 36, 2° d.p.r. n. 448 del 1998) • Misure alternative – Affidamento in prova (art. 47 l. n. 354 del 1975) – Detenzione domiciliare (art. 47-ter l. n. 354 del 1975) Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 41 MINORI DEVIANTI O REGOLARI IN SITUAZIONI FAMILIARI DIFFICILI O A RISCHIO • Provvedimenti civili a tutela del minore – Allontanamento del minorenne dalla residenza familiare in caso di decadenza o limitazioni della potestà genitoriale (artt. 330-333 c.c.) – Affidamento del minorenne con difficoltà familiari (artt. 2-5 l. n. 184 del 1983) entrambi i provvedimenti possono essere disposti per la prevenzione ed il recupero di minori coinvolti in attività criminose (l. n. 216 del 1991) Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 42 L’UTENZA Può essere distinta per • Fasce d’età • Sesso • Tipologia di minore (autore o vittima di reato) – Le Comunità, che ospitano minori autori di reato, devono prevedere anche la presenza di minorenni non sottoposti a procedimento penale Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 43 MOLTI I MODELLI ORGANIZZATIVI • Villaggio: periodi lunghi o lunghissimi • COR - Comunità con operatori residenti: gestite da religiosi/e o famiglie/coppie. Periodi per lo più brevi • Comunità con operatori turnanti: modello adottate da oltre il 90% delle comunità Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 44 STRUTTURE ABITATIVE • appartamenti in condominio • villette con giardino • vecchi istituti I c.d. villaggi sono ospitati in interi condomini, villette a schiera, villette in un parco. Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 45 ARTICOLAZIONE INTERNA DELLA COMUNITÀ • Camera da letto (anche singole per lo più per i ragazzi più grandi) • Cucina (i ragazzi partecipano alla gestione della cucina) • Bagni • Spazi esterni • Arredo (tale da promuovere effetti di attaccamento alla casa) • Raggiungibilità (es. dagli amici dei ragazzi ospitati) Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 46 TIPOLOGIA DEL SETTING EDUCATIVO E OBIETTIVI DELLA COMUNITÀ • Ambiente quotidiano a dimensione familiare, capace di offrire un clima di cura e protezione, sostentamento materiale, organizzato secondo un modello di convivenza riconoscibile e condiviso • Orientamento teorico dell’azione educativa • Progettualità educativa, finalizzata a rinforzare le funzioni intrapsichiche, migliorare le problematiche comportamentali e le competenze sociali, ottimizzare la relazione con la famiglia • Professionalità dell’educatore Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 47 CARATTERISTICHE DELLA RELAZIONE EDUCATORE/MINORE • Temporaneità • Gruppalità • Progettualità – “Cosa significa rientrare nella famiglia d’origine?”, – “Cosa significa vivere in una famiglia affidataria?”, – Opportunità e responsabilità di una vita autonoma. Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 48 Professionalità • L’educatore ha un ruolo professionalmente definito da un modello teorico e da una deontologia di riferimento • Riveste temporaneamente la funzione genitoriale e si affianca alla famiglia • Al momento dall’ingresso del minore in comunità: • definisce con la famiglia il messaggio di accoglimento: “perché sono qui” • legge la storia della famiglia e le problematiche del bambino come ricostruita dall’agenzia inviante, e le interpreta per definire un intervento personalizzato. • Al momento delle dimissioni: • progetta tappe e tempi • prepara il minore, spiegandone il senso attraverso maggiori spazi di ascolto e riflessione sull’esperienza Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 49 PROCESSO PENALE MINORILE Brevi cenni Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 50 Principi Fondamentali • Principio di sussidiarietà • Funzione (ri)educativa – indisponibilità del rito e dell’esito del processo • (Principio di umanità) • Principio di minima offensività – de-stigmatizzazione Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 51 Regole (art. 1 d.p.r. n. 448 del 1988) • Nel procedimento a carico di minorenni si osservano – le disposizioni del d.p.r. n. 448 del 1988 – e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. • Le disposizioni sul processo sono interpretate ed applicate, tenendo conto della personalità del minore e delle sue esigenze educative, al fine di – sostenere il minore e – contenere gli effetti traumatizzanti e stigmatizzanti del processo. Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 52 «Il giudice illustra all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni». Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 53 Divieto di costituzione di Parte civile • Il difensore della persona offesa non partecipa alla discussione, ma ha la possibilità di incidere sulla dialettica processuale presentando memorie ed indicando al giudice elementi di prova • Corte cost. 23 dicembre 1997, n. 433 Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 54 Limitazioni alla pubblicità dell’udienza • L’udienza preliminare/dibattimentale si svolge in camera di consiglio per evitare gli effetti di stigmatizzazione del processo • Corte cost. 10 febbraio 1981, n. 16 e 17 Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 55 Il modello processuale è il medesimo del processo penale ordinario degli adulti ed è strutturato in –indagini preliminari –udienza preliminare –dibattimento Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 56 L’udienza preliminare è il luogo deputato alla definizione anticipata del procedimento L’udienza dibattimentale è una fase eventuale Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 57 Riti alternativi Gli unici procedimenti speciali ammessi sono – il giudizio immediato – il giudizio abbreviato – il giudizio direttissimo Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 58 Non sono ammessi… • L’applicazione della pena su richiesta delle parti – Corte cost. 27 aprile 1995, n. 135 • Il procedimento per decreto – per la scarsa connotazione pedagogica della pena pecuniaria – perché non consente gli accertamenti sulla personalità minore ex art. 9 d.p.r. n. 448 del 1988 Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 59 STRUMENTI DI DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL GIUDIZIO E POSSIBILI EPILOGHI DEL PROCESSO PENALE MINORILE Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 60 Il consenso del minore è indispensabile per la chiusura anticipata del processo nei casi di sentenza di non luogo a procedere che presuppone un accertamento di responsabilità. (art. 32 d.p.r. n. 448 del 1988, come sostituito dalla l. n. 63 del 2001 sul c.d. giusto processo, e da Corte cost. 9 maggio 2002, n. 195) Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 61 FASE ISTRUTTORIA Durante le indagini il p.m. può chiedere • sentenza di non luogo a procedere per non imputabilità dell’imputato (solo se infraquattordicenne) (art. 26 d.p.r. n. 448 del 1988) • sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art. 27 d.p.r. n. 448 del 1988) Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 62 Al termine delle indagini, il p.m. può presentare richiesta di • archiviazione • sentenza di non luogo a procedere per non imputabilità dell’imputato (solo se infraquattordicenne) • sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto • rinvio a giudizio Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 63 UDIENZA PRELIMINARE Epiloghi ordinari • Sentenza di non luogo a procedere perché – il reato è estinto o l’azione penale non doveva essere iniziata o non doveva essere proseguita – il fatto non è previsto dalla legge come reato – il fatto non sussiste – l’imputato non lo ha commesso – il fatto non costituisce reato – si tratta di persona non imputabile • decreto che dispone il giudizio Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 64 Epiloghi speciali del processo penale minorile … NON SANZIONATORI – sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto – sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 65 … EVENTUALMENTE SANZIONATORI – sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità (ex artt. 97 e 98 c.p.) ed eventuale applicazione di una misura di sicurezza in caso di accertata pericolosità sociale del minorenne ex art. 37 d.p.r. n. 448 del 1988 Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 66 … SANZIONATORI – sentenza di condanna a pena pecuniaria oppure a sanzione sostitutiva, con possibilità di ridurre la pena fino alla metà rispetto al minimo edittale Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 67 L’UDIENZA DIBATTIMENTALE Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 68 L’UDIENZA DIBATTIMENTALE • Epiloghi ordinari • Epiloghi speciali sostanzialmente identici a quelli dell’udienza preliminare Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 69 PERDONO GIUDIZIALE art. 169 c.p. Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 70 Presupposti applicativi oggettivi • Responsabilità penale del minore – esistenza di elementi sufficienti a pronunciare il rinvio a giudizio al termine dell’udienza preliminare, ovvero la condanna al termine del dibattimento o del giudizio abbreviato. • Limiti di pena – La natura ed il tipo di reato commesso del minorenne sono di per sé irrilevanti. – Il perdono non è condizionato da “obblighi di fare”. Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 71 Presupposti applicativi soggettivi 1. Minore età – Corte cost. 20 giugno 1977, n. 120 2. Consenso del minore 3. Precedenti condanne definitive – nei termini di cui agli artt. 164, n. 1, c.p. 4. Presunzione di non recidiva – con riferimento al momento del giudizio (non del fatto) segue … Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 72 5. Non aver già beneficiato del perdono (Corte cost. 31 dicembre 1986, n. 295 ) salvo i casi di – reati legati dal vincolo della ‘continuazione’ ex art. 81 c.p. (Corte cost. n. 108 del 1973) – reato precedente alla sentenza che concede il perdono (Corte cost. n. 154 del 1976) Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 73 Oggetto dell’accertamento Il TM deve verificare se il minore dimostra di aver rielaborato (o sia in grado di rielaborare) il significato educativo della risposta data dallo Stato al suo comportamento. Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 74 Base della prognosi • gli elementi dell’art. 133 c.p. • i risultati degli accertamenti ex art. 9 d.p.r. n. 448 del 1988 • il comportamento dell’imputato nel corso del processo • le notizie fornite dai servizi minorile Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 75 Questioni “difficili” • Nel valutare l’opportunità di concedere il perdono giudiziale, il TM può tener conto di reati commessi dal minore in relazione ai quali non si sia ancora formato un accertamento definitivo di responsabilità? • La circostanza che il minore abbia già goduto per altri reati del beneficio dell’irrilevanza del fatto, della messa alla prova, o della sospensione condizionale della pena, preclude la possibilità di concedere il perdono giudiziale? Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 76 Il perdono giudiziale è causa di estinzione del reato Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 77 IRRILEVANZA DEL FATTO art. 27 d.p.r. n. 448 del 1988 Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 78 Illegittimità costituzionale dell’art. 27 d.p.r. n. 448 del 1988, per violazione dell’art. 76 Cost. (Corte cost. n. 250 del 1991) Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 79 Presupposti applicativi… • • OGGETTIVI Tenuità del fatto Occasionalità del comportamento SOGGETTIVI • Pregiudizio per le esigenze educative del minore, derivanti dall’ulteriore svolgimento del procedimento • Previo accertamento della responsabilità penale del minore • Consenso del minore Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 80 CHI È IL DESTINATARIO PRIVILEGIATO DELL’IDF? • Minore autore di reati di esigua rilevanza penale (criterio oggettivo) • espressivi della variabilità della personalità tipica della minore età (criterio soggettivo) • privi di uno specifico allarme sociale (criterio sociale). L’istituto è la risposta più appropriata alle peculiarità tipiche della criminalità minorile. Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 81 Qual è il motivo che giustifica la non punibilità del minorenne autore di reato? Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 82 FINALITÀ Esigenze deflattive del carico di lavoro degli uffici giudiziari, indotte dall’ipertrofia della legislazione penale. Funzione educativa del sistema penale, nel senso della riduzione al minimo del rischio di effetti traumatizzanti e stigmatizzanti del processo penale (c.d. minima offensività del proc. pen. minorile). Il processo penale è ritenuto una risposta istituzionale che può rivelarsi nel caso concreto sproporzionata, inutile o addirittura controproducente, in relazione alla gravità oggettiva e soggettiva del reato ed alle esigenze educative del minore. Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 83 IdF può essere concessa – nel corso delle indagini preliminari – in udienza preliminare – nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato – Nel giudizio abbreviato e nel dibattimento di primo grado e d’appello (dopo Corte cost. n. 149 del 2003) Non può essere concessa nel giudizio davanti alla Corte di Cassazione Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 84 TENUITÀ DEL FATTO • Tenuità non è – sinonimo di inoffensività o a-tipicità del fatto – parametrata alla gravità edittale del reato Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 85 La valutazione di tenuità del fatto è orientata in base … • non solo a tipo e gravità delle conseguenze provocate (così la Relazione al d.p.r. n. 448 del 1988), ma anche a • gli elementi dell’art. 133, prima parte, c.p. Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 86 Nella prospettiva della valutazione della tenuità del fatto possono venire in rilievo anche tipo ed intensità delle reazioni sociali suscitate dal fatto? Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 87 OCCASIONALITÀ DEL COMPORTAMENTO • Criterio cronologico: • Criterio psicologico: il comportamento si definisce occasionale è un occasionale quando è comportamento che conseguenza della il minore tiene particolare condizione di raramente variabilità psichica tipica dell’adolescenza, senza esprimere una scelta strutturata in senso trasgressivo. Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 88 L’IdF può essere concessa al minore autore di reato continuato o di reato premeditato? Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 89 CONSEGUENZE DISEDUCATIVE La formula « quando l’ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne » ha un valore meramente esplicativo degli altri presupposti o possiede un’autonoma capacità selettiva? Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro 90