UNIONE Servizi alla Comunità AUTORIPARAZIONE DPR n. 43 del 27/01/2012 entrato in vigore il 5/05/2012 Regolamento recante attuazione del R.E. n.842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra CORRELATO con il R.E. n° 307 del 2/4/2008 CATEGORIA INTERESSATA: Addetto al recupero dei gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore Autoriparazione Obiettivo del Regolamento 842/2006 è la riduzione delle emissioni di Idrofluorocarburi (HFC) Perfluorocarburi (PFC) Esafluoruro di zolfo (SF6) utilizzati in alcune tipologie di apparecchiature ed applicazioni industriali Autoriparazione Finalità del DPR 43/2012 Disciplina le modalità di attuazione del RE 842/2006: individuazione delle autorità competenti omissis…… procedure per la determinazione degli organismi di attestazione delle persone di cui all’art. 3 RE 307/2008 omissis….. acquisizione dei dati sulle emissioni di cui art. 6 RE 842/2006 omissis…. etichettatura delle apparecchiature di cui all’art. 7 RE 842/2006 Autoriparazione Categoria coinvolta nel solo settore dell’autoriparazione Finalità del Regolamento CE 307/2008 – Stabilisce requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d’aria nei veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati Si tratta di <formazione OBBLIGATORIA> – dall’art. 2 del RE 307/2008: ….SOLO il personale in possesso di un attestato di formazione è ritenuto adeguatamente qualificato a svolgere l’attività di recupero dei gas fluorurati………. Autoriparazione Organismo di Accreditamento (DPR 43/2012) ACCREDIA- unico Organismo autorizzato certificati di accreditamento : rilascia i degli Organismi di certificazione: rilasciano certificati alle persone ed alle imprese – degli Organismi di valutazione: che hanno il compito di organizzare le prove d’esame per le persone – degli Organismi di attestazione: che hanno il compito di erogare un corso di formazione e rilasciare il relativo attestato alle persone La designazione degli Organismi avviene da parte del Ministero dell’Ambiente – Autoriparazione Obbligo di iscrizione al Registro (art. 8 DPR 43/2012) Devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua costituzione le persone che svolgono l’attività di: Omissis……. Comma e) …recupero dei gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore……… Autoriparazione Obbligo di iscrizione al Registro (art. 8 DPR 43/2012) Devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua costituzione le imprese che svolgono l’attività di: Omissis……. Comma e) …recupero dei gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore……… Autoriparazione Obbligo di iscrizione al Registro 1) Le iscrizioni vengono effettuate presso la Camera di Commercio competente, esclusivamente per via telematica. 2) Il Registro è istituito presso il Ministero dell’Ambiente e la sua gestione è affidata alle Camere di Commercio Autoriparazione Obbligo di attestazione (art. 9 DPR 43/2012) Le persone addette al recupero dei gas fluorurati negli impianti di aria condizionata dei veicoli a motore, DEVONO essere in possesso di un ATTESTATO rilasciato da un Organismo di attestazione, a seguito di un corso di formazione obbligatorio di cui al R.E. 307/2008. Le imprese che occupano gli addetti di cui a fianco, NON hanno nessun obbligo di certificazione. Autoriparazione I principali articoli del Regolamento CE 307/2008 Articolo 1 (Oggetto) ….requisiti minimi per i programmi di formazione del personale addetto al recupero….omissis….nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati…….. Articolo 2 ( comma 2) Il comma 1 non si applica per un periodo di 12 mesi all’addetto iscritto ad un corso di formazione, purché l’attività è sotto la supervisione di una persona che ha conseguito un attestato riconosciuto o di una persona che possiede un’esperienza professionale acquisita prima del 4 luglio 2008 Articolo 2 (comma 1) Solo il personale in possesso di un attestato di formazione di cui all’articolo 3 è ritenuto adeguatamente qualificato a svolgere l’attività di cui all’articolo 1 Articolo 3 ( attestazione) • L’organismo di attestazione rilascia un attestato di formazione al personale che ha completato un corso di cui all’allegato del RE 307 Chi ha già frequentato un corso ritenuto idoneo dall’Organismo di attestazione, non deve ripetere il corso. • Autoriparazione Allegato al Regolamento 307/2008 (Requisiti minimi delle competenze e delle conoscenze) Il corso di formazione comprende: – Un modulo teorico – Un modulo pratico, durante il quale il candidato esegue il compito corrispondente, avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari.