Intermediari assicurativi e
regole di comportamento
Master in Regolazione dell’attività e
dei mercati finanziari
Roma, 17.06.2011
dott.ssa Illa Sabbatelli – [email protected] 338.3624307
Oggetto dell’analisi:
informazioni nel mercato dei servizi
assicurativi

Tecnicalità dei settori finanziari

Struttura dei prodotti

Difficoltà di conoscibilità
Cambio di prospettiva rispetto al codice
civile
2
Superamento asimmetrie
informative nel cod. ass.
* need of protection
* trasparenza
* principio del know your customer
3
Obiettivo necessario del diritto dei
contratti (art. 1337 c.c.)

Agevole accesso alle informazioni

Effettiva conoscibilità delle
informazioni

Facile comprensione delle
informazioni
Al
fine
della
costruzione
consenso consapevole
di
un
4
Obiettivi a livello di sistema:



Conservare la fiducia degli utenti dei
servizi finanziari
Evitare la fuga dalle operazioni
Assicurare il corretto funzionamento
e la stabilità dei mercati finanziari
5
Strumento di risoluzione delle
asimmetrie informative
Regole di comportamento e obblighi di
informazione
in
capo
all’intermediario e all’impresa
6
FONTI



Direttiva 2002/92/CE sull’intermediazione
assicurativa (capo III, artt.12 e 13)
D.lgs 7 settembre 2005, n. 209, cod. ass.
(art. 120, art. 183).
Regolamento ISVAP del 16 ottobre 2006
n. 5 sull’attività assicurativa e
riassicurativa (Regolamento
intermediari)(artt. 46-57).
7
Regole di comportamento
Art. 183 cod. ass.(trasparenza delle operazioni)
Regole per imprese ed intermediari nelle fasi
dell’offerta e dell’esecuzione per contraenti ed
assicurati:
1)
Comportarsi
trasparenza
con
diligenza,
correttezza,
2)
Assumere informazioni per valutare le esigenze
assicurative del cliente
3)
Evitare i conflitti di interesse
8
Regole di comportamento
Art. 120 cod. ass:
Fase precontrattuale, modifiche o
rinnovi contrattuali
Soggetto: contraente

Evitare conflitti di interesse

Fornire una consulenza imparziale

Assicurare l’adeguatezza del prodotto
alle esigenze assicurative
9
DESTINATARI degli obblighi
ex art. 120 cod ass.

Intermediari assicurativi iscritti nei registri
ex artt. 109 e 116 cod. ass.

Categoria plurale

Unità: svolgimento dell’attività di
intermediazione assicurativa

Art. 2 dir. 2002/92/CE

Art.106 cod. ass.
10
Intermediari assicurativi iscritti negli albi
ex artt. 109 e 116 cod. ass.
1)
Agenti /A
2)
Broker /B
3)
Produttori /C
4)
Banche/D
5)
Intermediari finanziari ex art. 107 TUB /D
6)
SIM/D
7)
Poste Italiane-Divisione Bancoposta /D
8)
Dipendenti, collaboratori, produttori che svolgono l’attività
fuori dai locali commerciali /E
11
Destinatari degli obblighi ex art.
45 Reg. Intermediari ISVAP

Addetti
all’attività
di
intermediazione
all’interno dei locali dell’intermediario per
il quale operano

ESCLUSIONI
ex art. 120 cod. ass.:
1)
Intermediari dei grandi rischi
2)
Intermediari riassicurativi
12
Informazioni sui conflitti di interesse
Fonti

Art. 21, comma 1 bis TUF

Art. 18 direttiva MIFID 2004/39/CE

D.lgs. 17.9.2007 n. 164

Reg. Consob Intermediari 29.10.2007, n.
16190

Art. 12 dir. 2002/92/CEE

Art. 120 cod. ass., comma 2, lett. b) e c)
13
Conflitti di interesse nell’art.
120 cod. ass.
Gli intermediari dichiarano al contraente
Comma 2. lett. b)
b) se propongono determinati prodotti in virtù di un
obbligo
contrattuale
assicurazione,
dovendo
con
in
una
tal
o
caso
più
imprese
di
comunicare
la
denominazione di tali imprese;
14
Conflitto di interessi nel
Reg.ISVAP intermediari

Art. 48 (Conflitti di interesse)
Nell’offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione gli
intermediari evitano di effettuare operazioni in cui hanno direttamente o
indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di
gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. Qualora
il conflitto non risulti evitabile, gli intermediari operano comunque in modo
da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti.
Art. 50 (Informativa su potenziali situazioni di conflitto di
interesse)

Nella dichiarazione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a)(informativa precontrattuale), l’intermediario fornisce al contraente anche
le seguenti informazioni:.........
15
Assenza di conflitti
Art. 120,comma 2, lett c) Cod. ass.
Gli intermediari se propongono determinati prodotti in
assenza
di
assicurazione,
obblighi
nel
contrattuali
qual
caso
essi
con
imprese
comunicano,
di
la
denominazione delle imprese di assicurazione con le quali
hanno
o
potrebbero
avere
rapporti
d’affari,
fermo
restando l’obbligo di avvisare il contraente del diritto di
richiedere tali informazioni.
Art.12 direttiva: se manca un’analisi imparziale
16
La consulenza imparziale
nell’art. 120 cod. ass.
Comma 2, lett.a.
In relazione al contratto proposto, gli intermediari
assicurativi dichiarano al contraente se forniscono
consulenze fondate su una analisi imparziale,
dovendo in tal caso le proprie valutazioni fondarsi
su un numero sufficientemente ampio di contratti
disponibili sul mercato.
17
Obiettivo della consulenza imparziale:
Art. 120 comma 2, lett. a) cod. ass.
“consigliare il prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente”.
Art. 12, par. 2 direttiva 2002/92/CE
“Individuazione di un contratto assicurativo idoneo a soddisfare le esigenze del
consumatore”.
Soluzione
art. 52, comma 5 Reg. intermediari Isvap
Gli intermediari che ricevono proposte assicurative e previdenziali non adeguate
informano il contraente di tale circostanza, specificandone i motivi. Dell’informativa
fornita, inclusi i motivi dell’inadeguatezza, è data evidenza in
un’apposita
dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall’intermediario.
18
Adeguatezza del prodotto
nell’art. 120 cod. ass.

Comma 3
In ogni caso, prima della conclusione del contratto, l’intermediario
assicurativo di cui al comma 1, anche in base alle informazioni fornite al
contraente, propone o consiglia un
prodotto adeguato alle sue
esigenze.
Punto di sintesi degli obblighi previsti
dall’art. 120 cod. ass.
Clausola generale elastica
19
Adeguatezza nel Reg. Isvap
Intermediari

Art. 48, comma 4
Gli intermediari, prima della sottoscrizione di una
proposta o, qualora non prevista, di un contratto
di
assicurazione,
forniscono
al
contraente
informazioni tali da consentire a quest’ultimo di
effettuare scelte consapevoli e rispondenti
alle proprie esigenze.
20
Contenuto degli obblighi
Obblighi informativi passivi
informativi:
Art. 52 reg. Isvap int.

(Adeguatezza dei contratti offerti)
Le imprese impartiscono istruzioni agli intermediari di cui si
avvalgono affinché, in fase precontrattuale, acquisiscano
dal contraente
1)
ogni informazione utile a valutare:
a) l’adeguatezza del contratto offerto in relazione alle
esigenze
assicurative
e
previdenziali
di
quest’ultimo,
nonché,
b) la propensione al rischio del contraente medesimo.
21
Obblighi informativi attivi
Gli intermediari illustrano al contraente:

Art. 120, comma 3, cod. ass.
1) caratteristiche contratto;
2) prestazioni dell’impresa.

Art. 49, comma 4, Reg. Isvap
1) caratteristiche;
2) la durata;
3) i costi,
4)i limiti della copertura;
5) gli eventuali rischi finanziari;
6)ogni altro elemento utile per un’informazione completa e corretta
Obiettivo: scelta consapevole del contraente.
22
Regole di presentazione delle
informazioni
Art.120 comma 4 cod. ass. (art. 13 dir.).

Delega l’Isvap alla regolamentazione

Fissa i principi della delega
1)
Differenti esigenze dell’assicurato
2)
Diversa tipologia di rischi
3)
Capacità professionali degli intermediari
23
Modalità di presentazione delle
informazioni
art. 120, comma 4, cod. ass.

Uso della lingua italiana

Comunicazione su supporto accessibile e durevole subito
dopo la conclusione del contratto
Art. 51 Reg. Isvap Int.
Comunicazione

Corretta

Esauriente

Facilmente comprensibile

Anche verbalmente, se necessita la copertura immediata del
rischio o se richiesto dal cliente
24
Conseguenze della violazione
delle regole di comportamento
Quali rimedi?
Violazione norme imperative e nullità virtuale?
Inadempimento e risoluzione del contratto?
Violazione obblighi di condotta e risarcimento del
danno?
25
Prodotti finanziari assicurativi
Art. 1, lett. W bis TUF:

Polizze e operazioni di cui ai rami III e V art. 2, comma 1,
cod. ass.:
a)
Polizze unit linked e index linked
b)
Contratti di capitalizzazione
Art. 25 bis TUF (art. 11 l.risparmio, 262/05)
Sottoposizione alla normativa di matrice finanziaria:
* art. 21 TUF
* art. 83 reg. Consob intermediari
26
Coordinamento con la disciplina
di matrice finanziaria

Direttive 2004/39/CE e 2006/73/CE

Adeguamento: d.lgs. 17 settembre
2007, n. 164

TUF

Nuovo Regolamento Intermediari del
29 ottobre 2007, n. 16190
27
Profilatura del cliente:
Adeguatezza e appropriatezza
Adeguatezza:

Art. 21 TUF

nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati

devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse

dei clienti e per l’integrità dei mercati;

b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano

sempre adeguatamente informati;
Art. 39 Reg. Consob Intermediari

Nello svolgimento di attività di consulenza in materia di investimento e gestione di portafogli
l’intermediario deve individuare strumenti e servizi adeguati al cliente
Appropriatezza: art. 41 Reg. Consob Intermediari
Nello svolgimento di attività diverse dalla consulenza l’intermediario deve verificare se
l’investitore ha esperienza e conoscenza tali da comprendere il rischio del prodotto o del servizio
CONSULENZA

Art. 1 TUF, comma 5 septies
Prestazioni di raccomandazioni personalizzate riguardo ad uno o più strumenti finanziari
28
Giudizio di adeguatezza
Art. 39, comma Reg. Consob Intermediari

si richiedono informazioni relative a:

a)
Conoscenza ed esperienza nel settore di investimento;
b)
Situazione finanziaria;
c)
Obiettivi di investimento.
Art. 52,comma 3, Reg. Isvap Intermediari
In riferimento ai contratti vita:
caratteristiche personali del contraente:
a)
età;
b)
attività lavorativa;
c)
nucleo familiare;
d)
situazione finanziaria ed assicurativa;
e)
propensione al rischio;
f)
aspettative in relazione al contratto.
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Ambito di operatività
Chiave interpretativa:
Documenti CONSOB del 1 giugno 2007 e del
30 ottobre 2007.
La regolamentazione di cui all’art. 25 bis TUF non è sede idonea a
ricondurre ad unità un quadro di riferimento non coordinato.
Attività di agenti produttori e broker assicurativi è disciplinata dal cod. ass.
Conseguenze: doppio registro.
Applicazione delle norme a seconda della rete distributiva.
La normativa di matrice finanziaria si applica se i prodotti assicurativi a
natura finanziaria sono collocati da soggetti abilitati
1) SIM

2) imprese di investimento comunitarie

3) banche italiane e comunitarie

3) intermediari finanziari scritto nell’elenco dell’art. 107 TUB

4) Società poste italiane - divisione bancoposta
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