DIRITTO PENALE MINORILE
a.a. 2009-2010
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1
I PRINCIPALI ATTORI
DELLA
GIUSTIZIA PENALE MINORILE
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2
TRIBUNALE PER I MINORENNI
•
FONTI
–
–
–
•
r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404
legge 27 dicembre 1956 n. 1441
legge 9 marzo 1971 n. 35
COMPETENZA:
–
–
specializzata ex art. 102, 2° co., Cost. (ragione subiecti)
omnicomprensiva (ratione obiecti)
•
•
•
–
–
amministrativa
civile
penale
separata (dal quella del giudice ordinario)
esclusiva (anche nei confronti di imputati divenuti maggiorenni nel
corso del processo o dell’esecuzione della pena, e di minore
coimputato con maggiorenne per concorso nello stesso reato – Corte
cost. n. 222 del 1983)
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GIUSTIFICAZIONE DELLA
COMPETENZA SEPARATA DEL TM
• Caratteristiche soggettive dell’imputato:
soggetto minorenne in fase evolutiva
• Funzione della pena:
general-preventiva e special-preventiva.
Individualizzazione della risposta istituzionale
“sanzionatorio-responsabilizzante”.
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4
Art. 9 d.p.r. n. 448 del 1988 - Accertamenti
sulla personalità del minorenne
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I GIUDICI ONORARI
r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404, art. 2. - Istituzione e
composizione dei Tribunali per minorenni
I GO sono scelti fra i cultori di biologia,
psichiatria, antropologia criminale, pedagogia,
psicologia, pediatria, sociologia
Requisito fondamentale implicito:
comprovata esperienza
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Contributo dei GO
nella giustizia minorile
‘Ponte’ tra le agenzie di formazione e
ricerca che si occupano di assistenza,
educazione e riabilitazione e studio di
problematiche psicologiche e sociali
inerenti i minori, la famiglia ed i gruppi di
riferimento e le istituzioni della giustizia
minorile
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Funzione dei Giudici onorari
Il compito dei GO non si esaurisce nel
mettere a disposizione della componente
togata del TM le proprie competenze
specializzate.
I GO partecipano, a pari titolo con i giudici
togati, all’esercizio della funzione
giurisdizionale.
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Il G.O. svolge una funzione diversa
da quella dello psicologo,
psicoterapeuta, assistente
sociale, educatore, ecc.
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La composizione degli
Organi giudiziari minorili
DALLE ORIGINI …
… AD OGGI
• COMPOSIZIONE:
• COMPOSIZIONE:
– Gip: giudice monocratico
togato
– Gup: 1 giudice togato + 2
onorari
– TM: 2 giudici togati, non
– TM: 2 togati + 2 onorari di
specializzati con competenze
ambo i sessi
aggiuntive ordinarie penali o
civili, + 1 giudice onorario
– Magistrato di sorveglianza
maschio
– Sezione di Corte d’Appello:
3 togati + 2 onorari
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Assistenza all’imputato minorenne
(art. 12 d.p.r. n. 448 del 1988)
• L'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minorenne
è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla
presenza dei
– genitori, anche non esercenti la potestà sul minore o
– di altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa
dall'autorità giudiziaria che procede (es. parenti, insegnante).
– ed, in ogni caso, dei servizi minorili dell’amministrazione della
giustizia e dei servizi di assistenza degli enti locali
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Il pubblico ministero e il giudice possono
procedere al compimento di atti per i quali è
richiesta la partecipazione del minorenne senza la
presenza delle persone indicate nei commi 1 e 2,
nell'interesse del minorenne o quando sussistono
inderogabili esigenze processuali
(es. in caso di genitore maltrattante, o di forte ‘attaccamento’ del
minore ad uno dei genitori, tale da compromettere o disturbare l’esito
del colloquio)
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L’AVVOCATO DEL MINORE
Ruolo dell’avvocato
• tecnicamente qualificato da specifiche
competenze interdisciplinari
• deontologicamente ispirato a logiche di
collaborazione con tutte parti processuali,
anche con quelli aventi una formazione
professionale non giuridica (es. giudici
onorari e servizi minorili)
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ETICA PROFESSIONALE
DELL’AVVOCATO
tra
DIRITTO DI DIFESA
E
INTERESSE EDUCATIVO DEL MINORE
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DIFENSORE DEL
MINORE AUTORE DI REATO
• L’imputato ha diritto di essere difeso in tutti
i modi consentiti dall’ordinamento, ha
diritto al silenzio ed al mendacio (salvo i limiti del
delitto di calunnia e di altri delitti contro l’amministrazione della
giustizia)
• L’avvocato, sul piano dei principi giuridici,
non ha, di conseguenza, doveri di
collaborazione veridica, ma di difesa
dell’interesse di chi assiste …
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Codice di deontologia
professionale forense
• Il rapporto con la parte
assistita è fondato sulla
fiducia. … Qualora
[l’incarico] sia conferito
da un terzo, che intenda
tutelare l’interesse della
parte assistita, …
l‘incarico può essere
accettato solamente con
il consenso della parte
assistita (art. 35 –
Rapporto di fiducia)
• L’avvocato ha l’obbligo di
difendere gli interessi
della parte assistita nel
miglior modo possibile
nei limiti del mandato e
nell’osservanza della
legge e dei principi
deontologici (art. 36 –
Autonomia del rapporto)
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CRITERIO GENERALE
Sul piano processuale, per l’avvocato
del minorenne può venire in rilievo una
pluralità di obiettivi, in ragione non solo
della concreta situazione probatoria,
ma anche dei possibili esiti che
consente il diritto minorile, penale o
civile.
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Casi problematici
• Situazioni processuali compromesse sul
piano della prova della responsabilità del
minore (es. arresto in flagranza)
• Situazioni processuali non ben definite
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CENTRI PER LA GIUSTIZIA
MINORILE
artt. 7 ss. d.l.vo n. 272 del 1989
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Dei CGM regionali fanno parte
• USSM – Ufficio del servizio sociale
ministeriale
• IPM – Istituto penale per i minorenni
• CPA – Centri di prima accoglienza (art. 9
dpr n. 272/1989)
• ISL – Istituti di semilibertà e
semidetenzione (art. 11 dpr n. 272/1989)
• Comunità per minorenni
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Operatori dei CGM
I servizi si avvalgono, nell’attuazione dei loro
compiti istituzionali, di un’équipe
multidisciplinare composta da esperti in
– pedagogia
– psicologia
– psicoterapia
– sociologia
– criminologia
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SERVIZI MINORILI
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22
Servizi minorili
(art. 6 d.p.r. n. 448 del 1988)
« In ogni stato e grado del procedimento l'autorità
giudiziaria si avvale dei servizi minorili
dell'amministrazione della giustizia. Si avvale
altresì dei servizi di assistenza istituiti dagli enti
locali ».
Intervento necessario in momenti non tipizzati
dalla legge, ma in ragione delle esigenze del
minore nel caso concreto.
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FUNZIONE DEI SERVIZI MINORILI
• intermediazione necessaria tra i soggetti
che partecipano al processo a carico del
minorenne, e tra questi e persone/istituzioni
estranea alla giustizia minorile (es. con la
scuola, chiesa, lavoro, centri sportivi o di
ricreazione)
• interpretazione del significato sociale ed
evolutivo del comportamento del minore
autore di reato.
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AREE DI INTERVENTO
• di tipo diagnostico: monitoraggio della
personalità e delle risorse del minorenne
• di tipo prognostico-progettuale
finalizzato al trattamento
• di tipo operativo, trattamento e
controllo.
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• USSM
– Referente istituzionale
del TM
• SERVIZI SOCIALI DEGLI ENTI
LOCALI
– Istituiti presso i Comuni o le
ASL
– Collabora su richiesta del
TM e dell’USSM per lo
svolgimento di attività, di
volta in volta, richieste
– Attività operativa sul
campo, per la creazione di
una rete di riferimento a
disposizione dell’USSM
– Importante ruolo informativo
in caso di “delinquenti
primari” e di minori a piede
libero
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Coordinamento dei servizi
(art. 13 d.l.vo. n. 272 del 1989)
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Momenti e tipologia d’intervento
ATTIVITA’ DI ASSISTENZA E CONOSCIUTIVA
•
art. 12
I SM garantiscono assistenza in ogni stato e
grado del procedimento,
•
art. 9
partecipano all’attività conoscitiva lungo tutto il corso del
processo
•
art. 18, 18-bis In caso di arresto o fermo del minore devono essere
informati (anche per accertamenti sulla personalità del
minore ex art. 9 d.p.r. n. 448 del 1988)
•
art. 31 e 33
Dell’udienza preliminare e dibattimentale è dato avviso ai
SM.
•
art. 30
Per la concessione delle sanzioni sostitutive, il giudice deve
sentire i SM.
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ATTIVITÀ DI
SOSTEGNO, CONTROLLO E TRATTAMENTO
• art. 19
In caso venga applicata una misura cautelare, il minore
viene affidato ai SM per attività di sostegno e controllo
• art. 21
Nel caso in cui venga disposta la “permanenza in casa”, i
SM svolgono attività di sostegno e controllo
• art. 22
Il responsabile della comunità deve collaborare con i SM
• art. 24 (d.l.vo. n. 272 del 1989) All’interno dell’IPM e nel caso in cui
venga disposta una misura alternativa alla detenzione,
svolgono attività di sostegno e controllo
• art. 36
Nel caso in cui vengano disposti la libertà vigilata o
riformatorio giudiziario, i SM svolgono attività di sostegno
e controllo
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IN PARTICOLARE, IN CASO DI MESSA ALLA PROVA (art. 27 d.l.vo n.
272 del 1989 e art. 28 d.p.r. n. 448 del 1988)
•
Ai SM (USSM in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti
locali) compete l’elaborazione del progetto educativo sul quale il minore
viene messo alla prova
•
Con l’ordinanza di sospensione del processo, il giudice affida il minore ai
SM per attività di osservazione, trattamento, sostegno
•
I servizi informano periodicamente il giudice dell'attività svolta e
dell'evoluzione del caso, proponendo, ove lo ritengano necessario,
modifiche al progetto, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di
ripetute e gravi trasgressioni, la revoca del provvedimento di sospensione
•
I servizi presentano una relazione sul comportamento del minorenne e
sull'evoluzione della sua personalità al presidente del collegio che ha
disposto la sospensione del processo nonché al pubblico ministero
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INTERVENTO NEL TRATTAMENTO
L’attività di sostegno non deve essere
interpretata come mero appiattimento sulla
posizione del minore, né come mero aiuto
o sostituzione della sua famiglia.
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31
• I servizi assumono il ruolo di referente,
sostenendo il minore
– nelle scelte di vita rilevanti nel percorso di
recupero in atto
– nelle plausibili aspettative
– garantendo aiuto psicologico e pedagogico.
… senza obbligare il ragazzo ad assumere
atteggiamenti incompatibili con la sua
posizione di indagato/imputato garantita
dalla presunzione d’innocenza
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32
L’intervento psicologico dei SM
In carcere, in comunità, durante la messa alla
prova,
« l’intervento psicologico è rivolto ad evitare
l’allontanamento dell’adolescente dal suo
ambiente di sviluppo e a favorire, nello stesso
tempo, la sua capacità di assumersi la
responsabilità del proprio comportamento »
Le citazioni da A.Maggiolini, Un modello di intervento psicologico dei servizi
della giustizia minorile con gli adolescenti antisociali, in Min.Giust., 2005, 60 s.
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33
« La responsabilità è un atto soggettivo,
che implica la capacità di assumersi un
impegno all’interno di un legame sociale
riconosciuto, di riconoscere le
conseguenze del proprio comportamento,
indipendentemente dalle proprie
intenzioni, e di essere disponibile a
riparare errori commessi »
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34
L’intervento psicologico
• è un intervento integrato (psicologico, sociale ed
educativo) e multimodale, in quanto tenta di agire sia sul
minore che sul suo contesto di sviluppo;
• intende il comportamento antisociale del minore come
una difficoltà nella costruzione dell’identità sociale;
• assume un compito di sviluppo in una fase specifica
dell’adolescenza che si manifesta in particolare come
incapacità di assumersi la responsabilità del proprio
comportamento.
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35
COMUNITA’ PER MINORENNI
(art. 10 d.l.vo. 28 luglio 1989, n. 272)
Altre denominazioni: “case-famiglia”,
“comunità di tipo familiare”, “comunità
a dimensione familiare”, “gruppi
appartamento”, “comunità-alloggio”,
“gruppi famiglia”, “comunità per
minori”, ecc.
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36
COMUNITÀ APERTE VS ISTITUZIONI CHIUSE
La comunità aperta rappresentano nuove
modalità di intervento in ambito sociale.
La comunità aperta è organizzata attorno alle
esigenze del minore.
L’istituzione chiusa tende a ridurre le esigenze
del minore in ragione del tipo e della quantità di
servizio che è in grado di offrire.
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37
•
•
•
•
Le comunità sono
strutture di dimensioni ridotte, aventi una
capienza non superiore alle dieci unità
con caratteristiche organizzative di tipo familiare
operanti in stretta collaborazione con tutte le
istituzioni interessate
Le comunità che accolgono minori non autori di
reato, connotate da una forte apertura
all’ambiente esterno, con scarsissima funzione
restrittivo di stampo istituzionale.
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38
Sono gestite da enti pubblici o dal
volontariato sociale, associazioni o
soprattutto cooperative private che
operano in campo adolescenziale,
riconosciute o autorizzate dalla regione
competente per territorio, che hanno
stipulato con i “Centri per la giustizia
minorile” convenzioni per l’assegnazione
del servizio.
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I MOTIVI DEL COLLOCAMENTO
MINORI IRREGOLARI
• Misura amministrativa di rieducazione
(r.d.l. n. 1404 del 1934)
– Affidamento del minore al servizio sociale
minorile (art. 25)
– Provvedimenti a tutela di minori che
esercitano la prostituzione (art. 25-bis)
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MINORI AUTORI DI REATO
(indagati, imputati)
• Accompagnamento a seguito di flagranza (art. 18 bis, 4°
co., d.p.r. n. 448 del 1998)
• Misure cautelari (d.p.r. n. 448 del 1998)
– collocamento in comunità (art. 22)
– per sostituzione di altra misura cautelare (art. 20, 21, 23)
• Messa alla prova (art. 28 d.p.r. n. 448 del 1998)
• Misura di sicurezza
– Riformatorio giudiziario (art. 36, 2° d.p.r. n. 448 del 1998)
• Misure alternative
– Affidamento in prova (art. 47 l. n. 354 del 1975)
– Detenzione domiciliare (art. 47-ter l. n. 354 del 1975)
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MINORI DEVIANTI O REGOLARI IN
SITUAZIONI FAMILIARI DIFFICILI O A
RISCHIO
• Provvedimenti civili a tutela del minore
– Allontanamento del minorenne dalla residenza
familiare in caso di decadenza o limitazioni della
potestà genitoriale (artt. 330-333 c.c.)
– Affidamento del minorenne con difficoltà familiari (artt.
2-5 l. n. 184 del 1983)
entrambi i provvedimenti possono essere disposti per
la prevenzione ed il recupero di minori coinvolti in
attività criminose (l. n. 216 del 1991)
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42
L’UTENZA
Può essere distinta per
• Fasce d’età
• Sesso
• Tipologia di minore (autore o vittima di
reato)
– Le Comunità, che ospitano minori autori di reato,
devono prevedere anche la presenza di minorenni
non sottoposti a procedimento penale
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MOLTI I MODELLI ORGANIZZATIVI
• Villaggio: periodi lunghi o lunghissimi
• COR - Comunità con operatori residenti:
gestite da religiosi/e o famiglie/coppie. Periodi
per lo più brevi
• Comunità con operatori turnanti: modello
adottate da oltre il 90% delle comunità
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STRUTTURE ABITATIVE
• appartamenti in condominio
• villette con giardino
• vecchi istituti
I c.d. villaggi sono ospitati in interi
condomini, villette a schiera, villette in un
parco.
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ARTICOLAZIONE INTERNA DELLA COMUNITÀ
• Camera da letto (anche singole per lo più per i
ragazzi più grandi)
• Cucina (i ragazzi partecipano alla gestione della
cucina)
• Bagni
• Spazi esterni
• Arredo (tale da promuovere effetti di
attaccamento alla casa)
• Raggiungibilità (es. dagli amici dei ragazzi
ospitati)
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TIPOLOGIA DEL SETTING EDUCATIVO
E OBIETTIVI DELLA COMUNITÀ
• Ambiente quotidiano a dimensione familiare,
capace di offrire un clima di cura e protezione,
sostentamento materiale, organizzato secondo
un modello di convivenza riconoscibile e
condiviso
• Orientamento teorico dell’azione educativa
• Progettualità educativa, finalizzata a rinforzare le
funzioni intrapsichiche, migliorare le
problematiche comportamentali e le competenze
sociali, ottimizzare la relazione con la famiglia
• Professionalità dell’educatore
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CARATTERISTICHE DELLA
RELAZIONE EDUCATORE/MINORE
• Temporaneità
• Gruppalità
• Progettualità
– “Cosa significa rientrare nella famiglia d’origine?”,
– “Cosa significa vivere in una famiglia affidataria?”,
– Opportunità e responsabilità di una vita autonoma.
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Professionalità
• L’educatore ha un ruolo professionalmente definito da un
modello teorico e da una deontologia di riferimento
• Riveste temporaneamente la funzione genitoriale e si
affianca alla famiglia
• Al momento dall’ingresso del minore in comunità:
• definisce con la famiglia il messaggio di accoglimento: “perché sono
qui”
• legge la storia della famiglia e le problematiche del bambino come
ricostruita dall’agenzia inviante, e le interpreta per definire un intervento
personalizzato.
• Al momento delle dimissioni:
• progetta tappe e tempi
• prepara il minore, spiegandone il senso attraverso maggiori spazi di
ascolto e riflessione sull’esperienza
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PROCESSO PENALE
MINORILE
Brevi cenni
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50
Principi Fondamentali
• Principio di sussidiarietà
• Funzione (ri)educativa
– indisponibilità del rito e dell’esito del processo
• (Principio di umanità)
• Principio di minima offensività
– de-stigmatizzazione
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51
Regole (art. 1 d.p.r. n. 448 del 1988)
• Nel procedimento a carico di minorenni si
osservano
– le disposizioni del d.p.r. n. 448 del 1988
– e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice
di procedura penale.
• Le disposizioni sul processo sono interpretate
ed applicate, tenendo conto della personalità del
minore e delle sue esigenze educative, al fine di
– sostenere il minore e
– contenere gli effetti traumatizzanti e stigmatizzanti del
processo.
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52
«Il giudice illustra all'imputato il
significato delle attività processuali
che si svolgono in sua presenza
nonché il contenuto e le ragioni
anche etico-sociali delle decisioni».
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53
Divieto di costituzione
di Parte civile
• Il difensore della persona offesa non partecipa
alla discussione, ma ha la possibilità di incidere
sulla dialettica processuale presentando
memorie ed indicando al giudice elementi di
prova
• Corte cost. 23 dicembre 1997, n. 433
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54
Limitazioni alla pubblicità
dell’udienza
• L’udienza preliminare/dibattimentale
si svolge in camera di consiglio per
evitare gli effetti di stigmatizzazione del
processo
• Corte cost. 10 febbraio 1981, n. 16 e 17
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55
Il modello processuale è il medesimo
del processo penale ordinario degli
adulti ed è strutturato in
–indagini preliminari
–udienza preliminare
–dibattimento
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L’udienza preliminare è il luogo deputato
alla definizione anticipata del
procedimento
L’udienza dibattimentale è una fase
eventuale
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Riti alternativi
Gli unici procedimenti speciali ammessi
sono
– il giudizio immediato
– il giudizio abbreviato
– il giudizio direttissimo
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58
Non sono ammessi…
• L’applicazione della pena su richiesta
delle parti
– Corte cost. 27 aprile 1995, n. 135
• Il procedimento per decreto
– per la scarsa connotazione pedagogica della
pena pecuniaria
– perché non consente gli accertamenti sulla
personalità minore ex art. 9 d.p.r. n. 448 del
1988
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STRUMENTI DI
DEFINIZIONE ANTICIPATA
DEL GIUDIZIO E POSSIBILI
EPILOGHI DEL PROCESSO
PENALE MINORILE
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60
Il consenso del minore è
indispensabile per la chiusura
anticipata del processo nei casi di
sentenza di non luogo a
procedere che presuppone un
accertamento di responsabilità.
(art. 32 d.p.r. n. 448 del 1988, come sostituito dalla l. n. 63 del 2001 sul c.d.
giusto processo, e da Corte cost. 9 maggio 2002, n. 195)
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61
FASE ISTRUTTORIA
Durante le indagini il p.m. può chiedere
• sentenza di non luogo a procedere per non
imputabilità dell’imputato (solo se infraquattordicenne) (art. 26 d.p.r. n. 448 del 1988)
• sentenza di non luogo a procedere per
irrilevanza del fatto (art. 27 d.p.r. n. 448 del 1988)
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62
Al termine delle indagini, il p.m. può
presentare richiesta di
• archiviazione
• sentenza di non luogo a procedere per non
imputabilità dell’imputato (solo se infraquattordicenne)
• sentenza di non luogo a procedere per
irrilevanza del fatto
• rinvio a giudizio
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63
UDIENZA PRELIMINARE
Epiloghi ordinari
• Sentenza di non luogo a procedere perché
– il reato è estinto o l’azione penale non doveva essere
iniziata o non doveva essere proseguita
– il fatto non è previsto dalla legge come reato
– il fatto non sussiste
– l’imputato non lo ha commesso
– il fatto non costituisce reato
– si tratta di persona non imputabile
• decreto che dispone il giudizio
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64
Epiloghi speciali
del processo penale minorile
… NON SANZIONATORI
– sentenza di non luogo a procedere per
irrilevanza del fatto
– sentenza di non luogo a procedere per
concessione del perdono giudiziale
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65
… EVENTUALMENTE SANZIONATORI
– sentenza di non luogo a procedere per difetto
di imputabilità (ex artt. 97 e 98 c.p.) ed
eventuale applicazione di una misura di
sicurezza in caso di accertata pericolosità
sociale del minorenne ex art. 37 d.p.r. n. 448
del 1988
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66
… SANZIONATORI
– sentenza di condanna a pena pecuniaria
oppure a sanzione sostitutiva, con possibilità
di ridurre la pena fino alla metà rispetto al
minimo edittale
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L’UDIENZA DIBATTIMENTALE
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L’UDIENZA DIBATTIMENTALE
• Epiloghi ordinari
• Epiloghi speciali sostanzialmente identici a
quelli dell’udienza preliminare
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PERDONO GIUDIZIALE
art. 169 c.p.
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Presupposti applicativi
oggettivi
• Responsabilità penale del minore
– esistenza di elementi sufficienti a pronunciare il rinvio a giudizio
al termine dell’udienza preliminare, ovvero la condanna al
termine del dibattimento o del giudizio abbreviato.
• Limiti di pena
– La natura ed il tipo di reato commesso del minorenne sono di
per sé irrilevanti.
– Il perdono non è condizionato da “obblighi di fare”.
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Presupposti applicativi
soggettivi
1. Minore età
–
Corte cost. 20 giugno 1977, n. 120
2. Consenso del minore
3. Precedenti condanne definitive
–
nei termini di cui agli artt. 164, n. 1, c.p.
4. Presunzione di non recidiva
–
con riferimento al momento del giudizio (non del
fatto)
segue …
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5. Non aver già beneficiato del perdono
(Corte cost. 31 dicembre 1986, n. 295 )
salvo i casi di
– reati legati dal vincolo della ‘continuazione’ ex
art. 81 c.p. (Corte cost. n. 108 del 1973)
– reato precedente alla sentenza che concede il
perdono (Corte cost. n. 154 del 1976)
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Oggetto dell’accertamento
Il TM deve verificare se il minore dimostra
di aver rielaborato (o sia in grado di
rielaborare) il significato educativo della
risposta data dallo Stato al suo
comportamento.
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Base della prognosi
• gli elementi dell’art. 133 c.p.
• i risultati degli accertamenti ex art. 9 d.p.r.
n. 448 del 1988
• il comportamento dell’imputato nel corso
del processo
• le notizie fornite dai servizi minorile
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Questioni “difficili”
• Nel valutare l’opportunità di concedere il perdono
giudiziale, il TM può tener conto di reati commessi dal
minore in relazione ai quali non si sia ancora formato un
accertamento definitivo di responsabilità?
• La circostanza che il minore abbia già goduto per altri
reati del beneficio dell’irrilevanza del fatto, della messa
alla prova, o della sospensione condizionale della pena,
preclude la possibilità di concedere il perdono
giudiziale?
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Il perdono giudiziale è
causa di estinzione del
reato
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IRRILEVANZA DEL FATTO
art. 27 d.p.r. n. 448 del 1988
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Illegittimità costituzionale dell’art. 27 d.p.r.
n. 448 del 1988, per violazione dell’art. 76
Cost. (Corte cost. n. 250 del 1991)
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Presupposti applicativi…
•
•
OGGETTIVI
Tenuità del fatto
Occasionalità del
comportamento
SOGGETTIVI
• Pregiudizio per le
esigenze educative del
minore, derivanti
dall’ulteriore svolgimento
del procedimento
• Previo accertamento
della responsabilità
penale del minore
• Consenso del minore
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CHI È IL DESTINATARIO
PRIVILEGIATO DELL’IDF?
• Minore autore di reati di esigua rilevanza penale
(criterio oggettivo)
• espressivi della variabilità della personalità tipica
della minore età (criterio soggettivo)
• privi di uno specifico allarme sociale (criterio
sociale).
L’istituto è la risposta più appropriata alle
peculiarità tipiche della criminalità minorile.
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Qual è il motivo che giustifica
la non punibilità del minorenne
autore di reato?
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FINALITÀ
Esigenze deflattive del carico di lavoro degli uffici
giudiziari, indotte dall’ipertrofia della legislazione penale.
Funzione educativa del sistema penale, nel senso
della riduzione al minimo del rischio di effetti
traumatizzanti e stigmatizzanti del processo penale
(c.d. minima offensività del proc. pen. minorile).
Il processo penale è ritenuto una risposta istituzionale che
può rivelarsi nel caso concreto sproporzionata, inutile o
addirittura controproducente, in relazione alla gravità
oggettiva e soggettiva del reato ed alle esigenze educative
del minore.
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IdF può essere concessa
– nel corso delle indagini preliminari
– in udienza preliminare
– nel giudizio direttissimo e nel giudizio
immediato
– Nel giudizio abbreviato e nel dibattimento di
primo grado e d’appello (dopo Corte cost. n. 149 del
2003)
Non può essere concessa nel giudizio davanti alla
Corte di Cassazione
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TENUITÀ DEL FATTO
• Tenuità non è
– sinonimo di inoffensività o a-tipicità del fatto
– parametrata alla gravità edittale del reato
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La valutazione di tenuità del fatto è
orientata in base …
• non solo a tipo e gravità delle
conseguenze provocate (così la Relazione al
d.p.r. n. 448 del 1988), ma anche a
• gli elementi dell’art. 133, prima parte, c.p.
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Nella prospettiva della
valutazione della tenuità del
fatto possono venire in rilievo
anche tipo ed intensità delle
reazioni sociali suscitate dal
fatto?
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OCCASIONALITÀ DEL
COMPORTAMENTO
• Criterio cronologico: • Criterio psicologico: il
comportamento si definisce
occasionale è un
occasionale quando è
comportamento che
conseguenza della
il minore tiene
particolare condizione di
raramente
variabilità psichica tipica
dell’adolescenza, senza
esprimere una scelta
strutturata in senso
trasgressivo.
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L’IdF può essere concessa al
minore autore di reato
continuato o di reato
premeditato?
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CONSEGUENZE DISEDUCATIVE
La formula « quando l’ulteriore corso del
procedimento pregiudica le esigenze
educative del minorenne » ha un valore
meramente esplicativo degli altri
presupposti o possiede un’autonoma
capacità selettiva?
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