Marta Dalla Vecchia - INFN Sezione di Padova
PROCEDURE DITTE ESTERNE
NELL’INFN
in applicazione all’art. 26 del D.Lgs 81/08
LABORATORI NAZIONALI DI FRASCATI
13 gennaio 2009
CAMPO DI APPLICAZIONE
ART. 26 DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 n. 81
Affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori
autonomi:
 all'interno della propria azienda,
unita' produttiva della stessa,
o
di
una
singola
 nell'ambito
dell'intero
ciclo
produttivo
dell'azienda
medesima (ovvero lavorazioni effettuati presso ditte esterne
su materiali o attrezzature di proprietà, il cosiddetto conto
lavorazione).
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COSA SI DEVE FARE
 Verificare
l'idoneità tecnico-professionale delle imprese
appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da
affidare in appalto o contratto d'opera.
Il D.Lgs 81/2008 specifica che la verifica va effettuata attraverso:
1. L’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di
commercio, industria e artigianato;
2. L’acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei
lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico
professionale,
Dati che potrebbero essere utili alla verifica:
 Documento Valutazione Rischi
 Conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali
 Elenco DPI fornito ai lavoratori
 Designazione del RSPP, addetti emergenza e del MC - Nominativo del RLS
 Attestati Formazione
 Elenco lavoratori come da libro matricole relative idoneità
 DURC
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COSA SI DEVE FARE
 Fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla propria attività.
Le informazioni quindi dovranno contenere almeno:
 indicazioni chiare sul Piano di Emergenza
 indicazioni su ulteriori altri rischi specifici dell’ambiente in
cui l’appaltatore dovrà operare
 oppure sui rischi connessi alle lavorazioni affidate nel caso i
lavori non siano previsti all’interno delle sedi del
committente
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COSA SI DEVE FARE
 Cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro e coordinare gli interventi di
protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori.
Tale collaborazione (promossa dal comittente) deve avvenire
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse
imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
A tale scopo deve essere elaborato un unico documento di
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per
eliminare le interferenze. Tale documento e' allegato al
contratto di appalto o d'opera.
I rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici
o dei singoli lavoratori autonomi NON sono di nostra
competenza
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COSA SI DEVE FARE
 Nella predisposizione delle gare di appalto, il costo relativo
alla sicurezza deve essere specificamente indicato e risultare
congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei
servizi o delle forniture. Il costo relativo alla sicurezza non
può essere comunque soggetto a ribasso d’asta.
A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante
dei lavoratori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
NOTA:
Con riferimento ai contratti stipulati prima del 25 agosto
2007 il Documento Unico di Valutazione dei Rischi e i costi
della sicurezza del lavoro devono essere elaborati entro il
31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora
in corso a tale data.
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CHIARIMENTI
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture con la DETERMINAZIONE n. 3 del 5 marzo 2008 ha
sentenziato che:
“l’elaborazione del documento Unico di Valutazione dei Rischi e
la stima dei costi della sicurezza si riferiscono ai soli casi in cui
siano presenti interferenze.
I costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da
ciascuna impresa sono a carico dell’impresa, la quale deve
dimostrare, in sede di verifica dell’anomalia delle offerte, che gli
stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o
dal mercato.”
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INTERFERENZE ? ? ?
“ Contatto rischioso tra il personale del committente e quello
dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che
operano nella stessa sede aziendale ”
 derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori
di appaltatori diversi;
 immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni
dell’appaltatore;
 esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto
che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli
specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
 derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste
esplicitamente dal committente (che comportino pericoli
aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata)
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INTERFERENZE ? ? ?
L’AVCP ha inoltre escluso la possibilità di interferenze nei
seguenti casi:
 la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano
necessarie attività o procedure suscettibili di generare
interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la
consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei
cantieri (con l’esclusione di quelli ove i rischi interferenti
sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento,
come precisato nel seguito);
 i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno
della Stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i
locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per
l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
 i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la
stazione appaltante.
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NO
l’oggetto
della gara/ordine
rientra nel campo
di applicazione dell’art.26
del D.Lgs.81/08?
 Fornitura cancelleria
 Servizi e Spedizioni Postali
 Acquisti di materiale in genere
che non prevedono
installazione e/o
manutenzione
 Acquisto Sostanze Pericolose
SI
 Corsi Formazione in sede
 Installazione e configurazione
hardware e software
 Fornitura e montaggio mobili da
ufficio
 Servizi di Pulizie
 Servizi di Manutenzione (idraulica,
elettrica, informatica, ecc.)
 Lavori di tinteggiatura, falegnameria,
carpenteria, lavori edili
 Realizzazione Camera Pulita
 Installazione, assistenza,
manutenzione, riparazione apparati
tecnologici
 Lavorazione di nostri manufatti con
sostanze pericolose da noi fornite
NO
l’oggetto
della gara/ordine
rientra nel campo
di applicazione dell’art.26
del D.Lgs.81/08?
SI
 Verifico l’idoneità tecnico professionale
dell’impresa
 Fornisco all’appaltatore tutte le
informazioni sui rischi esistenti e sulle
misure di prevenzione ed emergenza
riporto l’indicazione:
“costi della sicurezza
per eliminare i rischi
da interferenze: 0€”
INFORMAZIONI
al momento della richiesta di offerta
o in allegato al capitolato/specifiche tecniche
Invio di dettagliate informazioni sui
rischi specifici esistenti nell'ambiente
in cui le imprese sono destinate a operare
e sulle misure di prevenzione e
di emergenza adottate
TALI INFORMAZIONI FANNO PARTE
INTEGRANTE DELLE SPECIFICHE TECNICHE
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FASCICOLO INFORMATIVO
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VERIFICA
ACQUISIRE (congiuntamente all’offerta o
comunque prima dell’ordine) UNA
DICHIARAZIONE IN CUI SIANO EVIDENZIATI
ALMENO QUESTI ELEMENTI:
 iscrizione alla Camera di commercio, industria e
artigianato,
 idoneità tecnico-professionale in relazione ai lavori
da affidare in appalto o contratto d'opera
 Presa atto delle informazioni sulle misure di
prevenzione ed emergenza adottate
 Regolarità contributiva e impegno a coinvolgere
solo lavoratori regolarmente assicurati
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NO
l’oggetto
della gara/ordine
rientra nel campo
di applicazione dell’art.26
del D.Lgs.81/08?
SI
 Verifico l’idoneità tecnico professionale
dell’impresa
 Fornisco all’appaltatore tutte le
informazioni sui rischi esistenti e sulle
misure di prevenzione ed emergenza
riporto l’indicazione:
“costi della sicurezza
per eliminare i rischi
da interferenze: 0€”
NO
 Lavori intellettuali
 Lavori all’esterno
delle nostre sedi
ci sono rischi
da interferenza?
SI
 Presenza di più ditte
 Lavori in ambienti con
particolari rischi
 Lavori che immettono
particolari rischi
NO
l’oggetto
della gara/ordine
rientra nel campo
di applicazione dell’art.26
del D.Lgs.81/08?
SI
 Verifico l’idoneità tecnico professionale
dell’impresa
 Fornisco all’appaltatore tutte le
informazioni sui rischi esistenti e sulle
misure di prevenzione ed emergenza
riporto l’indicazione:
“costi della sicurezza
per eliminare i rischi
da interferenze: 0€”
NO
ci sono rischi
da interferenza?
SI
 Elaboro il DUVRi
 Calcolo i costi della sicurezza
necessari per eliminare i
rischi da interferenza
 Integro/Aggiorno il DUVRi
Documento Unico Valutazione Rischi
NEL CASO DI LAVORI CON RISCHIO DI
INTERFERENZA, DEVE ESSERE ELABORATO ED
ALLEGATO AL CAPITOLATO O ALLA RICHIESTA DI
OFFERTA, IL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI CHE RIPORTI ANCHE LE MISURE
ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE
Il DUVRI è un documento tecnico, l’appaltatore dovrà espletare
le attività ivi previste, pertanto esso va considerato alla stessa
stregua delle specifiche tecniche in quanto deve consentire pari
accesso agli offerenti, non deve comportare la creazione di
ostacoli ingiustificati alla concorrenza e deve, quindi, essere
messo a disposizione dei partecipanti alla gara
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Documento Unico Valutazione Rischi
NELLA FASE DI COOPERAZIONE E
COORDINAMENTO CHE PRECEDE LA STESURA
FINALE DEL DUVRI DA ALLEGARE AL CONTRATTO,
PUO’ EMERGERE LA NECESSITÀ DI APPORTARE
MODIFICHE AL DOCUMENTO
Nella richiesta d’offerta o nel capitolato
sarà quindi opportuno precisare da subito che
il DUVRi potrà essere integrato congiuntamente
all’aggiudicatario, prima della formulazione
dell’ordine, e potrà essere aggiornato dal
comittente, anche su proposta dell’appaltatore,
durante le fasi di realizzazione del contratto
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Documento Unico Valutazione Rischi
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CALCOLO DEI COSTI







Per il calcolo dei costi della sicurezza bisognerà tener conto
della necessità di ricorrere a:
apprestamenti (ponteggi, trabattelli, ecc);
misure preventive e protettive e/o a dispositivi di protezione
individuale necessari per eliminare o ridurre i rischi da
interferenze;
impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche,
a impianti antincendio, a impianti di evacuazione fumi, ulteriori
rispetto a quelli già presenti;
mezzi e servizi di protezione collettiva;
procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento
spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
misure di coordinamento relative all'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva.
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CALCOLO DEI COSTI
La stima dei costi per l’adozione delle misure elencate dovrà
essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura,
riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su
prezzari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco
prezzi delle misure di sicurezza del committente.
Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate
considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che
comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo
smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.
Si sottolinea che i costi della sicurezza dovranno essere calcolati
anche nel caso di che si rendano necessari varianti in corso
d'opera
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CALCOLO DEI COSTI
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Titolo IV del D.Lgs 81/08
Nei contratti rientranti nel campo di applicazione
del Titolo IV del D.Lgs 81/2008,
per i quali occorre redigere il Piano di sicurezza e
Coordinamento, l’analisi dei rischi interferenti e la
stima dei relativi costi sono contenuti
nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e,
quindi, in tale evenienza non appare necessaria
la redazione del DUVRI.
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Documento Unico Valutazione Rischi
La circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
n.24 del 14 novembre 2007 ha inoltre chiarito che il DUVRI è un
documento “dinamico”, per cui la valutazione dei rischi
effettuata prima dell’espletamento dell’appalto, deve essere
necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate, quali
l’intervento di subappalti o di forniture e posa in opera o nel
caso di affidamenti a lavoratori autonomi.
L’aggiornamento della valutazione dei rischi deve essere inoltre
effettuato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o
organizzativo resesi necessarie nel corso dell’esecuzione
dell’appalto o allorché, in fase di esecuzione del contratto,
emerga la necessità di un aggiornamento del documento.
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SOPRALLUOGO
Documento Unico Valutazione Rischi
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NOTA
Valutazione dei rischi da interferenza negli
edifici
con
la
presenza
di
utenti:
in questo caso la valutazione da interferenza
deve avvenire con riferimento non solo al
personale interno ed ai lavoratori delle imprese
appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario
titolo possono essere presenti presso la
struttura stessa quali i degenti di ospedali o
cliniche, gli alunni di scuole o università e
eventualmente il pubblico esterno.
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http://www.pd.infn.it/safety/INFN/appalti.html
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NO
i lavori
(servizi, forniture)
rientrano nel campo
di applicazione dell’art.7
del D.Lgs.626/94?
SI
 Verifico l’idoneità tecnico professionale
dell’impresa
 Fornisco all’appaltantore tutte le
informazioni sui rischi esistenti e sulle
misure di prevenzione ed emergenza
riporto l’indicazione:
“costi della sicurezza
per eliminare i rischi
da interferenze: 0€”
NO
ci sono rischi
da interferenza?
SI
 Elaboro il DUVRi
 Calcolo i costi della sicurezza
necessari per eliminare i
rischi da interferenza
 Integro/Aggiorno il DUVRi
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