Detrazione dell’IVA relativa ai servizi e agli apparecchi di telefonia mobile Gianluca Cristofori Cristofori & Partners s.s.t.p. – Milano e Verona Detrazione dell’IVA relativa ai servizi e agli apparecchi di telefonia mobile L’articolo 1, comma 261, lettera e), n. 3, della Legge Finanziaria per l’anno 2008 ha abrogato la lettera g), dell’articolo 19-bis1, del D.P.R. n.633/1972, la quale prevedeva la detrazione nella misura del 50% dell’IVA relativa agli acquisti dei servizi di telefonia mobile e dei relativi apparecchi. Per effetto di tale modifica, in vigore dal 1° gennaio 2008, l’importo dell’IVA detraibile sarà determinato secondo i criteri ordinari, vale a dire in funzione dell’utilizzazione del bene o del servizio acquistato nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione (ferma restando la limitazione all’esercizio del diritto sulla detrazione conseguente all’effettuazione di operazioni esenti o non soggette all’imposta). Detrazione dell’IVA relativa ai servizi e agli apparecchi di telefonia mobile In base all’articolo 3 del D.P.R. n.633/1972, l’uso personale o familiare ovvero la messa a disposizione a titolo gratuito dei beni e servizi di telefonia mobile e dei relativi apparecchi, sempre che sia stato esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA afferente gli stessi, è fattispecie assimilata (agli effetti dell’IVA) alla prestazioni di servizi, da assoggettare a imposta sulla base del relativo valore normale. L’articolo 1, comma 261, lettera a), della Legge Finanziaria per l’anno 2008, aggiungendo all’articolo 3, D.P.R. n.633/1972, un ulteriore comma, ha introdotto un’eccezione Articolo 1, comma 261, lettera a), Legge Finanziaria per il 2008 “Le disposizioni del primo periodo del terzo comma [dell’art.3 del DPR n.633/1972] non si applicano in caso di uso personale o familiare dell’imprenditore ovvero di messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti: b) delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota dell’imposta relativa all’acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli di cui all’articolo 19, comma 4, secondo periodo”; Detrazione dell’IVA relativa ai servizi e agli apparecchi di telefonia mobile Decorrenza: 1° gennaio 2008 Con la modifica dell’articolo 3 (che si propone “per esigenze di semplificazione legate alle difficoltà che comporta l’individuazione di un valore stimato qual è il valore normale” – cfr. Relazione illustrativa alla Legge Finanziaria 2008), viene esclusa “la necessità di procedere a tassazione in relazione ai predetti usi [...] qualora il contribuente scelga di tener già conto in sede di detrazione dell’IVA relativa all’acquisto del bene […] o del servizio dei predetti usi non professionali, portando quindi in detrazione solo una percentuale dell’imposta non superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli privati o estranei all’esercizio dell’impresa […]” (cfr. Relazione illustrativa alla Legge Finanziaria 2008). Detrazione dell’IVA relativa ai servizi e agli apparecchi di telefonia mobile La disposizione illustrata, come chiarito nella Relazione illustrativa alla Legge Finanziaria per l’anno 2008, è ispirata al costante orientamento della Corte di Giustizia, secondo la quale in caso di impiego di un bene per fini tanto privati, quanto professionali, il soggetto interessato ha la possibilità di scegliere, ai fini dell’IVA: “o di inserire il bene medesimo integralmente nel patrimonio della propria impresa; o di conservarlo integralmente nel proprio patrimonio privato, escludendolo in tal modo completamente dal sistema dell’IVA; ovvero di inserirlo nella propria impresa solamente a concorrenza dell’impiego professionale effettivo”. Detrazione dell’IVA relativa ai servizi e agli apparecchi di telefonia mobile I successivi: Se il contribuente all’atto dell’acquisto del cellulare detrae il 100% dell’IVA Se il contribuente decide di esercitare parzialmente il diritto di detrazione, individuando ex ante la quota del bene o servizio non destinata all’attività professionale o d’impresa • impiego per finalità “private”; • concessione in uso gratuito ai dipendenti; sono assimilati a una prestazione di servizi fornita a titolo oneroso e rilevano ai fini impositivi sulla base del relativo valore normale. I successivi: • impiego per finalità “private”; • concessione in uso gratuito dipendenti; sono irrilevanti ai fini IVA. ai