Detrazione dell’IVA relativa ai
servizi e agli apparecchi di
telefonia mobile
Gianluca Cristofori
Cristofori & Partners s.s.t.p. – Milano e Verona
Detrazione dell’IVA relativa ai servizi e
agli apparecchi di telefonia mobile
L’articolo 1, comma 261, lettera e), n. 3, della Legge Finanziaria per l’anno
2008 ha abrogato la lettera g), dell’articolo 19-bis1, del D.P.R. n.633/1972,
la quale prevedeva la detrazione nella misura del 50% dell’IVA relativa agli
acquisti dei servizi di telefonia mobile e dei relativi apparecchi.
Per effetto di tale modifica, in vigore dal 1° gennaio 2008, l’importo
dell’IVA detraibile sarà determinato secondo i criteri ordinari, vale a dire
in funzione dell’utilizzazione del bene o del servizio acquistato
nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione (ferma restando
la limitazione all’esercizio del diritto sulla detrazione conseguente
all’effettuazione di operazioni esenti o non soggette all’imposta).
Detrazione dell’IVA relativa ai servizi e
agli apparecchi di telefonia mobile
In base all’articolo 3 del D.P.R. n.633/1972, l’uso personale o familiare
ovvero la messa a disposizione a titolo gratuito dei beni e servizi di
telefonia mobile e dei relativi apparecchi, sempre che sia stato
esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA afferente gli stessi, è
fattispecie assimilata (agli effetti dell’IVA) alla prestazioni di servizi, da
assoggettare a imposta sulla base del relativo valore normale.
L’articolo 1, comma 261, lettera a), della Legge Finanziaria per l’anno
2008, aggiungendo all’articolo 3, D.P.R. n.633/1972, un ulteriore
comma, ha introdotto un’eccezione
Articolo 1, comma 261, lettera a), Legge Finanziaria per il 2008
“Le disposizioni del primo periodo del terzo comma [dell’art.3 del DPR
n.633/1972] non si applicano in caso di uso personale o familiare
dell’imprenditore ovvero di messa a disposizione a titolo gratuito nei
confronti dei dipendenti:
b) delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico
terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione,
qualora sia stata computata in detrazione una quota dell’imposta
relativa all’acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base
di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, ovvero alle
suddette prestazioni di gestione, non superiore alla misura in cui tali
beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli di cui
all’articolo 19, comma 4, secondo periodo”;
Detrazione dell’IVA relativa ai servizi e
agli apparecchi di telefonia mobile
Decorrenza: 1°
gennaio 2008
Con la modifica dell’articolo 3 (che si propone “per esigenze di
semplificazione legate alle difficoltà che comporta l’individuazione di un
valore stimato qual è il valore normale” – cfr. Relazione illustrativa alla
Legge Finanziaria 2008), viene esclusa “la necessità di procedere a
tassazione in relazione ai predetti usi [...] qualora il contribuente scelga di
tener già conto in sede di detrazione dell’IVA relativa all’acquisto del bene
[…] o del servizio dei predetti usi non professionali, portando quindi in
detrazione solo una percentuale dell’imposta non superiore alla misura in
cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli privati o
estranei all’esercizio dell’impresa […]” (cfr. Relazione illustrativa alla
Legge Finanziaria 2008).
Detrazione dell’IVA relativa ai servizi e
agli apparecchi di telefonia mobile
La disposizione illustrata, come chiarito nella Relazione illustrativa alla
Legge Finanziaria per l’anno 2008, è ispirata al costante orientamento della
Corte di Giustizia, secondo la quale in caso di impiego di un bene per fini
tanto privati, quanto professionali, il soggetto interessato ha la possibilità di
scegliere, ai fini dell’IVA:
 “o di inserire il bene medesimo integralmente nel patrimonio della
propria impresa;
 o di conservarlo integralmente nel proprio patrimonio privato,
escludendolo in tal modo completamente dal sistema dell’IVA;
 ovvero di inserirlo nella propria impresa solamente a concorrenza
dell’impiego professionale effettivo”.
Detrazione dell’IVA relativa ai servizi e
agli apparecchi di telefonia mobile I successivi:
Se il contribuente all’atto
dell’acquisto
del
cellulare
detrae il 100% dell’IVA
Se il contribuente decide di
esercitare parzialmente il diritto
di detrazione, individuando ex
ante la quota del bene o servizio
non
destinata
all’attività
professionale o d’impresa
• impiego per finalità “private”;
• concessione in uso gratuito ai
dipendenti;
sono assimilati a una prestazione di
servizi fornita a titolo oneroso e
rilevano ai fini impositivi sulla base
del relativo valore normale.
I successivi:
• impiego per finalità “private”;
• concessione in uso gratuito
dipendenti;
sono irrilevanti ai fini IVA.
ai
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Finanziaria 2008-19